CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento

domenica 15 febbraio 2015

Differenza fra le figura di OS e OTS, nella legislazione Italiana

(di Manos Kouvakis) 

Si è tanto detto e scritto sulla figura di OS intesa come “Operatore Subacqueo” o OSS inteso come acronimo di “Operatore Scientifico Subacqueo” e la figura dell’OTS “Operatore Tecnico Subacqueo”.

Quali similitudini e differenze ? e quali sono le competenze dei due operatori?

Molti, negli anni, hanno approfittato, speculando su una non sempre chiara informazione per aggirare spesso anche le istituzioni con trucchi ed inganni, nella speranza di elevare la qualità e i profili, non previsti dalla legge, con l’acquisizione di facili medagliette, al solito all’italiana a discapito sempre di chi questi titoli li ha “guadagnati” con sudore sul campo.

E guarda caso i promotori sono sempre le stesse solite persone che, trincerandosi dietro titoli e sigle, solo per speculare, anche a discapito del progresso stesso, hanno portato questo settore nell’oscurantismo medioevale, penalizzandone lo sviluppo che avrebbe dovuto avere ormai da decenni, visto l’importanza strategica che rappresenta.

Sarebbe bastato leggere con attenzione quello che attualmente esiste, per recepire la semplice differenziazione di competenze e naturalmente cosa è previsto per le due qualifiche, che sono distinte e separate.

In tutto questo ha comunque aiutato e non poco, la mancanza legislativa per attività lavorative subacquee fuori dagli ambiti portuali, che manca da sempre in Italia, coperta solo, e parzialmente, da una legislazione che regolamenta le attività in ambito portuale, ma che risale al lontano 1979.

Fra poco farà eccezione la Regione Sicilia che con l’attuale DDL 698 "Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", sta per regolamentare le attività che vengono svolte anche fuori dalle aree portuali, basandosi su criteri consolidati in quasi tutti i paesi, a livello mondiale.




Ma andiamo in ordine: In un documento dal titolo “Buone prassi per lo svolgimento in sicurezza delle attività subacquee di ISPRA e delle Agenzie Ambientali” prodotto nel luglio 2013 dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, in collaborazione fra ISPRA, INAIL e tutte le ARPA – APPA regionali, si legge chiaramente che “ (…) le attività svolte sono esclusivamente di carattere tecnico-scientifico in genere senza sforzo” e “sono esplicitamente escluse tutte le attività di natura tecnica riconducibili al profilo di operatore tecnico subacqueo”.

Continuiamo a leggere nel documento “Il campo di applicazione di queste procedure operative è quello delle attività subacquee dedicate allo studio e al monitoraggio degli ambienti acquatici e in particolare: 
  • monitoraggio di elementi biologici anche con l’utilizzo di strumentazione foto, video, ecc 
  • mappatura dei fondali 
  • osservazione e misura di particolari situazioni ambientali 
  • posizionamento e manutenzione di attrezzature specialistiche per studi mirati dell’ambiente marino 
  • prelievi di campioni 
  • valutazione specialistica dello stato marino 
Tali attività rientrano fra le mansioni svolte dagli operatori subacquei delle agenzie ambientali e ISPRA, ma restano escluse operazioni di monitoraggio e studio, fuori dalle aree portuali, in cui si presume una elevata e comprovata contaminazione di origine biologica e/o chimica.

Inoltre viene specificato che queste procedure operative devono essere applicate in curva di sicurezza, cioè senza soste decompressive obbligatorie.

Insomma, definizioni chiare che delimitano competenze e responsabilità degli operatore subacquei o operatori scientifici subacquei, ponendo una netta barriera che separa le loro competenze da quelle di chi opera come commercial diver o come OTS.

Le competenze di questi ultimi sono definite dall’ISFOL nella scheda della qualifica ISTAT “6.2.1.6.0 - Sommozzatori e lavoratori subacquei”, esse sono riportate anche nel disegno di legge n. 2751 “Disciplina delle attività lavorative subacquee e iperbariche “ che l’On.le Debora Bergamini, vice presidente della Commissione Infrastrutture e Trasporti, ha presentato alla camera dei deputati il 26 novembre 2014: ART. 3. (Definizione della categoria dei sommozzatori): Ai sensi della presente legge, sono definiti sommozzatori e lavoratori subacquei coloro che eseguono, in immersione ai sensi dell’articolo 2, comma 2, le seguenti attività individuate dall’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL):

a) installare, manutenere e ispezionare tubazioni, condotte e cavi sottomarini;
b) svolgere attività di manutenzione ordinaria o straordinaria di impianti marittimi;
c) svolgere ricerche sottomarine, anche attraverso riprese video, per reperire informazioni;
d) eseguire lavori di carpenteria metallica sottomarini per recuperare relitti, materiale stivato e altro;
e) svolgere attività di manutenzione ordinaria o straordinaria del porto;
f) eseguire tagli e demolizioni di strutture metalliche sottomarine;
g) costruire strutture e manufatti metallici nelle aree portuali;
h) eseguire ispezioni subacquee;
i) eseguire saldature sottomarine;
l) eseguire la bonifica dei fondali marini;
m) redigere certificazioni e perizie;
n) controllare i macchinari e le attrezzature;
o) coordinare il lavoro e le attività ed eseguire scavi e sbancamenti subacquei;
p) svolgere attività di manutenzione ordinaria o straordinaria su grandi imbarcazioni;
q) verificare il rispetto delle norme di sicurezza;
r) collaborare con i colleghi;
s) compilare schede sulle operazioni eseguite;
t) curare gli aspetti progettuali del lavoro;
u) eseguire immersioni subacquee;
v) fare sopralluoghi presso i cantieri;
z) fornire consulenza tecnica; 
aa) gestire e coordinare le risorse umane;
bb) svolgere il lavoro d’ufficio.

Una ulteriore separazione delle competenze delle due categorie di lavoratori la troviamo anche nel DDL 698 “ Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale” della Regione Sicilia, che stabilisce che in ambito lavorativo inshore e offshore, fuori dalle aree portuali nell’articolo 5,3. “Tutti i titoli di cui al comma 2 devono essere conformi agli standards formativi internazionali in riferimento ai tempi di immersione e di fondo e alle attività in acqua, stabiliti dalla didattica I.D.S.A. (International Diving Schools Association) per il livello di qualifica richiesta ed agli eventuali ulteriori standards relativi ai contenuti formativi prescritti a livello internazionale in materia di sicurezza e prevenzione, tutela della salute e dell’ambiente. “ e nell’articolo 6,2 “2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standards internazionalmente riconosciuti dall’International Diving Schools Association (IDSA) e, per le parti eventualmente operate presso le imprese di cui al comma 3 dell’articolo 2, alle prescrizioni e linee guida fissate dalla normativa UNI 11366 ‘Norme per la sicurezza e la tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria’ e sui controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA).”

Regole precise che stabiliscono le diverse competenze delle due categorie. E’ importante e noi lo vogliamo sottolineare, la pericolosità delle affermazioni di chi sostiene che un po’ di tutto non guasta, forse fa bene, importante se fa comodo!

E’ tempo di smettere di scherzare ed adeguarsi, come in ogni paese europeo, e non solo, avviene da decenni.

Sarebbe interessante prendere ad esempio il modello inglese che, tramite l’istituto HSE (istituto che fa riferimento all’Europeo OSHA ( European Agency for Safety and Health at Work) come l’italiano INAIL) ha da anni pubblicato una lista (approved list) dove ha inserito ben otto categorie di operatori subacquei, con regole specifiche per ogni categoria, iniziando da quelle più importanti e influenti per l’economia e il lavoro in questo settore, dove la categoria del diving scientifico è accorpata con quello dell’archeologia subacquea, che presenta problematiche similari: 
  1. Offshore Diving 
  2. Inland/Inshore Diving 
  3. Shellfish Diving 
  4. Scientific and Archaeological Diving 
  5. Media Diving 
  6. Recreational Diving 
  7. Police Diving 
  8. Military Diving 
E’ tempo che ci svegliamo anche noi se vogliamo crescere da cittadini europei, le regole vanno fatte e poi, cosa ancora più importante, vanno applicate e naturalmente rispettate!

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