(di Manos Kouvakis)
Il disegno di legge 698 “Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale” presentato, nel mese di febbraio 2014 all’Assemblea Regionale Siciliana rientra nel settore Industria, dopo il passaggio nelle varie commissioni, l'organo d'esame finale sarà la ARS.
E' nato dall'iniziativa di diversi deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana, primo firmatario l'Onorevole Salvatore (Totò) Lentini, Presidente Gruppo Parlamentare Sicilia Democratica per le riforme, Vice Presidente Commissione III - Attività Produttive, Componente Commissione Esame delle attività dell'Unione Europea, Componente Commissione d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia e parlamentare dell'ARS da due legislature.
Il DDL 698 risponde all’esigenza di regolamentare un settore dove, in Italia manca totalmente una legislazione, sia in ambito regionale che nazionale, cioè per le attività lavorative in ambito subacqueo, al servizio dell’industria, fuori dalle aree portuali. Esso, oltre a colmare il vuoto legislativo, uniformerà questa tipologia di attività che attualmente cambia da distretto a distretto, secondo le ordinanze che alcune capitanerie di porto hanno emanato, in assenza di una legislazione, rendendo, a volte cosi, più complessa e confusionaria l'attività lavorativa del settore.
Il DDL sottolinea che le attività subacquee costituiscono elemento di assoluto rilievo per l’economia ed il sistema produttivo siciliano. Accanto alle attività della subacquea a fini turistici ed amatoriali, che sono escluse dalla proposta legislativa, operano in Sicilia diverse imprese che svolgono le più disparate attività in ambiente marino, quali installazione, manutenzione, rimozione di impianti subacquei, di tubazioni e strutture tecnologiche connesse con le attività portuali, minerarie ed industriali.
Il DDL si propone di adottare una serie di norme che disciplinano lo svolgimento professionale delle attività della subacquea industriale e regolamentano i contenuti ed i percorsi formativi con riguardo alle qualifiche internazionalmente riconosciute, garantendo così la qualità dei servizi offerti e lo svolgimento in condizioni di sicurezza, nel rispetto dell’ambiente e la possibilità di vedere riconosciute le stesse nel mercato del lavoro europeo, anche in relazione al riconoscimento delle qualifiche stante l'attuale ordinamento comunitario (Direttiva 2005/36/CE).
L’articolo 1 reca le generalità della norma, mentre l’articolo 2 reca le definizioni, descrivendo in dettaglio compiti e mansioni degli operatori, con riferimento agli standard comunemente riconosciuti ed adottati nel settore.
L’articolo 3 disciplina le qualifiche professionali, enumerandole nei tre livelli internazionalmente riconosciuti, il primo che abilita ad operare fino a 30 metri di profondità, il secondo che abilita ad operare fino ai 50 metri di profondità (TOP UP) e il terzo, quello di “altofondalista” che abilita ad operare a profondità superiori ai 50 metri.
L’articolo 4 istituisce e disciplina il Registro degli Operatori della Subacquea Industriale, che sarà tenuto presso il Dipartimento regionale del Lavoro, dove potranno iscriversi i soggetti interessati allo svolgimento delle attività disciplinate da questa legge.
L’articolo 5 disciplina i contenuti ed i percorsi formativi necessari per l’iscrizione al Registro. I titoli potranno essere rilasciati da istituti pubblici o enti di formazione professionale accreditati, facendo puntuale riferimento ai contenuti formativi ed ai “tempi di fondo” stabiliti dall’I.D.S.A. Il riconoscimento di titoli rilasciati da altre Regioni, o riconoscibili ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, è subordinato alla validità degli stessi in relazione alle rispettive norme ed al rispetto degli eguali standard di formazione e sicurezza.
L’articolo 6 disciplina lo svolgimento delle attività formative in ambito regionale, prevedendo come le stesse debbano conformarsi ai citati standard anche in relazione alle attività eventualmente svolte presso le aziende del settore.
Questo è il percorso che il DDL 698, ha avuto nel parlamento Siciliano fino ad oggi:
Annunciato (presentato) in aula il 06/02/2014.
Assegnato per l'esame alla V Commissione parlamentare (Cultura, Formazione e Lavoro) il 18/02/2014;
dopo diverse sedute di esame alla V Commissione, ha ottenuto il "parere favorevole" del governo regionale;
in data 24/11/2014 viene mandato alla II Commissione parlamentare (Bilancio e Programmazione), dove viene esaminato con esito positivo in data 16/07/2015. In data 28/07/2015 ottiene il voto positivo della V Commissione e viene "esitato" per l'esame in Aula e viene nominato come relatore d'aula (cioè la persona che presenterà il DDL 698 in aula) il presidente della V Commissione parlamentare l'Onorevole Marcello Greco.
Dopo queste fasi di lavori, il DDL 698 per completare il suo iter dovrà essere esaminato ed approvato dall'Aula dove è arrivato con il parere favorevole del governo e il parere positivo delle commissioni V e II, dopodiché sarà inviato al Presidente della Regione per essere pubblicato sulla GURS (Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia) per diventare legge a tutti gli effetti, vista la particolarità dello statuto della Regione Sicilia che gode in Italia di autonomia legislativa.
Quest'ultimo aspetto permetterà al DDL 698, anche se regionale, di avere un ampio riscontro a carattere nazionale e internazionale, perché permette l’iscrizione all’albo di qualsiasi operatore interessato (ambito UE) che abbia effettuato, con corsi specifici, la parte tecnica richiesta per l’iscrizione. L’iscrizione a tale registro, inoltre, è diversa dall’iscrizione al Registro Sommozzatori presso una Capitaneria di Porto, normata e disciplinata dai Decreti Ministeriali del 1979, 1981 e 1982 e valida per le attività lavorative all’interno delle aree portuali, in quanto tali decreti non stabiliscono regole per lavorare nelle acquee interne e fuori dai porti, sia in ambito inshore che in offshore.
Il disegno di legge siciliano completa uno dei tre standard, quelli formativi, che troviamo in ambito internazionale, e che leggiamo anche in un similare Disegno di Legge presentato, nel novembre 2014, al Parlamento nazionale dall'Onorevole Bergamini che riporta: ...“Possiamo dividere in tre tipologie gli standard internazionali che rendono ottimale la gestione di un cantiere offshore nella subacquea industriale, assolutamente diverse fra di loro, ma nello stesso tempo, anche, complementari
1. Standard Formativi (IDSA), IDSA rappresenta l'unica didattica nella subacquea industriale a livello internazionale, cosi come in ambito sportivo abbiamo diverse didattiche PADI, CMAS, SSI, ecc.. E 'interessante sottolineare che percorsi nazionali come quelli provenienti dagli Stati Uniti, Canada, ecc. essi fanno sempre riferimento alla didattica IDSA (esempio l’ACDE/USA: http://www.acde.us )
2. Standard Operativi (IMCA), applicabili nel cantiere (qui rientra anche la normativa UNI 11366 “Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria - Procedure operative”)
3. Standard di Sicurezza (HSE), come, per esempio, le norme HSE del Regno Unito
Per il buon funzionamento di un cantiere offshore è intuitivo che le tre tipologie di standard devono coesistere.
IDSA come didattica fornisce un percorso formativo “ideale” per realizzare durante il periodo formativo i vari livelli di addestramento, che senza sostanziali differenze coincidono, a livello mondiale ai tre livelli, che noi abbiamo identificato nel documento dell’ENI SpA del 5 Agosto 2013 “Requisiti HSE per i fornitori di lavori subacquei”...
Nel DDL 698, negli articoli 2, 3 ,5 e 6 viene specificato che titoli rilasciati da altre Regioni, ovvero riconoscibili ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, devono essere comunque conformi ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme dando il giusto peso a questi contenuti sottolineando che “devono essere conformi agli standard formativi internazionali in riferimento ai tempi di immersione e di fondo, stabiliti dalla didattica I.D.S.A. (International Diving Schools Association) per il livello di qualifica richiesta ed agli eventuali ulteriori standard relativi ai contenuti formativi prescritti a livello internazionale in materia di sicurezza e prevenzione, tutela della salute e dell’ambiente”
Il passaggio completo nel DDL 698, lo troviamo al comma 2 dell’articolo 6 che specifica che questi interventi “dovranno essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti dall’International Diving Schools Association (IDSA) e, per le parti eventualmente operate presso le imprese di cui al comma 3 dell’articolo 2, alle prescrizioni e linee guida fissate dalla normativa UNI 11366 “Norme per la sicurezza e la tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria” e sui controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)”, descrivendo una corretta coesistenza degli standard formativi, operativi e di sicurezza.
E molto importante specificare che IDSA e IMCA si occupano di attività diverse e non possono essere confrontate, ma è ovvio che una loro coesistenza è di grandissima utilità nel settore.
Per gestire con professionalità un cantiere di lavoro è importante che chi vi opera abbia i requisiti di una ottima formazione che viene garantita dall'applicazione degli standard della didattica IDSA durante i percorsi formativi, cosi come l'applicazione degli standard operativi IMCA, nel cantiere, rispettando i criteri HSE di sicurezza.
Dall’altra parte, IMCA, in un documento pubblicato nel suo sito al seguente link: http://www.imca-int.com/media/90582/imca-fs-logo.pdf , specifica che “ Training and certification:
− There are only four training courses for which IMCA offers approval/recognition – Trainee air diving supervisor, Trainee bell diving supervisor, Assistant life support technician and Diver medic. Each requires a training establishment to apply for approval then satisfactorily undergo an audit of its documentation, facilities and course. Once IMCA has confirmed approval/recognition such establishments may use the wording ‘IMCA Approved’ or ‘IMCA Recognised’ in relation to these specific courses only
− No other courses are approved/recognised by IMCA and, therefore, no establishments should state ‘IMCA Approved’ or ‘IMCA Recognised’ in relation to any other course.”
A questo punto è importante sottolineare che, in un documento che IMCA ha indirizzato al CEDIFOP, in data 11 settembre 2013, specifica che “IMCA’s list of recognised diver qualifications only includes qualifications approved by government bodies”, facendo riferimento ad una serie di documenti che IMCA ha pubblicato negli anni, di cui l’ultimo è il D 05/15, nel quale IMCA ha inserito un elenco di paesi che hanno una legislazione specifica per la formazione dei commercial diver che operano in offshore e che hanno il controllo sul loro territorio.
Questa ultima condizione, che l’Italia acquisirebbe con l’approvazione definitiva del DDL 698 “Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale”, con la creazione del registro presso l’assessorato Regionale al Lavoro, al quale potranno iscriversi coloro che hanno effettuato corsi di formazione professionale cosi come precedentemente specificato, utilizzando gli standard IDSA e che opereranno nell’ambito delle acque marittime regionali interne e nelle acque marittime non territoriali (offshore), quando alle attività di cui sopra sono connessi interessi regionali o quando alle medesime sono interessate persone e aziende nazionali.
Il riferimento specifico agli standard IDSA, permetterà l’applicazione della Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento dell’iscrizione al suddetto registro per l’intero territorio comunitario, dal momento che la direttiva stessa prevede il riconoscimento degli altri paesi della UE a condizione che esista il controllo dello stato membro nel percorso formativo e che i contenuti di questo percorso non siano inferiori ad un equivalente percorso realizzato nel paese in cui si fa richiesta di accettazione. Questo importante passaggio, permetterà da una parte, di non poter contestare i contenuti formativi di chi è stato inserito nel registro regionale, mentre allo stesso tempo, consentirà legittimamente di respingere l’inserimento di chi si presenta e chiede l’iscrizione avendo fatto dei percorsi con contenuti al di sotto della qualità che prevede tale iscrizione, cosa che negli ultimi anni siamo stati costretti a subire con percorsi formativi realizzati in alcuni paesi della UE, con standard assolutamente inaccettabili, che immettono nel mercato del lavoro operatori con una formazione incompleta e sostanzialmente pericolosa per la sicurezza del cantiere stesso.
In Sicilia e nelle piattaforme siciliane i diver che vi opereranno, dopo l'approvazione del DDL 698, dovranno aver realizzato percorsi formativi che assicurano la migliore gestione degli impianti offshore dell'isola, e cioè secondo gli standard formativi che IDSA da alcuni decenni applica nei suoi corsi, come attualmente avviene anche nei percorsi formativi USA dell'ACDE.
IMCA, per essere presente in Sicilia, dovrà inserire l'Italia con la relativa iscrizione nel registro della regione Sicilia, nei livelli 2 (basso fondale - Surface-Supplied Diver Certificates) e 3 (alto fondale - Closed Bell Divers Certificates) nel prossimo suo documento che sostituirà l'attuale D05/15, per accogliere così gli operatori che hanno le carte in regola per lavorare in queste acque. Nessun altro operatore che ha avuto una formazione inadeguata, incompleta o parziale, che non garantisce la sicurezza e la massima professionalità durante le attività in ambito offshore, e cioè non iscritto nel registro regionale, potrà lavorare in queste acque e negli impianti inshore e offshore che si stanno moltiplicando nelle acque territoriali siciliane.
Questo è il motivo per cui il DDL 698, è facilmente esportabile in paesi come Spagna, Grecia, Cipro, ed altri, che attualmente non hanno una legislazione specifica per l’offshore diving, o hanno una legislazione non recepita dall'IMCA.
Nello stesso modo il DDL 698, supportato dalla Direttiva 2005/36/CE, permetterà al possessore del tesserino della regione Sicilia per i livelli inshore e offshore di lavorare presso un paese UE e potrà essere respinto solo se si dimostrerà che la certificazione posseduta è di un livello inferiore rispetto a quella rilasciata in quel paese, cosa che ritengo impossibile, vista l'alta qualità della didattica IDSA.
Dovrebbe essere questo lo spunto, anche, per una maggiore collaborazione fra le varie scuole full member IDSA, che attualmente realizzano gli stessi programmi, definendo fra loro dei protocolli di collaborazione, approvati dall’IDSA per i livelli di iscrizione per i 0-30 (Inshore air diver), 30-50 metri (offshore air diver) o quelli di altofondale (offshore sat diver).
E’ altrettanto ovvio, che per quando riportato nel D 05/15 dell’IMCA, IDSA non potrebbe avere un riconoscimento diretto, perché non rappresenta un Paese che può legiferare, ma una didattica. La stessa IMCA, in un documento dal titolo “Competence Assessment of Experienced Surface Supplied Divers” del 25 May 2004, con il quale ha creato una quasi impossibile procedura da applicare a quei contractors IMCA che si trovano nei paesi non menzionati nel documento D-05/15, con il quale abilita 4 centri, il Diving Diseases Research Centre (UK), l'Interdive (UK) il KB Associates (Singapure) e il National Hyperbaric Centre (UK) ad operare presso le sedi dei Contractors IMCA che hanno sede nei paesi non riportati nel documento D-05/15, esclusivamente per i loro dipendenti di lunga durata che non sono cittadini di paesi che rientrano fra quelli del D-05/15, specifica nel capitolo 7 “The Assessment” che “The assessment should be based upon the IDSA standards – modules A (Preparatory), C (standard surface supply) and D (deep surface supply).”