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martedì 30 settembre 2014
lunedì 29 settembre 2014
Subacquea industriale vitale per l’economia (Avvisatore Marittimo del Mediterraneo - lunedì 01.09.2014)
Subacquea industriale vitale per l’economia (Avvisatore Marittimo del Mediterraneo - lunedì 01.09.2014)
domenica 28 settembre 2014
Subacquea industriale, l’Ars esamina il ddl
giovedì 11 settembre 2014
ITALIA: D.D.L. 698 "Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale": Un modello Italiano sulla formazione dei commercial divers esportabile anche in altri paesi Europei
(di Manos Kouvakis)
Continua il percorso del DDL 698, all’ARS (Assemblea Regionale Siciliana) per il completamento dell’iter legislativo, ma anche fuori dalle aule parlamentari non mancano le occasioni per discutere del DDL 698. Nel mese di settembre ci sarà, a Oslo (Norvegia) durante il 32° meeting Internazionale dell’IDSA, all’ordine del giorno un intervento dal titolo “ITALIA D.D.L. 698 ‘Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale’: Un modello Italiano sulla formazione dei commercial diver esportabile anche in altri paesi Europei”
Mentre nel mese di ottobre sarà presentato, nel corso di una tavola rotonda dal titolo “Quali prospettive pone il DDL 698 – Regione Sicilia (norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività subacquee industriali) Quale è il ruolo del medico subacqueo?”, durante il XXI congresso nazionale della SIMSI (Società Italiana Medicina Subacquea e Iperbarica) che si svolgerà a Trapani. Moderatore della tavola rotonda F. P. Sieli con la partecipazione di: Assessorato Sanità Regione Sicilia, A. Bolognini, D. Cartabellotta, M. L. Cavallo, M. Chines, C. Costanzo, R. M. Infascelli, M. Kouvakis, On. S. Lentini (Vice Presidente Commissione Attività Produttive ARS – Sicilia), E. P. Reale (Assessorato Agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea Regione Sicilia).
Il programma completo del XXI congresso nazionale della SIMSI, può essere scaricato, anche da qui:http://www.cedifop.it/XXI_SIMSI(def).pdf
Di seguito il testo dell’intervento Italiano durante il meeting ad OSLO in Norvegia (http://www.idsaworldwide.org/docs/oslo2014.pdf ) dal 15 al 17 Settembre 2014:
“Possiamo dividere in tre tipologie gli standard internazionali che rendono ottimale la gestione di un cantiere offshore nella subacquea industriale, assolutamente diverse fra di loro, ma nello stesso tempo, anche, complementari
- Standard Formativi (IDSA), IDSA rappresenta l'unica didattica nella subacquea industriale a livello internazionale, cosi come in ambito sportivo abbiamo diverse didattiche PADI, CMAS, SSI, ecc.. E 'interessante sottolineare che percorsi nazionali come quelli provenienti dagli Stati Uniti, Canada, ecc. essi fanno sempre riferimento alla didattica IDSA (esempio l’ACDE/USA: http://www.acde.us )
- Standard Operativi (IMCA), applicabili nel cantiere (qui rientra anche la normativa UNI 11366 “Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria - Procedure operative”)
- Standard di Sicurezza (HSE), come, per esempio, le norme HSE del Regno Unito.
Per il buon funzionamento di un cantiere offshore è intuitivo che le tre tipologie di standard devono coesistere.
IDSA come didattica fornisce un percorso formativo “ideale” per realizzare durante il periodo formativo i vari livelli di addestramento, che senza sostanziali differenze coincidono, a livello mondiale ai tre livelli, che noi abbiamo identificato nel documento dell’ENI SpA del 5 Agosto 2013 “Requisiti HSE per i fornitori di lavori subacquei”.
Il DDL 698 ha recepito questo messaggio e lo ha riportandolo nell’articolo 3 (Qualifiche professionali), mentre nell’articolo 5 (Obblighi formativi per lo svolgimento delle attività) sottolinea che i titoli rilasciati “devono risultare conseguiti, previa frequenza alle attività formative e prova finale ai sensi della vigente disciplina statale e regionale, e devono essere opportunamente vidimati dai competenti uffici della Regione. I titoli rilasciati da altre Regioni ovvero riconoscibili ai sensi della Direttiva 2005/36/CE devono essere comunque conformi ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme” dando inoltre il giusto peso a questi contenuti sottolineando che “devono essere conformi agli standard formativi internazionali in riferimento ai tempi di immersione e di fondo, stabiliti dalla didattica I.D.S.A. (International Diving Schools Association) per il livello di qualifica richiesta ed agli eventuali ulteriori standard relativi ai contenuti formativi prescritti a livello internazionale in materia di sicurezza e prevenzione, tutela della salute e dell’ambiente”
Il passaggio completo nel DDL 698, lo troviamo nel comma 2 dell’articolo 6 che specifica che questi interventi “dovranno essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti dall’International Diving Schools Association (IDSA) e, per le parti eventualmente operate presso le imprese di cui al comma 3 dell’articolo 2, alle prescrizioni e linee guida fissate dalla normativa UNI 11366 “Norme per la sicurezza e la tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria” e sui controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)”, descrivendo una corretta coesistenza degli standard formativi, operativi e di sicurezza.
Dall’altra parte, IMCA, in un suo documento pubblicato nel proprio sito al seguente link: http://www.imca-int.com/media/90582/imca-fs-logo.pdf , specifica che “ Training and certification:
− There are only four training courses for which IMCA offers approval/recognition – Trainee air diving supervisor, Trainee bell diving supervisor, Assistant life support technician and Diver medic. Each requires a training establishment to apply for approval then satisfactorily undergo an audit of its documentation, facilities and course. Once IMCA has confirmed approval/recognition such establishments may use the wording ‘IMCA Approved’ or ‘IMCA Recognised’ in relation to these specific courses only
− No other courses are approved/recognised by IMCA and, therefore, no establishments should state ‘IMCA Approved’ or ‘IMCA Recognised’ in relation to any other course.”
A questo punto è importante sottolineare che, in un documento che IMCA ha indirizzato a CEDIFOP, in data 11 settembre 2013, specifica che “IMCA’s list of recognised diver qualifications only includes qualifications approved by government bodies”, facendo riferimento ad una serie di documenti che IMCA ha pubblicato negli anni, di cui l’ultimo è il D 11/13, dove IMCA ha inserito un elenco di paesi che hanno una legislazione specifica per la formazione dei commercial divers che operano in offshore.
Questa condizione, che l’Italia acquisirebbe con l’approvazione definitiva del DDL 698 “Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale”, con la creazione del registro presso l’assessorato Regionale al Lavoro, al quale potranno iscriversi coloro che hanno effettuato corsi di formazione professionale cosi come precedentemente specificato, utilizzando gli standard IDSA e che opereranno nell’ambito delle acque marittime regionali e interne e nelle acque marittime non territoriali (offshore), quando alle attività di cui sopra sono connessi interessi regionali o quando alle medesime sono interessate persone e aziende nazionali.
Il riferimento specifico agli standard IDSA, permetterà l’applicazione della Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento dell’iscrizione al suddetto registro per l’intero territorio comunitario, dal momento che la direttiva stessa prevede il riconoscimento dagli altri paesi della UE a condizione che esista il controllo dello stato membro nel percorso formativo e che i contenuti di questo percorso non siano inferiori ad un equivalente percorso realizzato nel paese in cui si fa richiesta di accettazione. Questo importante passaggio, permetterà da una parte, di non poter contestare i contenuti formativi di chi è stato inserito nel registro regionale, mentre nello stesso momento, consentirà legittimamente di respingere l’inserimento di chi si presenta e richiede l’iscrizione avendo fatto dei percorsi con contenuti al di sotto della qualità che prevede tale iscrizione, cosa che negli ultimi anni siamo stati costretti a subire con percorsi formativi realizzati in alcuni paesi della UE, con standard assolutamente inaccettabili, che immettono nel mercato del lavoro operatori con una formazione incompleta e sostanzialmente pericolosa per la sicurezza del cantiere stesso.
Non ci deve inoltre sorprendere la regionalità (Sicilia) del DDL 698, visto che in Italia la formazione è delegata alle regioni, per legge, il che fa diventare quasi impossibile proporre una legge analoga in ambito nazionale, mentre la Sicilia, che gode di uno statuto speciale e di autonomia legislativa, sancita dalla Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 “Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455” conferisce al DDL 698, una volta approvato definitivamente, il giusto peso normativo, per i riconoscimenti in ambito regionale, nazionale e comunitario.
E’ altrettanto ovvio, che per quando riportato nel D 11/13 dell’IMCA, IDSA non potrebbe avere un riconoscimento diretto, perché non rappresenta un Paese che può legiferare, ma una didattica. La stessa IMCA, in un documento dal titolo “Competence Assessment of Experienced Surface Supplied Divers” del 25 May 2004, con il quale ha creato una quasi impossibile procedura da applicare a quei contractors IMCA che si trovano nei paesi non menzionati al documento D-11/13, e con il quale abilita 4 centri, il Diving Diseases Research Centre (UK), l'Interdive (UK) il KB Associates (Singapure) e il National Hyperbaric Centre (UK) ad operare presso le sedi dei Contractors IMCA che hanno sede nei paesi non riportati nel documento D 11/13, esclusivamente per i loro dipendenti di lunga durata che non sono cittadini di paesi che rientrano fra quelli del D 11/13, specifica nel capitolo 7 “The Assessment” che “The assessment should be based upon the IDSA standards – modules A (Preparatory), C (standard surface supply) and D (deep surface supply).”
In conclusione, il DDL 698, è facilmente esportabile nei paesi come Spagna, Grecia, Cipro, ed altri, che attualmente non hanno una legislazione specifica per l’offshore diving, mentre una soluzione immediata potrebbe essere l’iscrizione al registro regionale della Regione Sicilia di coloro che hanno realizzato sotto il controllo dello stato di appartenenza corsi di formazione che rispettano quanto richiesto nel DDL 698 e dalla Direttiva 2005/36/CE. Un'altra possibilità potrebbe essere rappresentata da una maggiore collaborazione fra le varie scuole full member IDSA, che attualmente realizzano gli stessi programmi, definendo fra loro dei protocolli di collaborazione, approvati dall’IDSA per i livelli di iscrizione per i 30-50 metri o quelli di altofondale.”
Sull’argomento sono interessanti anche i seguenti link:
- http://www.italiannetwork.it/news.aspx?ln=it&id=23804
- http://www.linksicilia.it/2014/08/la-sicilia-prova-a-legiferare-sulle-attivita-subacque/
- https://www.youtube.com/watch?v=DQR8P57h3s8
- http://www.undersea.it/2014/08/subacquea-industriale-ddl-698-una.html
- http://cedifop.blogspot.it/2014/08/subacquea-industriale-ddl-698-una.html
- http://cedifop.blogspot.it/2014/05/a-proposito-sul-ddl-698-definizione.html
- http://www.undersea.it/2014/07/ddl-698-lintervista-in-tv.html
- http://ilsubacqueo.it/index.php?do=%2Fblog%2F1954%2Fddl-698-%E2%80%9Cnorme-per-il-riconoscimento-della-professione-e-disciplina-dei-con%2F&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
- http://www.timeoutintensiva.it/g_banner/97_programma%20preliminare.pdf
martedì 26 agosto 2014
Il Cedifop è confermato membro dell’Imca
Avvisatore Marittimo del Mediterraneo - venerdì 01.08.2014 - Il Cedifop è confermato membro dell’Imca
sabato 23 agosto 2014
LAVORO - SUBACQUEA INDUSTRIALE - CEDIFOP:"DDL 698: UNA SPERANZA CONCRETA DI CAMBIAMENTO PER LA PROFESSIONE E FORMAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE"
dall' ITALIAN NETWORK: http://www.italiannetwork.it/news.aspx?ln=it&id=23804 del 19/agosto/2014
Continua il percorso del DDL 698 "Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", sia all’ARS che fuori dall’aula parlamentare. Ad affermarlo una nota del CEDIFOP, centro di formazione, Unica Scuola Full Member IDSA in ITALIA, Membro IMCA - divisione DIVING per Europa ed Africa, Affiliato membro della società Americana di Saldatura (A.W.S.), Scuola IMCA per i corsi DMT e DMR Socio Effettivo UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), Centro accreditato dalla Regione Siciliana (CIR CC_0127)...
In data 23.06.2014 è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti; quelli presentati sottolineano ancora di più che questo disegno di legge si applica alle attività della subacquea al servizio dell’industria, che vengono realizzate al di fuori delle aree portuali, già regolamentate dai tre Decreti Ministeriali del 13 gennaio 1979 "Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale", del 31 marzo 1981 "Integrazioni al D.M. 13/01/79 istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale" e del 2 febbraio 1982 "Modificazioni al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 istitutivo della categoria dei sommozzatori in servizio locale".
Stante le dichiarazioni del primo firmatario della proposta di legge, durante una sua intervista su media news extra in onda sul canale 19 del digitale terrestre (che si può vedere qui: https://www.youtube.com/watch?v=DQR8P57h3s8 ) “il DDL 698 ha superato la fase della commissione e si inserirà nel contesto finale della votazione in aula, per essere legge a tutti gli effetti”
Va considerato inoltre che ad oggi, dal 1997, sono state presentate al parlamento nazionale ben 13 proposte legislative, con ben 2 proposte presentate durante la legislatura attuale, il Disegno di Legge n. 320 presentato il 26 Marzo 2013 al Senato dal Senatore Aldo Di Biagio e il Disegno di Legge n. 807 presentato il 18 aprile 2013 alla Camera, dall’On. Mario Caruso, sul destino degli ultimi due esprimo la mia perplessità sulla riuscita, tenendo conto dei tempi ma anche dei contenuti, visto che ancora una volta riportano problemi non risolti dai disegni di legge presentati durante le legislature precedenti. Inoltre, i loro contenuti sono molto distanti da quello che il DDL 698 cerca di normare, cioè la parte del riconoscimento di percorsi formativi validi ed accettabili in ambito internazionale.
In tal senso esso ha tutte le caratteristiche per risolvere la problematica del riconoscimento delle certificazioni Italiane, perché il DDL include fra gli articoli esattamente quanto richiesto affinchè tali certificazioni rientrino nel gota delle certificazioni riconosciute.
Ma anche fuori dalle aule parlamentari non mancano le occasioni per discutere sul DDL 698, nel mese di ottobre sarà presentato nel corso di una tavola rotonda durante il XXI congresso della SIMSI (Società Italiana Medicina Subacquea e Iperbarica), dal titolo “Quali prospettive pone il DDL 698 - Regione Sicilia (norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività subacquee industriali)? Quale è il ruolo del medico subacqueo? moderatore: F. P. Sieli; partecipano: Assessorato Sanità Regione Sicilia, A. Bolognini, D. Cartabellotta, M. L. Cavallo, M. Chines, C. Costanzo, R. M. Infascelli, M. Kouvakis, On. S. Lentini (Vice Presidente Commissione Attività Produttive ARS – Sicilia), E. P. Reale (Assessorato Agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea Regione Sicilia).
Per la buona gestione di un cantiere offshore, vanno applicate tre tipologie di standard - assolutamente diverse fra di loro, ma nello stesso tempo, anche, complementari - Esse sono:
- Standard Formativi (IDSA) (IDSA rappresenta l'unica didattica nella subacquea industriale a livello internazionale, cosi come in ambito sportivo abbiamo diverse didattiche PADI, CMAS, SSI, ecc.
- Standard Operativi (IMCA), applicabili nel cantiere (qui rientra anche la normativa UNI 11366 “Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria - Procedure operative”)
- Standard di Sicurezza (HSE) (non necessariamente HSE_UK)
Per il buon funzionamento di un cantiere offshore è intuitivo che le tre tipologie di standard devono coesistere.
Il DDL 698, già nel suo titolo: "Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale" affronta la problematica di regolamentare gli Standard Formativi, lasciando gli Standard Operativi e gli Standard di Sicurezza, a quanto esiste attualmente in ambito Europeo ed Internazionale.
Questo è evidente all’articolo 6 comma 2 del DDL 698: “Gli interventi di cui al comma 1 dovranno essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti dall’International Diving Schools Association (IDSA) e, per le parti eventualmente operate presso le imprese di cui al comma 3 dell’articolo 2, alle prescrizioni e linee guida fissate dalla normativa UNI 11366 “Norme per la sicurezza e la tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria” e sui controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)”
Forse le imprese Italiane che operano nel mondo offshore non dovrebbero perdere l’opportunità di partecipare alla tavola rotonda sul DDL 698, durante il congresso della SIMSI, che li vedrà successivamente coinvolte in prima persona nella sua applicazione, dopo la trasformazione in legge, considerando anche la levatura professionale delle persone che già si sono iscritte ad intervenire." conclude la nota.(19/08/2014-ITL/ITNET)
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