CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento

venerdì 5 giugno 2015

LIMITATIONS IN THE USE OF SCUBA EQUIPMENT IN OFFSHORE OPERATIONS AND THE ITALIAN SITUATION

by Manos Kouvakis – CEDIFOP Director


SCUBA – Acronym for Self Contained Underwater Breathing Apparatus, was developed in 1942 and, since that time, has been generally used by recreational divers. Its main feature is the supply air from a compressed air tank on the back of the diver, as against surface supply diving, where the gas is supplied to the diver from the surface, through an umbilical. In the past, SCUBA was also often used for commercial purposes, also on request of the clients. Now, after a huge number of accidents and casualties, the limitations of SCUBA, compared to Surface Supplied Diving, have become known. In fact, the use of SCUBA in commercial diving is restricted to Inland/Inshore diving, and always with a safety/communication line to the surface, while “free” SCUBA – i.e. without a safety line - is used only in recreational diving. In July 1994, IMCA in document AODC 065, stated: “SCUBA is a limited technique and it is strongly recommended to NOT use it in any offshore operation, oil and gas installation, construction, civil engineering or savage”. This concept was restated on April 1998, in the document “International Code of Practice for Offshore Diving (IMCA D 014 – Rif.2)” which stated: “SCUBA has many limits and difficulties, because of the limited supply of breathing gas. In no circumstances can the use of SCUBA, instead of a surface supplied system be a solution for safe diving. Moreover, it is stressed that the use of SCUBA is specifically forbidden for offshore operation by several National Regulations. In some case, IMCA Members has been required by potential clients to use SCUBA, because it is thought to be an easy and cheap way to operate, but it should be remembered that it has many serious limitations: for example: 

A Limited gas supply: The time that diver can spend in the water is limited by the by the amount of gas he can carry. This is a problem for divers working underwater as their gas consumption is high In many places of work there are obstacles underwater, which can catch diver. In these cases, SCUBA can represent a serious problem, whereas a diver using Surface Supply would not have a problem as he would have time either to solve it or wait for the Stand By diver, especially when in these emergency circumstances the divers gas consumption would increase. Surface supplied divers carry a bail out tank and should the supply of air from the surface stop the diver has enough gas in his bail out to reach the surface. Whereas it has been proved statistically that almost all SCUBA reserve air supply systems have e record of failure in case of emergency.

Communication with the surface: Divers in surface supply routinely have voice communication with the Supervisor on the surface, and increasingly, in addition, a video link. In the past SCUBA divers often had no communication with the surface, and again increasingly either a communication wire is attached to or combined with the lifeline or through water communications are used – bearing in mind their limitations of the latter – providing the safety of constant communication with the surface The advantages of voice communication are: 

• The Supervisor can talk to divers and control the work task to the best advantage.
• The Supervisor can monitor the divers breathing, and so give them immediate assistance in the case of an emergency.
• Divers can communicate with the surface in any kind of problem or difficulty.

Safety of breathing apparatus: There are many variations of SCUBA. Some – particularly using a half mask in work situations - can cause serious problems in an emergency, for example, if a diver loses his regulator. The use of “full face mask” or helmet, with an integrated regulator, can prevent this problem.

Decompression: It is normal for the Supervisor to have responsibility for the decompression profile of a working diver. This is difficult during SCUBA operations as he has no direct knowledge of the divers depth. Computers are often used by recreational divers but in working situations the Supervisor has not access to them, and so thay do not relieve him of his responsibility. It is far safer to use Surface Supplied Equipment which provides the Supervisor with a direct readout of the diver’s depth, and allows him to take direct control of the decompression procedure. 

Mobility: It is a common thought that Divers in SCUBA are more “free” that in Surface Supply. This could be true, but the risks are not acceptable, especially in open water during commercial diving operation. Moreover, in the case of an accident, the recovery operation of the Div er could be seriously compromised adverse currents. As an example, a fatal accident occurred in Livorno on the 24 February 2012, when a SCUBA Diver was carrying out the repair of a mooring in at a depth of 18 metres, when he was dragged to 50 metres depth and lost consciousness. Accidents like that often occurs because of inadequate training, when divers work underwater using recreational techniques. It is really important to underline that ENI Spa, in a letter “HSE/SIC records office 16 dated 21 May 2008”, is in force in Italy, with the title “HSE requirements for subcontractors of diving work”, on page 9 it states “Self contained breathing apparatus (SCUBA) has many limits and intrinsic difficulties (the most efficient and safe method to work underwater is with surface supply diving equipment). Therefore, SCUBA equipment should never be used for commercial purposes connected with construction, repairing and maintenance”. Since 2010 Italian Offshore operations, have been run under the UNI Regulation 1136 and directives of IMCA and ENI. Many fatal accidents have occurred because of inadequate, and the Member of Sicilian Parliament, Mr A. Di Biagio, emphasised this point in the Chamber of Deputies, at a Board meeting on 28 April 2011. During his speech, he pointed out the absence of an adequate regulation, concerning with the last accident, he said: “I assume every responsibility by affirming certain knowledge that the promulgation and application of those rules, should have save the life to that young man”. Since 1977, there have been 10 tries to define a regulation, during different legislatures (8 law proposal and 2 Unified Scripture in 2005 and 2009), but it has never worked. For the above mentioned reasons, in these last years, many Port Authority tried to “manage” this problem, issuing local decrees, worried for the safety of Divers who working without adequate competence. 

SCUBA, however, remains the best alternative for recreational diving in pairs, where the main goal is relaxation and fun and not work, which is restricted to qualified commercial divers, According to ISTAT (the nomenclature and classification of the Professional units In Italy) the qualification “diver”, is listed under metalworkers’ because it is in the category: Craftsmen, skilled workers and farmers, subcategory: Craftsmen and skilled metal workers and assimilated,” under the heading “Divers and working divers” (there is no item for Sports Divers, as is sometimes suggested, wrongly, only for Water Sports). This classification is in full accordance with the European version of the International Classification of Occupations (ISCO-88Com) where divers are always in the category “Metal, machinery and related trades workers - Metal moulders, welders, sheet-metal workers, structural-metal preparers” under the heading of “Underwater workers”.

sabato 23 maggio 2015

L’importanza del DDL 698 della Regione Sicilia in ambito Regionale, Nazionale e Internazionale

di Manos Kouvakis

Inizierà il 02/06/2015 e si concluderà il 26/06/2015, il prossimo corso del CEDIFOP per Operatore Tecnico Subacqueo - Saldatore Subacqueo, gli allievi iscritti provengono oltre che dalla Sicilia, anche dalla Campania, Emilia Romagna, mentre dall'estero si sono iscritti allievi provenienti da Cipro, Grecia e Tunisia.

Il corso può essere definito uno "stage formativo" (successivo al corso per OTS del CEDIFOP) presso una ditta che opera nel settore e prevede 18 immersioni tecniche e due giornate di esercitazioni in camera iperbarica, a completamento degli standard formativi internazionali in riferimento ai tempi di immersione e di fondo e alle attività in acqua, elencati dalla didattica I.D.S.A. (International Diving Schools Association) in Scuba e Surface (0-30 metri - immersioni dalla superficie) per il raggiungimento del livello 2 “ Inshore Air Diver”.

Sono ammessi alla frequenza del corso solo allievi in possesso della qualifica OTS conseguita presso scuole attualmente Full Member IDSA, o che abbiano superato un assessment di 4 giorni presso CEDIFOP.

Va sottolineato che tutti i corsi del CEDIFOP sono conformi agli standard formativi internazionali in riferimento ai tempi di immersione, di fondo e di attività, stabiliti dalla didattica IDSA. (International Diving Schools Association) per il livello di qualifica richiesta; inoltre essendo CEDIFOP membro IMCA nella Divisione Diving per Europa ed Africa si può affermare che i corsi sono in linea con i documenti guida dall’International Marine Contractors Association - IMCA (Course content is in line with guidance document IMCA D 015 Mobile/Portable Surface Supplied System, IMCA D 023 Diving Equipment Systems Inspection Guidance Note for Surface Orientated Diving System-Air), cosi come è richiesto, anche, nel documento dell’ENI spa del 5/Agosto/2013 “Requisiti HSE per i fornitori di lavori subacquei”.

Per poter gestire con professionalità, sicurezza e in modo ottimale, le attività subacquee al servizio dell’industria nei cantieri sia inshore che offshore, devono coesistere contemporaneamente le tre fondamentali tipologie di standard internazionali, IDSA, IMCA, HSE (Standard che sono da anni alla base dei percorsi formativi del CEDIFOP) così come si legge anche nel disegno di legge n. 2751 dell’On.le Bergamini Deborah eletta in Emilia-Romagna e Vicepresidente della IX Commissione Parlamentare (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni) nonché Presidente del Comitato permanente sulla politica estera e relazioni esterne dell’unione Europea, presentato in data 28 Novembre 2014 "Disciplina delle attività lavorative subacquee e iperbariche" 


"Bisogna tenere conto che il mondo del lavoro e la situazione territoriale nei quali può operare la figura professionale del sommozzatore industriale vanno oltre i limiti regionali e nazionali e quindi, per sostenere la mobilità professionale delle persone, i percorsi formativi sviluppati nel settore devono seguire il percorso indicato dalle regole della formazione nel settore industriale. Mentre in Italia è l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) che declina le competenze necessarie dell'operatore che opera in ambito portuale ai fini dell'adozione di un piano didattico per una formazione adeguata, in ambito offshore questa formazione deve essere organizzata in coerenza con le tre tipologie di standard presenti in ambito internazionale:

  1. gli standard formativi stabiliti dall’International Diving Schools Association (IDSA) che rappresenta l'unica associazione didattica nella subacquea industriale a livello internazionale, così come in ambito sportivo abbiamo diverse didattiche PADI, CMAS, SSI e altro. È interessante sottolineare che corsi formativi nazionali, come quelli provenienti dagli Stati Uniti d'America o dal Canada, fanno sempre riferimento alla didattica dell'IDSA che, a livello mondiale, ha elaborato delle regole per la formazione nel settore inshore e offshore in base a una più che quarantennale esperienza, desunta dalle scuole che aderiscono a tale Associazione a livello mondiale;
  2. gli standard operativi (dall’International Marine Contractors Association (IMCA), applicabili nel cantiere (in essi rientra anche la citata normativa UNI 11366 sulla sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria – procedure operative;
  3. gli Standard di sicurezza dell’Health and Safety Executive (HSE) quali, per esempio, le norme HSE del Regno Unito. Solo la corretta applicazione di questi standard può garantire una maggiore spendibilità della qualifica del sommozzatore italiano a livello internazionale, riportando la categoria al livello che le spetta per la storia e per le competenze che la caratterizzano.

Lo stesso registro dei sommozzatori deve essere suddiviso in più categorie, in base alla formazione e alle competenze dell'iscritto, così come oggi avviene in tutto il mondo, dove ci sono regole per la sicurezza e per la professionalità di questo settore. Si può, per esempio, fare riferimento, per l'Italia, al modello proposto dall'ENI Spa, che prevede regole simili a quelle esistenti nel resto del mondo. "

In Italia l'unica legislazione esistente risale al 1982 e riguarda solo attività all'interno delle aree portuali, situazione che penalizza i titoli italiani in ambito internazionale dove fa da padrone IMCA (International Marine Contractors Association) che riconosce solo i paesi che hanno una legislazione per l'offshore diving e il controllo del loro territorio, cosa che in Italia ad oggi manca.

Ma l’Italia potrebbe soddisfare questa mancanza legislativa con l'approvazione definitiva del D.D.L. 698 "Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", della Regione Sicilia (ormai in dirittura finale all’ARS – Assemblea regionale Siciliana, per essere trasformata in legge – testo che si può leggere qui:

http://www.ars.sicilia.it/icaro/default.jsp?icaDB=221&icaQuery=16.LEGISL+E+00698.NUMDDL), perchè include le aree offshore - articolo 2.4,b che definisce il territorio dell’applicazione anche come le "…acque marittime non territoriali (off-shore), quando alle attività di cui sopra sono connessi interessi regionali o quando alle medesime sono interessate persone e aziende nazionali.", mentre il controllo del territorio è garantito dall'iscrizione al registro regionale presso l'assessorato al lavoro su tre livelli di attività Inshore Air Diver/livello 1, Offshore Air Diver/livello 2 ed Offshore Sat Diver/livello 3, per chi ha realizzato percorsi formativi (articolo 5,3 ed articolo 6.2, dove in particolare riporta che i percorsi formativi: "... devono essere conformi nei contenuti agli standards internazionalmente riconosciuti dall’International Diving Schools Association (IDSA) e, per le parti eventualmente operate presso le imprese di cui al comma 3 dell’articolo 2, alle prescrizioni e linee guida fissate dalla normativa UNI 11366 ‘Norme per la sicurezza e la tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria’ e sui controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)."), in modo tale che il “tesserino” della Regione Sicilia, per gli iscritti al registro regionale, diventi immediatamente spendibile in ambito internazionale negli impianti offshore di tutto il mondo, facendo diventare la Sicilia punto di riferimento dell'Italia e dell'intero Mediterraneo, in questo strategico e importantissimo settore della subacquea industriale. 

Un disegno di legge, che presto sarà trasformato in legge, ma anche un modello da prendere in considerazione per i paesi fuori dal Documento IMCA D05/15 che annovera i paesi di tutto il mondo che hanno una legislazione, come quella che attualmente l’Italia avrà tramite la Regione Sicilia, valida nel loro territorio. Questi paesi, ad oggi, sono: Australia, Brasile, Canada, India, Nuova Zelanda, Sud Africa, mentre i paesi europei sono Svezia, Olanda, Norvegia, Francia e UK tramite la certificazione dell’HSE britannica, con un modello simile a quello che sta per essere proposto per l’Italia tramite la certificazione della Regione Sicilia, con l’approvazione del DDL 698.

lunedì 4 maggio 2015

Aspettando il DDL 698


di Manos Kouvakis

Finita la maratona per l'approvazione della finanziaria, si comincia a ritornare alla normalità e alle questioni quotidiane "urgenti". I lavori riprenderanno a partire da giorno 12 (per questa settimana solo la commissione IV (AMBIENTE E TERRITORIO) ha programmato 2 riunioni, nessun incontro nelle altre commissioni, come nella settimana precedente.

Al rientro, le commissioni dovranno dare la priorità alla definizione dei seguenti disegni di legge che aspettavano l'approvazione del bilancio per essere esaminate (il DDL 698 è stato già esaminato in V Commissione - Cultura, Formazione e Lavoro – nella seduta n. 196 del 12.11.14 ed approvato con il parere favorevole del Governo Regionale ) o calendarizzate per l'aula per il voto definitivo:
1) testo unico in materia di edilizia (841), 
2) DDL in materia di trasporti marittimi con le isole minori (694),
3) DDL in materia di demanio trazzerale (349), 
4) DDL in materia di pensioni integrative Istituto vini e olii di Sicilia (914), 
5) DDL in materia di professioni subacquee (698)

Il DDL 698 "Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale" prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione ad un Registro Regionale, presso l'assessorato al lavoro, dei commercial diver su 3 livelli (INSHORE AIR DIVER / OFFSHORE AIR DIVER e OFFSHORE SAT DIVER) per le attività lavorative subacquee, sia in inshore che offshore, nelle acquee Siciliane fuori dall'ampito portuale, in quanto all'interno dei porti vale il DM 13/01/1979 "Istituzione della categoria dei sommozzatori 

in servizio locale", cosi come specificato anche dall'articolo 2,6 del DDL. Senza l'iscrizione al Registro Regionale (successiva a quella presso una Capitaneria di Porto) accessibile a coloro che hanno realizzato percorsi formativi specifici, con elevati standard di qualità e sicurezza, sarà impossibile svolgere attività lavorative subacquee in Sicilia lavorando negli impianti inshore e offshore nelle acquee siciliane (vedi per esempio certificazioni HSE-UK ecc)

il DDL 698, può essere visionato su questo link: 

E' molto interessante l'articolo 6.2 del DDL, che recita: 
"Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standards internazionalmente riconosciuti dall’International Diving Schools Association (IDSA) e, per le parti eventualmente operate presso le imprese di cui al comma 3 dell’articolo 2, alle prescrizioni e linee guida fissate dalla normativa UNI 11366 ‘Norme per la sicurezza e la tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria’ e sui controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)".

Ormai i tempi sono maturi, e noi aspettiamo fiduciosi i passaggio finale, che aprirà nuovi scenari per la prima volta in Italia, dopo un'attesa di 35 anni, impensabili fino a qualche mese fa.

Ma altri appuntamenti si stanno avvicinando, uno fra tutti, ma non meno importante il meeting IMCA per la sezione Europa ed Africa, che quest'anno si svolgerà, giorno 9 giugno, in Italia, a Livorno.

Sarebbe fantastico arrivare a questo appuntamento con la legge già approvata.

domenica 3 maggio 2015

Disegni di legge 698 (Regione Sicilia), 2751 (Camera dei Deputati) e norma UNI 11366

(di Manos Kouvakis) 


Confermata anche per il 2015 la partecipazione del CEDIFOP come Socio Effettivo dell' UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione - e la partecipazione attiva nella commissione sicurezza e in particolare nei tre organi tecnici dei gruppi di lavoro: GL "Sicurezza nelle attività subacquee ed iperbariche industriali", che si occupa della norma 11366 “; "Metodi e sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro" e "Dispositivi di protezione delle vie respiratorie". CEDIFOP è socio effettivo dell’UNI sin dal 2010.

UNI (www.uni.com ) è un’associazione privata riconosciuta dallo Stato e dall’Unione Europea, che studia, elabora, approva e pubblica le norme tecniche volontarie - le cosiddette “norme UNI” - in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario. 

Possiamo definire una norma, semplicemente come un documento che dice "come fare bene le cose", garantendo sicurezza, rispetto per l'ambiente e prestazioni certe.
Secondo il Regolamento UE 1025 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea, per "norma" si intende: "una specifica tecnica, adottata da un organismo di normazione riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi”. 
Spesso, tra la normazione tecnica e la legislazione esiste un rapporto stretto, a volte inevitabile, ma anche complesso. Se infatti l’applicazione delle norme tecniche non è di regola obbligatoria, quando queste vengono richiamate nei provvedimenti legislativi può intervenire un livello di cogenza, delimitato pur sempre dal contesto di riferimento.

Va inoltre sottolineato che tutte le norme UNI sono protette da diritto d'autore; esso prevede il divieto della riproduzione, anche parziale, delle norme e dei prodotti UNI su qualsiasi supporto: cartaceo, elettronico, magnetico ed altri, senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'UNI. L’utilizzo di queste norme è condizionato al pagamento di una royalty.
Nel 2010, il gruppo di lavoro “Sicurezza nelle attività subacquee ed iperbariche industriali” ha creato la norma UNI 11366 del 2010, dal titolo “Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria”, alla quale ha fatto riferimento il presidente Monti nel Decreto Sviluppo del 2012 - articolo 21 – (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in materia di promozione degli investimenti offshore) - comma 3 "Le attività di cui all’articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.886, sono svolte secondo le norme vigenti, le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366". Questo passaggio fa riferimento al D.P.R. del 24 maggio 1979, n. 886 "Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale”, dove leggiamo al Capo VII “Impiego di Operatori Subacquei” Art. 53. Prescrizioni generali "Le prestazioni lavorative in immersione per il posizionamento della piattaforma, per l'ispezione e la manutenzione delle attrezzature sommerse o per lavori assimilabili, devono essere effettuate solamente da personale esperto e fisicamente idoneo, diretto da un responsabile di comprovata capacità, nel rispetto delle norme specifiche in materia e delle regole della buona tecnica...."; ma tutto ciò non fa della norma UNI una “legge” estesa anche all’interno delle aree portuali o in ambito inshore. 

Essa rimane quindi sempre una norma di carattere volontario nell’applicazione, mentre va sottolineato che il rapporto della norma con il Decreto Sviluppo del 2012, è delimitato, cosi come la legislazione attuale prevede, dal contesto di riferimento, e cioè "Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale”, attività che devono essere svolte secondo le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366.

Eccezione potrebbe diventare la Regione Sicilia, con il DDL 698 “Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale”, già esaminato in V Commissione - Cultura, Formazione e Lavoro – nella seduta n. 196 del 12.11.14 ed approvato con il parere favorevole del Governo Regionale, con il quale si amplia il campo applicativo della norma UNI 11366 all'ambito delle acque marittime regionali e interne e delle acque marittime non territoriali (offshore), quando alle attività di cui sopra sono connessi interessi regionali o quando alle medesime sono interessate persone e aziende nazionali, prescrivendo nell’articolo 6 comma 2 (che fa riferimento alla normativa UNI 11366), che “… per le parti eventualmente operate presso le imprese di cui al comma 3 dell’articolo 2, alle prescrizioni e linee guida fissate dalla normativa UNI 11366 …” allargando l’applicazione della suddetta norma ai cantieri in ambito offshore, inshore e acque interne. 

Questo rapporto fra la legislazione Italiana e le norma UNI 11366 è molo più chiaro nel disegno di Legge n. 2751 "Disciplina delle attività lavorative subacquee e iperbariche" presentato alla camera dei deputati il 26 novembre 2014, dall’On. Deborah Bergamini, eletta nella XI circoscrizione (Emilia Romagna) e vicepresidente della IX Commissione parlamentare (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni) nonché Presidente del Comitato permanente sulla politica estera e relazioni esterne dell’UE, dove leggiamo testualmente nella parte che riguarda la formazione dei commercial divers Italiani: “… in ambito offshore questa formazione deve essere organizzata in coerenza con le tre tipologie di standard presenti in ambito internazionale:
  1. gli standard formativi stabiliti dall’International Diving Schools Association (IDSA) che rappresenta l'unica associazione didattica nella subacquea industriale a livello internazionale, così come in ambito sportivo abbiamo diverse didattiche PADI, CMAS, SSI e altre. È interessante sottolineare che corsi formativi nazionali, come quelli provenienti dagli Stati Uniti d'America o dal Canada, fanno sempre riferimento alla didattica dell'IDSA che, a livello mondiale, ha elaborato delle regole per la formazione nel settore inshore e offshore in base a una più che quarantennale esperienza, desunta dalle scuole che aderiscono a tale Associazione a livello mondiale;
  2. gli standard operativi (dall’International Marine Contractors Association (IMCA), applicabili nel cantiere (in essi rientra anche la citata normativa UNI 11366 sulla sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria – procedure operative);
  3. gli Standard di sicurezza dell’Health and Safety Executive (HSE) quali, per esempio, le norme HSE del Regno Unito. Solo la corretta applicazione di questi standard può garantire una maggiore spendibilità della qualifica del sommozzatore italiano a livello internazionale, riportando la categoria al livello che le spetta per la storia e per le competenze che la caratterizzano….”
Concetto che viene ribadito anche nell’Art. 5. (Registro dei sommozzatori): comma 5 “Le operazioni di immersione abilitate ai sensi del comma 3 devono essere conformi agli standard internazionalmente riconosciuti dell’International Diving Schools Association (IDSA) relativi ai tempi di fondo e al numero e alla tipologia di immersioni e, per le parti eventualmente operate presso le imprese, alle prescrizioni e alle linee guida della normativa UNI 11366 recante «Norme per la sicurezza e la tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria». I controlli per il rispetto degli obblighi e dei requisiti generali in materia di salute, di sicurezza e di ambiente devono essere conformi agli standard stabiliti dall’Health and Safety Executive (HSE) e alle linee guida emanate dall’International Marine Contractors Association (IMCA). “