Full member IDSA. Corsi per: OTS (Harbour Diver) - Inshore Air Diver - Offshore Air Diver - Offshore Sat Diver - Diver Medic / Primo Soccorso - per informazioni: 338.3756051 - www.cedifop.it - cedifop@cedifop.it
CEDIFOP
le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento
DESCRIZIONE DELLA "LIST OF APPROVED DIVING QUALIFICATIONS"
del 09/08/2011 dell'HSE - UK
H.S.E. (Health and Safety Executive) riconosce diversi percorsi formativi di diversi Paesi, esattamente quelli che sono inseriti nella lista di “Approved Diving Qualifications”
HSE, ha ripartito in 8 elenchi le qualificazioni riconosciute: questi elenchi sono:
Il corso di "Operatore Tecnico Subacqueo Specializzato", svolto da CEDIFOP, è un percorso formativo, valido e riconosciuto, abbinato alla parola “ITALIA”, come Paese, all’interno del “approved list”, NEI PRIMI DUE ELENCHI, cioè alla SCHEDULE 1 – OFFSHORE DIVING, e alla SCHEDULE 2 – INLAND/INSHORE DIVING, per il riconoscimento di Scuba and Surface Supplied Diving
In particolare, nella Schedule 1 – OFFSHORE DIVING, vengono riconosciute dall’HSE, le certificazioni di:
3) Closed Bell Diving, 2) Surface Supplied Diving (Top UP), e 1) Scuba and Surface Supplied Diving
ai percorsi formativi citati e realizzati nei seguenti Paesi: Great Britain – Australia – Canada – France – Netherlands – Norway – South Africa – Spain – Sweden .
Vengono riconosciute dall’HSE, le certificazioni di:
2) Surface Supplied Diving (Top UP) e 1) Scuba and Surface Supplied Diving
ai percorsi formativi citati e realizzati in Denmark .
Ed infine viene riconosciuta dall’HSE, la certificazione di:
1) Scuba and Surface Supplied Diving
ai percorsi formativi citati e realizzati nei seguenti Paesi: Belgium – Finland – Germany – Ireland - Italy – Portugal.
In questo ultimo gruppo di Paesi, entra a far parte il corso di "Operatore Tecnico Subacqueo Specializzato", che svolge il CEDIFOP (riconoscimento nella Schedule 1 di OFFSHORE DIVING dell’HSE, per Scuba and Surface Supplied Diving).
Nella Schedule 2 – INLAND/INSHORE DIVING, vengono riconosciute dall’HSE, le certificazioni di:
2) Scuba and Surface Supplied Diving, e 1) Scuba
ai percorsi formativi citati e realizzati nei seguenti Paesi: Great Britain – Australia – Belgium – Canada – Finland – France – Germany – Italy – Ireland – Norway – Portugal – South Africa – Spain.
E infine il riconoscimento di:
1) Scuba
ai percorsi formativi citati e realizzati nei seguenti Paesi: Sweden – Netherlands – Denmark .
Il corso di Operatore Tecnico Subacqueo Specializzato, svolto dal CEDIFOP, appartiene al primo gruppo di Paesi (riconoscimento nella Schedule 2 di INLAND/INSHORE DIVING dell’HSE, per Scuba and Surface Supplied Diving).
Il mondo professionale subacqueo italiano può essere diviso in due grandi scomparti di operatori, quelli che seguono la didattica e usano le attrezzature della subacquea sportiva ricreativa e quelli che seguono la didattica e usano le attrezzature della subacquea commerciale o subacquea industriale.
Nel primo scomparto possiamo inserire i seguenti professionisti:
istruttori, guide, accompagnatori (professional leisure diving), ultima tra le attività entrate nel professionismo, riunisce coloro che in ambito sportivo e turistico lavorano remunerati per fornire un servizio di didattica e/o di accompagnamento a turisti e a sportivi di ogni livello e provenienza;
giornalisti e foto/cine/teleoperatori (media project diving), una attività limitata, nel numero dei partecipanti, ma elevata nei livelli di specializzazione e di competenza, che giungono spesso a portare i praticanti oltre i limiti tradizionali e codificati della fisiologia e delle regole internazionali della subacquea.
osservatori scientifici che operano nei settori della ricerca scientifica e delle indagini ambientali.
Il secondo scomparto – subacquea industriale o commerciale - è quello che ci interessa approfondire, ad esso appartiene chi si immerge per eseguire lavori manuali utilizzando attrezzature specifiche. Questa figura professionale viene collocata nel settore "Industria" sotto la voce "Artigiani, operai specializzati e agricoltori/ Fonditori, saldatori, lattonieri – calderai, montatori di carpenteria metallica ed assimilati" (codice delle Professioni - ISTAT), che nelle sue declinazioni arriva al riconoscimento della qualifica di “Sommozzatore”. Diversi percorsi formativi, fatti oggi in Italia, da scuole con poca esperienza nel settore, a discapito di chi li frequenta, non sono calibrati per ricadere all'interno di questo settore (industria).
Dal punto di vista legislativo, la figura del “sommozzatore” viene istituzionalizzata in Italia dal D.M. (Decreto Ministeriale) del 13 Gennaio 1979 “Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale”, e dalle modifiche apportate dai D.M. 31 Marzo 1981 “Integrazioni al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 concernente l'istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale” e D.M. 02 Febbraio 1982 “Modificazioni al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 istitutivo della categoria dei sommozzatori in servizio locale”, con i quali viene sottolineato che solo l'attestato di qualifica professionale, con allegato brevetto, di operatore tecnico subacqueo (sommozzatore) rilasciati da scuole riconosciute dallo stato o dalle regioni sono validi per l’iscrizione al Registro Sommozzatori tenuto dalle Capitanerie di Porto. Tale iscrizione abilita il sommozzatore ad operare in ambito portuale e conserva fino alla data odierna la sua valenza.
Ulteriori contributi, nel definire modalità ed ambiti operativi dell’OTS, sono stati dati a partire dal 1992 dalla Capitaneria di Porto di Ravenna, con l’ordinanza n. 77, la quale cita regole importanti per effettuare le immersioni di lavoro in sicurezza, anche al di fuori dell’ambito strettamente portuale, alla quale sono state affiancate le Capitanerie di Porto di Venezia (ordinanza n. 32 del 2006), di Ghioggia (ordinanza n. 33 del 2006), di Anzio (ordinanza n. 25 del 2010), di Caorle (ordinanza n. 5 del 2011) e quella di Palermo (ordinanza n. 50 del 2011), la sentenza del TAR del Lazio del 2006, che ha abolito il problema del limite di età per l’iscrizione al registro, fissata fino a quella data a 35 anni, e la normativa UNI 11366 del 2010 "Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria - Procedure operative" (Titolo in lingua inglese: Health and safety in diving and hyperbaric professional activities - Operative procedures), che definisce i criteri e le modalità di esecuzione di attività subacquee, le caratteristiche delle attrezzature e degli equipaggiamenti utilizzati ed i requisiti di natura professionale che deve possedere il personale coinvolto, tali da garantire la sicurezza e la tutela della salute dei medesimi lavoratori durante l'espletamento di tali attività.
Il fatto che la legislazione italiana in merito non è aggiornata, non aiuta di certo una formazione coerente e rispondente alle esigenze delle aziende che operano nel settore, e principalmente va a discapito di chi, senza conoscere questi problemi, decide di intraprendere questa professione, “buttandosi” al primo generico richiamo di un corso di formazione professionale.
Per contrastare la mancanza di regole certe da parte delle istituzioni, rimane soltanto l’iniziativa privata, come quella che noi del CEDIFOP, da anni abbiamo messo in atto, basandoci sulla nostra ormai quasi ventennale esperienza nella formazione specifica di OTS, cercando riferimenti e riconoscimenti a livello Internazionale, seguendo percorsi formativi specifici e monitorati da enti internazionali che operano in questo settore, investendo da anni nella qualità della formazione e aggiornando i nostri percorsi formativi costantemente, per essere sempre al passo con le esigenze di un settore in continuo sviluppo.
La competenza nell'impiego del casco rigido fa parte della formazione di base degli OTS che frequentano i corsi CEDIFOP, una sua collocazione nell'ambito del quadro delle equivalenze internazionali vede la figura e la definizione corrispondere allo Standard Surface Supply o/e Standard SCUBA and Surface Supply, certificazioni già riconosciute al CEDIFOP dall’HSE.
In particolare l’area operativa del sommozzatore è:
recupero o demolizione di relitti (salvage diving), è l’attività tradizionale dei palombari che ha costituito per oltre un secolo e mezzo il nucleo (core business) dell’attività professionale subacquea;
interventi portuali (harbour diving), è l’attività altrettanto tradizionale che i palombari esercitavano nei porti per la loro costruzione, insieme ai “cassonisti”, e per le operazioni di ispezione, carenaggio, manutenzione e riparazione delle navi e degli ormeggi. In questo settore rientrano tutti i palombari (Codice della Navigazione) e tutti i Sommozzatori (DM del 13 Gennaio 1979) iscritti nei rispettivi registri per essere abilitati a operare in “servizio locale”;
interventi industriali per gli idrocarburi (oil and gas diving), attività che si è sviluppata a partire dal secondo dopoguerra ed ha assorbito gruppi crescenti di operatori subacquei professionisti, al punto da vantare oggi, nelle sue file, oltre tre professionisti subacquei su quattro;
interventi per acquacoltura (fish farm diving), è probabilmente la più silente, ma non per questo la più negletta, tra le attività subacquee professionali. Di relativa recente comparsa, rivela una lenta e contenuta tendenza all'espansione;
pesca professionale e raccolta di corallo (coral diving), storicamente e tradizionalmente ricca di nomi e di episodi, questa attività è limitata a un gruppo relativamente ristretto di operatori che lavorano oltre i limiti della fisiologia e delle regole internazionali dell’industria subacquea;
interventi per ricerca scientifica e delle indagini ambientali, categoria a volte al confine fra i due scomparti della subacquea citati all’inizio, qui una distinzione sottile può essere vista ed interpretata anche in considerazione degli strumenti usati dal subacqueo per l’espletamento del suo lavoro; per esempio, se l’attività prevede principalmente l’osservazione, rientra nel primo scomparto della subacquea sportivo/ricreativa, ma, se l’attività svolta prevede l’uso di attrezzature meccaniche (per esempio uso della sorbona, palloni di sollevamento o altro, (come avviene nei cantieri di archeologia subacquea) una formazione più specifica diventa obbligatoria per aumentare il livello di sicurezza, ma anche le competenze professionali degli operatori, per cui in questo caso, il subacqueo dovrebbe essere collocato nel secondo scomparto.
Riconoscimenti HSE - UK (Health and Safety Executive - UK) (descrizione della "List of approved Diving Qualifications" del 09/08/2011 delle schedule 1 e 2 dell'HSE - UK)
BASSO FONDALE 0-50 m
1) INLAND / INSHORE DIVING: (Schedule 2 - H.S.E. - Diving at Work Regulations 1997 - List of Approved Diving Qualifications. Dated: 9 August 2011)
RICONOSCIMENTO "SCUBA": PAESI: Svezia, Paesi_Bassi, Danimarca, Regno_Unito, Australia, Belgio, Canada, Finlandia, Francia, Germania, Italia (ATTENZIONE!! NON TUTTI I CORSI PER OTS IN ITALIA HANNO QUESTO RICONOSCIMENTO), Irlanda, Portogallo, Sud Africa e Spagna
RICONOSCIMENTO "SCUBA e SSDE" (immersioni ad aria dalla superficie, profondità massima -30m): PAESI: Regno_Unito, Australia, Belgio, Canada, Finlandia, Francia, Germania, Italia (ATTENZIONE!! NON TUTTI I CORSI PER OTS IN ITALIA HANNO QUESTO RICONOSCIMENTO), Irlanda, Portogallo, Sud Africa e Spagna
2) OFFSHORE DIVING: (Schedule 1 - H.S.E. - Diving at Work Regulations 1997 - List of Approved Diving Qualifications. Dated: 9 August 2011)
RICONOSCIMENTO "SCUBA e SSDE" (immersioni ad aria dalla superficie, profondità massima -30m) (Restricted certification means the holder has not completed the wet bell, hot water suit and tool skill modules): PAESI: Belgio, Finlandia, Germania, Irlanda, Italia (ATTENZIONE!! NON TUTTI I CORSI PER OTS IN ITALIA HANNO QUESTO RICONOSCIMENTO), Portogallo, Danimarca, Regno_Unito, Australia, Canada, Francia, Paesi_Bassi, Norvegia, Sud Africa, Spagna e Svezia
RICONOSCIMENTO "SURFACE SUPPLIED DIVING - TOP UP" (immersioni con l'uso di una campana aperta o di un basket, profondità -30, -50 m) : PAESI: Danimarca, Regno_Unito, Australia, Canada, Francia, Paesi_Bassi, Norvegia, Sud Africa, Spagna e Svezia. (L'ITALIA NON HA UN RICONOSCIMENTO AUTOMATICO. ATTUALMENTE, I RICONOSCIMENTI SONO POSSIBILI, SU RICHIESTA PERSONALE DEL DIVER, PREVIO CONTROLLO DEI CONTENUTI FORMATIVI E CONVALIDA DA PARTE DELL'HSE, DEL CORSO SVOLTO IN ITALIA)
ALTO FONDALE (oltre i -50 m)
1) Offshore diving (oltre i -50 m. Schedule 1 - H.S.E. - Diving at Work Regulations 1997 - List of Approved Diving Qualifications. Dated: 9 August 2011)
RICONOSCIMENTO "CLOSED BELL" : PAESI: Regno_Unito, Australia, Canada, Francia, Paesi_Bassi, Norvegia, Sud Africa, Spagna e Svezia. (L'ITALIA NON HA UN RICONOSCIMENTO AUTOMATICO. ATTUALMENTE, I RICONOSCIMENTI SONO POSSIBILI, SU RICHIESTA PERSONALE DEL DIVER, PREVIO CONTROLLO DEI CONTENUTI FORMATIVI E CONVALIDA DA PARTE DELL'HSE, DEL CORSO SVOLTO IN ITALIA)
DEFINIZIONI SECONDO GLI STANDARD HSE:
1) Inland / Inshore diving: (definizione secondo gli standard HSE)
La tipologia Inland/Inshore diving, in prossimità della costa definisce un sub che è abilitato ad immergersi per effettuare lavori di ingegneria civile, lavori connessi all'ambiente marino ed allevamenti ittici, in particolare:
attività subacquee, nelle zone costiere del Regno Unito (mare territoriale adiacente alla Gran Bretagna, in genere 12 miglia marine dalla linea di bassa marea), che implicano il rigoroso rispetto delle norme su salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
attività subacquee, interne in Gran Bretagna anche in banchine, porti, fiumi, canali sotterranei, canali, laghi, stagni, serbatoi e vasche ecc.
attività subacquee, interne in Gran Bretagna in serbatoi,vasche o piscine artificialmente costruiti allo scopo di nuoto, immersioni o l'utilizzo di un acquario;
ma non comprende le immersioni:
profonde oltre i -50 metri;
le immersioni in mare al largo in connessione con impianti off-shore e gasdotti operanti entro il limite di 12 miglia; immersioni tecniche con utilizzo di campana chiusa o saturazione;
immersioni effettuate dalle navi, per il mantenimento delle postazioni, con impiego di posizionamento dinamico.
immersioni per le quali esiste una qualifica che li riconduce alle immersioni previste per l’Offshore Diving
2) Offshore diving: (definizione secondo gli standard HSE)
L’Offshore Diving è definito per le seguenti tipologie di immersioni:
in mare, al di fuori del Regno Unito, nel mare territoriale adiacente alla Gran Bretagna (in genere 12 miglia marine dalla linea di bassa marea). Ciò include tutte le operazioni di immersione nel Regno Unito zona della piattaforma continentale in collegamento con gli impianti offshore, pozzi, e con quelle parti di miniere che si estendono al di fuori del limite di 12 miglia;
in mare al largo in connessione con impianti off-shore e gasdotti, operanti entro il limite di 12 miglia;
immersioni tecniche con utilizzo di campana chiusa o saturazione;
immersioni effettuate dalle navi, per il mantenimento delle postazioni, con impiego di posizionamento dinamico.
In Europa, i Paesi membri del CEN - Comitato Europeo di Normazione (European Committee for Standardization in inglese o Comité Européen de Normalisation in francese) sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta Norvegia, Paesi Bassi, Polonia Portogallo, Romania, Regno Unito, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia Svizzera e Ungheria.
In questi Paesi operano organizzazioni nazionali di normazione per la creazione di norme a livello nazionale. In Italia l’organizzazione nazionale equivalente è l’UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione, che è un’associazione riconosciuta dallo Stato e dall’Unione Europea, che studia, elabora, approva e pubblica le norme tecniche volontarie.
In Italia l'nserimento del CEDIFOP, come socio effettivo UNI, e la partecipazione alla commissione sicurezza per gli aggiornamenti e le modifiche della norma italiana 11366 “Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria - Procedure operative” (titolo inglese:“Health and safety in diving and hyperbaric professional activities - Operative procedures”); permetterà di sottolineare l’importanza dei percorsi formativi adottati dal CEDIFOP, nella parte della normativa che riguarda la formazione dei commercial diver, dove l'OTS Italiano, rappresenta la parte iniziale di un percorso formativo più completo, se confrontato agli standard formativi internazionali.
Questo è l'elenco dei soci effettivi dell'UNI, provenienti da Palermo. Questo elenco è visibile anche nel sito dell'UNI.
AMAP SPA - Web: www.amapspa.it - PALERMO PA
AMG ENERGIA SPA - Web: www.amg.pa.it - PALERMO PA
ARPA SICILIA - Web: www.arpasicilia.it - PALERMO PA
C.I.A.P.I. PALERMO - Web: - PALERMO PA
CATANIA ONOFRIO - Web: - PALERMO PA
CENTRO STUDI C.E.DI FO.P. - Web: www.cedifop.it - PALERMO PA
CHIBIVET SRL - Web: - PALERMO PA
GEOLAB SRL - Web: www.geolabsrl.it - PALERMO PA
INFRASTRUTTURE SRL - Web: - PALERMO PA
ISTITUTO DIAGNOSTICO SICILIANO SRL - Web: - PALERMO PA
ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO - Web: www.vitevino.it - PALERMO PA
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA - Web: www.pa.izs.it - PALERMO PA
ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI PALERMO - Web: www.ingpa.com - PALERMO PA
ORSA - Web: www.orsanet.it - PALERMO PA
SARE SUD SPA - Web: www.saresud.com - PALERMO PA
SICURCERT ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE SRL - Web: www.sicurcert.it - PALERMO PA
SOFINANCE SERVIZI SRL - Web: www.sofinanceservizi.it - PALERMO PA
TECHSYSTEM SPA - Web: www.techsystemspa.it - PALERMO PA
UNIVERSITA' PALERMO BIBL.CENTRALE FAC.INGEGNERIA - Web: www.unipa.it - PALERMO PA
UNIVERSITA' PALERMO DIP.ING.STRUTT.GEOTEC.(DISEG) - Web: www.diseg.unipa.it - PALERMO PA
Circa tre anni fa, il 29 aprile 2008, veniva presentata in
Parlamento, dall’On. Bellotti, il settimo - in ordine cronologico negli ultimi
30 anni - disegno di legge sulla subacquea, il n. 344 di questa legislatura:
"Disciplina delle attività subacquee e iperbariche", successivamente,
il 7 aprile 2009, dall’On. Lo Presti, il disegno di legge n. 2369:
"Disposizioni concernenti le attività professionali subacquee e iperbariche"
e infine, il 15 giugno 2009, dall’On. Carlucci, il disegno di legge n. 2509:“Disciplina delle professioni di
istruttore subacqueo e di guida subacquea e dei centri di immersione e di
addestramento subacqueo".
A distanza di tre anni dal primo disegno presentato, faremo
un riassunto dei lavori parlamentari sino ad oggi, e dei possibili tempi
rimanenti per la conclusione dell’iter legislativo, per giungere ad una legge
che ormai da decenni manca dalla legislazione Italiana.
Facendo un rapido riepilogo storico sulla attuale situazione
legislativa italiana in tema di subacquea,
vediamo che oltre i tre decreti
ministeriali, del 1979,1981 e 1982, attualmente vigenti, che prevedono
l’iscrizione al Registro Sommozzatori del Ministero dei Trasporti, presso una
Capitaneria di Porto (Decreto
Ministeriale del 13 gennaio 1979 “Istituzione della
categoria dei sommozzatori in servizio locale”) di
cittadini Italiani o cittadini Europei (Decreto Ministeriale 31 marzo 1981
“Integrazioni al decreto ministeriale 13 gennaio 1979
concernente l'istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale”)
che sono in possesso dell’attestato di
qualifica professionale di Operatore Tecnico Subacqueo (Decreto Ministeriale 2
febbraio 1982 n. 144200 “Modificazioni al decreto ministeriale 13 gennaio 1979
istitutivo della categoria dei sommozzatori in servizio locale.”), c’è un vuoto
legislativo di circa 30 anni. Le uniche azioni degne di nota in questo
trentennio, sono l’ordinanza n. 77 del 1992 della Capitaneria di Porto di
Ravenna, la cui importanza sta nel fatto che introduce per la prima volta in
Italia nozioni che trovano già applicazione nel resto del mondo,
importantissime per la gestione in sicurezza delle immersioni lavorative
subacquee, come la figura dello stand-by, l’importanza della comunicazione con
la superficie, l’uso di caschi che permettono contemporaneamente la
respirazione autonoma e la comunicazione, e, l’applicazione di queste regole
non solo all’interno dell’area portuale ma su
tutto il territorio di competenza della capitaneria ecc., e la sentenza
del Tar del Lazio del 2006, con la quale decade la limitazione dei 35 anni per
l’iscrizione al registro.
Nei trenta anni di
vuoto legislativo, non sono mancate le proposte legislative, dal 1997 ad oggi
ne sono state presentate ben 9. Come si sa, la validità della proposta come
tale, decade con la fine della legislatura, e bisogna ricominciare l’iter da
capo con una nuova proposta. E questa è la fine che hanno fatto le prime 6
proposte legislative presentate con i governi precedenti.
Arriviamo cosi ad oggi,
le tre proposte legislative presentate durante questa legislatura in
Parlamento, a partire dalla prima la n. 344, che in data 11 marzo 2009
viene assegnata alla Commissione XI Lavoro, dove successivamente in data
6 maggio 2009 viene nominato un Comitato Ristretto presieduto dall’On Aldo di
Biagio per un primo esame di base. Le altre due proposte presentate, essendo
proposte su medesimo settore, vengono immediatamente assegnate a questo Comitato
Ristretto, senza ulteriori perdite di tempo.
Dopo una serie di riunioni, il Comitato Ristretto, elabora
un testo base che in data 21 luglio 2009 è stato inizialmente esaminato dai
deputati che avevano presentato le tre proposte legislative, i quali hanno
emendato le parti che ritenevano non in linea con la loro proposta.
Successivamente è stato elaborato un testo nuovo, con gli
emendamenti approvati in data 16 settembre 2009 dal Comitato Ristretto della
Commissione Lavoro, e il testo è stato mandato alle restanti commissioni
parlamentari per un ulteriore esame.
Allo stato attuale, le commissioni che hanno esaminato il
testo base, hanno dato il loro consenso con un nulla osta o esprimendo delle
osservazioni o ponendo delle condizioni in merito ad alcuni degli articoli
della proposta base. Una di queste commissioni,
in particolare la
V Commissione Bilancio, ha chiesto una relazione tecnica in
base ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978
Quindi, si aspetta il nulla osta della V Commissione
Bilancio. Successivamente il Comitato Ristretto elaborerà il materiale in suo
possesso, prendendo nota delle
osservazioni e delle condizioni poste dalle varie commissioni, per redigere un
testo aggiornato, partendo sempre dalla base attuale inclusi gli emendamenti
approvati.
Successivamente, il testo sarà presentato al presidente
della Camera per la calendarizzazione e votazione in aula. Successivamente sarà
presentato alla Camera per una prima votazione, in tale fase i deputati
potranno presentare degli emendamenti. Finito l’esame alla Camera la proposta
legislativa passerà al Senato, dove
comincerà il suo iter, con l'assegnazione ad una commissione, e la richiesta
del nulla osta delle altre commissioni, prima di essere calendarizzata per il
voto al Senato.
Qualora non intervengano variazioni sul testo mandato in
Senato, dopo la votazione in aula, avremo finalmente una legge nuova sulla
subacquea, se invece sul testo base dovessero esserci variazioni, la proposta
ritornerà alla Camera per una ultima approvazione prima di diventare legge
dello stato.
Iter abbastanza lungo, ma che garantisce in uno stato
democratico, trasparenza e sovranità del popolo, prima che un testo possa a
diventare legge, perché tutti possano, tramite i loro rappresentati in
Parlamento, esprimere la loro opinione, durante i lunghi esami fra le varie
commissioni parlamentari o in aula.
Se invece, durante questa legislatura non si riuscirà a
definire l’intero percorso, si dovrà
ricominciare tutto dall’inizio con la prossima presentando delle nuove proposte
di legge. Ma questa volta, comunque vada a finire, ritengo che siano state
poste le basi affinché nei prossimi anni ci sia una svolta con una legge nuova,
durante questa o con la prossima legislatura, visto che ormai anche i
legislatori hanno preso coscienza del
problema e che si è cominciato finalmente a lavorare per una soluzione
definitiva ed adeguata ai nostri tempi.
Si spera, comunque, in una conclusione positiva durante
questa legislatura , e soprattutto in una legge seria a vantaggio di tutti
coloro che operano nel settore, senza l’influenza di chi soffre di megalomane
protagonismo senza avere l’intelligenza necessaria per esprimere con
autorevolezza le sue opinioni che restano scarse, confuse e inadeguate, dando
esempio con i suoi seguaci di come la leggerezza possa trasformarsi in trappole
che solo la buona stella e un pizzico di fortuna oggi ha fatto si che le
conseguenze, fortunatamente, siano state limitate a qualche ora di camera
iperbarica e a non più gravi epiloghi, come purtroppo spesso negli ultimi anni
la mancanza di una legislazione seria in Italia ci ha fatto leggere sui
giornali.
In chiusura, vorrei fare una sola osservazione: attualmente
in giro ci sono diverse voci che parlano di fantomatiche leggi approvate, o
riportano pezzi dell’attuale proposta legislativa omettendo ad arte uno o più
pezzi della proposta attualmente in esame, facendo propaganda di parte,
sperando di ottenere popolarità o attenzione, per obbiettivi oscuri non meglio
specificati, a volte per vanità, superficialità, stupidità o semplicemente
ancora per mancanza di professionalità, preparazione o semplice incompetenza ed
ignoranza, che purtroppo danneggia, perché porta su strade sbagliate sia coloro
che vorrebbero intraprendere questa professione sia coloro che ci lavorano,
penalizzando cosi un intero settore che di problemi ne ha già abbastanza.
Chiunque voglia conoscere esattamente la situazione attuale,
l’unico sito attendibile e certamente non di parte, è quello del Parlamento
Italiano dove vengono sistematicamente aggiornati i passi in avanti che fa la
proposta legislativa, ed in particolare:
l’esame in commissione inclusi gli emendamenti approvati si
trova su questo link:
http://nuovo.camera.it/126?PDL=344&leg=16&tab=4
l’esame nelle varie commissioni parlamentari e relative
decisioni si trovano su questo link:
Inoltre dal sito del CEDIFOP, si può scaricare in formato
.PDF, un testo dal titolo “il percorso legislativo della figura dell'OTS in
Italia”, di 140 pagine, dove vengono riportati tutti i passaggi sino ad oggi.
Si può scaricare, gratuitamente, dal seguente link:
http://www.cedifop.it/percorso.pdf
Sempre sul sito della Camera e del Senato si potranno
seguire tutti i passi successivi,
sperando alla fine, in una conclusione non solo positiva ma a vantaggio di
tutti i subacquei Italiani.
Anche noi, vigili, seguiremo gli sviluppi e torneremo con
aggiornamenti sull’argomento.
Spesso mi capita di leggere discussioni su
internet, in siti "specializzati" del settore, che si basano
interamente su ipotetiche certificazioni e brevetti IMCA per corsi OTS.
In Italia il livello di disinformazione è
totale, ed è vero che nella maggior parte dei casi è voluta. Essa diventa il
mezzo per nascondere la mancanza di qualità, di conoscenze e di investimenti,
in attrezzature tecniche e programmi formativi, che un centro di addestramento
per OTS dovrebbe avere.
Spesso si aggiunge la mancanza di capacità e
preparazione tecnica del personale docente, di scuole vincolate ad una
mentalità fortemente ancorata alle tecniche della subacquea sportiva
ricreativa, lontane da quella che è la realtà della subacquea
industriale, le quali, forti di finanziamenti pubblici elargiti senza un
adeguato controllo tecnico dei contenuti, giocano a mescolare e a taroccare
percorsi formativi, spacciati per quello che non sono.
In questo ambito, troviamo chi per colpevole
ignoranza, fuori dai reali percorsi moderni della formazione di chi vuole
diventare, oggi in Italia, un OTS, riesce solo ad ostacolare e a volte anche
danneggiare un intero settore con maldestri tentativi di miscelare sigle e
contenuti, dando a titoli come OTS, IMCA, ecc. un contenuto del tutto
inadeguato, nella speranza che il solo nome possa miracolare, come deus
ex macchina, un percorso inappropriato e a volte pericoloso per chi lo applica
o lo apprende.
In altri casi, ancora peggio, si fanno
proclami per l’"acquisto" di titoli, che rappresentano
"medagliette" senza sostanza per la mancanza stessa dei contenuti,
semplicemente acquistate non con merito, fatica e sudore, ma solo con il portafoglio,
presso enti, anche all'estero considerati di serie B o C, che hanno
commercializzato la vendita all'ingrosso di titoli in una stagione continua di
"saldi" sulla qualità e durata dei percorsi formativi, senza curarsi
dei pericoli che il malcapitato compratore correrà quando sarà “chiamato” ad
applicare quello che non gli è mai stato insegnato.
Colpevoli gli istigatori di
questa macelleria formativa.
Colpevoli le istituzioni
(italiane o estere) che lo permettono, anche quando si trovano davanti a
palesi irregolarità, visto che stiamo arrivando all'acquisto di un pezzo
di carta senza valore formativo, senza neanche (quasi) sedersi sui banchi
di qualche scuola, ma semplicemente pagando la "fatica" che
l'ente fa per stampare l'attestato, saltando piè pari passaggi importanti
che la legge aveva previsto.
Colpevoli diverse ditte che
approfittano di questa inadeguatezza, per ottenere manovalanza a basso
costo, camuffata da "stages formativi"
Colpevoli gli stessi OTS che
non si ribellano, accettando a volte condizioni "schiavizzanti".
Ma ormai, in Italia, è iniziata l'evoluzione
di un settore che si sta incanalando nei binari giusti dopo decenni di
buio medievale, a “discapito” di coloro che cercano di coprire le loro lacune
mai colmate, per una cronica insufficienza di capacità, che a volte ironizzano
su argomenti che non conoscono, perché sicuramente fuori dalle loro capacità
intellettive.
E qui bisogna fare delle affermazioni forti:
CEDIFOP è una delle scuole riconosciute da IMCA e IDSA perché ha superato degli
audit innanzi alle commissioni arrivate a Palermo, per esaminare testi,
procedure, docenti ecc.
Gli audit arrivati su nostra richiesta, dopo
un lungo percorso di preparazione, sono stati immediatamente superati,
bruciando le tappe, senza il riscontro di alcuna "non conformità" da
parte delle delegazioni degli esperti per l'audit.
Cosi CEDIFOP, è stata inserita nel portale
dell'IMCA a rappresentare una delle 18 scuole a livello mondiale che hanno tale
riconoscimento e che possono rilasciare i brevetti IMCA in linea con il
documento base ( IMCA D 020 ) che è rappresentato dal DIVER MEDIC, o nel
portale dell’IDSA a rappresentare una delle 16 scuole FULL MEMBERS a livello
mondiale che hanno tale riconoscimento.
Queste affermazioni, sono volute, dopo le
molteplici speculazioni, ancora in atto in Italia, da parte di chi ha interessi
nel creare disinformazione e confusione, o semplicemente per una grave e
colpevole ignoranza.
IDSA, va considerata come una didattica che
stabilisce i contenuti formativi dei percorsi della subacquea industriale,
aggiornati annualmente durante i meeting.
IMCA, invece, si occupa principalmente delle
imprese subacquee, mentre nel settore formativo effettua soltanto quattro
corsi, che approva e riconosce e sono i seguenti:
Trainee air diving
supervisor, (supervisore di superficie per basso fondale)
Trainee bell diving supervisor,
(supervisore di superficie per immersioni in saturazione)
Assistant life support
technician (Assistente tecnico di superficie)
Diver Medic
Va sottolineato, che tali corsi riguardano la
parte relativa alla sicurezza, e NON
la formazione degli operatori OTS per le immersioni in acqua. IMCA NON APPROVA, NON FA e NON RICONOSCE corsi e
brevetti di tipo OTS o similari, perché non rientrano nella sua
programmazione.
Di seguito, riportiamo la dicitura in
inglese, ripresa dal sito dell'IMCA, su quanto sopra esposto:
Training and certification:
- There are only four training courses for which IMCA offers
approval/recognition – Trainee air diving supervisor, Trainee bell diving
supervisor, Assistant life support technician and Diver medic. Each requires a
training establishment to apply for approval then satisfactorily undergo an
audit of its documentation, facilities and course. Once IMCA has confirmed
approval/recognition such establishments may use the wording ‘IMCA Approved’ or
‘IMCA Recognised’ in relation to these specific courses only
- No other courses are approved/recognised by IMCA and, therefore, no
establishments should state ‘IMCA Approved’ or ‘IMCA Recognised’ in relation to
any other course.
HSE-UK,
riconosce 8 categorie specifiche per la subacquea, di queste, le prime 2 sono
la n. 1 “Offshore Diving” e la n. 2 “Inland/Inshore Diving”.
Come
abbiamo già scritto, la differenza fra Offshore diving e Inland/Inshore diving
non riguarda solamente la profondità ma principalmente la tipologia
dell’immersione.
In tal senso
vengono classificate come Offshore diving le immersioni che sono
collegate con i lavori che vengono svolti sulle piattaforme petrolifere e lavori
similari in collegamento con gli impianti offshore, pozzi e gasdotti, con immersioni effettuate dalle piattaforme o
dalle navi; mentre vengono classificate come Inland/Inshore diving le
immersioni per effettuare lavori di ingegneria civile, lavori connessi
all’ambiente marino ed allevamenti ittici, in banchine, porti, fiumi, canali,
laghi, stagni, serbatoi e vasche, piscine artificialmente costruite allo scopo
di nuoto, acquari ecc., questa tipologia NON INCLUDE immersioni profonde oltre
i -50 metri
o immersioni in connessione con impianti
off-shore e gasdotti operanti, anche, entro il limite di 12 miglia a profondità
anche inferiori a -50m; o per le quali esiste una qualifica che li riconduce
alle immersioni previste per l’Offshore Diving
HSE diversifica queste immersioni anche per il
tipo di attrezzature usate e profondità secondo le seguenti categorie:
SCUBA:
cioè immersioni in scuba, questa categoria NON è presente nell’OFFSHORE diving.
Va sottolineato, che le immersioni in scuba nella subacquea industriale, si
differenziano da quelle della subacquea sportivo/ricreativa, per l'uso
OBBLIGATORIO della cima di sicurezza usata dal diver; cioè per l'obbligatorietà
del contatto continuo con la superficie.
SCUBA e SSDE:
(Scuba and Surface Supplied Diving Equipment) immersioni con attrezzature scuba
o casco rigido per una profondità fra 0 e -30 metri. Presenti sia
in Offshore diving e che in Inland/Inshore diving. Qui vengono riconosciuti i
percorsi formativi che garantiscono oltre che la profondità anche esercitazioni
specifiche che riguardano la qualità e la sicurezza.
Surface Supplied
Diving – TOP UP: immersioni con attrezzature del tipo casco
rigido ad una profondità dai -30 ai -50 metri. Questo tipo di immersioni è solo per
l’offshore diving. Include, oltre alla profondità anche esercitazioni
specifiche per la sicurezza, usando attrezzature specifiche (campana aperta/hot
suite ecc), durante i percorsi formativi riconosciuti dall’HSE .
Closed Bell
Diving: anche qui solo per l’offshore diving per immersioni
che superano la profondità di -50
metri, con l’uso di attrezzature specifiche (campana
chiusa, ecc)
HSE, riconosce i percorsi formativi
inserendoli nella sua approved list nell’apposita categoria per i diversi
Paesi, oppure, nel caso di Paesi che ancora non hanno riconoscimenti ufficiali,
dopo un attento esame dei contenuti del percorso formativo, rilascia una
certificazione di approvazione per una delle categorie descritte sopra. Qui i
percorsi imposti dall’IDSA alle 19 scuole che riconosce a livello mondiale,
offrono una qualità nella formazione che se garantita anche dai controlli
statali – in Italia dall’Ispettorato al Lavoro, ecc. - della nazione dove si
trova la scuola, ottiene il riconoscimento dell’HSE, su richieste individuali.
Attualmente
questo percorso viene applicato ai corsi del CEDIFOP con riconoscimento
immediato dei corsi per OTS, e certificazione su richiesta al completamento del
percorso del commercial diver, con il conferimento della certificazione del TOP
UP/HSE.
di Manos Kouvakis
direttore CEDIFOP
foto dal corso per OTS cel CEDIFOP (periodo febbraio/maggio 2011)
CENTRO STUDI CEDIFOP Molo Sammuzzo, Porto di Palermo 90139 Palermo
oppure telefonare ai numeri: 091.426935 - 338.3756051
A cosa serve il brevetto DIVER MEDIC, nelle immersioni di BASSO o di ALTO FONDALE, in OFFSHORE?
(Ecco un esempio, di una parte del corso CEDIFOP
per DIVER MEDIC/IMCA)
Equipaggiamento Medico che deve essere presente sui siti per operazioni subacquee offshore
DMAC 15 Rev. 2 – May 2009
NOTE: This replaces DMAC 15 issued in January 1985 which is now withdrawn
Le operazioni subacquee offshore includono sia immersioni di basso fondale che immersioni in saturazione, racchiudendo un vasta tipologia di operazioni. Un appropriato equipaggiamento medico presente in ogni sito di immersione viene stabilito da Organi competenti per la sicurezza con adeguata conoscenza delle operazioni subacquee. La lista che segue è designata come guida per le località in cui tali Organi non sono presenti. E’ accettabile che in determinate circostanze la maggior parte di tali servizi richiesti possano essere reperibili in luoghi diversi dal sito di lavoro, ma sufficientemente vicini.
La lista include attrezzature necessarie per il trattamento di incidenti subacquei in superficie o in ambienti iperbarici e per altri problemi potenziali, per esempio traumi che possono avvenire durante operazioni subacquee. La lista tiene conto di situazioni in cui le operazioni subacquee avvengono in luoghi lontani dalla terra ferma e da Servizi Medici. Include l’ equipaggiamento per un intervento di primo soccorso, medicinali e strumenti che possano essere usati da personale con un addestramento avanzato in tecniche di primo soccorso, e strumenti che possono essere utilizzati solo da personale medico, in tal modo il personale medico che interviene sul posto ha la possibilità di trovare già sul posto specifiche attrezzature.
In caso di emergenze in campana chiusa o in camera di decompressione, gli strumenti per il primo soccorso potranno essere utilizzati sotto la supervisione di personale medico dall’ esterno.
Esiste un appropriato sistema di manutenzione e controllo sulle attrezzature per primo soccorso la cui responsabilità ricade sul Diving Superintendent o sul Medico di bordo. Le attrezzature dovranno essere riposte e assicurate in container ed adeguatamente etichettate. Il Diving Supervisor deve avere possibilità di accesso alle attrezzature in ogni momento. I farmaci schedati devono essere assicurati in un container a doppia chiusura. Deve essere utilizzato un registro per l’inventario di tutte le attrezzature e medicinali presenti. Le stesse devono essere ispezionate regolarmente (al massimo ogni 3 mesi) per assicurarne l’efficienza (per esempio di batterie etc.) e la sostituzione di farmaci vicini alla data di scadenza. Queste ispezioni devono essere riportate nell’apposito registro. Deve essere fatta particolare attenzione per i test di pressione di apparecchiature meccaniche o elettriche.
Equipaggiamento che deve essere presente in un Campana Chiusa per Immersione
1 Rotolo da 1 pollice di nastro adesivo 2 fascia elastica per il contenimento di sistorsioni
1 Pompa per aspirazione manuale (es.. Vitalograph) 1 Borsa stagna
1 Catetere per aspirazione dimensione 12 e 14
[(20 Cerotti antinausea di Hyoscina per evacuazione in camera iperbarica (es. cerotto Scopoderm)]
Lo stesso equipaggiamento deve essere presente in ogni modulo iperbarico di soggiorno per operazioni in saturazione, nel modulo iperbarico ad aria e nel modulo iperbarico per evacuazione di emergenza. Nel modulo iperbarico di soggiorno è preferibile una pompa per aspirazione a gas o a pedale.
Equipaggiamento che deve essere presente sul sito di immersione
Attrezzatura per diagnostica
Piccola torcia a gas Termometro (elettronico)
Stetoscopio Misuratore per la pressione sanguigna
Martelletto per riflessi Misuratore di lunghezza a nastro
Diapason (256 Hz) Spine per test sensoriali (es. Neurotips)
Abbassatore per la lingua Strisce per test di urine
Otoscopio (con doppio bulbo e batterie)
Cannula per drenaggio dalla pleura
Kit per drenaggio intercostale (es. tipo Portex)
Valvola di Heimlich
Cateteri urinari
2 Cateteri per urina misura 16 e 18 (es. tipo Foley) 2 Borse per raccolta urine