CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento
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mercoledì 22 novembre 2017

Come possono adeguarsi le altre regioni, oltre la Sicilia, a quanto previsto dalla Legge 07/2016?

Uno dei maggiori errori che si commette, quando si parla della Legge 07/2016 della Regione Sicilia, è quello di pensarla "confinata" nel territorio siciliano.

Quindi bisogna sottolineare che nella legge, ed in particolare negli articoli 3.5, 4.5 e 5.2 è riportato che quanto previsto dalla Legge è riconoscibile "...ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull'intero territorio comunitario..."

Cioè: La legge è della regione Sicilia, visto che “...la materia della formazione e della qualificazione professionale, rientrando nella competenza generale residuale delle Regioni, non può essere oggetto di intervento normativo da parte dello Stato...”, (pagina 91 del documento della 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 95 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/04/2015),  anche se solo la Regione Sicilia può fare quanto previsto dall'articolo 4.4 della LR 07/2016 sull'iscrizione al repertorio telematico "... 4. L’iscrizione al repertorio avviene secondo numerazione progressiva individuale e prevede il rilascio all’iscritto di una card nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione...",  card che ha una spendibilità in ambito UE.

Gli stessi corsi, cosi come prevede l'articolo 4.5 della legge, possono essere realizzati in qualsiasi regione Italiana " I titoli rilasciati da altre Regioni ovvero riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE devono essere comunque conformi ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme..." con il solo vincolo che "... Tutti i titoli di cui al presente comma devono essere conseguiti in conformità agli standard di cui all’articolo 3 comma 2", e cioè "... Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)...", regole ben precise che definiscono gli altissimi standard di qualità e sicurezza ai quali la legge fa riferimento.

Ma la cosa ancora più importante non è la legge in se ma le immediate conseguenze a cui iporta, e cioè la definizione dei tre profili professionali previsti dall'articolo 2.1 di INSHORE DIVER / OFFSHORE DIVER TOP UP / e ALTOFONDALISTA, che seguendo le  procedure previste dalla legislazione Italiana, con una serie di "passaggi" previsti dalla Comunità Europea, Ministero del Lavoro e INAPP (ex ISFOL) inserisce queste qualifiche sull'"Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni" sotto la voce di "QUADRO NAZIONALE DELLE QUALIFICAZIONI REGIONALI" nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali dove sono previste quattro diverse sezioni. Al momento sono consultabili solo due delle quattro sezioni previste, in particolare: l’Istruzione e formazione professionale, che ricomprende l’Istruzione e Formazione professionale triennale e quadriennale (IeFP), l’Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e l’Istruzione Tecnica Superiore (ITS); il Quadro nazionale delle qualificazioni regionali (al momento sono consultabili i repertori di 18 Regioni), in base alle indicazioni del Comitato Tecnico Nazionale, istituito presso il Ministero del Lavoro, ai sensi del Decreto Legislativo n.13 del 16 gennaio 2013.

Quindi in realtà, se vogliamo riassumere con parole semplici, la legge 07/2016 della regione Sicilia, rilascia, agli aventi diritto, una card di "commercial diver" Italiano (non OTS) per le attività fuori dai porti, con spendibilità su tutto il territorio della Comunità Europea e abilita alla creazione di 3 nuove qualifiche professionali che regolamentano le attività sommozzatorie della metalmeccanica subacquea su tutto il territorio nazionale.

Qualsiasi Regione, essendo una "formazione normata" può, con corsi fatti sul suo territorio, ai fini del riconoscimento e della certificazione delle competenze, prendere una o più di queste qualifiche, non più modificabili perchè definite da una legge, e proporle sul suo territorio direttamente dall'Atlante Nazionale del Lavoro e delle Qualificazioni, o come accade attualmente tramite il metodo più usato, attraverso un "Protocollo d’intesa bilaterale" per il trasferimento del sistema regionale di standard dalla regione Sicilia che lo ha immesso nel circuito nazionale presso un'altra Regione.

Nel silenzio generale, e senza che ad oggi moltissimi abbiano realmente capito quello che è già successo, dopo 36 anni, la legislazione sulla subacquea industriale, finalmente è cambiata, con l'unico modo possibile, vista la complessità del percorso legislativo attualmente adottato dallo stato Italiano.

Ora bisogna stare attenti a non sottovalutare i nuovi meccanismi, per non restare esclusi da quello che comporterà nelle prossime settimane, mesi, anni la nuova realtà legislativa, sempre negli anni evocata, e ora realizzata, forse in un modo diverso da quello a cui si pensava, ma che è l'unico possibile e l'unico ad esprimere livelli altissimi di competenza e sicurezza,  e rimetterà l'Italia di nuovo in gioco in ambito internazionale, senza ricorrere a certificazioni di comodo realizzate all'estero, presso chi senza scrupoli rilascia certificazioni che non possono garantire qualità e sicurezza agli operatori.

lunedì 18 settembre 2017

Esistono brevetti IMCA per l'OTS, l'INHSORE o l'OFFSHORE?

(di Manos Kouvakis)



CEDIFOP, è da moltissimi anni un "World-Wide Training Establishiment Member of IMCA of the DIVING DIVISION based EUROPE & AFRICA section" (Membro del gruppo di formazione in tutto il mondo di IMCA, nella divisione DIVING per EUROPA & AFRICA), come si legge nel certificato a sinistra, proprio per questo, credo che abbiamo l'autorevolezza per fare queste affermazioni:

IMCA non ha MAI fatto e mai farà corsi per OTS, INSHORE, 
OFFSHORE ad ARIA (TOP UP) o SATURAZIONE!

Perchè? perchè semplicemente non rientra nel DNA dell'IMCA. 

Ora cerchiamo di capire questo punto (visto le tantissime fesserie e stupidagini che si raccontato nei vari siti di... "esperti"  ignoranti, che si trovano in giro per l'Italia):

Partiamo, semplicemente da un documento IMCA, dal titolo: "Reproducing the IMCA Logo" (che si può leggere qui: http://www.cedifop.it/IMCA-Logo.pdf - documento che si può trovare in diversi formati)

In questo documento, possiamo leggere alla pagina 2, il seguente testo:
" Training and certification:
 There are only four training courses for which IMCA offers approval/recognition – 
  • Trainee air diving supervisor,
  • Trainee bell diving supervisor, 
  • Assistant life support technician and 
  • Diver medic. 
Each requires a training establishment to apply for approval then satisfactorily undergo an audit of its documentation, facilities and course.
Once IMCA has confirmed approval/recognition such establishments may use the wording ‘IMCA Approved’ or ‘IMCA Recognised’ in relation to these specific courses only
 No other courses are approved/recognised by IMCA and, therefore, no establishments should state ‘IMCA Approved’ or ‘IMCA Recognised’ in relation to any other course...."

(traduzione)
"Formazione e certificazione:
 Esistono solo quattro corsi di formazione per i quali l'IMCA offre l'approvazione / riconoscimento - 
  • Supervisore di immersione ad aria (offshore ad aria/top up)
  • Supervisore di immersione subacquea, 
  • Assistente tecnico di supporto vita (A.L.S.T.) e 
  • Diver Medic
Ciascuno richiede una formazione specifica e la richiesta di approvazione sottoponendo ad un controllo, con esito soddisfacente,  documentazione, corso e strutture.
Una volta che l'IMCA  conferma l'approvazione / riconoscimento, tali strutture possono utilizzare la dicitura "IMCA Approved" o 'IMCA riconosciuto' in relazione a questi corsi specifici.
 Nessun altro corso è approvato / riconosciuto dall'IMCA e pertanto nessun ente/scuola può indicare "IMCA" Approvato "o" IMCA riconosciuto "in relazione a qualsiasi altro corso ...."

Credo che sia tutto molto chiaro...

Non dimentichiamo, inoltre, come abbiamo già scritto in precedenza, che IMCA si occupa delle attività nei cantieri offshore (non INSHORE) e non della formazione.

IMCA, rappresenta uno dei tre standard internazionali, descritti alla pagina 3 del documento http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0027560.pdf

" ...  in ambito offshore questa formazione deve essere organizzata in coerenza con le tre tipologie di standard presenti in ambito internazionale:
1) gli standard formativi stabiliti dall’International Diving Schools Association (IDSA) che rappresenta l’unica associazione didattica nella subacquea industriale a livello internazionale, così come in ambito sportivo abbiamo diverse didattiche RADI, CMAS, SSI e altro. È interessante sottolineare che corsi formativi nazionali, come quelli provenienti dagli Stati Uniti d’America o dal Canada, fanno sempre riferimento alla didattica dell’IDSA che, a livello mondiale, ha elaborato delle regole per la formazione nel settore inshore e offshore in base a una più che quarantennale esperienza, desunta dalle scuole che aderiscono a tale Associazione a livello
mondiale;
2) gli standard operativi (dall’International Marine Contractors Association (IMCA), applicabili nel cantiere (in essi rientra anche la citata normativa UNI 11366 sulla sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria – procedure operative;
3) gli Standard di sicurezza dell’Health and Safety Executive (HSE) quali, per esempio, le norme HSE del Regno Unito. Solo la corretta applicazione di questi standard può garantire una maggiore spendibilità della qualifica del sommozzatore italiano a livello internazionale, riportando la categoria al livello che le spetta per la storia e per le competenze che la caratterizzano...."

Anche all'articolo 3.2 della L.R. 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale" (qui: http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g16-18o1/g16-18o1.pdf ), vincolante per iscriversi al repertorio (albo) dei commercial divers Italiani, che permette di lavorare "legalmente" fuori dai porti in Italia, troviamo un testo simile:
"Art. 3.2:  Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA), ai controlli che  evono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)..."

Esiste un rapporto, comunque, fra le qualifiche nazionali, di commercial divers, in alcuni paesi e IMCA, ma questa è un'altra storia, trattata nelle FAQ 43 e 44 (Leggi le FAQ qui: http://www.cedifop.it/domande-e-risposte.html).

domenica 17 settembre 2017

Quante scuole "full member" IDSA esistono in Italia e nel mondo?

(di Manos Kouvakis)




Attualmente esiste una sola scuola "Full Memeber" IDSA in Italia, e 12 nel mondo di cui 11 in Europa e una in USA, dove gli standard IDSA sono obbligatori (http://www.acde.us), come lo sono oggi in Italia, visto l'articolo 3.2 della legge 07/2016.

Diventare "full Member IDSA", comunque, è un processo lungo e difficile, ma la parte ancora più difficile è rimanere tale. 

Questo, perchè una scuola "Full Member" IDFSA deve sottoporsi a continui (e costosi) audit internazionali, per mantenere questo status. Forse, anche, proprio per questo alcune delle scuole Full Member IDSA Europee, sono scuole militari, dove la disciplina è molto importante, come per esempio, la scuola Royal Danish Navy Diving Centre Danese o la scuola Swedish Armed Forces Diving and Naval Medicine Centre Svedese.

In Italia fino al 2013 esistevano 2 scuole Full member IDSA, ma nel 2013, la seconda scuola è stata espulsa dall'IDSA, perdendo lo status di Full member, per irregolarità. Questo è anche il motivo per cui, CEDIFOP, riferendosi ai "brevetti" IDSA, sottolinea che vengono presi in considerazione solo quelli rilasciati da scuole che attualmente sono Full Member IDSA, per evitare che si creino illusioni a chi è in possesso di quei brevetti "taroccati" rilasciati da scuole espulse perchè non mantenevano tempi e attività in acqua previsti dalla didattica IDSA. 

Nel libro "Garanzia Giovani: La sfida", è stato dedicato un intero capitolo al CEDIFOP, descrivendo uno di questi audit internazionali condotto da ispettori dell'IDSA, audit naturalmente superato senza problemi, come tutti quelli avuti negli ultimi anni, indice di qualità e di continua crescita del nostro centro.

martedì 12 settembre 2017

Leggo spesso la sigla "HSE", rappresenta sempre la stessa "HSE" che trovo in UK?

(di Manos Kouvakis)


No.
Anche se l'HSE-UK è una importante organizzazione responsabile dell'incoraggiamento, della regolamentazione e dell'applicazione di procedure in difesa della salute, della sicurezza e del benessere del lavoratore, nonché della ricerca dei rischi professionali, ma la sua validità è si estende solamente alla Gran Bretagna e non fuori dal territorio Inglese. Infatti dovrebbe essere "citato" come HSE_UK e non come HSE per evitare confusione.

La sigla HSE la incontriamo anche fuori dai confini inglesi, in documenti diversi, ma sempre associati alla salute e sicurezza dei lavioratori, ma non collegati, comunque, all'HSE_UK

Ecco alcuni esempi, che troviamo anche in Italia:

ENI spa
ed altri che sicuramente non fanno riferimento all'HSE inglese.

BUREAU VERITAS

In generale la Valutazione di un sistema di gestione HSE (Health & Safety Executive) è un acronimo utilizzato per descrivere un sistema di gestione nel settore di sicurezza HSE (Health & Safety Executive) nell’ambito delle attività previste contrattualmente in un'azienda.

I criteri di riferimento atti alla determinazione da parte del datore di lavoro che affida ad un’impresa appaltatrice la conformità o meno del suo sistema HSE, in Italia,  sono al minimo quelli previsti dal D.lgs 81/08 compendiati dalla valutazione di tutti gli altri aspetti volontari messi in atto dall’appaltatore, che possono svolgere una funzione sinergica per la soddisfazione degli aspetti cogenti previsti per legge.

La valutazione del sistema HSE dell’appaltatore o del fornitore, viene effettuata attraverso la realizzazione di pre-audit prima dell’avvio dei lavori affidati in appalto, mediante l’uso di check list contenenti la verifica della corretta applicazione del sistema di gestione HSE e la relativa documentazione di supporto, la verifica della competenza in materia di salute e sicurezza da parte del personale dell’appaltatore / fornitore, la verifica delle relative capacità tecnico-operative (macchinari, attrezzature, dispositivi di protezione, altro) e le modalità di impiego delle stesse, le modalità di gestione del subcontrattori qualora ne sia previsto l’utilizzo, la consapevolezza e la messa in pratica dei requisiti del Cliente sugli aspetti HSE.