CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento

martedì 18 ottobre 2016

IMCA, IDSA: Lavoro e Formazione

di Manos Kouvakis

In ambito internazionale, nelle operazioni offshore, esistono tre tipologie di standard:
1) gli standard formativi stabiliti dall’International Diving Schools Association (IDSA) che rappresenta l’unica associazione didattica nella subacquea industriale a livello internazionale, così come in ambito sportivo abbiamo diverse didattiche PADI, CMAS, SSI e altre. È interessante sottolineare che corsi formativi nazionali, come quelli degli Stati Uniti d’America o del Canada, fanno sempre riferimento alla didattica dell’IDSA che, a livello mondiale, ha elaborato le regole per la formazione nel settore inshore e offshore in base a una più che quarantennale esperienza, desunta dalle scuole che aderiscono a tale Associazione a livello mondiale;

2) gli standard operativi, riconducibili all’International Marine Contractors Association (IMCA), applicabili nel cantiere (ad essi si rivolge anche la citata normativa UNI 11366 sulla sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria – procedure operative);

3) gli Standard di sicurezza dell’Health and Safety Executive (HSE) quali, per esempio, le norme HSE del Regno Unito.
Solo la corretta applicazione di questi standard può garantire una maggiore spendibilità della qualifica del sommozzatore italiano a livello internazionale, riportando la categoria al livello che le spetta per la storia e per le competenze che la caratterizzano.

Standard distinti, ma interconnessi fra di loro, indispensabili per garantire il massimo di sicurezza e qualità nella gestione dei cantieri offshore in questo settore.

E’ molto importante sottolineare che IMCA e IDSA da sempre sono state associazioni complementari, nei settori che le distinguono.

In particolare, IMCA, nel suo documento “Reproducing the IMCA Logo” dice che:
“ Training and certification:
·        There are only four training courses for which IMCA offers approval/recognition – Trainee air diving supervisor, Trainee bell diving supervisor, Assistant life support technician and Diver medic. Each requires a training establishment to apply for approval then satisfactorily undergo an audit of its documentation, facilities and course. Once IMCA has confirmed approval/recognition such establishments may use the wording ‘IMCA Approved’ or ‘IMCA Recognised’ in relation to these specific courses only
·        No other courses are approved/recognised by IMCA and, therefore, no establishments should state ‘IMCA Approved’ or ‘IMCA Recognised’ in relation to any other course.”

Esso è il Documento con il quale IMCA stabilisce le sue competenze, come associazione di categoria che non si occupa di formazione, e infatti nessuno dei quattro corsi che fa può essere considerato come corso “bagnato”, ma come corso che può aiutare nella gestione del cantiere in superficie, inoltre in tale documento è chiarissimo il fatto che IMCA non vuole occuparsi della formazione dei commercial divers, siano essi formati per l’ambito portuale (OTS) o coloro che hanno una qualifica per operare negli ambienti inshore o offshore.

In generale IMCA è interessata solo all’ambito offshore, cioè dal momento in cui l’immersione dei divers si effettua con l’utilizzo di apparecchiature particolari tipo basket, campana aperta o campana chiusa, che sono dei veri o propri ascensori per aiutare la discesa, e soprattutto la risalita in sicurezza dei divers. Il settore offshore si distingue dal settore portuale o inshore, dove le immersioni si effettuano con l’ingresso del divers direttamente in acqua e l’utilizzo delle tecniche di scuba (fonte di aria limitata alla bombola sulle spalle) o surface (fonte di aria illimitata, che arriva dalla superficie tramite il cavo ombelicale). Nelle immersioni offshore, di interesse IMCA, le immersioni sono fatte, oltre che con l’utilizzo delle attrezzature descritte precedentemente, anche esclusivamente in surface, esso si divide in due categorie, l’offshore ad aria, che rientra nella categoria del “Basso fondale” (al quale fanno riferimento anche le immersioni in ambito portuale e inshore), ed ha la particolarità che i divers respirano aria comune (cioè gas composto da ossigeno e idrogeno) e l’offshore in saturazione, detto anche “alto fondale”, caratterizzato dall’uso di miscele respiratorie composte da ossigeno ed elio (eliox).

IMCA stila periodicamente, con cadenza annuale o biennale, un documento dove nella prima parte sono inseriti i paesi che in ambito internazionale hanno una legislazione specifica che regolamenta queste tipologie di immersione. Il documento più recente, che IMCA ha prodotto, è Information Note IMCA D 05/1505/15  (documento 05 del 2015). In questo documento IMCA, su tre fasce, stila un elenco di paesi che hanno una legislazione per l’offshore diving nel loro territorio.

Nella prima fascia, come offshore/basso fondale (cioè per profondità superiori ai – 30 ma fino ai – 50 metri ) troviamo sotto il titolo Surface-Supplied Diver Certificates, i seguenti paesi:  Australia,  Brasile, Canada, Francia, India, Norvegia, e nuova Zelanda, Olanda, Sud Africa, Svezia, Singapore, UK (tramite HSE-UK) e USA tramite TSA. Nella seconda fascia  come offshore/alto fondale (cioè per profondità superiori ai – 50 metri) troviamo sotto il titolo Closed Bell Divers Certificates: i seguenti paesi Australia,  Brasile, Canada, Francia, Norvegia, e nuova Zelanda, Olanda, Sud Africa, UK (tramite HSE-UK) e USA tramite ACDE.

Si nota la mancanza dell’Italia da questo elenco, perché la legislazione esistente fino a qualche mese fa si limitava a definire solo le attività degli OTS (ambito portuale) che non è di interesse dell’IMCA.

Per tutti gli altri paesi (Italia inclusa), IMCA ha delegato tre organizzazioni: Interdive e the National Hyperbaric Centre  che si trovano in UK e KB Associates che si trova a Singapore,  di recarsi, su richiesta, in uno qualsiasi dei paesi che non si trovano fra quelli elencati, per poter valutare il  rilascio delle certificazioni IMCA a divers che operano presso aziende che sono full contractors IMCA. Queste procedure sono definite da alcuni documenti  IMCA, dove vengono stabilite le regole da applicare, fra queste, ad esempio, solo le ditte full contractors IMCA che hanno dei dipendenti con grande esperienza offshore, ma che non provengono da uno dei paesi elencati nel documento D05-15, possono richiedere la visita di uno dei tre organismi. Imca sottolinea che non vuole assumere un ruolo di valutatore di subacquei esperti, e non si propone come tale. IMCA ritiene che questo tipo di approvazione debba rimanere compito dei governi o di agenzie approvate da governi come per esempio ACDE negli USA.

E’ interessante notare che queste tre organizzazioni sono tutte e tre Full Member IDSA come Specialist Diving Training, e che in un documento che IMCA ha rivolto a questi organismi dal titolo “Competence Assessment of Experienced Surface Supplied Divers” al paragrafo 7 specifica che esso deve essere eseguito secondo standard  IDSA: “The assessment should be based upon the IDSA standards – modules A (Preparatory), C (standard surface supply) and D (deep surface supply). “. Occorre inoltre sottolineare che anche l’organismo Americano ACDE (Association of Commercial Diving Educators)  indica gli standard IDSA obbligatori nei percorsi formativi.

Da tutto ciò si evidenzia un legame forte e inscindibile, ma anche con precisi confini nelle competenze, come avevamo accennato all’inizio, e cioè IMCA stabilisce gli standard operativi da applicare nei cantieri di lavoro, mentre IDSA stabilisce gli standard formativi da applicare durante i percorsi di formazione dei commercial divers.

Ecco allora, che in Italia, visto che la legislazione nazionale non ha avuto un'evoluzione normativa omogenea nella materia dal 1982 ad oggi, malgrado diversi disegni di legge siano stati presentati in entrambi i rami del Parlamento senza mai concludere il proprio iter parlamentare; è stata promulgata dal presidente della Regione Siciliana la legge regionale 21 aprile 2016, n. 7, recante "Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale regionale il 29 aprile successivo, della quale, nella riunione del Consiglio dei ministri n. 121 del 20 giugno 2016 si è deliberata la non impugnativa, che si occupa di chi opera  in acque marittime inshore ed offshore o interne", fuori dall'ambito portuale, e dove l’articolo 3.2 specifica che: “ Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA), ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed  mbiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)”, mentre all'articolo 3, comma 5, specifichi che "I titoli rilasciati al termine dei percorsi formativi sono soggetti alle procedure e modalità di registrazione e vidimazione previste a livello generale per le attività di formazione professionale ai sensi della vigente disciplina e sono riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull'intero territorio comunitario". Una interrogazione parlamentare la n° 4-06112, pubblicata il 14 luglio 2016, nella seduta n. 660 del senato della Repubblica Italiana, immediatamente dopo la pubblicazione della legge 07/2016 della regione Sicilia, stabilisce un importante collegamento fra la legge e le garanzie relative alla sicurezza dei lavoratori, già previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare gli articoli 18, comma 1, lettera e), 36, comma 1, lettera a), e 37, comma 3; specificando che fuori dall’ambito portuale la formazione, che deve ricevere un lavoratore che opera nell’ambito della subacquea industriale, affinché si ottemperino i requisiti previsti dal decreto legislativo n 81 del 2008, non può fare riferimento al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 che, all'art. 2 specifica "I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto", ma alla legge regionale siciliana n. 7 del 2016 all'interno della quale vengono definiti i livelli di addestramento e di qualifica, con percorsi formativi minimi, che garantiscono ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro in quanto gli garantisce un livello "minimo" di competenza affinché possa operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi nello svolgimento del loro attività, di conseguenza, continua, attualmente, soltanto i lavoratori iscritti al repertorio telematico gestito dall'Assessorato per il lavoro della Regione Siciliana e in possesso della card del "commercial diver italiano" possono essere considerati idonei per effettuare un tipo di attività fuori dalle aree portuali.
Va anche considerato che in Italia la formazione è stata demandata alle regioni, e che la regione Sicilia è una regione autonoma che può fare riferimento al suo statuto,  originato da un accordo di origine "pattizia" fra lo Stato Italiano e la Sicilia, emanato con regio decreto da Re Umberto II il 15 maggio 1946 (quindi precedente la Costituzione della Repubblica Italiana, che lo ha recepito per intero con la legge costituzionale n. 2 del 1948), e diede vita alla Regione Siciliana prima ancora della nascita della Repubblica Italiana. Grazie allo Statuto autonomistico, la Regione Siciliana ha competenza esclusiva (cioè le leggi statali non hanno vigore nell'isola) su una serie di materie, tra cui anche la formazione professionale.
Grazie a questo, ora bisogna procedere affinché anche l’Italia, tramite la legge Regionale 07/2016, possa far parte di un futuro documento IMCA che andrà a sostituire il documento D05/15, inserendo nella prima fascia (basso fondale) la frase “Italia: Iscrizione al 2° livello del repertorio telematico della regione Sicilia” e nella seconda fascia (alto fondale) la frase “Italia: Iscrizione al 3° livello del repertorio telematico della regione Sicilia”. Una strada ancora da percorrere, ma che finalmente dopo 35 anni comincia a fare intravedere la luce dell’uscita dal quel buio tunnel in cui il commercial diver italiano è stato costretto a rimanere.


domenica 9 ottobre 2016

Meeting annuale dell'IDSA a Larnaca (Cipro)

(di Manos Kouvakis)

Si terrà, il 12 e 13 Ottobre 2016 a Larnaca (Cipro il 34 meeting annuale dell'IDSA (International Diving Schools Association), fondata nel 1982, alla quale aderiscono le più importanti Scuole Diving, a livello mondiale, dedite alla formazione di subacquei industriali.

Al meeting, parteciperà un rappresentante del Ministero dell'Energia della repubblica di Cipro, segno dell'attenzione dedicata all'iniziativa, si parlerà delle attività dell'associazione e dei possibili miglioramenti nel settore, del collegamento con le atre organizzazioni internazionali come EDTC - European Diving Technology Committee, il COFRAC - Comitato francese di accreditamento, dei rapporti con l'altra associazione internazionale IMCA - International Marine Contractors Association e dell' IDRCF – The International Diving Regulators and Certifiers Forum. Una parte rilevante avrà la discussione sull'introduzione degli standards dell'IDSA nella legge Siciliana 21 aprile 2016, n. 7. "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", con l'intervento del Chief Instructor del CEDIFOP Francesco Costantino. Si parlerà anche della possibilità di ospitare a Palermo il meeting IDSA n. 35 del 2017, candidatura già avanzata durante il meeting n. 33 del 2015 a Cork (Irlanda).

E’ un appuntamento annuale fisso per il CEDIFOP, sempre presente dal 2008 in poi, con l’interscambio di idee ed esperienze fra le scuole full member che aderiscono all’associazione, ma anche con tutti gli altri membri associati e affiliati che partecipano ai meeting per promuovere lo sviluppo di norme internazionali comuni di formazione nella subacquea industriale. Queste riunioni annuali hanno anche la finalità di cooperare e confrontarsi su questioni che possano migliorare le opportunità di inserimento lavorativo per i commercial diver formatisi nelle scuole aderenti all’associazione, ma anche fornire una guida alle aziende, fissando gli standard di immersione nelle varie profondità, migliorando la sicurezza e l’abilitazione dei Contractors a partecipare a bandi di gara oltre i confini nazionali in una situazione di parità.

Cedifop ha aderito all’associazione nel 2006, superando, fino ad oggi, una serie di audit internazionali è diventato full member (cioè abilitato al rilascio delle certificazioni IDSA dal 2009), mantiene ad oggi tale status e risulta essere l’unica scuola Italiana accreditata full member da questa associazione (in Italia fino al 2013 esistevano 2 scuole full member IDSA ma solo CEDIFOP ad oggi ha superato tutti gli audit internazionali che garantiscono la permanenza con tale status), mentre le altre scuole full member, sono in USA (1) ed Europa (10) di cui una sola in Italia, il CEDIFOP.

Ma anche in Italia CEDIFOP continua la sua presenza ai tavoli nazionali dove si parla di subacquea industriale, con la partecipazione al XXII congresso Nazionale della SIMSI (Società Italiana di Medicina Subacquea ed Iperbarica, che si svolgerà a Napoli dal 6 all'8 ottobre 2016 presso l'Hotel Royal Continental, con l'intervento del direttore del CEDIFOP Manos Kouvakis sabato 8 ottobre durante la sessione plenaria all'auditorium dal titolo " la legge 07/2016 sulla subacquea industriale in Sicilia" e sempre a Napoli, l'11 novembre 2016 al convegno AIAS "salute e sicurezza in ambiente marittimo e portuale" che si terrà presso l'aula magna dell'istituto A. Righi di Via J.F. Kennedy 112, è previsto anche un intervento del direttore del CEDIFOP Manos dal titolo "Subacquea industriale – lo stato dell’arte", anche in qualità di Coordinatore Prov. AIAS Palermo e Membro APC Mare AIAS.

mercoledì 5 ottobre 2016

La norma UNI 11366 e la Legge Regionale 07/2016

A differenza dagli altri Stati dell’Unione Europea, l’Italia non ha mai avuta una legislazione professionale che identifichi e tuteli la categoria degli operatori subacquei al servizio dell'industria, nei percorsi che riguardano la formazione, la funzionalità di un cantiere e la sicurezza.

Alcuni Decreti Ministeriali, che risalgono alla fine degli anni '70 e inizio anni '80, hanno regolamentato le attività svolte in ambito portuale, lasciando nel vuoto legislativo tutto quello che accade fuori dai porti Italiani, fatto che colloca l’Italia in una delle ultime posizioni, a livello legislativo, in un confronto europeo e internazionale, carenza sottolineata da una serie di incidenti mortali, verificatisi negli anni, e dovuti sicuramente alla mancanza di leggi e regole chiare sul modo di operare.

Per superare questo problema diverse capitanerie di porto, nel territorio nazionale, a partire dal 1992 ad oggi, hanno indirettamente espresso il loro disagio, emanando ordinanze specifiche che però hanno un effetto limitato, essendo applicate solo nel territorio di competenza e che, anche se dal punto di vista della sicurezza sono apprezzabili, penalizzano le ditte del loro comprensorio che, per mancanza di un’uguale legislazione nel territorio nazionale, sono surclassate dalla concorrenza sleale di chi opera senza gli stessi criteri di sicurezza a qualche chilometro di distanza, spesso ingigantendo il problema che si voleva risolvere.

Sono 15 i disegni di legge nel settore della subacquea industriale, presentati al parlamento nazionale dal 1997 ad oggi, dei quali ben 5 durante questa legislatura di cui 3 alla camera e 2 al senato, tentativi che in 19 anni non sono mai riusciti a finalizzarsi nell'approvazione di una legge che tuteli e difenda gli operatori del settore.

A venire incontro alle tante proposte di legge mai realizzate, UNI (www.uni.com ) un’associazione privata riconosciuta dallo Stato e dall’Unione Europea, che studia, elabora, approva e pubblica le norme tecniche volontarie - le cosiddette “norme UNI” - che svolge un’attività di normazione a livello nazionale, ed ha creato nel 2010 la norma UNI 11366 del 2010, dal titolo “Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria - procedure operative”

Ma bisogna sottolineare che una norma UNI, è semplicemente un documento che dice "come fare bene le cose", garantendo sicurezza, rispetto per l'ambiente e prestazioni certe, secondo lo stato dell'arte, e sono il risultato del lavoro di decine di migliaia di esperti in Italia e nel mondo. Le norme UNI sono caratterizzate dalla consensualità: devono essere approvate con il consenso di coloro che hanno partecipato ai lavori; democraticità: tutte le parti economico/sociali interessate possono partecipare ai lavori e, soprattutto, chiunque è messo in grado di formulare osservazioni sull'iter che precede l'approvazione finale; trasparenza: UNI segnala le tappe fondamentali dell'iter di approvazione di un progetto di norma, tenendo il progetto stesso a disposizione degli interessati; e volontarietà: le norme sono un riferimento che le parti interessate si impongono spontaneamente.

Spesso, tra la normazione tecnica e la legislazione esiste un rapporto stretto, a volte inevitabile, ma anche complesso. Se infatti l’applicazione delle norme tecniche non è di regola obbligatoria, quando queste vengono richiamate nei provvedimenti legislativi può intervenire un livello di cogenza, delimitato pur sempre dal contesto di riferimento.

Alla norma UNI 11366 “Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria”, ha fatto riferimento il presidente Monti nel Decreto Sviluppo del 2012 - articolo 21 – (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in materia di promozione degli investimenti offshore) - comma 3 "Le attività di cui all’articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.886, sono svolte secondo le norme vigenti, le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366". Questo passaggio fa riferimento al D.P.R. (Decreto del Presidente della Repubblica) 24 maggio 1979, n. 886 "Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale” (GU n.114 del 26-4-1980 - Suppl. Ordinario), dove leggiamo al Capo VII “Impiego di Operatori Subacquei” Art. 53. Prescrizioni generali "Le prestazioni lavorative in immersione per il posizionamento della piattaforma, per l'ispezione e la manutenzione delle attrezzature sommerse o per lavori assimilabili, devono essere effettuate solamente da personale esperto e fisicamente idoneo, diretto da un responsabile di comprovata capacità, nel rispetto delle norme specifiche in materia e delle regole della buona tecnica...."; ma tale citazione non fa della norma UNI una “legge”, come spesso erroneamente si riporta sull’obbligatorietà dell’applicazione della normativa all’interno delle aree portuali o in ambito inshore, ecc; inoltre anche qui la parte dedicata alla formazione degli operatori rimane al margine della normativa stessa.

Essa rimane sempre una norma di carattere volontario nell’applicazione, mentre va sottolineato che il rapporto della norma con il Decreto Sviluppo del 2012, è delimitato, cosi come la legislazione attuale prevede, dal contesto di riferimento, e cioè "Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale”, attività che devono essere svolte secondo le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366.

Tutto ciò non trasforma la norma UNI 11366 in una legge, e per di più non è prescritta l’applicazione, ad eccezione delle applicazioni di carattere volontario, al di fuori degli ambiti previsti e citati nel Decreto Sviluppo del 2012, come l’ambito inshore o l’ambito portuale dove operano gli OTS (Operatori Tecnici Subacquei) in servizio locale definiti con il DM 13/01/1979 perché il loro campo operativo si limita all’interno delle aree portuali, o nell’ambito degli OSS (operatore scientifico subacqueo), pescatori, corallari, ecc.

Va inoltre sottolineato che tutte le norme UNI sono protette da diritto d'autore, legge 22 aprile 1941 N. 633 e successivi aggiornamenti; esso prevede il divieto della riproduzione, anche parziale, delle norme e dei prodotti UNI su qualsiasi supporto: cartaceo, elettronico, magnetico ed altri, senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'UNI. Questo rientra nel settore commerciale dell’UNI che da associazione privata gestisce e vende le norme che i suoi soci hanno creato. L’utilizzo di queste norme è condizionato al pagamento di una royalty

A dare una importante aiuto, in questa assenza legislativa, ci ha pensato la Regione Sicilia, che nel mese di aprile 2016 ha approvato la Legge Regionale 07/2016 “Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale”, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale regionale il 29 aprile successivo, della quale, nella riunione del Consiglio dei ministri n. 121 del 20 giugno 2016 si è deliberata la non impugnativa riferita a quei lavoratori che "eseguono, in immersione, attività lavorative subacquee anche in via non esclusiva o in modo non continuativo, operando in acque marittime inshore ed offshore o interne", stabilendo per la prima volta in Italia criteri di formazione precisi e di altissima qualità, previsti nell'articolo 3.2 della legge che specifica che gli interventi " ... devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)..." per le attività fuori dall'ambito portuale, suddivisi in tre livelli di qualificazione": di primo livello (inshore diver) o "sommozzatore", di secondo livello (offshore air diver) detto anche categoria "TOP UP" e di terzo livello (offshore sat diver), detto anche categoria "altofondalista" (saturazione), con la creazione di un repertorio telematico al quale si accede con un'iscrizione, che avviene secondo numerazione progressiva individuale, e il rilascio all'iscritto di una card nominativa, corredata dei dati integrali di iscrizione valida per le attività svolte in ambito inshore, offshore o nelle acquee interne, per le profondità fino ai 30 metri, dai 30 ai 50 metri e oltre i 50 metri secondo il livello di addestramento conseguito; superando così il decreto ministeriale del 13/01/1979, che sancisce l'iscrizione al registro sommozzatori in servizio locale solo per gli operatori che prestano servizio all'interno dei porti, senza un preciso limite di profondità, essendo quest'ultima, nella maggioranza dei casi, circoscritta a pochi metri, inadeguato a definire competenze e sicurezza dei lavoratori stessi, se devono svolgere mansioni di carattere superiore, cioè attività fuori dall'ambito portuale, con una formazione che garantisce un livello "minimo" di competenza affinché possano operare in sicurezza, creando le condizioni mancanti fino ad oggi per garantire sia il datore di lavoro che le istituzioni su quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare gli articoli 18 comma 1 lettera e), 36 comma 1 lettera a), e 37 comma 3.

In un atto ispettivo (n. 4-06112) presentato al Senato della Repubblica il 14 luglio 2016, nella seduta n. 660, il Senatore romano Francesco Aracri sottolinea che "...Attualmente, soltanto i lavoratori iscritti al repertorio telematico gestito dall'Assessorato per il lavoro della Regione Siciliana e in possesso della card del "commercial diver italiano" possono essere considerati idonei per effettuare un tipo di attività fuori dalle aree portuali... ", continua il Senatore nel suo testo "...Non si può inoltre non tenere in considerazione quanto riportato nella legge 21 aprile 2016, n. 7 “Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale” della regione Sicilia" nella quale chiaramente si specifica che "I titoli rilasciati al termine dei percorsi formativi sono soggetti alle procedure e modalità di registrazione e vidimazione previste a livello generale per le attività di formazione professionale ai sensi della vigente disciplina e sono riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull'intero territorio comunitario...".

L'importanza della norma UNI 11366 e della Legge della Regione Sicilia 07/2016, la cogliamo anche in un passaggio del Disegno di Legge n. 2751 "Disciplina delle attività lavorative subacquee e iperbariche" presentato il 26 Novembre 2014 alla Camera, dall’On. Deborah Bergamini deputato eletto in Emilia Romagna che ha svolto anche il ruolo di Vicepresidente della IX Commissione Parlamentare (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI), collegata con il Ministero Infrastrutture e trasporti al quale fanno riferimento le Capitanerie di Porto in Italia. "... in ambito offshore questa formazione deve essere organizzata in coerenza con le tre tipologie di standard presenti in ambito internazionale:
1) gli standard formativi stabiliti dall’International Diving Schools Association (IDSA) che rappresenta l’unica associazione didattica nella subacquea industriale a livello internazionale, così come in ambito sportivo abbiamo diverse didattiche PADI, CMAS, SSI e altro. È interessante sottolineare che corsi formativi nazionali, come quelli provenienti dagli Stati Uniti d’America o dal Canada, fanno sempre riferimento alla didattica dell’IDSA che, a livello mondiale, ha elaborato delle regole per la formazione nel settore inshore e offshore in base a una più che quarantennale esperienza, desunta dalle scuole che aderiscono a tale Associazione a livello mondiale;
2) gli standard operativi (dall’International Marine Contractors Association (IMCA), applicabili nel cantiere (in essi rientra anche la citata normativa UNI 11366 sulla sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria – procedure operative; 3) gli Standard di sicurezza dell’Health and Safety Executive (HSE) quali, per esempio, le norme HSE del Regno Unito.
Solo la corretta applicazione di questi standard può garantire una maggiore spendibilità della qualifica del sommozzatore italiano a livello internazionale, riportando la categoria al livello che le spetta per la storia e per le competenze che la caratterizzano. Lo stesso registro dei sommozzatori deve essere suddiviso in più categorie, in base alla formazione e alle competenze dell’iscritto, così come oggi avviene in tutto il mondo, dove ci sono regole per la sicurezza e per la professionalità di questo settore..."

Passi importanti, realizzati in questi ultimi mesi, che stanno colmando un vuoto legislativo di circa 35 anni in Italia. La creazione del repertorio telematico previsto dalla Legge Regionale 07/2016 e la card del commercial diver Italiano, rilasciata dall'Assessorato Regionale al Lavoro con l'apertura imminente delle prime iscrizioni - manca solo il regolamento su come iscriversi, previsto dall'articolo 5 della legge da emanare entro 90 giorni dalla sua approvazione, del quale si aspetta l'avvio per registrare i primi nominativi, che sono in attesa di iscriversi non solo dalla Sicilia ma anche da altre provincie Italiane, in modo tale che il “tesserino” della Regione Sicilia, per gli iscritti al registro regionale, diventi immediatamente spendibile in ambito internazionale negli impianti offshore di tutto il mondo, facendo diventare la Sicilia punto di riferimento dell'Italia e dell'intero Mediterraneo, in questo strategico e importantissimo settore della subacquea industriale, con un ritorno importantissimo di immagine per questa terra e senza alcun utilizzo di risorse pubbliche.

lunedì 1 agosto 2016

"Repertorio Telematico" della Regione Sicilia, IDSA, IMCA e HSE e la definizione di Commercial Diver

La legge regionale 21 aprile 2016, n. 7 "Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia il 29 aprile 2016, della quale, nella riunione del Consiglio dei ministri n. 121 del 20 giugno 2016 è stata deliberata la non impugnativa, definisce "Sommozzatori e lavoratori subacquei" (nomenclatura e classificazione delle unità professionali ISTAT 62160) coloro che "eseguono, in immersione, attività lavorative subacquee anche in via non esclusiva o in modo non continuativo, operando in acque marittime inshore ed offshore o interne", fuori dall'ambito portuale, mentre l'articolo 3, comma 5, sottolinea la validità dei titoli, ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, sull'intero territorio comunitario.

Per la prima volta in Italia, andiamo oltre l'ambito portuale, creando (articolo 2, comma 1), dei percorsi formativi articolati "in tre livelli di qualificazione": di primo livello (inshore diver) o "sommozzatore", di secondo livello (offshore air diver) detto anche di categoria "TOP UP" e di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria "altofondalista" (saturazione); l'articolo 4, comma 4, prevede un repertorio telematico con un'iscrizione che avviene secondo numerazione progressiva individuale e il rilascio all'iscritto di una card nominativa, corredata dei dati integrali di iscrizione, valida per le attività svolte in ambito inshore, offshore o nelle acquee interne, e all'articolo 3, comma 2, indica livelli di addestramento per attività non in ambito portuale (nettamente superiori a quelli previsti per coloro che sono iscritti al registro sommozzatori, di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, come OTS) con profondità fino ai 30 metri, dai 30 ai 50 metri e oltre i 50 metri secondo il livello di addestramento conseguito.

La qualità assoluta dei percorsi formativi è garantita dall'articolo 3.2 della legge 07/2016 " Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmentericonosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA), ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)."

E' importantissimo, e di assoluta novità per l'Italia il fatto che, come riportato al Senato della Repubblica, nel documento "Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-06112", pubblicato il 14 luglio 2016, nella seduta n. 660, il Senatore Francesco Aracri fra le altre cose sottolinea " ... attualmente, soltanto i lavoratori iscritti al repertorio telematico gestito dall'Assessorato per il lavoro della Regione Siciliana e in possesso della card del "commercial diver italiano" possono essere considerati idonei per effettuare un tipo di attività fuori dalle aree portuali..."; (vedi 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=982775 )

I corsi del CEDIFOP hanno le caratteristiche che la legge 07/2016 prevede nell'articolo 3.2 perché completano i tempi di immersione e di fondo ed le attività in acqua, programmate dall’International Diving Schools Association (IDSA) per i vari livelli, essendo CEDIFOP una delle 11 scuole attualmente Full member IDSA nel mondo, alle quali vanno aggiunte le 3 scuole (2 in UK e una a Singapore) Full Member Specialist Diving Training riconosciute dall'IMCA per gli assessment da realizzare nei Paesi che non hanno una legislazione sull'offshore diving nel mondo.

I percorsi formativi del CEDIFOP sono in linea con i documenti guida IMCA (Course content is in line with guidance document IMCA) IMCA D015 (Mobile/Portable Surface Supplied System), IMCA D023 (Diving Equipment Systems Inspection Guidance Note for Surface Orientated Diving System-Air), perché CEDIFOP è riconosciuta da IMCA come membro per la formazione (world wide Training Establishment Member) nella divisione diving per l’Europa ed Africa. 

Va sottolineato che questi corsi sono soggetti ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), offrendo le garanzie relative alla sicurezza dei lavoratori già previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare gli articoli 18, comma 1, lettera e), 36, comma 1, lettera a), e 37, comma 3, sulla formazione minima, che deve ricevere un lavoratore che effettua un'attività subacquea, affinché si ottemperino i requisiti previsti dal decreto legislativo n.81 del 2008. Tale formazione minima non può fare riferimento, solo, al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 che, all'art. 2 specifica "I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto", ma alla legge regionale siciliana n. 7 del 2016 all'interno della quale vengono definiti i livelli di addestramento e di qualifica, con percorsi formativi minimi, che garantiscono ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro in quanto gli garantisce un livello "minimo" di competenza affinché possa operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi in mancanza di una formazione specifica.

E per la prima volta, anche in Italia, possiamo parlare di Commercial Divers, perché finalmente vengono a coincidere a livello internazionale, con un ritardo di ben 35 anni, percorsi e formazione in questo settore.

La dizione e qualifica di Commercial Divers, nasce dal Repertorio americano Soc 2010 USA n. 49-9092 "Commercial Divers", i titoli rilasciati da scuole USA accreditate dall'ACDE (Association of Commercial Diving Educators) nei percorsi formativi Americani, hanno l'obbligo di includere gli standard IDSA ( www.acde.us/index.htm ), per cui questa qualifica diventa equivalente a quella internazionale inserita nella nuova classificazione internazionale delle professioni (ISCO-08) numero 7541 per "Underwater Divers", a cui ora può fare riferimento, consolidandosi, anche quella Italiana ISTAT CP 20122 n. 6216 "Sommozzatori e lavoratori subacquei" .

L'Italia, dopo 35 anni, si è messa di nuovo in corsia e sta recuperando velocemente il tempo perduto.


"Repertorio Telematico" della Regione Sicilia, IDSA, IMCA e HSE e la definizione di Commercial Diver

La legge regionale 21 aprile 2016, n. 7 "Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia il 29 aprile 2016, della quale, nella riunione del Consiglio dei ministri n. 121 del 20 giugno 2016 è stata deliberata la non impugnativa, definisce "Sommozzatori e lavoratori subacquei" (nomenclatura e classificazione delle unità professionali ISTAT 62160) coloro che "eseguono, in immersione, attività lavorative subacquee anche in via non esclusiva o in modo non continuativo, operando in acque marittime inshore ed offshore o interne", fuori dall'ambito portuale, mentre l'articolo 3, comma 5, sottolinea la validità dei titoli, ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, sull'intero territorio comunitario.

Per la prima volta in Italia, andiamo oltre l'ambito portuale, creando (articolo 2, comma 1), dei percorsi formativi articolati "in tre livelli di qualificazione": di primo livello (inshore diver) o "sommozzatore", di secondo livello (offshore air diver) detto anche di categoria "TOP UP" e di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria "altofondalista" (saturazione); l'articolo 4, comma 4, prevede un repertorio telematico con un'iscrizione che avviene secondo numerazione progressiva individuale e il rilascio all'iscritto di una card nominativa, corredata dei dati integrali di iscrizione, valida per le attività svolte in ambito inshore, offshore o nelle acquee interne, e all'articolo 3, comma 2, indica livelli di addestramento per attività non in ambito portuale (nettamente superiori a quelli previsti per coloro che sono iscritti al registro sommozzatori, di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, come OTS) con profondità fino ai 30 metri, dai 30 ai 50 metri e oltre i 50 metri secondo il livello di addestramento conseguito.

La qualità assoluta dei percorsi formativi è garantita dall'articolo 3.2 della legge 07/2016 " Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmentericonosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA), ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)."

E' importantissimo, e di assoluta novità per l'Italia il fatto che, come riportato al Senato della Repubblica, nel documento "Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-06112", pubblicato il 14 luglio 2016, nella seduta n. 660, il Senatore Francesco Aracri fra le altre cose sottolinea " ... attualmente, soltanto i lavoratori iscritti al repertorio telematico gestito dall'Assessorato per il lavoro della Regione Siciliana e in possesso della card del "commercial diver italiano" possono essere considerati idonei per effettuare un tipo di attività fuori dalle aree portuali..."; (vedi 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=982775 )

I corsi del CEDIFOP hanno le caratteristiche che la legge 07/2016 prevede nell'articolo 3.2 perché completano i tempi di immersione e di fondo ed le attività in acqua, programmate dall’International Diving Schools Association (IDSA) per i vari livelli, essendo CEDIFOP una delle 11 scuole attualmente Full member IDSA nel mondo, alle quali vanno aggiunte le 3 scuole (2 in UK e una a Singapore) Full Member Specialist Diving Training riconosciute dall'IMCA per gli assessment da realizzare nei Paesi che non hanno una legislazione sull'offshore diving nel mondo.

I percorsi formativi del CEDIFOP sono in linea con i documenti guida IMCA (Course content is in line with guidance document IMCA) IMCA D015 (Mobile/Portable Surface Supplied System), IMCA D023 (Diving Equipment Systems Inspection Guidance Note for Surface Orientated Diving System-Air), perché CEDIFOP è riconosciuta da IMCA come membro per la formazione (world wide Training Establishment Member) nella divisione diving per l’Europa ed Africa. 

Va sottolineato che questi corsi sono soggetti ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), offrendo le garanzie relative alla sicurezza dei lavoratori già previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare gli articoli 18, comma 1, lettera e), 36, comma 1, lettera a), e 37, comma 3, sulla formazione minima, che deve ricevere un lavoratore che effettua un'attività subacquea, affinché si ottemperino i requisiti previsti dal decreto legislativo n.81 del 2008. Tale formazione minima non può fare riferimento, solo, al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 che, all'art. 2 specifica "I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto", ma alla legge regionale siciliana n. 7 del 2016 all'interno della quale vengono definiti i livelli di addestramento e di qualifica, con percorsi formativi minimi, che garantiscono ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro in quanto gli garantisce un livello "minimo" di competenza affinché possa operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi in mancanza di una formazione specifica.

E per la prima volta, anche in Italia, possiamo parlare di Commercial Divers, perché finalmente vengono a coincidere a livello internazionale, con un ritardo di ben 35 anni, percorsi e formazione in questo settore.

La dizione e qualifica di Commercial Divers, nasce dal Repertorio americano Soc 2010 USA n. 49-9092 "Commercial Divers", i titoli rilasciati da scuole USA accreditate dall'ACDE (Association of Commercial Diving Educators) nei percorsi formativi Americani, hanno l'obbligo di includere gli standard IDSA ( www.acde.us/index.htm ), per cui questa qualifica diventa equivalente a quella internazionale inserita nella nuova classificazione internazionale delle professioni (ISCO-08) numero 7541 per "Underwater Divers", a cui ora può fare riferimento, consolidandosi, anche quella Italiana ISTAT CP 20122 n. 6216 "Sommozzatori e lavoratori subacquei" .

L'Italia, dopo 35 anni, si è messa di nuovo in corsia e sta recuperando velocemente il tempo perduto.


giovedì 14 luglio 2016

Corso TOP UP 2016 del CEDIFOP - per la CARD ITALIANA di OFFSHORE AIR DIVER/TOP UP

Ecco chi può accedere al corso di "TOP UP" del CEDIFOP, che inizierà il 05/settembre/2016, valido per l'iscrizione al 2 livello del Repertorio Telematico della Regione Sicilia per il rilascio della CARD del COMMERCIAL DIVER ITALIANO per il livello di OFFSHORE AIR DIVER - TOP UP, rilasciata dall'Assessorato Regionale al Lavoro, con spendibilità in ambito Europeo:


1) chi ha fatto i corsi di OTS e di Saldatore subacqueo del CEDIFOP


2) chi è in possesso del BREVETTO di 2° livello dell'IDSA rilasciato da scuole ATTUALMENTE full member IDSA (NON SONO VALIDI I (FALSI) BREVETTI IDSA RILASCIATI DA UNA EX SCUOLA IDSA ITALIANA, ESPULSA DALL'IDSA, PERCHE' RILASCIAVA BREVETTI FASULLI) (si dice: il lupo perde il pelo ma non il vizio)

3) chi, non avendo questi requisiti, supera l'"assessment di esperienza" di 4 giorni, previsto dal regolamento IDSA, se ha  timbrate nel LOG BOOK personale le immersioni previste dal regolamento IDSA per il livello IDSA 1 + IDSA 2 ed in particolare:
  • n. 1000 minuti e 30 immersioni in Scuba (non erogatore) alla profondità 0-19 metri
  •  n. 300 minuti (come Botton Time) e 10 immersioni in Scuba (non erogatore) alla profondità 20-30 metri
  • n. 4 immersioni alla profondità di - 30 metri in SCUBA (non erogatore)
  • n. 1900 minuti e 36 immersioni in SURFACE alla profondità 0-19 metri
  • n. 400 minuti (come Botton Time) e 8 immersioni in SURFACE alla profondità 20-30 metri
  • n. 4 immersioni alla profondità di - 30 metri in SURFACE
  • n. 2 immersioni della durata minima di 180 minuti (come Botton Time)
Costoro, superando l'assessment potranno partecipare al corso TOP UP del CEDIFOP della durata di 4 settimane (3 in Sicilia e 1 in Norvegia)

4) chi, non avendo i requisiti, supera l'"assessment di esperienza" di 4 giorni, previsto dal regolamento IDSA, se ha  timbrate nel LOG BOOK personale le immersioni previste dal regolamento IDSA per il livello IDSA 1 + IDSA 2 + IDSA 3, ed in particolare:

  • n. 1000 minuti e 30 immersioni in Scuba (non erogatore) alla profondità 0-19 metri
  • n. 300 minuti (come Botton Time) e 10 immersioni in Scuba (non erogatore) alla profondità 20-30 metri
  • n. 4 immersioni alla profondità di - 30 metri in SCUBA (non erogatore)
  • n. 1900 minuti e 36 immersioni in SURFACE alla profondità 0-19 metri
  • n. 400 minuti (come Botton Time) e 8 immersioni in SURFACE alla profondità 20-30 metri
  • n. 4 immersioni alla profondità di - 30 metri in SURFACE
  • n. 2 immersioni della durata minima di 180 minuti (come Botton Time)
  • n. 300 minuti e 10 immersioni in SURFACE alla profondità 0-30 metri
  • n. 320 minuti e 10 immersioni in SURFACE alla profondità 30-40 metri
  • n. 300 minuti e 10 immersioni in SURFACE alla profondità 40-50 metri
  • n. 10 immersioni in SURFACE con l'utilizzo di una CAMPANA APERTA
  • n. 6 immersioni della durata minima di 30' cadauna con l'utilizzo di una HOT WATER (muta ad acqua calda)
  • n. 4 immersioni alla profondità di - 50 metri in SURFACE


Costoro, superando l'assessment potranno partecipare al corso TOP UP (ridotto) del CEDIFOP della durata di 3 settimane svolte interamente in Sicilia.

In tutti questi casi, vengono rispettati i criteri di qualità, stabiliti dalla didattica IDSA, citati all'articolo 3.2 della Legge 07/2016.

Ecco anche il perché tutti i corsi realizzati all'estero (vedi Scozia), in soli ... 5 giorni, sono lontani anni luce da tutto questo e hanno di diritto preso il nome di corsi "truffa" e non potranno mai essere presi in considerazione.

Sono convinto che chi è in possesso delle "patacche" prese all'estero (ormai è iniziata la procedura per la revoca dei riconoscimenti di questi inutili pezzi di carta da parte dell'HSE Britannica) ...non sarà d'accordo, ma ormai in Italia c'è una legge che regolamenta tutto questo, malgrado l'opposizione dei soliti noti, che si nascondono dietro al loro dito e che da anni hanno riempito le loro tasche costringendo gli Italiani ad andare a... “formarsi” (?) all'estero e sempre presso la solita scuola in Scozia - chi sa perché? :). Forse se consigliavano di andare a fare 5 giorni presso ... Disneyland o sulle montagne russe avrebbero almeno avuto l'attenuante di aver offerto un valido divertimento ai poveri malcapitati.

In ogni caso, i requisiti sono alla luce del sole, sotto gli occhi di tutti, se un soggetto li ha (dalla formazione o dal lavoro) è dentro, chi non li ha, ma sventola inutili pezzi di carta, deve riflettere sul fatto che anche lui è colpevole di aver ritardato lo sviluppo di questo settore in Italia negli ultimi 35 anni e che si deve vergognare!!

Nella tabella seguente sono indicati gli standard della didattica IDSA per l'assessment di esperienza.

Con l'iscrizione al 2° livello del Repertorio Telematico della Regione Sicilia si completa il percorso di "BASSO FONDALE", cioè immersioni con l'utilizzo di miscele di aria o aria arricchita (nitrox). Solo chi è arrivato a questo livello potrà successivamente partecipare al corso di Altofondale o all'assessment per l'inserimento in un corso “ridotto” per l'altofondale, valido per l'iscrizione al terzo livello del Repertorio Telematico della Regione Sicilia, per il rilascio della CARD ITALIANA di OFFSHORE SAT DIVER da parte dell'assessorato regionale al Lavoro.


mercoledì 13 luglio 2016

Opere subacquee : attenzione alle disposizioni della L.R. 07/2016

di Manos Kouvakis



L’incidente è dell’anno scorso (agosto 2015), ma se questo incidente accadesse oggi, con la nuova L.R. 07/2016 (LEGGE 21 aprile 2016, n. 7.Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale) che rappresenta, in merito alla sicurezza, un complemento al D. Lgs. 81/08, chi avrebbe dovuto assumere le responsabilità dell’incidente?

La mancata applicazione degli standard minimi di sicurezza, ormai regolamentati anche per attività fuori dall’ambito portuale (non OTS) con la L.R. 07/2016, che prevede l’iscrizione al Repertorio Telematico della Regione Sicilia, presso l’Assessorato Regionale al Lavoro, in base alla profondità dell’immersione lavorativa, a chi sarebbe imputata? Sicuramente sia al comune che ha commissionato i lavori ma anche alla capitaneria stessa che li ha autorizzati senza assicurarsi dell’esistenza minima delle condizioni di sicurezza visto che la L.R. 07/2016 definisce livelli di qualifica e percorsi formativi minimi a garanzia di questo tipo di lavori, mai regolamentati ad oggi in Italia. Perché aspettare nuovi incidenti per iniziare ad applicare la legge?

lunedì 23 maggio 2016

LA LEGGE LENTINI (L.R. 07/2016) E L’EQUIVALENZA DEI PERCORSI ITALIANI INSHORE E OFFSHORE CON L’APPROVED LIST DELL’HSE_UK

di Manos Kouvakis


Finalmente anche in Italia, è stata approvata, dopo più di 35 anni di attesa, una legge (L.R. 07/2016 – Legge Lentini) sulla formazione dei sommozzatori che operano nel settore inshore e offshore. La Legge Lentini che si intitola “Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale” enumera i livelli di formazione per operare in ambito inshore e offshore, partendo dalla base esistente di OTS (Operatore Tecnico Subacqueo) valido per attività in ambito portuale, introduce il primo livello per l’INSHORE AIR DIVER, a cui fanno seguito il secondo e terzo livello per L’OFFSHORE DIVER (aria e saturazione) secondo gli standard didattici dall’International Diving Schools Association (IDSA), standard che fanno parte integrale della legge Lentini. 

Abbiamo sottolineato più volte, del fatto che in ambito internazionale esistono tre tipologie di standard ed in particolare 

1) gli standard formativi stabiliti dall’International Diving Schools Association (IDSA) che rappresenta l’unica associazione didattica nella subacquea industriale a livello internazionale, così come in ambito sportivo esistono diverse didattiche PADI, CMAS, SSI e altro

2) gli standard operativi declinati dall’International Marine Contractors Association (IMCA), applicabili nel cantiere (in essi rientra anche la citata normativa UNI 11366 sulla sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria – procedure operative);

3) gli Standard di sicurezza dell’Health and Safety Executive (HSE) quali, per esempio, le norme HSE del Regno Unito. Solo la corretta applicazione di questi standard può garantire una maggiore spendibilità della qualifica del sommozzatore italiano a livello internazionale, riportando la categoria al livello che le spetta per la storia e per le competenze che la caratterizzano

Per il buon funzionamento di un cantiere offshore è intuitivo che le tre tipologie di standard devono coesistere e la legge appena promulgata si occupa di definire in modo chiaro i primi: quelli che riguardano la formazione dei subacquei al servizio dell’industria, secondo le precise regole di formazione stabilite dalla didattica Internazionale IDSA.

Proprio qui, sulla formazione, interviene il testo della Legge Lentini approvata dall’assemblea regionale Siciliana per regolamentare la formazione degli operatori in un comparto in cui manca una normativa nazionale di riferimento. 

E proprio l’assenza di una disciplina dello Stato al riguardo ha, fino ad oggi, costituito un grande ostacolo per l’inserimento professionale degli operatori italiani della subacquea industriale. Un paradosso evidente per una regione insulare come la Sicilia, interessata dalla presenza di diversi impianti per l’estrazione, il trasporto e la raffinazione degli idrocarburi, di strutture portuali e di molteplici altre attività subacquee.

L’articolo 3 è il più importante, perché specifica come devono essere svolti i percorsi formativi, cioè con interventi formativi conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, in riferimento ai tempi di immersione e di fondo e alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA), ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA). Tre tipologie di standard (Formativi Sicurezza ed Operativi) racchiusi in poche righe ma importantissime, specialmente perché riconoscibili ai sensi della Direttiva 2005/36/CE sull’intero territorio comunitario.

La legge Lentini crea la CARD del COMERCIAL DIVER ITALIANO, che sarà gestita dalle istituzioni Italiane e che sarà rilasciata a chi si iscriverà al repertorio telematico nei tre livelli previsti. L'iscrizione al repertorio telematico deve essere in conformità a percorsi formativi secondo standard IDSA a cui fa riferimento l’articolo 3, comma 2, della Legge Lentini. 

Tutti coloro che hanno svolto corsi di formazione professionale secondo gli standard previsti dalla didattica IDSA con l'iscrizione al repertorio telematico della Regione Sicilia, potranno usufruire della CARD secondo il livello di qualifica (Inshore Air Diver, Offshore Air Diver -TOP UP e Offshore Sat Diver - Altofondale) riconoscibile ai sensi della Direttiva 2005/36/CE sull’intero territorio comunitario. 

Queste le dichiarazioni dell'Onorevole Lentini: "Il provvedimento disciplina le attività formative per il conseguimento delle qualifiche internazionalmente riconosciute (senza in alcun modo intervenire sull’esercizio dell’attività professionale, di competenza statale) di inshore diver (sommozzatore abilitato ad interventi fino a 30 metri di profondità), di offshore air diver (“Top Up”, fino a 50 metri) e di offshore sat diver (altofondalista, fino a 200 metri con supporto di strumenti iperbarici). Tutti i percorsi di formazione dovranno svolgersi nel rigoroso rispetto degli standard fissati a livello internazionale dall’IDSA (l’associazione mondiale delle scuole per subacquei industriali) e delle norme a tutela della sicurezza, della salute e dell’ambiente (HSE). Al termine dei percorsi di formazione i ragazzi potranno far inserire il proprio nominativo nell’apposito repertorio telematico sul sito della Regione e riceveranno un’apposita card, che permetterà così alle aziende del settore di verificare le competenze, favorendo l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro. I titoli conseguiti saranno inoltre effettivamente utilizzabili sul mercato del lavoro comunitario (riconoscimento ai sensi della Direttiva 2005/36) ed internazionale. L’intervento legislativo, inoltre, non prevede nessun nuovo onere per la Regione: i corsi potranno eventualmente essere finanziati coi fondi comunitari (FSE) o comunque operare in regime di libero mercato, fermo restando il controllo della Regione sull’effettività degli insegnamenti e dei tempi di immersione. Sono estremamente soddisfatto per le approvazioni di un provvedimento che apre ai giovani siciliani nuove opportunità di lavoro in un settore di alta qualificazione e dinamico. Senza spendere fondi pubblici offriamo la possibilità, in una terra al centro del Mediterraneo, di concrete occasioni di lavoro ben remunerate in Sicilia ed altrove, nel settore petrolifero, portuale e delle installazioni marittime in genere. La Regione ha finalmente usato bene la propria autonomia per aiutare i siciliani ad inserirsi e competere nell’attività lavorativa in tutta Europa e nel mondo."

Sarebbe anche importante un confronto con gli standard dell’HSE Inglese e i nuovi standard italiani, visto che fino ad oggi la legislazione Italiana si limitava solo nel disciplinare la subacquea in area portuale e, più precisamente, l’ ”Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale”. Facendo riferimento solo ai servizi portuali, detta normativa non tratta dei livelli offshore e inshore i quali prevedono una preparazione superiore anche in termini di profondità di immersione.

- La nuova Legge 21 aprile 2016, n. 7 (c.d. Legge Lentini) disciplina i livelli offshore e inshore come segue:

a) Primo livello (inshore diver), o “sommozzatore”, che definisce la formazione per operatori in ambiente subacqueo con immersioni fino a profondità massima di -30 metri.

Nel paragone con la formazione inglese, questo si può collocare al corrispondente livello “Insland/Inshore Diving” (Schedule 2) e precisamente:

– HSE Surface Supplied Diving

– HSE Part III

– Transitional Part III (issues between 1 July 1981 – 31 December 1981)

– HSE Part III (Restricted – Tank)

– HSE SCUBA Diving

– HSE Part IV

– Transitional Par IV (issued between 1 July 1981 – 31 December 1981)

– HSE Part IV (Restricted – Tank).

b) Secondo livello (offshore air diver), detto anche di categoria “TOP UP”.

Profondità fino a -50 metri. Nel paragone con la formazione inglese, questo si può collocare al corrispondente livello “Offshore Diving” (Schedule 1.2 “For Surface Supplied, Surface-Orientated Diving Techniques to a maximum depth of 50 metres) e più precisamente:

- HSE Surface Supplied Diving with HSE Surface Supplied Diving (Top-up)

- HSE Part I

Our Ref: INT5

Date: 18 May 2016

- Transitional Part I (issued between 1 July 1981 – 31 December 1981)

- TSA or MSC Basic Air Diving (issues between August 1975 and June 1981)

c) Terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria “alto fondista” (saturazione). Profondità superiore a -50 metri.

Nel paragone con la formazione inglese, questo si può collocare al corrispondente livello Offshore Diving (Schedule 1.1) e più precisamente:

- HSE Closed Bell Diving

- HSE Part II

- HSE Part II (Restricted) (Air range only)

- Transitional Part II (issued between 1 July 1981 – 31 December 1981)

- TSA or Manpower Services Commission Mixed gas/Bell Diving (issued

between August 1975 and June 1981)

Ecco nello schema seguente, qui di seguito, la comparazione tra i livelli Italiani ed Inglesi 


ITALIAN LEVEL
CORRESPONDENT LEVEL IN UK
OTS (Operatore Tecnico Subacqueo) D.M. 13/01/79
Not present in UK – very basic level
Letter a) First level as per Law 21/04/2016 n. 7 - Inshore Diver
Schedule 2 – Inlande/Inshore Diving
Letter b) Second level as per Law 21/04/2016 n. 7- Offshore Air Diver
Schedule 1.2 – Offshore Diving – For Surface-Orientated Diving techniques to a maximum depth of 50 metres
Letter c) third level as per Law 21/04/2016 n. 7 – Offshore Sat Diver
Schedule 1.1 – Closed Bell Diving or Saturation Diving Techniques


Questa legge permetterà anche di uniformare i livelli di preparazione come previsto anche dalle disposizioni della Direttiva CE, in particolare comma 11 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, dove si sottolinea che “è opportuno prevedere che ogni Stato membro ospitante che regolamenti una professione sia obbligato a tenere conto delle qualifiche acquisite in un altro Stato membro e verificare se esse corrispondano a quelle che esso richiede.”


mercoledì 11 maggio 2016

Prossimi corsi CEDIFOP per l'INHSORE AIR DIVER (Saldatore) ed OFFSHORE AIR DIVER (TOP UP)

Inizierà nel mese di giugno il corso per "Saldatore Subacqueo" (durata 4 settimane), valido per l'iscrizione al primo livello del Repertorio Telematico della Regione Sicilia, per il rilascio della CARD (da parte della regione) livello di INSHORE AIR DIVER (Basso Fondale), mentre il corso "TOP UP" (durata 4 settimane) valido per l'iscrizione al secondo livello del repertorio telematico della regione sicilia, per il rilascio della CARD (da parte della regione) livello di OFFHORE AIR DIVER (Basso Fondale) è previsto per fine agosto 2016.

La CARD che la Regione Sicilia rilascerà agli iscritti al Repertorio Telematico ha una riconoscibilità in ambito Europeo (articolo 3 e articolo 4 della L.R. 07/2016 - ex DDL 698) ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005.

Va sottolineato che la parte "regionale" della legge 07/2016 riguarda la tenuta del Repertorio Telematico da parte dell'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia e il rilascio della CARD da parte dell'Assessorato, e non del percorso formativo richiesto per l'iscrizione, che garantisce i massimi livelli di sicurezza e competenza, che non può essere limitato ai confini di una regione.

Va detto, inoltre, che la L.R. 07/2016 NON riguarda gli OTS, in quanto loro in base alla legislazione esistente (articolo 1 e articolo 2 del DM 13/01/1979) solo lavoratori all'interno delle aree portuali. 






La legge 07/2016 riguarda i lavoratori FUORI DALLE AREE PORTUALI, che oeprano nelle acque interne in inshore o in offshore, che NON sono più OTS .

Fino ad oggi si chiamavano anche loro cosi, perchè NON esisteva una legge per chi lavorava FUORI dai porti.

Un documento del 2012 della Capitaneria di Porto di Livoro, durante le operazioni al relitto di Costa Concordia, fa ulteriore chiarezza su questo punto





legge lentini

domenica 1 maggio 2016

Quali novità con la L.R. 07/2016 (Legge Lentini - ex DDL 698)

(di Manos Kouvakis)


In data 21/04/2016 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia la Legge Regionale n.7/2016 dal titolo "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale"

Tale legge definisce come "‘Sommozzatori e lavoratori subacquei’ (Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali ISTAT 6216) coloro che eseguono, in immersione, attività lavorative subacquee anche in via non esclusiva o in modo non continuativo, operando in acque marittime inshore ed offshore o interne" (articolo 1.2) (con riferimento EQF alla qualifica n. 6216 (ISTAT) in accordo con la Classificazione Internazionale delle professioni “ISCO-08” - qualifica equivalente al numero 7.5.4.1. “Underwater divers”)

Stabilisce (articolo 2.1) percorsi formativi articolati "in tre livelli di qualificazione correlati alle attività di cui al comma 2 dell’articolo 1:
a) di primo livello (inshore diver), o “sommozzatore”;
b) di secondo livello (offshore air diver), detto anche di categoria “TOP UP”;
c) di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria “altofondalista” (saturazione)."

con relativa iscrizione (aperta a tutti coloro che sono in regola con le definizioni della L.R. 7/2016) in un repertorio telematico presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento e dei servizi e delle attività formative dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e relativa pubblicazione e aggiornamento nel proprio sito internet. L’iscrizione al repertorio avviene secondo numerazione progressiva individuale e prevede il rilascio all’iscritto di una CARD nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione.

Per la prima volta in Italia è stata approvata una disciplina per l’esercizio delle attività di subacquea industriale, che può essere applicata fuori dall'ambito portuale, riservato agli OTS (Operatori Tecnici Subacquei) definiti dal D.M. 13/01/1979 e s.m.i.

L'iscrizione al Repertorio Regionale delle Regione Sicilia, diventa importante dal punto di vista della sicurezza sul lavoro, perché prevede una formazione che addestra gli operatori ad effettuare le attività lavorative con i massimi livelli di sicurezza stabiliti in ambito internazionale, diminuendo al massimo la probabilità di incidenti sul lavoro, per coloro che operano in acque marittime inshore, offshore o interne, creando nuovi livelli, diversi dagli OTS (operatori in servizio locale, all'interno delle aree portuali).

Per la prima volta in Italia, vengono definiti limiti di profondità abbinati a relativi percorsi formativi per il conferimento di un titolo che certifica le capacità degli operatori, definendo "inshore diver" coloro che operano entro i - 30 metri fuori dall'ambito portuale, "offshore air diver" coloro che operano entro i - 50 metri fuori dall'ambito portuale e "offshore sat diver" coloro che operano oltre i - 50 metri fuori dall'ambito portuale, stabilendo criteri per la formazione affinché le immersioni e le attività lavorative possano essere realizzate secondo criteri di sicurezza che non erano previsti per la formazione degli OTS.

Il possesso della CARD rilasciata dalla Regione Sicilia, quindi, per i cittadini Italiani, aventi diritto all'inserimento nel repertorio Regionale della regione Sicilia, rilasciata a seguito dell'iscrizione al repertorio, che può avvenire dietro istanza degli interessati, corredata della documentazione relativa ai titoli formativi e all’autorizzazione al trattamento ed alla pubblicazione dei dati personali, diventa per la prima volta un documento per garantire maggiore qualità e principalmente maggiore sicurezza, che fino ad oggi è mancata con gli operatori che operavano solo con la qualifica di OTS, insufficiente per le attività fuori dall'ambito portuale.

In allegato alla presente, copia della Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia che riporta la Legge Regionale n. 7/2016, attesa in Italia da 35 anni:


GURS: Legge 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale"