CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento

martedì 7 ottobre 2014

Continua il percorso del DDL 698 all’ARS

di Manos Kouvakis

Continua il percorso del DDL 698, all’ARS (Assemblea Regionale Siciliana) per il completamento dell’iter legislativo, nella seduta di Martedì 7.10.14, è stato inserito al 6° punto dell’ordine del giorno l’esame del disegno di legge n.698 “Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale” alla V Commissione Cultura formazione e lavoro, dell’Assemblea Regionale Siciliana, che ha competenza in materia di pubblica istruzione, beni ed attività culturali, lavoro, formazione professionale, emigrazione. Fra gli altri invitati a partecipare ai lavori della V commissione sono stati convocati anche la sig.ra Nelli Scilabra, assessore dell'istruzione e formazione professionale, il dott. Giuseppe Bruno, assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e l’on Salvatore Lentini, primo firmatario disegno di legge n. 698.

Ma anche fuori dalle aule parlamentari non sono mancate le occasioni per discutere del DDL 698, come quella del mese di settembre, a Oslo (Norvegia) durante il 32° meeting Internazionale dell’IDSA (International Diving Schools Association), dove è stato inserito all’ordine del giorno un intervento dal titolo “ITALIA DDL 698 ‘Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale’: Un modello Italiano sulla formazione dei commercial diver esportabile anche in altri paesi Europei”; mentre giorno 4 ottobre è stato presentato il DDL 698, nel corso di una tavola rotonda durante il XXI congresso nazionale della SIMSI (Società Italiana Medicina Subacquea e Iperbarica) che si è svolto a Trapani.


venerdì 3 ottobre 2014

SENATO 02/10/2014: INTERROGAZIONE PARLAMENTARE PRESENTATA DAL SENATORE FRANCESCO ARACRI SU CERTIFICAZIONI DA OTS

SENATO 02/10/2014: TESTO DELL'INTERROGAZIONE PARLAMENTARE PRESENTATA DAL SENATORE FRANCESCO ARACRI SU ALCUNE CERTIFICAZIONI DA OTS CHE NON DOVREBBERO ESSERE ACCETTATE DALLE VARIE CAPITANERIE DI PORTO PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO SOMMOZZATORI

( si può scaricare da qui il file in pdf:http://www.cedifop.it/SENATO_OTS.pdf )


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INTERROGAZIONE

ARACRI- al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 

Premesso che:


- in base ai Decreti Ministeriali del 13 gennaio 1979 recante “Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale”, del 31 marzo 1981 recante “Integrazioni al D.M. 13/01/79 istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale” e D.M del 2 febbraio 1982 recante “Modificazioni al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 istitutivo della categoria dei sommozzatori in servizio locale” è stato istituito presso le Capitanerie di Porto il Registro Sommozzatori per l’iscrizione di coloro che sono "in possesso del diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o dell'attestato di qualifica professionale, con allegato brevetto, di operatore tecnico subacqueo (sommozzatore) rilasciati da istituti di Stato o legalmente riconosciuti ovvero essere in possesso dell'attestato conseguito al termine dei corsi di formazione professionale effettuati secondo le modalità previste dall'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalle relative leggi regionali di attuazione";

- la legge 21 dicembre 1978, n. 845 recante: "Legge-quadro in materia di formazione professionale", specifica, inoltre, che l’attestato di qualifica sopracitato sia conferito agli “allievi che abbiano regolarmente partecipato alle selezioni sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita. Tali prove finali, che devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 18, primo comma, lettera a), si svolgono di fronte a commissioni esaminatrici, composte nei modi previsti dalle leggi regionali, delle quali dovranno comunque far parte esperti designati dalle amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale. Gli attestati di cui sopra costituiscono altresì titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi;

- si è costatato che moltissime Capitanerie di Porto negli ultimi anni abbiano accettato “certificati” non conformi a quanto sopra descritto, specialmente quelli rilasciati in seguito ad esami effettuati con procedimenti meramente privati, senza che all'interno delle commissioni di esami partecipino rappresentati delle Istituzioni cosi come previsto dalla legge;

- vi sono certificazioni rilasciate a seguito di corsi realizzati in 17 giorni con inclusi gli esami finali o, addirittura corsi di quattro week-end; certificazioni che non vengono repertoriate e registrate presso un ente pubblico ma recano solo con la firma di un rappresentate dell’ente o di un assessore provinciale che li sigla in data successiva allo svolgimento degli esami all’interno dell’ente; 

- esistono altresì esempi di Capitanerie di Porto che hanno accettato documentazioni incomplete di persone che hanno effettuato solo degli “stages formativi” senza aver frequentato un corso di formazione professionale o che abbiano presentato meri brevetti sportivi;


considerato che:


- la certificazione di “Operatore Tecnico Subacqueo” o “OTS”, con relativa iscrizione al Registro Sommozzatori presso una Capitaneria di Porto rappresenta l’appartenenza ad una categoria professionale tutelata dalle leggi Italiane sull’esercizio abusivo di una professione, e in particolare dagli articoli 348 del Codice Penale “Abusivo esercizio di una professione - Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da centotre euro a cinquecentosedici euro.” E dall’articolo 110 del Codice Penale – “Pena per coloro che concorrono nel reato. Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.” Quest’ultima disposizione coinvolge anche le Capitanerie di Porto che hanno accettato iscrizioni non conformi a quanto previsto dalla legislazione attuale;

- chi si iscrive al Registro Sommozzatori, senza averne diritto, diventa attore di una concorrenza sleale nei confronti di chi è regolarmente iscritto, e che in termini di sicurezza è portatore di rischi che potrebbero diventare fatali sia per se stesso sia per le persone che lavorano in squadra assieme a lui;

- la legislazione nazionale non ha avuto un aggiornamento normativo dal 1982, malgrado diversi disegni di legge siano stati presentati in entrambi i rami del Parlamento sino ad oggi ma che non hanno mai concluso il loro iter parlamentare; 

- a giudizio dell'interrogante il tema della sicurezza è importante in tutte le attività lavorative, ma in questo settore in particolare, dove vi è l’assenza di una chiara legislazione e la possibilità di una “facile” formazione ancor più, a scapito del verificarsi di gravi incidenti come, ad esempio, quello avvenuto il 28 Aprile 2011 che ha visto coinvolto un giovane subacqueo di 21 anni - di Castelnuovo don Bosco, provincia di Asti, morto nelle acque del fiume Po, e trattato a lungo nelle aule parlamentari,

chiede di sapere:

quali orientamenti intenda esprimere, in riferimento a quanto esposto in premessa e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'annosa questione inerente alla certificazione di “Operatore Tecnico Subacqueo”;

se intenda effettuare dei controlli specifici, per la verifica e l’individuazione di chi sia iscritto al registro senza una documentazione formativa legittima, volti a contrastare le iscrizioni illecite;

se voglia provvedere all’emanazione d di una circolare esplicativa, indirizzata a tutte le Capitanerie di Porto per la regolamentazione delle nuove iscrizioni e il controllo dei requisiti di chi è già iscritto nel Registro Sommozzatori da esse tenuto.

giovedì 2 ottobre 2014

Subacquea ots, nuove norme all’orizzonte (Avvisatore Marittimo del Mediterraneo - lunedì 15.09.2014)




Subacquea ots, nuove norme all’orizzonte: In Sicilia l'Assemblea regionale sta valutando un disegno di legge che guarda al futuro (Avvisatore Marittimo del Mediterraneo - lunedì 15.09.2014)



lunedì 29 settembre 2014

domenica 28 settembre 2014

giovedì 11 settembre 2014

ITALIA: D.D.L. 698 "Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale": Un modello Italiano sulla formazione dei commercial divers esportabile anche in altri paesi Europei

(di Manos Kouvakis) 

Continua il percorso del DDL 698, all’ARS (Assemblea Regionale Siciliana) per il completamento dell’iter legislativo, ma anche fuori dalle aule parlamentari non mancano le occasioni per discutere del DDL 698. Nel mese di settembre ci sarà, a Oslo (Norvegia) durante il 32° meeting Internazionale dell’IDSA, all’ordine del giorno un intervento dal titolo “ITALIA D.D.L. 698 ‘Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale’: Un modello Italiano sulla formazione dei commercial diver esportabile anche in altri paesi Europei”

Mentre nel mese di ottobre sarà presentato, nel corso di una tavola rotonda dal titolo “Quali prospettive pone il DDL 698 – Regione Sicilia (norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività subacquee industriali) Quale è il ruolo del medico subacqueo?”, durante il XXI congresso nazionale della SIMSI (Società Italiana Medicina Subacquea e Iperbarica) che si svolgerà a Trapani. Moderatore della tavola rotonda F. P. Sieli con la partecipazione di: Assessorato Sanità Regione Sicilia, A. Bolognini, D. Cartabellotta, M. L. Cavallo, M. Chines, C. Costanzo, R. M. Infascelli, M. Kouvakis, On. S. Lentini (Vice Presidente Commissione Attività Produttive ARS – Sicilia), E. P. Reale (Assessorato Agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea Regione Sicilia).
Il programma completo del XXI congresso nazionale della SIMSI, può essere scaricato, anche da qui:
http://www.cedifop.it/XXI_SIMSI(def).pdf

Di seguito il testo dell’intervento Italiano durante il meeting ad OSLO in Norvegia (http://www.idsaworldwide.org/docs/oslo2014.pdf ) dal 15 al 17 Settembre 2014:

“Possiamo dividere in tre tipologie gli standard internazionali che rendono ottimale la gestione di un cantiere offshore nella subacquea industriale, assolutamente diverse fra di loro, ma nello stesso tempo, anche, complementari
  • Standard Formativi (IDSA), IDSA rappresenta l'unica didattica nella subacquea industriale a livello internazionale, cosi come in ambito sportivo abbiamo diverse didattiche PADI, CMAS, SSI, ecc.. E 'interessante sottolineare che percorsi nazionali come quelli provenienti dagli Stati Uniti, Canada, ecc. essi fanno sempre riferimento alla didattica IDSA (esempio l’ACDE/USA: http://www.acde.us )
  • Standard Operativi (IMCA), applicabili nel cantiere (qui rientra anche la normativa UNI 11366 “Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria - Procedure operative”)
  • Standard di Sicurezza (HSE), come, per esempio, le norme HSE del Regno Unito.
Per il buon funzionamento di un cantiere offshore è intuitivo che le tre tipologie di standard devono coesistere.

IDSA come didattica fornisce un percorso formativo “ideale” per realizzare durante il periodo formativo i vari livelli di addestramento, che senza sostanziali differenze coincidono, a livello mondiale ai tre livelli, che noi abbiamo identificato nel documento dell’ENI SpA del 5 Agosto 2013 “Requisiti HSE per i fornitori di lavori subacquei”.

Il DDL 698 ha recepito questo messaggio e lo ha riportandolo nell’articolo 3 (Qualifiche professionali), mentre nell’articolo 5 (Obblighi formativi per lo svolgimento delle attività) sottolinea che i titoli rilasciati “devono risultare conseguiti, previa frequenza alle attività formative e prova finale ai sensi della vigente disciplina statale e regionale, e devono essere opportunamente vidimati dai competenti uffici della Regione. I titoli rilasciati da altre Regioni ovvero riconoscibili ai sensi della Direttiva 2005/36/CE devono essere comunque conformi ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme” dando inoltre il giusto peso a questi contenuti sottolineando che “devono essere conformi agli standard formativi internazionali in riferimento ai tempi di immersione e di fondo, stabiliti dalla didattica I.D.S.A. (International Diving Schools Association) per il livello di qualifica richiesta ed agli eventuali ulteriori standard relativi ai contenuti formativi prescritti a livello internazionale in materia di sicurezza e prevenzione, tutela della salute e dell’ambiente”

Il passaggio completo nel DDL 698, lo troviamo nel comma 2 dell’articolo 6 che specifica che questi interventi “dovranno essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti dall’International Diving Schools Association (IDSA) e, per le parti eventualmente operate presso le imprese di cui al comma 3 dell’articolo 2, alle prescrizioni e linee guida fissate dalla normativa UNI 11366 “Norme per la sicurezza e la tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria” e sui controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)”, descrivendo una corretta coesistenza degli standard formativi, operativi e di sicurezza.

Dall’altra parte, IMCA, in un suo documento pubblicato nel proprio sito al seguente link: http://www.imca-int.com/media/90582/imca-fs-logo.pdf , specifica che “ Training and certification:

− There are only four training courses for which IMCA offers approval/recognition – Trainee air diving supervisor, Trainee bell diving supervisor, Assistant life support technician and Diver medic. Each requires a training establishment to apply for approval then satisfactorily undergo an audit of its documentation, facilities and course. Once IMCA has confirmed approval/recognition such establishments may use the wording ‘IMCA Approved’ or ‘IMCA Recognised’ in relation to these specific courses only

− No other courses are approved/recognised by IMCA and, therefore, no establishments should state ‘IMCA Approved’ or ‘IMCA Recognised’ in relation to any other course.”

A questo punto è importante sottolineare che, in un documento che IMCA ha indirizzato a CEDIFOP, in data 11 settembre 2013, specifica che “IMCA’s list of recognised diver qualifications only includes qualifications approved by government bodies”, facendo riferimento ad una serie di documenti che IMCA ha pubblicato negli anni, di cui l’ultimo è il D 11/13, dove IMCA ha inserito un elenco di paesi che hanno una legislazione specifica per la formazione dei commercial divers che operano in offshore.

Questa condizione, che l’Italia acquisirebbe con l’approvazione definitiva del DDL 698 “Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale”, con la creazione del registro presso l’assessorato Regionale al Lavoro, al quale potranno iscriversi coloro che hanno effettuato corsi di formazione professionale cosi come precedentemente specificato, utilizzando gli standard IDSA e che opereranno nell’ambito delle acque marittime regionali e interne e nelle acque marittime non territoriali (offshore), quando alle attività di cui sopra sono connessi interessi regionali o quando alle medesime sono interessate persone e aziende nazionali.

Il riferimento specifico agli standard IDSA, permetterà l’applicazione della Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento dell’iscrizione al suddetto registro per l’intero territorio comunitario, dal momento che la direttiva stessa prevede il riconoscimento dagli altri paesi della UE a condizione che esista il controllo dello stato membro nel percorso formativo e che i contenuti di questo percorso non siano inferiori ad un equivalente percorso realizzato nel paese in cui si fa richiesta di accettazione. Questo importante passaggio, permetterà da una parte, di non poter contestare i contenuti formativi di chi è stato inserito nel registro regionale, mentre nello stesso momento, consentirà legittimamente di respingere l’inserimento di chi si presenta e richiede l’iscrizione avendo fatto dei percorsi con contenuti al di sotto della qualità che prevede tale iscrizione, cosa che negli ultimi anni siamo stati costretti a subire con percorsi formativi realizzati in alcuni paesi della UE, con standard assolutamente inaccettabili, che immettono nel mercato del lavoro operatori con una formazione incompleta e sostanzialmente pericolosa per la sicurezza del cantiere stesso.

Non ci deve inoltre sorprendere la regionalità (Sicilia) del DDL 698, visto che in Italia la formazione è delegata alle regioni, per legge, il che fa diventare quasi impossibile proporre una legge analoga in ambito nazionale, mentre la Sicilia, che gode di uno statuto speciale e di autonomia legislativa, sancita dalla Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 “Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455” conferisce al DDL 698, una volta approvato definitivamente, il giusto peso normativo, per i riconoscimenti in ambito regionale, nazionale e comunitario.

E’ altrettanto ovvio, che per quando riportato nel D 11/13 dell’IMCA, IDSA non potrebbe avere un riconoscimento diretto, perché non rappresenta un Paese che può legiferare, ma una didattica. La stessa IMCA, in un documento dal titolo “Competence Assessment of Experienced Surface Supplied Divers” del 25 May 2004, con il quale ha creato una quasi impossibile procedura da applicare a quei contractors IMCA che si trovano nei paesi non menzionati al documento D-11/13, e con il quale abilita 4 centri, il Diving Diseases Research Centre (UK), l'Interdive (UK) il KB Associates (Singapure) e il National Hyperbaric Centre (UK) ad operare presso le sedi dei Contractors IMCA che hanno sede nei paesi non riportati nel documento D 11/13, esclusivamente per i loro dipendenti di lunga durata che non sono cittadini di paesi che rientrano fra quelli del D 11/13, specifica nel capitolo 7 “The Assessment” che “The assessment should be based upon the IDSA standards – modules A (Preparatory), C (standard surface supply) and D (deep surface supply).”

In conclusione, il DDL 698, è facilmente esportabile nei paesi come Spagna, Grecia, Cipro, ed altri, che attualmente non hanno una legislazione specifica per l’offshore diving, mentre una soluzione immediata potrebbe essere l’iscrizione al registro regionale della Regione Sicilia di coloro che hanno realizzato sotto il controllo dello stato di appartenenza corsi di formazione che rispettano quanto richiesto nel DDL 698 e dalla Direttiva 2005/36/CE. Un'altra possibilità potrebbe essere rappresentata da una maggiore collaborazione fra le varie scuole full member IDSA, che attualmente realizzano gli stessi programmi, definendo fra loro dei protocolli di collaborazione, approvati dall’IDSA per i livelli di iscrizione per i 30-50 metri o quelli di altofondale.”

Sull’argomento sono interessanti anche i seguenti link:

martedì 26 agosto 2014

Il Cedifop è confermato membro dell’Imca



Avvisatore Marittimo del Mediterraneo - venerdì 01.08.2014 - Il Cedifop è confermato membro dell’Imca





sabato 23 agosto 2014

LAVORO - SUBACQUEA INDUSTRIALE - CEDIFOP:"DDL 698: UNA SPERANZA CONCRETA DI CAMBIAMENTO PER LA PROFESSIONE E FORMAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE"

dall' ITALIAN NETWORK: http://www.italiannetwork.it/news.aspx?ln=it&id=23804 del 19/agosto/2014


Continua il percorso del DDL 698 "Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", sia all’ARS che fuori dall’aula parlamentare. Ad affermarlo una nota del CEDIFOP, centro di formazione, Unica Scuola Full Member IDSA in ITALIA, Membro IMCA - divisione DIVING per Europa ed Africa, Affiliato membro della società Americana di Saldatura (A.W.S.), Scuola IMCA per i corsi DMT e DMR Socio Effettivo UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), Centro accreditato dalla Regione Siciliana (CIR CC_0127)...

In data 23.06.2014 è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti; quelli presentati sottolineano ancora di più che questo disegno di legge si applica alle attività della subacquea al servizio dell’industria, che vengono realizzate al di fuori delle aree portuali, già regolamentate dai tre Decreti Ministeriali del 13 gennaio 1979 "Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale", del 31 marzo 1981 "Integrazioni al D.M. 13/01/79 istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale" e del 2 febbraio 1982 "Modificazioni al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 istitutivo della categoria dei sommozzatori in servizio locale".

Stante le dichiarazioni del primo firmatario della proposta di legge, durante una sua intervista su media news extra in onda sul canale 19 del digitale terrestre (che si può vedere qui: https://www.youtube.com/watch?v=DQR8P57h3s8 ) “il DDL 698 ha superato la fase della commissione e si inserirà nel contesto finale della votazione in aula, per essere legge a tutti gli effetti”

Va considerato inoltre che ad oggi, dal 1997, sono state presentate al parlamento nazionale ben 13 proposte legislative, con ben 2 proposte presentate durante la legislatura attuale, il Disegno di Legge n. 320 presentato il 26 Marzo 2013 al Senato dal Senatore Aldo Di Biagio e il Disegno di Legge n. 807 presentato il 18 aprile 2013 alla Camera, dall’On. Mario Caruso, sul destino degli ultimi due esprimo la mia perplessità sulla riuscita, tenendo conto dei tempi ma anche dei contenuti, visto che ancora una volta riportano problemi non risolti dai disegni di legge presentati durante le legislature precedenti. Inoltre, i loro contenuti sono molto distanti da quello che il DDL 698 cerca di normare, cioè la parte del riconoscimento di percorsi formativi validi ed accettabili in ambito internazionale.

In tal senso esso ha tutte le caratteristiche per risolvere la problematica del riconoscimento delle certificazioni Italiane, perché il DDL include fra gli articoli esattamente quanto richiesto affinchè tali certificazioni rientrino nel gota delle certificazioni riconosciute.

Ma anche fuori dalle aule parlamentari non mancano le occasioni per discutere sul DDL 698, nel mese di ottobre sarà presentato nel corso di una tavola rotonda durante il XXI congresso della SIMSI (Società Italiana Medicina Subacquea e Iperbarica), dal titolo “Quali prospettive pone il DDL 698 - Regione Sicilia (norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività subacquee industriali)? Quale è il ruolo del medico subacqueo? moderatore: F. P. Sieli; partecipano: Assessorato Sanità Regione Sicilia, A. Bolognini, D. Cartabellotta, M. L. Cavallo, M. Chines, C. Costanzo, R. M. Infascelli, M. Kouvakis, On. S. Lentini (Vice Presidente Commissione Attività Produttive ARS – Sicilia), E. P. Reale (Assessorato Agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea Regione Sicilia).

Per la buona gestione di un cantiere offshore, vanno applicate tre tipologie di standard - assolutamente diverse fra di loro, ma nello stesso tempo, anche, complementari - Esse sono:
  1. Standard Formativi (IDSA) (IDSA rappresenta l'unica didattica nella subacquea industriale a livello internazionale, cosi come in ambito sportivo abbiamo diverse didattiche PADI, CMAS, SSI, ecc.
  2. Standard Operativi (IMCA), applicabili nel cantiere (qui rientra anche la normativa UNI 11366 “Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria - Procedure operative”)
  3. Standard di Sicurezza (HSE) (non necessariamente HSE_UK)

Per il buon funzionamento di un cantiere offshore è intuitivo che le tre tipologie di standard devono coesistere.

Il DDL 698, già nel suo titolo: "Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale" affronta la problematica di regolamentare gli Standard Formativi, lasciando gli Standard Operativi e gli Standard di Sicurezza, a quanto esiste attualmente in ambito Europeo ed Internazionale.

Questo è evidente all’articolo 6 comma 2 del DDL 698: “Gli interventi di cui al comma 1 dovranno essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti dall’International Diving Schools Association (IDSA) e, per le parti eventualmente operate presso le imprese di cui al comma 3 dell’articolo 2, alle prescrizioni e linee guida fissate dalla normativa UNI 11366 “Norme per la sicurezza e la tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria” e sui controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)”

Forse le imprese Italiane che operano nel mondo offshore non dovrebbero perdere l’opportunità di partecipare alla tavola rotonda sul DDL 698, durante il congresso della SIMSI, che li vedrà successivamente coinvolte in prima persona nella sua applicazione, dopo la trasformazione in legge, considerando anche la levatura professionale delle persone che già si sono iscritte ad intervenire." conclude la nota.(19/08/2014-ITL/ITNET)

venerdì 22 agosto 2014

300 giovani siciliani vorrebbero frequentare un corso di attività subacquea. Ma non hanno i soldi. Perché la Regione non li promuove?

da LinkSicilia - giornale On Line:
http://www.linksicilia.it/2014/08/trenta-giovani-siciliani-vorrebbero-frequentare-un-corso-di-attivita-subacqua-ma-non-hanno-i-soldi-perche-la-regione-non-li-promuove/


LE FOLLIE DELLA SICILIA. OLTRE UN MILIARDO E 200 MILIONI DI EURO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO 2007-2013 NON UTILIZZATI. E I RAGAZZI CHE VORREBBERO IMPARARE QUESTO MESTIERE DEBBONO RINUNCIARE PERCHE’ NON HANNO LE RISORSE ECONOMICHE PER RIVOLGERSI AI PRIVATI. NATURALMENTE, INVECE DI INDIVIDUARE I RESPONSABILI DI QUESTA FOLLIA C’E’ CHI DA’ LA COLPA ALL’AUTONOMIA SICILIANA…

Ieri abbiamo pubblicato un articolo, a firma del nostro amico Manos Kouvakis, che illustra un disegno di legge, presentato all’Assemblea regionale siciliana da parlamentari di varie forze politiche – primo firmatario l’onorevole Totò Lentini – su come organizzare in Sicilia l’attività subacquea.

Già è singolare che in un’Isola come la nostra la Regione siciliana sia in ritardo su un argomento così importante, che potrebbe dare lavoro a tantissimi giovani siciliani. Ma è altrettanto singolare che il mondo della formazione professionale non abbia mai pensato a sollecitare la politica siciliana a normare un settore oggi senza punti di riferimento legislativi per potere, successivamente, organizzare corsi di formazione.

E dire che, tra i giovani siciliani, sono tanti quelli che vorrebbero specializzarsi in attività subacquea. Ce lo conferma lo stesso Manos che ci scrive:

“A settembre parte un corso da noi organizzato (Manos fa riferimento al suo centro di formazione professionale privato) PIENO DA UN MESE. Ma su 20 iscritti, solo 4 sono siciliani. Gli altri vengono da fuori, mentre registriamo circa 300 richieste di ragazzi siciliani che sperano che, prima o poi, avremo finanziamenti pubblici affinché possano frequentare i nostri corsi. Questo perchè non hanno le risorse economiche per pagarsi il corso di formazione nella nostra struttura. A me viene da piangere. Che tristezza!”.

Insomma, il centro di Manos non riceve fondi pubblici dalla Regione. E organizza solo corsi di formazione a pagamento. ma non tutti i giovani siciliani hanno i soldi per poter frequentare tale corso.

A Manos viene da piangere. A noi pure viene da piangere. Cadono le braccia! La verità è che, in Sicilia, c’è una grande domanda di formazione professionale. Ma con questo Governo regionale – che quando andrà a casa sarà sempre troppo tardi – la formazione professionale non serve per formare i giovani siciliani e avviarli al lavoro: al contrario, serve solo a fare ‘cassa’ elettorale. O, quanto meno, a provarci in modo pedestre!

E’ veramente uno schifo vedere un’Isola che con le attività subacquee potrebbe dare lavoro a un sacco di giovani in tanti settori e che, invece, tiene tutto bloccato (si pensi all'installazione e manutenzione di impianti subacquei, agli interventi connessi alle attività portuali, minerarie e industriali, fino all'archeologia subacquea, se è vero che c’è anche un importante ufficio regionale che si occupa di questo affascinante segmento delle attività culturali).

Si pensava che con un assessore giovane, anche se inesperto – ci riferiamo all'attuale ‘assessora’ Nelli Scilabra – ci sarebbe stata una ventata di novità. Invece assistiamo attoniti ai soliti giochi della vecchia politica: consulenti a destra e a manca, incarichi a società senza evidenza pubblica, interviste a tutto campo – ormai da quasi un anno! – su un progetto di riforma che non è mai approdato all’Ars.

Insomma: una gestione pessima, in stile vecchia Dc di stampo doroteo.

Poi arriva il nostro amico Manos e ci dice che 300 giovani siciliani vorrebbero frequentare un corso di formazione professionale sulle attività subacquea, ma non lo possono fare perché non hanno i soldi per pagarsi la formazione. Perché l’assessorato regionale alla Formazione, in una regione dove le attività economiche legate al mare dovrebbero essere tra le priorità di un Governo regionale, non ha ancora pensato a organizzarle.

Così, mentre 300 giovani siciliani si mordono le mani perché non hanno i soldi per frequentare un corso di formazione professionale sulle attività subacque, centinaia di milioni di euro di fondi europei destinati alla Sicilia restano non spesi!

Perché dal 2013 ad oggi, su 2,1 miliardi di euro di dotazione Fse (Fondo sociale europeo) destinati alla Sicilia, 800 sono stati, bene o male, spesi; 450 milioni di euro inviati a Roma per ‘rientrate’ sotto forma del contestatissimo Piano Giovani e altri 800 debbono ancora essere spesi.

La programmazione è, anzi, era quella del 2007-2013. Siamo nel 2014 e la Sicilia deve ancora spendere quasi tutti i 450 milioni di euro del Piano Giovani e 800 milioni di euro intonsi!

Il tutto in una Regione – la Sicilia – che ha il più alto tasso di disoccupazione d’Europa.

Siamo o no davanti a una follia?

E non ci venite a dire che la colpa è dell’Autonomia siciliana! Adesso, oltre a Pietrangelo Buttafuoco, anche direttore e condirettore del Giornale di Sicilia – Giovanni Pepi e Antonio Ardizzone – non trovano di meglio che prendersela con l’Autonomia siciliana.

Ma cosa c’entra l’Autonomia siciliana con un presidente della Regione inadeguato al ruolo che è stato chiamato a ricoprire? Che cosa c’entra l’Autonomia con un’ ‘assessora’ troppo giovane e inesperta (e mal consigliata) chiamata a gestire un settore difficile?

Cosa c’entra l’Autonomia siciliana con un Governo regionale che da due anni – da due anni! – tiene bloccati i fondi del Piano Giovani (e quando prova a utilizzarli combina un casino…) perché non riesce a trovare il modo per ‘capitalizzare’ queste risorse in termini elettorali?

Per cortesia, non continuiamo a confondere le istituzioni con gli uomini che non sono in grado di rappresentarle!

sabato 2 agosto 2014

Subacquea Industriale “DDL 698”: una speranza concreta di cambiamento

di Manos Kouvakis

Continua il percorso del DDL 698 "Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", sia all’ARS che fuori dall'aula parlamentare. In data 23.06.2014 è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti; quelli presentati sottolineano ancora di più che questo disegno di legge si applica alle attività della subacquea al servizio dell’industria, che vengono realizzate al di fuori delle aree portuali, già regolamentate dai tre Decreti Ministeriali del 13 gennaio 1979 "Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale", del 31 marzo 1981 "Integrazioni al D.M. 13/01/79 istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale" e del 2 febbraio 1982 "Modificazioni al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 istitutivo della categoria dei sommozzatori in servizio locale".

Stante le dichiarazioni del primo firmatario della proposta di legge, durante una sua intervista su media news extra in onda sul canale 19 del digitale terrestre (che si può vedere qui: https://www.youtube.com/watch?v=DQR8P57h3s8) “il DDL 698 ha superato la fase della commissione e si inserirà nel contesto finale della votazione in aula, per essere legge a tutti gli effetti”

Va considerato inoltre che ad oggi, dal 1997, sono state presentate al parlamento nazionale ben 13 proposte legislative, con ben 2 proposte presentate durante la legislatura attuale, il Disegno di Legge n. 320 presentato il 26 Marzo 2013 al Senato dal Senatore Aldo Di Biagio e il Disegno di Legge n. 807 presentato il 18 aprile 2013 alla Camera, dall’On. Mario Caruso, sul destino degli ultimi due esprimo la mia perplessità sulla riuscita, tenendo conto dei tempi ma anche dei contenuti, visto che ancora una volta riportano problemi non risolti dai disegni di legge presentati durante le legislature precedenti. Inoltre, i loro contenuti sono molto distanti da quello che il DDL 698 cerca di normare, cioè la parte del riconoscimento di percorsi formativi validi ed accettabili in ambito internazionale. 

In tal senso esso ha tutte le caratteristiche per risolvere la problematica del riconoscimento delle certificazioni Italiane, perché il DDL include fra gli articoli esattamente quanto richiesto affinché tali certificazioni rientrino nel gota delle certificazioni riconosciute. 

Ma anche fuori dalle aule parlamentari non mancano le occasioni per discutere sul DDL 698, nel mese di ottobre sarà presentato nel corso di una tavola rotonda durante il XXI congresso della SIMSI (Società Italiana Medicina Subacquea e Iperbarica), dal titolo “Quali prospettive pone il DDL 698 - Regione Sicilia (norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività subacquee industriali)? Quale è il ruolo del medico subacqueo? moderatore: F. P. Sieli; partecipano: Assessorato Sanità Regione Sicilia, A. Bolognini, D. Cartabellotta, M. L. Cavallo, M. Chines, C. Costanzo, R. M. Infascelli, M. Kouvakis, On. S. Lentini (Vice Presidente Commissione Attività Produttive ARS – Sicilia), E. P. Reale (Assessorato Agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea Regione Sicilia).

Per la buona gestione di un cantiere offshore, vanno applicate tre tipologie di standard - assolutamente diverse fra di loro, ma nello stesso tempo, anche, complementari - Esse sono: 

1) Standard Formativi (IDSA) (IDSA rappresenta l'unica didattica nella subacquea industriale a livello internazionale, cosi come in ambito sportivo abbiamo diverse didattiche PADI, CMAS, SSI, ecc.) 
2) Standard Operativi (IMCA), applicabili nel cantiere (qui rientra anche la normativa UNI 11366 “Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria - Procedure operative”) 
3) Standard di Sicurezza (HSE) (non necessariamente HSE_UK) 

Per il buon funzionamento di un cantiere offshore è intuitivo che le tre tipologie di standard devono coesistere. 

Il DDL 698, già nel suo titolo: "Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale" affronta la problematica di regolamentare gli Standard Formativi, lasciando gli Standard Operativi e gli Standard di Sicurezza, a quanto esiste attualmente in ambito Europeo ed Internazionale. 

Questo è evidente all'articolo 6 comma 2 del DDL 698: “Gli interventi di cui al comma 1 dovranno essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti dall’International Diving Schools Association (IDSA) e, per le parti eventualmente operate presso le imprese di cui al comma 3 dell’articolo 2, alle prescrizioni e linee guida fissate dalla normativa UNI 11366 “Norme per la sicurezza e la tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria” e sui controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)”

Forse le imprese Italiane che operano nel mondo offshore non dovrebbero perdere l’opportunità di partecipare alla tavola rotonda sul DDL 698, durante il congresso della SIMSI, che li vedrà successivamente coinvolte in prima persona nella sua applicazione, dopo la trasformazione in legge, considerando anche la levatura professionale delle persone che già si sono iscritte ad intervenire. 

Il programma completo del XXI Congresso della SIMSI, può essere scaricato, anche da qui: http://www.cedifop.it/XXI_SIMSI(def).pdf

lunedì 21 luglio 2014

INTERVISTA TV - DDL 698 - DISEGNO DI LEGGE SULLA SUBACQUEA INDUSTRIALE


Media News Extra: Intervista di Marilisa Giammona 
(19 Luglio 2014)




Pubblicato il 21/lug/2014
Media News Extra: Marilisa Giammona intervista Totò Lentini
19 Luglio 2014

venerdì 18 luglio 2014

DDL 698 - L'INTERVISTA IN TV



DDL 698 - L'INTERVISTA IN TV: Orari dello speciale Media News Extra che andrà in onda da sabato 19 luglio a partire dall'ora di pranzo fino ad arrivare al primo notiziario della mattina di Domenica 20.

Gli orari sotto elencati sono del TG (Media News) a seguire di ognuno, dopo trenta o venti minuti circa, seguirà il servizio (Media News Extra) come approfondimento del Tg con le interviste.

ORARI TG (Media News - Telegiornale)

TELE ONE can. 19 del dig. terrestre: 07.30 - 14.15 - 20.15

ANTENNA UNO can. 185 del dig. terrestre: 07.00 - 14.45 - 19.45

VIDEO ONE can. 196 del dig. Terrestre : 08.00 - 15.15 - 20.00
( a seguire dopo 20/30 min circa degli orari sopra indicati ci sarà l'approfondimento del TG MEDIA NEWS EXTRA con lo speciale sul DDL 698)

Da Domenica 20 luglio ci sarà il servizio caricato su youtube.

Invece da lunedì 21 luglio fino a venerdì 25 luglio, lo speciale Media News Extra andrà su tutte le reti sopra elencate compresa Tele Palermo prima di ogni telegiornale dell'ora di pranzo.

Buona visione a tutti


giovedì 10 luglio 2014

DDL 698: tavola rotonda durante il XXI congresso nazionale del SIMSI

di Manos Kouvakis

Dopo la prima presentazione del DDL sabato 28 Giugno presso la Libreria Nautica “Un mare di libri” a Palermo, con la partecipazione del primo firmatario della legge On. Lentini Salvatore, il direttore del CEDIFOP Manos Kouvakis e il chief instructor del Cedifop Costantino Francesco, incontro trasmesso in streaming e gestito ottimamente dalla giornalista Marilisa Giammona, si preparano una serie di manifestazioni per la divulgazione delle problematiche che hanno portato alla stesura e alla presentazione del DDL. 



Uno dei prossimi incontri sul tema, sarà durante il XXI congresso della SIMSI (Società Italiana Medici Subacquei ed Iperbarici) nel corso di una tavola rotonda a cui prenderà parte fra gli altri partecipanti, anche l’On. Lentini primo firmatario del disegno di legge e una delegazione ufficiale della regione Sardegna.

sabato 5 luglio 2014

DDL 698 “Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale”

di Manos Kouvakis

Il disegno di legge 698 “Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale” presentato, nel mese di febbraio all’Assemblea Regionale Siciliana è d’iniziativa dei deputati: Lentini, Cascio Salvatore, Currenti, Leanza, Nicotra, Ruggirello, Sammartino e Sudano. Dal primo luglio scorso, sono scaduti il termini per la presentazione degli emendamenti presso la V commissione ARS “Lavoro e Formazione”, inizia cosi la fase finale dell’esame del disegno di legge.

Sono stati presentati complessivamente tre emendamenti, con l’obiettivo di sottolineare che il DDL 698 è nato dall’esigenza di regolamentare un settore dove manca totalmente una legislazione, sia in ambito regionale, dove il DDL una volta convertito in legge sarà operativo, che nazionale, cioè per le attività lavorative in ambito subacqueo, al servizio dell’industria, fuori dalle aree portuali. Inoltre metterà finalmente ordine, e quello che è ancora più importante, darà parità di trattamento, anche se per ora limitatamente nella Regione Sicilia, a tutti gli operatori del settore, spesso a disagio per la disparità di trattamento, dovuta dal fatto che diverse Capitaneria di Porto nella regione (Palermo, Milazzo, Messina, Gela, Siracusa ecc) hanno, giustamente, dopo aver individuato in questa mancanza di legislazione un problema non indifferente di sicurezza, emanato delle ordinanze specifiche per le attività nel territorio di loro competenza, al di fuori delle aree portuali, ma nel contempo hanno creato delle zone “controllate” e zone “franche” di pertinenza di altre capitanerie (quelle accanto) che non hanno emesso ordinanze similari pertanto in quegli ambiti si può operare senza alcun controllo previsto da una legislazione specifica.



Il DDL sottolinea che le attività subacquee costituiscono elemento di assoluto rilievo per l’economia ed il sistema produttivo siciliano. Accanto alle attività della subacquea a fini turistici ed amatoriali, che sono escluse dalla proposta legislativa, operano in Sicilia diverse imprese che svolgono le più disparate attività in ambiente marino, quali installazione, manutenzione, rimozione di impianti subacquei, di tubazioni e strutture tecnologiche connesse con le attività portuali, minerarie ed industriali.

Nel contesto regionale, peraltro, tali attività hanno un peculiare rilievo in ragione della condizione di insularità e del correlato sviluppo costiero, delle attività connesse all'estrazione, al trasporto e alla lavorazione degli idrocarburi (piattaforme petrolifere, gasdotti, oleodotti, impianti costieri, raffinerie, ecc…), senza considerare le ulteriori attività svolte nelle acque marine ed interne.



L’assenza di un’organica legislazione nazionale del settore ha posto e pone la problematica del riconoscimento delle qualifiche professionali e la disciplina dei contenuti formativi indispensabili allo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle attività subacquee. Purtroppo, la mancanza di tale disciplina ha permesso, sovente, che i lavori in immersione venissero svolti da personale non adeguatamente qualificato con conseguenze drammatiche, oppure ha costretto le imprese a ricorrere forzatamente a personale straniero o comunque formato all'estero, spesso con corsi di formazione che non conferiscono una idonea preparazione per affrontare in sicurezza questo tipo di attività.

Ulteriore problematica, peraltro, si pone in relazione al riconoscimento delle qualifiche rispetto alle previsioni dell’ordinamento comunitario (Direttiva 2005/36/CE), determinando in pratica un’incomprensibile penalizzazione per le imprese ed i lavoratori siciliani, complicando le relazioni economiche e commerciali con gli altri competitor e privandoli di una importante opportunità di occupazione e reddito.



Il DDL si propone di adottare una serie di norme che disciplinino lo svolgimento professionale delle attività della subacquea industriale e regolamentino i contenuti ed i percorsi formativi con riguardo alle qualifiche internazionalmente riconosciute, garantendo così la qualità dei servizi offerti, lo svolgimento degli stessi in condizioni di sicurezza, nel rispetto dell’ambiente e la possibilità, per i soggetti che conseguano in Sicilia le qualifiche, di vedere riconosciute le stesse nel mercato del lavoro europeo, anche in considerazione dell’intrinseca natura internazionale delle imprese operanti nel comparto.

L’articolo 1 reca le generalità della norma, mentre l’articolo 2 reca le definizioni, descrivendo in dettaglio compiti e mansioni degli operatori, con riferimento agli standard comunemente riconosciuti ed adottati nel settore.




L’articolo 3 disciplina le qualifiche professionali, enumerandole nei tre livelli internazionalmente riconosciuti, il primo che abilita ad operare fino a 30 metri di profondità, il secondo che abilita ad operare fino ai 50 metri di profondità (TOP UP) e il terzo, quello di “altofondalista” che abilita ad operare a profondità superiori ai 50 metri.

L’articolo 4 istituisce e disciplina il Registro degli Operatori della Subacquea Industriale, che insisterà presso il Dipartimento regionale del Lavoro, ove potranno iscriversi i soggetti interessati allo svolgimento delle attività disciplinate dalla presente legge in possesso dei titoli formativi e delle iscrizioni richieste dalla disciplina statale (Libretto di Ricognizione). 

L’articolo 5 disciplina i contenuti ed i percorsi formativi occorrenti per l’iscrizione al Registro. I titoli potranno essere rilasciati da istituti pubblici o enti di formazione professionale accreditati, facendo puntuale riferimento riguardo ai contenuti formativi ed ai “tempi di fondo” definiti a livello internazionale dall’I.D.S.A. (International Diving Schools Association, organismo mondiale che raggruppa scuole di formazione di subacquea industriale). Il riconoscimento di titoli rilasciati da altre Regioni o riconoscibili ai sensi della Direttiva 2005/36/CE è subordinato alla validità degli stessi in relazione alle rispettive norme ed al rispetto degli eguali standard di formazione e sicurezza. 




L’articolo 6 disciplina lo svolgimento delle attività formative in ambito regionale, prevedendo come le stesse debbano conformarsi ai citati standard anche in relazione alle attività eventualmente svolte presso le aziende del settore. Per lo svolgimento di attività formative volte alla qualificazione della manodopera del settore è previsto il finanziamento di corsi ed attività con risorse extraregionali, ferma restando la possibilità di svolgimento di “corsi liberi” (ovvero senza finanziamento pubblico ma comunque soggetti alla disciplina qui dettata).

Il DDL 698, anche se regionale, ha un ampio riscontro di carattere nazionale e internazionale, perché permette l’iscrizione all’albo di qualsiasi operatore interessato (ambito UE) che abbia effettuato con corsi specifici la parte tecnica richiesta per l’iscrizione. L’iscrizione a tale albo, inoltre, è diversa dall'iscrizione al Registro Sommozzatori presso una Capitaneria di Porto, normata e disciplinata dai Decreti Ministeriali del 1979, 1981 e 1982 e valida per le attività lavorative all'interno delle aree portuali, in quanto tali decreti non stabiliscono regole per lavorare nelle acquee interne e fuori dai porti, sia in inshore che in offshore.