CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento

sabato 19 agosto 2017

Il DM 13.01.1979 all'articolo 2 specifica che "I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto presso il cui ufficio sono iscritti e nelle adiacenze". Cosa si intende con la parola "adiacenze"?

(di Manos Kouvakis)

Il D.M. (Decreto Ministeriale) è un atto amministrativo, che non ha forza di legge (vedi: Wikipedia/Decreto ministeriale: 

La parola "nelle adiacenze", riportata all'articolo 2 del Decreto Ministeriale 13.01.1979 "Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale.", è stata surclassata dalla Legge 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale" della Regione Siciliana, dove all'articolo 1.4 afferma che:"... Per gli interventi subacquei svolti nelle aree portuali si applicano le norme di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 e successive modifiche ed integrazioni."

Va sottolineato, che " ... in Italia, la legge regionale è prevista dall'art. 117 della Costituzione ed ha la stessa posizione nella gerarchia delle fonti del diritto della legge ordinaria statale; la legge regionale n. 7 del 2016 della Regione Siciliana, nel pieno rispetto dei principi fondamentali del decreto legislativo n. 81 del 2008, costituisce in Italia l'unico atto legislativo relativo ai contenuti della formazione inerente al settore della subacquea industriale;..." 

Di conseguenza, chi è un OTS con la sua iscrizione al Registro Sommozzatori in servizio locale previsto dal DM 13.10.1979, può operare all'interno delle aree portuali, mentre dal mese di aprile del 2016, chi opera fuori dalle aree portuali deve essere iscritto in uno dei tre livelli, specificati all'articolo 2.1 della Legge 07/2016, e cioè:
    a) di primo livello (inshore diver), o “sommozzatore”; 
b) di secondo livello (offshore air diver), detto anche di categoria “TOP UP”;
c) di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria “altofondalista” (saturazione)
E' intuitivo che esiste un chiaro conflitto di interpretazioni da parte di chi avendo una qualifica inferiore (OTS=harbour diver / D.M 13.01.1979) sostiene di avere gli stessi diritti di chi ha una qualifica di livello superiore (inshore / offshore diver L.R. 07/2016)

"... la formazione che deve ricevere un lavoratore che effettua un'attività subacquea fuori dall'ambito portuale, affinché si ottemperi ai requisiti previsti dal decreto legislativo (n. 81/08), non può fare riferimento al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, che, all'art. 2 specifica "I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto", ma alla legge regionale siciliana n. 7 del 2016, all'interno della quale vengono definiti i livelli di addestramento e di qualifica, con percorsi formativi minimi, che garantiscono ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce un livello "minimo" di competenza per operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi, a causa delle diverse ordinanze emesse per queste attività, dalle molteplici Capitanerie di porto sul territorio nazionale italiano;
di conseguenza, attualmente, soltanto i lavoratori iscritti al repertorio telematico gestito dall'Assessorato per il lavoro della Regione Siciliana e in possesso della card di "commercial diver italiano" possono essere considerati idonei per effettuare un tipo di attività fuori dalle aree portuali..." (http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=1008547)

Quindi chiunque asserisce una cosa diversa, come, ad esempio, si legge qui: http://www.subiper-marcopolo.it/consulenza-legale.html
"Qualifica professionale rilasciata in ossequio alla Legge n.845/78, e L.r. n.23/92 valida per l’iscrizione nel registro dei sommozzatori ai sensi dei DD.MM.Marina Mercantile 13.01.1979 e 02/02/82, disciplinanti il lavoro subacqueo entro le acque territoriali italiane..." , 
dichiara semplicemente il FALSO e cerca di ingannarvi.

venerdì 18 agosto 2017

Perchè un OTS non può lavorare fuori dai porti?

(di Manos Kouvakis)

Perchè la figura dell'OTS, prevista dal DM 13.01.1979, lo definisce come un operatore portuale, senza un limite di profondità nelle immersioni all'interno dei porti in cui opera, cosi:
  1. DM 13.01.1979 - articolo 1Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio localeE’ istituita la categoria dei sommozzatori in servizio locale, quale personale addetto ai servizi portuali.
  2. DM 13.01.1979 - articolo 2Attività dei sommozzatori: I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto presso il cui ufficio sono iscritti e nelle adiacenze (1)  e possono esercitare temporaneamente anche in altri porti, previa autorizzazione dell'autorità marittima del porto di iscrizione. Il comandante del porto deve accertare la rispondenza degli equipaggiamenti tecnici individuali alle norme vigenti.

Prima della L.R. 07/2016, fuori dai porti potevano lavorare sia gli OTS, ma anche chi aveva solo dei brevetti sportivi o anche chi aveva solo una esperienza da autodidatta. 
Ora la L.R. 07/2016 ha regolamentato per la prima volta i percorsi formativi del settore in Italia, stabilendo criteri ben precisi per le attività formative.

L'uso degli OTS per attività fuori dall'ambito portuale, in assenza dei requisiti previsti dalla L.R. 07/2016, comporta:
  • a) per il datore di lavoro, il responsabile di sicurezza dell'azienda e il responsabile di sicurezza del cantiere, nonchè per le autorità (Capitanerie di Porto, ecc.) che li hanno autorizzati: la responsabiliotà di aver violato le regole sulla sicurezza previste dal decreto legislativo n. 81/08, visto che l'autorizzazione delle Capitanerie di Porto permette agli OTS di immergersi fuori dall'ambito portuale come lavoratori iscritti al registro sommozzatori e non al repertorio telematico della Regione Siciliana, oltre a violare il principio per cui la norma di fonte inferiore, non potendo porsi in contrasto con la norma di fonte superiore, rende corresponsabili le stesse insieme all'azienda appaltatrice, di mancata applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008 (vedi anche Senato della Repubblica/Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-07161, pubblicato il 14 marzo 2017, nella seduta n. 783http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=1008547)
  • b) gli OTS, anche con iscrizione al registro sommozzatori presso una Capitaneria di Porto, ma senza i requisiti previsti dalla L.R. 07/2016, cioè l'iscrizione al repertorio telematico e in possesso della CARD del "Commercial diver Italiano",  violano quanto previsto dalla legislazione Italiana su una categoria professionale tutelata dalle leggi italiane sull'esercizio abusivo di una professione, e in particolare dagli articoli 348 del codice penale, rubricato "Abusivo esercizio di una professione" che recita: «Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato (2), è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da centotre euro a cinquecentosedici euro», e dall'articolo 110 del codice penale, rubricato "Pena per coloro che concorrono nel reato" che recita: «Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti». Quest'ultima disposizione coinvolge anche le Capitanerie di Porto che hanno accettato iscrizioni non conformi a quanto previsto dalla legislazione attuale; perchè chi opera fuori dai porti senza averne diritto diventa attore di concorrenza sleale nei confronti di chi è regolarmente iscritto, e in termini di sicurezza è portatore di rischi che potrebbero diventare fatali sia per se stesso sia per le persone che lavorano in squadra assieme a lui. (vedi anche Senato della Repubblica/Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02769, pubblicato il 7 ottobre 2014, nella seduta n. 324 http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=804120)


Naturalmente sta alle autorità preposte e agli organismi di tutela dei lavoratori, l'applicazione delle legge e il controllo dell'abusivismo in difesa sia della sicurezza degli operatori sia di chi è in regola con la legislazione attuale e subisce la concorrenza sleale di chi opera da abusivo.

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(Leggi anche: interpellanza n. 511 dell'ARS (Luglio 2017 - presentata al governo il 01/agosto/2017), contro 10 Capitanerie di Porto, perchè non applicano la LR 07/2016 - richiesta dell'immediato intervento del Comando Generale delle Capitanerie di Porto presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, presso le Capitanerie di Porto, in questione:
 http://www.cedifop.it/files/Assemblea-Regionale-Siciliana---Consultazione-Interpellanza-Parlamentare.pdf)

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(1): la parola "adiacenze" decade dall'articolo 1.4 della L.R. 07/2016 "...Pergli interventi subacquei svolti nelle aree portuali si applicano le norme di cui al decreto ministeriale 13 gennaio1979 e successive modifiche ed integrazioni.". Infatti dopo la pubblicazione della legge le attività nelle "adiacenze" sono regolamentate, come minimo, dagli articoli 2.1a, 2.2, 2.6 e 4 (iscrizione al 1° livello del Repertorio Telematico previsto dalla legge).
(2): per la L.R. 07/2016 nella riunione del Consiglio dei ministri n. 121 del 20 giugno 2016, è stata deliberata la non impugnativa, considerando che la materia della formazione e della qualificazione professionale, rientrante nella competenza generale residuale delle Regioni, non può essere oggetto di intervento normativo da parte dello Stato.


Ho lavorato per anni come OTS fuori dai porti, cosa è cambiato ora e cosa dovrei fare per adeguarmi?

(di Manos Kouvakis)


Il DM 13.01.1979 e smi, ha stabilito che l'OTS è un operatore in ambito portuale, lasciando un vuoto legislativo per qualsiasi attività fuori dall'ambito portuale.

Questo lo dimostrano non solo i 16 disegni di legge presentati sia alla Camera che al Senato dal 1997 ad oggi, e diverse interrogazioni parlamentari ogni volta che un incidente capitava in questo settore, ma anche numerosissime ordinanze di varie Capitanerie di Porto che hanno cercato, dal 1992 fino ai giorni nostri, di ampliare la validità del DM 13.10.1979 a quel mare di nessuno che era quello fuori dai porti, sia in inshore che offshore, e le acque interne.

Le Capitanerie di Porto, con le loro ordinanze, abilitavano un OTS, unico titolo esistente in Italia fino al 2016, ad operare fuori dai porti, evitando cosi che certi lavori venissero fatti da personale dotato di soli brevetti della subacquea sportiva, come accadeva negli allevamente dei pesci a mare, nei fiumi o nei laghi, ma anche nei lavori fuori dai porti dove le ditte potevano affidare tali lavori a gente che non era iscritta come OTS, come per esempio è successo a Livorno durante i lavori sul relitto della Costa Concordia da parte della ditta Titan Micoperi, e in moltissimi altri casi.

Le aziende potevano far lavorare un operatore OTS o non-OTS, fuori dal porto, in assenza di una legislazione specifica. La valutazione del rischio veniva stabilita dal datore di lavoro, secondo criteri personali, nell'utilizzare gli OTS o chi non era OTS, secondo la legislazione locale cioè le eventuali ordinanze delle Capitanerie di Porto.

Questo fino alla Legge 07/2016 della Regione Sicilia "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", pubblicata sul Supplemento ordinario n. 1 della GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 18 del 29 aprile 2016 (n. 19) e della quale, nella riunione del Consiglio dei ministri n. 121 del 20 giugno 2016, è stata deliberata la non impugnativa.

Essendo una legge nuova, e visto che ci troviamo in Italia, dove a volte è possibile tutto e il contrario di tutto, è possibile che la sua divulgazione non sia ancora perfetta, e a volte sta procede a singhozzo, ma una cosa è certa: E' la legge che in Italia mancava da circa 35 anni e che ora sta facendo la sua importantissima parte.

La stessa legge stabilisce la sua validità in ambito Europeo e non ai confini regionali, mentre la sua regionalità sta nella gestione del Repertorio Telematico degli iscritti, previsto dall'Articolo 4, e nel rilascio della "card" del "commercial diver Italianao", facoltà che ha soltanto L'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia (proprio perchè è una legge Regionale), ma di una card che ha una spendibilità in tutta Europa.

Stabilisce finalmente una spartizione delle competenze e dei percorsi formativi, rigitamente definiti, a livello di qualità, per attività svolte all'interno dei Porti (OTS) e per attività fuori dai Porti, come INSHORE, OFFSHORE ad ARIA o in SATURAZIONE, con corsi realizzati in Sicilia o fuori Sicilia, da scuole che rispettano i requisiti citati all'articolo 3.2 della Legge.

La legge pone un problema molto importante: Un sommozzatore Italiano che ha fatto un corso per OTS, può benissimo iscriversi presso una Capitaneria di Porto, ma può iscriversi al Repertorio previsto dalla Legge 07/2016 solo se ha conseguito realmente quanto previsto dalla legge stessa, e non solo il titolo di un attestato che spesso riporta un'abilitazione ad operare anche fuori dai porti, ma che non è supportato da nessuna legge, ad oggi in Italia.

Essendo, la Legge 07/2016, Legge Regionale, può parlare solo di percorsi formativi, ma essi diventano importanti, essendo la Legge 07/2016 UNICA in Italia a parlare di percorsi formativi fuori dai porti, e quindi obbligatori per gli operatori del settore in base al Decreto Legislativo 81/08 sulla sicurezza sul lavoro, perchè la formazione che deve ricevere un lavoratore che effettua un'attività subacquea fuori dall'ambito portuale, affinché si ottemperi ai requisiti previsti dal decreto legislativo, non può fare riferimento al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, che, all'art. 2 specifica "I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto", ma alla legge regionale siciliana n. 7 del 2016, all'interno della quale vengono definiti i livelli di addestramento e di qualifica, con percorsi formativi minimi, che garantiscono ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce un livello "minimo" di competenza per operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi, a causa delle diverse ordinanze emesse per queste attività, dalle molteplici Capitanerie di porto sul territorio nazionale italiano. 
Tesi che trova oggi a suo favore diverse interrogazioni paralmentari sia alla Camera dei Deputati che al Senato Italiano.

Una responsabilità civile e penale, nel caso di un incidente sul lavoro, che il datore di lavoro dovrà condividere sia con il responsabile di sicurezza dell'azienda e del cantiere,  ma anche con la Capitaneria di Porto che ha autorizzato le attività lavorative a persone che hanno una formazione da OTS per operare fuori dai porti, per la voluta e consapevole mancata applicazione del Decreto Legislativo 81/08  sulla sicurezza, che avrebbe potuto tutelare chi ha avuto l'incidente.

Una responsabilità civile e penale per il datore di lavoro anche in assenza di incidente, ma nel caso di controlli da parte degli organi ispettivi, se si verifica che l'azienda nel suo DVR (Documento Valutazione Rischi) esegue lavori fuori dai porti, operando in acque marittime inshore ed offshore o interne, senza considerare la Legge 07/2016 della Regione Sicilia, considerando anche in questo caso una mancata applicazione del Decreto Legislativo 81/08 sulla tutela e sulla sciurezza dei suoi dipendenti.

Questo è quello che è cambiato dal giorno in cui la legge è stata pubblicata sulla GURS (Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia), e perchè ora deve essere presa in considerazione da parte degli addetti ai lavori.

Per chi era un OTS, nulla cambia, rimane OTS, ma con le mansioni dell'OTS previste dal DM 13.01.1979 e smi, mentre per operare fuori dai porti, bisogna avere una formazione adeguata, nei modi previsti dall'articolo 3.2 della LR.07/2016.

Di certo è un capitolo appena aperto, che però mette la parola fine ad un vuoto legislativo che in Italia persisteva da più di 35 anni.

giovedì 17 agosto 2017

Cosa ottengo iscrivendomi al Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia?


  • La gestione e la tenuta del repertorio è operata dagli uffici del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento e dei servizi e delle attività formative nell’ambito delle ordinarie dotazioni d’istituto, senza nuovi o maggiori oneri per le finanze regionali.
  •  L’iscrizione e la cancellazione dal repertorio avvengono dietro istanza degli interessati, corredata della documentazione
    relativa ai titoli formativi e dell’autorizzazione al trattamento ed alla pubblicazione dei dati personali
  • L’iscrizione al repertorio avviene secondo numerazione progressiva individuale e prevede il rilascio all’iscritto di una card nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione.
  • L’iscrizione al repertorio è libera ed è consentita a tutti coloro che abbiano conseguito un idoneo titolo rilasciato da istituti statali o pubblici ovvero da centri di formazione professionale accreditati dalla Regione ai sensi della vigente disciplina e sottoposti alla relativa vigilanza ovvero un titolo rilasciato da altra Regione ovvero riconoscibile ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005.

Quindi, con l'iscrizione, si ottiene da parte dell'Assessorato al Lavoro,  la "CARD  del COMMERCIAL DIVER ITALIANO", secondo i 3 livelli previsti: 
  • INSHORE 
  • OFFSHORE ad ARIA/TOP UP
  • OFFSHORE SAT/SATURAZIONE

La "CARD del COMMERCIAL DIVER ITALIANO" è riconoscibile, ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, sull’intero territorio comunitario.

I titoli rilasciati dalla Regione Sicilia o da altre Regioni devono essere comunque conformi ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme. Tutti i titoli, validi per l'iscrizione, devono essere conseguiti in conformità agli standard di cui all’articolo 3, comma 2, che cita cosi: "... Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente
riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA), ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)..."




ATTENZIONE: 

  • Nessun "brevetto" è valido per richiedere l'iscrizione al Repertorio telematico, perchè non conforme a quanto riportato sopra.
  • I brevetti rilasciati all'estero (ed in particolare dalla scuola scozzese di Fort Williams, che è una scuola IDSA, non ancora Full Member, ma semplicemente  Membro Affiliato), non hanno i requisiti per richiedere l'iscrizione al Repertorio Telematico della Regione Sicilia, sia perchè non soddisfano i requisiti richiesti, essendo brevetti, ma principalmente perchè non rispettano   "... i tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua..", richiesti dalla legge. Questa problematica è stata segnalata all'HSE-UK, che, anche se ha promesso di esaminare la richiesta, continua ad ignorare questa segnalazione, per una questione di puro protezionismo (vietatissimo dalla UE) di alcune scuole in UK, che grazie all'"Approved List" dell'HSE_UK e alla "ipervalutazione" dei corsi per OTS Italiani, continuano a fornire certificazioni non valide per l'iscrizione al Repertorio Telematico, grazie alle considerazioni illegittime dei titoli italiani di OTS, da parte dell'HSE_UK, che pertanto risultano assolutamente inadeguati rispetto agli standard previsti dalla Legislazione Italiana.