CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento
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mercoledì 6 settembre 2017

Perchè l'iscrizione al Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia è importante per lavorare in Italia?

(di Manos Kouvakis)


Premesso che la L.R. 07/2016 va a colmare un "vuoto legislativo", che in Italia esiste da più di 35 anni, perchè erano regolamentate solo le attività in ambito portuale, con i percorsi formativi indicati nel DM 13.10.1979, senza mai indicare come comportarsi, con percorsi formativi validi  per le attività fuori dai porti, tale situazione è stata risolta solo nel 2016, con la LR 07/2016.

Dal 1997 fino ad oggi,  16 disegni di legge presentati fra Camera dei Deputati e Senato Italiano, hanno provato a rilolvere questo problema, ma il "fallimento" di queste iniziative parlamentari sta sia nella complessità dei disegni di legge presentati, sia nella particolatità del sistema Legislativo ed autonomistico Italiano, nel quale “...la materia della formazione e della qualificazione professionale, rientrando nella competenza generale residuale delle Regioni, non può essere oggetto di intervento normativo da parte dello Stato...” (vedi documento della 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) del Senato della Repubblica Italiana - Seduta n. 95 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/04/2015, pagina 91). 

La LR 07/2016 da una risposta semplice ed efficace a tutto questo.

La LR 07/2016, di conseguenza, essendo UNICA nel suo genere in Italia, diventa vincolante, nella sua applicazione, per il Decreto Legislativo 81/08 sulla sicurezza sul lavoro . 

Questo punto è stato ampiamente "spiegato" in diversi atti parlamentari presentati come Interrogazioni o Atto di Sindacato Ispettivo, sia alla Camera dei Deputati che al Senato: "... la legge regionale, inoltre, all'articolo 2, comma 1, stabilisce dei percorsi formativi articolati "in tre livelli di qualificazione": di primo livello (inshore diver) o "sommozzatore", di secondo livello (offshore air diver) detto anche di categoria "TOP UP" e di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria "altofondalista" (saturazione); all'articolo 4, comma 4, prevede l'iscrizione al repertorio telematico secondo numerazione progressiva individuale e il rilascio all'iscritto di una card nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione valida per le attività svolte in ambito inshore, offshore o nelle acquee interne, e all'articolo 3, comma 2, indica i livelli di addestramento per attività non in ambito portuale, (queste ultime  riservate agli OTS iscritti al registro sommozzatori, di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1979) con profondità fino ai 30 metri, dai 30 ai 50 metri e oltre i 50 metri secondo il livello di addestramento conseguito;
il decreto ministeriale del 1979, invece, sancisce l'iscrizione al registro sommozzatori in servizio locale solo agli operatori che prestano servizio all'interno dei porti, senza un preciso limite di profondità, essendo quest'ultima, nella maggioranza dei casi, circoscritta a pochi metri: esso appare, quindi, inadeguato a definire competenze e sicurezza dei lavoratori stessi, se devono svolgere mansioni di carattere superiore, cioè attività fuori dall'ambito portuale;
l'iscrizione al repertorio telematico della Regione Siciliana, prevista dalla legge regionale n. 7 del 2016, rappresenta il requisito minimo per la corretta applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, recante il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, perché garantisce ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce un livello di competenza, affinché possa operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi;
tale iscrizione diventa obbligatoria per il rispetto del decreto legislativo n. 81 per tutti gli operatori delle aziende che operano fuori dai porti in Italia, come per esempio aziende iscritte nella categoria merceologica "acquacoltura" in acqua di mare, salmastra o lagunare, piccole o grandi imprese di lavori subacquei, ma anche negli impianti offshore, operanti fuori dall'area portuale;
in Italia, la legge regionale è prevista dall'art. 117 della Costituzione ed ha la stessa posizione nella gerarchia delle fonti del diritto della legge ordinaria statale; la legge regionale n. 7 del 2016 della Regione Siciliana, nel pieno rispetto dei principi fondamentali del decreto legislativo n. 81 del 2008, costituisce in Italia l'unico atto legislativo relativo ai contenuti della formazione inerente al settore della subacquea industriale;..."  
e continua cosi: "... l'attuale formulazione di tutte queste ordinanze non offre le garanzie relative alla sicurezza dei lavoratori, già previste dal decreto legislativo n. 81/2008, visto che l'autorizzazione delle Capitanerie di Porto permette agli OTS di immergersi fuori dall'ambito portuale come lavoratori iscritti al registro sommozzatori e non al repertorio telematico della Regione Siciliana, oltre a violare il principio per cui la norma di fonte inferiore, non potendo porsi in contrasto con la norma di fonte superiore, rende corresponsabili le stesse insieme all'azienda appaltatrice, di mancata applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008;
la formazione che deve ricevere un lavoratore che effettua un'attività subacquea fuori dall'ambito portuale, affinché si ottemperi ai requisiti previsti dal decreto legislativo, non può fare riferimento al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, che, all'art. 2 specifica "I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto", ma alla legge regionale siciliana n. 7 del 2016, all'interno della quale vengono definiti i livelli di addestramento e di qualifica, con percorsi formativi minimi, che garantiscono ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce un livello "minimo" di competenza per operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi, a causa delle diverse ordinanze emesse per queste attività, dalle molteplici Capitanerie di porto sul territorio nazionale italiano;
di conseguenza, attualmente, soltanto i lavoratori iscritti al repertorio telematico gestito dall'Assessorato per il lavoro della Regione Siciliana e in possesso della card di "commercial diver italiano" possono essere considerati idonei per effettuare un tipo di attività fuori dalle aree portuali.." (dal Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-07161, Legislatura 17 - Pubblicato il 14 marzo 2017, nella seduta n. 783, del Sen. F. ARACRI - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della difesa)

martedì 5 settembre 2017

La legge 07/2016 ha valore retroattivo?

(di Manos Kouvakis)



Domanda posta più volte, ma secondo me non ha senso.

La legge 07/2016, è unica nel suo genere, perchè regolamenta un settore che in Italia non era mai stato regolamentato fino ad ora, e cioè le attività sommozzatorie fuori dalle aree portuali, in ambito inshore, offshore e nelle acque interne.

Propone dei percorsi formativi precisi per acquisire i titoli, stabiliti dall'articolo 3.2 delle legge: "...Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)..."

Naturalmente devono essere dimostrabili e dimostrati, certificati nel LogBook personale che deve essere trasmesso, insieme con l'attestato di qualifica professionale (oltre agli altri documenti richiesti), per ottenere l'iscrizione al Repertorio e la CARD del "Commercial diver Italiano", per gli aventi diritto.

lunedì 4 settembre 2017

Attualmente esiste una possibilità di avere anche una legge nazionale, oltre alla 07/2016 della Regione Siciliana?

(di Manos Kouvakis)


Tutto è possibile, ma in questo caso, durante l'attuale legislatura (XVII), anche se esistono i miracoli, questo sarebbe uno fra quelli impossibile da ricevere.

Forse durante la prossima legislatura, o in una ancora successiva, potrebbe essere diverso, ma di certo non durante l'attuale.

Cerco di analizzare l'attuale situazione al Parlamento Italiano, per il percorso che dovrà affrontare una eventuale legge in questo settore:

Durante l'attuale XVII legislatura, troviamo depositate al Parlamento Italiano ben 6 disegni di legge concorrenziali, di cui 3 al Senato della Repubblica Italiana e 3 alla Camera dei Deputati, eccoli (cliccando sul titolo, si può leggere il testo):

Senato della Repubblica:

Camera dei Deputati:
Ora, le procedurre prevedono che nel caso di più disegni di legge presentati sullo stesso argomento (disegni di legge concorrenziali) essi devono unificarsi in un unico progetto finale.

Vediamo ora a che punto sono attualmente i lavori, iniziando dal Senato della Repubblica:
Partendo dal primo disegno di legge presentato nel 2013 dal Senatore Aldo di Biagio, a questo disegno di legge è stato integrato quello del senatore Peppe di Cristofaro presentato nel 2014, formando un unico testo, che troviamo qui: http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/40115.pdf. Il disegno di legge ha fatto una piccola parte del suo percorso all'interno delle aule del Senato e oggi si presenta con diverse problematiche, eccone alcune:
a) Trattazione in consultiva - Resoconti sommari - 1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 95 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/04/2015 - a PAGINA 104  si legge "... . All'articolo 11, comma 7, ritiene altresì necessario
che sia previsto il coinvolgimento delle Regioni in sede di adozione del decreto ministeriale ivi richiamato. Quanto all'articolo 15, al comma 1, occorre a suo avviso sopprimere la lettera d), in quanto la materia della formazione e della qualificazione professionale, rientrando nella competenza generale residuale delle Regioni, non può essere oggetto di intervento normativo da parte dello Stato" (Questa è una problematica risolta dalla L.R. 07/2016 - di cui sicuramente il testo del DDL n. 320 dovrà prendere atto)

b) Trattazione in consultiva - Resoconti sommari - 1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 636 (pom.) del 04/10/2016 - pagina 112 e pagina 113 si legge (Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica) -"... La Commissione conviene con la necessità di acquisire una relazione tecnica dall'amministrazione competente.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato..."
In realtà quest'ultima frase indica che attualmente il DDL n. 320  è "bloccato in commissione", in attesa che si trovino i soldi per poter proseguire con l'esame.

Ma, sempre al Senato, manca ancora il confronto con il disegno di legge successivo (n.2580), che ancora deve iniziare il suo esame in commissione.

Da una lettura veloce, si nota subito che i due disegni di legge sono molto distanti fra di loro: i primi due DDL di DI BIAGIO/DE CRISTOFARO, puntano ad una legge che unifica il settore della subacquea industriale con la subacquea sportiva ricreativa, mentre il DDL n. 2580 del Senatore Aracri, "... è volto a sanare il vuoto legislativo (trentasette anni) creatosi dopo che è stata istituita la categoria dei sommozzatori in servizio locale per l’esecuzione di lavori in acque portuali, con decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979, che non ha disciplinato tutto ciò che riguarda le operazioni al di fuori dei porti italiani, causando numerosi incidenti mortali ogni anno nel nostro territorio...." , non interessandosi della subacquea sportiva e facendo un suo punto forte della L.R. 07/2016 precisando che "... Si può affermare, quindi, che – ad oggi – in mancanza di una legislazione nazionale specifica in detto settore, soltanto i lavoratori iscritti al repertorio telematico gestito dall’Assessorato per il lavoro della regione Siciliana e in possesso della card del «Commercial diver italiano» possono essere considerati idonei ad effettuare un tipo di attività fuori dalle aree portuali....", situazione che lo stesso senatore cita anche ad una sua interrogazione parlamentare la n° 4-07161 del 14 marzo 2017, nella seduta n. 783 <qui> dove specifica che"... a giudizio dell'interrogante, la situazione creatasi in seguito alla promulgazione della legge regionale e la non impugnativa deliberata dal Consiglio dei ministri ha originato numerosi squilibri, che andrebbero sanati con l'adozione di un provvedimento legislativo nazionale consono, da un lato, a riconoscere diritti, doveri e compiti dei lavoratori e, dall'altro, a tutelare i datori di lavoro da possibili incidenti durante tali attività, presentando anche un apposito disegno di legge, che normalizzi la grave situazione italiana in questo settore, omogeneizzando la legge n. 7 del 2016 della Regione Siciliana che riguarda l'aspetto formativo, visto che la materia della formazione e della qualificazione professionale, rientrante nella competenza generale residuale delle Regioni, non può essere oggetto di intervento normativo da parte dello Stato, con l'aspetto puramente lavorativo e di sicurezza, competenza dello Stato italiano,..."

In ogni caso, dopo che le posizioni dei disegni di legge dei Senatori Di Biagio, De Cristofaro e Aracri, saranno unificati dalla Commissione, in un prossimo futuro, il disegno di Legge che verrà fuori, dovrà affrontare l'aula del Senato, per passare successivamente alla Camera dei Deputati, dove dovrà ritornare nelle commissioni parlamentari, questa volta della Camera dei Deputati, che dovranno trattare i tre disegni di legge degli Onorevoli Minardo, Bergamini e Caruso, per successivamente ritornare nelle aule di Camera e Senato per le votazioni finali. 

Personalmente ritengo, visto che dal 2013 al 2017 si è fatto molto poco, sia illusorio pensare che negli ultimi mesi di questa legislatura possa esserci una accelerazione tale, che permetta di superare tutti i problemi e portare a compimento l'iter legislativo. 

mercoledì 30 agosto 2017

Nella L.R. 07/2016, si parla di 0-30 metri, mentre su altri testi (UNI 1366) ho trovato anche la profondità di - 12 o di -18 metri, che però non esistono nella L.R. 07/2016. Perchè?

(di Manos Kouvakis)


Di solito i riferimenti dei - 12 o - 18 metri, trovano fondamento nella subacquea sportiva ricreativa e non nella subacquea industriale.

In modo molto semplice, la Legge 07/2016 della Regione Sicilia, fa riferimento soltanto alle profondità - 30 e - 50 metri che vengono considerate come profondità indicative nel passaggio da INSHORE a OFFSHORE (- 30 metri) o da BASSO FONDALE  ad ALTO FONDALE (-50 metri), facendo riferimento al documento dell'ENI spa Lettera HSE/SIC Prot 16 del 21/05/2008 "Requisiti HSE per i subappaltatori di lavori subacquei", pagina 9 e 10 del documento, e a quello successivo SICLAV/SIC DEL 5 Agosto 2013 "Requisiti HSE per i fornitori di lavori subacquei", pagina 21, che suddividono le immersioni lavorative alle profondità di 0-30 metri, 30-50 metri e oltre i -50 metri, cosi come è anche indicato negli articoli 2.2, 2.3 e 2.4 della L.R. 07/2016.

Naturalmente la sigla HSE a cui fa riferimento ENI spa, nulla ha a che vedere con la sigla HSE-UK inglese.


martedì 29 agosto 2017

Un caso di interpretazione estrema: Si può parlare di "INSHORE" nel caso di immersione fatta vicino ad una piattaforma anche oltre le 12 miglia marine dalla costa?

(di Manos Kouvakis)



Anche se sembra strano, la risposta è SI.

Le definizioni di INSHORE e OFFSHORE, spesso sono diverse da un paese all'altro, anche se in realtà sono molto simili fra di loro.
In questo caso, bisogna fare riferimento alla definizione di INSHORE che troviamo nella L.R. 07/2016, dove all'articolo 2.2 cita cosi: "... I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 1, lettera a) (di primo livello (inshore diver), o “sommozzatore”), sono finalizzati a fornire formazione per operazioni in ambiente subacqueo con immersioni fino ad una profondità massima di -30 metri. 

Ora, se ipotizziamo il caso di una immersione realizzata da una piccola imbarcazione, collegata ad una piattaforma che si trova all'esterno di un porto, per un veloce intervento di manutenzione, mentre per il regolamento Inglese (HSE_UK) è in ogni caso Offshore, per la legge 07/2016 se l'immersione del Diver:
a) non supera i - 30 metri, e 
b) non utilizza alcuna attrezzatura del tipo basket o campana,
l'immersione è definita come "inshore".
Naturalmente una successiva immersione, dalla stessa posizione, ad una profondità oltre i - 30 metri, con l'utilizzo di un Basket o di una campana, diventa automaticamente una immersione in ambito Offshore.

Questo, naturalmente portando ad una interpretazione estrema le definizioni.

Perchè le certificazioni HSE_UK rilasciate dalla scuola di FW (Scozia) non sono valide per l'iscrizione al Repertorio Telematico, previsto dalla L.R. 07/2016?

(di Manos Kouvakis)



Le certificazioni rilasciate in UK, a seguito dei percorsi formativi, fanno riferimento al "Diving at Work Regulations 1997 List of Approved Diving Qualifications", che divide le attività subacquea in 9 categorie (Schedule).


L'iscrizione al Repertorio Telematico prevista dalla L.R. 07/2016, poteva coinvolgere le categorie 1 (Offshore Diving) e 2 (Inland/Inshore Diving), dove si trova un riferimento alle attività formative realizzate in Italia, ed in particolare:


1) Settore OFFSHORE:

  • Schedule 1 Offshore Diving (pagina 11 del "List of Approved Diving Qualifications")
    • sottocategoria: For Surface Supplied, Surface-Orientated Diving Techniques to a maximum depth of 50 metres:
      • sottocategoria: In addition, the following qualifications may be used for Surface Supplied, SurfaceOrientated Diving Techniques to a maximum depth of 50 metres, but only if the diver also holds the HSE surface supplied (top-up) qualification:
        • Operatore Tecnico Subacqueo [SCUBA & Surface Supplied] 
        • Operatore Tecnico Subacqueo Specializzato [SCUBA and Surface Supplied]
        • Operatore Tecnico Subacqueo Ed Iperbarico [SCUBA and Surface Supplied]

In pratica, HSE_UK, da una "super-valorizzazione" del corso per "OTS Italiano" (perchè "salta" completamente tutta la formazione INSHORE e in parte la formazione OFFSHORE, prevista dalla L.R. 07/2016), non considerando il suo reale valore, stabilito dal DM.13.01.1979, cioè attività in ambito portuale (harbour diver), lo promuove  alla categoria OFFSHORE, anche se in realtà lo include in una sottocategoria.
Di conseguenza, la scuola scozzese di FW, seguendo le FALSE indicazioni dell'HSE_UK, abilita all'accesso alla certificazione di OFFSHORE AIR DIVER (per attività fino ai - 50 metri), riducendo il percorso completo Inglese di 13 settimane (che rimangono sempre insufficienti secondo gli standard IDSA, previsti dall'Art.3.2 della LR 07/2016, motivo per cui la scuola Scozzese di FW/The Underwater Centre è sempre rimasta come "AFFILIATE MEMBERS" IDSA non diventando mai "FULL MEMBER" IDSA), in un semplice assessment (come pubblicato sul loro sito ufficiale), realizzando UN SOLO MODULO di 5 giorni, che prevede 7 immersioni ad una profondità max di 21 metri, ma conferendo un titolo che abilita ad attività subacquee fino ai - 50 metri, con l'evidente risultato di aumentare il rischio di incidenti nei cantieri per gli stessi operatori in possesso di tale "qualificazione".

".... You will then move on to the Surface Supplied (Top Up) or wet bell part of the course. You cannot work offshore without this certification. During this one week course, you will complete 7 dives to a depth of 21m (70ft) while using a hot water suit, performing additional wet bell diving operations such as using a ‘golden gate’. Diving through a golden gate is an important part of working offshore, so this is essential experience for your commercial diving career...."


2) Settore INSHORE:

  • Schedule 2 Inland/Inshore Diving (pagina 15 del "List of Approved Diving Qualifications") anche qui troviamo gli stessi percorsi formativi Italiani:
    • Operatore Tecnico Subacqueo [SCUBA & Surface Supplied]
    • Operatore Tecnico Subacqueo Specializzato [SCUBA and Surface Supplied]
    • Operatore Tecnico Subacqueo Ed Iperbarico [SCUBA and Surface Supplied]

Anche qui HSE_UK, da una "super-valorizzazione" del corso per "OTS Italiano", (perchè "salta" completamente tutta la formazione INSHORE, prevista dalla L.R. 07/2016), non considerando il suo reale valore stabilito dal DM.13.01.1979, cioè attività in ambito portuale (harbour diver), lo promuove alla categoria INSHORE, e anche qui troviamo una interpretazione illegittima.

Il procedimento del riconoscimento dei percorsi formativi italiani, degli Ingesi dell'HSE_UK, fa riferimento alla Comunitaria Directive 2005/36EC (Recognition of Professional Qualifications), ma in realtà rappresenta un vero insulto agli Italiani e un protezionismo illecito a favore di alcune scuole inglesi, esercitato da HSE_UK, quest'ultimo vietato esplicitamente dalle stesse indicazioni della UE e attualmente contestato attraverso azioni legali, che ultimamente hanno rallentato il loro percorso,  causa Brexit.

Ecco nello schema seguente, la comparazione tra i livelli Italiani ed Inglesi:

La Legge 07/2016 della Regione Siciliana, ha permesso, finalmente, un reale confronto, per uniformare i livelli di preparazione in Italia, come previsto anche dalle disposizioni della Direttiva CE, in particolare comma 11 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, dove si sottolinea che “è opportuno prevedere che ogni Stato membro ospitante che regolamenti una professione sia obbligato a tenere conto delle qualifiche acquisite in un altro Stato membro e verificare se esse corrispondano a quelle che esso richiede.”


Queste sono le motivazioni per le quali è impossibile l'accettazione di queste certificazioni Inglesi, non solo perchè non rientrano in  quanto previsto dalla L.R. 07/2016, all'articolo 3.2 che descrive i requisiti di accesso al Repertorio, essendo molto distante quello che essi realizzano in UK con quanto richiesto dalla legge, ma anche e principalmente perchè non rispettano la direttiva Europea a cui  essi stessi dicono di fare riferimento.

Dispiace per quegli Italiani che hanno buttato i loro soldi, facendo questi percorsi inadeguati in UK.