CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento

mercoledì 6 dicembre 2017

Oggi c'è molta confusione in giro, per questo vorrei una risposta chiara: La legge 07/2016 vale solo per la Regione Sicilia o è applicabile a livello nazionale?

La Legge 07/2016 è stata pensata e realizzata come legge della Regione Sicilia. 
Questo è un passaggio chiaro fondamentale e voluto oltre che dovuto.
Ecco il perchè: Oggi, in Italia, per quanto si provi (16 disegni di legge presentati alla camera e senato negli ultimi anni, ben 6 durante questa legislatura) è impossibile realizzare una legge nazionale che riguarda la formazione (demandata alle regioni per competenza). Questo passaggio, potrebbe diventare più chiaro ai non addetti ai lavori, leggendo una frase, racchiusa in un verbale della 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali), anno 2015 - Seduta n. 95 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/04/2015: “...la materia della formazione e della qualificazione professionale, rientrando nella competenza generale residuale delle Regioni, non può essere oggetto di intervento normativo da parte dello Stato...”, alla pagina 91 del documento che riguarda il Disegno di Legge n. 320 "Disciplina delle attività subacquee e iperbariche" presentato il 26 Marzo 2013 al Senato dal Senatore Aldo Di Biagio, qui: http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/40115.pdf.

Detto questo, bisogna capire cos'è la Legge 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale": E' una legge che crea 3 qualifiche, definendole a partire dall'articolo 2 e completandone la definizione negli articoli successivi, essa stabilisce, per la prima volta in Italia, tempi, profondità, tipologia di attrezzature, e standard internazionali di riferimento:
Ecco i tre profili che la legge ha creato:
a) di primo livello (inshore diver), o “sommozzatore”;
b) di secondo livello (offshore air diver), detto anche di categoria “TOP UP”;
c) di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria “altofondalista” (saturazione).

Nella Legislazione Italiana, (molto complessa in questo settore, e questo lo dimostra l'impossibilità di colmare il vuoto legislativo, in questo settore negli ultimi 36 anni) le qualifiche e in particolare le qualifiche "normate" che definiscono le "professioni" abbinate (oggi esistono solo 176 Professioni (italiane) regolamentate da qualifiche derivanti da formazione normata" in base alla direttiva 2013/55/UE come si legge nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - tutte le altre centinaia di qualifiche fanno parte della formazione "NON normata") possono nascere dalle decisioni di un Ministero, da istituzioni riconosciute (vedi CONI, ecc) oppure tramite una legge approvata da una regione a statuto autonomo (cosa che ha fatto la Sicilia con la legge 07/2016). 

Mentre si stanno percorrendo tutti i passaggi previsti dal decreto attuativo (definito in data 9/11/2017), gli effetti della legge si fanno già notare, e in particolare; "... la legge regionale, inoltre, all'articolo 2, comma 1, stabilisce dei percorsi formativi articolati "in tre livelli di qualificazione": di primo livello (inshore diver) o "sommozzatore", di secondo livello (offshore air diver) detto anche di categoria "TOP UP" e di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria "altofondalista" (saturazione); all'articolo 4, comma 4, prevede l'iscrizione al repertorio telematico secondo numerazione progressiva individuale e il rilascio all'iscritto di una card nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione valida per le attività svolte in ambito inshore, offshore o nelle acquee interne, e all'articolo 3, comma 2, indica i livelli di addestramento per attività non in ambito portuale (nettamente superiori a quelli previsti per coloro che sono iscritti al registro sommozzatori, di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, come OTS) con profondità fino ai 30 metri, dai 30 ai 50 metri e oltre i 50 metri secondo il livello di addestramento conseguito;il decreto ministeriale del 1979, invece, sancisce l'iscrizione al registro sommozzatori in servizio locale solo agli operatori che prestano servizio all'interno dei porti, senza un preciso limite di profondità, essendo quest'ultima, nella maggioranza dei casi, circoscritta a pochi metri: esso appare, quindi, inadeguato a definire competenze e sicurezza dei lavoratori stessi, se devono svolgere mansioni di carattere superiore, cioè attività fuori dall'ambito portuale;
l'iscrizione al repertorio telematico della Regione Siciliana, prevista dalla legge regionale n. 7 del 2016, rappresenta il requisito minimo per la corretta applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, recante il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, perché garantisce ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce un livello di competenza, affinché possa operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi;
tale iscrizione diventa obbligatoria per il rispetto del decreto legislativo n. 81 per tutti gli operatori delle aziende che operano fuori dai porti in Italia, come per esempio aziende iscritte nella categoria merceologica "acquacoltura" in acqua di mare, salmastra o lagunare, piccole o grandi imprese di lavori subacquei, ma anche negli impianti offshore, operanti fuori dall'area portuale;..."
(2017 - Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-07161, Legislatura 17 - Pubblicato il 14 marzo 2017, nella seduta n. 783, http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=1008547 )

In definitiva: La Legge 07/2016 è regionale, ma i suoi effetti coinvolgono tutto il territorio nazionale, come:
  1.  Qualifiche definite dalla legge 07/2016 (inserimento nell'Atlante del Lavoro del Minsitero del lavoro, come previsto dal articolo 9 del D.A. del 9.11.2017)
  2. Inserimento nella Banca dati Europea (essendo delle qualifiche "normate", come previsto dal articolo 9 del D.A. del 9.11.2017)
  3. Applicazione del Decreto Legislativo 81/08 sulla sicurezza sul lavoro essendo la legge regionale UNICA nel suo genere su tutto il territorio nazionale (nel caso di infortuni sul lavoro).

giovedì 30 novembre 2017

Nel mio attestato da OTS è scritto che sono abilitato a immergermi fino ai - 50 metri. E' VERO o FALSO?

Per TUTTE le attività FUORI dall'ambito portuale, se non hai i requisiti per l'iscrizione al 2° livello del Repertorio Telematico previsto dalla Legge 07/2016 della Regione Sicilia (qui: http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g16-18o1/g16-18o1.pdf), e in particolare per il livello previsto dagli articoli:

  • Articolo 2.1b: "di secondo livello (offshore air diver), detto anche di categoria "TOP UP""
  • Articolo 2.3 "I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 1, lettera b), sono finalizzati a fornire formazione per operazioni in ambiente subacqueo fino alla profondità di -50 metri (Top Up)
  • Articolo 2.7 "Per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 3 è necessario disporre di una stazione per immersioni ad aria compressa con campana aperta o basket. Ove previsto va integrata la presenza sull'unità di appoggio di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, dotata di personale qualificato al suo uso, per prestare supporto alle attività sommozzatorie (salto in camera)."
  • Articolo 3.2 "Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA), ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)"
  • Articolo 4.4 "L’iscrizione al repertorio avviene secondo numerazione progressiva individuale e prevede il rilascio all’iscritto di una card nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione.

I tempi indicati dall'articolo 3.2, che devono trovare riscontro nel LOBOOK individuale (articolo 4.4c del Decreto Attuativo del 09/11/2017, prevsito dalla LR 07/2016), sono riportate nell'allegato 1 (Allegato 1, qui: http://www.cedifop.it/05.pdfdel Decreto Attuativo (Decreto Attuativo, qui: http://www.cedifop.it/04.pdfprevisto dall'articolo 5 della LR 07/2016

Il calcolo dei tempi richiesti si può fare usando, anche, la tabella dell'IDSA (vedi articolo 3.2 della LR 07/2016), cliccando QUI
(Quindi è solo un semplice conteggio di tempi di immersione e di fondo ed di attività in acqua che tutti possono fare per capire se il loro attestato/i ha la validità o no prevista dalla Legge)

La "Card" prevista dall'articolo 4 della LR 07/2016, ha una spendibilità sull'intero terriotrio comunitario

VALIDITA' A LIVELLO NAZIONALE DELLE QUALIFICHE previste dalla Legge 07/2016: (che si aggiungono all'Elenco delle 176 Professioni regolamentate in base alla direttiva 2013/55/UE come da sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri).
Essendo le qualifiche definite dal'articolo 2 della LR 07/2016 delle qualifiche "normate", rientrano nell'"Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni", creato dal Ministero del Lavoro, INAPP e UE, con validità sull'intero territorio Italiano, così come previsto all’Art. 8 del Decreto Legislativo n.13 del 16 gennaio 2013, che mira ad un riordino del sistema delle qualificazioni del nostro Paese, richiesto dalla UE.

Se l'attestato da OTS riporta che il suo possessore è abilitato a immergersi fino ai - 50 metri, ma non ha questi requisiti, RAPRPESENTA UN FALSO e in questi casi bisogna rivolgersi ad un legale per denunciare sia la scuola che illegalmente lo ha rilasciato, ma anche le autorità che hanno consentito questo rilascio.

NESSUNA RETROATTIVITÀ, come qualcuno ha provato a sostenere, mentendo sapendo di mentire, visto che l'attestato per OTS (specialmente se fa riferimento al DM 13,01,1979 e DM 02.02.1982) riguarda ESCLUSIVAMENTE OPERATORI CHE SVOLGONO LE LORO ATTIVITA' ALL'INTERNO DELLE AREE PORTUALI, come previsto dall'articolo 1 e articolo 2 del DM 13.01.1979, motivo per cui il riferimento alle attività da - 50 metri è arbitrario, illegittimo e invenzione della scuola che lo ha trascritto nell'attestato senza ALCUN RIFERIMENTO LEGISLATIVO,  da cui l'illegittimità dell'attestato per qualsiasi operazione FUORI dall'ambito portuale e il consiglio di RIVOLGERSI AD UN LEGALE PER TUTELARE I PROPRI DIRITTI.



domenica 26 novembre 2017

Come faccio a chiedere l'iscrizione al Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia?

L'iscrizione al Repertorio Telematico dei Commercial Divers Italiani, può essere richiesta all'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, da tutti coloro che sono in regola con quanto previsto dalla Legge 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", per i 3 livelli previsti, dall'articolo 2:


  • a) di primo livello (inshore diver), o “sommozzatore”; (profondità 0-30 metri)
  • b) di secondo livello (offshore air diver), detto anche di categoria “TOP UP”;  (profondità 30-50 metri)
  • c) di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria “altofondalista” (saturazione);  (profondità oltre i -50 metri)


Le modalità per l'iscrizione sono stabilite all'articolo 4 del Decreto Attualivo del 09/11/2017 (previsto dagli articoli 4 e 5 della LR 07/2016) che si può leggere qui: http://www.cedifop.it/04.pdf, prevedono che per effettuare l'iscrizione, il richiedende deve:


Articolo 4
Iscrizione al Repertorio

1. L’iscrizione al Repertorio telematico avviene su istanza individuale dei singoli interessati indirizzata all’ufficio competente di cui all’articolo 2, comma 3, del presente Decreto.

2. La domanda di iscrizione dovrà essere sottoposta in carta libera esclusivamente sul modello cartaceo e/o telematico predisposto ed approvato con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento e dei servizi e delle attività formative da emanarsi entro il termine inderogabile di 30 giorni dalla data indicata dall’articolo 2, comma 2 del presente Decreto.

3. La domanda di iscrizione dovrà contenere apposita informativa ed autorizzazione al trattamento ed alla pubblicazione dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche ed integrazioni. Il mancato rilascio da parte dell’istante dell’autorizzazione comporta la reiezione dell’istanza per impossibilità a dar seguito al procedimento.

4. Alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati, in copia conforme:
a) attestato finale di formazione acquisito al termine dei percorsi di cui all’articolo 1 del presente Decreto;
ovvero
aa) attestato conseguito al termine di percorso formativo rilasciato presso altra Regione, purché conforme ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme;
ovvero
ab) attestato formativo o altro documento attestante il conseguimento di qualifica professionale riconoscibile ai sensi della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, purché conforme ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme. Per i titoli conseguiti in altri Stati membri UE, EFTA o nella Confederazione Svizzera o comunque riconoscibili ai sensi della citata Direttiva, ad eccezione di quelli di cui alla Legge 12 aprile 1973, n.176, alle Legge 23 luglio 1980, n.512, alla Legge 24 aprile 1990, n.106, è necessaria l’attestazione dell’autenticità secondo le previsioni della disciplina statale in materia (apostilla o dichiarazione di valore rilasciata dalla competente autorità diplomatica italiana in loco). Tali titoli, inoltre, laddove rilasciati in una lingua diversa da quella italiana e/o da quella inglese dovranno essere accompagnati da traduzione asseverata ai sensi della vigente disciplina statale;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, rilasciata dall’istituto, centro o scuola presso cui è stato conseguito l’attestato formativo di conformità del percorso svolto agli standard di cui all’Allegato 1 al presente Decreto;
ovvero, per i titoli conseguiti fuori dal territorio nazionale

ba) attestazione debitamente sottoscritta rilasciata dall’ente, centro, scuola o istituto che ha rilasciato il documento riconoscibile ai sensi della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, di conformità del percorso svolto agli standard di cui all’Allegato 1 al presente Decreto e che indichi distintamente le attività formative svolte (transcript) ed i tempi di fondo in conformità agli standard di cui all’Allegato 1 al presente Decreto (VEDI ALLEGATO 1 AL PRESENTE DECRETO: http://www.cedifop.it/05.PDF) . Della documentazione in oggetto, ad eccezione dei casi di cui alla Legge 12 aprile 1973, n.176,  alle Legge 23 luglio 1980, n.512, alla Legge 24 aprile 1990, n.106, dovrà essere attestata l’autenticità secondo le previsioni della disciplina statale in materia (apostilla o dichiarazione di valore rilasciata dalla competente autorità diplomatica italiana in loco). Tali titoli, inoltre, laddove rilasciati in una lingua diversa da quella italiana e/o da quella inglese dovranno essere accompagnati da traduzione asseverata ai sensi della vigente disciplina statale;

c) Log Book professionale che evidenzi l’effettivo svolgimento delle immersioni ed i relativi tempi di fondo di cui all’Allegato 1 al presente Decreto;

d) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, rilasciata da parte dell’istante circa l’effettivo svolgimento delle attività didattiche, delle immersioni ed i relativi tempi di fondo in conformità agli standard di cui all’Allegato 1 al presente Decreto;

e) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, rilasciata da parte dell’istante relativa all’avvenuto svolgimento dei percorsi formativi relativi alle discipline di formazione trasversale come previsti dalla vigente disciplina statale e comunitaria;

f) copia di documento d’identità personale in corso di validità;

g) copia del Libretto di ricognizione, in corso di validità, attestante l’iscrizione ad un registro dei sommozzatori in servizio locale di cui all’articolo 3 del Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979.
ovvero
gg) per i soggetti non residenti sul territorio nazionale certificazione di visite mediche internazionali attestanti l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività della subacquea industriale (IMCA D-20/01 del 2 luglio 2001)

h) ricevuta del versamento di cui al comma 5 del presente articolo;

i) fototessera in formato cartaceo o elettronico.

5. Per l’iscrizione gli interessati dovranno procedere al versamento dei diritti di rilascio della card. Le modalità di versamento ed i relativi importi saranno definiti con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento e dei servizi e delle attività formative da emanarsi entro il termine inderogabile di 30 giorni dalla data indicata dall’articolo 2, comma 2 del presente Decreto.


Vista la complessità delle procedure, il richiedende, che ha i requisiti richiesti, per l'iscrizione al Repertorio Telematico per i livelli INSHORE e OFFSHORE e per tutelare i suoi diritti di LAVORARE IN ITALIA, potrà,  anche, rivolgetersi al sindacato di categoria ISA UTL  sia per chiedere ulteriori informazioni, sia per avere assistenza gratuita per l'iscrizione al Repertorio Telematico, sia per chiedere l'intervento del sindacato, presso le aziende del settore, in tutta Italia, per:
• applicazione della legislazione vigente (DM 13.01.1979 e L.R. 07/2016) negli ambiti: acque interne, acque portuali, inshore e offshore
• fare rispettare alle Aziende il CCNL di categoria
• contrattazione Sindacale di secondo livello Aziendale
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Tutti coloro che sono interessati possono contattare la suddetta Federazione, la sede è in Corso Alberto Amedeo, 21 Palermo, gli orari di ricevimento sono: Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00
Per info Tel.: 091.9766547 cell.: 328.1249936 - email vincenzodangelo2011@libero.it




giovedì 23 novembre 2017

Ho letto sul sito di una scuola che fa corsi per OTS, che la parola "adiacenze", riportata nel DM 13.01.1979, abilita questi operatori a lavorare fuori dalle aree portuali, è vero?

Non solo non è vero, ma consigliamo i poveri malcapitati che ci sono imbattuti in certificazioni di questo genere di rivolgersi immediatamente ad un legale, perchè queste affermazioni oltre ad essere false e fuorvianti portano i possessori  di tali certificazioni a commettere  reati da codice penale.

Ecco il motivo: 
1) Il Decreto Ministeriale 13.01.1979, che ha creato la categoria degli OTS, riporta all'articolo 2 la seguente frase: 
Art. 2.
Attività dei sommozzatori.
I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto presso il cui ufficio sono iscritti e nelle adiacenze e possono esercitare temporaneamente anche in altri porti, previa autorizzazione dell'autorità marittima del porto di iscrizione.

2) La legge 07/2016 della Regione Sicilia  specifica che al di fuori dell'ambito portuale è prevista l'iscrizione presso il repertorio telematico previsto dalla legge per le attività FUORI dalle aree portuali e fino ai -30 metri come INSHORE, dai - 30 ai - 50 come OFFSHORE AD ARIA/TOP UP e oltre i - 50 metri come ALTOFONDALISTI (articolo 2.1a,b,c), secondo standard ben precisi per numero di immersioni con tempi di fondo ed attività in acqua previste dall'articolo 3.2 della legge stessa. Inoltre all'articolo 1.4 specifica che "... Per gli interventi subacquei svolti nelle aree portuali si applicano le norme di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 e successive modifiche ed integrazioni...."

3) La differenza fra una Legge (anche se regionale) e un Decreto Ministeriale è facilmente visionabile anche su "Wikipedia" (https://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_ministeriale", dove troviamo scritto che: "... Un decreto ministeriale (D.M.), nell'ordinamento giuridico italiano, è un atto amministrativo ... Esso non ha forza di legge e, nel sistema delle fonti del diritto, riveste carattere di fonte normativa secondaria soltanto qualora sia qualificato come regolamento...."

E' palese che nell'ottemperare alle leggi, fra il DM del 13.01.1979 che prevede la parola "adiacenze" e la LR 07/2016, prevale la LR che specifica che o sei all'interno del porto, quindi lavori come OTS o sei fuori dal porto, quindi devi fare l'iscrizione in uno dei 3 livelli previsti dalla legge.

Non esistono "zone grigie" definibili "adiacenti al porto". 

Si sottolinea anche che la LR 07/2016 è UNICA in Italia nel definire percorsi formativi per attività subacquee fuori dalle aree portuali (non OTS), pertanto essa diventa vincolante per il decreto Ministeriale 81/08 sulla scicurezza sul lavoro per tutti, operatori e ditte che operano in quelle acque.

Ecco il motivo per cui chi pubblicizza corsi da OTS (operatori portuali) affermando che valgono per lavorare FUORI DAI PORTI o nelle ADIACENZE dei porti, senza che essi abbiano i requisiti che permettono l'iscrizione ad uno dei livelli previsti dalla Legge 07/2016, non solo dichiara il falso facendo una pubblicità ingannevole, ma sollecita le persone a commettere diversi reati da codice penale (art. 348 del cp, art. 110 del c.p., mancata applicazione del D.L.vo 81/08, ecc) motivo per il quale noi, a tutela di chi rischia di cadere in queste "trappole" illegittime ed illegali, invitiamo i malcapitati a rivolgersi immediatamente ad un legale, per denunciare alle autorità preposte queste ingannevoli pubblicità.

Anche tutti i titoli rilasciati prima della LR 07/2016, seguono lo stesso procedimento, perchè la figura dell'OTS, cosi come specificato l'articolo 1 e l'articolo 2 del DM 13.01.1979, è sempre stata quella di Operatore in ambito portuale, così come saggiamente, nel 2012, la Capitaneria di Porto di Livorno specifica in questo documento, relativamente ai lavori sul relitto della Costa Concordia da parte della ditta appaltatrice Titan Micoperi:


mercoledì 22 novembre 2017

Come possono adeguarsi le altre regioni, oltre la Sicilia, a quanto previsto dalla Legge 07/2016?

Uno dei maggiori errori che si commette, quando si parla della Legge 07/2016 della Regione Sicilia, è quello di pensarla "confinata" nel territorio siciliano.

Quindi bisogna sottolineare che nella legge, ed in particolare negli articoli 3.5, 4.5 e 5.2 è riportato che quanto previsto dalla Legge è riconoscibile "...ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull'intero territorio comunitario..."

Cioè: La legge è della regione Sicilia, visto che “...la materia della formazione e della qualificazione professionale, rientrando nella competenza generale residuale delle Regioni, non può essere oggetto di intervento normativo da parte dello Stato...”, (pagina 91 del documento della 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 95 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/04/2015),  anche se solo la Regione Sicilia può fare quanto previsto dall'articolo 4.4 della LR 07/2016 sull'iscrizione al repertorio telematico "... 4. L’iscrizione al repertorio avviene secondo numerazione progressiva individuale e prevede il rilascio all’iscritto di una card nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione...",  card che ha una spendibilità in ambito UE.

Gli stessi corsi, cosi come prevede l'articolo 4.5 della legge, possono essere realizzati in qualsiasi regione Italiana " I titoli rilasciati da altre Regioni ovvero riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE devono essere comunque conformi ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme..." con il solo vincolo che "... Tutti i titoli di cui al presente comma devono essere conseguiti in conformità agli standard di cui all’articolo 3 comma 2", e cioè "... Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)...", regole ben precise che definiscono gli altissimi standard di qualità e sicurezza ai quali la legge fa riferimento.

Ma la cosa ancora più importante non è la legge in se ma le immediate conseguenze a cui iporta, e cioè la definizione dei tre profili professionali previsti dall'articolo 2.1 di INSHORE DIVER / OFFSHORE DIVER TOP UP / e ALTOFONDALISTA, che seguendo le  procedure previste dalla legislazione Italiana, con una serie di "passaggi" previsti dalla Comunità Europea, Ministero del Lavoro e INAPP (ex ISFOL) inserisce queste qualifiche sull'"Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni" sotto la voce di "QUADRO NAZIONALE DELLE QUALIFICAZIONI REGIONALI" nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali dove sono previste quattro diverse sezioni. Al momento sono consultabili solo due delle quattro sezioni previste, in particolare: l’Istruzione e formazione professionale, che ricomprende l’Istruzione e Formazione professionale triennale e quadriennale (IeFP), l’Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e l’Istruzione Tecnica Superiore (ITS); il Quadro nazionale delle qualificazioni regionali (al momento sono consultabili i repertori di 18 Regioni), in base alle indicazioni del Comitato Tecnico Nazionale, istituito presso il Ministero del Lavoro, ai sensi del Decreto Legislativo n.13 del 16 gennaio 2013.

Quindi in realtà, se vogliamo riassumere con parole semplici, la legge 07/2016 della regione Sicilia, rilascia, agli aventi diritto, una card di "commercial diver" Italiano (non OTS) per le attività fuori dai porti, con spendibilità su tutto il territorio della Comunità Europea e abilita alla creazione di 3 nuove qualifiche professionali che regolamentano le attività sommozzatorie della metalmeccanica subacquea su tutto il territorio nazionale.

Qualsiasi Regione, essendo una "formazione normata" può, con corsi fatti sul suo territorio, ai fini del riconoscimento e della certificazione delle competenze, prendere una o più di queste qualifiche, non più modificabili perchè definite da una legge, e proporle sul suo territorio direttamente dall'Atlante Nazionale del Lavoro e delle Qualificazioni, o come accade attualmente tramite il metodo più usato, attraverso un "Protocollo d’intesa bilaterale" per il trasferimento del sistema regionale di standard dalla regione Sicilia che lo ha immesso nel circuito nazionale presso un'altra Regione.

Nel silenzio generale, e senza che ad oggi moltissimi abbiano realmente capito quello che è già successo, dopo 36 anni, la legislazione sulla subacquea industriale, finalmente è cambiata, con l'unico modo possibile, vista la complessità del percorso legislativo attualmente adottato dallo stato Italiano.

Ora bisogna stare attenti a non sottovalutare i nuovi meccanismi, per non restare esclusi da quello che comporterà nelle prossime settimane, mesi, anni la nuova realtà legislativa, sempre negli anni evocata, e ora realizzata, forse in un modo diverso da quello a cui si pensava, ma che è l'unico possibile e l'unico ad esprimere livelli altissimi di competenza e sicurezza,  e rimetterà l'Italia di nuovo in gioco in ambito internazionale, senza ricorrere a certificazioni di comodo realizzate all'estero, presso chi senza scrupoli rilascia certificazioni che non possono garantire qualità e sicurezza agli operatori.

domenica 19 novembre 2017

Ho letto sul sito di una scuola che fa corsi per OTS, che i loro corsi per OTS valgono per attività lavorative, fuori dai porti Italiani, fino ad una profondità di - 50 metri, è vero?

Ho letto sul sito di una scuola che fa corsi per OTS, che i loro corsi per OTS valgono per attività lavorative,  fuori dai porti Italiani, fino ad una profondità di - 50 metri, è vero?

di Manos Kouvakis

Anche se in teoria potrebbe essere vero, lo ritengo molto improbabile. 

Ma in ogni caso è molto facile e veloce verificare se questa affermazione è VERA o FALSA (basta fare un pò di calcoli).

L'OTS, in base alla legislazione esistente DM.13.01.1979  è valido per attività in ambito portuale. 

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DM 13.01.1979: Art. 1: Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale.
E’ istituita la categoria dei sommozzatori in servizio locale, quale personale addetto ai servizi portuali.
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Per lavorare FUORI dai porti bisogna avere l'iscrizione e i requisiti previsti dalla LR 07/2016 (non OTS). 

In particolare per essere abilitati ad attività fino ai - 50 metri, FUORI dall'ambito portuale, il sommozzatore deve essere iscritto al 2° livello del repertorio (albo) previsto dall'articolo 2.1b della legge (livello OFFSHORE AIR DIVER/TOP UP)

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1. I percorsi formativi di cui alla presente legge si articolano in tre livelli di qualificazione correlati alle attività di cui al comma 2 dell’articolo 1:
a) di primo livello (inshore diver), o “sommozzatore”;
b) di secondo livello (offshore air diver), detto anche di categoria “TOP UP”;
c) di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria “altofondalista” (saturazione).
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I requisiti per l'iscrizione possono essere letti qui: http://www.cedifop.it/04.pdf (articolo 4 del Decreto Attuativo del 09/11/2017) e qui: http://www.cedifop.it/05.pdf (allegato 1 articolo 2: "percorsi formativi ex articolo 2, comma 1 lett. b) "Top Up/ offshore air diver"), oppure più semplicemente controllare se nel LOGBOOK individuale esistono i tempi di LEVEL 1 + LEVEL 2 + LEVEL 3 della tabella, sotto riportata, secondo quanto previsto dall'articolo 3.2 della LR 07/2016.

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LR 07/2016 - Art. 3.2: Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA), ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA).
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Se questi tempi non corrispondono a quanto realizzato durante il corso da OTS, l'attestato dichiara il FALSO, perchè non supportato da nessuna Legge, DM, DA o altro, specialmente se il riferimento che fa è solo al DM 13.01.1979, perchè in questo caso l'unico che asserisce che la sua validità è di - 50 metri è la scuola che lo ha emesso, ma in modo assolutamente autonomo ed illegittimo. In questi casi il mio consiglio è quello di rivolgersi immediatamente ad un legale per chiedere spiegazioni.

L'Affermazione, che la legge 07/2016 riguarda solo la Regione Sicilia, è semplicemente la scusa di chi vuole nascondere le proprie colpe e responsabilità con FALSE AFFERMAZIONI, visto che le qualifiche previste dalla legge hanno una spendibilità in ambito Nazionale ed Europeo, sotto la forma di "Qualifiche Normate", leggere anche l'articolo 9 del D.A. del 09/11/2017 qui: http://www.cedifop.it/04.pdf


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L'OTS puo' operare solo all'interno dei porti
Capitaneria di Porto di Livorno - anno 2012