(di Manos Kouvakis)
La Legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale) specifica che la Repubblica Italiana promuove la formazione e l'elevazione professionale in attuazione degli articoli 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta e di favorire la crescita della personalità dei lavoratori attraverso l'acquisizione di una cultura professionale.
Nella legge viene specificato che le regioni esercitano la potestà legislativa in materia di orientamento e di formazione professionale, ottemperando ad una serie di obblighi ben precisi fra cui quello di adeguare la propria normativa a quella internazionale e comunitaria ed attenersi alla normativa nazionale in materia di contenuti tecnici e di obiettivi formativi e culturali delle iniziative. Le regioni, attenendosi alle finalità e ai principi, provvedono a disciplinare con proprie leggi la programmazione, l'attuazione e il finanziamento delle attività di formazione professionale e le modalità per il conseguimento degli obiettivi formativi relativi alle qualifiche, stabilendo gli indirizzi della programmazione didattica delle attività di formazione professionale.
Al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita. Tali prove finali, devono essere svolte di fronte a commissioni esaminatrici, composte nei modi previsti dalle leggi regionali, delle quali dovranno comunque far parte esperti designati dalle amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale. Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.
Gli enti operanti nella formazione professionale possono stipulare convenzioni con le imprese per la effettuazione presso di esse di periodi di tirocinio pratico e di esperienza, con la precisazione che le attività formative sono finalizzate all'apprendimento e non a scopi di produzione aziendale.
Foto dal corso TOP UP 2013 del CEDIFOP |
Nell'esercizio delle rispettive funzioni in materia di formazione professionale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni hanno facoltà di avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).
In Italia le regioni a statuto speciale hanno una particolare forma di attività legislativa, esse possono legiferare nel proprio territorio con la limitazione di un controllo, da un apposito organismo statale, per evitare che le leggi regionali siano in conflitto con le leggi dello Stato unitario, ma diversamente dalle regioni a statuto ordinario, nella regione Sicilia, tutti i documenti pubblici riportano in intestazione la dicitura “Repubblica Italiana”. Queste regioni esercitano tre tipi di potestà legislativa:
- a) potestà esclusiva, che è la più caratteristica,
- b) potestà legislativa concorrente,
- c) potestà integrativa e attuativa
La Regione Sicilia che è una regione a statuto speciale - Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 “Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455” - è l’autorità competente in materia di formazione professionale sul territorio siciliano, per il rilascio degli attestati di qualifica professionale, e subordina le attività formative ai controlli degli organi ispettivi dell’Ispettorato del Lavoro, dell’Ufficio Provinciale del Lavoro (U.P.L.) e ogni corso di qualifica professionale si conclude con un Esame Finale innanzi una Commissione esaminatrice istituita con Decreto emanato dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale. Gli attestati rilasciati vengono repertoriati e vidimati dal C.P.I. dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana.
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Va inoltre sottolineato che nel 2010, la regione Sicilia ha emanato la delibera di giunta n .350/2010 introducendo nel Prof 2011 disposizioni precise sui contenuti dei corsi di formazione professionale per OTS di livello base e di specializzazione effettuati nel territorio della regione Sicilia. Considerano che questi percorsi formativi devono essere fatti secondo standard IDSA e HSE, riporta testualmente la seguente specifica : “Per questo settore i corsi di formazione professionale per O.T.S. (Operatori Tecnico Subacquei) di livello Base e di specializzazione si devono attenere alla direttiva 2005/36/CE secondo gli standard dei programmi validati da I.D.S.A. (International Diving Schools Association) e H.S.E. (Health and Safety Executive)”.
A fine corso gli esami vengono effettuati innanzi una commissione istituita con decreto della Regione Sicilia/Italia, il Presidente di detta commissione esaminatrice è un funzionario pubblico. L’attestato di qualifica professionale di tutti i corsi realizzati in questo ambito, come corsi di base e di specializzazione, riportano il logo dello stato italiano, della regione Sicilia, della comunità europea e dell’ente di formazione. Inoltre (nell’angolo in basso a destra) riportano il numero di registrazione dell’attestato presso un ufficio pubblico (Centro per l’Impiego dell’Assessorato del Lavoro), la data e il timbro della regione Sicilia/Italia.
I medesimi standard, adottati in Sicilia nel Prof 2011, sono presenti anche nella proposta legislativa N. 2369 Lo Presti, "Disposizioni concernenti le attività professionali subacquee e iperbariche" “… Questi percorsi per essere validi, oltre che nel territorio italiano anche in quello internazionale, devono adottare standard definiti in coerenza con quelli internazionali previsti dall’Health and Safety Executive (HSE), dall’Association on Diving Contractors (ADC), dall’International Diving Schools Association (IDSA), dall’International Marine Contractors Association (IMCA) e da altri organismi similari …” e nel Documento dell’ENI SpA, del 05/08/2013 dal titolo “Requisiti HSE per i fornitori di lavori subacquei”.
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Attualmente IMCA riconosce, in una lista, “riconoscimenti indiretti” i percorsi formativi di Paesi che seguono regole e standard internazionali approvati dagli Stati ove vengono svolti, quelli attualmente registrati da IMCA sono: Australia, Brasile, Canada, Francia, India, Olanda, Nuova Zelanda, Norvegia, Sud Africa e U.K. Questa lista fino ad oggi non comprende l’Italia, anche perché non si è trovato fino ad oggi una legislazione specifica sui percorsi per commercial diver accettata da Imca per classificare tali percorsi secondo declinazioni legislative italiane. La legislazione italiana attuale, che però risale al 1979/1982 (qualifica di OTS), prevede attività all’interno delle aree portuali, non di interesse dell’IMCA, che opera in offshore. Ma alla luce di quando sta attualmente accadendo, i percorsi formativi svolti in Sicilia, hanno il diritto di essere inseriti in questa lista.
Vista l’importanza dell’argomento, l’Italia, che è uno dei paesi più importanti in Europa (sviluppo costiero) e anche all’estero (vedi ENI spa) nel settore delle attività di subacquea industriale, e vista l’importanza di dare segnali precisi, dove attualmente esiste una grande confusione a discapito della sicurezza e professionalità, e visto i presupposti, si può affermare che attualmente in Italia/Sicilia questi percorsi hanno il riconoscimento dello Stato Italiano, per poter essere inclusi di diritto nella lista dei paesi che hanno percorsi formativi approvati dalle autorità, anche se limitatamente a precisi percorsi che vengono effettuati nel territorio della regione siciliana, con determinate e ben precise condizioni di addestramento, individuate dalla delibera di giunta n.350/2010-Prof 2011.