CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento

venerdì 3 ottobre 2014

SENATO 02/10/2014: INTERROGAZIONE PARLAMENTARE PRESENTATA DAL SENATORE FRANCESCO ARACRI SU CERTIFICAZIONI DA OTS

SENATO 02/10/2014: TESTO DELL'INTERROGAZIONE PARLAMENTARE PRESENTATA DAL SENATORE FRANCESCO ARACRI SU ALCUNE CERTIFICAZIONI DA OTS CHE NON DOVREBBERO ESSERE ACCETTATE DALLE VARIE CAPITANERIE DI PORTO PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO SOMMOZZATORI

( si può scaricare da qui il file in pdf:http://www.cedifop.it/SENATO_OTS.pdf )


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INTERROGAZIONE

ARACRI- al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 

Premesso che:


- in base ai Decreti Ministeriali del 13 gennaio 1979 recante “Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale”, del 31 marzo 1981 recante “Integrazioni al D.M. 13/01/79 istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale” e D.M del 2 febbraio 1982 recante “Modificazioni al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 istitutivo della categoria dei sommozzatori in servizio locale” è stato istituito presso le Capitanerie di Porto il Registro Sommozzatori per l’iscrizione di coloro che sono "in possesso del diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o dell'attestato di qualifica professionale, con allegato brevetto, di operatore tecnico subacqueo (sommozzatore) rilasciati da istituti di Stato o legalmente riconosciuti ovvero essere in possesso dell'attestato conseguito al termine dei corsi di formazione professionale effettuati secondo le modalità previste dall'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalle relative leggi regionali di attuazione";

- la legge 21 dicembre 1978, n. 845 recante: "Legge-quadro in materia di formazione professionale", specifica, inoltre, che l’attestato di qualifica sopracitato sia conferito agli “allievi che abbiano regolarmente partecipato alle selezioni sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita. Tali prove finali, che devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 18, primo comma, lettera a), si svolgono di fronte a commissioni esaminatrici, composte nei modi previsti dalle leggi regionali, delle quali dovranno comunque far parte esperti designati dalle amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale. Gli attestati di cui sopra costituiscono altresì titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi;

- si è costatato che moltissime Capitanerie di Porto negli ultimi anni abbiano accettato “certificati” non conformi a quanto sopra descritto, specialmente quelli rilasciati in seguito ad esami effettuati con procedimenti meramente privati, senza che all'interno delle commissioni di esami partecipino rappresentati delle Istituzioni cosi come previsto dalla legge;

- vi sono certificazioni rilasciate a seguito di corsi realizzati in 17 giorni con inclusi gli esami finali o, addirittura corsi di quattro week-end; certificazioni che non vengono repertoriate e registrate presso un ente pubblico ma recano solo con la firma di un rappresentate dell’ente o di un assessore provinciale che li sigla in data successiva allo svolgimento degli esami all’interno dell’ente; 

- esistono altresì esempi di Capitanerie di Porto che hanno accettato documentazioni incomplete di persone che hanno effettuato solo degli “stages formativi” senza aver frequentato un corso di formazione professionale o che abbiano presentato meri brevetti sportivi;


considerato che:


- la certificazione di “Operatore Tecnico Subacqueo” o “OTS”, con relativa iscrizione al Registro Sommozzatori presso una Capitaneria di Porto rappresenta l’appartenenza ad una categoria professionale tutelata dalle leggi Italiane sull’esercizio abusivo di una professione, e in particolare dagli articoli 348 del Codice Penale “Abusivo esercizio di una professione - Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da centotre euro a cinquecentosedici euro.” E dall’articolo 110 del Codice Penale – “Pena per coloro che concorrono nel reato. Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.” Quest’ultima disposizione coinvolge anche le Capitanerie di Porto che hanno accettato iscrizioni non conformi a quanto previsto dalla legislazione attuale;

- chi si iscrive al Registro Sommozzatori, senza averne diritto, diventa attore di una concorrenza sleale nei confronti di chi è regolarmente iscritto, e che in termini di sicurezza è portatore di rischi che potrebbero diventare fatali sia per se stesso sia per le persone che lavorano in squadra assieme a lui;

- la legislazione nazionale non ha avuto un aggiornamento normativo dal 1982, malgrado diversi disegni di legge siano stati presentati in entrambi i rami del Parlamento sino ad oggi ma che non hanno mai concluso il loro iter parlamentare; 

- a giudizio dell'interrogante il tema della sicurezza è importante in tutte le attività lavorative, ma in questo settore in particolare, dove vi è l’assenza di una chiara legislazione e la possibilità di una “facile” formazione ancor più, a scapito del verificarsi di gravi incidenti come, ad esempio, quello avvenuto il 28 Aprile 2011 che ha visto coinvolto un giovane subacqueo di 21 anni - di Castelnuovo don Bosco, provincia di Asti, morto nelle acque del fiume Po, e trattato a lungo nelle aule parlamentari,

chiede di sapere:

quali orientamenti intenda esprimere, in riferimento a quanto esposto in premessa e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'annosa questione inerente alla certificazione di “Operatore Tecnico Subacqueo”;

se intenda effettuare dei controlli specifici, per la verifica e l’individuazione di chi sia iscritto al registro senza una documentazione formativa legittima, volti a contrastare le iscrizioni illecite;

se voglia provvedere all’emanazione d di una circolare esplicativa, indirizzata a tutte le Capitanerie di Porto per la regolamentazione delle nuove iscrizioni e il controllo dei requisiti di chi è già iscritto nel Registro Sommozzatori da esse tenuto.

giovedì 2 ottobre 2014

Subacquea ots, nuove norme all’orizzonte (Avvisatore Marittimo del Mediterraneo - lunedì 15.09.2014)




Subacquea ots, nuove norme all’orizzonte: In Sicilia l'Assemblea regionale sta valutando un disegno di legge che guarda al futuro (Avvisatore Marittimo del Mediterraneo - lunedì 15.09.2014)



lunedì 29 settembre 2014

domenica 28 settembre 2014

giovedì 11 settembre 2014

ITALIA: D.D.L. 698 "Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale": Un modello Italiano sulla formazione dei commercial divers esportabile anche in altri paesi Europei

(di Manos Kouvakis) 

Continua il percorso del DDL 698, all’ARS (Assemblea Regionale Siciliana) per il completamento dell’iter legislativo, ma anche fuori dalle aule parlamentari non mancano le occasioni per discutere del DDL 698. Nel mese di settembre ci sarà, a Oslo (Norvegia) durante il 32° meeting Internazionale dell’IDSA, all’ordine del giorno un intervento dal titolo “ITALIA D.D.L. 698 ‘Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale’: Un modello Italiano sulla formazione dei commercial diver esportabile anche in altri paesi Europei”

Mentre nel mese di ottobre sarà presentato, nel corso di una tavola rotonda dal titolo “Quali prospettive pone il DDL 698 – Regione Sicilia (norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività subacquee industriali) Quale è il ruolo del medico subacqueo?”, durante il XXI congresso nazionale della SIMSI (Società Italiana Medicina Subacquea e Iperbarica) che si svolgerà a Trapani. Moderatore della tavola rotonda F. P. Sieli con la partecipazione di: Assessorato Sanità Regione Sicilia, A. Bolognini, D. Cartabellotta, M. L. Cavallo, M. Chines, C. Costanzo, R. M. Infascelli, M. Kouvakis, On. S. Lentini (Vice Presidente Commissione Attività Produttive ARS – Sicilia), E. P. Reale (Assessorato Agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea Regione Sicilia).
Il programma completo del XXI congresso nazionale della SIMSI, può essere scaricato, anche da qui:
http://www.cedifop.it/XXI_SIMSI(def).pdf

Di seguito il testo dell’intervento Italiano durante il meeting ad OSLO in Norvegia (http://www.idsaworldwide.org/docs/oslo2014.pdf ) dal 15 al 17 Settembre 2014:

“Possiamo dividere in tre tipologie gli standard internazionali che rendono ottimale la gestione di un cantiere offshore nella subacquea industriale, assolutamente diverse fra di loro, ma nello stesso tempo, anche, complementari
  • Standard Formativi (IDSA), IDSA rappresenta l'unica didattica nella subacquea industriale a livello internazionale, cosi come in ambito sportivo abbiamo diverse didattiche PADI, CMAS, SSI, ecc.. E 'interessante sottolineare che percorsi nazionali come quelli provenienti dagli Stati Uniti, Canada, ecc. essi fanno sempre riferimento alla didattica IDSA (esempio l’ACDE/USA: http://www.acde.us )
  • Standard Operativi (IMCA), applicabili nel cantiere (qui rientra anche la normativa UNI 11366 “Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria - Procedure operative”)
  • Standard di Sicurezza (HSE), come, per esempio, le norme HSE del Regno Unito.
Per il buon funzionamento di un cantiere offshore è intuitivo che le tre tipologie di standard devono coesistere.

IDSA come didattica fornisce un percorso formativo “ideale” per realizzare durante il periodo formativo i vari livelli di addestramento, che senza sostanziali differenze coincidono, a livello mondiale ai tre livelli, che noi abbiamo identificato nel documento dell’ENI SpA del 5 Agosto 2013 “Requisiti HSE per i fornitori di lavori subacquei”.

Il DDL 698 ha recepito questo messaggio e lo ha riportandolo nell’articolo 3 (Qualifiche professionali), mentre nell’articolo 5 (Obblighi formativi per lo svolgimento delle attività) sottolinea che i titoli rilasciati “devono risultare conseguiti, previa frequenza alle attività formative e prova finale ai sensi della vigente disciplina statale e regionale, e devono essere opportunamente vidimati dai competenti uffici della Regione. I titoli rilasciati da altre Regioni ovvero riconoscibili ai sensi della Direttiva 2005/36/CE devono essere comunque conformi ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme” dando inoltre il giusto peso a questi contenuti sottolineando che “devono essere conformi agli standard formativi internazionali in riferimento ai tempi di immersione e di fondo, stabiliti dalla didattica I.D.S.A. (International Diving Schools Association) per il livello di qualifica richiesta ed agli eventuali ulteriori standard relativi ai contenuti formativi prescritti a livello internazionale in materia di sicurezza e prevenzione, tutela della salute e dell’ambiente”

Il passaggio completo nel DDL 698, lo troviamo nel comma 2 dell’articolo 6 che specifica che questi interventi “dovranno essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti dall’International Diving Schools Association (IDSA) e, per le parti eventualmente operate presso le imprese di cui al comma 3 dell’articolo 2, alle prescrizioni e linee guida fissate dalla normativa UNI 11366 “Norme per la sicurezza e la tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria” e sui controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)”, descrivendo una corretta coesistenza degli standard formativi, operativi e di sicurezza.

Dall’altra parte, IMCA, in un suo documento pubblicato nel proprio sito al seguente link: http://www.imca-int.com/media/90582/imca-fs-logo.pdf , specifica che “ Training and certification:

− There are only four training courses for which IMCA offers approval/recognition – Trainee air diving supervisor, Trainee bell diving supervisor, Assistant life support technician and Diver medic. Each requires a training establishment to apply for approval then satisfactorily undergo an audit of its documentation, facilities and course. Once IMCA has confirmed approval/recognition such establishments may use the wording ‘IMCA Approved’ or ‘IMCA Recognised’ in relation to these specific courses only

− No other courses are approved/recognised by IMCA and, therefore, no establishments should state ‘IMCA Approved’ or ‘IMCA Recognised’ in relation to any other course.”

A questo punto è importante sottolineare che, in un documento che IMCA ha indirizzato a CEDIFOP, in data 11 settembre 2013, specifica che “IMCA’s list of recognised diver qualifications only includes qualifications approved by government bodies”, facendo riferimento ad una serie di documenti che IMCA ha pubblicato negli anni, di cui l’ultimo è il D 11/13, dove IMCA ha inserito un elenco di paesi che hanno una legislazione specifica per la formazione dei commercial divers che operano in offshore.

Questa condizione, che l’Italia acquisirebbe con l’approvazione definitiva del DDL 698 “Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale”, con la creazione del registro presso l’assessorato Regionale al Lavoro, al quale potranno iscriversi coloro che hanno effettuato corsi di formazione professionale cosi come precedentemente specificato, utilizzando gli standard IDSA e che opereranno nell’ambito delle acque marittime regionali e interne e nelle acque marittime non territoriali (offshore), quando alle attività di cui sopra sono connessi interessi regionali o quando alle medesime sono interessate persone e aziende nazionali.

Il riferimento specifico agli standard IDSA, permetterà l’applicazione della Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento dell’iscrizione al suddetto registro per l’intero territorio comunitario, dal momento che la direttiva stessa prevede il riconoscimento dagli altri paesi della UE a condizione che esista il controllo dello stato membro nel percorso formativo e che i contenuti di questo percorso non siano inferiori ad un equivalente percorso realizzato nel paese in cui si fa richiesta di accettazione. Questo importante passaggio, permetterà da una parte, di non poter contestare i contenuti formativi di chi è stato inserito nel registro regionale, mentre nello stesso momento, consentirà legittimamente di respingere l’inserimento di chi si presenta e richiede l’iscrizione avendo fatto dei percorsi con contenuti al di sotto della qualità che prevede tale iscrizione, cosa che negli ultimi anni siamo stati costretti a subire con percorsi formativi realizzati in alcuni paesi della UE, con standard assolutamente inaccettabili, che immettono nel mercato del lavoro operatori con una formazione incompleta e sostanzialmente pericolosa per la sicurezza del cantiere stesso.

Non ci deve inoltre sorprendere la regionalità (Sicilia) del DDL 698, visto che in Italia la formazione è delegata alle regioni, per legge, il che fa diventare quasi impossibile proporre una legge analoga in ambito nazionale, mentre la Sicilia, che gode di uno statuto speciale e di autonomia legislativa, sancita dalla Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 “Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455” conferisce al DDL 698, una volta approvato definitivamente, il giusto peso normativo, per i riconoscimenti in ambito regionale, nazionale e comunitario.

E’ altrettanto ovvio, che per quando riportato nel D 11/13 dell’IMCA, IDSA non potrebbe avere un riconoscimento diretto, perché non rappresenta un Paese che può legiferare, ma una didattica. La stessa IMCA, in un documento dal titolo “Competence Assessment of Experienced Surface Supplied Divers” del 25 May 2004, con il quale ha creato una quasi impossibile procedura da applicare a quei contractors IMCA che si trovano nei paesi non menzionati al documento D-11/13, e con il quale abilita 4 centri, il Diving Diseases Research Centre (UK), l'Interdive (UK) il KB Associates (Singapure) e il National Hyperbaric Centre (UK) ad operare presso le sedi dei Contractors IMCA che hanno sede nei paesi non riportati nel documento D 11/13, esclusivamente per i loro dipendenti di lunga durata che non sono cittadini di paesi che rientrano fra quelli del D 11/13, specifica nel capitolo 7 “The Assessment” che “The assessment should be based upon the IDSA standards – modules A (Preparatory), C (standard surface supply) and D (deep surface supply).”

In conclusione, il DDL 698, è facilmente esportabile nei paesi come Spagna, Grecia, Cipro, ed altri, che attualmente non hanno una legislazione specifica per l’offshore diving, mentre una soluzione immediata potrebbe essere l’iscrizione al registro regionale della Regione Sicilia di coloro che hanno realizzato sotto il controllo dello stato di appartenenza corsi di formazione che rispettano quanto richiesto nel DDL 698 e dalla Direttiva 2005/36/CE. Un'altra possibilità potrebbe essere rappresentata da una maggiore collaborazione fra le varie scuole full member IDSA, che attualmente realizzano gli stessi programmi, definendo fra loro dei protocolli di collaborazione, approvati dall’IDSA per i livelli di iscrizione per i 30-50 metri o quelli di altofondale.”

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