CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento

mercoledì 13 luglio 2016

Opere subacquee : attenzione alle disposizioni della L.R. 07/2016

di Manos Kouvakis



L’incidente è dell’anno scorso (agosto 2015), ma se questo incidente accadesse oggi, con la nuova L.R. 07/2016 (LEGGE 21 aprile 2016, n. 7.Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale) che rappresenta, in merito alla sicurezza, un complemento al D. Lgs. 81/08, chi avrebbe dovuto assumere le responsabilità dell’incidente?

La mancata applicazione degli standard minimi di sicurezza, ormai regolamentati anche per attività fuori dall’ambito portuale (non OTS) con la L.R. 07/2016, che prevede l’iscrizione al Repertorio Telematico della Regione Sicilia, presso l’Assessorato Regionale al Lavoro, in base alla profondità dell’immersione lavorativa, a chi sarebbe imputata? Sicuramente sia al comune che ha commissionato i lavori ma anche alla capitaneria stessa che li ha autorizzati senza assicurarsi dell’esistenza minima delle condizioni di sicurezza visto che la L.R. 07/2016 definisce livelli di qualifica e percorsi formativi minimi a garanzia di questo tipo di lavori, mai regolamentati ad oggi in Italia. Perché aspettare nuovi incidenti per iniziare ad applicare la legge?

lunedì 23 maggio 2016

LA LEGGE LENTINI (L.R. 07/2016) E L’EQUIVALENZA DEI PERCORSI ITALIANI INSHORE E OFFSHORE CON L’APPROVED LIST DELL’HSE_UK

di Manos Kouvakis


Finalmente anche in Italia, è stata approvata, dopo più di 35 anni di attesa, una legge (L.R. 07/2016 – Legge Lentini) sulla formazione dei sommozzatori che operano nel settore inshore e offshore. La Legge Lentini che si intitola “Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale” enumera i livelli di formazione per operare in ambito inshore e offshore, partendo dalla base esistente di OTS (Operatore Tecnico Subacqueo) valido per attività in ambito portuale, introduce il primo livello per l’INSHORE AIR DIVER, a cui fanno seguito il secondo e terzo livello per L’OFFSHORE DIVER (aria e saturazione) secondo gli standard didattici dall’International Diving Schools Association (IDSA), standard che fanno parte integrale della legge Lentini. 

Abbiamo sottolineato più volte, del fatto che in ambito internazionale esistono tre tipologie di standard ed in particolare 

1) gli standard formativi stabiliti dall’International Diving Schools Association (IDSA) che rappresenta l’unica associazione didattica nella subacquea industriale a livello internazionale, così come in ambito sportivo esistono diverse didattiche PADI, CMAS, SSI e altro

2) gli standard operativi declinati dall’International Marine Contractors Association (IMCA), applicabili nel cantiere (in essi rientra anche la citata normativa UNI 11366 sulla sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria – procedure operative);

3) gli Standard di sicurezza dell’Health and Safety Executive (HSE) quali, per esempio, le norme HSE del Regno Unito. Solo la corretta applicazione di questi standard può garantire una maggiore spendibilità della qualifica del sommozzatore italiano a livello internazionale, riportando la categoria al livello che le spetta per la storia e per le competenze che la caratterizzano

Per il buon funzionamento di un cantiere offshore è intuitivo che le tre tipologie di standard devono coesistere e la legge appena promulgata si occupa di definire in modo chiaro i primi: quelli che riguardano la formazione dei subacquei al servizio dell’industria, secondo le precise regole di formazione stabilite dalla didattica Internazionale IDSA.

Proprio qui, sulla formazione, interviene il testo della Legge Lentini approvata dall’assemblea regionale Siciliana per regolamentare la formazione degli operatori in un comparto in cui manca una normativa nazionale di riferimento. 

E proprio l’assenza di una disciplina dello Stato al riguardo ha, fino ad oggi, costituito un grande ostacolo per l’inserimento professionale degli operatori italiani della subacquea industriale. Un paradosso evidente per una regione insulare come la Sicilia, interessata dalla presenza di diversi impianti per l’estrazione, il trasporto e la raffinazione degli idrocarburi, di strutture portuali e di molteplici altre attività subacquee.

L’articolo 3 è il più importante, perché specifica come devono essere svolti i percorsi formativi, cioè con interventi formativi conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, in riferimento ai tempi di immersione e di fondo e alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA), ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA). Tre tipologie di standard (Formativi Sicurezza ed Operativi) racchiusi in poche righe ma importantissime, specialmente perché riconoscibili ai sensi della Direttiva 2005/36/CE sull’intero territorio comunitario.

La legge Lentini crea la CARD del COMERCIAL DIVER ITALIANO, che sarà gestita dalle istituzioni Italiane e che sarà rilasciata a chi si iscriverà al repertorio telematico nei tre livelli previsti. L'iscrizione al repertorio telematico deve essere in conformità a percorsi formativi secondo standard IDSA a cui fa riferimento l’articolo 3, comma 2, della Legge Lentini. 

Tutti coloro che hanno svolto corsi di formazione professionale secondo gli standard previsti dalla didattica IDSA con l'iscrizione al repertorio telematico della Regione Sicilia, potranno usufruire della CARD secondo il livello di qualifica (Inshore Air Diver, Offshore Air Diver -TOP UP e Offshore Sat Diver - Altofondale) riconoscibile ai sensi della Direttiva 2005/36/CE sull’intero territorio comunitario. 

Queste le dichiarazioni dell'Onorevole Lentini: "Il provvedimento disciplina le attività formative per il conseguimento delle qualifiche internazionalmente riconosciute (senza in alcun modo intervenire sull’esercizio dell’attività professionale, di competenza statale) di inshore diver (sommozzatore abilitato ad interventi fino a 30 metri di profondità), di offshore air diver (“Top Up”, fino a 50 metri) e di offshore sat diver (altofondalista, fino a 200 metri con supporto di strumenti iperbarici). Tutti i percorsi di formazione dovranno svolgersi nel rigoroso rispetto degli standard fissati a livello internazionale dall’IDSA (l’associazione mondiale delle scuole per subacquei industriali) e delle norme a tutela della sicurezza, della salute e dell’ambiente (HSE). Al termine dei percorsi di formazione i ragazzi potranno far inserire il proprio nominativo nell’apposito repertorio telematico sul sito della Regione e riceveranno un’apposita card, che permetterà così alle aziende del settore di verificare le competenze, favorendo l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro. I titoli conseguiti saranno inoltre effettivamente utilizzabili sul mercato del lavoro comunitario (riconoscimento ai sensi della Direttiva 2005/36) ed internazionale. L’intervento legislativo, inoltre, non prevede nessun nuovo onere per la Regione: i corsi potranno eventualmente essere finanziati coi fondi comunitari (FSE) o comunque operare in regime di libero mercato, fermo restando il controllo della Regione sull’effettività degli insegnamenti e dei tempi di immersione. Sono estremamente soddisfatto per le approvazioni di un provvedimento che apre ai giovani siciliani nuove opportunità di lavoro in un settore di alta qualificazione e dinamico. Senza spendere fondi pubblici offriamo la possibilità, in una terra al centro del Mediterraneo, di concrete occasioni di lavoro ben remunerate in Sicilia ed altrove, nel settore petrolifero, portuale e delle installazioni marittime in genere. La Regione ha finalmente usato bene la propria autonomia per aiutare i siciliani ad inserirsi e competere nell’attività lavorativa in tutta Europa e nel mondo."

Sarebbe anche importante un confronto con gli standard dell’HSE Inglese e i nuovi standard italiani, visto che fino ad oggi la legislazione Italiana si limitava solo nel disciplinare la subacquea in area portuale e, più precisamente, l’ ”Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale”. Facendo riferimento solo ai servizi portuali, detta normativa non tratta dei livelli offshore e inshore i quali prevedono una preparazione superiore anche in termini di profondità di immersione.

- La nuova Legge 21 aprile 2016, n. 7 (c.d. Legge Lentini) disciplina i livelli offshore e inshore come segue:

a) Primo livello (inshore diver), o “sommozzatore”, che definisce la formazione per operatori in ambiente subacqueo con immersioni fino a profondità massima di -30 metri.

Nel paragone con la formazione inglese, questo si può collocare al corrispondente livello “Insland/Inshore Diving” (Schedule 2) e precisamente:

– HSE Surface Supplied Diving

– HSE Part III

– Transitional Part III (issues between 1 July 1981 – 31 December 1981)

– HSE Part III (Restricted – Tank)

– HSE SCUBA Diving

– HSE Part IV

– Transitional Par IV (issued between 1 July 1981 – 31 December 1981)

– HSE Part IV (Restricted – Tank).

b) Secondo livello (offshore air diver), detto anche di categoria “TOP UP”.

Profondità fino a -50 metri. Nel paragone con la formazione inglese, questo si può collocare al corrispondente livello “Offshore Diving” (Schedule 1.2 “For Surface Supplied, Surface-Orientated Diving Techniques to a maximum depth of 50 metres) e più precisamente:

- HSE Surface Supplied Diving with HSE Surface Supplied Diving (Top-up)

- HSE Part I

Our Ref: INT5

Date: 18 May 2016

- Transitional Part I (issued between 1 July 1981 – 31 December 1981)

- TSA or MSC Basic Air Diving (issues between August 1975 and June 1981)

c) Terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria “alto fondista” (saturazione). Profondità superiore a -50 metri.

Nel paragone con la formazione inglese, questo si può collocare al corrispondente livello Offshore Diving (Schedule 1.1) e più precisamente:

- HSE Closed Bell Diving

- HSE Part II

- HSE Part II (Restricted) (Air range only)

- Transitional Part II (issued between 1 July 1981 – 31 December 1981)

- TSA or Manpower Services Commission Mixed gas/Bell Diving (issued

between August 1975 and June 1981)

Ecco nello schema seguente, qui di seguito, la comparazione tra i livelli Italiani ed Inglesi 


ITALIAN LEVEL
CORRESPONDENT LEVEL IN UK
OTS (Operatore Tecnico Subacqueo) D.M. 13/01/79
Not present in UK – very basic level
Letter a) First level as per Law 21/04/2016 n. 7 - Inshore Diver
Schedule 2 – Inlande/Inshore Diving
Letter b) Second level as per Law 21/04/2016 n. 7- Offshore Air Diver
Schedule 1.2 – Offshore Diving – For Surface-Orientated Diving techniques to a maximum depth of 50 metres
Letter c) third level as per Law 21/04/2016 n. 7 – Offshore Sat Diver
Schedule 1.1 – Closed Bell Diving or Saturation Diving Techniques


Questa legge permetterà anche di uniformare i livelli di preparazione come previsto anche dalle disposizioni della Direttiva CE, in particolare comma 11 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, dove si sottolinea che “è opportuno prevedere che ogni Stato membro ospitante che regolamenti una professione sia obbligato a tenere conto delle qualifiche acquisite in un altro Stato membro e verificare se esse corrispondano a quelle che esso richiede.”


mercoledì 11 maggio 2016

Prossimi corsi CEDIFOP per l'INHSORE AIR DIVER (Saldatore) ed OFFSHORE AIR DIVER (TOP UP)

Inizierà nel mese di giugno il corso per "Saldatore Subacqueo" (durata 4 settimane), valido per l'iscrizione al primo livello del Repertorio Telematico della Regione Sicilia, per il rilascio della CARD (da parte della regione) livello di INSHORE AIR DIVER (Basso Fondale), mentre il corso "TOP UP" (durata 4 settimane) valido per l'iscrizione al secondo livello del repertorio telematico della regione sicilia, per il rilascio della CARD (da parte della regione) livello di OFFHORE AIR DIVER (Basso Fondale) è previsto per fine agosto 2016.

La CARD che la Regione Sicilia rilascerà agli iscritti al Repertorio Telematico ha una riconoscibilità in ambito Europeo (articolo 3 e articolo 4 della L.R. 07/2016 - ex DDL 698) ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005.

Va sottolineato che la parte "regionale" della legge 07/2016 riguarda la tenuta del Repertorio Telematico da parte dell'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia e il rilascio della CARD da parte dell'Assessorato, e non del percorso formativo richiesto per l'iscrizione, che garantisce i massimi livelli di sicurezza e competenza, che non può essere limitato ai confini di una regione.

Va detto, inoltre, che la L.R. 07/2016 NON riguarda gli OTS, in quanto loro in base alla legislazione esistente (articolo 1 e articolo 2 del DM 13/01/1979) solo lavoratori all'interno delle aree portuali. 






La legge 07/2016 riguarda i lavoratori FUORI DALLE AREE PORTUALI, che oeprano nelle acque interne in inshore o in offshore, che NON sono più OTS .

Fino ad oggi si chiamavano anche loro cosi, perchè NON esisteva una legge per chi lavorava FUORI dai porti.

Un documento del 2012 della Capitaneria di Porto di Livoro, durante le operazioni al relitto di Costa Concordia, fa ulteriore chiarezza su questo punto





legge lentini

domenica 1 maggio 2016

Quali novità con la L.R. 07/2016 (Legge Lentini - ex DDL 698)

(di Manos Kouvakis)


In data 21/04/2016 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia la Legge Regionale n.7/2016 dal titolo "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale"

Tale legge definisce come "‘Sommozzatori e lavoratori subacquei’ (Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali ISTAT 6216) coloro che eseguono, in immersione, attività lavorative subacquee anche in via non esclusiva o in modo non continuativo, operando in acque marittime inshore ed offshore o interne" (articolo 1.2) (con riferimento EQF alla qualifica n. 6216 (ISTAT) in accordo con la Classificazione Internazionale delle professioni “ISCO-08” - qualifica equivalente al numero 7.5.4.1. “Underwater divers”)

Stabilisce (articolo 2.1) percorsi formativi articolati "in tre livelli di qualificazione correlati alle attività di cui al comma 2 dell’articolo 1:
a) di primo livello (inshore diver), o “sommozzatore”;
b) di secondo livello (offshore air diver), detto anche di categoria “TOP UP”;
c) di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria “altofondalista” (saturazione)."

con relativa iscrizione (aperta a tutti coloro che sono in regola con le definizioni della L.R. 7/2016) in un repertorio telematico presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento e dei servizi e delle attività formative dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e relativa pubblicazione e aggiornamento nel proprio sito internet. L’iscrizione al repertorio avviene secondo numerazione progressiva individuale e prevede il rilascio all’iscritto di una CARD nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione.

Per la prima volta in Italia è stata approvata una disciplina per l’esercizio delle attività di subacquea industriale, che può essere applicata fuori dall'ambito portuale, riservato agli OTS (Operatori Tecnici Subacquei) definiti dal D.M. 13/01/1979 e s.m.i.

L'iscrizione al Repertorio Regionale delle Regione Sicilia, diventa importante dal punto di vista della sicurezza sul lavoro, perché prevede una formazione che addestra gli operatori ad effettuare le attività lavorative con i massimi livelli di sicurezza stabiliti in ambito internazionale, diminuendo al massimo la probabilità di incidenti sul lavoro, per coloro che operano in acque marittime inshore, offshore o interne, creando nuovi livelli, diversi dagli OTS (operatori in servizio locale, all'interno delle aree portuali).

Per la prima volta in Italia, vengono definiti limiti di profondità abbinati a relativi percorsi formativi per il conferimento di un titolo che certifica le capacità degli operatori, definendo "inshore diver" coloro che operano entro i - 30 metri fuori dall'ambito portuale, "offshore air diver" coloro che operano entro i - 50 metri fuori dall'ambito portuale e "offshore sat diver" coloro che operano oltre i - 50 metri fuori dall'ambito portuale, stabilendo criteri per la formazione affinché le immersioni e le attività lavorative possano essere realizzate secondo criteri di sicurezza che non erano previsti per la formazione degli OTS.

Il possesso della CARD rilasciata dalla Regione Sicilia, quindi, per i cittadini Italiani, aventi diritto all'inserimento nel repertorio Regionale della regione Sicilia, rilasciata a seguito dell'iscrizione al repertorio, che può avvenire dietro istanza degli interessati, corredata della documentazione relativa ai titoli formativi e all’autorizzazione al trattamento ed alla pubblicazione dei dati personali, diventa per la prima volta un documento per garantire maggiore qualità e principalmente maggiore sicurezza, che fino ad oggi è mancata con gli operatori che operavano solo con la qualifica di OTS, insufficiente per le attività fuori dall'ambito portuale.

In allegato alla presente, copia della Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia che riporta la Legge Regionale n. 7/2016, attesa in Italia da 35 anni:


GURS: Legge 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale"

domenica 17 aprile 2016

La Legge Lentini (ex DDL 698) sulla subacquea industriale in Italia

di Manos Kouvakis

Con il voto del 12/04/2016 l’ex DDL 698 è stato trasformato nella Legge Lentini sulla subacquea industriale “Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale”. La Legge Lentini enumera tre livelli successivi a quello dell'attuale OTS (Operatore Tecnico Subacqueo) valido per attività in ambito portuale (DM 13.01.1979), di cui un il primo livello per l’INSHORE AIR DIVER e di un secondo e terzo livello per L’OFFSHORE DIVER (aria e saturazione) secondo gli standard didattici dall’International Diving Schools Association (IDSA), Associazione Internazionale di scuole che si occupano di subacquea industriale.

L’importanza della legge sta nel fatto che ad oggi, dal 1997, sono state presentate al parlamento nazionale ben 15 proposte legislative, con ben 5 proposte presentate durante la legislatura attuale, tre alla camera e 2 al Senato della repubblica, una di queste ricalca il percorso indicato dalla Legge Lentini, quello della proposta di legge dell’On.le D. BERGAMINI (Emilia Romagna) n. 2751: "Disciplina delle attività lavorative subacquee e iperbariche" (2751) (presentata il 26 novembre 2014, annunziata il 28 novembre 2014) dove a pagina 3 troviamo il seguente testo: 

 ... "Bisogna tenere conto che il mondo del lavoro e la situazione territoriale nei quali può operare la figura professionale del sommozzatore industriale vanno oltre i limiti regionali e nazionali e quindi, per sostenere la mobilità professionale delle persone, i percorsi formativi sviluppati nel settore devono seguire il percorso indicato dalle regole della formazione nel settore industriale. Mentre in Italia è l’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) che declina le competenze necessarie dell’operatore che opera in ambito portuale ai fini dell’adozione di un piano didattico per una formazione adeguata, in ambito offshore questa formazione deve essere organizzata in coerenza con le tre tipologie di standard presenti in ambito internazionale:

1) gli standard formativi stabiliti dall’International Diving Schools Association (IDSA) che rappresenta l’unica associazione didattica nella subacquea industriale a livello internazionale, così come in ambito sportivo abbiamo diverse didattiche PADI, CMAS, SSI e altro. È interessante sottolineare che corsi formativi nazionali, come quelli provenienti dagli Stati Uniti d’America o dal Canada, fanno sempre riferimento alla didattica dell’IDSA che, a livello mondiale, ha elaborato delle regole per la formazione nel settore inshore e offshore in base a una più che quarantennale esperienza, desunta dalle scuole che aderiscono a tale Associazione a livello mondiale;

2) gli standard operativi (dall’International Marine Contractors Association (IMCA), applicabili nel cantiere (in essi rientra anche la citata normativa UNI 11366 sulla sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria – procedure operative;

3) gli Standard di sicurezza dell’Health and Safety Executive (HSE) quali, per esempio, le norme HSE del Regno Unito. Solo la corretta applicazione di questi standard può garantire una maggiore spendibilità della qualifica del sommozzatore italiano a livello internazionale, riportando la categoria al livello che le spetta per la storia e per le competenze che la caratterizzano"...

Per il buon funzionamento di un cantiere offshore è intuitivo che le tre tipologie di standard devono coesistere. La legge Lentini lo dichiara già nel suo titolo: "Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale" affrontando la problematica di regolamentare gli Standard Formativi, lasciando gli Standard Operativi e gli Standard di Sicurezza, a quanto esiste attualmente in ambito Europeo ed Internazionale. 

Proprio qui, sulla formazione, interviene il testo della Legge Lentini approvata dall’assemblea regionale Siciliana per regolamentare la formazione degli operatori in un comparto in cui manca una normativa nazionale di riferimento. 

E proprio l’assenza di una disciplina dello Stato al riguardo ha, fino ad oggi, costituito un grande ostacolo per l’inserimento professionale degli operatori italiani della subacquea industriale. Un paradosso evidente per una regione insulare come la Sicilia, interessata dalla presenza di diversi impianti per l’estrazione, il trasporto e la raffinazione degli idrocarburi, di strutture portuali e di molteplici altre attività subacquee.

In passato ho dichiarato più volte, in diverse interviste, che il centro che rappresento, il CEDIFOP, poteva essere paragonato ad una scuola guida operante in un paese dove non esistevano le strade, visto che da diversi anni questi standard sono alla base del nostro addestramento, ora la Legge Lentini ha creato le strade dove finalmente poter camminare anche in Italia, nello stesso modo in cui questo avviene in tutte le altre parti del mondo.

La legge Lentini, in ogni suo articolo, descrive le strade nuove da seguire a partire dall'articolo n.1 dove specifica che la legge riguarda sia l'ambito inshore che l'offshore e lascia finalmente la classica figura dell'OTS (Operatore Tecnico Subacqueo) ad esercitare le competenze che la legislazione Italiana (DM 13/01/1079 e s.m.i.) gli attribuisce: Operatore in ambito portuale, ma non operatore fuori da tale ambito. Non a caso un documento della Capitaneria di Porto di Livorno del 2012, in risposta alle lamentele di alcuni OTS che si vedevano esclusi dai lavori sulla Costa Concordia, specificava che quei lavori erano FUORI DALL’AMBITO PORTUALE, quindi non potevano rientrare nei compiti degli OTS, che erano operatori per attività all’interno dei porti.

L’articolo 2 mette in evidenza i tre livelli che riguardano le attività fuori dall’ambito portuale, il primo riguarda l'INSHORE, mentre i successivi 2 riguardano l'OFFSHORE, ad aria e a saturazione. Volendo nessuna novità per l’Italia se consideriamo che ENI spa nei primi anni 90 parlava già di questi tre livelli, in diversi documenti, di cui l’ultimo “requisiti HSE per i lavoratori subacquei” del 05/agosto/2013. La profondità dei 30 metri è quella da cui si passa dalle immersioni dalla superficie (INSHORE) a immersioni con l’utilizzo di strumenti come basket, campana aperta o campana chiusa (Offshore), che poi a sua volta viene distinto in 2 livelli Offshore ad aria (fino ai – 50 metri) e offshore in saturazione (oltre i – 50 metri)

L’articolo 3 è il più importante, perché specifica come devono essere svolti i percorsi formativi, cioè con interventi formativi conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, in riferimento ai tempi di immersione e di fondo e alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA), ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA). Tre tipologie di standard (Formativi Sicurezza ed Operativi) racchiusi in poche righe ma importantissime, specialmente perché riconoscibili ai sensi della Direttiva 2005/36/CE sull’intero territorio comunitario.

L’articolo 4 tratta della creazione di un repertorio telematico presso il Dipartimento del Lavoro, dell’Impiego dell’Orientamento e dei Servizi ed Attività formative dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, promuove la pubblicazione, con riferimento EQF alla qualifica n. 6216 in raccordo con la Classificazione Internazionale delle professioni ISCO (International Standard Classification of Occupations) qualifica equivalente al numero 7.5.4.1 "Underwater divers"-, promuovendo la pubblicazione e l’aggiornamento sul proprio sito internet di un repertorio telematico dei soggetti formati, con il rilascio all’iscritto di una card nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione. L'iscrizione al repertorio telematico deve essere in conformità a percorsi formativi secondo standards IDSA a cui fa riferimento all’articolo 3, comma 2, della Legge Lentini. 

Tutti coloro che hanno svolti corsi di formazione professionale secondo gli standard previsti dalla didattica IDSA con l'iscrizione al repertorio telematico della Regione Sicilia, potranno usufruire della CARD secondo il livello di qualifica (Inshore Air Diver, Offshore Air Diver -TOP UP e Offshore Sat Diver - Altofondale) riconoscibile ai sensi della Direttiva 2005/36/CE sull’intero territorio comunitario. 

Queste le dichiarazioni dell'Onorevole Lentini 
"Il provvedimento disciplina le attività formative per il conseguimento delle qualifiche internazionalmente riconosciute (senza in alcun modo intervenire sull’esercizio dell’attività professionale, di competenza statale) di inshore diver (sommozzatore abilitato ad interventi fino a 30 metri di profondità), di offshore air diver (“Top Up”, fino a 50 metri) e di offshore sat diver (altofondalista, fino a 200 metri con supporto di strumenti iperbarici). Tutti i percorsi di formazione dovranno svolgersi nel rigoroso rispetto degli standard fissati a livello internazionale dall’IDSA (l’associazione mondiale delle scuole per subacquei industriali) e delle norme a tutela della sicurezza, della salute e dell’ambiente (HSE). Al termine dei percorsi di formazione i ragazzi potranno far inserire il proprio nominativo nell’apposito repertorio telematico sul sito della Regione e riceveranno un’apposita card, che permetterà così alle aziende del settore di verificare le competenze, favorendo l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro. I titoli conseguiti saranno inoltre effettivamente utilizzabili sul mercato del lavoro comunitario (riconoscimento ai sensi della Direttiva 2005/36) ed internazionale. L’intervento legislativo, inoltre, non prevede nessun nuovo onere per la Regione: i corsi potranno eventualmente essere finanziati coi fondi comunitari (FSE) o comunque operare in regime di libero mercato, fermo restando il controllo della Regione sull’effettività degli insegnamenti e dei tempi di immersione. Sono estremamente soddisfatto per l’approvazioni di un provvedimento che apre ai giovani siciliani nuove opportunità di lavoro in un settore di alta qualificazione e dinamico. Senza spendere fondi pubblici offriamo la possibilità, in una terra al centro del Mediterraneo, di concrete occasioni di lavoro ben remunerate in Sicilia ed altrove, nel settore petrolifero, portuale e delle installazioni marittime in genere. La Regione ha finalmente usato bene la propria autonomia per aiutare i siciliani ad inserirsi e competere nell’attività lavorativa in tutta Europa e nel mondo."

Ora, finalmente anche in Italia abbiamo un primo importante passaggio legislativo, che distingue gli OTS, come operatori in ambito portuale (DM 13.01.1979) dal resto degli operatori di questa categoria che operano in ambito inshore e offshore fuori dai porti, stabilendo per la prima volta in Italia un vero regolamento per la formazione, con criteri internazionali di altissima qualità previsti dalla didattica IDSA.

Un documentario, di circa 20', sul tema della legge Lentini (testi del giornalista Giulio Ambrosetti, speaker Marcello Mandreucci) è visionabile online qui: 



Il testo integrale della Legge Lentini è disponibile qui: http://www.cedifop.it/files/legge-Lentini.pdf