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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento
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lunedì 4 settembre 2017

Attualmente esiste una possibilità di avere anche una legge nazionale, oltre alla 07/2016 della Regione Siciliana?

(di Manos Kouvakis)


Tutto è possibile, ma in questo caso, durante l'attuale legislatura (XVII), anche se esistono i miracoli, questo sarebbe uno fra quelli impossibile da ricevere.

Forse durante la prossima legislatura, o in una ancora successiva, potrebbe essere diverso, ma di certo non durante l'attuale.

Cerco di analizzare l'attuale situazione al Parlamento Italiano, per il percorso che dovrà affrontare una eventuale legge in questo settore:

Durante l'attuale XVII legislatura, troviamo depositate al Parlamento Italiano ben 6 disegni di legge concorrenziali, di cui 3 al Senato della Repubblica Italiana e 3 alla Camera dei Deputati, eccoli (cliccando sul titolo, si può leggere il testo):

Senato della Repubblica:

Camera dei Deputati:
Ora, le procedurre prevedono che nel caso di più disegni di legge presentati sullo stesso argomento (disegni di legge concorrenziali) essi devono unificarsi in un unico progetto finale.

Vediamo ora a che punto sono attualmente i lavori, iniziando dal Senato della Repubblica:
Partendo dal primo disegno di legge presentato nel 2013 dal Senatore Aldo di Biagio, a questo disegno di legge è stato integrato quello del senatore Peppe di Cristofaro presentato nel 2014, formando un unico testo, che troviamo qui: http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/40115.pdf. Il disegno di legge ha fatto una piccola parte del suo percorso all'interno delle aule del Senato e oggi si presenta con diverse problematiche, eccone alcune:
a) Trattazione in consultiva - Resoconti sommari - 1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 95 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/04/2015 - a PAGINA 104  si legge "... . All'articolo 11, comma 7, ritiene altresì necessario
che sia previsto il coinvolgimento delle Regioni in sede di adozione del decreto ministeriale ivi richiamato. Quanto all'articolo 15, al comma 1, occorre a suo avviso sopprimere la lettera d), in quanto la materia della formazione e della qualificazione professionale, rientrando nella competenza generale residuale delle Regioni, non può essere oggetto di intervento normativo da parte dello Stato" (Questa è una problematica risolta dalla L.R. 07/2016 - di cui sicuramente il testo del DDL n. 320 dovrà prendere atto)

b) Trattazione in consultiva - Resoconti sommari - 1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 636 (pom.) del 04/10/2016 - pagina 112 e pagina 113 si legge (Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica) -"... La Commissione conviene con la necessità di acquisire una relazione tecnica dall'amministrazione competente.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato..."
In realtà quest'ultima frase indica che attualmente il DDL n. 320  è "bloccato in commissione", in attesa che si trovino i soldi per poter proseguire con l'esame.

Ma, sempre al Senato, manca ancora il confronto con il disegno di legge successivo (n.2580), che ancora deve iniziare il suo esame in commissione.

Da una lettura veloce, si nota subito che i due disegni di legge sono molto distanti fra di loro: i primi due DDL di DI BIAGIO/DE CRISTOFARO, puntano ad una legge che unifica il settore della subacquea industriale con la subacquea sportiva ricreativa, mentre il DDL n. 2580 del Senatore Aracri, "... è volto a sanare il vuoto legislativo (trentasette anni) creatosi dopo che è stata istituita la categoria dei sommozzatori in servizio locale per l’esecuzione di lavori in acque portuali, con decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979, che non ha disciplinato tutto ciò che riguarda le operazioni al di fuori dei porti italiani, causando numerosi incidenti mortali ogni anno nel nostro territorio...." , non interessandosi della subacquea sportiva e facendo un suo punto forte della L.R. 07/2016 precisando che "... Si può affermare, quindi, che – ad oggi – in mancanza di una legislazione nazionale specifica in detto settore, soltanto i lavoratori iscritti al repertorio telematico gestito dall’Assessorato per il lavoro della regione Siciliana e in possesso della card del «Commercial diver italiano» possono essere considerati idonei ad effettuare un tipo di attività fuori dalle aree portuali....", situazione che lo stesso senatore cita anche ad una sua interrogazione parlamentare la n° 4-07161 del 14 marzo 2017, nella seduta n. 783 <qui> dove specifica che"... a giudizio dell'interrogante, la situazione creatasi in seguito alla promulgazione della legge regionale e la non impugnativa deliberata dal Consiglio dei ministri ha originato numerosi squilibri, che andrebbero sanati con l'adozione di un provvedimento legislativo nazionale consono, da un lato, a riconoscere diritti, doveri e compiti dei lavoratori e, dall'altro, a tutelare i datori di lavoro da possibili incidenti durante tali attività, presentando anche un apposito disegno di legge, che normalizzi la grave situazione italiana in questo settore, omogeneizzando la legge n. 7 del 2016 della Regione Siciliana che riguarda l'aspetto formativo, visto che la materia della formazione e della qualificazione professionale, rientrante nella competenza generale residuale delle Regioni, non può essere oggetto di intervento normativo da parte dello Stato, con l'aspetto puramente lavorativo e di sicurezza, competenza dello Stato italiano,..."

In ogni caso, dopo che le posizioni dei disegni di legge dei Senatori Di Biagio, De Cristofaro e Aracri, saranno unificati dalla Commissione, in un prossimo futuro, il disegno di Legge che verrà fuori, dovrà affrontare l'aula del Senato, per passare successivamente alla Camera dei Deputati, dove dovrà ritornare nelle commissioni parlamentari, questa volta della Camera dei Deputati, che dovranno trattare i tre disegni di legge degli Onorevoli Minardo, Bergamini e Caruso, per successivamente ritornare nelle aule di Camera e Senato per le votazioni finali. 

Personalmente ritengo, visto che dal 2013 al 2017 si è fatto molto poco, sia illusorio pensare che negli ultimi mesi di questa legislatura possa esserci una accelerazione tale, che permetta di superare tutti i problemi e portare a compimento l'iter legislativo. 

sabato 2 settembre 2017

Subacquea industriale, chi può iscriversi al “repertorio telematico”?

(di Manos Kouvakis)


01.09.2017 - L'Avvisatore Marittimo: Subacquea industriale, chi può iscriversi al “repertorio telematico” - Certificazioni da OTS valide solo se durante la formazione sono stati realizzati tempi di fondo e attività in acqua elencati dall'IDSA


martedì 29 agosto 2017

Un caso di interpretazione estrema: Si può parlare di "INSHORE" nel caso di immersione fatta vicino ad una piattaforma anche oltre le 12 miglia marine dalla costa?

(di Manos Kouvakis)



Anche se sembra strano, la risposta è SI.

Le definizioni di INSHORE e OFFSHORE, spesso sono diverse da un paese all'altro, anche se in realtà sono molto simili fra di loro.
In questo caso, bisogna fare riferimento alla definizione di INSHORE che troviamo nella L.R. 07/2016, dove all'articolo 2.2 cita cosi: "... I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 1, lettera a) (di primo livello (inshore diver), o “sommozzatore”), sono finalizzati a fornire formazione per operazioni in ambiente subacqueo con immersioni fino ad una profondità massima di -30 metri. 

Ora, se ipotizziamo il caso di una immersione realizzata da una piccola imbarcazione, collegata ad una piattaforma che si trova all'esterno di un porto, per un veloce intervento di manutenzione, mentre per il regolamento Inglese (HSE_UK) è in ogni caso Offshore, per la legge 07/2016 se l'immersione del Diver:
a) non supera i - 30 metri, e 
b) non utilizza alcuna attrezzatura del tipo basket o campana,
l'immersione è definita come "inshore".
Naturalmente una successiva immersione, dalla stessa posizione, ad una profondità oltre i - 30 metri, con l'utilizzo di un Basket o di una campana, diventa automaticamente una immersione in ambito Offshore.

Questo, naturalmente portando ad una interpretazione estrema le definizioni.

venerdì 25 agosto 2017

Qual'è la differenza fra l'harbour diver, l'inshore diver e l'offshore diver?

(di Manos Kouvakis)


Ci sono diverse definizioni per l'inshore e l'offshore, nei vari Paesi (Francia, Inghilterra, USA, Norvegia, ecc.) ma mi limiterò a descrivere solo l'interpretazione che possiamo trovare nel DM. 13.01.1979 e L.R. 07/2016:

  • 1) Harbour diver = OTS = operatore creato dal DM 02.02.1982 ed abilitato ad operare in ambito portuale in base agli articolo 1 e 2 del DM 13.01.1979

  • 2) Inshore diver = operatore creato dall'articolo 2.1a della Legge 07/2016 della Regione Sicilia, che può operare fino ad un max di 30 metri fuori dall'ambito portuale. Questi operatori hanno le competenze " ... per operazioni in ambiente subacqueo con immersioni fino ad una profondità massima di -30 metri..." (Art. 2.2), senza l'uso di attrezzature tipo basket o campana (INSHORE), respirando aria (BASSO FONDALE).

  • 3) Offshore diver = operatore creato dagli articoli 2.1b e 2.1c della Legge 07/2016 della Regione Sicilia, con l'uso di attrezzature tipo basket, campana aperta o campana chiusa (OFFSHORE). L'Offshore diver si dividono in 2 sottocategorie: offshore diver ad aria (TOP UP) e offshore diver in saturazione:
    • a) Offshore air diver/TOP UP = operatore creato dall'articolo 2.1b della Legge 07/2016 della Regione Sicilia, che può operare dai - 30 ai - 50 metri fuori dall'ambito portuale. Questi operatori hanno le competenze" ... per operazioni in ambiente subacqueo fino alla profondità di -50 metri (Top Up)...) (Art. 2.3). Per lo svolgimento di queste attività "... è necessario disporre di una stazione per immersioni ad aria compressa (BASSO FONDALE) con campana aperta o basket. (OFFSHORE).
    • b) Offshore sat diver/saturazione = operatore creato dall'articolo 2.1c della Legge 07/2016 della Regione Sicilia, che può operare oltre i  - 50 metri fuori dall'ambito portuale. Questi operatori hanno le competenze " ... per operazioni in ambiente subacqueo a profondità superiori ai -50 metri (Alto fondale)...) (Art. 2.4). Per lo svolgimento di queste attività è "... obbligatorio l’uso di impianti per alti fondali comprendenti campana chiusa e camera di decompressione..." (cioè attività in ALTO FONDALE con uso di Heliox, naturalmente in ambito OFFSHORE).

Ho fatto un corso per OTS e nel mio attestato è scritto che è valido fino a 50 metri. Posso iscrivermi al Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia?

(di Manos Kouvakis)

Il corso per OTS, come descrive l'articolo 1 e l'articolo 2 del DM 13.01.1979, che ha creato il registro sommozzatori in servizio locale,  presso le varie Capitanerie di Porto in Italia, prevede un corso, quello da OTS, spendibile SOLO all'interno delle aree portuali, mentre il Repertorio Telematico previsto dalla L.R. 07/2016 prevede la formazione degli operatori  fino ai - 30 metri, - 50 metri e oltre i - 50 metri, fuori dall'ambito portuale.

Un attestato da OTS fino ai - 50 metri di profondità all'interno di un porto rientra sempre come iscrizione presso una Capitaneria di Porto, anche se non esiste una profondità specifica indicata nel DM 13.01.1979 essendo quest'ultima quella del porto in cui si opera.

Se invece l'attestato da OTS prevede come spendibilità attività fino ai - 50 metri fuori dai porti, allora o è equivalente all'iscrizione al 2° livello del Repertorio Telematico (Albo) della Regione Sicilia (unica condizione per lavorare "legalmente" in Italia, fuori dalle aree portuali), prevista dalla L.R. 07/2016 per il livello OFFSHORE AIR DIVER/TOP UP, (quindi conforme a quanto previsto dall'articolo 3.2 della LR 07/2016, sui tempi di immersione e di fondo previsti dalla legge e riscontrabili sul LOGBOOK individuale), quindi è possibile l'iscrizione al 2° livello come TOP UP, oppure se tale dicitura non è convalidata dalla documentazione a supporto, semplicemente indica il FALSO. 

In quest'ultimo caso, esiste un'evidente incompatibilità fra quanto riportato sull'attestato e la Legge 07/2016 della Regione Sicilia, e non può essere sbagliata la Legge.

In questo caso, si consiglia di chiedere spiegazioni alla scuola che lo ha illegittimamente emesso o rivolgersi ad un legale.

giovedì 24 agosto 2017

Chi può iscriversi al Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia?



Tutti coloro che hanno i requisiti per richiedere l'isrizione.

L'iscrizione, è regolamentata dall'articolo 4 della Legge 07/2016 della regione Sicilia, che in particolare specifica nel comma 4.5:
 "... L’iscrizione al repertorio di cui al presente articolo è libera ed è consentita a tutti coloro che abbiano conseguito un idoneo titolo rilasciato da istituti statali o pubblici ovvero da centri di formazione professionale accreditati dalla Regione ai sensi della vigente disciplina e sottoposti alla relativa vigilanza ovvero un titolo rilasciato da altra Regione ovvero riconoscibile ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005. I titoli rilasciati da altre Regioni ovvero riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE devono essere comunque conformi ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme. Tutti i titoli di cui al presente comma devono essere conseguiti in conformità agli standard di cui all’articolo 3, comma 2..."

Quindi sono 2 i requisiti fondamentali, per richiedere l'iscrizione:
  1. aver conseguito un corso specifico e quindi essere in possesso di un idoneo titolo, conseguito sia in Sicilia o in altre parti d'Italia, rilasciato da istituti statali o pubblici ovvero da centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni ai sensi della vigente disciplina e sottoposti alla relativa vigilanza, cioè NON brevetti, ma attestati di qualifica professionale, e 
  2. Tutti i titoli validi per l'iscrizione al repertorio telematico devono essere conseguiti in conformità agli standard indicati all'Art. 3.2, e specificatamente" ... Gli interventi ... devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA),..." l'Art. 3.2 continua cosi: "... ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)...."

Per la richiesta di iscrizione in uno dei due livelli OFFSHORE, cioè il 2° livello (OFFSHORE ad ARIA/TOP UP) e il 3° livello (OFFSHORE SAT/SATURAZIONE), previsto dalla Legge 07/2016 della Regione Sicilia, è vincolante il possesso del brevetto di DIVER MEDIC (Art. 2.5).

Cioè NON sono valide le certificazioni da OTS, rilasciate per l'iscrizione al Registro Sommozzatori in base al DM 13.01.1979, a meno che durante la formazione non siano stati realizzati i tempi di fondo e le attività in acqua elencati dall’International Diving Schools Association (IDSA), (cioè un numero preciso di immersioni nelle diverse profondità e tempi di permanenza sott'acqua ben precisi), come definiti dal capitolo 4, sezione 2, tabella 6, ovvero dal capitolo 2, sezione 1, tabella 3 degli Standard IDSA (International Diving Schools Association Standard & Procedures del 14 aprile 2014), i tempi di fondo devono avere idoneo riscontro nel Log Book individuale, in base al livello di iscrizione richiesto.