CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento

venerdì 3 aprile 2020

AIAS presenterà al meeting ETDC il Repertorio Telematico dei Metalmeccanici Subacquei

In questo periodo di grave calamità, quando seguire un progetto diventa sempre più difficile, l'APC Mare di AIAS (Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza) non si è mai fermata nel programmare il suo percorso per il ritorno alla normalità.

L’impegno di APC Mare di AIAS, che sta divulgando una serie di comunicati (l'ultimo in data 30 marzo 2020) rivolti a tutti i professionisti delle attività di subacquea industriale, centri diving, porti e committenti industriali, che operano sul territorio nazionale, consiste nella definizione di una proposta di percorso chiaro e facilmente applicabile per i subacquei industriali che desiderano qualificarsi come professionisti delle attività di subacquea ai sensi della Legge 7/2016 della Regione Sicilia e dal Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31/2018, art.10.1.

Il progetto ha fatto un ulteriore passo avanti con la riunione di APC Mare di AIAS del 3 marzo scorso tenutasi presso la sede AIAS di Milano (ed in collegamento via web) durante la quale sono state presentate le nuove qualificazioni associate ai relativi percorsi formativi individuati dalla Regione Siciliana (titoli formativi di diverso livello) per quei subacquei che vogliono registrarsi come Inshore Diver, Offshore Air Diver/Top Up e Offshore Sat Diver, nel Repertorio Telematico dei Commercial Diver Italiani, presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Siciliana, registrazione che permette loro di lavorare legalmente in Italia. Le tre figure sono state istituite congiuntamente alla nuova figura di “Diver Medic/Primo Soccorso”, certificabile ai sensi della norma di certificazione delle competenze ISO IEC 17024.

 L’iscrizione al Repertorio Telematico istituito dalla legge 07/2016 della regione Siciliana (unico atto legislativo esistente ad oggi in Italia per le certificazioni dei commercial diver Italiani che operano fuori dalle aree portuali, riservate agli OTS, in base ai D.M. 13.01.1979, e 02.02.1982) diventa obbligatoria per il rispetto del decreto legislativo n. 81/08 per tutti gli operatori delle aziende che esercitano la loro attività fuori dai porti in Italia, come per esempio aziende iscritte nella categoria merceologica "acquacoltura" in acqua di mare, salmastra o lagunare, piccole o grandi imprese di lavori subacquei, ma anche impianti offshore, operanti fuori dalle aree portuali.

AIAS sta procedendo con la messa in opera del percorso intrapreso tramite l'organizzazione di una serie di eventi per i lavoratori subacquei industriali che intendono operare al di fuori dell’ambito portuale volti alla spiegazione ed alla condivisione dei contenuti del progetto; con l'obbiettivo di definire un percorso di supporto ai sommozzatori, tramite le proprie strutture territoriali, per la loro registrazione al Repertorio Telematico previsto dalla legge 07/2016, rivolgendosi sia agli operatori che sono già in possesso della qualifica da OTS, sia agli operatori che hanno conseguito titoli formativi similari all'estero, ma che non hanno tutti i requisiti previsti dalla legge siciliana per l'iscrizione.

Tali argomentazioni saranno presentati da AIAS, invitata in qualità di osservatore, durante l'annuale meeting dell'ETDC (the European Diving Technology Committee - associazione nata nel Regno Unito, con sede a Kiel, Repubblica Federale Tedesca), che si svolgerà quest'anno a Livorno nel mese di settembre, per dare il suo contributo in materia di Sicurezza sul Lavoro, nella convinzione che la partecipazione a questo evento possa costituire un determinante supporto al dibattito che vedrà l'Italia protagonista nell'applicare i nuovi aspetti legislativi riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull’intero territorio comunitario.

mercoledì 11 marzo 2020

Covid-19: interrotto il corso per la qualifica di Operatore Tecnico Subacqueo

Dopo il Decreto del Presidente del Consiglio per il contenimento del contagio da Covid-19 è ferma anche la formazione professionale in tutta Italia e quindi anche CEDIFOP ha dovuto interrompere le attività formative. In particolare è stato interrotto il corso già avviato per la qualifica di Operatore Tecnico Subacqueo, valido per l'iscrizione nel Registro Sommozzatori del Ministero dei Trasporti, presso una Capitaneria di Porto in Italia, per il rilascio del Libretto di Ricognizione, come previsto dal D.M. 13.01.1979 e per accedere ai livelli successivi per INSHORE  e OFFSHORE, alcuni allievi hanno deciso di tornare alle loro case, altri hanno preferito rimanere in Sicilia. Le attività di formazione riprenderanno dopo il 3 aprile prossimo.

Sono state bloccate anche le procedure per gli esami, del corso INSHORE  DIVER valido per l'iscrizione al Repertorio Telematico presso l'assessorato lavoro siciliano, degli allievi che devono ancora superare la prova di esami che ora slittano oltre il 3 aprile prossimo. Stessa sorte anche per i nuovi inserimenti nel Repertorio Telematico dei Commercial Diver Italiani.

Ma, le attività CEDIFOP  non si fermano. Giorni prima del primo decreto governativo c'è stata un'importante riunione a Milano, presso la sede di AIAS (Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza), durante la quale si è parlato dello sviluppo del Repertorio Telematico e del suo impatto sulle imprese italiane di settore. Si è anche discusso della creazione di un polo nazionale che fa di CEDIFOP un punto di riferimento come sede di esami, a cui potranno confluire tutti coloro che lavorano da moltissimi anni in questo settore, ma che hanno solo una certificazione da OTS. La direzione nazionale di AIAS ha dato incarico di definire un piano operativo che sarà sviluppato nei prossimi mesi. Altre riunioni con realtà istituzionali e produttive del settore sono in fase di programmazione, anche se adesso si dovranno rivedere le date. Durante questo periodo CEDIFOP fornirà aggiornamenti e comunicazioni, per quanto  possibile, con continuità: email e telefoni sono operativi, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 17.00.

Cerchiamo di fare il nostro meglio perché abbiamo a cuore, sempre, anche nei momenti difficili, i nostri allievi ed ex allievi.

domenica 23 febbraio 2020

Metalmeccanica subacquea e i vincoli del D.Lgs. 81/08


Si è appena concluso il corso di  livello INSHORE che consente l'iscrizione dei corsisti nel repertorio telematico degli operatori della subacquea industriale, gestito dall'assessorato al lavoro ed è iniziato il corso per OTS, valido per l'iscrizione nel registro sommozzatori presso una Capitaneria di Porto.   

Oggi, dopo la prima fase, dedicata all'apertura del repertorio telematico, appare necessario adottare iniziative volte alla sensibilizzazione delle istituzioni di settore i cui canali formativi / informativi sovente non interagiscono con gli organi regionali e nazionali, con la necessaria  tempestività, determinando sfasamenti in fase attuativa che rischiano di determinare situazioni di criticità, quindi diventa assolutamente necessaria una corretta campagna informativa che sarebbe di ausilio anche per le ditte che intendano adottare condotte virtuose nella selezione / formazione del personale, ponendo attenzione a disporre di operatori regolarmente iscritti  nel repertorio telematico presso l'Assessorato al Lavoro della regione Siciliana.

La stessa ENI spa, in recenti procedure di selezione dei propri contraenti, e con riferimento ai requisiti di  "idoneità professionale" ha disposto che: "E' necessario presentare un elenco dei sommozzatori con relativo patentino per attività industriali, livello secondo "top up", per operare in area offshore  del porto di Palermo (Legge regionale 07/2016 e dalle delibere della giunta regionale 436 del 06.11.2018 e n. 409 del 24.10.2018 )".

Oggi una non corretta applicazione della Legge 07/2016 avrebbe come risultato, oltre a mettere a rischio l’incolumità degli operatori, una concorrenza sleale a favore di ditte che non sono equiparate dal punto di vista del personale, ma anche a sfavore di quegli operatori regolarmente iscritti  nel repertorio telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Siciliana.

Ai sensi del D.Lgs. 81/08 un lavoratore che effettua un'attività subacquea fuori dall'ambito portuale non può fare riferimento al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, che, all'art. 2 specifica "I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto", ma deve riferirsi alla legge della Regione Siciliana n. 7/2016 per le dovute garanzie sull’adeguatezza della preparazione degli operatori. Questo perchè la corretta applicazione dell'Art. 18. (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) prevede che il datore di lavoro e i dirigenti devono disporre le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico, mentre il successivo articolo 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) specifica che il datore di lavoro deve garantire che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza e in merito ai rischi specifici, specialmente se l'attività prevede l'uso di attrezzature particolari.

Lo stesso accordo stato regioni, sulla formazione, cita:  "Qualora il lavoratore svolga operazioni o utilizzi attrezzature per cui il D. Lgs. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, così come l’addestramento di cui al comma 5 dell’articolo 37 del D. Lgs. 81/08", in questo contesto la Legge 07/2016, in virtù dell’art. 117 della Costituzione, oggi rappresenta a tutti gli effetti una norma legislativa, che prevede per la specificità del campo di applicazione una  formazione integrativa a quella prevista dall’accordo stato regioni.

Tale formazione non può che essere individuata nei percorsi previsti dalla legge 07/2016 (unica norma in Italia che legifera sulla formazione degli operatori fuori dall’ambito portuale) perché ottempera a quanto richiesto dall’art 18 del D. Lgs. 81/08 per  tutti gli operatori delle aziende che operano fuori dai porti in Italia. Pertanto, soltanto i lavoratori iscritti nel repertorio telematico gestito dall'Assessorato al lavoro della Regione Siciliana e in possesso della card del "commercial diver italiano", possono essere considerati idonei per effettuare attività subacquee fuori dalle aree portuali.

domenica 9 febbraio 2020

AIAS e metalmeccanica subacquea

Mentre sta crescendo il repertorio telematico degli operatori della subacquea industriale, pubblicato sul sito dell'Assessorato al lavoro della regione Siciliana, con iscritti oltre che dall'Italia, Sicilia, Campania, Sardegna, Lombardia ed Emilia Romagna, anche da paesi come Iran, Libia, Russia, Egitto e Tunisia, già fra i primi 30 iscritti, comincia ad aumentare l'interesse anche da  varie associazioni nazionali.

Sotto quest'ottica l'APC Mare di AIAS (Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza) ha divulgato un comunicato a firma del Presidente dell'AIAS Dott. Francesco Santi, un importante comunicato che riportiamo qui on sintesi:  

"La nostra APC Mare ci segnala un’importante opportunità per coloro che intendono qualificarsi come professionisti delle attività di subacquea, opportunità offerta dalla Legge 7/2016 della Regione Sicilia

In tale contesto AIAS, tramite la stessa APC, è impegnata in prima linea a promuovere la sicurezza e la salute dei lavoratori che operano nel settore della metalmeccanica subacquea in parallelo e in connessione con quanto previsto dalla legge siciliana 7/2016.

L'iscrizione è particolarmente consigliabile per gli operatori delle aziende che operano fuori dai porti, come per esempio aziende iscritte nella categoria merceologica «acquacoltura» in acqua di mare, salmastra o lagunare, piccole o grandi imprese di lavori subacquei, ma anche gli impianti offshore, operanti fuori dall'area portuale. Oggi, dopo 40 anni di vuoto legislativo e normativo in questo settore, solo la corretta applicazione di precisi standard, che aumentano la qualità e la sicurezza degli operatori, può conseguire una maggiore spendibilità della qualifica “Commercial Diver” italiano a livello internazionale, riportando la categoria al livello che le spetta per la storia e per le competenze che la caratterizzano. A tal fine, in parallelo e in connessione con quanto previsto dalla legge siciliana 7/2016, sta attualmente elaborando, mediante AIASCert (il proprio Organismo di certificazione accreditato UNI-Accredia) una serie di certificazioni spendibili a livello comunitario, che metterà a servizio degli operatori del settore, con percorsi personalizzati, come nuovi strumenti che aumenteranno la loro capacità e sicurezza, e soprattutto la riconoscibilità da parte del mercato dei loro elevati livelli di professionalità.

L’impianto descritto è stato anche presentato alla 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON NAUTICAL AND MARITIME CULTURE, organizzata a Napoli da ATENA (Associazione Italiana di Tecnica Navale). Durante la Conferenza si è trattato dell’utilità dei requisiti della Regione Sicilia anche per migliorare il livello di tutela della sicurezza e della salute dei subacquei industriali, oltre a fornire ai professionisti adeguati requisiti per superare i controlli di omologazione, che sono già richiesti da alcuni grandi committenti; essi saranno in futuro la regola per la fornitura di servizi in appalto. Nel settore subacqueo industriale è quindi estremamente opportuno e conveniente far riferimento alla legge 7/2016 della Regione Sicilia.

L'iscrizione dei subacquei industriali al Repertorio della Regione Sicilia è poi sicuramente sintonica con le finalità del Testo Unico sulla sicurezza lavorativa (d.lgs. 81/2008) e garantisce infatti che i lavoratori abbiano un idoneo livello di esperienza e competenza volto alla tutela sia del datore di lavoro sia del lavoratore, in quanto definisce livelli di competenza per operare in sicurezza superando prassi, seguite purtroppo anche dalle Istituzioni pubbliche, che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi in assenza di adeguati e proceduralizzati standard di controllo delle competenze.

Oggi, dopo 40 anni di vuoto legislativo e normativo in questo settore, solo la corretta applicazione di precisi standard, che aumentano la qualità e la sicurezza degli operatori, può conseguire una maggiore spendibilità della qualifica del “Commercial Diver” italiano a livello internazionale, riportando la categoria al livello che le spetta per la storia e per le competenze che la caratterizzano. "

lunedì 20 gennaio 2020

Apertura del "Repertorio Telematico" del "Commercial Diver Italiani"

Nel sito ufficiale della Regione Siciliana, a partire dalla "Home Page", cliccando in sequenza su "SOSTEGNO OCCUPAZIONE" e "Repertorio telematico subacquea industriale", arriviamo alla pagina del "Repertorio", dove per la prima volta in Italia,  con l'autorizzazione prot. n. 3013 del 17/01/2020 troviamo la Pubblicazione del primo "FOGLIO REPERTORIO TELEMATICO AGGIORNATO ALLA DATA DEL 17/01/2020".

Nel foglio pubblicato sono riportati, con descrittori in lingua italiana e in lingua inglese, così come prevede il DPRS n. 31/2018 articolo 3.5, fra le altre informazioni utili "..Al fine di agevolare la spendibilità sul mercato del lavoro dei titoli formativi conseguiti ed il loro riconoscimento in sede internazionale..." (articolo 4.1 Legge 07/2016) questi dati per ogni iscritto: Cognome, Nome, Nazionalità, Data di nascita, Residenza, e-mail, Cellulare, la qualifica  conseguita fra: Inshore Air diver, Top up offshore air diver, Altofondalista offshore sat diver, la data conseguimento, profondità massima consentita (30, 50 e oltre 50 metri) ed eventuali note.

Nel primo foglio pubblicato troviamo i primi 10 "Commercial Diver" Italiani, che dopo un severissimo controllo documentale, presentato unitamente alla domanda di iscrizione, hanno superato lo "sbarramento" dei controlli, ci sono decine di richieste da valutare che si aggiungeranno nei prossimi giorni/settimane al repertorio a cui seguirà il rilascio della CARD del "Commercial Diver Italiano", prevista dall'articolo 4.4 della Legge 07/2016 e dal capitolo 8 del Decreto Presidenziale n. 31/2018, riconoscibile ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull’intero territorio comunitario.

In Italia sono stati regolamentati 3 percorsi formativi, dalla legge 07/2016 della Regione Siciliana, creando 3 profili per i livelli INSHORE (1 profilo)  e OFFSHORE (2 profilli), come "Formazione Normata" (il profillo di OTS rientra fra la formazione NON normata, in tutte le regioni Italiane).

L'articolo 10.2 del decreto Presidenziale n. 31/2018, prevede che " ... Il Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento e dei servizi e delle attività formative, provvede all’adozione degli adempimenti necessari anche nei confronti dei competenti uffici ed organismi dello Stato per l’inserimento delle qualificazioni di cui al presente regolamento nel database tenuto dalla Commissione europea e pubblicato sul relativo sito internet per agevolare il riconoscimento delle qualifiche ai sensi della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005...", in modo tale che l'Italia diventa il 10° paese inserito nell' "European Commission - Internal Market - Free movement of professionals - Regulated professions database". Di seguito l'elenco di tutti i paesi con le loro rispettive "Autorità Competenti" riportate nel database Europeo:

  1. Finlandia: Etelä-Suomen aluehallintovirasto Regional State Administrative Agency, Southern Finland
  2. Svezia: Arbetsmiljöverket Swedish Work Environment Authority
  3. Paesi Bassi: Nationaal Duikcentrum
  4. Portogallo: Direcção-Geral de Autoridade Marítima
  5. Polonia: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Director of Maritime Office in Gdynia
  6. Romania: Centrul de Scafandri Romanian Navy Diving Center
  7. Spagna: Ministerio de Fomento (Dirección General de la Marina Mercante. Subdirección General de Seguridad, Contaminación e Inspección Marítima) Ministry of Development
  8. UK: HSE - Health and Safety Executive, Energy Division, Diving Operations Strategy Team
  9. Norvegia (*): Direktoratet for arbeidstilsynet, The Norwegian Labour Inspection Authority
ai quali si aggiungerà l'Italia con l'Assessorato al Lavoro della Regione Siciliana - SERVIZIO VII, Politiche Giovanili, Occupazione Giovanile, Mobilità Nazionale e Trasnazionale

Di questi 10 paesi, attualmente solo 5 (inclusa l'Italia) hanno definito per legge queste attività (Italia, Svezia, Paesi Bassi, UK e Norvegia); la Norvegia rientra in questo gruppo, perchè fa parte dell'Associazione europea di libero commercio (Efta), nell’Area economica europea (Eea) e nell'"Associazione europea di libero scambio" (AELS).

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Link del Repertorio Telematico, sul sito istituzionale:

lunedì 13 gennaio 2020

I primi corsi del CEDIFOP nel 2020

Con l'apertura del Repertorio Telematico dei Commercial Diver Italiani, presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Siciliana, previsto dalla Legge n. 7/2016  e dal Decreto Presidenziale n.31/2018 che  hanno definito la categoria dei "Sommozzatori e lavoratori subacquei" come coloro che "eseguono, in immersione, attività lavorative subacquee anche in via non esclusiva o in modo non continuativo, operando in acque marittime inshore ed offshore o interne", fuori dall'ambito portuale, con titoli validi, come specifica  l'articolo 3, comma 5 della legge, ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, sull'intero territorio comunitario, è stato, dopo 40 anni, colmato quel vuoto legislativo che connotava il settore, ed è iniziata una nuova era che disciplina finalmente i lavoratori di questa categoria.

La qualità dei percorsi formativi è garantita dall'articolo 3.2 della legge 07/2016 " Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)"; standard a cui, nell'ultimo decennio hanno fatto riferimento i corsi del CEDIFOP, essendo una delle 18 scuole attualmente Full member IDSA nel mondo ed unica in Italia.  

Va sottolineato che questi corsi sono soggetti a controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente, offrendo garanzie relative alla sicurezza dei lavoratori, già previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare gli articoli 18, comma 1, lettera e), 36, comma 1, lettera a), e 37, comma 3, sulla formazione minima, che deve ricevere un lavoratore che effettua un'attività subacquea, affinché si ottemperino i requisiti previsti dal decreto legislativo n.81 del 2008. Tale formazione minima è l'unica a garantire i lavoratori attraverso un livello "minimo" di competenze per operare in sicurezza, e allo stesso tempo garantire anche il datore di lavoro e le istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi in mancanza di una formazione specifica.

La formazione al CEDIFOP, si articola in un corso successivo che permette, a chi ha già raggiunto il livello OTS, di continuare il suo percorso formativo per raggiungere il livello INHSORE, come prevede il Decreto Dirigente Generale (DDG) n°4741 del 18/12/2019, dell'Assessorato Regionale del Lavoro, che così recita: "...  per OTS (Operatore Tecnico Subacqueo), si intende il riferimento alla qualifica di base necessaria all'accesso ai corsi, che consente di conseguire le qualifiche normate di: 1) Inshore diver o “sommozzatore”; 2) Offshore air diver “Top up”; e 3) Offshore sat diver “altofondalista” ... " e che " ...i richiedenti, per poter accedere ai profili di “Formazione normata” delle tre qualifiche professionali, onde partecipare ai corsi, debbono necessariamente dimostrare di essere in  possesso del profilo di OTS (D.M. 13/01/1979, D.M. 31/03/1981 e D.M. 02/02/1982) con il Libretto di ricognizione, in corso di validità, attestante l'iscrizione ad un registro dei sommozzatori in servizio locale di cui all'art. 3 del Decreto ministeriale 13 gennaio 1979, ovvero essere in possesso di certificazione di visite mediche internazionali, attestanti l'idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività della subacquea industriale (IMCA D-20/01 del 02/07/2001)....", facendo un preciso distinguo fra la formazione base per OTS (valida per l'iscrizione al Registro Sommozzatori presso una Capitaneria di Porto) e la formazione successiva, valida per l'iscrizione al Repertorio Telematico. In atto si stanno definendo le iscrizioni al prossimo corso per OTS del CEDIFOP, che inizierà verso la fine di Febbraio 2020, con allievi che arrivano, come sempre, da tutte le regioni Italiane, mentre dall'estero si sono iscritti allievi dalla Grecia, Tunisia, Russia e Sri Lanka.

sabato 4 gennaio 2020

Applicazione della corretta legislazione sulla subacquea in Italia

https://www.ligurianautica.com/cronaca/incidente-mortale-per-un-sommozzatore-triestino-su-una-piattaforma-in-angola/49719/#comment-23417

Gli Operatori Tecnici Subacquei sono definiti da 3 decreti ministeriali del 1979,1981 e 1982 per attività in ambito portuale (articolo 1 e 2 del DM 13.01.1979) - per le attività FUORI DAL PORTO come quelle a livello INSHORE e OFFSHORE (offshore ad aria e saturazione) sono previsti delle qualifiche e corsi particolari (che possono essere realizzati in Italia o all'estero), previsti dalla legge 07/2016 (pubblicata sulla GURI ROMA 15-OTT-2016 qui:


in particolare per il livello di altofondalista vedi pagina 7 punto 3), con l'iscrizione presso un repertorio degli aventi diritto, con una domanda di iscrizione riportata qui:

La mancata iscrizione al repertorio diventa mancata applicazione del Decreto Legislativo 81/08 sulla sicurezza sul lavoro, cosi come è stato riportato in questa interpellanza parlamentare (qui: https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=2/00422&ramo=CAMERA&leg=18)
del 18/06/2019. dove viene riportato " ... l'iscrizione al repertorio della Sicilia rappresenta il requisito minimo per la applicazione del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (decreto legislativo n. 81 del 2008), garantendo ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto definisce livelli di competenza per operare in sicurezza, sia del lavoratore e delle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi; ...".

Non tutte le aziende Italiane, oggi, sono in regola e in questo caso si deve parlare di negligenza e non di incidente!!