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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento

martedì 3 luglio 2012

INTERROGAZIONE N. 2691 - ARS - Assemblea Regionale Siciliana - Interrogazione Parlamentare N. 2691 del 29.06.12


ARS - Assemblea Regionale Siciliana

Interrogazione Parlamentare  N. 2691 del 29.06.12 (Annuncio Aula Seduta n. 360) - Notizie sulla valutazione dei progetti di cui al c.d. 'Avviso 20' e sulle eventuali irregolarità in sede di attribuzione dei punteggi.



  XV  Legislatura ARS

                             INTERROGAZIONE
                            (risposta orale)

  N. 2691 - Notizie sulla valutazione dei progetti  di  cui  al
           c.d. 'Avviso 20' e sulle eventuali  irregolarità  in
           sede di attribuzione dei punteggi.

              Al Presidente della  Regione e all'Assessore  per
           l'iIstruzione   e   la   formazione   professionale,
           premesso che:

              il Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della
           Formazione, con Avviso n.20, approvato  con  Decreto
           del Direttore Generale n.3699 del 12 agosto 2011, ha
           indetto una procedura finalizzata all'acquisizione e
           selezione   di   'Percorsi    formativi    per    il
           rafforzamento dell'occupabilità e  dell'adattabilità
           della forza lavoro siciliana';

              il  detto  Avviso  indicava,  fra  i  criteri  di
           attribuzione dei punteggi per  la  formazione  delle
           graduatorie, la c.d.  'esperienza  continuativa  nel
           territorio  regionale'  (punto  1.1),   rilevata   a
           partire dalla valutazione dei corsi  realizzati  nel
           quinquennio precedente alla  data  di  pubblicazione
           dell'avviso;

              il  citato  punto  escludeva,  esplicitamente,  i
           corsi realizzati  in  ambito  OIF,  IFTS,  dell'alta
           formazione,  dell'apprendistato,  della   formazione
           continua anche con fondi interprofessionali;

              egualmente, al  successivo  punto  1.2,  dove  si
           indicavano i criteri di valutazione  dell'esperienza
           maturata     nell'ambito     di     attività      di
           formazione/orientamento/istruzione e  politiche  del
           lavoro, finanziate nel triennio antecedente al bando
           con  risorse  regionali,   statali   e   comunitarie
           congruenti  con  le   specifiche   dell'Avviso,   si
           escludevano i corsi OIF, IFTS, ecc;

              la   ratio   della   detta   esclusione   è    da
           individuarsi, verosimilmente, nella diversa  natura,
           rispetto ai corsi  formativi  PROF,  delle  attività
           sopracitate, alcune  soggette  ad  altra  e  diversa
           disciplina (OIF, IFTS, formazione  continua),  altri
           comunque non sottoposti alle funzioni  di  controllo
           esercitate dall'amministrazione regionale;

              atteso che:

              i c.d. 'corsi liberi', ovvero  i  corsi  che,  in
           forza di quanto espressamente previsto  dal  decreto
           23  luglio  2003  dell'Assessore  per   il   lavoro,
           risultano tenuti a 'essere presentati ed attuati con
           le modalità previste per  le  attività  cofinanziate
           dal Fondo sociale europeo (FSE), fissate nell'avviso
           n. 3/2002 'P.O.R. Sicilia 2000-2006  -  Modalità  di
           presentazione delle istanze e di  svolgimento  delle
           azioni  cofinanziate  dal  Fondo  sociale  europeo',
           pubblicato nel S.O. nella Gazzetta  Ufficiale  della
           Regione Siciliana (P.I.) n. 34 del  26  luglio  2002
           (n. 25) e successive modifiche ed integrazioni,  per
           quanto  con  esse   compatibili   e   con   espressa
           esclusione  di   tutte   le   norme   di   carattere
           economicofinanziario';

              i detti corsi, tra  l'altro,  sono  soggetti,  in
           tutto e per tutto, al pari di  quelli  a  suo  tempo
           finanziati e regolamentati dalla legge  regionale  6
           marzo 1976, n.24, ai poteri di vigilanza e controllo
           da  parte  dell'amministrazione  regionale  ed  alle
           disposizioni    sull'accreditamento    delle    sedi
           formative;

              in sintesi, può tranquillamente  affermarsi   che
           si è determinata una vera  e  propria  equiparazione
           fra i  progetti  finanziati  con  fondi  pubblici  e
           quelli  autofinanziati,  considerato  che  gli  enti
           accreditati   operano   progetti    formativi    che
           realizzano un interesse pubblico senza gravare sulle
           finanze pubbliche;

              in  forza  di  quanto  sopra  richiamato   appare
           evidente come, in sede di valutazione delle proposte
           progettuali, con specifico riferimento ai punti  1.1
           e   1.2,   le   attività    accreditate,    ancorché
           autofinanziate,    avrebbero    dovuto    concorrere
           all'attribuzione dei punteggi;

              è altresì da rimarcare come gli  enti  che  hanno
           promosso  'corsi   liberi'   risultino   ancor   più
           'meritevoli' in quanto, pur sottostando alle  stesse
           regole relative  ai  corsi  finanziati  con  risorse
           pubbliche, hanno avuto la  capacità  di  'stare  sul
           mercato' e trovare  allievi  cui  hanno  chiesto  il
           pagamento di  corrispettivi,  evidenziandosi  perciò
           che i contenuti formativi  ed  i  titoli  conseguiti
           riscontrano effettiva 'spendibilità' nel mercato del
           lavoro;

              rilevato che:

              in sede di valutazione dei  progetti,  il  nucleo
           all'uopo incaricato (verbale n.1 del 26/01/2012), ha
           proceduto ad escludere  dalla  valutazione  i  corsi
           autofinanziati;

              tale decisione  NON  trova  riscontro  in  quanto
           previsto dall'Avviso 20, che in nessuna sua parte ed
           in alcun modo (neppure  in  forma  indiretta  ovvero
           desumibile in via analogica  da  altre  disposizioni
           del vigente ordinamento) indica di escludere i corsi
           liberi  dalla  valutazione;

              il  comportamento  del  nucleo  appare   pertanto
           palesemente  illegittimo  nella  parte  in  cui   ha
           ritenuto di introdurre una previsione  ultronea  che
           ha alterato e falsato quanto sancito dall'Avviso, il
           cui contenuto, ad ogni effetto, va considerato  come
           lex specialis che l'Amministrazione  sarebbe  tenuta
           ad osservare scrupolosamente;

              va altresì rilevato  come  l'operato  del  nucleo
           appaia  egualmente  in  palese  contraddizione   con
           quanto  indicato  a  riguardo  dal  'Manuale   delle
           Procedure  dell'ADG  Por-FSE  nella  parte  in   cui
           prescrive (cap. 5.1) che '... la  selezione  avviene
           sulla  base  di  requisiti  di  ammissibilità  e  di
           criteri  di  valutazione  definiti   nel   documento
           approvato dal Comitato di Sorveglianza' e che '(...)
           Il Nucleo di valutazione,  verificherà  valuterà  le
           proposte progettuali presentate, tenendo  conto  dei
           criteri di valutazione riportati nell'avviso.';

              in tal senso va rimarcato che,  sempre  ai  sensi
           del citato Manuale, 'la responsabilità diretta per l
           affidamento     delle     attività     da      parte
           dell'Amministrazione   regionale   e   quella    del
           controllo sugli affidamenti da parte degli organismi
           intermedi è in capo all'Autorità di Gestione' e che,
           pertanto,  è  all'ADG  che   vanno   ricondotte   le
           eventuali responsabilità in merito, ivi  compresi  i
           casi  in  cui  l'operato  del  Nucleo  non   risulti
           legittimo;

              considerato che:

              quanto  sopra  esposto  mette  in  questione   la
           legittimità dell'intera  procedura  e,  soprattutto,
           della  graduatoria  scaturente   dalla   valutazione
           effettuata;

              l'esclusione dei 'corsi liberi' ha determinato  e
           determina un grave pregiudizio  a  danno  di  alcuni
           enti che, come detto, hanno realizzato e  realizzano
           finalità di pubblico interesse senza gravare fin qui
           sulle finanze pubbliche  ed  i  corsi  dagli  stessi
           promossi  hanno  riscontrato  e  riscontrano   vasto
           successo nella platea dei potenziali interessati;

              quanto   detto   vale   -   a   fortiori   -   in
           considerazione  del  carattere   pluriennale   della
           programmazione prevista dall'Avviso 20 e si risolve,
           nei fatti, in un danno  per  l'utenza  del  servizio
           formativo, privata della  possibilità  di  scegliere
           percorsi   che,   verosimilmente,   riscontrerebbero
           maggiore interesse;

              da  notizie  di  stampa   si   apprende   altresì
           dell'esistenza   di   ricorsi,   di   fronte    alla
           giurisdizione amministrativa,  promossi  proprio  in
           ragione  delle  irregolarità  sopra  evidenziate;

              i  contenziosi  determinatisi,   che   vedrebbero
           verosimilmente     soccombere      l'amministrazione
           regionale, rischiano  di  mettere  in  questione  il
           regolare avvio dell'intero complesso delle  attività
           formative, con pesanti conseguenze  sull'occupazione
           e sul reddito dei ben 8 mila operatori del comparto;

              un intervento immediato in  sede  amministrativa,
           volto a ripristinare la legittimità delle  procedure
           selettive e a rimuovere le  cause  dei  contenziosi,
           eviterebbe il blocco delle attività  ed  il  rischio
           che  i  competenti   organi   comunitari,   da   cui
           provengono le risorse che  finanziano  le  attività,
           sanzionino le eventuali irregolarità compiute  dalla
           Regione  (si  rammenta   in   tal   senso   che   il
           Dipartimento, quale soggetto attuatore, assume tutte
           le responsabilità a riguardo);

              per sapere:

              se si ritengano legittime le  procedure  adottate
           e,  in  particolare,  se  appaia  o  meno  legittimo
           l'operato del nucleo di valutazione nella  parte  in
           cui ha introdotto un criterio ultroneo (peraltro  in
           carenza di  un  sottostante  interesse  pubblico)  e
           quali interventi s'intenda adottare per  individuare
           e sanzionare le eventuali responsabilità;

              quali iniziative s'intenda assumere per garantire
           la legalità  e  legittimità  della  selezione  delle
           proposte progettuali di cui all'Avviso 20,  evitando
           che possano determinarsi le  gravissime  conseguenze
           sopra   evidenziate   (blocco   dell'intero    PROF,
           intervento e sanzioni in sede comunitaria);

              quali   iniziative   s'intenda   complessivamente
           adottare  per  garantire  che  la  programmazione  e
           gestione  dei  corsi  di  formazione   professionale
           risultino  ispirate  ai  criteri  costituzionalmente
           sanciti di imparzialità, trasparenza ed  efficienza,
           garantendo al meglio  ai  siciliani  l'accesso  alle
           opportunità formative più  utili  e  spendibili  sul
           mercato del lavoro.

              (L'interrogante   chiede   lo   svolgimento   con
           urgenza)

              (29 giugno 2012)
                                                   LENTINI








1 commento:

  1. http://www.giustizia-amministrativa.it/WEBY2K/DettaglioRicorso.asp?val=201201158

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