CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento
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mercoledì 23 agosto 2017

Posso frequentare il corso di "Saldatore Subacqueo" del CEDIFOP, senza essere un OTS, ma un "saldatore" brevettato?

(di Manos Kouvakis)


Il corso di "Saldatore Subacqueo" del CEDIFOP, è un corso di perfezionamento della durata di 4 settimane, integrativo per chi ha già fatto il corso OTS del CEDIFOP della durata di 14 settimane, e può accedere semplicemente presentando la domanda di iscrizione al CEDIFOP.

Il corso di "Saldatore Subacqueo" del CEDIFOP,  o meglio il corso di "INSHORE AIR DIVER/SALDATORE SUBACQUEO" del CEDIFOP, ha due finalità:

  • permette l'iscrizione al primo livello del Repertorio Telematico della Regione Sicilia, previsto dalla Legge 07/2016, e 
  • rilascia la certificazione di SALDATORE SUBACQUEO in accordo a UNI EN ISO 15618-1 "Prove di qualificazione di saldatori per la saldatura subacquea - Saldatori subacquei per la saldatura iperbarica in ambiente bagnato".


Questa certificazione, UNICA in Italia effettuata in acqua salata (mare), unita all'attestato di qualifica professionale di "INSHORE AIR DIVER" (iscrizione al primo livello del repertorio telematico della Regione Sicilia (Legge 07/2016), abilita ad operare in ambito inshore, cioè fino ai - 30 metri, FUORI  dall'ambito portuale, (dove possono operare gli OTS iscritti al Registro Sommozzatori presso una Capitaneria di Porto, in base al DM 13.01.1979).

Considerando che tutti i corsi da OTS permettono l'iscrizione al "Registro Sommozzatori" del Ministero dei Trasporti, presso una Capitaneria di Porto in Italia, si precisa che non tutti i corsi per OTS, permettono di continuare il percorso formativo, integrando la formazione per l'iscrizione al Repertorio Telematico, previsto dalla legge 07/2016, della Regione Sicilia, per i livelli INSHORE e OFFSHORE, per poter lavorare "legalmente" in Italia fuori dall'ambito portuale.
Il corso per OTS del CEDIFOP, è valido per continuare la formazione integrando le 4 settimane della sua durata alla formazione precedente dell'OTS del CEDIFIOP, per arrivare al primo livello di iscrizione al Repertorio Telematico come INSHORE AIR DIVER, perchè ha i requisiti previsti dall'articolo 3.2 della legge 07/2016.

Per chi non ha questi requisiti, ma un'esperienza di lunga data, e vuole accedere alla frequenza del corso, in base al regolamento dell'IDSA (International Diving Schools Association) e alla legge 07/2016, potrebbe fare un assessment della durata di 4 giorni, per la verifica dei requisiti richiesti, per l'accesso successivo alla frequenza del corso. 
I requisiti, per l'ammissione al corso, in assenza di un corso OTS valido, sono definiti dal capitolo 4, sezione 2, tabella 6  degli Standard IDSA (International Diving Schools Association Standard & Procedures del 14 aprile 2014), dove si elencano i tempi di fondo che devono trovare idoneo riscontro nel Log Book individuale.

In particolare i tempi di fondo e le attività in acqua richiesti dalla legge 07/2016, per chi non ha un corso OTS idoneo e vuole frequentare in corso per l'abilitazione all'INSHORE AIR DIVER/1° livello di iscrizione al Repertorio Telematico, previsto dalla Legge 07/2016, sono i seguenti (devono trovare idoneo riscontro nel Log Book individuale):
  • n. 1000 minuti e 30 immersioni in Scuba (non con l'utilizzo di un erogatore) alla profondità 0-19 metri
  • n. 300 minuti (come Botton Time e non come tempo totale di immersione, debitamente indicato nel LOGBOOK individuale) e 10 immersioni in Scuba (non con l'utilizzo di un erogatore) alla profondità 20-30 metri
  • n. 4 immersioni alla profondità di - 30 metri in SCUBA (non erogatore)
  • n. 1900 minuti e 36 immersioni in SURFACE alla profondità 0-19 metri
  • n. 400 minuti (come Botton Time e non come tempo totale di immersione, debitamente indicato nel LOGBOOK individuale) e 8 immersioni in SURFACE alla profondità 20-30 metri
  • n. 4 immersioni alla profondità di - 30 metri in SURFACE
  • n. 2 immersioni della durata minima di 180 minuti (come Botton Time e non come tempo totale di immersione, debitamente indicato nel LOGBOOK individuale).

Inoltre:
  • Non vengono prese in considerazione immersioni di carattere sportivo (ad esempio, l'uso dell'erogatore è tipico di una immersione sportiva). SCUBA (Self Contained Underwater Breathing Apparatusnell) nella subacquea industriale, significa utilizzo di un "apparato di respirazione subacqueo autonomo", cioè la bombola sulle spalle, ma collegata ad idonei caschi che consentano la respirazione autonoma dell'operatore. Il collegamento con la superficie è obbligatorio per tutte le immersioni.
  • Non vengono prese in considerazione immersioni oltre i -30m di profondità.
  • Non vengono prese in considerazione le pagine del LOGBOOK con immersioni e tempi non timbrati e le pagine che presentano cancellazioni o correzioni.

Infine, le immersioni registrate sul LOGBOOK, secondo il regolamento IDSA, devono includere le seguenti tipologie di lavoro:
  • Ispezioni visive
  • Utilizzo di palloni di sollevamento
  • Utilizzo di strumenti pneumatici e/o oleodinamici per lavori subacquei
  • Utilizzo di sorbona
  • Utilizzo di idropulitrice
  • Operazioni di carenaggio
  • Taglio subacqueo con utilizzo di pinza “broco”
  • Tecniche di flangiatura.

domenica 20 agosto 2017

Cosa rappresenta la legge 07/2016 in tema di lavoro subacqueo, commercial diver e formazione?

(di Manos Kouvakis)

Rappresenta una risposta che si attendeva da più di 35 anni in Italia!

a) definisce il settore formazione
b) introduce un percorso chiaro per il commercial diver Italiano e 
c) dà una prima risposta, perchè diventa vincolante per le attività lavorative FUORI dai porti, stante il Decreto Legislativo 81/08 sulla sicurezza sul lavoro

In italia dal 1997 ad oggi sono stati ben 16 i DDL presentati fra Camera e Senato (mai trasformati in Legge):

  1. XVII LEGISLATURA
    1. 2016 - Disegno di Legge n. 2580 "Disposizioni in materia di attività lavorative professionali subacquee e iperbariche" Presentato in data 25 ottobre 2016; annunciato nella seduta pom. n. 712 del 27 ottobre 2016 del Senato, dal Senatore F.Aracri.
    2. 2016 - Disegno di Legge n. 3549 "Disciplina delle attività subacquee e iperbariche" presentata il 20 gennaio 2016, annunziata il 21 gennaio 2016 alla Camera, dall’On. Antonino Minardo.
    3. 2014 - Disegno di Legge n. 2751 "Disciplina delle attività lavorative subacquee e iperbariche" presentato il 26 Novembre 2014 alla Camera, dall’On. Deborah Bergamini.
    4. 2014 - Disegno di Legge n. 1389 "Disciplina delle attività subacquee e iperbariche" presentato il 13 Marzo 2014 al Senato dal Senatore Peppe De Cristofaro
    5. 2013 - Disegno di Legge n. 807 "Disciplina delle attività subacquee e iperbariche" presentato il 18 aprile 2013 alla Camera, dall’On. Mario Caruso.
    6. 2013 - Disegno di Legge n. 320 "Disciplina delle attività subacquee e iperbariche" presentato il 26 Marzo 2013 al Senato dal Senatore Aldo Di Biagio
  2. XVI LEGISLATURA
    1. 2009 - Testo Unificato elaborato dal Comitato Ristretto - riunione del 16/09/09 - conclusione dei lavori per l'esame della proposta "Disciplina delle attività subacquee e iperbariche” (C. 344 Bellotti, C. 2369 Lo Presti, C. 2509 Carlucci) (testo con inclusi gli Emendamenti approvati)
    2. 2009 - Disegno di legge 2509 CARLUCCI -“Disciplina delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea e dei centri di immersione e di addestramento subacqueo”
    3. 2009 - Disegno di legge 2369 LO PRESTI - HOLZMANN “Disposizioni concernenti le attività professionali subacquee e iperbariche”
    4. 2008 - Disegno di legge 344 BELLOTTI -“Disciplina delle attività subacquee e iperbariche”
  3. XV LEGISLATURA
    1. 2007 - Disegno di legge 2638 (Fabbri) “Disciplina delle attività subacquee e iperbariche”
    2. 2005 - Disegno di legge 1394 (Bellotti) “Disciplina delle attività subacquee e iperbariche”
  4. XIV LEGISLATURA
    1. 2003 – Testo unificato adottato il Febbraio 2005 dalla Commissione XI della Camera, relativo alla Disciplina delle attività subacquee ed iperbariche. (1219 Arrighi e 1698 Martini)
    2. 2001 - Disegno di legge 1698 (Martini) - “Disciplina delle attività subacquee ed iperbariche professionali e norme per la prevenzione degli infortuni”
    3. 2001 - Disegno di legge 1219 (Arrighi) – “Ordinamento delle professioni e delle imprese subacquee ed iperbariche”
  5. XIII LEGISLATURA
    1. 1997- Disegno di legge 2339 (Battaglia) – “Disciplina delle attività subacquee ed iperbariche professionali e per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nelle attività lavorative subacquee ed iperbariche"

Uno dei problemi più importanti era che:
 “...la materia della formazione e della qualificazione professionale, rientrando nella competenza generale residuale delle Regioni, non può essere oggetto di intervento normativo da parte dello Stato...”, 
pagina 91 del documento della 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 95 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/04/2015  (http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/40115.pdf)
e del documento:  Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-07161 Pubblicato il 14 marzo 2017, nella seduta n. 783 del Senato

La Legge 07/2016, rappresenta una chiara risposta a questa problematica.

Va sottolineato che negli articoli 3.5, 4.5 e 5.3 della Legge 07/2016 della Regione Sicilia, è riportato che i titoli (Card del Commercial Diver, rilasciata dall'Assessorato al Lavoro a seguito dell'iscrizione) "... sono riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull’intero territorio comunitario...". 

Significa, che la legge 07/2016 stabilisce percorsi formativi, validi in tutta Europa, la cui regionalità sta esclusivamente nella gestione, tramite l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, del repertorio telematico per il rilascio della card del commercial diver italiano, in base al livello di profondità delle immersioni, a seguito di percorsi formativi, stabiliti dalla legge, per tutti coloro che li hanno realizzati, sia in Sicilia che fuori, purché siano in regola con quanto riportato all'articolo 3.2 della legge stessa, che così recita: " ... devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)..." e continua così "...ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)...", cioè stabilisce un numero minimo di immersioni e di attività in acqua che devono essere eseguite durante i percorsi formativi, per avere diritto all'iscrizione al repertorio telematico.

Se vanno applicati gli standard IDSA previsti dalla Legge 07/2016, allora la norma UNI 11366 non è più valida?

(di Manos Kouvakis)

Assolutamente no!

Anche se ci troviamo davanti a due tipologie diverse di provvedimenti,  mentre la L.R. 07/2016 rappresenta una Legge, votata ed approvata da un Parlamento, quello a statuto speciale della Regione Siciliana; la Norma UNI 11366 rappresenta un documento che definisce le caratteristiche (dimensionali, prestazionali, ambientali, di qualità, di sicurezza, di organizzazione ecc.) di un prodotto, processo o servizio, secondo lo stato dell'arte e sono il risultato del lavoro di diversi esperti in Italia e nel mondo. (dal sito dell'UNI: http://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=361&Itemid=2445)

Una prima risposta è intuitiva dal significato letterale dei titoli della L.R. 07/2016 e della norma UNI 11366:


La norma definisce i criteri e le modalità per l’esecuzione di attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria, le caratteristiche delle attrezzature e degli equipaggiamenti utilizzati ed i requisiti di natura professionale che deve possedere il personale coinvolto, tali da garantire la sicurezza e la tutela della salute dei medesimi lavoratori durante l’espletamento delle attività.

La Legge 07/2016 definisce la tipologia dei percorsi formativi che deve fare un commercial diver italiano per essere in grado di esercitare la professione, mentre la norma UNI 11366 definisce i criteri e le modalità per l’esecuzione di attività subacquee, cioè come si deve comportare la ditta nella gestione del cantiere.

Quindi la Legge 07/2016 si occupa della formazione degli operatori, mentre la norma UNI 11366 si occupa di come va impostato un cantiere di lavoro.

In pratica sono due ambiti diversi ma complementari.

E' altrettando ovvio, che se il personale non è addestrato in modo adeguato diventa difficile, o a dir poco impossibile, l'applicazione della norma UNI 11366 per qualsiasi cantiere, cosa che purtroppo, attualmente, c'è nella maggioranza dei casi nei cantieri Italiani, principalmente nei cantieri in ambito INSHORE, dove la mancata applicazione della norma UNI 11366 è superiore al 95% dei casi.

Una eccellente definizione di tutto questo, la troviamo alla pagina 3 del D.D.L. n. 2751 "Disciplina delle attività lavorative subacquee e iperbariche" presentato il 26 Novembre 2014 alla Camera, dall’On. Deborah Bergamini (Emilia Romagna):
"... in ambito offshore questa formazione deve essere organizzata in coerenza con le tre tipologie di standard presenti in ambito internazionale:
1) gli standard formativi stabiliti dall’International Diving Schools Association (IDSA) che rappresenta l’unica associazione didattica nella subacquea industriale a livello internazionale, così come in ambito sportivo abbiamo diverse didattiche PADI, CMAS, SSI e altro. È interessante sottolineare che corsi formativi nazionali, come quelli provenienti dagli Stati Uniti d’America o dal Canada, fanno sempre riferimento alla didattica dell’IDSA che, a livello mondiale, ha elaborato delle regole per la formazione nel settore inshore e offshore in base a una più che quarantennale esperienza, desunta dalle scuole che aderiscono a tale Associazione a livello
mondiale;
2) gli standard operativi (dall’International Marine Contractors Association (IMCA), applicabili nel cantiere (in essi rientra anche la citata normativa UNI 11366 sulla sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria – procedure operative;
3) gli Standard di sicurezza dell’Health and Safety Executive (HSE) quali, per esempio, le norme HSE del Regno Unito.
Solo la corretta applicazione di questi standard può garantire una maggiore spendibilità della qualifica del sommozzatore italiano a livello internazionale, riportando la categoria al livello che le spetta per la storia e per le competenze che la caratterizzano..."

Non dimentichiamo inoltre l'articolo 3.2 della L.R. 07/2016, che recita così: 
" ... Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)...", e continua "... ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)..." cioè in assoluta armonia con quanto specificato precedentemente.

sabato 19 agosto 2017

Il nulla-osta per operare al di fuori del proprio ambito portuale, non era stato abolito da diversi anni e quindi si può lavorare fuori dai porti come OTS?

(di Manos Kouvakis)

Il nulla osta a cui fa riferimento è un' altra cosa - il DM 13.01.1979 (qui:http://www.cedifop.it/appunti/1979.htm ) all'articolo 2 cita cosi: " I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto presso il cui ufficio sono iscritti e nelle adiacenze e possono esercitare temporaneamente anche in altri porti, previa autorizzazionedell'autorità marittima del porto di iscrizione...", cioè per operare all'interno (sempre) di un porto diverso da quello in cui si è iscritti, serviva un nulla osta (...previa autorizzazione...) - questa autorizzazione è decaduta con il decreto liberalizzazioni del presidente Monti, ma non il fatto che l'OTS era nato, è, e rimane un operatore per l'ambito portuale, cosi come specifica il DM.13.01.1979

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 (Raccolta 2012) 
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'. 
...
A – NORME GENERALI SULLE LIBERALIZZAZIONI
1. Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi delle Imprese
Sono aboliti limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso, per l’avvio di un’attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario
....