di Manos Kouvakis
In ambito internazionale, nelle
operazioni offshore, esistono tre tipologie di standard:
1) gli standard formativi
stabiliti dall’International Diving Schools Association (IDSA) che rappresenta
l’unica associazione didattica nella subacquea industriale a livello
internazionale, così come in ambito sportivo abbiamo diverse didattiche PADI,
CMAS, SSI e altre. È interessante sottolineare che corsi formativi nazionali,
come quelli degli Stati Uniti d’America o del Canada, fanno sempre riferimento
alla didattica dell’IDSA che, a livello mondiale, ha elaborato le regole per la
formazione nel settore inshore e offshore in base a una più che quarantennale
esperienza, desunta dalle scuole che aderiscono a tale Associazione a livello
mondiale;
2) gli standard operativi,
riconducibili all’International Marine Contractors Association (IMCA),
applicabili nel cantiere (ad essi si rivolge anche la citata normativa UNI
11366 sulla sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed
iperbariche professionali al servizio dell’industria – procedure operative);
3) gli Standard di sicurezza
dell’Health and Safety Executive (HSE) quali, per esempio, le norme HSE del
Regno Unito.
Solo la corretta applicazione di
questi standard può garantire una maggiore spendibilità della qualifica del
sommozzatore italiano a livello internazionale, riportando la categoria al
livello che le spetta per la storia e per le competenze che la caratterizzano.
Standard distinti, ma
interconnessi fra di loro, indispensabili per garantire il massimo di sicurezza
e qualità nella gestione dei cantieri offshore in questo settore.
E’ molto importante sottolineare
che IMCA e IDSA da sempre sono state associazioni complementari, nei settori
che le distinguono.
In particolare, IMCA, nel suo documento “Reproducing the IMCA Logo” dice che:
“ Training and certification:
·
There are only four training courses for
which IMCA offers approval/recognition – Trainee air diving supervisor, Trainee
bell diving supervisor, Assistant life support technician and Diver medic. Each
requires a training establishment to apply for approval then satisfactorily
undergo an audit of its documentation, facilities and course. Once IMCA has
confirmed approval/recognition such establishments may use the wording ‘IMCA
Approved’ or ‘IMCA Recognised’ in relation to these specific courses only
·
No other courses are approved/recognised by
IMCA and, therefore, no establishments should state ‘IMCA Approved’ or ‘IMCA
Recognised’ in relation to any other course.”
Esso è il Documento con il quale
IMCA stabilisce le sue competenze, come associazione di categoria che non si
occupa di formazione, e infatti nessuno dei quattro corsi che fa può essere
considerato come corso “bagnato”, ma come corso che può aiutare nella gestione
del cantiere in superficie, inoltre in tale documento è chiarissimo il fatto
che IMCA non vuole occuparsi della formazione dei commercial divers, siano essi
formati per l’ambito portuale (OTS) o coloro che hanno una qualifica per operare
negli ambienti inshore o offshore.
In generale IMCA è interessata
solo all’ambito offshore, cioè dal momento in cui l’immersione dei divers si
effettua con l’utilizzo di apparecchiature particolari tipo basket, campana
aperta o campana chiusa, che sono dei veri o propri ascensori per aiutare la
discesa, e soprattutto la risalita in sicurezza dei divers. Il settore offshore
si distingue dal settore portuale o inshore, dove le immersioni si effettuano
con l’ingresso del divers direttamente in acqua e l’utilizzo delle tecniche di
scuba (fonte di aria limitata alla bombola sulle spalle) o surface (fonte di
aria illimitata, che arriva dalla superficie tramite il cavo ombelicale). Nelle
immersioni offshore, di interesse IMCA, le immersioni sono fatte, oltre che con
l’utilizzo delle attrezzature descritte precedentemente, anche esclusivamente
in surface, esso si divide in due categorie, l’offshore ad aria, che rientra
nella categoria del “Basso fondale” (al quale fanno riferimento anche le
immersioni in ambito portuale e inshore), ed ha la particolarità che i divers
respirano aria comune (cioè gas composto da ossigeno e idrogeno) e l’offshore
in saturazione, detto anche “alto fondale”, caratterizzato dall’uso di miscele
respiratorie composte da ossigeno ed elio (eliox).
IMCA stila periodicamente, con cadenza annuale o biennale,
un documento dove nella prima parte sono inseriti i paesi che in ambito
internazionale hanno una legislazione specifica che regolamenta queste tipologie
di immersione. Il documento più recente, che IMCA ha prodotto, è Information
Note IMCA D 05/1505/15 (documento 05 del
2015). In questo documento IMCA, su tre fasce, stila un elenco di paesi che
hanno una legislazione per l’offshore diving nel loro territorio.
Nella prima fascia, come offshore/basso fondale (cioè per
profondità superiori ai – 30 ma fino ai – 50 metri ) troviamo sotto il titolo Surface-Supplied Diver Certificates, i
seguenti paesi: Australia, Brasile, Canada, Francia, India, Norvegia, e
nuova Zelanda, Olanda, Sud Africa, Svezia, Singapore, UK (tramite HSE-UK) e USA
tramite TSA. Nella seconda fascia come
offshore/alto fondale (cioè per profondità superiori ai – 50 metri) troviamo
sotto il titolo Closed Bell Divers
Certificates: i seguenti paesi Australia, Brasile, Canada, Francia, Norvegia, e nuova
Zelanda, Olanda, Sud Africa, UK (tramite HSE-UK) e USA tramite ACDE.
Si nota la mancanza dell’Italia da questo elenco, perché
la legislazione esistente fino a qualche mese fa si limitava a definire solo le
attività degli OTS (ambito portuale) che non è di interesse dell’IMCA.
Per tutti gli altri paesi (Italia inclusa), IMCA ha
delegato tre organizzazioni: Interdive e the National Hyperbaric Centre che si trovano in UK e KB Associates che si
trova a Singapore, di recarsi, su
richiesta, in uno qualsiasi dei paesi che non si trovano fra quelli elencati,
per poter valutare il rilascio delle
certificazioni IMCA a divers che operano presso aziende che sono full
contractors IMCA. Queste procedure sono definite da alcuni documenti IMCA, dove vengono stabilite le regole da
applicare, fra queste, ad esempio, solo le ditte full contractors IMCA che
hanno dei dipendenti con grande esperienza offshore, ma che non provengono da
uno dei paesi elencati nel documento D05-15, possono richiedere la visita di
uno dei tre organismi. Imca sottolinea che non vuole assumere un ruolo di
valutatore di subacquei esperti, e non si propone come tale. IMCA ritiene che
questo tipo di approvazione debba rimanere compito dei governi o di agenzie
approvate da governi come per esempio ACDE negli USA.
E’
interessante notare che queste tre organizzazioni sono tutte e tre Full Member
IDSA come Specialist Diving Training, e
che in un documento che IMCA ha rivolto a questi organismi dal titolo
“Competence Assessment of Experienced Surface Supplied Divers” al paragrafo 7
specifica che esso deve essere eseguito secondo standard IDSA: “The assessment should be based
upon the IDSA standards – modules A (Preparatory), C (standard surface supply)
and D (deep surface supply). “. Occorre inoltre sottolineare che anche l’organismo Americano ACDE (Association of Commercial Diving Educators) indica
gli standard IDSA obbligatori nei percorsi formativi.
Da tutto ciò si evidenzia un legame forte e inscindibile, ma anche con
precisi confini nelle competenze, come avevamo accennato all’inizio, e cioè
IMCA stabilisce gli standard operativi da applicare nei cantieri di lavoro,
mentre IDSA stabilisce gli standard formativi da applicare durante i percorsi
di formazione dei commercial divers.
Ecco allora, che in Italia,
visto che la legislazione nazionale non ha avuto un'evoluzione normativa
omogenea nella materia dal 1982 ad oggi, malgrado diversi disegni di legge
siano stati presentati in entrambi i rami del Parlamento senza mai concludere
il proprio iter parlamentare; è stata
promulgata dal presidente della Regione Siciliana la legge regionale 21 aprile
2016, n. 7, recante "Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio
delle attività della subacquea industriale", pubblicata sulla Gazzetta
ufficiale regionale il 29 aprile successivo, della quale, nella riunione del Consiglio dei ministri n. 121 del 20 giugno 2016 si è
deliberata la non impugnativa, che si occupa di chi opera in acque marittime inshore ed offshore o
interne", fuori dall'ambito portuale, e dove l’articolo 3.2 specifica
che: “ Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti
agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di
immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving
Schools Association (IDSA), ai controlli che devono essere effettuati per il
rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza
ed mbiente (HSE), anche in conformità
alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)”, mentre
all'articolo 3, comma 5, specifichi che "I
titoli rilasciati al termine dei percorsi formativi sono soggetti alle
procedure e modalità di registrazione e vidimazione previste a livello
generale per le attività di formazione professionale ai sensi della vigente
disciplina e sono riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull'intero territorio
comunitario". Una interrogazione parlamentare la n° 4-06112, pubblicata il 14 luglio 2016, nella
seduta n. 660 del senato della Repubblica Italiana,
immediatamente dopo la pubblicazione della legge 07/2016 della regione Sicilia,
stabilisce un importante collegamento fra la legge e le garanzie relative alla
sicurezza dei lavoratori, già previste dal decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante il testo unico in materia di
sicurezza sul lavoro, ed in particolare gli articoli 18, comma 1, lettera e), 36, comma 1, lettera a), e 37, comma 3; specificando
che fuori dall’ambito portuale la formazione, che deve ricevere un lavoratore che
opera nell’ambito della subacquea industriale, affinché si ottemperino i
requisiti previsti dal decreto legislativo n 81 del 2008, non può fare
riferimento al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 che, all'art. 2 specifica
"I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro
l'ambito del porto", ma alla legge regionale siciliana n. 7 del 2016
all'interno della quale vengono definiti i livelli di addestramento e di
qualifica, con percorsi formativi minimi, che garantiscono ai lavoratori un
idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro in
quanto gli garantisce un livello "minimo" di competenza affinché
possa operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i
lavoratori del settore a gravi rischi nello svolgimento del loro attività, di
conseguenza, continua, attualmente, soltanto i lavoratori iscritti al
repertorio telematico gestito dall'Assessorato per il lavoro della Regione
Siciliana e in possesso della card del "commercial diver
italiano" possono essere considerati idonei per effettuare un tipo di attività
fuori dalle aree portuali.
Va anche
considerato che in Italia la formazione è stata demandata alle regioni, e che
la regione Sicilia è una regione autonoma che può fare riferimento al suo
statuto, originato da un accordo di
origine "pattizia" fra lo Stato Italiano e la Sicilia, emanato con
regio decreto da Re Umberto II il 15 maggio 1946 (quindi
precedente la Costituzione della Repubblica Italiana, che lo ha recepito per
intero con la legge costituzionale n. 2 del 1948), e diede vita
alla Regione Siciliana prima ancora della nascita della
Repubblica Italiana. Grazie allo Statuto autonomistico,
la Regione Siciliana ha competenza esclusiva (cioè le leggi statali non hanno
vigore nell'isola) su una serie di materie, tra cui anche la
formazione professionale.
Grazie a questo, ora bisogna procedere
affinché anche l’Italia, tramite la legge Regionale 07/2016, possa far parte di
un futuro documento IMCA che andrà a sostituire il documento D05/15, inserendo
nella prima fascia (basso fondale) la frase “Italia: Iscrizione al 2° livello
del repertorio telematico della regione Sicilia” e nella seconda fascia (alto
fondale) la frase “Italia: Iscrizione al 3° livello del repertorio telematico
della regione Sicilia”. Una strada ancora da percorrere, ma che finalmente dopo
35 anni comincia a fare intravedere la luce dell’uscita dal quel buio tunnel in
cui il commercial diver italiano è stato costretto a rimanere.
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