SENATO 02/10/2014: TESTO DELL'INTERROGAZIONE PARLAMENTARE PRESENTATA DAL SENATORE FRANCESCO ARACRI SU ALCUNE CERTIFICAZIONI DA OTS CHE NON DOVREBBERO ESSERE ACCETTATE DALLE VARIE CAPITANERIE DI PORTO PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO SOMMOZZATORI
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INTERROGAZIONE
ARACRI- al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Premesso che:
- in base ai Decreti Ministeriali del 13 gennaio 1979 recante “Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale”, del 31 marzo 1981 recante “Integrazioni al D.M. 13/01/79 istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale” e D.M del 2 febbraio 1982 recante “Modificazioni al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 istitutivo della categoria dei sommozzatori in servizio locale” è stato istituito presso le Capitanerie di Porto il Registro Sommozzatori per l’iscrizione di coloro che sono "in possesso del diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o dell'attestato di qualifica professionale, con allegato brevetto, di operatore tecnico subacqueo (sommozzatore) rilasciati da istituti di Stato o legalmente riconosciuti ovvero essere in possesso dell'attestato conseguito al termine dei corsi di formazione professionale effettuati secondo le modalità previste dall'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalle relative leggi regionali di attuazione";
- la legge 21 dicembre 1978, n. 845 recante: "Legge-quadro in materia di formazione professionale", specifica, inoltre, che l’attestato di qualifica sopracitato sia conferito agli “allievi che abbiano regolarmente partecipato alle selezioni sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita. Tali prove finali, che devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 18, primo comma, lettera a), si svolgono di fronte a commissioni esaminatrici, composte nei modi previsti dalle leggi regionali, delle quali dovranno comunque far parte esperti designati dalle amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale. Gli attestati di cui sopra costituiscono altresì titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi;
- si è costatato che moltissime Capitanerie di Porto negli ultimi anni abbiano accettato “certificati” non conformi a quanto sopra descritto, specialmente quelli rilasciati in seguito ad esami effettuati con procedimenti meramente privati, senza che all'interno delle commissioni di esami partecipino rappresentati delle Istituzioni cosi come previsto dalla legge;
- vi sono certificazioni rilasciate a seguito di corsi realizzati in 17 giorni con inclusi gli esami finali o, addirittura corsi di quattro week-end; certificazioni che non vengono repertoriate e registrate presso un ente pubblico ma recano solo con la firma di un rappresentate dell’ente o di un assessore provinciale che li sigla in data successiva allo svolgimento degli esami all’interno dell’ente;
- esistono altresì esempi di Capitanerie di Porto che hanno accettato documentazioni incomplete di persone che hanno effettuato solo degli “stages formativi” senza aver frequentato un corso di formazione professionale o che abbiano presentato meri brevetti sportivi;
considerato che:
- la certificazione di “Operatore Tecnico Subacqueo” o “OTS”, con relativa iscrizione al Registro Sommozzatori presso una Capitaneria di Porto rappresenta l’appartenenza ad una categoria professionale tutelata dalle leggi Italiane sull’esercizio abusivo di una professione, e in particolare dagli articoli 348 del Codice Penale “Abusivo esercizio di una professione - Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da centotre euro a cinquecentosedici euro.” E dall’articolo 110 del Codice Penale – “Pena per coloro che concorrono nel reato. Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.” Quest’ultima disposizione coinvolge anche le Capitanerie di Porto che hanno accettato iscrizioni non conformi a quanto previsto dalla legislazione attuale;
- chi si iscrive al Registro Sommozzatori, senza averne diritto, diventa attore di una concorrenza sleale nei confronti di chi è regolarmente iscritto, e che in termini di sicurezza è portatore di rischi che potrebbero diventare fatali sia per se stesso sia per le persone che lavorano in squadra assieme a lui;
- la legislazione nazionale non ha avuto un aggiornamento normativo dal 1982, malgrado diversi disegni di legge siano stati presentati in entrambi i rami del Parlamento sino ad oggi ma che non hanno mai concluso il loro iter parlamentare;
- a giudizio dell'interrogante il tema della sicurezza è importante in tutte le attività lavorative, ma in questo settore in particolare, dove vi è l’assenza di una chiara legislazione e la possibilità di una “facile” formazione ancor più, a scapito del verificarsi di gravi incidenti come, ad esempio, quello avvenuto il 28 Aprile 2011 che ha visto coinvolto un giovane subacqueo di 21 anni - di Castelnuovo don Bosco, provincia di Asti, morto nelle acque del fiume Po, e trattato a lungo nelle aule parlamentari,
chiede di sapere:
quali orientamenti intenda esprimere, in riferimento a quanto esposto in premessa e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'annosa questione inerente alla certificazione di “Operatore Tecnico Subacqueo”;
se intenda effettuare dei controlli specifici, per la verifica e l’individuazione di chi sia iscritto al registro senza una documentazione formativa legittima, volti a contrastare le iscrizioni illecite;
se voglia provvedere all’emanazione d di una circolare esplicativa, indirizzata a tutte le Capitanerie di Porto per la regolamentazione delle nuove iscrizioni e il controllo dei requisiti di chi è già iscritto nel Registro Sommozzatori da esse tenuto.