SUBACQUEA INDUSTRIALE
Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana
XVI Legislatura
RESOCONTO STENOGRAFICO 279ª SEDUTA
MERCOLEDI’ 30 SETTEMBRE 2015
...OMISSIS...
Discussione del disegno di legge: «Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale». (698/A)
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si passa, pertanto, alla discussione del disegno di legge “Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale”. (n. 698/A). Invito i componenti della V Commissione a prendere posto nell’apposito banco. Ha facoltà di parlare Greco Marcello, per svolgere la relazione.
GRECO Marcello, presidente della Commissione e relatore. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, le attività subacquee costituiscono elemento di assoluto rilievo per l’economia ed il sistema produttivo siciliano.
Accanto alle attività della subacquea a fini turistici ed amatoriali operano in Sicilia diverse imprese che svolgono le più disparate attività in ambiente marino di installazione, manutenzione, rimozione di impianti subacquei quali tubazioni e strutture tecnologiche connesse con le attività portuali, minerarie ed industriali. Nel contesto regionale, peraltro, tali attività hanno ictu oculi un peculiare rilievo in ragione della condizione di insularità e del correlato sviluppo costiero, della presenza di installazioni portuali di rilievo internazionale, delle attività connesse all'estrazione, al trasporto ed alla lavorazione degli idrocarburi, senza considerare le ulteriori attività svolte nelle acque marine ed interne. L’assenza di un’organica legislazione nazionale del settore ha posto e pone la problematica del riconoscimento delle qualifiche professionali e della disciplina dei contenuti formativi indispensabili allo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle attività subacquee.
Purtroppo, peraltro, la mancanza di tale disciplina ha permesso, sovente, che i lavori in immersione venissero svolti da personale non adeguatamente qualificato con conseguenze drammatiche, oppure costringendo le imprese a ricorrere forzatamente a personale straniero o comunque formato all'estero. Ulteriore problematica, peraltro, si pone in relazione al riconoscimento delle qualifiche anche riguardo alle previsioni dell’ordinamento comunitario, determinando in pratica un’incomprensibile penalizzazione per le imprese ed i lavoratori siciliani, complicando le relazioni economiche e commerciali coi nostri competitors e privandoli di una importante opportunità di occupazione e reddito. La competenza della Regione a legiferare riguardo all'esercizio delle attività sopra descritte trova ampia copertura nelle previsioni di rango costituzionale recate dagli articoli 14 e 17 dello Statuto, intervenendo peraltro rispetto al vuoto a livello di legislazione statale e senza interferire con materie riservate allo Stato stesso. Si propone pertanto di adottare un corpus organico di norme che disciplinino lo svolgimento professionale delle attività della subacquea industriale e regolamentino i contenuti ed i percorsi formativi con riguardo alle qualifiche internazionalmente riconosciute, garantendo così la qualità dei servizi offerti, lo svolgimento degli stessi in condizioni di sicurezza, nel rispetto dell’ambiente e la possibilità, per i soggetti che conseguano in Sicilia le qualifiche, di vedere riconosciute le stesse nel mercato del lavoro europeo, anche in considerazione dell’intrinseca natura internazionale delle imprese operanti nel comparto.
L’articolo 1 reca le generalità della norma, stabilendo come la Regione riconosca e disciplini, nell’ambito delle previsioni statutarie ed in conformità ai principi dell’ordinamento comunitario, le 21 XVI LEGISLATURA 279a SEDUTA 30 settembre 2015 Assemblea Regionale Siciliana attività professionali subacquee a servizio dell’industria, la cui pratica rimane libera ma viene disciplinata a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, della qualità dei servizi e della libera concorrenza.
L’articolo 2 reca le definizioni, descrivendo in dettaglio compiti e mansioni caratteristici degli operatori (commi 1 e 2), delle imprese (comma 3) e l’ambito di applicazione (commi 4 e 5), con riferimento agli standard comunemente riconosciuti ed adottati nel settore.
L’articolo 3 disciplina le qualifiche professionali, enumerandole nei tre livelli internazionalmente riconosciuti di “Operatore Tecnico subacqueo” (OTS, abilitato ad operare fino a 30 metri di profondità), di “Top Up” (abilitato ad operare fino ai 50 metri di profondità) e di “altofondalista” (abilitato ad operare a profondità superiori ai 50 metri).
L’articolo 4 istituisce e disciplina il Registro degli Operatori della Subacquea industriale, che insisterà presso il Dipartimento regionale del Lavoro, ove potranno iscriversi i soggetti interessati allo svolgimento delle attività disciplinate dalla presente legge in possesso dei titoli formativi e delle iscrizioni richieste dalla disciplina statale (Libretto di Ricognizione).
La gestione del Registro verrà operata dagli uffici del Dipartimento nell’ambito dell’ordinaria dotazione organica e strumentale senza nuovi o ulteriori oneri per la Regione. L’articolo 5 disciplina i contenuti ed i percorsi formativi occorrenti per l’iscrizione al Registro di cui al precedente articolo. L’articolo 6 disciplina lo svolgimento delle attività formative in ambito regionale, prevedendo come le stesse debbano conformarsi ai citati standard anche in relazione alle attività eventualmente svolte presso le aziende del settore. L’articolo 7 reca disposizioni attuative e finali.
Con apposito Decreto del Presidente della Regione, su proposta degli Assessori competenti, verranno definite entro 90 giorni le modalità di attuazione della presente disciplina (comma 1). I titoli già rilasciati, purché conformi alle specifiche indicate in materia di contenuti formativi, costituiscono titolo idoneo all’iscrizione al Registro di cui all’articolo 4 e, soprattutto, per il riconoscimento ai sensi della citata disciplina comunitaria, della qualifica come valevole per l’intero territorio europeo (comma 2).
Accanto alle attività della subacquea a fini turistici ed amatoriali operano in Sicilia diverse imprese che svolgono le più disparate attività in ambiente marino di installazione, manutenzione, rimozione di impianti subacquei quali tubazioni e strutture tecnologiche connesse con le attività portuali, minerarie ed industriali. Nel contesto regionale, peraltro, tali attività hanno ictu oculi un peculiare rilievo in ragione della condizione di insularità e del correlato sviluppo costiero, della presenza di installazioni portuali di rilievo internazionale, delle attività connesse all'estrazione, al trasporto ed alla lavorazione degli idrocarburi, senza considerare le ulteriori attività svolte nelle acque marine ed interne. L’assenza di un’organica legislazione nazionale del settore ha posto e pone la problematica del riconoscimento delle qualifiche professionali e della disciplina dei contenuti formativi indispensabili allo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle attività subacquee.
Purtroppo, peraltro, la mancanza di tale disciplina ha permesso, sovente, che i lavori in immersione venissero svolti da personale non adeguatamente qualificato con conseguenze drammatiche, oppure costringendo le imprese a ricorrere forzatamente a personale straniero o comunque formato all'estero. Ulteriore problematica, peraltro, si pone in relazione al riconoscimento delle qualifiche anche riguardo alle previsioni dell’ordinamento comunitario, determinando in pratica un’incomprensibile penalizzazione per le imprese ed i lavoratori siciliani, complicando le relazioni economiche e commerciali coi nostri competitors e privandoli di una importante opportunità di occupazione e reddito. La competenza della Regione a legiferare riguardo all'esercizio delle attività sopra descritte trova ampia copertura nelle previsioni di rango costituzionale recate dagli articoli 14 e 17 dello Statuto, intervenendo peraltro rispetto al vuoto a livello di legislazione statale e senza interferire con materie riservate allo Stato stesso. Si propone pertanto di adottare un corpus organico di norme che disciplinino lo svolgimento professionale delle attività della subacquea industriale e regolamentino i contenuti ed i percorsi formativi con riguardo alle qualifiche internazionalmente riconosciute, garantendo così la qualità dei servizi offerti, lo svolgimento degli stessi in condizioni di sicurezza, nel rispetto dell’ambiente e la possibilità, per i soggetti che conseguano in Sicilia le qualifiche, di vedere riconosciute le stesse nel mercato del lavoro europeo, anche in considerazione dell’intrinseca natura internazionale delle imprese operanti nel comparto.
L’articolo 1 reca le generalità della norma, stabilendo come la Regione riconosca e disciplini, nell’ambito delle previsioni statutarie ed in conformità ai principi dell’ordinamento comunitario, le 21 XVI LEGISLATURA 279a SEDUTA 30 settembre 2015 Assemblea Regionale Siciliana attività professionali subacquee a servizio dell’industria, la cui pratica rimane libera ma viene disciplinata a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, della qualità dei servizi e della libera concorrenza.
L’articolo 2 reca le definizioni, descrivendo in dettaglio compiti e mansioni caratteristici degli operatori (commi 1 e 2), delle imprese (comma 3) e l’ambito di applicazione (commi 4 e 5), con riferimento agli standard comunemente riconosciuti ed adottati nel settore.
L’articolo 3 disciplina le qualifiche professionali, enumerandole nei tre livelli internazionalmente riconosciuti di “Operatore Tecnico subacqueo” (OTS, abilitato ad operare fino a 30 metri di profondità), di “Top Up” (abilitato ad operare fino ai 50 metri di profondità) e di “altofondalista” (abilitato ad operare a profondità superiori ai 50 metri).
L’articolo 4 istituisce e disciplina il Registro degli Operatori della Subacquea industriale, che insisterà presso il Dipartimento regionale del Lavoro, ove potranno iscriversi i soggetti interessati allo svolgimento delle attività disciplinate dalla presente legge in possesso dei titoli formativi e delle iscrizioni richieste dalla disciplina statale (Libretto di Ricognizione).
La gestione del Registro verrà operata dagli uffici del Dipartimento nell’ambito dell’ordinaria dotazione organica e strumentale senza nuovi o ulteriori oneri per la Regione. L’articolo 5 disciplina i contenuti ed i percorsi formativi occorrenti per l’iscrizione al Registro di cui al precedente articolo. L’articolo 6 disciplina lo svolgimento delle attività formative in ambito regionale, prevedendo come le stesse debbano conformarsi ai citati standard anche in relazione alle attività eventualmente svolte presso le aziende del settore. L’articolo 7 reca disposizioni attuative e finali.
Con apposito Decreto del Presidente della Regione, su proposta degli Assessori competenti, verranno definite entro 90 giorni le modalità di attuazione della presente disciplina (comma 1). I titoli già rilasciati, purché conformi alle specifiche indicate in materia di contenuti formativi, costituiscono titolo idoneo all’iscrizione al Registro di cui all’articolo 4 e, soprattutto, per il riconoscimento ai sensi della citata disciplina comunitaria, della qualifica come valevole per l’intero territorio europeo (comma 2).
PRESIDENTE. La discussione generale al disegno di legge n. 698/A è rinviata ad una prossima seduta. Intanto se il relatore lo chiede, potremmo iscrivere lo stesso disegno di legge al n. 1 del IV punto, attualmente iscritto al n. 2 del IV punto.
GRECO Marcello, presidente della Commissione e relatore. Sono d’accordo ad iscrivere il disegno di legge n. 698/A ‘Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale’ al n. 1) del IV punto dell’ordine del giorno.
PRESIDENTE. Resta così stabilito.
...OMISSIS...
==============================
http://www.ars.sicilia.it/DocumentiEsterni/ResSteno/16/16_2015_09_30_279_P.pdf