CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento

domenica 3 maggio 2015

Disegni di legge 698 (Regione Sicilia), 2751 (Camera dei Deputati) e norma UNI 11366

(di Manos Kouvakis) 


Confermata anche per il 2015 la partecipazione del CEDIFOP come Socio Effettivo dell' UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione - e la partecipazione attiva nella commissione sicurezza e in particolare nei tre organi tecnici dei gruppi di lavoro: GL "Sicurezza nelle attività subacquee ed iperbariche industriali", che si occupa della norma 11366 “; "Metodi e sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro" e "Dispositivi di protezione delle vie respiratorie". CEDIFOP è socio effettivo dell’UNI sin dal 2010.

UNI (www.uni.com ) è un’associazione privata riconosciuta dallo Stato e dall’Unione Europea, che studia, elabora, approva e pubblica le norme tecniche volontarie - le cosiddette “norme UNI” - in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario. 

Possiamo definire una norma, semplicemente come un documento che dice "come fare bene le cose", garantendo sicurezza, rispetto per l'ambiente e prestazioni certe.
Secondo il Regolamento UE 1025 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea, per "norma" si intende: "una specifica tecnica, adottata da un organismo di normazione riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi”. 
Spesso, tra la normazione tecnica e la legislazione esiste un rapporto stretto, a volte inevitabile, ma anche complesso. Se infatti l’applicazione delle norme tecniche non è di regola obbligatoria, quando queste vengono richiamate nei provvedimenti legislativi può intervenire un livello di cogenza, delimitato pur sempre dal contesto di riferimento.

Va inoltre sottolineato che tutte le norme UNI sono protette da diritto d'autore; esso prevede il divieto della riproduzione, anche parziale, delle norme e dei prodotti UNI su qualsiasi supporto: cartaceo, elettronico, magnetico ed altri, senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'UNI. L’utilizzo di queste norme è condizionato al pagamento di una royalty.
Nel 2010, il gruppo di lavoro “Sicurezza nelle attività subacquee ed iperbariche industriali” ha creato la norma UNI 11366 del 2010, dal titolo “Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria”, alla quale ha fatto riferimento il presidente Monti nel Decreto Sviluppo del 2012 - articolo 21 – (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in materia di promozione degli investimenti offshore) - comma 3 "Le attività di cui all’articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.886, sono svolte secondo le norme vigenti, le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366". Questo passaggio fa riferimento al D.P.R. del 24 maggio 1979, n. 886 "Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale”, dove leggiamo al Capo VII “Impiego di Operatori Subacquei” Art. 53. Prescrizioni generali "Le prestazioni lavorative in immersione per il posizionamento della piattaforma, per l'ispezione e la manutenzione delle attrezzature sommerse o per lavori assimilabili, devono essere effettuate solamente da personale esperto e fisicamente idoneo, diretto da un responsabile di comprovata capacità, nel rispetto delle norme specifiche in materia e delle regole della buona tecnica...."; ma tutto ciò non fa della norma UNI una “legge” estesa anche all’interno delle aree portuali o in ambito inshore. 

Essa rimane quindi sempre una norma di carattere volontario nell’applicazione, mentre va sottolineato che il rapporto della norma con il Decreto Sviluppo del 2012, è delimitato, cosi come la legislazione attuale prevede, dal contesto di riferimento, e cioè "Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale”, attività che devono essere svolte secondo le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366.

Eccezione potrebbe diventare la Regione Sicilia, con il DDL 698 “Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale”, già esaminato in V Commissione - Cultura, Formazione e Lavoro – nella seduta n. 196 del 12.11.14 ed approvato con il parere favorevole del Governo Regionale, con il quale si amplia il campo applicativo della norma UNI 11366 all'ambito delle acque marittime regionali e interne e delle acque marittime non territoriali (offshore), quando alle attività di cui sopra sono connessi interessi regionali o quando alle medesime sono interessate persone e aziende nazionali, prescrivendo nell’articolo 6 comma 2 (che fa riferimento alla normativa UNI 11366), che “… per le parti eventualmente operate presso le imprese di cui al comma 3 dell’articolo 2, alle prescrizioni e linee guida fissate dalla normativa UNI 11366 …” allargando l’applicazione della suddetta norma ai cantieri in ambito offshore, inshore e acque interne. 

Questo rapporto fra la legislazione Italiana e le norma UNI 11366 è molo più chiaro nel disegno di Legge n. 2751 "Disciplina delle attività lavorative subacquee e iperbariche" presentato alla camera dei deputati il 26 novembre 2014, dall’On. Deborah Bergamini, eletta nella XI circoscrizione (Emilia Romagna) e vicepresidente della IX Commissione parlamentare (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni) nonché Presidente del Comitato permanente sulla politica estera e relazioni esterne dell’UE, dove leggiamo testualmente nella parte che riguarda la formazione dei commercial divers Italiani: “… in ambito offshore questa formazione deve essere organizzata in coerenza con le tre tipologie di standard presenti in ambito internazionale:
  1. gli standard formativi stabiliti dall’International Diving Schools Association (IDSA) che rappresenta l'unica associazione didattica nella subacquea industriale a livello internazionale, così come in ambito sportivo abbiamo diverse didattiche PADI, CMAS, SSI e altre. È interessante sottolineare che corsi formativi nazionali, come quelli provenienti dagli Stati Uniti d'America o dal Canada, fanno sempre riferimento alla didattica dell'IDSA che, a livello mondiale, ha elaborato delle regole per la formazione nel settore inshore e offshore in base a una più che quarantennale esperienza, desunta dalle scuole che aderiscono a tale Associazione a livello mondiale;
  2. gli standard operativi (dall’International Marine Contractors Association (IMCA), applicabili nel cantiere (in essi rientra anche la citata normativa UNI 11366 sulla sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria – procedure operative);
  3. gli Standard di sicurezza dell’Health and Safety Executive (HSE) quali, per esempio, le norme HSE del Regno Unito. Solo la corretta applicazione di questi standard può garantire una maggiore spendibilità della qualifica del sommozzatore italiano a livello internazionale, riportando la categoria al livello che le spetta per la storia e per le competenze che la caratterizzano….”
Concetto che viene ribadito anche nell’Art. 5. (Registro dei sommozzatori): comma 5 “Le operazioni di immersione abilitate ai sensi del comma 3 devono essere conformi agli standard internazionalmente riconosciuti dell’International Diving Schools Association (IDSA) relativi ai tempi di fondo e al numero e alla tipologia di immersioni e, per le parti eventualmente operate presso le imprese, alle prescrizioni e alle linee guida della normativa UNI 11366 recante «Norme per la sicurezza e la tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria». I controlli per il rispetto degli obblighi e dei requisiti generali in materia di salute, di sicurezza e di ambiente devono essere conformi agli standard stabiliti dall’Health and Safety Executive (HSE) e alle linee guida emanate dall’International Marine Contractors Association (IMCA). “

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