In diversi articoli della Legge 21 aprile 2016, n. 7 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale" della Regione Sicilia, è riportato che questi titoli "...sono riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull’intero territorio comunitario..." (Art. 3.5, Art. 4.5, Art. 5.2)
Questo significa che la CARD del COMEMRCIAL DIVER ITALIANO, prevista dall'articolo 4 della legge 07/2016, rilasciata dall'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, ha una riconoscibilità/spendibilità in tutto il territorio Europeo, quindi in tutta Italia e non solo in Sicilia.
Di conseguenza, la legge 07/2016 stabilisce percorsi formativi, validi in tutta Europa, la cui regionalità sta esclusivamente nella gestione, tramite l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, del repertorio telematico per il rilascio della card del commercial diver italiano, in base al livello di profondità delle immersioni, a seguito di percorsi formativi, stabiliti dalla legge, per tutti coloro che li hanno realizzati, sia in Sicilia che fuori, purché siano in regola con quanto riportato all'articolo 3.2 della legge stessa, che così recita: " ... devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)..." e continua cosi "...ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)...", cioè stabilisce un numero minimo di immersioni e di attività in acqua che devono essere eseguite durante i percorsi formativi per avere diritto all'iscrizione al repertorio telematico.
Regole valide per la prima volta in Italia per tutte le attività svolte, dai lavoratori METALMECCANICI subacquei, fuori dall'ambito portuale che resta riservato agli OTS.
E' importante sottolineare la particolarità della materia "formazione professionale" in Italia, come ad esempio, troviamo nel documento della 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 95 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/04/2015, scritto che: “...la materia della formazione e della qualificazione professionale, rientrando nella competenza generale residuale delle Regioni, non può essere oggetto di intervento normativo da parte dello Stato...”, pagina 91 del documento del Senato:
Testo simile troviamo anche, nell'nterrogazione parlamentare presentata al senato nel 2017, che cita" ... a giudizio dell'interrogante, la situazione creatasi in seguito alla promulgazione della legge regionale e la non impugnativa deliberata dal Consiglio dei ministri ha originato numerosi squilibri, che andrebbero sanati con l'adozione di un provvedimento legislativo nazionale consono, da un lato, a riconoscere diritti, doveri e compiti dei lavoratori e, dall'altro, a tutelare i datori di lavoro da possibili incidenti durante tali attività, presentando anche un apposito disegno di legge, che normalizzi la grave situazione italiana in questo settore, omogeneizzando la legge n. 7 del 2016 della Regione Siciliana che riguarda l'aspetto formativo, visto che la materia della formazione e della qualificazione professionale, rientrante nella competenza generale residuale delle Regioni, non può essere oggetto di intervento normativo da parte dello Stato, con l'aspetto puramente lavorativo e di sicurezza, competenza dello Stato italiano..."
Da tutto questo, è evidente che la Legge 07/2016 della Regione Sicilia, stabilisce percorsi formativi validi sull'intero territorio Italiano e non solo. Importante è che siano coerenti con quanto prescritto dall'articolo 3.2 della legge stessa.
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