CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento

domenica 16 marzo 2014

Concetti e limiti delle proposte legislative sulla subacquea industriale negli ultimi decenni in Italia


Tre Decreti Ministeriali, ben tredici proposte presentate al parlamento nazionale durante varie legislature, dal 1997 ad oggi, con 2 proposte legislative durante questo governo, una sentenza del TARdel Lazio, diverse ordinanze da alcune Capitanerie di Porto, due delibere di giunta regionale, la norma UNI 11366. Ecco tutto quello che abbiamo creato in termini di legislazione nel settore della subacquea industriale in Italia. Tutto troppo datato e troppo povero, in termini di qualità e contenuti per permettere la soluzione di alcuni problemi che da anni penalizzano i Divers italiani.

La ricerca, spesso, di facili riconoscimenti, quando principalmente è la carta e non i contenuti a fare testo, specialmente se si possono ottenere senza eccessivi sforzi, ha creato negli anni la fama negativa dei titoli italiani, anche di quelli che nulla hanno da temere se confrontati con le migliori certificazioni in ambito internazionale.

In tutto questo regna una grande grandissima confusione, anche fra gli stessi adetti ai lavori, che spesso senza idee chiare corrono dietro alla novità del momento, sperando di trovare il santo Graal della subacquea.

Cosi abbiamo visto negli anni, corsi per OTS realizzati con standard della subacquea sportiva ricreativa (ancora oggi nella maggioranza dei percorsi formativi), oppure senza mandare gli allievi in acqua (una scuola di Roma), o tentativi di imitare un “presunto” titolo da OTS con attività in 2 week end o in pochi giorni, sotto la copertura di brevetti e non di attestati di qualifica professionale, cercando di “ingannare” sia i partecipanti ai corsi che le autorità; ma anche spesso iscrizioni non in regola o in registri di “comodo” che permettono poi agli iscritti di operare in modo non corretto, ma possibile per la mancanza di controlli da parte delle autorità (registro palombari, per coloro che poi si immergono con attrezzature sportive e non con attrezzature da palombaro) hanno portato ad una situazione in cui chi paga il conto è semplicemente l’intero gruppo dei Divers italiani.



Ma cose è l’OTS?

Secondo la legislazione vigente Italiana l’OTS è un “operaio specializzato” che rientra nella categoria dei metalmeccanici (qualifica ISTAT/ISFOL – categoria 6.2 Artigiani ed operai metalmeccanici specializzati ed assimilati - DM 13/01/1979 – DM 31/03/1981 - DM 02/02/1982), iscritto al Registro Sommozzatori del Ministero dei Trasporti presso una Capitaneria di Porto sul territorio nazionale, per il rilascio del Libretto di Ricognizione. L’unico titolo valido, per l’iscrizione a questo registro, è il titolo di “Operatore Tecnico Subacqueo” (OTS - DM 02.02.1982), con il rilascio di un attestato conseguito al termine di corsi di formazione professionale effettuati secondo le modalità previste dall'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalle relative leggi regionali di attuazione. L’OTS è abilitato a operare in “servizio locale”, entro l'ambito del porto presso il cui ufficio è iscritto e può esercitare temporaneamente anche in altri porti, previa autocertificazione della sua iscrizione in un registro sommozzatori presentata alle autorità marittime del porto nel quale intende operare e tempestiva comunicazione di tale intendimento all’autorità del porto d’iscrizione .

Al di fuori di queste aree e cioè nelle acque interne (fiumi, laghi, pozzi, ecc.), in inshore o in offshore ad oggi non esiste una legge nazionale o regionale che stabilisca competenze di qualità nei criteri formativi (IDSA), operativi (IMCA) e di sicurezza (HSE).

E’ emblematico il documento che la Capitaneria di Porto di Livorno ha emesso, in risposta ad un gruppo di OTS, regolarmente iscritti presso diverse capitanerie di porto, che lamentavano di restare fuori dalla possibilità di essere assunti per i lavori sommozzatorii della Costa Concordia, mentre venivano assunti coloro che non erano iscritti presso le capitanerie di porto dalla ditta appaltatrice. Ecco una estrapolazione dalla risposta della Capitaneria di Porto di Livorno: “(…)Al riguardo, si rappresenta, come d’altronde emerge dalla lettura della nota in riferimento, che la normativa citata, cioè il decreto ministeriale 13 gennaio 1979, si applica ai sommozzatori che esercitano l’attività all’interno dei porti. Come è noto, il relitto della nave Costa Concordia” giace, invece, al di fuori dell’ambito portuale dell’Isola del Giglio, (…) ”



Diversi incidenti, spesso anche mortali, hanno indotto negli anni (a partire dal 1992) diverse Capitanerie di Porto in Italia, ad emettere ordinanze proprie, per estendere fuori dal porto, quindi a tutte le acque di loro competenza, la validità dei DM nazionali, tentativo che sottolinea la “sofferenza” per la mancata legislazione del settore, che però ha creato in alcuni casi ancora più problemi, penalizzando le piccole imprese operanti in quelle aree a vantaggio delle imprese che operano a qualche chilometro di distanza, presso la capitaneria accanto, dove non ci sono vincoli e procedure esplicite, come quelle contenute in tali ordinanze.

Si è provato negli anni a presentare in parlamento ben 13 proposte, dal 1997 ad oggi, con ben 2 proposte presentate durante la legislatura attuale, il Disegno di Legge n. 320 presentato il 26 Marzo 2013 al Senato dal Senatore Aldo Di Biagio e il Disegno di Legge n. 807 presentato il 18 aprile 2013 alla Camera, dall’On. Mario Caruso, ma in tal senso esprimo la mia perplessità sulla riuscita, tenendo conto dei tempi ma anche dei contenuti, visto che riportano problemi non risolti da disegni di legge presentati durante le legislature precedenti.

Inoltre le due proposte di legge presentano un vuoto tematico non trattando in modo efficace la parte riguardante la formazione degli operatori.

La normativa UNI 11366 del 2010, alla quale ha fatto riferimento il presidente Monti nel Decreto Sviluppo del 2012 - articolo 21 – (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in materia di promozione degli investimenti offshore) - comma 3 "Le attività di cui all’articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.886, sono svolte secondo le norme vigenti, le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366". Questo passaggio fa riferimento al D.P.R. (Decreto del Presidente della Repubblica) 24 maggio 1979, n. 886 "Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale” (GU n.114 del 26-4-1980 - Suppl. Ordinario), dove leggiamo al Capo VII “Impiego di Operatori Subacquei” Art. 53. Prescrizioni generali "Le prestazioni lavorative in immersione per il posizionamento della piattaforma, per l'ispezione e la manutenzione delle attrezzature sommerse o per lavori assimilabili, devono essere effettuate solamente da personale esperto e fisicamente idoneo, diretto da un responsabile di comprovata capacità, nel rispetto delle norme specifiche in materia e delle regole della buona tecnica...."; ma tutto ciò non fa della norma UNI una “legge”, come spesso erroneamente si riporta sull’obbligatorietà dell’applicazione della normativa all’interno delle aree portuali o in ambito inshore, ecc; inoltre anche qui la parte dedicata alla formazione degli operatori rimane al margine della normativa stessa.

Ci sono inoltre due delibere di giunta regionali, una nella Regione Emilia Romania del 2007 (delibera di giunta prot. n. SSF/07/65016) con l’inserimento della qualifica di OTS all’interno del sistema regionale delle qualifiche, ma vincolato sempre ai tre Decreti Ministeriali esistenti, cioè per “attività in area portuale e dintorni”, e una più “coraggiosa” del 2011 nella Regione Sicilia (delibera di giunta n.350 – Prof. 2011) nel documento “Direttive per la programmazione e presentazione delle proposte formative a valere del Piano Regionale dell’Offerta Formativa 2011 – Macro Settore “Agricoltura/pesca/attività subacquee – OTS ed attività correlate” che riporta: “Per questo settore i corsi di formazione professionale per O.T.S. (Operatori Tecnico Subacquei) di livello Base di specializzazione si devono attenere alla direttiva 2005/36/CE secondo gli standard dei programmi Validati da I.D.S.A. (International Diving Schools Associaton) e H.S.E. (Health and Safety Executive)”, con riferimento specifico ad una formazione successiva a quella da OTS con l’applicazione di standard di qualità validi a livello Internazionale (IDSA e HSE). Qui, per la prima volta, si da importanza alla formazione come elemento non eludibile in questo ambiente lavorativo, al di fuori dell’ambito portuale. Il diver deve avere una formazione completa e di qualità, perché operando in ambito offshore, entra in contatto con una squadra internazionale, dove qualità e sicurezza sono assolutamente indispensabili, e deve avere un bagaglio di conoscenze che gli permettano di lavorare in un team di colleghi provenienti da tutto il mondo, che hanno avuto una formazione adeguata e competente.



In tutto questo IMCA, che è una organizzazione di rilevanza mondiale, a cui fanno riferimento diverse migliaia di imprese, che opera esclusivamente in ambito offshore, recependo l’importanza di una formazione di qualità, ha diviso il mondo in 2 grandi categorie, la prima costituita da una lista, aggiornata periodicamente, di una Elite di paesi (Australia, Brasile, Canada, Francia, India, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Sud Africa, UK e USA) che hanno una legislazione specifica nel settore che stabilisce standard e criteri di qualità nei percorsi formativi, e la seconda categoria con tutti gli altri paesi che non hanno una tale legislazione, paesi di cui attualmente fa parte anche l’Italia (la qualifica di OTS, valida per attività in ambito portuale, non è di alcun interesse per IMCA).

Questo problema pone le ditte Italiane in una posizione di inferiorità nel confronto con altre ditte nella panorama mondiale, si riporta di seguito quanto il responsabile di una rilevante ditta Italiana, che opera in offshore, ci scrive ” … Al momento infatti, a causa della nota carenza legislativa, non è sufficiente l’iscrizione in Capitaneria per poter lavorare con le maggiori compagnie petrolifere(Shell/Total/BP). Questo comporta a noi, che operiamo nel mercato mondiale, gravissime difficoltà in quanto i Clienti rifiutano per questo motivo le nostre offerte, siamo costretti ad affrontare enormi costi per una ulteriore formazione del personale all'estero, oppure dobbiamo assumere personale straniero.”

Il problema, tornando in Italia, si complica ancora di più visto che la formazione è demandata alle singole regioni , e quindi difficilmente una legge nazionale potrà avere quegli standard di qualità che vengono richiesti in ambito internazionale. Ecco perché, in questo momento, la Regione Sicilia, ai sensi degli articoli 14 e 17 dello Statuto ed in conformità con i principi del vigente ordinamento comunitario sta proponendo di riconoscere e disciplinare l’esercizio delle attività professionali nella subacquea industriale con il DDL n. 698 “Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale” per quei percorsi formativi che abilitano alle attività lavorative fuori dalle aree portuali in ambito sia inshore che offshore, con la creazione di un Registro degli Operatori della Subacquea industriale, istituito presso il Dipartimento Regionale del Lavoro, ove potranno iscriversi i soggetti interessati allo svolgimento delle attività disciplinate dal suddetto decreto se in possesso di titoli rilasciati da istituti pubblici o enti di formazione professionale nell'ambito della vigente disciplina, facendo puntuale riferimento riguardo ai contenuti formativi di qualità e specifiche attività formative con tempi di fondo e standard di sicurezza ben precisi, nelle varie categorie di iscrizione (OTS, Top Up, Alto fondale), in modo tale da permettere all'Italia di entrare a far parte dei paesi “Elite” che vengono annoverati nei documenti IMCA, cioè i paesi che hanno una legislazione specifica nel settore.

sabato 15 marzo 2014

ARS: Nuova convocazione, per martedì 18/03, alla V commissione per l'esame del DDL 698

Nuova convocazione della V Commissione Cultura formazione e lavoro, dell'Assemblea Regionale Siciliana, che ha competenza nelle seguenti materie: pubblica istruzione, beni ed attività culturali, lavoro, formazione professionale, emigrazione.

UNICO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:
Esame del disegno di legge n. 698 Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale , a firma dell'onorevole Lentini.

SONO INVITATI A PARTECIPARE AI LAVORI:
  • sig.ra Nella Scilabra, assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale;
  • arch. Ester Bonafede, assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro;
  • dott.ssa Anna Rosa Corsello, dirigente generale del dipartimento istruzione e formazione professionale ed ad interim del Dipartimento Lavoro;
  • Onorevole Lentini, primo firmatario del disegno di legge n. 698.

sabato 8 marzo 2014

Disegno di Legge DDL 698: un'altro passo ancora:

Convocata la Commissione QUINTA - Cultura, Formazione e Lavoro, per il 13/03/2014, con il seguente ordine del giorno:

Ordine del Giorno
1) Esame del disegno di legge n. 698 Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale , a firma dell'onorevole Lentini;
2) Seguito esame degli abbinati disegni di legge: nn. 378-54 Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione

ecco l'elenco degli Invitati:
  • sig.ra Nella Scilabra, assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale;
  • arch. Ester Bonafede, assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro;
  • dott.ssa Lucia Borsellino, assessore regionale per la salute;
  • onorevole Lentini, primo firmatario del disegno di legge n. 698;
  • dott.ssa Anna Rosa Corsello, dirigente generale del dipartimento istruzione e formazione professionale ed ad interim del Dipartimento Lavoro;
  • dott. Salvatore Sammartano, dirigente generale del Dipartimento per la pianificazione strategica.

venerdì 28 febbraio 2014

Passi avanti per il DDL 698 sulla subacquea industriale

Presso la Commissione V dell'ARS - Cultura, Formazione e Lavoro - Seduta del martedi 04/03/2014, è stato portato all'ordine del giorno l'esame del disegno di legge n. 698 "Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale" , a firma dell'onorevole Lentini. Sono stati invitati in commissione fra gli altri anche la sig.ra Nelli Scilabra, assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale; l'arch. Ester Bonafede, assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro; l'onorevole Lentini, primo firmatario del disegno di legge n. 698; la dott.ssa Anna Rosa Corsello, dirigente generale del dipartimento istruzione e formazione professionale ed ad interim del Dipartimento Lavoro. Un altro piccolo passo per un disegno di legge che farebbe diventare la Sicilia un assoluto punto di riferimento dell'intero territorio Italiano e del Mediterraneo.


lunedì 24 febbraio 2014

Enti accreditati dalla Regione Sicilia per attività di formazione professionale

Nel 2011 gli enti accreditati nella formazione siciliana erano 1964. Dal 15 gennaio 2014 sono stati ridotti di due terzi restando in 682 "superstiti della Formazione professionale siciliana". Gli enti, insomma, ancora in corsa per ottenere l'accreditamento – basato sulle nuove norme volute dall'assessore Scilabra – per poter quindi partecipare a qualunque bando pubblico per l'organizzazione di attività formative sono drasticamente ridotti.

CEDIFOP, naturalmente, fa parte dell’elenco dei 682.

In realtà questi 682 non sono ancora enti “accreditati” a tutti gli effetti. Si tratta, infatti, dei soggetti che hanno presentato la documentazione entro i termini fissati del 15 gennaio. Ma a questo seguirà un ulteriore step. L'assessorato, infatti, entrerà nel dettaglio dei requisiti e verificherà ad esempio, l'adeguatezza dei locali, l'utilizzo del personale, la congruità dei corsi. E anche il presupposto della “affidabilità morale”. Elemento questo che potrebbe “accompagnare” fuori dall'elenco alcuni di questi enti.

Questo passaggio puramente “tecnico” ha una valenza comunque molto importante. Fissa, insomma, dei paletti. Gli enti che nei prossimi anni potranno ottenere i contributi per i corsi di Formazione usciranno fuori da quell'elenco. Chi resterà fuori dalla lista, insomma, finirà fuori anche dal mondo della Formazione. Una sforbiciata netta, visto che, stando alle cifre diffuse dall'assessorato alla Formazione, solo due anni fa, a novembre 2011 per la precisione, gli enti accreditati erano la bellezza di 1964. Molti di questi, a dire il vero, si sono “autoeliminati”.

E tra quelli che si sono comunque recentemente registrati sul web, come prevedeva la norma, in 72 non hanno completato nei termini previsti la procedura di accreditamento o non hanno presentato tutta la documentazione necessaria stante le nuove disposizioni per l'accreditamento. Altri, invece, 12 in tutto, anche se già registrati sul portale per l’accreditamento, non hanno nemmeno avviato l'iter per l'accreditamento.

Si parte da qui, insomma. L'assessorato adesso entrerà nel dettaglio della documentazione. E scremerà ulteriormente il numero. Una procedura che durerà circa 100 giorni. Alla fine dei quali, la Formazione siciliana non sarà più la stessa.

domenica 23 febbraio 2014

Rinviata al 08/04/2014 l'udienza al TAR Sicilia del CEDIFOP



Rinviata all’ 08/04/2014 l'udienza per la discussione di merito, al TAR Sicilia del CEDIFOP contro la Regione Sicilia/Assessorato alla Formazione Professionale, relativa all'avviso 20. CEDIFOP sostiene che le graduatorie siano state “falsificate”, con l'inserimento di un criterio di esclusione NON PREVISTO NEL BANDO (pagina 19 del bando) da parte del nucleo di valutazione. Questa frase è riportata nella sentenza della Camera di Consiglio del TAR in data 27/07/2012 "... Ritenuto che, ai fini della successiva decisione in sede di merito, sia necessario acquisire dall’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale della Regione n. 4 copie conformi all’originale della versione definitiva dell’avviso pubblico n. 20/2011 ravvisandosi delle incongruenze tra la copia prodotta in giudizio dalla ricorrente e quella prodotta in giudizio dall’Avvocatura erariale (v. art. 8, pag. 19), assegnando termine di giorni quindici (15) dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, per il deposito, presso la Segreteria del T.a.r., dei documenti richiesti ...".


Si spera che non ci siano ulteriori rinvii nella definizione di un ricorso iniziato il 03/07/2012.


mercoledì 1 gennaio 2014

L’importanza dei riconoscimenti IMCA nelle certificazioni di Commercial Diver (Parte III: Esperti divers IMCA)

(di Manos Kouvakis)

Nelle news precedenti abbiamo parlato delle quattro certificazioni IMCA (supervisor basso ed alto fondale, LST e DM) e dei paesi che rientrano nel documento IMCA D 11/13 (ultima versione). Analizzeremo ora il sistema che IMCA propone per quei paesi che non rientrano in questo documento.

Intanto va sottolineato che l’inserimento nel documento IMCA è solo un inserimento di carattere “geografico” del paese, dove, secondo IMCA, esiste un procedimento governativo preciso sul controllo e la certificazione di un percorso formativo a prescindere dal livello e dai contenuti (vedi esempi di Brasile o UK), come si legge in un documento IMCA del 11/09/2013: “IMCA’s list of recognised diver qualifications only includes qualifications approved by government bodies.”

Per i paesi che non rientrano in questo documento, nei quali IMCA non riconosce un preciso coinvolgimento delle autorità competenti nel controllare i percorsi formativi secondo standard ben precisi, IMCA ha previsto una valutazione delle competenze per quei subacquei che hanno maturato negli anni una cospicua esperienza lavorativa nel settore (documento IMCA D06/00 e similari).

Come sottolineato nel documento “Diving Division Information Note” D 20/99, e nel documento “Competence Assessment of Experienced Surface Supplied Divers” D 26/01, IMCA è stata coinvolta in accordi di sviluppo per la valutazione di alcuni subacquei con una vasta esperienza di immersione, anche se non hanno qualifiche conseguite secondo percorsi formativi realizzati sotto la supervisione dello stato di provenienza, incaricando le uniche quattro organizzazioni attualmente autorizzate di valutare la capacità dei diver e rilasciare la certificazione IMCA adeguata, queste organizzazioni (riportane nel documento IMCA D11/13) sono:
  1. Diving Diseases Research Centre, (DDRC) situato vicino al Derriford Hospital di Plymouth. Si tratta di un ente di beneficienza registrato, fondato nel 1980 avente nei suoi obiettivi la ricerca degli effetti delle immersioni sulla fisiologia umana e la salute. Il DDRC è diventato un'autorità mondiale sui trattamenti medici iperbarici, con numerose pubblicazioni sull’argomento.
  2. Interdive, Full Member IDSA, con sede principale a Plymouth (UK) e sedi periferiche in Spagna (Alicante) e negli Emirati Arabi Uniti, in Italia attualmente Interdive ha stipulato un accordo di collaborazione con il CEDIFOP.
  3.  KB Associates Full member IDSA con sede a Singapore e
  4. National Hyperbaric Centre (NHC) con sede ad Aberdeen (Scozia), che fornisce consulenze e servizi alle società che ne fanno richiesta nel settore della subacquea industriale. 
I Diver che completano con successo il programma di valutazione, ricevono un certificato numerato, recante la fotografia della persona - il certificato riporta la dicitura “riconosciuto IMCA”.

La valutazione delle competenze dei subacquei non deve essere considerata come un'alternativa alla formazione iniziale e alla qualificazione dei diver. Tale valutazione è dedicata solo ai subacquei che hanno molti anni di esperienza, ma che provengono da paesi dove non esiste un sistema nazionale di riconoscimento delle qualifiche, quindi esclusivamente per quei paesi non inclusi nel Documento D11/13. Anche se IMCA ritaglia per se stessa un ruolo nella valutazione degli esperti commercial diver, (che non hanno una qualifica rilasciata nei paesi riportati nel documento D11/13), dichiara di non volere intervenire nell’approvazione della formazione di base di un subacqueo laddove esiste una legislazione nazionale vigente, perché IMCA ritiene che questo tipo di procedure deve rimanere di competenza degli organismi governativi o delle agenzie autorizzate dai governi (ad esempio ACDE-USA). IMCA si propone dove è possibile e dove manca un riconoscimento governativo, di riconoscere l’esperienza dei diver con certificati di addestramento subacqueo rilasciati da uno dei quattro organismi che essa stessa ha autorizzato come specificato nel Documento IMCA Codice internazionale di condotta per Offshore Diving.

Per poter utilizzare questa procedura, IMCA ha stabilito delle regole ben precise, ecco alcune di esse:

  • questa certificazione può essere chiesta solo dalle aziende che sono Full Member IMCA per i loro sommozzatori, presso la propria sede legale dove avviene la verifica delle competenze per ottenere la certificazione, 
  • i sommozzatori sottoposti a tale valutazione devono essere impiegati presso la società full member IMCA da almeno 6 mesi dalla data delle verifica, 
  • i sommozzatori per partecipare a questa valutazione devono avere una esperienza di almeno 4 anni di attività in offshore, 
  • la valutazione riguarda solo il livello di Surface Supplied (esclude SCUBA e saturazione) 

questa procedura si applica solo per i paesi che non rientrano nel documento D 11/13 dell’IMCA, cioè per i paesi dove non esiste una legislazione nazionale che individua criteri di formazione ben precisi stabiliti dallo stato stesso, per le qualificazioni un’altra delle condizioni, di accesso alla valutazione, richieste i subacquei stabilisce che essi devono avere minimo 150 immersioni in offshore, certificati nel LogBook personale, con l’utilizzo di muta ad acqua calda, campana aperta, decompressione in acqua, ecc., 

L' attrezzatura da utilizzare durante la valutazione deve essere conforme alle linee guida IMCA, ecc… 

E’ molto importante sottolineare che questo tipo di certificazione va eseguito presso l’azienda richiedente, nel paese dove l’azienda ha la sede legale, per il suo personale. Le quattro organizzazioni sopra menzionate, procedono con una prima prevalutazione basata su prove documentali dei requisiti minimi richiesti, per procedere successivamente ad una procedura di valutazione formale che comprende la valutazione teorica e pratica . 

Tutte le apparecchiature utilizzate devono soddisfare pienamente i requisiti dei documenti IMCA D 018 – “Code of Practice for The Initial and Periodic Examination, Testing and Certification of Diving Plant and Equipment” - e IMCA D 023 – “Diving Equipment Systems Inspection Guidance Note - DESIGN for Surface Oriented (Air) Diving Systems”.

L’organizzazione che effettua la valutazione, (uno dei quattro enti in precedenza citati) deve verificare questo, prima di iniziare la valutazione del personale dell’azienda.

La valutazione si basa su norme IDSA - moduli A (Preparatory), C (Surface Supplied Inshore Air Diver) e D (Surface Supplied Offshore Air Diver).

Sono previsti almeno 6 giorni con lezioni di teoria in aula ed immersioni in acqua. Ogni esercitazione pratica deve essere valutata in almeno due occasioni separate. Sono previste due immersioni separate, ad una profondità superiore a 30 metri, utilizzando una campana aperta, con almeno una immersione ad una profondità superiore a 40 metri con un tempo di fondo di almeno dieci minuti .

E' importante che i datori di lavoro ed i clienti siano in grado di riconoscere il certificato approvato IMCA e non confonderlo con altri certificati . E ' anche importante che racconta un datore di lavoro dalla certificazione possa desumere le competenze riconosciute al diver. Per questo motivo il certificato, testo e formato, devono essere concordati con IMCA, la quale rilascia all’azienda le certificazioni del personale essendo essa il committente, e non ai singoli diver, infatti il certificato, oltre al nome del diver riporta anche il nome dell’azienda che ha chiesto la certificazione e la lingua utilizzata dal subacqueo durante la valutazione.

Dettagliati resoconti scritti di ogni fase della valutazione devono essere mantenute presso l’ente di valutazione autorizzato da IMCA, per almeno 3 anni, consultabili a richiesta da IMCA. In caso di non superamento delle prove di valutazione, l’ente valutatore produce una relazione circa l’esclusione del diver. 

A questo tipo di certificazione non possono partecipare diver che hanno la cittadinanza di quei paesi inseriti nel documento D 11/13, a tal fine IMCA richiede che vengano esaminati prima delle valutazioni i passaporti di ciascun partecipante.

Vincoli e limitazioni inseriti da IMCA nelle procedure attuative, rendono l’accesso a tale riconoscimento alquanto difficoltoso, ma attualmente è l’unica via per realizzare certificazioni riconosciute da IMCA negli stati non presenti nel documento D 11/13 .

In Italia la legislazione vigente, come i DM 1979/1981 e 1982, non rientra fra quello che IMCA richiede, semplicemente perché tale legislazione è dichiaratamente finalizzata solo ad immersioni all’interno delle aree portuali e non per l’offshore diving.

Inoltre, la mancata legislazione a livello nazionale, o le proposte legislative che abbracciano sia la subacquea industriale che quella sportiva ricreativa, non hanno mai aiutato a trovare una soluzione a questo problema, anche se tentativi vari sono stati fatti negli ultimi decenni.

Lo stesso si può dire anche della normativa UNI 11366 del 2010, che essendo una norma, non potrà mai definita o trasformata in legge, anche se potrebbe diventare uno strumento di regolamentazione importante per le immersioni in offshore, ma anche in questo caso solo la norma non può essere utile, in questo momento, per la risoluzione di questo problema.

Lo stesso possiamo dire anche delle ordinanze che diverse capitanerie ad oggi hanno emanato per estendere l’applicabilità del DM del 1979 anche al di fuori delle aree portuali, ma non essendo leggi, esse possono essere ritrasformate immediatamente con una successiva ordinanza che revoca o trasforma l’ordinanza iniziale (vedi ad esempio l’ordinanza 50/2010 della Capitaneria di Porto di Palermo modificata/integrata dall’ordinanza 91/2013).

Nel nome dell’ottimismo, si spera che alcune delle iniziative a cui si lavora da parecchio tempo ormai, portino a breve a soluzioni adeguate per potere inserire, anche l’Italia nella lista dell’IMCA a partire dal 2014. Per ora si spera … e si lavora per ottenere quel risultato, perché noi crediamo che l’Italia abbia il pieno diritto di essere fra i paesi menzionati nel documento D 11/13 dell’IMCA.