CEDIFOP

CEDIFOP
le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento

giovedì 19 gennaio 2012

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in materia di promozione degli investimenti offshore


1. L'articolo 6, comma 17, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: "Ai fini della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, da svolgersi all'interno delle acque delimitate dal perimetro delle aree protette di cui al Decreto 27 aprile 2010 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e successive modificazioni e integrazioni; nel caso di istituzione di nuova area protetta restano efficaci i titoli abilitativi già rilasciati alla data di inserimento della stessa nell'elenco di cui al decreto 27 aprile 2010 e sue modifiche e integrazioni".

2. All'articolo 6, comma 17, secondo e quarto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, le parole "dodici miglia" sono sostituite con le parole "cinque miglia".

3. All'articolo 6, comma 17, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, le parole "linee di base" sono sostituite con le parole "linee di costa".

4. All'articolo 6, comma 17, sesto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo le parole "stessa data" sono aggiunte le seguenti parole "in base ai quali possono essere rilasciati i provvedimenti conseguenti o comunque connessi ai titoli stessi, comprese le proroghe e il rilascio delle concessioni conseguenti a un rinvenimento in un permesso di ricerca già rilasciato prima della data di entrata in vigore del presente comma o, in caso lo stesso permesso ricada in una area protetta di nuova istituzione, prima della data di inserimento nell'elenco di cui al decreto 27 aprile 2010 e sue modifiche e integrazioni".

5. Le attività di cui all'articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.886, sono svolte secondo le norme vigenti, le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366.


RELAZIONE 
Le modifiche proposte riguardano l'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152/2006, come introdotto dal decreto legislativo n. 128/2010.

La disposizione vigente disciplina due tipologie di divieti: il primo, inerente lo svolgimento di attività riguardanti gli idrocarburi sia liquidi che gassosi in mare all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali e nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno di tali aree; il secondo, relativo ai soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale.

La norma ha avuto rilevanti impatti economici sulle attività del settore e ha ingenerato dubbi interpretativi e applicativi di varia natura, senza peraltro apportare un significativo miglioramento della tutela ambientale.
L'intervento normativo ha lo scopo di specificare l'ambito di estensione del divieto mediante il riferimento esplicito all'Elenco ufficiale delle aree protette di cui al Decreto 27 aprile 2010 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; viene inoltre chiarita la funzione protettiva della norma, confinata allo spettro di mare sovrastante il sottosuolo marino.

Si vuole, ancora, rendere possibili le attività di ricerca e prospezione di idrocarburi in una area più vicina alle coste senza compromettere l'ecosistema che è, in ogni caso, già protetto dalle stringenti normative nazionali di tutela ambientale. Il limite proposto delle 5 miglia appare adeguato a garantire la protezione ambientale rispetto alle attività di ricerca e prospezione salvaguardandone al contempo le ricadute economiche non solo per le imprese del settore ma anche per lo Stato e gli enti locali. Così come il riferimento alle linee di costa anziché alle linee di base rende omogeneo l'impianto della norma e ne garantisce un'applicazione parametrata a un dato fisico certo, le linee di costa, piuttosto che convenzionale e incerto, come le linee di base.

Con l'ultima modifica si vuole, infine, porre rimedio a una questione interpretativa, relativa all'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati in relazione all'esercizio dell'attività mineraria già in essere, peraltro oggetto di una richiesta di intervento in sede consultiva del Consiglio di Stato, ancora non emesso. In questo modo si garantisce la tutela dei diritti acquisiti da parte degli operatori del settore e la salvaguardia della legittima aspettativa degli operatori impegnati nella ricerca.

In termini generali, la norma in oggetto ha provocato conseguenze fortemente negative sugli investimenti nel settore estrattivo nazionale, in un settore che ha visto nel 2009 investimenti che hanno superato il miliardo di euro e che contribuisce in maniera significativa alla formazione di un patrimonio di know how di altissima specializzazione attraverso investimenti per circa 300 milioni di euro l'anno nella ricerca, coinvolgendo università e politecnici.

I divieti imposti sfavoriscono il rimpiazzo della produzione nazionale di petrolio e gas naturale dei giacimenti maturi, che attualmente contribuisce a circa il 6% del fabbisogno nazionale di petrolio e gas. La produzione di idrocarburi in Italia assicura una strategica fonte di approvvigionamento di materie prime a fronte di una dipendenza estera del1'84%. Inoltre, la disposizione oggetto di modifica ha comportato i seguenti effetti:

- riduzione degli investimenti in tecnologie e servizi forniti dalle imprese italiane con un crollo dei progetti in corso, stimabile in circa 3-4 miliardi di euro nei prossimi anni, con abbandono degli investimenti in corso sul territorio italiano da parte delle imprese italiane ed estere operanti nel settore (recente esempio la EXXON);
- riduzione dei posti di lavoro nel settore stimabile in 65 mila addetti di cui 15 mila direttamente coinvolti nell'attività nazionale;
- riduzione del 50% del gettito fiscale nell'arco di 3-4 anni, nel 2009 il solo settore E&P e per la sola attività in Italia (escludendo l'indotto), contribuisce alla fiscalità per oltre un miliardo e 200 milioni di euro l'anno comprensivo di royalties e canoni. Sono state stimate minori entrate fiscali a seguito della disposizione in oggetto per circa 600 milioni euro l'anno.

Si sottolinea come lo sviluppo delle attività di prospezione e coltivazione di idrocarburi sia tra i parametri oggetto di valutazione da parte delle Agenzia di rating per la stima della solidità economica degli Stati. A titolo esemplificativo, si rileva che tra le ragioni che hanno indotto, lo scorso 9 settembre, Standard & Poor's ad alzare il rating di Israele ad 'A+' da 'A', c'è stata proprio la decisione del governo israeliano di sviluppare le attività di ricerca e prospezione degli idrocarburi nelle proprie acque territoriali.

Con le modifiche proposte si ritiene che saranno a breve riavviati investimenti da parte di 20 operatori per oltre 4 miliardi di euro. Sarà evitato, inoltre, un contenzioso relativo agli affidamenti ingenerati per titoli abilitativi rilasciati e sospesi, con conseguente esposizione debitoria dello Stato a titolo risarcitorio per danno emergente e per lucro cessante - stimabile per non meno di 300 milioni di euro -, nonché relativa alle spese di decommissioning degli impianti esistenti.

L'ultimo comma riguarda lo sviluppo e la promozione delle attività offshore. Le aziende italiane che si dedicano ai lavori subacquei sono più di 1.500, con un fatturato di oltre 700 milioni di euro per il solo settore degli idrocarburi offshore in acque nazionali e all'estero. Al fine di favorire la crescita e la concorrenzialità degli operatori italiani che operano nel settore, soprattutto nel mercato internazionale, si rende necessario completare il quadro normativo di riferimento. Infatti, l'articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.886, mentre prescrive che, ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori, le operazioni da effettuarsi con l'impiego di operatori subacquei devono essere effettuate nel rispetto delle norme specifiche in materia e delle regole della buona tecnica, nulla specifica in merito alle effettive modalità di conduzione delle stesse. Per questi motivi, il rinvio esplicito alla norma UNI 11366 "Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee e iperbariche professionali al servizio dell'industria" fornirà un puntuale riferimento alla gestione delle attività subacquee che, per la specificità ambientale che le caratterizza, necessita di norme specifiche che possano garantire il raggiungimento dei più alti livelli di sicurezza a tutti i lavoratori subacquei e la possibilità di concorrere sul mercato internazionale con proprie norme e regole senza dover ricorrere ad organizzazioni straniere per le omologazioni delle procedure operative aziendali, necessarie per partecipare alle gare di appalto internazionali.

Nessun commento:

Posta un commento