di Manos Kouvakis
Il settore dei lavoro subacquei,
in Italia, fino al 2016 è stato regolamentato, a livello legislativo, da 3
Decreti Ministeriali, del 1979,1981 e 1982. Ma, andando a vedere il significato
del termine "Decreto Ministeriale", su Wikipedia, esso viene definito
come "un atto amministrativo emanato da un ministro della
Repubblica Italiana nell'ambito delle materie di competenza del
suo dicastero, che non ha forza di legge".
Nel mese di Aprile del 2016, è
stata promulgata dal presidente della Regione Siciliana la legge regionale n.
7, "Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività
della subacquea industriale", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale
regionale il 29 aprile successivo, della quale, nella riunione del Consiglio
dei ministri n. 121 del 20 giugno 2016, è stata deliberata la non impugnativa.
Essa, definisce come "Sommozzatori e lavoratori subacquei" coloro che
eseguono, in immersione, attività lavorative subacquee anche in via non
esclusiva o in modo non continuativo, operando in acque marittime inshore ed offshore o
interne, fuori dall'ambito portuale, specificando che i titoli rilasciati al
termine dei percorsi formativi sono soggetti alle procedure e modalità di
registrazione e vidimazione previste a livello generale per le attività di formazione
professionale ai sensi della vigente disciplina e sono riconoscibili ai sensi
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7
settembre 2005 sull'intero territorio comunitario. La stessa legge si propone di
regolamentare la formazione degli operatori per le attività fuori dall'ambito
portuale, lasciando le attività subacquee in aree portuali agli OTS e al
decreto ministeriale del 1979 che li ha creati.
La legge , stabilisce dei
percorsi formativi articolati "in tre livelli di qualificazione": di
primo livello (inshore diver) o "sommozzatore" per le attività fino
ai - 30 metri ,
di secondo livello (offshore air diver) detto anche di categoria "TOP
UP" per le attività fino ai - 50 metri e di terzo livello (offshore sat
diver), detto anche di categoria "altofondalista" (saturazione) per
le attività oltre i - 50
metri ; e prevede l'iscrizione ad un repertorio
telematico, gestito dalla regione Sicilia, secondo numerazione progressiva
individuale e il rilascio all'iscritto di una card nominativa
corredata dei dati integrali di iscrizione, valida per le attività svolte in
ambito inshore, offshore o nelle acquee interne, livelli di
addestramento nettamente superiori a quelli previsti per coloro che sono
iscritti al registro sommozzatori gestito dalle capitanerie di Porto, come OTS,
di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1979.
Cosi, mentre il decreto
ministeriale del 1979, sancisce l'iscrizione al registro sommozzatori in
servizio locale solo agli operatori che prestano servizio all'interno dei
porti, senza un preciso limite di profondità, essendo quest'ultima, nella
maggioranza dei casi, circoscritta a pochi metri, l'iscrizione al repertorio
telematico della Regione Siciliana, rappresenta il requisito minimo per la
corretta applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, recante il testo
unico in materia di sicurezza sul lavoro, perché garantisce ai lavoratori un
idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in
quanto gli garantisce un livello di competenza, affinché possa operare in
sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del
settore a gravi rischi.
Essendo la legge 07/2016 una
legge che stabilisce esclusivamente dei percorsi formativi, validi in tutta
Europa, grazie alla direttiva Europea del 2005, la regionalità della legge sta
esclusivamente nella gestione, tramite l'Assessorato al Lavoro della Regione
Sicilia, del repertorio telematico per il rilascio della card del commercial
diver italiano, in base al livello di profondità abilitato dai percorsi
formativi, stabiliti dall'articolo 3.2 della legge, a tutti coloro che hanno
realizzato dei percorsi formativi, sia in Sicilia che fuori, purché siano in
regola con quanto stabilito dall'articolo 3.2 della legge stessa, che stabilisce
che i percorsi formativi, validi per l'iscrizione al repertorio telematico
" ... devono essere conformi nei contenuti agli standard
internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di
fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association
(IDSA)..." e continua cosi"...ai controlli che devono essere
effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di
salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di
International Marine Contractors Association (IMCA)...", cioè stabilisce
il numero delle immersioni e le attività in acqua che devono essere eseguite
durante i percorsi formativi per avere diritto all'iscrizione al repertorio
telematico, regole valide per la prima volta in Italia per tutte le attività
svolte, dai lavoratori subacquei, fuori dall'ambito portuale che resta riservato agli OTS.
Così, tale iscrizione diventa
obbligatoria per il rispetto del decreto legislativo n. 81 del 2008, per tutti
gli operatori delle aziende che operano fuori dai porti in Italia, come per
esempio aziende iscritte nella categoria merceologica "acquacoltura"
in acqua di mare, salmastra o lagunare, piccole o grandi imprese di lavori
subacquei, ma anche negli impianti offshore, operanti fuori dall'area
portuale.
In Italia, la legge regionale è
prevista dall'art. 117 della Costituzione ed ha la stessa posizione nella
gerarchia delle fonti del diritto della legge ordinaria statale; la legge
regionale n. 7 del 2016 della Regione Siciliana, nel pieno rispetto dei
principi fondamentali del decreto legislativo n. 81 del 2008, costituisce in
Italia l'unico atto legislativo relativo ai contenuti della formazione inerente
al settore della subacquea industriale, motivo per il quale la formazione che
deve ricevere un lavoratore che effettua un'attività subacquea fuori
dall'ambito portuale, affinché si ottemperi ai requisiti previsti dal suddetto decreto
legislativo, non può fare riferimento al decreto ministeriale 13 gennaio 1979,
che all'art. 2 specifica "I sommozzatori in servizio locale esercitano la
loro attività entro l'ambito del porto", ma alla legge regionale siciliana
n. 7 del 2016, all'interno della quale vengono definiti i livelli di
addestramento e di qualifica, con percorsi formativi minimi, che garantiscono
ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore
di lavoro, in quanto gli garantisce un livello "minimo" di competenza
per operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i
lavoratori del settore a gravi rischi, a causa delle diverse ordinanze emesse
per queste attività, dalle molteplici Capitanerie di porto sul territorio
nazionale italiano non essendo ancora uniformati alla legge.
Questo è il motivo principale per
cui diverse interrogazioni parlamentari sia alla Camera dei Deputati sia al Senato
asseriscono che "...di conseguenza, attualmente, soltanto i lavoratori
iscritti al repertorio telematico gestito dall'Assessorato per il lavoro della
Regione Siciliana e in possesso della card di "commercial
diver italiano" possono essere considerati idonei per effettuare un
tipo di attività fuori dalle aree portuali...".
Una evoluzione/rivoluzione di un
settore che ha aspettato ben 35 anni per avere una sua regolamentazione
parlamentare, che stabilisce percorsi formativi idonei a svolgere in sicurezza
questo tipo di attività, che coinvolge più di 6.000 aziende in tutto il
territorio nazionale e circa 30.000 lavoratori, che operavano fino a ieri con
scarse condizioni di sicurezza nei settori delle acquee interne, inshore e
offshore.
Una legge che finalmente dà il
via all'inizio di un nuovo percorso, che
permetterà a tutta l'Italia di rientrare a fare parte in questo settore ai
livelli che le spettano di diritto, ma che sono stati negati negli anni per la
mancanza di leggi e regole certe che
finalmente hanno cominciato ad indicarci la strada maestra da seguire in questo
settore.
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