CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento

venerdì 18 agosto 2017

Ho lavorato per anni come OTS fuori dai porti, cosa è cambiato ora e cosa dovrei fare per adeguarmi?

(di Manos Kouvakis)


Il DM 13.01.1979 e smi, ha stabilito che l'OTS è un operatore in ambito portuale, lasciando un vuoto legislativo per qualsiasi attività fuori dall'ambito portuale.

Questo lo dimostrano non solo i 16 disegni di legge presentati sia alla Camera che al Senato dal 1997 ad oggi, e diverse interrogazioni parlamentari ogni volta che un incidente capitava in questo settore, ma anche numerosissime ordinanze di varie Capitanerie di Porto che hanno cercato, dal 1992 fino ai giorni nostri, di ampliare la validità del DM 13.10.1979 a quel mare di nessuno che era quello fuori dai porti, sia in inshore che offshore, e le acque interne.

Le Capitanerie di Porto, con le loro ordinanze, abilitavano un OTS, unico titolo esistente in Italia fino al 2016, ad operare fuori dai porti, evitando cosi che certi lavori venissero fatti da personale dotato di soli brevetti della subacquea sportiva, come accadeva negli allevamente dei pesci a mare, nei fiumi o nei laghi, ma anche nei lavori fuori dai porti dove le ditte potevano affidare tali lavori a gente che non era iscritta come OTS, come per esempio è successo a Livorno durante i lavori sul relitto della Costa Concordia da parte della ditta Titan Micoperi, e in moltissimi altri casi.

Le aziende potevano far lavorare un operatore OTS o non-OTS, fuori dal porto, in assenza di una legislazione specifica. La valutazione del rischio veniva stabilita dal datore di lavoro, secondo criteri personali, nell'utilizzare gli OTS o chi non era OTS, secondo la legislazione locale cioè le eventuali ordinanze delle Capitanerie di Porto.

Questo fino alla Legge 07/2016 della Regione Sicilia "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", pubblicata sul Supplemento ordinario n. 1 della GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 18 del 29 aprile 2016 (n. 19) e della quale, nella riunione del Consiglio dei ministri n. 121 del 20 giugno 2016, è stata deliberata la non impugnativa.

Essendo una legge nuova, e visto che ci troviamo in Italia, dove a volte è possibile tutto e il contrario di tutto, è possibile che la sua divulgazione non sia ancora perfetta, e a volte sta procede a singhozzo, ma una cosa è certa: E' la legge che in Italia mancava da circa 35 anni e che ora sta facendo la sua importantissima parte.

La stessa legge stabilisce la sua validità in ambito Europeo e non ai confini regionali, mentre la sua regionalità sta nella gestione del Repertorio Telematico degli iscritti, previsto dall'Articolo 4, e nel rilascio della "card" del "commercial diver Italianao", facoltà che ha soltanto L'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia (proprio perchè è una legge Regionale), ma di una card che ha una spendibilità in tutta Europa.

Stabilisce finalmente una spartizione delle competenze e dei percorsi formativi, rigitamente definiti, a livello di qualità, per attività svolte all'interno dei Porti (OTS) e per attività fuori dai Porti, come INSHORE, OFFSHORE ad ARIA o in SATURAZIONE, con corsi realizzati in Sicilia o fuori Sicilia, da scuole che rispettano i requisiti citati all'articolo 3.2 della Legge.

La legge pone un problema molto importante: Un sommozzatore Italiano che ha fatto un corso per OTS, può benissimo iscriversi presso una Capitaneria di Porto, ma può iscriversi al Repertorio previsto dalla Legge 07/2016 solo se ha conseguito realmente quanto previsto dalla legge stessa, e non solo il titolo di un attestato che spesso riporta un'abilitazione ad operare anche fuori dai porti, ma che non è supportato da nessuna legge, ad oggi in Italia.

Essendo, la Legge 07/2016, Legge Regionale, può parlare solo di percorsi formativi, ma essi diventano importanti, essendo la Legge 07/2016 UNICA in Italia a parlare di percorsi formativi fuori dai porti, e quindi obbligatori per gli operatori del settore in base al Decreto Legislativo 81/08 sulla sicurezza sul lavoro, perchè la formazione che deve ricevere un lavoratore che effettua un'attività subacquea fuori dall'ambito portuale, affinché si ottemperi ai requisiti previsti dal decreto legislativo, non può fare riferimento al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, che, all'art. 2 specifica "I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto", ma alla legge regionale siciliana n. 7 del 2016, all'interno della quale vengono definiti i livelli di addestramento e di qualifica, con percorsi formativi minimi, che garantiscono ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce un livello "minimo" di competenza per operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi, a causa delle diverse ordinanze emesse per queste attività, dalle molteplici Capitanerie di porto sul territorio nazionale italiano. 
Tesi che trova oggi a suo favore diverse interrogazioni paralmentari sia alla Camera dei Deputati che al Senato Italiano.

Una responsabilità civile e penale, nel caso di un incidente sul lavoro, che il datore di lavoro dovrà condividere sia con il responsabile di sicurezza dell'azienda e del cantiere,  ma anche con la Capitaneria di Porto che ha autorizzato le attività lavorative a persone che hanno una formazione da OTS per operare fuori dai porti, per la voluta e consapevole mancata applicazione del Decreto Legislativo 81/08  sulla sicurezza, che avrebbe potuto tutelare chi ha avuto l'incidente.

Una responsabilità civile e penale per il datore di lavoro anche in assenza di incidente, ma nel caso di controlli da parte degli organi ispettivi, se si verifica che l'azienda nel suo DVR (Documento Valutazione Rischi) esegue lavori fuori dai porti, operando in acque marittime inshore ed offshore o interne, senza considerare la Legge 07/2016 della Regione Sicilia, considerando anche in questo caso una mancata applicazione del Decreto Legislativo 81/08 sulla tutela e sulla sciurezza dei suoi dipendenti.

Questo è quello che è cambiato dal giorno in cui la legge è stata pubblicata sulla GURS (Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia), e perchè ora deve essere presa in considerazione da parte degli addetti ai lavori.

Per chi era un OTS, nulla cambia, rimane OTS, ma con le mansioni dell'OTS previste dal DM 13.01.1979 e smi, mentre per operare fuori dai porti, bisogna avere una formazione adeguata, nei modi previsti dall'articolo 3.2 della LR.07/2016.

Di certo è un capitolo appena aperto, che però mette la parola fine ad un vuoto legislativo che in Italia persisteva da più di 35 anni.

giovedì 17 agosto 2017

Cosa ottengo iscrivendomi al Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia?


  • La gestione e la tenuta del repertorio è operata dagli uffici del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento e dei servizi e delle attività formative nell’ambito delle ordinarie dotazioni d’istituto, senza nuovi o maggiori oneri per le finanze regionali.
  •  L’iscrizione e la cancellazione dal repertorio avvengono dietro istanza degli interessati, corredata della documentazione
    relativa ai titoli formativi e dell’autorizzazione al trattamento ed alla pubblicazione dei dati personali
  • L’iscrizione al repertorio avviene secondo numerazione progressiva individuale e prevede il rilascio all’iscritto di una card nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione.
  • L’iscrizione al repertorio è libera ed è consentita a tutti coloro che abbiano conseguito un idoneo titolo rilasciato da istituti statali o pubblici ovvero da centri di formazione professionale accreditati dalla Regione ai sensi della vigente disciplina e sottoposti alla relativa vigilanza ovvero un titolo rilasciato da altra Regione ovvero riconoscibile ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005.

Quindi, con l'iscrizione, si ottiene da parte dell'Assessorato al Lavoro,  la "CARD  del COMMERCIAL DIVER ITALIANO", secondo i 3 livelli previsti: 
  • INSHORE 
  • OFFSHORE ad ARIA/TOP UP
  • OFFSHORE SAT/SATURAZIONE

La "CARD del COMMERCIAL DIVER ITALIANO" è riconoscibile, ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, sull’intero territorio comunitario.

I titoli rilasciati dalla Regione Sicilia o da altre Regioni devono essere comunque conformi ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme. Tutti i titoli, validi per l'iscrizione, devono essere conseguiti in conformità agli standard di cui all’articolo 3, comma 2, che cita cosi: "... Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente
riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA), ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)..."




ATTENZIONE: 

  • Nessun "brevetto" è valido per richiedere l'iscrizione al Repertorio telematico, perchè non conforme a quanto riportato sopra.
  • I brevetti rilasciati all'estero (ed in particolare dalla scuola scozzese di Fort Williams, che è una scuola IDSA, non ancora Full Member, ma semplicemente  Membro Affiliato), non hanno i requisiti per richiedere l'iscrizione al Repertorio Telematico della Regione Sicilia, sia perchè non soddisfano i requisiti richiesti, essendo brevetti, ma principalmente perchè non rispettano   "... i tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua..", richiesti dalla legge. Questa problematica è stata segnalata all'HSE-UK, che, anche se ha promesso di esaminare la richiesta, continua ad ignorare questa segnalazione, per una questione di puro protezionismo (vietatissimo dalla UE) di alcune scuole in UK, che grazie all'"Approved List" dell'HSE_UK e alla "ipervalutazione" dei corsi per OTS Italiani, continuano a fornire certificazioni non valide per l'iscrizione al Repertorio Telematico, grazie alle considerazioni illegittime dei titoli italiani di OTS, da parte dell'HSE_UK, che pertanto risultano assolutamente inadeguati rispetto agli standard previsti dalla Legislazione Italiana.

Qual'è la differenza fra l'iscrizione presso una Capitaneria di Porto e l'iscrizione al Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia?

(di Manos Kouvakis)

L'iscrizione presso una Capitaneria di Porto, in Italia è regolamentata dai Decreti Ministeriali 31.01.1979 (Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale) 02.02.1982 (definizione del termine OTS). 

In particolare il DM 13.01.1979 negli articoli 1 e 2 cita cosi:
Art. 1.: Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale.
E’ istituita la categoria dei sommozzatori in servizio locale, quale personale addetto ai servizi portuali.
Art. 2.: Attività dei sommozzatori.
I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto presso il cui ufficio sono iscritti e nelle adiacenze e possono esercitare temporaneamente anche in altri porti, previa autorizzazione dell'autorità marittima del porto di iscrizione. Il comandante del porto deve accertare la rispondenza degli equipaggiamenti tecnici individuali alle norme vigenti.

L'iscrizione al Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia è regolamentata dalla Legge 21 aprile 2016, n. 7.
"Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industiale" della Regione Sicilia.

In particolare la L.R. 07/2016 definisce (Art.1.2) come "... ‘Sommozzatori e lavoratori subacquei’ (Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali ISTAT 62160) coloro che eseguono, in immersione, attività lavorative subacquee anche in via non esclusiva o in modo non continuativo, operando in acque marittime inshore ed offshore o interne...", stabilendo con l'Art. 2.1 a), b), c) i tre livelli di addestramento per:
a) di primo livello (inshore diver), o “sommozzatore”;
b) di secondo livello (offshore air diver), detto anche di categoria “TOP UP”;
c) di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria “altofondalista” (saturazione)
per le attività fuori dai porti, rispettivamente per le profondità fino ai - 30 metri (Art. 2.1a e Art.2.2), fino ai - 50 metri (Art.2.1b e Art. 2.3) ed oltre i - 50 metri (Art. 2.1c e Art. 2.4);

la L.R. 07/2016, prevede la creazione presso l'Assessorato al Lavoro di un Repertorio Telematico (registro) per l'iscrizione degli aventi diritto (Art. 4.1) e  prevede il rilascio all’iscritto di una card nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione (Art. 4.4), previsti dall'articolo 2.oooooooooooooooooi

In definitiva, il D.M. 13.01.1979, prevede l'iscrizione degli OTS al Registro Sommozzatori,presso una Capitaneria di porto in Italia per attività in ambito portuale, e il rilascio del "Libreto di Ricognizione" per gli OTS, mentre la L.R. 07/2016 prevede l'iscrizione presso il Repertorio Telematico, gestito dall'Assessorato al Lavoro, per il rilascio della "CARD del COMMERCIAL DIVER ITALIANO" per i livelli inshore e offshore per tutte le attività fuori dai porti.

Quindi, ad esempio, parlare di corsi che abilitano a lavorare a - 50 metri fuori dai porti, significa che si parla di corsi che permettono l'iscrizione al 2° livello del repertorio telematico previsto dalla L.R. 07/2016, oppure parlare di corsi per "altofondale" significa che si parla di corsi che permettono l'iscrizione al 3° livello del repertorio telematico previsto dalla L.R. 07/2016

Se questi requisiti non vengono soddisfatti dalla tipologia del corso (iscrizione al repertorio Telematico), significa semplicemente che le informazioni date dall'operatore o dalla scuola che propone questi corsi sono FALSE.

Il seguente video, di circa un minuto, riassume tutto quanto esposto sopra: 


La legge 07/2016 è una legge della Regione Sicilia, quindi vale solo per la Regione Sicilia o anche nel resto dell'Italia?

In diversi articoli della Legge 21 aprile 2016, n. 7 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale" della Regione Sicilia, è riportato che questi titoli "...sono riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull’intero territorio comunitario..." (Art. 3.5, Art. 4.5, Art. 5.2)

Questo significa che la CARD del COMEMRCIAL DIVER ITALIANO,  prevista dall'articolo 4 della legge 07/2016, rilasciata dall'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, ha una riconoscibilità/spendibilità in tutto il territorio Europeo, quindi in tutta Italia e non solo in Sicilia.

Di conseguenza, la legge 07/2016 stabilisce percorsi formativi, validi in tutta Europa, la cui regionalità sta esclusivamente nella gestione, tramite l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, del repertorio telematico per il rilascio della card del commercial diver italiano, in base al livello di profondità delle immersioni, a seguito di percorsi formativi, stabiliti dalla legge, per tutti coloro che li hanno realizzati, sia in Sicilia che fuori, purché siano in regola con quanto riportato all'articolo 3.2 della legge stessa, che così recita: " ... devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)..." e continua cosi "...ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)...", cioè stabilisce un numero minimo di immersioni e di attività in acqua che devono essere eseguite durante i percorsi formativi per avere diritto all'iscrizione al repertorio telematico.

Regole valide per la prima volta in Italia per tutte le attività svolte, dai lavoratori METALMECCANICI subacquei, fuori dall'ambito portuale che resta riservato agli OTS.

E' importante sottolineare la particolarità della materia "formazione professionale" in Italia, come ad esempio, troviamo nel documento della 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 95 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/04/2015, scritto che: “...la materia della formazione e della qualificazione professionale, rientrando nella competenza generale residuale delle Regioni, non può essere oggetto di intervento normativo da parte dello Stato...”, pagina 91 del documento del Senato:

Testo simile troviamo anche, nell'nterrogazione parlamentare presentata al senato nel 2017, che cita" ... a giudizio dell'interrogante, la situazione creatasi in seguito alla promulgazione della legge regionale e la non impugnativa deliberata dal Consiglio dei ministri ha originato numerosi squilibri, che andrebbero sanati con l'adozione di un provvedimento legislativo nazionale consono, da un lato, a riconoscere diritti, doveri e compiti dei lavoratori e, dall'altro, a tutelare i datori di lavoro da possibili incidenti durante tali attività, presentando anche un apposito disegno di legge, che normalizzi la grave situazione italiana in questo settore, omogeneizzando la legge n. 7 del 2016 della Regione Siciliana che riguarda l'aspetto formativo, visto che la materia della formazione e della qualificazione professionale, rientrante nella competenza generale residuale delle Regioni, non può essere oggetto di intervento normativo da parte dello Stato, con l'aspetto puramente lavorativo e di sicurezza, competenza dello Stato italiano..."

Da tutto questo, è evidente che la Legge 07/2016 della Regione Sicilia, stabilisce percorsi formativi validi sull'intero territorio Italiano e non solo. Importante è che siano coerenti con quanto prescritto dall'articolo 3.2 della legge stessa.