CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento
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domenica 19 novembre 2017

Ho letto sul sito di una scuola che fa corsi per OTS, che i loro corsi per OTS valgono per attività lavorative, fuori dai porti Italiani, fino ad una profondità di - 50 metri, è vero?

Ho letto sul sito di una scuola che fa corsi per OTS, che i loro corsi per OTS valgono per attività lavorative,  fuori dai porti Italiani, fino ad una profondità di - 50 metri, è vero?

di Manos Kouvakis

Anche se in teoria potrebbe essere vero, lo ritengo molto improbabile. 

Ma in ogni caso è molto facile e veloce verificare se questa affermazione è VERA o FALSA (basta fare un pò di calcoli).

L'OTS, in base alla legislazione esistente DM.13.01.1979  è valido per attività in ambito portuale. 

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DM 13.01.1979: Art. 1: Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale.
E’ istituita la categoria dei sommozzatori in servizio locale, quale personale addetto ai servizi portuali.
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Per lavorare FUORI dai porti bisogna avere l'iscrizione e i requisiti previsti dalla LR 07/2016 (non OTS). 

In particolare per essere abilitati ad attività fino ai - 50 metri, FUORI dall'ambito portuale, il sommozzatore deve essere iscritto al 2° livello del repertorio (albo) previsto dall'articolo 2.1b della legge (livello OFFSHORE AIR DIVER/TOP UP)

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1. I percorsi formativi di cui alla presente legge si articolano in tre livelli di qualificazione correlati alle attività di cui al comma 2 dell’articolo 1:
a) di primo livello (inshore diver), o “sommozzatore”;
b) di secondo livello (offshore air diver), detto anche di categoria “TOP UP”;
c) di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria “altofondalista” (saturazione).
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I requisiti per l'iscrizione possono essere letti qui: http://www.cedifop.it/04.pdf (articolo 4 del Decreto Attuativo del 09/11/2017) e qui: http://www.cedifop.it/05.pdf (allegato 1 articolo 2: "percorsi formativi ex articolo 2, comma 1 lett. b) "Top Up/ offshore air diver"), oppure più semplicemente controllare se nel LOGBOOK individuale esistono i tempi di LEVEL 1 + LEVEL 2 + LEVEL 3 della tabella, sotto riportata, secondo quanto previsto dall'articolo 3.2 della LR 07/2016.

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LR 07/2016 - Art. 3.2: Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA), ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA).
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Se questi tempi non corrispondono a quanto realizzato durante il corso da OTS, l'attestato dichiara il FALSO, perchè non supportato da nessuna Legge, DM, DA o altro, specialmente se il riferimento che fa è solo al DM 13.01.1979, perchè in questo caso l'unico che asserisce che la sua validità è di - 50 metri è la scuola che lo ha emesso, ma in modo assolutamente autonomo ed illegittimo. In questi casi il mio consiglio è quello di rivolgersi immediatamente ad un legale per chiedere spiegazioni.

L'Affermazione, che la legge 07/2016 riguarda solo la Regione Sicilia, è semplicemente la scusa di chi vuole nascondere le proprie colpe e responsabilità con FALSE AFFERMAZIONI, visto che le qualifiche previste dalla legge hanno una spendibilità in ambito Nazionale ed Europeo, sotto la forma di "Qualifiche Normate", leggere anche l'articolo 9 del D.A. del 09/11/2017 qui: http://www.cedifop.it/04.pdf


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L'OTS puo' operare solo all'interno dei porti
Capitaneria di Porto di Livorno - anno 2012



martedì 19 settembre 2017

Perchè si parla di brevetti IMCA nella subacquea industriale?

(di Manos Kouvakis)


Anche se IMCA non fa e non riconosce corsi per "commercial divers" di qualsiasi livello, tuttavia a cadenza quasi annuale pubblica un documento dal titolo "Information Note / Diver and Diving Supervisor Certification" - ultimo è il documento: IMCA D 16/16 pubblicato il 29 November 2016, (che aggiorna/sostituisce il penultimo D 05/15), dove riporta un elenco di PAESI che hanno una LEGISLAZIONE  che regolamenta la formazione per l'OFFSHORE, nel loro territorio.

Questo elenco di paesi per le immersioni in ambito offshore segue l' International Code of Practice for Offshore Diving (IMCA D 014) Codice Internazionale per il regolamento delle immersioni in ambito Offshore, dove si da la precedenza alle normative nazionali e va considerato come una fonte di buone e riconosciute pratiche per le immersioni in ambito offshore.

In questo documento troviamo alcuni paesi come Australia, Brasile,  Canada, Francia, India, Norvegia, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, South Africa, Swezia, UK (tramite l'HSE) e USA (tramite ACDE).

L'assenza dell'Italia dall'elenco si giustifica con il fatto che fino al 2016 in Italia esistevano i tre decreti ministeriali del 1979, 1981 e 1982 che regolamentavano le attività degli OTS (harbour diver) cioè le attività in ambito portuale, che non sono d'interesse dell'IMCA.

Ad IMCA non interessano i livelli di harbour diver (OTS) e INSHORE (equivalente all'iscrizione al 1° livello previsto dalla L.R. 07/2016) ma soltanto i livelli OFFSHORE AD ARIA/TOP UP (Surface-Supplied Diver Certificates) come per esempio quelli previsti con l'iscrizione al 2° livello del repertorio previsto dalla L.R. 07/2016 e OFFSHORE SAT DIVER/SATURAZIONE (Closed Bell Divers Certificates) come per esempio quelli previsti con l'iscrizione al 3° livello del suddetto repertorio.

Gli italiani, in tutti questi anni sono stati "costretti", in mancanza di una legislazione specifica Italiana, a rivolgersi a un paese straniero che ha percorsi per l'offshore, con il reale rischio di cadere nelle mani di chi cerca di sfruttare questa situazione fornendo una formazione di scarsa qualità, come in questi anni è accaduto con la formazione offerta dagli scozzessi della scuola di FW, che ha approfittato di una svista (voluta ?) dell'HSE che ha supervalutato i percorsi Italiani da OTS, dando loro un valore di equivalenza ad un percorso di "inshore" o "offshore" e non il livello "harbour" che gli conferisce la legislazione Italiana (DM 13.01.1979), motivo per il quale queste certificazioni "patacche" autorizzate dagli inglesi dell'HSE, fatte nella maggioranza dei casi in soli 5-10 giorni, con imemrsioni ad una profondità massima di circa 23 metri, ma con certificazioni che "abilitavano" a immersioni per i - 50 metri, oggi non hanno alcuna validità considerata la legge 07/2016, per lavorare "legalmente" in Italia, perchè non rispettano i suoi requisiti. 

Esse sono valide per lavorare in UK, paese dove sono state conseguite, ma non in Italia (vista la LR 07/2016, art.3.2).


domenica 17 settembre 2017

Quante scuole "full member" IDSA esistono in Italia e nel mondo?

(di Manos Kouvakis)




Attualmente esiste una sola scuola "Full Memeber" IDSA in Italia, e 12 nel mondo di cui 11 in Europa e una in USA, dove gli standard IDSA sono obbligatori (http://www.acde.us), come lo sono oggi in Italia, visto l'articolo 3.2 della legge 07/2016.

Diventare "full Member IDSA", comunque, è un processo lungo e difficile, ma la parte ancora più difficile è rimanere tale. 

Questo, perchè una scuola "Full Member" IDFSA deve sottoporsi a continui (e costosi) audit internazionali, per mantenere questo status. Forse, anche, proprio per questo alcune delle scuole Full Member IDSA Europee, sono scuole militari, dove la disciplina è molto importante, come per esempio, la scuola Royal Danish Navy Diving Centre Danese o la scuola Swedish Armed Forces Diving and Naval Medicine Centre Svedese.

In Italia fino al 2013 esistevano 2 scuole Full member IDSA, ma nel 2013, la seconda scuola è stata espulsa dall'IDSA, perdendo lo status di Full member, per irregolarità. Questo è anche il motivo per cui, CEDIFOP, riferendosi ai "brevetti" IDSA, sottolinea che vengono presi in considerazione solo quelli rilasciati da scuole che attualmente sono Full Member IDSA, per evitare che si creino illusioni a chi è in possesso di quei brevetti "taroccati" rilasciati da scuole espulse perchè non mantenevano tempi e attività in acqua previsti dalla didattica IDSA. 

Nel libro "Garanzia Giovani: La sfida", è stato dedicato un intero capitolo al CEDIFOP, descrivendo uno di questi audit internazionali condotto da ispettori dell'IDSA, audit naturalmente superato senza problemi, come tutti quelli avuti negli ultimi anni, indice di qualità e di continua crescita del nostro centro.

martedì 12 settembre 2017

Leggo spesso la sigla "HSE", rappresenta sempre la stessa "HSE" che trovo in UK?

(di Manos Kouvakis)


No.
Anche se l'HSE-UK è una importante organizzazione responsabile dell'incoraggiamento, della regolamentazione e dell'applicazione di procedure in difesa della salute, della sicurezza e del benessere del lavoratore, nonché della ricerca dei rischi professionali, ma la sua validità è si estende solamente alla Gran Bretagna e non fuori dal territorio Inglese. Infatti dovrebbe essere "citato" come HSE_UK e non come HSE per evitare confusione.

La sigla HSE la incontriamo anche fuori dai confini inglesi, in documenti diversi, ma sempre associati alla salute e sicurezza dei lavioratori, ma non collegati, comunque, all'HSE_UK

Ecco alcuni esempi, che troviamo anche in Italia:

ENI spa
ed altri che sicuramente non fanno riferimento all'HSE inglese.

BUREAU VERITAS

In generale la Valutazione di un sistema di gestione HSE (Health & Safety Executive) è un acronimo utilizzato per descrivere un sistema di gestione nel settore di sicurezza HSE (Health & Safety Executive) nell’ambito delle attività previste contrattualmente in un'azienda.

I criteri di riferimento atti alla determinazione da parte del datore di lavoro che affida ad un’impresa appaltatrice la conformità o meno del suo sistema HSE, in Italia,  sono al minimo quelli previsti dal D.lgs 81/08 compendiati dalla valutazione di tutti gli altri aspetti volontari messi in atto dall’appaltatore, che possono svolgere una funzione sinergica per la soddisfazione degli aspetti cogenti previsti per legge.

La valutazione del sistema HSE dell’appaltatore o del fornitore, viene effettuata attraverso la realizzazione di pre-audit prima dell’avvio dei lavori affidati in appalto, mediante l’uso di check list contenenti la verifica della corretta applicazione del sistema di gestione HSE e la relativa documentazione di supporto, la verifica della competenza in materia di salute e sicurezza da parte del personale dell’appaltatore / fornitore, la verifica delle relative capacità tecnico-operative (macchinari, attrezzature, dispositivi di protezione, altro) e le modalità di impiego delle stesse, le modalità di gestione del subcontrattori qualora ne sia previsto l’utilizzo, la consapevolezza e la messa in pratica dei requisiti del Cliente sugli aspetti HSE.