di Manos Kouvakis
Direttore CEDIFOP
Membro comitato di sicurezza UNI e del Gruppo di Lavoro per la norma 11366
Membro IMCA per la divisione diving Diving per l’Europa ed Africa
Full member IDSA
Sin dal 2010 CEDIFOP è Socio Effettivo dell’UNI – Ente Nazionale Italiano di Unificazione, partecipa attivamente nella commissione sicurezza e in particolare nei tre organi tecnici dei gruppi di lavoro: GL “Sicurezza nelle attività subacquee ed iperbariche industriali”, che si occupa della norma 11366 “; ”Metodi e sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro” e ”Dispositivi di protezione delle vie respiratorie”.
UNI (www.uni.com ) è un’associazione privata riconosciuta dallo Stato e dall’Unione Europea, che studia, elabora, approva e pubblica le norme tecniche volontarie – le cosiddette “norme UNI” – in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario. Annovera come soci imprese, professionisti, associazioni, enti pubblici, centri di ricerca, istituti scolastici ed altri.
Svolge un’attività di normazione, a livello nazionale, con una struttura multilivello composta da circa 1.100 organi tecnici (commissioni, sottocommissioni, gruppi di lavoro) e da alcune organizzazioni esterne indipendenti (gli Enti Federati), creando norme che vengono utilizzate, o dei cui effetti beneficeranno diverse categorie come produttori, utilizzatori, professionisti, commercianti, ecc.
Possiamo definire una norma, semplicemente come un documento che dice “come fare bene le cose”, garantendo sicurezza, rispetto per l’ambiente e prestazioni certe.
Secondo il Regolamento UE 1025 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea, per “norma” si intende: “una specifica tecnica, adottata da un organismo di normazione riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi”.
Le norme, quindi, sono documenti che definiscono le caratteristiche (dimensionali, prestazionali, ambientali, di qualità, di sicurezza, di organizzazione ecc.) di un prodotto, processo o servizio, secondo lo stato dell’arte e sono il risultato del lavoro di decine di migliaia di esperti in Italia e nel mondo. Esse sono caratterizzate dalla consensualità: deve essere approvata con il consenso di coloro che hanno partecipato ai lavori; democraticità: tutte le parti economico/sociali interessate possono partecipare ai lavori e, soprattutto, chiunque è messo in grado di formulare osservazioni nell’iter che precede l’approvazione finale; trasparenza: UNI segnala le tappe fondamentali dell’iter di approvazione di un progetto di norma, tenendo il progetto stesso a disposizione degli interessati; e volontarietà: le norme sono un riferimento che le parti interessate si impongono spontaneamente.
Spesso, tra la normazione tecnica e la legislazione esiste un rapporto stretto, a volte inevitabile, ma anche complesso. Se infatti l’applicazione delle norme tecniche non è di regola obbligatoria, quando queste vengono richiamate nei provvedimenti legislativi può intervenire un livello di cogenza, delimitato pur sempre dal contesto di riferimento.
Va inoltre sottolineato che tutte le norme UNI sono protette da diritto d’autore, legge 22 aprile 1941 N. 633 e successivi aggiornamenti; esso prevede il divieto della riproduzione, anche parziale, delle norme e dei prodotti UNI su qualsiasi supporto: cartaceo, elettronico, magnetico ed altri, senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell’UNI.
Questo rientra nel settore commerciale dell’UNI che da associazione privata gestisce e vende le norme che i suoi soci hanno creato. L’utilizzo di queste norme è condizionato al pagamento di una royalty.
Nel 2010, il gruppo di lavoro “Sicurezza nelle attività subacquee ed iperbariche industriali” ha creato la norma UNI 11366 del 2010, dal titolo “Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria”, alla quale ha fatto riferimento il presidente Monti nel Decreto Sviluppo del 2012 – articolo 21 – (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in materia di promozione degli investimenti offshore) - comma 3: “Le attività di cui all’articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.886, sono svolte secondo le norme vigenti, le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366″.
Questo passaggio fa riferimento al D.P.R. (Decreto del Presidente della Repubblica) 24 maggio 1979, n. 886 “Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale” (GU n.114 del 26-4-1980 – Suppl. Ordinario), dove leggiamo al Capo VII “Impiego di Operatori Subacquei” Art. 53.
Prescrizioni generali: “Le prestazioni lavorative in immersione per il posizionamento della piattaforma, per l’ispezione e la manutenzione delle attrezzature sommerse o per lavori assimilabili, devono essere effettuate solamente da personale esperto e fisicamente idoneo, diretto da un responsabile di comprovata capacità, nel rispetto delle norme specifiche in materia e delle regole della buona tecnica….”; ma tutto ciò non fa della norma UNI una “legge”, come spesso erroneamente si riporta sull’obbligatorietà dell’applicazione della normativa all’interno delle aree portuali o in ambito inshore, ecc; inoltre anche qui la parte dedicata alla formazione degli operatori rimane al margine della normativa stessa.
Essa rimane quindi sempre una norma di carattere volontario nell’applicazione, mentre va sottolineato che il rapporto della norma con il Decreto Sviluppo del 2012, è delimitato, così come la legislazione attuale prevede, dal contesto di riferimento, e cioè “Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale”, attività che devono essere svolte secondo le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366.
Tutto ciò, non trasforma la norma UNI 11366 in una legge, e per di più non è prescritta l’applicazione, ad eccezione delle applicazioni di carattere volontario, al di fuori degli ambiti previsti e citati nel Decreto Sviluppo del 2012, come l’ambito inshore o l’ambito portuale dove operano gli OTS in servizio locale definiti con il DM 13/01/1979 perché il loro campo operativo si limita all’interno delle aree portuali, o nell’ambito degli OSS (operatore scientifico subacqueo), pescatori, corallari, ecc.
Unica eccezione potrebbe diventare la Regione Sicilia, dove attualmente con il Disegno di legge n. 698 “Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale”, in esame all’Ars, si amplia il campo applicativo della norma UNI 11366 all’ambito delle acque marittime regionali e interne e delle acque marittime non territoriali (offshore), quando alle attività di cui sopra sono connessi interessi regionali o quando alle medesime sono interessate persone e aziende nazionali, prescrivendo nell’articolo 6 comma 2 (che fa riferimento alla normativa UNI 11366), che “… per le parti eventualmente operate presso le imprese di cui al comma 3 dell’articolo 2, alle prescrizioni e linee guida fissate dalla normativa UNI 11366 …” allargando l’applicazione della suddetta norma ai cantieri in ambito offshore, inshore e acque interne.