CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento

martedì 5 marzo 2019

Il MARE è una risorsa se … ne curiamo la salute e la corretta fruizione



Un mare ribollente di plastica che vieta l’accesso al mare. Due temi scottanti, due realtà che ostinatamente qualcuno continua a considerare distinti e diversi ma che sono in un rapporto di strettissimo e micidiale interscambio.
Di questo si parlerà mercoledì 6 al Circolo Ilva di Bagnoli nel corso di un convegno organizzato da Arci Pesca FISA Campania con la collaborazione di Associazioni, Enti culturali, Forze dell’ordine e istituzioni pubbliche e dalla comunità degli operatori del mare che si sono fatti carico delle responsabilità personali e collettive.

Il dibattito inizierà alle 10 nella sede del Circolo Ilva in via Coroglio 90. Dopo i saluti del Presidente del sodalizio flegreo Vittorio Attanasio e Mariafelicia Carraturo, primatista mondiale sub in apnea, sarà presieduto dal Presidente nazionale Arci Pesca FISA, Fabio Venanzi.  Rispetto ai danni sempre più gravi provocati dalla presenza soverchiante della plastica l’iniziativa tende a riproporre l’esigenza di azioni sempre più efficaci e propositive. Fino ad arrivare ad una Convenzione di scopo che dia maggiore forza alle singole iniziative e alle politiche fin qui messe in atto. Un altro tema sarà il perfezionamento della bozza di protocollo per la pesca sportiva e ricreativa promosso meritoriamente dal Comune di Napoli.
Folto e quanto mai qualificato l’elenco dei relatori con il presidente dell’Autorità Portuale Pietro Spirito, il CP Marco Landi della Capitaneria di Porto, la delegata al mare del Comune di Napoli Daniela Villani, il capo segreteria del Presidente regionale Franco Alfieri, Il dirigente di ricerca del CNR Massimo Clemente, il Presidente dell’International Propeller Clubs Umberto Masucci, il Presidente della Lega Navale Pozzuoli-Nisida Silvio Luise, la Presidente di Legambiente Campania Maria Teresa Imparato, il Presidente dell’Associazione  Nautica Regionale Campania Gennaro Amato, il Presidente della Commissione attività produttive della Regione Campania Nicola Marrazzo e il V. Presidente nazionale di Arci Pesca Fisa Domenico Saccà. Introduce il dibattito il segretario regionale Arci Pesca FISA Campania Osvaldo Cammarota. Coordina il giornalista Carlo Franco.

domenica 24 febbraio 2019

La nuova legislazione sui commercial divers italiani e le sue origini nei documenti dell'ENI

La nuova legislazione sui commercial divers italiani e le sue origini nei documenti dell'ENI




Anticipando i tempi dell'apertura del repertorio previsto dalla legge 07/2016, ormai agli ultimi passaggi, va registrata la richiesta dell'ENI di inserire i requisiti della legge 07/2016 e relative delibere (n. 409 del 24.10.2018/regolamento e 436 del 06.11.2018/tempi IDSA), nella gara n. 30051775 “Attività di ispezioni subacquee", specificando nel rigo 5B “idoneità professionale” dove è specificato che: "... E’ necessario presentare un elenco dei sommozzatori con relativo patentino per attività industriali, livello secondo “top up”, per operare in area offshore del porto di Palermo (legge regionale 07/2016 e relative delibere della giunta regionale 409 del 24.10.2018 e 436 del 06.11.2018)..." escludendo gli OTS dalle attività nel cantiere oggetto della gara.

Ora, si aspetta che queste disposizioni vengano applicate non solo nel resto della Sicilia ma in tutti i cantieri  ENI (piattaforme incluse, sia in ambito inshore che offshore) su tutto il territorio Italiano, considerando che  le qualifiche hanno validità in ambito nazionale, visto il Decreto Interministeriale 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali".
Va ricordato che la Legge 07/2016 - pubblicata sulla Gazzetta Nazionale Repubblica Italiana (Anno 157° - Numero 42 - Roma - Sabato, 15 ottobre 2016 - a partire dalla pagina 41), definisce 3 livelli di qualificazione a) INSHORE fino ai - 30 metri; b) TOP UP dai - 30 fino ai - 50 metri; e c) SATURAZIONE per oltre i - 50 metri, secondo tempi di fondo e attività in acqua stabilite dalla didattica IDSA (delibera 436 del 06/11/2018), con percorsi formativi che rientrano nella “formazione normata”.

La stessa legge 07/2016 nella definizione delle profondità e delle modalità di svolgimento fa riferimento al documento dell'ENI del 05.08.2013 "Requisiti HSE per i fornitori di lavori subacquei", che a sua volta fa riferimento ad un documento precedente dell'ENI "Lettera HSE/SIC Prot.16 del 21.05.2008 "Requisiti HSE per i subappaltatori di lavori subacquei", a cura di HSE/SIC e SAIPEM, verificato dal Gruppo di lavoro "Divisione E&P; Divisione R&M; Polimeri Europa, Tecnomare) .

Il repertorio previsto dall’articolo 4 della legge 07/2016, che riguarda le qualifiche "normate", spesso viene "confuso" con i repertori delle qualifiche professionali attivati da diverse regioni italiane, incluso quello della regione Siciliana, dove è stato inserito il profilo da OTS (come formazione "non normata"). Questo repertorio, istituendo a seguito della legge 07/2016,  è simile ad un "Albo dei Commercial Divers Italiani", il cui regolamento di attuazione, definito dalla delibera 409 del 24.10.2018, anche se viene chiamato con lo stesso nome ("repertorio"), come quello per le qualifiche regionali, sia quelle normate (inshore e offshore), sia quelle non normate (OTS), è una "operazione" diversa, che riguarda solo l'Assessorato al Lavoro della Regione Siciliana, istituito in ottemperanza all'articolo 4 della legge 07/2016 , dove viene specificato che: "Al fine di agevolare la spendibilità sul mercato del lavoro dei titoli formativi conseguiti ed il loro riconoscimento in sede internazionale (con riferimento EQF alla qualifica n. 6216 in raccordo con  la Classificazione Internazionale delle professioni “ISCO-88” - qualifica equivalente al numero 7.5.4.1. “Underwater divers”), il Dipartimento regionale del lavoro, promuove la pubblicazione e l’aggiornamento nel proprio sito internet di un repertorio telematico dei soggetti formati nell’ambito delle attività di cui all’articolo 3, recante gli estremi dei titoli conseguiti secondo il livello di qualificazione di cui all’articolo 2, e le informazioni di contatto"

L'applicazione dell'art.4  prevede il riconoscimento delle qualifiche a livello nazionale (Atlante Nazionale del Lavoro, tramite gli ADA riguardanti la "formazione normata", come specificato dall'articolo 10.1 della delibera 409 e dal D.M. 30.06.2015 del Ministero del lavoro, come "Professioni e attività regolamentate la cui formazione è di competenza regionale")  e a livello Europeo (direttiva 2005/36/CE, articolo 10.2 della delibera 409, nel cui contesto l'Assessorato al Lavoro della regione Siciliana, detentore dell'"albo" (repertorio) degli iscritti, assumerà il ruolo di "Competent authorities" nella "European Commission / Internal Market / Free movement of professionals / Regulated professions database".

mercoledì 13 febbraio 2019

ENI E LEGGE 07/2016. NUOVE NORME PER IL MONDO DELLA SUBACQUEA INDUSTRIALE (COMMERCIAL DIVERS)

Confermata la richiesta dell'ENI sui requisiti della legge 07/2016 e relative delibere (n. 409 del 24.10.2018 (regolamento attuativo della legge 07/2016) e 436 del 06.11.2018 (tempi IDSA obbligatori per i livelli inshore, TOP UP e Saturazione diver) escludendo gli OTS dalle attività nel loro cantiere.
La richiesta dell'ENI riguarda la gara n. 30051775 “ATTIVITÀ DI ISPEZIONI SUBACQUEE” , specificato nel rigo 5B “idoneità professionale” dove riporta che: "... E’ necessario presentare un elenco dei sommozzatori con relativo patentino per attività industriali, livello secondo “top up”, per operare in area offshore del porto di Palermo (legge regionale 07/2016 e relative delibere della giunta regionale 409 del 24.10.2018 e 436 del 06.11.2018)..."
Ora si aspetta che queste disposizioni vengano applicate non solo nel resto della Sicilia ma in TUTTI I CANTIERI ENI (PIATTAFORME INCLUSE) nel RESTO DELL'ITALIA - le qualifiche hanno una validità in ambito nazionale visto il Decreto Interministeriale 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali".
Va ricordato che la Legge 07/2016 - pubblicata sulla GURI/Gazzetta Nazionale Repubblica Italiana - a partire dalla pagina 41 (qui: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2016/10/15/42/s3/pdf) , definisce 3 livelli di qualificazione: a) INSHORE fino ai - 30 metri; b) OFFSHORE AIR DIVER/TOP UP dai - 30 fino ai - 50 metri; e c) SATURAZIONE DIVER per oltre i - 50 metri, secondo precisi "tempi di fondo e attività in acqua stabilite dalla didattica IDSA" (delibera 436 del 06/11/2018 e articolo 3.2 della legge 07/2016), con immersioni che DEVONO trovare un REALE riscontro nel LOGBOOK individuale, e con percorsi formativi che rientrano fra la “formazione normata”.
La stessa legge per i livelli INSHORE e OFFSHORE fa riferimento al documento dell'ENI del 5 agosto 2013 "Requisiti HSE per i fornitori di lavori subacquei".
Ultima notazione: il repertorio (“albo” dei commercial divers italiani) previsto dall'articolo 4 della legge 07/2016, che riguarda le qualifiche "normate" (articolo 10.1 della delibera 409 del 24.10.2018), spesso va "confuso" con il repertorio delle qualifiche professionali attivato da diverse regioni ad oggi, incluso quello della regione Siciliana (che riguarda le attività di formazione "non normate") dove è stato inserito il profilo da OTS. Inutile dire che, alla fine, l'appalto lo ha aggiudicato chi si è presentato preparato, secondo la legge, e con i sommozzatori in regola rispondendo alle esigente dell'ENI (lo avrebbero potuto fare tutti, visto che avevano 2 anni di tempo per prepararsi), mentre chi, in questi anni, ha fatto solo polemiche e ha ignorato i nuovi requisiti (che poi sono gli stessi applicati in tutto il mondo ad esclusione dell'Italia fini al 2016 e anche richiesti dall'Eni da più di 10 anni - vedi DOCUMENTO ENI - LETTERA HSE/SIC PROT. 16 DEL 21/05/2008 "REQUISITI HSE PER I SUBAPPALTATORI DI LAVORI SUBACQUEI" e DOCUMENTO ENI "REQUISITI HSE PER I FORNITORI DI LAVORI SUBACQUEI" DEL 05 AGOSTO 2013 - in realtà esiste un altro documento che è il primo della serie dell'ENI/SAIPEM del 2003 ma non riesco più a trovarlo :) ), e ormai anche da altre ditte che vogliono mettersi in regola, per non rimanere fuori dai giochi.

sabato 9 febbraio 2019

Metalmeccanica subacquea - interrogazione al parlamento europeo

Si è parlato della Legge 07/2016 della Regione Sicilia, del regolamento appena approvato dalla Giunta Regionale, delle prospettive e dell'impatto che avrà, a livello regionale e nazionale, nell'immediato futuro, a partire da gennaio 2019, con il gruppo dei medici che frequentano il Master di II livello di Medicina Subacquea ed Iperbarica, realizzato dall'Università di Catania, durante lo stages operativo svolto, come ogni anno, presso la sede del CEDIFOP di Palermo

Mentre si stanno accelerando i tempi per l'apertura del repertorio telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, con la pubblicazione delle 2 delibere della Giunta Regionale, la n. 409 del 24.10.2018 dove è definito il regolamento previsto dalla legge 07/2016 e la n. 436 del 06.11.2018, nella quale sono indicati in modo chiaro gli standard IDSA obbligatori per realizzare i tre profili previsti dall'articolo 2 della legge, secondo percorsi ben definiti, come "formazione normata", che porta a tre nuove professioni introdotte a livello nazionale con i relativi ADA, per essere inserite entro i tempi previsti dal regolamento fra le Professioni regolamentate in base alla Direttiva 2005/36/CE e successive integrazioni sul riconoscimento delle qualifiche professionali; la loro introduzione nel gruppo delle Professioni e attività regolamentate la cui formazione è di competenza regionale, per il loro riconoscimento a livello nazionale (previsto dall'articolo 10.1 del regolamento) e inserimento nella banca dati Europea (previsto dall'articolo 10.2 del regolamento) per il loro riconoscimento in ambito europeo, nei giorni scorsi è stata presentata, anche, una interrogazione parlamentare a sostegno del lavoro che si sta sviluppando in questo settore nella Regione Sicilia.

L'Interrogazione parlamentare, la n. E-005697/2018 con richiesta di risposta scritta, è stata presentata il 9 novembre 2018 alla Commissione del Parlamento Europeo, secondo l'articolo 130 del regolamento, dal Eurodeputato On.le Michela Giuffrida (S&D), con oggetto gli "Operatori della subacquea industriale", definendo l'importanza del lavoro che essi svolgono: "Gli operatori della subacquea industriale (commercial divers) svolgono attività di importanza strategica per il sistema produttivo europeo, realizzando in ambiente marino e nelle acque interne interventi sulle infrastrutture energetiche, portuali, di comunicazione e nel settore dell'acquacoltura".
Nell'interrogazione è specificato che a livello europeo manca fino ad oggi una disciplina specifica: "A livello comunitario manca una specifica disciplina del settore, con particolare riferimento agli standard di formazione e qualificazione degli operatori, rimessa alla disciplina – spesso discordante, quando non del tutto assente – dei singoli Stati membri, nonostante l'evidente alto profilo di rischio delle attività, che imporrebbe un adeguato addestramento a tutela della sicurezza degli addetti e dell'ambiente marino in cui operano", e qui diventa importantissimo il lavoro fatto in Sicilia con la legge 07/2016 che ha definito per la prima volta non solo in Italia percorsi formativi ben precisi standardizzando tempi di fondo e attività in acqua (articolo 3.2 della legge 07/2016): "La Regione Siciliana, esercitando prerogative del proprio ordinamento, ha adottato una propria disciplina organica riguardo alla formazione degli operatori della subacquea industriale (Legge regionale del 21 aprile 2016, n.7), allineata agli standard indicati dall'International Diving School Association (IDSA) e che, pressoché unica in Europa, prevede il rilascio di qualifiche professionali sotto il controllo delle competenti autorità pubbliche riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36." sottolineando l'importanza degli standard IDSA, che rivendano obbligatori anche in Italia per esercitare questa professione.

Infine chiede se può la commissione Europea "in sede di revisione della direttiva 2013/30, sulla quale è in corso una consultazione pubblica, proporre l'adozione di norme comuni sulla formazione degli operatori subacquei industriali, in linea con gli standard internazionali richiamati a tutela della sicurezza degli stessi e dell'ambiente marino".

Ecco perché' la norma UNI 11366 non è una Legge

Alla norma UNI 11366 “Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria”, ha fatto riferimento il presidente Monti nel Decreto Sviluppo del 2012 - articolo 21 – (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in materia di promozione degli investimenti offshore) - comma 3 "Le attività di cui all’articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.886, sono svolte secondo le norme vigenti, le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366". 
Questo passaggio fa riferimento al D.P.R. (Decreto del Presidente della Repubblica) 24 maggio 1979, n. 886 "Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale” (GU n.114 del 26-4-1980 - Suppl. Ordinario), dove leggiamo al Capo VII “Impiego di Operatori Subacquei” Art. 53. Prescrizioni generali "Le prestazioni lavorative in immersione per il posizionamento della piattaforma, per l'ispezione e la manutenzione delle attrezzature sommerse o per lavori assimilabili, devono essere effettuate solamente da personale esperto e fisicamente idoneo, diretto da un responsabile di comprovata capacità, nel rispetto delle norme specifiche in materia e delle regole della buona tecnica...."; ma tale citazione non fa della norma UNI una “legge”, come spesso erroneamente si riporta sull'obbligatorietà dell’applicazione della normativa all'interno delle aree portuali o in ambito inshore, ecc; inoltre anche qui la parte dedicata alla formazione degli operatori rimane al margine della normativa stessa.

Essa rimane sempre una norma di carattere volontario nell'applicazione, mentre va sottolineato che il rapporto della norma con il Decreto Sviluppo del 2012, è delimitato, cosi come la legislazione attuale prevede, dal contesto di riferimento, e cioè "Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale”, attività che devono essere svolte secondo le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366.

Tutto ciò non trasforma la norma UNI 11366 in una legge, e per di più non è prescritta l’applicazione, ad eccezione delle applicazioni di carattere volontario, al di fuori degli ambiti previsti e citati nel Decreto Sviluppo del 2012, come l’ambito inshore o l’ambito portuale dove operano gli OTS (Operatori Tecnici Subacquei) in servizio locale definiti con il DM 13/01/1979 perché il loro campo operativo si limita all'interno delle aree portuali, o nell'ambito degli OSS (operatore scientifico subacqueo), pescatori, corallari, ecc.


Va inoltre sottolineato che tutte le norme UNI sono protette da diritto d'autore, legge 22 aprile 1941 N. 633 e successivi aggiornamenti; esso prevede il divieto della riproduzione, anche parziale, delle norme e dei prodotti UNI su qualsiasi supporto: cartaceo, elettronico, magnetico ed altri, senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'UNI. Questo rientra nel settore commerciale dell’UNI che da associazione privata gestisce e vende le norme che i suoi soci hanno creato. L’utilizzo di queste norme è condizionato al pagamento di una royalty

lunedì 26 novembre 2018

Stage presso CEDIFOP degli allievi del Master di II livello dell'Università di Catania per la Medicina Subacquea e Iperbarica

Si è parlato della Legge 07/2016 della Regione Sicilia, del regolamento appena approvato dalla Giunta Regionale, delle prospettive e dell'impatto che avrà, a livello regionale e nazionale, nell'immediato futuro, a partire da gennaio 2019, con il gruppo dei medici che frequentano il Master di II livello di Medicina Subacquea ed Iperbarica, realizzato dall'Università di Catania, durante lo stages operativo svolto, come ogni anno, presso la sede del CEDIFOP di Palermo

Mentre si stanno accelerando i tempi per l'apertura del repertorio telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, con la pubblicazione delle 2 delibere della Giunta Regionale, la n. 409 del 24.10.2018 dove è definito il regolamento previsto dalla legge 07/2016 e la n. 436 del 06.11.2018, nella quale sono indicati in modo chiaro gli standard IDSA obbligatori per realizzare i tre profili previsti dall'articolo 2 della legge, secondo percorsi ben definiti, come "formazione normata", che porta a tre nuove professioni introdotte a livello nazionale con i relativi ADA, per essere inserite entro i tempi previsti dal regolamento fra le Professioni regolamentate in base alla Direttiva 2005/36/CE e successive integrazioni sul riconoscimento delle qualifiche professionali; la loro introduzione nel gruppo delle Professioni e attività regolamentate la cui formazione è di competenza regionale, per il loro riconoscimento a livello nazionale (previsto dall'articolo 10.1 del regolamento) e inserimento nella banca dati Europea (previsto dall'articolo 10.2 del regolamento) per il loro riconoscimento in ambito europeo, nei giorni scorsi è stata presentata, anche, una interrogazione parlamentare a sostegno del lavoro che si sta sviluppando in questo settore nella Regione Sicilia.

L'Interrogazione parlamentare, la n. E-005697/2018 con richiesta di risposta scritta, è stata presentata il 9 novembre 2018 alla Commissione del Parlamento Europeo, secondo l'articolo 130 del regolamento, dal Eurodeputato On.le Michela Giuffrida (S&D), con oggetto gli "Operatori della subacquea industriale", definendo l'importanza del lavoro che essi svolgono: "Gli operatori della subacquea industriale (commercial divers) svolgono attività di importanza strategica per il sistema produttivo europeo, realizzando in ambiente marino e nelle acque interne interventi sulle infrastrutture energetiche, portuali, di comunicazione e nel settore dell'acquacoltura".
Nell'interrogazione è specificato che a livello europeo manca fino ad oggi una disciplina specifica: "A livello comunitario manca una specifica disciplina del settore, con particolare riferimento agli standard di formazione e qualificazione degli operatori, rimessa alla disciplina – spesso discordante, quando non del tutto assente – dei singoli Stati membri, nonostante l'evidente alto profilo di rischio delle attività, che imporrebbe un adeguato addestramento a tutela della sicurezza degli addetti e dell'ambiente marino in cui operano", e qui diventa importantissimo il lavoro fatto in Sicilia con la legge 07/2016 che ha definito per la prima volta non solo in Italia percorsi formativi ben precisi standardizzando tempi di fondo e attività in acqua (articolo 3.2 della legge 07/2016): "La Regione Siciliana, esercitando prerogative del proprio ordinamento, ha adottato una propria disciplina organica riguardo alla formazione degli operatori della subacquea industriale (Legge regionale del 21 aprile 2016, n.7), allineata agli standard indicati dall'International Diving School Association (IDSA) e che, pressoché unica in Europa, prevede il rilascio di qualifiche professionali sotto il controllo delle competenti autorità pubbliche riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36." sottolineando l'importanza degli standard IDSA, che rivendano obbligatori anche in Italia per esercitare questa professione.

Infine chiede se può la commissione Europea "in sede di revisione della direttiva 2013/30, sulla quale è in corso una consultazione pubblica, proporre l'adozione di norme comuni sulla formazione degli operatori subacquei industriali, in linea con gli standard internazionali richiamati a tutela della sicurezza degli stessi e dell'ambiente marino".

giovedì 8 novembre 2018

Dopo 40 anni è arrivato il riconoscimento a livello nazionale per le qualifiche INSHORE e OFFSHORE


Con la delibera n.409 del 24.10.2018, la Giunta Regionale ha finalmente approvato il regolamento previsto dall'articolo 5.1 della legge 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", della regione Sicilia, la quale definisce per la prima volta in Italia 3 nuove qualifiche professionali per le attività sommozzatorie fuori dall'ambito portuale, per i livelli Inshore e Offshore, superando per la prima volta il concetto di OTS che rimane l'operatore subacqueo che lavora in ambito portuale, cosi come è definito nel Decreto Ministeriale del 13.01.1979.

L'importanza di questa delibera, che insieme alla legge 07/2016 modifica dopo 40 anni il settore, è immediatamente rilevabile dalla lettura delle prime pagine, dove si sottolinea il riferimento al decreto Ministeriale, emanato dal Ministero del lavoro, 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13"

Già nel primo capitolo del regolamento "standard formativi per il conseguimento delle qualifiche" si fa preciso riferimento agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA), stabilendo così dei percorsi precisi, con un numero definito di immersioni e minutaggio in acqua sia in scuba (fino ai - 30 metri) che in surface, per completare i percorsi per le profondità fino ai - 30 metri, fino ai - 50 metri oppure oltre i - 50 metri.

Negli articoli successivi del regolamento vengono definiti: la istituzione, caratteristiche e modalità di iscrizione al repertorio telematico, la forma, la non alterabilità, la durata e la non riproducibilità della "card" del commercial diver Italiano, che l'assessorato al lavoro rilascerà agli aventi diritto all'iscrizione.

Ma l'articolo più importante del regolamento è l'articolo 10 che prescrive, nella prima parte, l'obbligo da parte dell'assessorato regionale alla formazione professionale dell'inserimento delle tre qualifiche "inshore diver", "top up - offshore air diver" e "altofondalista - offshore sat diver" definite dall'articolo 2 della legge 07/2016, ad essere inserite, entro 45 giorni dall'attivazione del regolamento, nei profili fra la "formazione normata" (la qualifica di OTS rientra fra la formazione non normata) aggiornando il repertorio delle qualificazioni della regione Sicilia, ciò permetterà di entrare a fare parte del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, che si compone di quattro diverse sezioni: l’Istruzione e formazione professionale, che ricomprende l’Istruzione e Formazione professionale triennale e quadriennale (IeFP); l’Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);  l’Istruzione Tecnica Superiore (ITS); il Quadro nazionale delle qualificazioni regionali, validando cosi le 3 qualifiche a livello nazionale.

E' di enorme importanza, la seconda parte dell'articolo 10, che riguarda l'assessorato al lavoro della Regione Sicilia, diretto dall'Assessore dottoressa Mariella Ippolito, la quale è investita da una grossissima responsabilità, perchè il regolamento prevede, nei successivi 30 giorni dall'approvazione del regolamento (oltre all'apertura dello sportello per la gestione delle iscrizioni) la trasmissione delle tre qualifiche al database tenuto dalla Commissione Europea, e la pubblicazione sul relativo sito internet, gestito dalla UE, per agevolare il riconoscimento di queste in base alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull'intero territorio comunitario, cosi come specificato dagli articoli 3.5, 4.5 e 5.2 della legge 07/2016.

L'inserimento delle tre qualifiche nella banca dati dell'UE, in base alla Direttiva 2005/36/CE e successive integrazioni sul riconoscimento delle qualifiche professionali, permette il passo successivo nel trasformarle da qualifiche in "professioni regolamentate"  e il loro inserimento, nell'atlante nazionale del lavoro e delle qualificazioni fra le "Professioni e attività regolamentate la cui formazione è di competenza regionale", mentre l'Assessorato al Lavoro della regione Sicilia risulterà l'"Autorità Competente" (come per esempio l'HSE-UK per l'Inghilterra), nel data base Europeo, dove attualmente esistono già 25 qualifiche di altri paesi europei e dove a breve ci sarà anche l'Italia.  Va considerato, inoltre che, come prevede la legge Italiana per le «attività di lavoro riservata» a persone iscritte in albi o elenchi, per la prima volta in Italia avremo la tutela di coloro che hanno i requisiti formativi e tecnici ben precisi per operare legalmente in Italia con una legislazione che prevede dei percorsi professionali che possono essere classificati fra i migliori in ambito europeo, facendo diventare la Sicilia punto di riferimento dell'intera Italia e non solo.