CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento

domenica 2 novembre 2014

Consigli ed informazioni sul virus EVOLA

di Manos Kouvakis

Noto come "virus Ebola" (EVD), precedentemente come febbre emorragica Ebola, è una malattia grave, spesso fatale per l'uomo.

Si pensa che i pipistrelli della frutta della famiglia Pteropodidae siano stati i primi a trasmettere il virus Ebola. Ebola è stato introdotto nella popolazione umana attraverso lo stretto contatto con il sangue, secrezioni, organi o altri fluidi corporei di animali infetti, come gli scimpanzé, i gorilla, i pipistrelli della frutta, scimmie, antilopi di bosco e istrici trovati ammalati o morti nella foresta pluviale.

Ebola si diffonde poi da uomo a uomo per contatto diretto attraverso il sangue, secrezioni o altri fluidi corporei di persone infette, o con superfici e materiali (ad esempio biancheria da letto, abbigliamento) contaminati dai loro fluidi.

Alcuni operatori sanitari sono stati spesso infettati durante il trattamento di pazienti con sospetta o confermata EVD. Ciò è avvenuto attraverso lo stretto contatto con i pazienti quando non sono state attivate le precauzioni dovute per il controllo delle infezioni.

L'ultima epidemia è iniziata in Guinea (Africa Occidentale) nel dicembre 2013. L'epidemia si è poi diffusa nei paesi vicini, Liberia e Sierra Leone, e continua da allora. Altri paesi africani (Senegal, Nigeria) avevano riferito di casi di Ebola, ma sono stati in grado di controllare questi focolai. Di recente, un viaggiatore malato proveniente dalla Liberia ha infettato un piccolo numero di persone in Nigeria. Inoltre, alcuni pazienti con Ebola (operatori sanitari europei o del Nord America che curavano i primi malati) sono stati infettati in Africa, e trasportati successivamente negli Stati Uniti e paesi europei per essere curati.

L'8 agosto 2014, l'OMS (Organizzazione mondiale sanità) ha dichiarato l'epidemia EVD in Africa occidentale, secondo il protocollo dell'International Health Regulations del 2005 (http://www.who.int/ihr/en/). 

Essendo l'Africa è un continente dove sono attivi molti impianti offshore, che coinvolgono diverse centinaia di operatori della subacquea industriale provenienti da tutto il mondo, un certo numero di organizzazioni, oltre l'OMS (l'Organizzazione Mondiale della Sanità), come l'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), e Oil & Gas del Regno Unito, hanno messo a disposizione informazioni on-line su Ebola e sui rischi ad esso associati. 


Per questo motivo, anche IMCA (International Marine Contractors Association), ha prodotto una serie di documenti, come IMCA EA 01/14, IMCA C 14/07, IMCA D 13/14, IMCA M 11/14, IMCA S 14/06 e IMCA R 04/14, indirizzati ai membri associati di Europa ed Africa (CEDIFOP è membro IMCA nella divisione Diving per Europa e Africa), chiedendo di diffonderli nel modo più ampio possibile.

IMCA, inoltre raccomanda ai membri che operano nelle zone colpite, di prendere in considerazione le varie raccomandazioni del settore e garantendo che esse sono aggiornate sui più recenti pareri OMS. 

Anche questo articolo ha lo scopo di fornire informazioni e orientamento, basato sulle raccomandazioni formulate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), sulle precauzioni da 

prendere per ridurre al minimo i rischi per la gente di mare e i passeggeri a bordo delle navi da un eventuale contagio dal virus Ebola (EVD). 

I sintomi di EVD includono febbre, debolezza, dolori muscolari, mal di testa e mal di gola. Questi sintomi iniziali, sono seguiti da vomito, diarrea, eruzioni cutanee, e in alcuni casi, sanguinamento. È importante notare che una persona che è stata infettata, può diffondere il virus ad altri, dopo la comparsa dei primi sintomi; il periodo di incubazione va da 2 a 21 giorni. 

A differenza di infezioni come influenza e tubercolosi, EVD non si sviluppa respirando aria (e le particelle sospese in essa contenute) anche in presenza di una persona infetta. La trasmissione avviene per diretto contatto con il sangue, secrezioni organiche o altri fluidi corporei di persone infette, vive o morte, o da animali, tutte esposizioni improbabili per i marittimi, i passeggeri e altre persone a bordo delle navi nel normale corso delle loro attività.

Infine due link sul sito dell W.H.O (World Health Organization), il primo sul GAR (Globale Allarme e Risposta), sugli aggiornamenti della diffusione del virus in Africa occidentale, qui: 

http://who.int/csr/don/2014_08_04_ebola/en/ , da dove si possono attingere informazioni e statistiche sui casi che sono stati confermati, probabili e sospetti, e i decessi dovuti al virus Ebola in Guinea, Liberia, Nigeria e Sierra Leone. Attualmente la tabella è aggiornata ad agosto 2014.

Il secondo link, qui: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/en/ , aggiornato a settembre 2014, con informazioni sulla trasmissione, sintomatologia, diagnosi, trattamento, vaccini, prevenzione e controllo, ed una tabella con dati e cronologie delle precedenti epidemie del virus Ebola dal 1976 in poi.



venerdì 31 ottobre 2014

Le norme volontarie (UNI) e la norma 11366: Dove può essere applicata?

di Manos Kouvakis
Direttore CEDIFOP
Membro comitato di sicurezza UNI e del Gruppo di Lavoro per la norma 11366
Membro IMCA per la divisione diving Diving per l’Europa ed Africa
Full member IDSA


Sin dal 2010 CEDIFOP è Socio Effettivo dell’UNI – Ente Nazionale Italiano di Unificazione, partecipa attivamente nella commissione sicurezza e in particolare nei tre organi tecnici dei gruppi di lavoro: GL “Sicurezza nelle attività subacquee ed iperbariche industriali”, che si occupa della norma 11366 “; ”Metodi e sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro” e ”Dispositivi di protezione delle vie respiratorie”.

UNI (www.uni.com ) è un’associazione privata riconosciuta dallo Stato e dall’Unione Europea, che studia, elabora, approva e pubblica le norme tecniche volontarie – le cosiddette “norme UNI” – in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario. Annovera come soci imprese, professionisti, associazioni, enti pubblici, centri di ricerca, istituti scolastici ed altri.

Svolge un’attività di normazione, a livello nazionale, con una struttura multilivello composta da circa 1.100 organi tecnici (commissioni, sottocommissioni, gruppi di lavoro) e da alcune organizzazioni esterne indipendenti (gli Enti Federati), creando norme che vengono utilizzate, o dei cui effetti beneficeranno diverse categorie come produttori, utilizzatori, professionisti, commercianti, ecc.

Possiamo definire una norma, semplicemente come un documento che dice “come fare bene le cose”, garantendo sicurezza, rispetto per l’ambiente e prestazioni certe.

Secondo il Regolamento UE 1025 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea, per “norma” si intende: “una specifica tecnica, adottata da un organismo di normazione riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi”.

Le norme, quindi, sono documenti che definiscono le caratteristiche (dimensionali, prestazionali, ambientali, di qualità, di sicurezza, di organizzazione ecc.) di un prodotto, processo o servizio, secondo lo stato dell’arte e sono il risultato del lavoro di decine di migliaia di esperti in Italia e nel mondo. Esse sono caratterizzate dalla consensualità: deve essere approvata con il consenso di coloro che hanno partecipato ai lavori; democraticità: tutte le parti economico/sociali interessate possono partecipare ai lavori e, soprattutto, chiunque è messo in grado di formulare osservazioni nell’iter che precede l’approvazione finale; trasparenza: UNI segnala le tappe fondamentali dell’iter di approvazione di un progetto di norma, tenendo il progetto stesso a disposizione degli interessati; e volontarietà: le norme sono un riferimento che le parti interessate si impongono spontaneamente.

Spesso, tra la normazione tecnica e la legislazione esiste un rapporto stretto, a volte inevitabile, ma anche complesso. Se infatti l’applicazione delle norme tecniche non è di regola obbligatoria, quando queste vengono richiamate nei provvedimenti legislativi può intervenire un livello di cogenza, delimitato pur sempre dal contesto di riferimento.

Va inoltre sottolineato che tutte le norme UNI sono protette da diritto d’autore, legge 22 aprile 1941 N. 633 e successivi aggiornamenti; esso prevede il divieto della riproduzione, anche parziale, delle norme e dei prodotti UNI su qualsiasi supporto: cartaceo, elettronico, magnetico ed altri, senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell’UNI.

Questo rientra nel settore commerciale dell’UNI che da associazione privata gestisce e vende le norme che i suoi soci hanno creato. L’utilizzo di queste norme è condizionato al pagamento di una royalty.




Nel 2010, il gruppo di lavoro “Sicurezza nelle attività subacquee ed iperbariche industriali” ha creato la norma UNI 11366 del 2010, dal titolo “Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria”, alla quale ha fatto riferimento il presidente Monti nel Decreto Sviluppo del 2012 – articolo 21 – (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in materia di promozione degli investimenti offshore) - comma 3: “Le attività di cui all’articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.886, sono svolte secondo le norme vigenti, le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366″.

Questo passaggio fa riferimento al D.P.R. (Decreto del Presidente della Repubblica) 24 maggio 1979, n. 886 “Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale” (GU n.114 del 26-4-1980 – Suppl. Ordinario), dove leggiamo al Capo VII “Impiego di Operatori Subacquei” Art. 53.

Prescrizioni generali: “Le prestazioni lavorative in immersione per il posizionamento della piattaforma, per l’ispezione e la manutenzione delle attrezzature sommerse o per lavori assimilabili, devono essere effettuate solamente da personale esperto e fisicamente idoneo, diretto da un responsabile di comprovata capacità, nel rispetto delle norme specifiche in materia e delle regole della buona tecnica….”; ma tutto ciò non fa della norma UNI una “legge”, come spesso erroneamente si riporta sull’obbligatorietà dell’applicazione della normativa all’interno delle aree portuali o in ambito inshore, ecc; inoltre anche qui la parte dedicata alla formazione degli operatori rimane al margine della normativa stessa.

Essa rimane quindi sempre una norma di carattere volontario nell’applicazione, mentre va sottolineato che il rapporto della norma con il Decreto Sviluppo del 2012, è delimitato, così come la legislazione attuale prevede, dal contesto di riferimento, e cioè “Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale”, attività che devono essere svolte secondo le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366.

Tutto ciò, non trasforma la norma UNI 11366 in una legge, e per di più non è prescritta l’applicazione, ad eccezione delle applicazioni di carattere volontario, al di fuori degli ambiti previsti e citati nel Decreto Sviluppo del 2012, come l’ambito inshore o l’ambito portuale dove operano gli OTS in servizio locale definiti con il DM 13/01/1979 perché il loro campo operativo si limita all’interno delle aree portuali, o nell’ambito degli OSS (operatore scientifico subacqueo), pescatori, corallari, ecc.

Unica eccezione potrebbe diventare la Regione Sicilia, dove attualmente con il Disegno di legge n. 698 “Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale”, in esame all’Ars, si amplia il campo applicativo della norma UNI 11366 all’ambito delle acque marittime regionali e interne e delle acque marittime non territoriali (offshore), quando alle attività di cui sopra sono connessi interessi regionali o quando alle medesime sono interessate persone e aziende nazionali, prescrivendo nell’articolo 6 comma 2 (che fa riferimento alla normativa UNI 11366), che “… per le parti eventualmente operate presso le imprese di cui al comma 3 dell’articolo 2, alle prescrizioni e linee guida fissate dalla normativa UNI 11366 …” allargando l’applicazione della suddetta norma ai cantieri in ambito offshore, inshore e acque interne.

sabato 25 ottobre 2014

Progetto Comenius “H2o – The Essential of Life”

(di Manos Kouvakis)


Nell’ambito del Progetto Comenius “H2o – The Essential of Life” del Programma Socrates che prevede nel triennio 2013 – 2015 un minimo di 24 mobilità nei paesi che partecipano al progetto (Germania, Danimarca, Inghilterra, Spagna, Ungheria e Italia), il Liceo Linguistico Statale “Ninni Cassarà”, presso la propria sede di via Don Orione, in collaborazione con il Centro Studi CEDIFOP, ha organizzato giovedì 23 ottobre una giornata, per attività esplicative inerenti il mare e attinenti al progetto, durante la quale si è parlato delle tecniche e dei percorsi formativi di subacquea sportivo ricreativa e di subacquea industriale.


Gli allievi ospiti, dal 22 al 24 Ottobre 2014 presso il Liceo Linguistico Statale “Ninni Cassarà”, delle scuole partner, erano accompagnati dai docenti Malene Bukdahl e Jan Rasmussen per la Danimarca, dall’Ungheria Nora Laky e Peter Gaal, dall'Inghilterra Jemma Smith e PaulLynn, dalla Spagna Alex Cabanell e Deli Lloren, dalla Germania Eva Koos e Wiltrud Schulte-Eppendorf, per l’Italia erano presenti la Referente del progetto prof.ssa Rossella Scalone , e le prof.sse Rossella Marchica, Carmen Schillaci e Cinzia Savettieri, che hanno collaborato alla riuscita della manifestazione.


Da parte del CEDIFOP, i docenti Francesco Costantino, Luca Lorico, Hossein Nozary e Marco Sabella hanno presentato, in lingua inglese, le attività del CEDIFOP, avvalendosi di proiezioni video riguardanti le attività del centro nelle varie fasi di addestramento dei “commercial diver” secondo la didattica internazionale IDSA, sottolineando che fra le scuole Full Member IDSA, come il CEDIFOP per l’Italia, in Danimarca, a Copenhaghen, c’è la “Royal Danish Navy Diving School”; in Inghilterra “Interdive” a Plymouth e “The National Hyperbaric Centre” ad Aberdeen in Scozia; mentre in Spagna la “Oceanos Escuela de Buceo Profesional SL” a Barcellona , che realizzano programmi simili per chi vuole intraprendere questo percorso.


La collaborazione del CEDIFOP con il Liceo Linguistico Statale “Ninni Cassarà”, iniziata nel 2008 con il progetto "Un mare... di risorse", viene rinsaldata annualmente in occasione di simili manifestazioni.

giovedì 23 ottobre 2014

Master Universitario di II livello in Medicina Subacquea ed Iperbarica - Anno Accademico 2014/2015

di Manos Kouvakis

E' iniziata la fase programmatica del Master Universitario di II livello in Medicina Subacquea ed Iperbarica, programmato dall’Università degli Studi di Palermo, per l'Anno Accademico 2014/2015, realizzato presso il Consorzio Universitario di Trapani con Laboratorio di ricerca in Medicina Subacquea presso il Villino Nasi a Trapani, con il patrocinio morale gratuito del CEDIFOP, SIMSI e DAN EUROPE.

Nell'ambito delle iniziative che precedono l'inizio delle attività formative, alla presenza del Magnifico Rettore prof. Roberto Lagalla e del Dott. Francesco Paolo Sieli, Presidente della Società Mediterranea di Medicina dello Sport, Direttore della Scuola Internazionale di Medicina dello Sport del Centro Ettore Majorana di Erice, Responsabile del Master di II livello in Medicina Subacquea ed Iperbarica dell’Università degli Studi di Palermo e Coordinatore del Dipartimento di Medicina dello Sport dell’Università Popolare di Trapani ed Erice, venerdì 24 ottobre p.v. alle ore 10,00, presso l'edificio 19, in viale delle Scienze a Palermo saranno presentati ufficialmente i Master dell'offerta formativa dell'Università degli Studi di Palermo per l'Anno Accademico 2014/2015.

Il programma del suddetto Master, in accordo con le linee con linee guida europee ECHM-EDTC, è diretto all’acquisizione di fondamentali strumenti tecno-scientifici e conoscenze specifiche di ordine biomedico, fisico e tecnologico, sia teoriche che pratiche, finalizzate alla formazione del Medico Subacqueo ed Iperbarico.

Inoltre nel pool accademico sono presenti tra i Relatori qualificate figure professionali della S.I.M.S.I., del DAN Europe e del CEDIFOP che contribuiranno alla ottimale riuscita del programma formativo.

Il Master Universitario di II livello in Medicina Subacquea ed Iperbarica di Trapani vuole essere una forza incentivante all’affermazione della professionalità del Medico Subacqueo ed Iperbarico. Esso ha una durata annuale di 1500 ore di attività, e attribuisce 60 crediti formativi universitari ai partecipanti. Possono martecipare un minimo di 10 e un massimo di 20 medici lauereati in medicina e chirurgia.

La domanda per l'accesso dovrà essere consegnata entro il 21 novembre 2014, alla segreteria master di viale delle Scienze dell'Università degli Studi di Palermo, edificio n.3, tel. 091.23890618

lunedì 20 ottobre 2014

Medicina subacquea, vertice nazionale a Trapani

Medicina subacquea, vertice nazionale a Trapani
Riunione in Sicilia della Simsi per promuovere lo scambio di dati scientifici. Tra gli argomenti trattati anche il ddl in discussione all'Ars sugli OTS

Avvisatore Marittimo del Mediterraneo - mercoledì 15.10.2014

(di Manos Kouvakis)

sabato 18 ottobre 2014

Subacquea industriale, una svolta in Sicilia

di Manos Kouvakis
(Avvisatore Marittimo del Mediterraneo - mercoledì 01.10.2014)







sabato 11 ottobre 2014

Non tutti i corsi OTS sono uguali

di Manos Kouvakis


SENATO DELLA REPUBBLICA - 07 Ottobre 2014 - Atto di sindacato ispettivo n. 4-02769


Era in aria da parecchio tempo, e alla fine al Senato della Repubblica è stato presentato dal Senatore Francesco Aracri l’ Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02769, Pubblicato il 7 ottobre 2014, nella seduta n. 324, indirizzato al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. (http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=804120 ) per sottolineare che ci sono dei percorsi formativi, realizzati in alcune regioni, per OTS (Operatore tecnico Subacqueo) che non hanno le caratteristiche previste dalla legislazione Italiana per essere accettati dalle varie Capitanerie di Porto sul territorio nazionale per l’iscrizione al Registro Sommozzatori, secondo le indicazioni del Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979 “Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale "...vi sono certificazioni rilasciate a seguito di corsi realizzati in 17 giorni con inclusi gli esami finali o, addirittura, corsi di 4 week-end; certificazioni che non vengono repertoriate e registrate presso un ente pubblico ma recano solo con la firma di un rappresentate dell'ente o di un assessore provinciale che li sigla in data successiva allo svolgimento degli esami all'interno dell'ente;..." 

Specifica il Senatore F. Aracri nel suo Atto di Sindacato Ispettivo che "....la certificazione di "Operatore Tecnico Subacqueo" o "OTS", con relativa iscrizione al registro sommozzatori presso una Capitaneria di porto rappresenta l'appartenenza ad una categoria professionale tutelata dalle leggi italiane sull'esercizio abusivo di una professione, e in particolare dagli articoli 348 del codice penale, rubricato "Abusivo esercizio di una professione" che recita: «Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da centotre euro a cinquecentosedici euro», e dall'articolo 110 del codice penale, rubricato "Pena per coloro che concorrono nel reato" che recita: «Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti». Quest'ultima disposizione coinvolge anche le Capitanerie di Porto che hanno accettato iscrizioni non conformi a quanto previsto dalla legislazione attuale..." 



In conclusione si chiede l’intervento del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, anche presso le Capitanerie di Porto sul territorio nazionale per le dovute verifiche del caso, e in particolare "...si chiede di sapere:
quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'annosa questione inerente alla certificazione di "operatore tecnico subacqueo";
se intenda effettuare dei controlli specifici, per la verifica e l'individuazione di chi sia iscritto al registro senza una documentazione formativa legittima, volti a contrastare le iscrizioni illecite;
se voglia provvedere all'emanazione di una circolare esplicativa, indirizzata a tutte le Capitanerie di porto, per la regolamentazione delle nuove iscrizioni e il controllo dei requisiti di chi è già iscritto nel rispettivo registro sommozzatori...." 

La Legge quadro del 21 dicembre 1978, n. 845 (in materia di formazione professionale) specifica che al termine dei corsi di formazione professionale, volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita. Tali prove finali, devono essere svolte di fronte a commissioni esaminatrici, composte nei modi previsti dalle leggi regionali, delle quali dovranno comunque far parte esperti designati dalle amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale. Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi. 

Naturalmente corsi della durata di alcuni giorni, senza il controllo degli organi dello stato/regioni non possono mai essere conformi con queste indicazioni, anche perché senza un controllo degli organi ispettivi, durante le attività formative che devono essere dotate di registri di presenza/assenza vidimati dagli organi regionali e la partecipazione di un funzionario pubblico nella commissione di esame finale, che convalida la successiva registrazione dell’attestato presso un ente pubblico, essi sono dei semplici “brevetti” e non “attestati di qualifica professionale” come prescrive il DM del 13/01/1079. 

Si sottolinea che le scuole hanno la facoltà di realizzare questi corsi (purché non riportino sul documento rilasciato a fine percorso dichiarazioni fuorvianti sulla validità di esso), ma sono le Capitanerie di Porto che non dovrebbero accettare tale documentazione senza approfondire la validità e regolarità del percorso formativo effettuato dal richiedente l’iscrizione al Registro Sommozzatori. 

La Regione Sicilia, che è una regione a statuto speciale, - Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 “Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455” - è l’autorità competente in materia di formazione professionale sul territorio siciliano, per il rilascio degli attestati di qualifica professionale, e subordina le attività formative ai controlli degli organi ispettivi dell’Ispettorato del Lavoro, dell’Ufficio Provinciale del Lavoro (U.P.L.), e ogni corso di qualifica professionale si conclude con un Esame Finale innanzi una Commissione esaminatrice istituita con Decreto emanato dall'Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale. Gli attestati rilasciati vengono repertoriati e vidimati dal C.P.I. dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana, e (nell’angolo in basso a destra) riportano il numero di registrazione dell’attestato presso un ufficio pubblico (Centro per l’Impiego dell’Assessorato del Lavoro), la data e il timbro della regione Sicilia/Italia. 

Vista l’importanza dell’argomento, l’Italia, che è fra i paesi più importanti in Europa per sviluppo costiero e anche all’estero (vedi ENI spa) nel settore delle attività di subacquea industriale, è fondamentale dare segnali precisi e coerenti, laddove esiste una grande confusione a discapito della sicurezza e professionalità degli operatori del settore. 

Accogliamo con speranza l’atto ispettivo del senatore F. Aracri, sperando che abbia un seguito, come richiesto, da parte del Ministero e si regolamenti l’attività formativa di questo settore che porterà sicuramente benefici all'intera categoria.