CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento

giovedì 23 ottobre 2014

Master Universitario di II livello in Medicina Subacquea ed Iperbarica - Anno Accademico 2014/2015

di Manos Kouvakis

E' iniziata la fase programmatica del Master Universitario di II livello in Medicina Subacquea ed Iperbarica, programmato dall’Università degli Studi di Palermo, per l'Anno Accademico 2014/2015, realizzato presso il Consorzio Universitario di Trapani con Laboratorio di ricerca in Medicina Subacquea presso il Villino Nasi a Trapani, con il patrocinio morale gratuito del CEDIFOP, SIMSI e DAN EUROPE.

Nell'ambito delle iniziative che precedono l'inizio delle attività formative, alla presenza del Magnifico Rettore prof. Roberto Lagalla e del Dott. Francesco Paolo Sieli, Presidente della Società Mediterranea di Medicina dello Sport, Direttore della Scuola Internazionale di Medicina dello Sport del Centro Ettore Majorana di Erice, Responsabile del Master di II livello in Medicina Subacquea ed Iperbarica dell’Università degli Studi di Palermo e Coordinatore del Dipartimento di Medicina dello Sport dell’Università Popolare di Trapani ed Erice, venerdì 24 ottobre p.v. alle ore 10,00, presso l'edificio 19, in viale delle Scienze a Palermo saranno presentati ufficialmente i Master dell'offerta formativa dell'Università degli Studi di Palermo per l'Anno Accademico 2014/2015.

Il programma del suddetto Master, in accordo con le linee con linee guida europee ECHM-EDTC, è diretto all’acquisizione di fondamentali strumenti tecno-scientifici e conoscenze specifiche di ordine biomedico, fisico e tecnologico, sia teoriche che pratiche, finalizzate alla formazione del Medico Subacqueo ed Iperbarico.

Inoltre nel pool accademico sono presenti tra i Relatori qualificate figure professionali della S.I.M.S.I., del DAN Europe e del CEDIFOP che contribuiranno alla ottimale riuscita del programma formativo.

Il Master Universitario di II livello in Medicina Subacquea ed Iperbarica di Trapani vuole essere una forza incentivante all’affermazione della professionalità del Medico Subacqueo ed Iperbarico. Esso ha una durata annuale di 1500 ore di attività, e attribuisce 60 crediti formativi universitari ai partecipanti. Possono martecipare un minimo di 10 e un massimo di 20 medici lauereati in medicina e chirurgia.

La domanda per l'accesso dovrà essere consegnata entro il 21 novembre 2014, alla segreteria master di viale delle Scienze dell'Università degli Studi di Palermo, edificio n.3, tel. 091.23890618

lunedì 20 ottobre 2014

Medicina subacquea, vertice nazionale a Trapani

Medicina subacquea, vertice nazionale a Trapani
Riunione in Sicilia della Simsi per promuovere lo scambio di dati scientifici. Tra gli argomenti trattati anche il ddl in discussione all'Ars sugli OTS

Avvisatore Marittimo del Mediterraneo - mercoledì 15.10.2014

(di Manos Kouvakis)

sabato 18 ottobre 2014

Subacquea industriale, una svolta in Sicilia

di Manos Kouvakis
(Avvisatore Marittimo del Mediterraneo - mercoledì 01.10.2014)







sabato 11 ottobre 2014

Non tutti i corsi OTS sono uguali

di Manos Kouvakis


SENATO DELLA REPUBBLICA - 07 Ottobre 2014 - Atto di sindacato ispettivo n. 4-02769


Era in aria da parecchio tempo, e alla fine al Senato della Repubblica è stato presentato dal Senatore Francesco Aracri l’ Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02769, Pubblicato il 7 ottobre 2014, nella seduta n. 324, indirizzato al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. (http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=804120 ) per sottolineare che ci sono dei percorsi formativi, realizzati in alcune regioni, per OTS (Operatore tecnico Subacqueo) che non hanno le caratteristiche previste dalla legislazione Italiana per essere accettati dalle varie Capitanerie di Porto sul territorio nazionale per l’iscrizione al Registro Sommozzatori, secondo le indicazioni del Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979 “Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale "...vi sono certificazioni rilasciate a seguito di corsi realizzati in 17 giorni con inclusi gli esami finali o, addirittura, corsi di 4 week-end; certificazioni che non vengono repertoriate e registrate presso un ente pubblico ma recano solo con la firma di un rappresentate dell'ente o di un assessore provinciale che li sigla in data successiva allo svolgimento degli esami all'interno dell'ente;..." 

Specifica il Senatore F. Aracri nel suo Atto di Sindacato Ispettivo che "....la certificazione di "Operatore Tecnico Subacqueo" o "OTS", con relativa iscrizione al registro sommozzatori presso una Capitaneria di porto rappresenta l'appartenenza ad una categoria professionale tutelata dalle leggi italiane sull'esercizio abusivo di una professione, e in particolare dagli articoli 348 del codice penale, rubricato "Abusivo esercizio di una professione" che recita: «Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da centotre euro a cinquecentosedici euro», e dall'articolo 110 del codice penale, rubricato "Pena per coloro che concorrono nel reato" che recita: «Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti». Quest'ultima disposizione coinvolge anche le Capitanerie di Porto che hanno accettato iscrizioni non conformi a quanto previsto dalla legislazione attuale..." 



In conclusione si chiede l’intervento del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, anche presso le Capitanerie di Porto sul territorio nazionale per le dovute verifiche del caso, e in particolare "...si chiede di sapere:
quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'annosa questione inerente alla certificazione di "operatore tecnico subacqueo";
se intenda effettuare dei controlli specifici, per la verifica e l'individuazione di chi sia iscritto al registro senza una documentazione formativa legittima, volti a contrastare le iscrizioni illecite;
se voglia provvedere all'emanazione di una circolare esplicativa, indirizzata a tutte le Capitanerie di porto, per la regolamentazione delle nuove iscrizioni e il controllo dei requisiti di chi è già iscritto nel rispettivo registro sommozzatori...." 

La Legge quadro del 21 dicembre 1978, n. 845 (in materia di formazione professionale) specifica che al termine dei corsi di formazione professionale, volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita. Tali prove finali, devono essere svolte di fronte a commissioni esaminatrici, composte nei modi previsti dalle leggi regionali, delle quali dovranno comunque far parte esperti designati dalle amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale. Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi. 

Naturalmente corsi della durata di alcuni giorni, senza il controllo degli organi dello stato/regioni non possono mai essere conformi con queste indicazioni, anche perché senza un controllo degli organi ispettivi, durante le attività formative che devono essere dotate di registri di presenza/assenza vidimati dagli organi regionali e la partecipazione di un funzionario pubblico nella commissione di esame finale, che convalida la successiva registrazione dell’attestato presso un ente pubblico, essi sono dei semplici “brevetti” e non “attestati di qualifica professionale” come prescrive il DM del 13/01/1079. 

Si sottolinea che le scuole hanno la facoltà di realizzare questi corsi (purché non riportino sul documento rilasciato a fine percorso dichiarazioni fuorvianti sulla validità di esso), ma sono le Capitanerie di Porto che non dovrebbero accettare tale documentazione senza approfondire la validità e regolarità del percorso formativo effettuato dal richiedente l’iscrizione al Registro Sommozzatori. 

La Regione Sicilia, che è una regione a statuto speciale, - Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 “Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455” - è l’autorità competente in materia di formazione professionale sul territorio siciliano, per il rilascio degli attestati di qualifica professionale, e subordina le attività formative ai controlli degli organi ispettivi dell’Ispettorato del Lavoro, dell’Ufficio Provinciale del Lavoro (U.P.L.), e ogni corso di qualifica professionale si conclude con un Esame Finale innanzi una Commissione esaminatrice istituita con Decreto emanato dall'Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale. Gli attestati rilasciati vengono repertoriati e vidimati dal C.P.I. dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana, e (nell’angolo in basso a destra) riportano il numero di registrazione dell’attestato presso un ufficio pubblico (Centro per l’Impiego dell’Assessorato del Lavoro), la data e il timbro della regione Sicilia/Italia. 

Vista l’importanza dell’argomento, l’Italia, che è fra i paesi più importanti in Europa per sviluppo costiero e anche all’estero (vedi ENI spa) nel settore delle attività di subacquea industriale, è fondamentale dare segnali precisi e coerenti, laddove esiste una grande confusione a discapito della sicurezza e professionalità degli operatori del settore. 

Accogliamo con speranza l’atto ispettivo del senatore F. Aracri, sperando che abbia un seguito, come richiesto, da parte del Ministero e si regolamenti l’attività formativa di questo settore che porterà sicuramente benefici all'intera categoria.

venerdì 10 ottobre 2014

A Trapani tre giorni sull’attività subacque e sulla medicina iperbarica

di Manos Kouvakis

Si è svolto a Trapani, dal 2 al 4 ottobre 2014, il 21° congresso nazionale della SIMSI (Società Italiana Medicina Subacquea ed Iperbarica), nata nel 1977 per promuovere l’acquisizione e lo scambio di dati scientifici nel campo delle attività subacquee e delle applicazioni dell’iperbarismo attraverso ricerche, pubblicazioni ed incontri.


La SIMSI è riconosciuta, a livello internazionale, tra le più attive società scientifiche impegnate nella ricerca sulle modificazioni fisiopatologiche dell’uomo sott’acqua e sugli effetti dell’ossigeno iperbarico sull’organismo, in condizioni normali e patologiche. La maggioranza dei soci SIMSI è costituita da medici specialisti in Medicina del Nuoto e delle Attività Subacquee e in Anestesia e Rianimazione, nonché da ricercatori e studiosi interessati allo sviluppo delle conoscenze sia nel settore subacqueo sia in quello iperbarico.

I medici della SIMSI che gestiscono gran parte dei centri iperbarici, presenti sul territorio nazionale, forniscono, nell’ambito della Medicina Subacquea ed Iperbarica, assistenza e consulenza in termini di prevenzione, sicurezza, cura e gestione delle emergenze.


Il congresso è stato realizzato con il Patrocinio di: Marina Militare, Regione Sicilia - Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Pesca Mediterranea, Comune di Trapani, Autorità Portuale di Palermo, Università degli Studi di Palermo, Master di Trapani, AIUC (Associazione Italiana Ulcere Cutanee), ANCIP (Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali), AOOI (Associazione Otorinolaringologi Ospedalieri Italiani), CEDIFOP (Centro Europeo di Formazione Professionale), DAN (Divers Alert Network), SIAARTI (Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva), SMMS (Società Mediterranea Medicina Sport) ed altri

Moltissimi i temi trattati nelle 3 giornate congressuali come, per esempio, il primo giorno sul tema "L’importanza strategica di un Centro di Medicina Iperbarica inserito in un contesto ospedaliero”, che ha visto fra altri anche la partecipazione dei Dott. Fabrizio De Nicola (Direttore Generale ASP Trapani), Anna Maria Minicucci (Direttore Generale AORN Santobono-Pausillipon Napoli) e Michele Vullo (Direttore Generale AOR Papardo Piemonte Messina). Il secondo giorno, fra le altre iniziative, anche un Corso di aggiornamento in Medicina Iperbarica e Tecniche Iperbariche per Medici, Infermieri e Tecnici e la sessione su “Il ruolo dell’ossigeno iperbarico nelle infezioni e nelle neoplasie” e “La gestione del paziente critico in terapia iperbarica, dal paziente subacqueo al paziente settico”; mentre sabato, giornata dedicata interamente alla subacquea, sono stati trattati temi come “La medicina subacquea: dal principiante al subacqueo professionista civile e militare dall’apnea alle immersioni con miscele: Aspetti tecnici, sanitari, legali e legislativi” ed alcune interessanti tavole rotonde fra le quali quella dal titolo "Quali prospettive pone il DDL 698 - Regione Sicilia (norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività subacquee industriali)? Quale è il ruolo del medico subacqueo?” con la partecipazione di Alfonso Bolognini, Maria Luisa Cavallo (Primo Dirigente della Polizia di Stato già Comandante del Centro Nautico e Sommozzatori della Polizia di Stato), Maurizio Chines (SAIPEM), Corrado Costanzo (responsabile del Centro Iperbarico Romano), Rosario Marco Infascelli (Presidente SIMSI), Manos Kouvakis (direttore CEDIFOP), Francesco Paolo Sieli (presidente della SMMS - Società Mediterranea Medicina Sport) e dell’On. Salvatore Lentini (Vice Presidente commissione Attività produttive ARS e primo firmatario del DDL 698).


vedi anche: 




martedì 7 ottobre 2014

Continua il percorso del DDL 698 all’ARS

di Manos Kouvakis

Continua il percorso del DDL 698, all’ARS (Assemblea Regionale Siciliana) per il completamento dell’iter legislativo, nella seduta di Martedì 7.10.14, è stato inserito al 6° punto dell’ordine del giorno l’esame del disegno di legge n.698 “Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale” alla V Commissione Cultura formazione e lavoro, dell’Assemblea Regionale Siciliana, che ha competenza in materia di pubblica istruzione, beni ed attività culturali, lavoro, formazione professionale, emigrazione. Fra gli altri invitati a partecipare ai lavori della V commissione sono stati convocati anche la sig.ra Nelli Scilabra, assessore dell'istruzione e formazione professionale, il dott. Giuseppe Bruno, assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e l’on Salvatore Lentini, primo firmatario disegno di legge n. 698.

Ma anche fuori dalle aule parlamentari non sono mancate le occasioni per discutere del DDL 698, come quella del mese di settembre, a Oslo (Norvegia) durante il 32° meeting Internazionale dell’IDSA (International Diving Schools Association), dove è stato inserito all’ordine del giorno un intervento dal titolo “ITALIA DDL 698 ‘Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale’: Un modello Italiano sulla formazione dei commercial diver esportabile anche in altri paesi Europei”; mentre giorno 4 ottobre è stato presentato il DDL 698, nel corso di una tavola rotonda durante il XXI congresso nazionale della SIMSI (Società Italiana Medicina Subacquea e Iperbarica) che si è svolto a Trapani.


venerdì 3 ottobre 2014

SENATO 02/10/2014: INTERROGAZIONE PARLAMENTARE PRESENTATA DAL SENATORE FRANCESCO ARACRI SU CERTIFICAZIONI DA OTS

SENATO 02/10/2014: TESTO DELL'INTERROGAZIONE PARLAMENTARE PRESENTATA DAL SENATORE FRANCESCO ARACRI SU ALCUNE CERTIFICAZIONI DA OTS CHE NON DOVREBBERO ESSERE ACCETTATE DALLE VARIE CAPITANERIE DI PORTO PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO SOMMOZZATORI

( si può scaricare da qui il file in pdf:http://www.cedifop.it/SENATO_OTS.pdf )


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INTERROGAZIONE

ARACRI- al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 

Premesso che:


- in base ai Decreti Ministeriali del 13 gennaio 1979 recante “Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale”, del 31 marzo 1981 recante “Integrazioni al D.M. 13/01/79 istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale” e D.M del 2 febbraio 1982 recante “Modificazioni al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 istitutivo della categoria dei sommozzatori in servizio locale” è stato istituito presso le Capitanerie di Porto il Registro Sommozzatori per l’iscrizione di coloro che sono "in possesso del diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o dell'attestato di qualifica professionale, con allegato brevetto, di operatore tecnico subacqueo (sommozzatore) rilasciati da istituti di Stato o legalmente riconosciuti ovvero essere in possesso dell'attestato conseguito al termine dei corsi di formazione professionale effettuati secondo le modalità previste dall'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalle relative leggi regionali di attuazione";

- la legge 21 dicembre 1978, n. 845 recante: "Legge-quadro in materia di formazione professionale", specifica, inoltre, che l’attestato di qualifica sopracitato sia conferito agli “allievi che abbiano regolarmente partecipato alle selezioni sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita. Tali prove finali, che devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 18, primo comma, lettera a), si svolgono di fronte a commissioni esaminatrici, composte nei modi previsti dalle leggi regionali, delle quali dovranno comunque far parte esperti designati dalle amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale. Gli attestati di cui sopra costituiscono altresì titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi;

- si è costatato che moltissime Capitanerie di Porto negli ultimi anni abbiano accettato “certificati” non conformi a quanto sopra descritto, specialmente quelli rilasciati in seguito ad esami effettuati con procedimenti meramente privati, senza che all'interno delle commissioni di esami partecipino rappresentati delle Istituzioni cosi come previsto dalla legge;

- vi sono certificazioni rilasciate a seguito di corsi realizzati in 17 giorni con inclusi gli esami finali o, addirittura corsi di quattro week-end; certificazioni che non vengono repertoriate e registrate presso un ente pubblico ma recano solo con la firma di un rappresentate dell’ente o di un assessore provinciale che li sigla in data successiva allo svolgimento degli esami all’interno dell’ente; 

- esistono altresì esempi di Capitanerie di Porto che hanno accettato documentazioni incomplete di persone che hanno effettuato solo degli “stages formativi” senza aver frequentato un corso di formazione professionale o che abbiano presentato meri brevetti sportivi;


considerato che:


- la certificazione di “Operatore Tecnico Subacqueo” o “OTS”, con relativa iscrizione al Registro Sommozzatori presso una Capitaneria di Porto rappresenta l’appartenenza ad una categoria professionale tutelata dalle leggi Italiane sull’esercizio abusivo di una professione, e in particolare dagli articoli 348 del Codice Penale “Abusivo esercizio di una professione - Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da centotre euro a cinquecentosedici euro.” E dall’articolo 110 del Codice Penale – “Pena per coloro che concorrono nel reato. Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.” Quest’ultima disposizione coinvolge anche le Capitanerie di Porto che hanno accettato iscrizioni non conformi a quanto previsto dalla legislazione attuale;

- chi si iscrive al Registro Sommozzatori, senza averne diritto, diventa attore di una concorrenza sleale nei confronti di chi è regolarmente iscritto, e che in termini di sicurezza è portatore di rischi che potrebbero diventare fatali sia per se stesso sia per le persone che lavorano in squadra assieme a lui;

- la legislazione nazionale non ha avuto un aggiornamento normativo dal 1982, malgrado diversi disegni di legge siano stati presentati in entrambi i rami del Parlamento sino ad oggi ma che non hanno mai concluso il loro iter parlamentare; 

- a giudizio dell'interrogante il tema della sicurezza è importante in tutte le attività lavorative, ma in questo settore in particolare, dove vi è l’assenza di una chiara legislazione e la possibilità di una “facile” formazione ancor più, a scapito del verificarsi di gravi incidenti come, ad esempio, quello avvenuto il 28 Aprile 2011 che ha visto coinvolto un giovane subacqueo di 21 anni - di Castelnuovo don Bosco, provincia di Asti, morto nelle acque del fiume Po, e trattato a lungo nelle aule parlamentari,

chiede di sapere:

quali orientamenti intenda esprimere, in riferimento a quanto esposto in premessa e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'annosa questione inerente alla certificazione di “Operatore Tecnico Subacqueo”;

se intenda effettuare dei controlli specifici, per la verifica e l’individuazione di chi sia iscritto al registro senza una documentazione formativa legittima, volti a contrastare le iscrizioni illecite;

se voglia provvedere all’emanazione d di una circolare esplicativa, indirizzata a tutte le Capitanerie di Porto per la regolamentazione delle nuove iscrizioni e il controllo dei requisiti di chi è già iscritto nel Registro Sommozzatori da esse tenuto.