Tre Decreti Ministeriali, ben tredici proposte presentate al parlamento nazionale durante varie legislature, dal 1997 ad oggi, con 2 proposte legislative durante questo governo, una sentenza del TARdel Lazio, diverse ordinanze da alcune Capitanerie di Porto, due delibere di giunta regionale, la norma UNI 11366. Ecco tutto quello che abbiamo creato in termini di legislazione nel settore della subacquea industriale in Italia. Tutto troppo datato e troppo povero, in termini di qualità e contenuti per permettere la soluzione di alcuni problemi che da anni penalizzano i Divers italiani.
La ricerca, spesso, di facili riconoscimenti, quando principalmente è la carta e non i contenuti a fare testo, specialmente se si possono ottenere senza eccessivi sforzi, ha creato negli anni la fama negativa dei titoli italiani, anche di quelli che nulla hanno da temere se confrontati con le migliori certificazioni in ambito internazionale.
In tutto questo regna una grande grandissima confusione, anche fra gli stessi adetti ai lavori, che spesso senza idee chiare corrono dietro alla novità del momento, sperando di trovare il santo Graal della subacquea.
Cosi abbiamo visto negli anni, corsi per OTS realizzati con standard della subacquea sportiva ricreativa (ancora oggi nella maggioranza dei percorsi formativi), oppure senza mandare gli allievi in acqua (una scuola di Roma), o tentativi di imitare un “presunto” titolo da OTS con attività in 2 week end o in pochi giorni, sotto la copertura di brevetti e non di attestati di qualifica professionale, cercando di “ingannare” sia i partecipanti ai corsi che le autorità; ma anche spesso iscrizioni non in regola o in registri di “comodo” che permettono poi agli iscritti di operare in modo non corretto, ma possibile per la mancanza di controlli da parte delle autorità (registro palombari, per coloro che poi si immergono con attrezzature sportive e non con attrezzature da palombaro) hanno portato ad una situazione in cui chi paga il conto è semplicemente l’intero gruppo dei Divers italiani.
Ma cose è l’OTS?
Secondo la legislazione vigente Italiana l’OTS è un “operaio specializzato” che rientra nella categoria dei metalmeccanici (qualifica ISTAT/ISFOL – categoria 6.2 Artigiani ed operai metalmeccanici specializzati ed assimilati - DM 13/01/1979 – DM 31/03/1981 - DM 02/02/1982), iscritto al Registro Sommozzatori del Ministero dei Trasporti presso una Capitaneria di Porto sul territorio nazionale, per il rilascio del Libretto di Ricognizione. L’unico titolo valido, per l’iscrizione a questo registro, è il titolo di “Operatore Tecnico Subacqueo” (OTS - DM 02.02.1982), con il rilascio di un attestato conseguito al termine di corsi di formazione professionale effettuati secondo le modalità previste dall'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalle relative leggi regionali di attuazione. L’OTS è abilitato a operare in “servizio locale”, entro l'ambito del porto presso il cui ufficio è iscritto e può esercitare temporaneamente anche in altri porti, previa autocertificazione della sua iscrizione in un registro sommozzatori presentata alle autorità marittime del porto nel quale intende operare e tempestiva comunicazione di tale intendimento all’autorità del porto d’iscrizione .
Al di fuori di queste aree e cioè nelle acque interne (fiumi, laghi, pozzi, ecc.), in inshore o in offshore ad oggi non esiste una legge nazionale o regionale che stabilisca competenze di qualità nei criteri formativi (IDSA), operativi (IMCA) e di sicurezza (HSE).
E’ emblematico il documento che la Capitaneria di Porto di Livorno ha emesso, in risposta ad un gruppo di OTS, regolarmente iscritti presso diverse capitanerie di porto, che lamentavano di restare fuori dalla possibilità di essere assunti per i lavori sommozzatorii della Costa Concordia, mentre venivano assunti coloro che non erano iscritti presso le capitanerie di porto dalla ditta appaltatrice. Ecco una estrapolazione dalla risposta della Capitaneria di Porto di Livorno: “(…)Al riguardo, si rappresenta, come d’altronde emerge dalla lettura della nota in riferimento, che la normativa citata, cioè il decreto ministeriale 13 gennaio 1979, si applica ai sommozzatori che esercitano l’attività all’interno dei porti. Come è noto, il relitto della nave Costa Concordia” giace, invece, al di fuori dell’ambito portuale dell’Isola del Giglio, (…) ”
Diversi incidenti, spesso anche mortali, hanno indotto negli anni (a partire dal 1992) diverse Capitanerie di Porto in Italia, ad emettere ordinanze proprie, per estendere fuori dal porto, quindi a tutte le acque di loro competenza, la validità dei DM nazionali, tentativo che sottolinea la “sofferenza” per la mancata legislazione del settore, che però ha creato in alcuni casi ancora più problemi, penalizzando le piccole imprese operanti in quelle aree a vantaggio delle imprese che operano a qualche chilometro di distanza, presso la capitaneria accanto, dove non ci sono vincoli e procedure esplicite, come quelle contenute in tali ordinanze.
Si è provato negli anni a presentare in parlamento ben 13 proposte, dal 1997 ad oggi, con ben 2 proposte presentate durante la legislatura attuale, il Disegno di Legge n. 320 presentato il 26 Marzo 2013 al Senato dal Senatore Aldo Di Biagio e il Disegno di Legge n. 807 presentato il 18 aprile 2013 alla Camera, dall’On. Mario Caruso, ma in tal senso esprimo la mia perplessità sulla riuscita, tenendo conto dei tempi ma anche dei contenuti, visto che riportano problemi non risolti da disegni di legge presentati durante le legislature precedenti.
Inoltre le due proposte di legge presentano un vuoto tematico non trattando in modo efficace la parte riguardante la formazione degli operatori.
La normativa UNI 11366 del 2010, alla quale ha fatto riferimento il presidente Monti nel Decreto Sviluppo del 2012 - articolo 21 – (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in materia di promozione degli investimenti offshore) - comma 3 "Le attività di cui all’articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.886, sono svolte secondo le norme vigenti, le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366". Questo passaggio fa riferimento al D.P.R. (Decreto del Presidente della Repubblica) 24 maggio 1979, n. 886 "Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale” (GU n.114 del 26-4-1980 - Suppl. Ordinario), dove leggiamo al Capo VII “Impiego di Operatori Subacquei” Art. 53. Prescrizioni generali "Le prestazioni lavorative in immersione per il posizionamento della piattaforma, per l'ispezione e la manutenzione delle attrezzature sommerse o per lavori assimilabili, devono essere effettuate solamente da personale esperto e fisicamente idoneo, diretto da un responsabile di comprovata capacità, nel rispetto delle norme specifiche in materia e delle regole della buona tecnica...."; ma tutto ciò non fa della norma UNI una “legge”, come spesso erroneamente si riporta sull’obbligatorietà dell’applicazione della normativa all’interno delle aree portuali o in ambito inshore, ecc; inoltre anche qui la parte dedicata alla formazione degli operatori rimane al margine della normativa stessa.
Ci sono inoltre due delibere di giunta regionali, una nella Regione Emilia Romania del 2007 (delibera di giunta prot. n. SSF/07/65016) con l’inserimento della qualifica di OTS all’interno del sistema regionale delle qualifiche, ma vincolato sempre ai tre Decreti Ministeriali esistenti, cioè per “attività in area portuale e dintorni”, e una più “coraggiosa” del 2011 nella Regione Sicilia (delibera di giunta n.350 – Prof. 2011) nel documento “Direttive per la programmazione e presentazione delle proposte formative a valere del Piano Regionale dell’Offerta Formativa 2011 – Macro Settore “Agricoltura/pesca/attività subacquee – OTS ed attività correlate” che riporta: “Per questo settore i corsi di formazione professionale per O.T.S. (Operatori Tecnico Subacquei) di livello Base di specializzazione si devono attenere alla direttiva 2005/36/CE secondo gli standard dei programmi Validati da I.D.S.A. (International Diving Schools Associaton) e H.S.E. (Health and Safety Executive)”, con riferimento specifico ad una formazione successiva a quella da OTS con l’applicazione di standard di qualità validi a livello Internazionale (IDSA e HSE). Qui, per la prima volta, si da importanza alla formazione come elemento non eludibile in questo ambiente lavorativo, al di fuori dell’ambito portuale. Il diver deve avere una formazione completa e di qualità, perché operando in ambito offshore, entra in contatto con una squadra internazionale, dove qualità e sicurezza sono assolutamente indispensabili, e deve avere un bagaglio di conoscenze che gli permettano di lavorare in un team di colleghi provenienti da tutto il mondo, che hanno avuto una formazione adeguata e competente.
In tutto questo IMCA, che è una organizzazione di rilevanza mondiale, a cui fanno riferimento diverse migliaia di imprese, che opera esclusivamente in ambito offshore, recependo l’importanza di una formazione di qualità, ha diviso il mondo in 2 grandi categorie, la prima costituita da una lista, aggiornata periodicamente, di una Elite di paesi (Australia, Brasile, Canada, Francia, India, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Sud Africa, UK e USA) che hanno una legislazione specifica nel settore che stabilisce standard e criteri di qualità nei percorsi formativi, e la seconda categoria con tutti gli altri paesi che non hanno una tale legislazione, paesi di cui attualmente fa parte anche l’Italia (la qualifica di OTS, valida per attività in ambito portuale, non è di alcun interesse per IMCA).
Questo problema pone le ditte Italiane in una posizione di inferiorità nel confronto con altre ditte nella panorama mondiale, si riporta di seguito quanto il responsabile di una rilevante ditta Italiana, che opera in offshore, ci scrive ” … Al momento infatti, a causa della nota carenza legislativa, non è sufficiente l’iscrizione in Capitaneria per poter lavorare con le maggiori compagnie petrolifere(Shell/Total/BP). Questo comporta a noi, che operiamo nel mercato mondiale, gravissime difficoltà in quanto i Clienti rifiutano per questo motivo le nostre offerte, siamo costretti ad affrontare enormi costi per una ulteriore formazione del personale all'estero, oppure dobbiamo assumere personale straniero.”
Il problema, tornando in Italia, si complica ancora di più visto che la formazione è demandata alle singole regioni , e quindi difficilmente una legge nazionale potrà avere quegli standard di qualità che vengono richiesti in ambito internazionale. Ecco perché, in questo momento, la Regione Sicilia, ai sensi degli articoli 14 e 17 dello Statuto ed in conformità con i principi del vigente ordinamento comunitario sta proponendo di riconoscere e disciplinare l’esercizio delle attività professionali nella subacquea industriale con il DDL n. 698 “Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale” per quei percorsi formativi che abilitano alle attività lavorative fuori dalle aree portuali in ambito sia inshore che offshore, con la creazione di un Registro degli Operatori della Subacquea industriale, istituito presso il Dipartimento Regionale del Lavoro, ove potranno iscriversi i soggetti interessati allo svolgimento delle attività disciplinate dal suddetto decreto se in possesso di titoli rilasciati da istituti pubblici o enti di formazione professionale nell'ambito della vigente disciplina, facendo puntuale riferimento riguardo ai contenuti formativi di qualità e specifiche attività formative con tempi di fondo e standard di sicurezza ben precisi, nelle varie categorie di iscrizione (OTS, Top Up, Alto fondale), in modo tale da permettere all'Italia di entrare a far parte dei paesi “Elite” che vengono annoverati nei documenti IMCA, cioè i paesi che hanno una legislazione specifica nel settore.
Nessun commento:
Posta un commento