CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento
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martedì 19 settembre 2017

Perchè si parla di brevetti IMCA nella subacquea industriale?

(di Manos Kouvakis)


Anche se IMCA non fa e non riconosce corsi per "commercial divers" di qualsiasi livello, tuttavia a cadenza quasi annuale pubblica un documento dal titolo "Information Note / Diver and Diving Supervisor Certification" - ultimo è il documento: IMCA D 16/16 pubblicato il 29 November 2016, (che aggiorna/sostituisce il penultimo D 05/15), dove riporta un elenco di PAESI che hanno una LEGISLAZIONE  che regolamenta la formazione per l'OFFSHORE, nel loro territorio.

Questo elenco di paesi per le immersioni in ambito offshore segue l' International Code of Practice for Offshore Diving (IMCA D 014) Codice Internazionale per il regolamento delle immersioni in ambito Offshore, dove si da la precedenza alle normative nazionali e va considerato come una fonte di buone e riconosciute pratiche per le immersioni in ambito offshore.

In questo documento troviamo alcuni paesi come Australia, Brasile,  Canada, Francia, India, Norvegia, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, South Africa, Swezia, UK (tramite l'HSE) e USA (tramite ACDE).

L'assenza dell'Italia dall'elenco si giustifica con il fatto che fino al 2016 in Italia esistevano i tre decreti ministeriali del 1979, 1981 e 1982 che regolamentavano le attività degli OTS (harbour diver) cioè le attività in ambito portuale, che non sono d'interesse dell'IMCA.

Ad IMCA non interessano i livelli di harbour diver (OTS) e INSHORE (equivalente all'iscrizione al 1° livello previsto dalla L.R. 07/2016) ma soltanto i livelli OFFSHORE AD ARIA/TOP UP (Surface-Supplied Diver Certificates) come per esempio quelli previsti con l'iscrizione al 2° livello del repertorio previsto dalla L.R. 07/2016 e OFFSHORE SAT DIVER/SATURAZIONE (Closed Bell Divers Certificates) come per esempio quelli previsti con l'iscrizione al 3° livello del suddetto repertorio.

Gli italiani, in tutti questi anni sono stati "costretti", in mancanza di una legislazione specifica Italiana, a rivolgersi a un paese straniero che ha percorsi per l'offshore, con il reale rischio di cadere nelle mani di chi cerca di sfruttare questa situazione fornendo una formazione di scarsa qualità, come in questi anni è accaduto con la formazione offerta dagli scozzessi della scuola di FW, che ha approfittato di una svista (voluta ?) dell'HSE che ha supervalutato i percorsi Italiani da OTS, dando loro un valore di equivalenza ad un percorso di "inshore" o "offshore" e non il livello "harbour" che gli conferisce la legislazione Italiana (DM 13.01.1979), motivo per il quale queste certificazioni "patacche" autorizzate dagli inglesi dell'HSE, fatte nella maggioranza dei casi in soli 5-10 giorni, con imemrsioni ad una profondità massima di circa 23 metri, ma con certificazioni che "abilitavano" a immersioni per i - 50 metri, oggi non hanno alcuna validità considerata la legge 07/2016, per lavorare "legalmente" in Italia, perchè non rispettano i suoi requisiti. 

Esse sono valide per lavorare in UK, paese dove sono state conseguite, ma non in Italia (vista la LR 07/2016, art.3.2).


domenica 17 settembre 2017

Quante scuole "full member" IDSA esistono in Italia e nel mondo?

(di Manos Kouvakis)




Attualmente esiste una sola scuola "Full Memeber" IDSA in Italia, e 12 nel mondo di cui 11 in Europa e una in USA, dove gli standard IDSA sono obbligatori (http://www.acde.us), come lo sono oggi in Italia, visto l'articolo 3.2 della legge 07/2016.

Diventare "full Member IDSA", comunque, è un processo lungo e difficile, ma la parte ancora più difficile è rimanere tale. 

Questo, perchè una scuola "Full Member" IDFSA deve sottoporsi a continui (e costosi) audit internazionali, per mantenere questo status. Forse, anche, proprio per questo alcune delle scuole Full Member IDSA Europee, sono scuole militari, dove la disciplina è molto importante, come per esempio, la scuola Royal Danish Navy Diving Centre Danese o la scuola Swedish Armed Forces Diving and Naval Medicine Centre Svedese.

In Italia fino al 2013 esistevano 2 scuole Full member IDSA, ma nel 2013, la seconda scuola è stata espulsa dall'IDSA, perdendo lo status di Full member, per irregolarità. Questo è anche il motivo per cui, CEDIFOP, riferendosi ai "brevetti" IDSA, sottolinea che vengono presi in considerazione solo quelli rilasciati da scuole che attualmente sono Full Member IDSA, per evitare che si creino illusioni a chi è in possesso di quei brevetti "taroccati" rilasciati da scuole espulse perchè non mantenevano tempi e attività in acqua previsti dalla didattica IDSA. 

Nel libro "Garanzia Giovani: La sfida", è stato dedicato un intero capitolo al CEDIFOP, descrivendo uno di questi audit internazionali condotto da ispettori dell'IDSA, audit naturalmente superato senza problemi, come tutti quelli avuti negli ultimi anni, indice di qualità e di continua crescita del nostro centro.

mercoledì 13 settembre 2017

Cosa rappresenta IDSA?

(di Manos Kouvakis)


L’Associazione Internazionale delle Scuole Subacquee (IDSA) è stata costituita nel 1982 con lo scopo principale di sviluppare Norme Internazionali comuni.

L’Associazione si occupa di tutti i subacquei – offshore, costiera e dell’entroterra – ed anche delle qualifiche di specializzazioni non subacquee, ad esempio, Supervisore, DMT e LST. Essa ha già stabilito norme internazionali subacquee basate sul consensus d’opinione della maggioranza dei suoi membri.

Le norme forniscono per i responsabili i criteri per la gestione sia di norme nazionali esistenti sia per la creazione di nuove norme, e una guida per clienti, contraenti e per subacquei stessi.

Si ritiene che l’introduzione di tali standard di formazione subacquea concordati a livello internazionale avranno l’effetto sul:

  • Miglioramento della Sicurezza
  • Fornire un ingresso diretto al Programma della Formazione Subacquea
  • Migliorare la qualità dei Subacquei
  • Fornire ai Subacquei maggiore opportunità di lavoro

Alcuni governi hanno impostato ed imposteranno i propri requisiti Nazionali della formazione subacquea. Il programma IDSA fornisce i mezzi per equiparare gli Standard Nazionali mantenendo una tabella di equivalenza.

Gli standard per specialisti sono attualmente in fase di sviluppo.

L’Associazione, costituita nel 1982, risultato dell’incontro fra le scuole che partecipavano alla Conferenza Americana Subacquei a New Orleans. Gli obiettivi dell’Associazione erano e sono fino ad oggi:

  • Sviluppare gli standard internazionali comuni della formazione subacquea.
  • Fornire i mezzi di comunicazione efficaci tra le scuole.
  • Lavorare per migliorare gli standard di sicurezza e qualità.
  • Migliorare la qualità complessiva d’insegnamento d’ immersioni commerciali.
  • Fornire una voce comune e collettiva per enti industriali governativi riguardante qualsiasi problema dei membri.
  • Co-operare sui argomenti che possono migliorare le opportunità d’inserimento lavorativo per i diplomati delle scuole associate.
  • Promuovere qualsiasi attività, l’idea o argomento che possono migliorare le operazioni internazionali dell’Associazione.

Gradualmente, da quel momento, l’Associazione è cresciuta e maturata – come è maturata l’industria Subacquea – ed ora, tra i suoi membri, ci sono le Scuole Militari, Statali e Private, quali in genere esistono separatamente, ma in alcuni Paesi, si possono trovare in combinazione.

Il lavoro dell’Associazione è basato sulla sua vasta esperienza eccezionale di molti anni.

Va evidenziato che l’obiettivo è stato quello di creare Standard Subacquei Internazionali che forniscano criteri rispetto agli Standard Nazionali – Istituzioni Statali, Clienti, Appaltatori Subacquei e Subacquei stessi – i quali possono equiparare i loro standard, e in quei paesi dove non esistono gli standard nazionali possono essere utilizzati come guida.

Lo scopo NON è

  • Conflitto con gli Standard Subacquei Nazionali;
  • Conflitto con la Legislazione Nazionale.

E’ previsto che tali Norme Internazionali contribuiranno a:

  • Equiparare gli standard in tutto il mondo.
  • Dare indicazioni alle organizzazioni che stabiliscono gli standard subacquei per la prima volta.
  • Migliorare la sicurezza.
  • Fornire Appaltatori con un ingresso diretto al Programma d’Educazione Subacquea.
  • Autorizzare gli Appaltatori a fare le offerte attraverso confini nazionali in una situazione di parità.
  • Migliorare la qualità della formazione dei sommozzatori.
  • Dare maggiori opportunità lavorative ai sommozzatori.

Oltre alle attività subacquee più tradizionali nel settore Offshore, i sommozzatori industriali ora partecipano in varie attività, come ad esempio:

  • Investigazioni archeologiche
  • Ispezioni struttura ponti
  • Demolizioni e salvataggi
  • Itticoltura
  • Manutenzione dei siti di energia rinnovabile
  • Manutenzione dei siti di energia nucleare
  • Servizi attrezzature professionali
  • Lavori di riparazione in laghi, bacini idrici, canali
  • Riparazioni e costruzioni
  • Operazioni di salvataggio
  • Raccolta di dati scientifici e di osservazione
  • Ricerca, recupero e ispezione
  • Televisione e cinema
  • Ingegneria civile subaquea

giovedì 7 settembre 2017

Qual'è la durata dei corsi del CEDIFOP per effettuare le varie iscrizioni previste dal DM 13.01.1979 e LR 07/2016?

(di Manos Kouvakis)



E' variabile, dai 3 mesi del corso per OTS (DM 13.01.1979) alla durata media di un mese dei corsi integrativi per l'iscrizione nei vari livelli del Repertorio telematico (LR 07/2016).

Ma la durata dei singoli corsi è relativa, e in futuro potrebbe anche essere modificata in casi particolari.

In particolare: i corsi per l'iscrizione al Repertorio Telematico previsto dalla LR 07/2016, per i livelli INSHORE e OFFSHORE, sono vincolati al raggiungimento dei tempi di fondo e delle immersioni previsti dalla didattica IDSA (Articolo 3.2 della LR 07/2016), mentre il corso per OTS include una parte di queste attività, che successivamente vengono integrate con i corsi di perfezionamento. 
Di conseguenza la durata di un corso, potrebbe essere modificata, in casi specifici, per esempio, se venisse a mancare la richiesta del possesso dei 2 brevetti di subacquea sportiva/ricreativa, che attualmente chiediamo per l'ammissione al corso base per OTS. Questo caso avrebbe come risultato un aumento delle ore del corso, oppure se fosse proposto un corso, per OTS, che completa tutto il percorso per l'INSHORE, cioè valido sia per l'iscrizione al registro sommozzatori presso una capitaneria di porto che al primo livello del repertorio telematico della Regione Sicilia,  in questo caso le giornate dedicate alle attività pratiche dell'attuale corso per OTS non sarebbero sufficienti, quindi aumenterebbero le giornate corsuali.
In ogni caso, i nostri corsi sono programmati in modo tale da svolgere, e portare a termine i loro obbiettivi, nel minor tempo possibile, ma permettendo ai nostri allievi di integrare successivamente i loro percorsi, con i livelli successivi di addestramento, con corsi di perfezionamento integrativi, cosa che non tutti i corsi per OTS, attualmente svolti in Italia permettono di fare.

Cioè, non è la durata del corso di 3 mesi o di 6 mesi o di un anno che da valore al corso, ma i contenuti svolti e in particolare, per i livelli inshore e offshore, il raggiungimento degli obiettivi, tempi di fondo e attività in acqua, indicati nella didattica IDSA e  previsti dall'articolo 3.2 della LR 07/2016.

CEDIFOP, essendo una delle 11 scuole full member IDSA nel mondo, unica in Italia (fino al 2013 esistevano 2 scuole full member IDSA in Italia, come si legge nella rivista dell'associazione -ultima pagina-, ma la seconda scuola nel 2013 è stata espulsa dall'IDSA per irregolarità), vanta una grande esperienza nel realizzare questi percorsi formativi.

sabato 2 settembre 2017

Subacquea industriale, chi può iscriversi al “repertorio telematico”?

(di Manos Kouvakis)


01.09.2017 - L'Avvisatore Marittimo: Subacquea industriale, chi può iscriversi al “repertorio telematico” - Certificazioni da OTS valide solo se durante la formazione sono stati realizzati tempi di fondo e attività in acqua elencati dall'IDSA


mercoledì 30 agosto 2017

Nella L.R. 07/2016, si parla di 0-30 metri, mentre su altri testi (UNI 1366) ho trovato anche la profondità di - 12 o di -18 metri, che però non esistono nella L.R. 07/2016. Perchè?

(di Manos Kouvakis)


Di solito i riferimenti dei - 12 o - 18 metri, trovano fondamento nella subacquea sportiva ricreativa e non nella subacquea industriale.

In modo molto semplice, la Legge 07/2016 della Regione Sicilia, fa riferimento soltanto alle profondità - 30 e - 50 metri che vengono considerate come profondità indicative nel passaggio da INSHORE a OFFSHORE (- 30 metri) o da BASSO FONDALE  ad ALTO FONDALE (-50 metri), facendo riferimento al documento dell'ENI spa Lettera HSE/SIC Prot 16 del 21/05/2008 "Requisiti HSE per i subappaltatori di lavori subacquei", pagina 9 e 10 del documento, e a quello successivo SICLAV/SIC DEL 5 Agosto 2013 "Requisiti HSE per i fornitori di lavori subacquei", pagina 21, che suddividono le immersioni lavorative alle profondità di 0-30 metri, 30-50 metri e oltre i -50 metri, cosi come è anche indicato negli articoli 2.2, 2.3 e 2.4 della L.R. 07/2016.

Naturalmente la sigla HSE a cui fa riferimento ENI spa, nulla ha a che vedere con la sigla HSE-UK inglese.


martedì 29 agosto 2017

Perchè le certificazioni HSE_UK rilasciate dalla scuola di FW (Scozia) non sono valide per l'iscrizione al Repertorio Telematico, previsto dalla L.R. 07/2016?

(di Manos Kouvakis)



Le certificazioni rilasciate in UK, a seguito dei percorsi formativi, fanno riferimento al "Diving at Work Regulations 1997 List of Approved Diving Qualifications", che divide le attività subacquea in 9 categorie (Schedule).


L'iscrizione al Repertorio Telematico prevista dalla L.R. 07/2016, poteva coinvolgere le categorie 1 (Offshore Diving) e 2 (Inland/Inshore Diving), dove si trova un riferimento alle attività formative realizzate in Italia, ed in particolare:


1) Settore OFFSHORE:

  • Schedule 1 Offshore Diving (pagina 11 del "List of Approved Diving Qualifications")
    • sottocategoria: For Surface Supplied, Surface-Orientated Diving Techniques to a maximum depth of 50 metres:
      • sottocategoria: In addition, the following qualifications may be used for Surface Supplied, SurfaceOrientated Diving Techniques to a maximum depth of 50 metres, but only if the diver also holds the HSE surface supplied (top-up) qualification:
        • Operatore Tecnico Subacqueo [SCUBA & Surface Supplied] 
        • Operatore Tecnico Subacqueo Specializzato [SCUBA and Surface Supplied]
        • Operatore Tecnico Subacqueo Ed Iperbarico [SCUBA and Surface Supplied]

In pratica, HSE_UK, da una "super-valorizzazione" del corso per "OTS Italiano" (perchè "salta" completamente tutta la formazione INSHORE e in parte la formazione OFFSHORE, prevista dalla L.R. 07/2016), non considerando il suo reale valore, stabilito dal DM.13.01.1979, cioè attività in ambito portuale (harbour diver), lo promuove  alla categoria OFFSHORE, anche se in realtà lo include in una sottocategoria.
Di conseguenza, la scuola scozzese di FW, seguendo le FALSE indicazioni dell'HSE_UK, abilita all'accesso alla certificazione di OFFSHORE AIR DIVER (per attività fino ai - 50 metri), riducendo il percorso completo Inglese di 13 settimane (che rimangono sempre insufficienti secondo gli standard IDSA, previsti dall'Art.3.2 della LR 07/2016, motivo per cui la scuola Scozzese di FW/The Underwater Centre è sempre rimasta come "AFFILIATE MEMBERS" IDSA non diventando mai "FULL MEMBER" IDSA), in un semplice assessment (come pubblicato sul loro sito ufficiale), realizzando UN SOLO MODULO di 5 giorni, che prevede 7 immersioni ad una profondità max di 21 metri, ma conferendo un titolo che abilita ad attività subacquee fino ai - 50 metri, con l'evidente risultato di aumentare il rischio di incidenti nei cantieri per gli stessi operatori in possesso di tale "qualificazione".

".... You will then move on to the Surface Supplied (Top Up) or wet bell part of the course. You cannot work offshore without this certification. During this one week course, you will complete 7 dives to a depth of 21m (70ft) while using a hot water suit, performing additional wet bell diving operations such as using a ‘golden gate’. Diving through a golden gate is an important part of working offshore, so this is essential experience for your commercial diving career...."


2) Settore INSHORE:

  • Schedule 2 Inland/Inshore Diving (pagina 15 del "List of Approved Diving Qualifications") anche qui troviamo gli stessi percorsi formativi Italiani:
    • Operatore Tecnico Subacqueo [SCUBA & Surface Supplied]
    • Operatore Tecnico Subacqueo Specializzato [SCUBA and Surface Supplied]
    • Operatore Tecnico Subacqueo Ed Iperbarico [SCUBA and Surface Supplied]

Anche qui HSE_UK, da una "super-valorizzazione" del corso per "OTS Italiano", (perchè "salta" completamente tutta la formazione INSHORE, prevista dalla L.R. 07/2016), non considerando il suo reale valore stabilito dal DM.13.01.1979, cioè attività in ambito portuale (harbour diver), lo promuove alla categoria INSHORE, e anche qui troviamo una interpretazione illegittima.

Il procedimento del riconoscimento dei percorsi formativi italiani, degli Ingesi dell'HSE_UK, fa riferimento alla Comunitaria Directive 2005/36EC (Recognition of Professional Qualifications), ma in realtà rappresenta un vero insulto agli Italiani e un protezionismo illecito a favore di alcune scuole inglesi, esercitato da HSE_UK, quest'ultimo vietato esplicitamente dalle stesse indicazioni della UE e attualmente contestato attraverso azioni legali, che ultimamente hanno rallentato il loro percorso,  causa Brexit.

Ecco nello schema seguente, la comparazione tra i livelli Italiani ed Inglesi:

La Legge 07/2016 della Regione Siciliana, ha permesso, finalmente, un reale confronto, per uniformare i livelli di preparazione in Italia, come previsto anche dalle disposizioni della Direttiva CE, in particolare comma 11 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, dove si sottolinea che “è opportuno prevedere che ogni Stato membro ospitante che regolamenti una professione sia obbligato a tenere conto delle qualifiche acquisite in un altro Stato membro e verificare se esse corrispondano a quelle che esso richiede.”


Queste sono le motivazioni per le quali è impossibile l'accettazione di queste certificazioni Inglesi, non solo perchè non rientrano in  quanto previsto dalla L.R. 07/2016, all'articolo 3.2 che descrive i requisiti di accesso al Repertorio, essendo molto distante quello che essi realizzano in UK con quanto richiesto dalla legge, ma anche e principalmente perchè non rispettano la direttiva Europea a cui  essi stessi dicono di fare riferimento.

Dispiace per quegli Italiani che hanno buttato i loro soldi, facendo questi percorsi inadeguati in UK.