CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento

giovedì 17 agosto 2017

Qual'è la differenza fra l'iscrizione presso una Capitaneria di Porto e l'iscrizione al Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia?

(di Manos Kouvakis)

L'iscrizione presso una Capitaneria di Porto, in Italia è regolamentata dai Decreti Ministeriali 31.01.1979 (Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale) 02.02.1982 (definizione del termine OTS). 

In particolare il DM 13.01.1979 negli articoli 1 e 2 cita cosi:
Art. 1.: Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale.
E’ istituita la categoria dei sommozzatori in servizio locale, quale personale addetto ai servizi portuali.
Art. 2.: Attività dei sommozzatori.
I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto presso il cui ufficio sono iscritti e nelle adiacenze e possono esercitare temporaneamente anche in altri porti, previa autorizzazione dell'autorità marittima del porto di iscrizione. Il comandante del porto deve accertare la rispondenza degli equipaggiamenti tecnici individuali alle norme vigenti.

L'iscrizione al Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia è regolamentata dalla Legge 21 aprile 2016, n. 7.
"Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industiale" della Regione Sicilia.

In particolare la L.R. 07/2016 definisce (Art.1.2) come "... ‘Sommozzatori e lavoratori subacquei’ (Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali ISTAT 62160) coloro che eseguono, in immersione, attività lavorative subacquee anche in via non esclusiva o in modo non continuativo, operando in acque marittime inshore ed offshore o interne...", stabilendo con l'Art. 2.1 a), b), c) i tre livelli di addestramento per:
a) di primo livello (inshore diver), o “sommozzatore”;
b) di secondo livello (offshore air diver), detto anche di categoria “TOP UP”;
c) di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria “altofondalista” (saturazione)
per le attività fuori dai porti, rispettivamente per le profondità fino ai - 30 metri (Art. 2.1a e Art.2.2), fino ai - 50 metri (Art.2.1b e Art. 2.3) ed oltre i - 50 metri (Art. 2.1c e Art. 2.4);

la L.R. 07/2016, prevede la creazione presso l'Assessorato al Lavoro di un Repertorio Telematico (registro) per l'iscrizione degli aventi diritto (Art. 4.1) e  prevede il rilascio all’iscritto di una card nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione (Art. 4.4), previsti dall'articolo 2.oooooooooooooooooi

In definitiva, il D.M. 13.01.1979, prevede l'iscrizione degli OTS al Registro Sommozzatori,presso una Capitaneria di porto in Italia per attività in ambito portuale, e il rilascio del "Libreto di Ricognizione" per gli OTS, mentre la L.R. 07/2016 prevede l'iscrizione presso il Repertorio Telematico, gestito dall'Assessorato al Lavoro, per il rilascio della "CARD del COMMERCIAL DIVER ITALIANO" per i livelli inshore e offshore per tutte le attività fuori dai porti.

Quindi, ad esempio, parlare di corsi che abilitano a lavorare a - 50 metri fuori dai porti, significa che si parla di corsi che permettono l'iscrizione al 2° livello del repertorio telematico previsto dalla L.R. 07/2016, oppure parlare di corsi per "altofondale" significa che si parla di corsi che permettono l'iscrizione al 3° livello del repertorio telematico previsto dalla L.R. 07/2016

Se questi requisiti non vengono soddisfatti dalla tipologia del corso (iscrizione al repertorio Telematico), significa semplicemente che le informazioni date dall'operatore o dalla scuola che propone questi corsi sono FALSE.

Il seguente video, di circa un minuto, riassume tutto quanto esposto sopra: 


La legge 07/2016 è una legge della Regione Sicilia, quindi vale solo per la Regione Sicilia o anche nel resto dell'Italia?

In diversi articoli della Legge 21 aprile 2016, n. 7 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale" della Regione Sicilia, è riportato che questi titoli "...sono riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull’intero territorio comunitario..." (Art. 3.5, Art. 4.5, Art. 5.2)

Questo significa che la CARD del COMEMRCIAL DIVER ITALIANO,  prevista dall'articolo 4 della legge 07/2016, rilasciata dall'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, ha una riconoscibilità/spendibilità in tutto il territorio Europeo, quindi in tutta Italia e non solo in Sicilia.

Di conseguenza, la legge 07/2016 stabilisce percorsi formativi, validi in tutta Europa, la cui regionalità sta esclusivamente nella gestione, tramite l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, del repertorio telematico per il rilascio della card del commercial diver italiano, in base al livello di profondità delle immersioni, a seguito di percorsi formativi, stabiliti dalla legge, per tutti coloro che li hanno realizzati, sia in Sicilia che fuori, purché siano in regola con quanto riportato all'articolo 3.2 della legge stessa, che così recita: " ... devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)..." e continua cosi "...ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)...", cioè stabilisce un numero minimo di immersioni e di attività in acqua che devono essere eseguite durante i percorsi formativi per avere diritto all'iscrizione al repertorio telematico.

Regole valide per la prima volta in Italia per tutte le attività svolte, dai lavoratori METALMECCANICI subacquei, fuori dall'ambito portuale che resta riservato agli OTS.

E' importante sottolineare la particolarità della materia "formazione professionale" in Italia, come ad esempio, troviamo nel documento della 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 95 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/04/2015, scritto che: “...la materia della formazione e della qualificazione professionale, rientrando nella competenza generale residuale delle Regioni, non può essere oggetto di intervento normativo da parte dello Stato...”, pagina 91 del documento del Senato:

Testo simile troviamo anche, nell'nterrogazione parlamentare presentata al senato nel 2017, che cita" ... a giudizio dell'interrogante, la situazione creatasi in seguito alla promulgazione della legge regionale e la non impugnativa deliberata dal Consiglio dei ministri ha originato numerosi squilibri, che andrebbero sanati con l'adozione di un provvedimento legislativo nazionale consono, da un lato, a riconoscere diritti, doveri e compiti dei lavoratori e, dall'altro, a tutelare i datori di lavoro da possibili incidenti durante tali attività, presentando anche un apposito disegno di legge, che normalizzi la grave situazione italiana in questo settore, omogeneizzando la legge n. 7 del 2016 della Regione Siciliana che riguarda l'aspetto formativo, visto che la materia della formazione e della qualificazione professionale, rientrante nella competenza generale residuale delle Regioni, non può essere oggetto di intervento normativo da parte dello Stato, con l'aspetto puramente lavorativo e di sicurezza, competenza dello Stato italiano..."

Da tutto questo, è evidente che la Legge 07/2016 della Regione Sicilia, stabilisce percorsi formativi validi sull'intero territorio Italiano e non solo. Importante è che siano coerenti con quanto prescritto dall'articolo 3.2 della legge stessa.

mercoledì 16 agosto 2017

Esistono dei livelli di addestramento nel commercial diver, come nella subacquea sportiva, in base alla profondità?

(di Manos Kouvakis)


Si, nel commercial diving, in ambito internazionale, da sempre ci sono stati. Ad esclusione dell'Italia, dove fino all'anno scorso (2016) esisteva solo una gran confusione, sia nella terminologia, che nelle competenze. Ora grazie alla L.R. 07/2016, anche in Italia percorsi e definizioni hanno cominciato a seguire la strada che a livello internazionale è da sempre esistita.

Andiamo in ordine, nella subacquea sportiva ricreativa esiste un percorso formativo, proposto dalle varie didattiche esistenti, che tramite una serie di "brevetti" scompleta un percorso, che nelle varie didattiche e a livello internazionale è più o meno lo stesso.
In particolare, possiamo parlare di un percorso di questo  tipo, noto a tutti:
  • OPEN WATER DIVER: 18 metri
  • ADVANCED OPEN WATER DIVER: 30 metri
  • RESCUE DIVER: 30 metri
  • DIVEMASTER, ASSISTANT INSTRUCTOR, ISTRUTTORE: 40 metri
ecc, percorso tipo utilizzato da più didattiche (PADI, IDEA, SNSI, SSI, ecc) anche altre didattiche propongono percorsi molto simili.

Analogamente, nella subacquea industriale (commercial diver), dove a livello internazionale esiste una sola didattica, che è l'IDSA, esiste un percorso accettato in tutti i paesi nel mondo, con piccole sfumature locali, che in Italia non esisteva fino al 2016.

Successivamente dall'aprile 2016, grazie alla L.R. 07/2016 e al DM 13.01.1979, anche in Italia si è delineato un percorso chiaro e preciso, anzi si può affermare, che è uno dei migliori percorsi esistenti a livello mondiale come qualità, che è il seguente:

  1. HARBOUR DIVER = OTS (Operatore Tecnico Subacqueo), titolo definito dal DM 13.01.1979, prevede l'iscrizione al "Registro Sommozzatori" del Ministero dei Trasposti, presso una Capitaneria di Porto in Italia, per il rilascio del "Libretto di Ricognizione", per attività all'interno dei porti. Profondità: è quella del porto in cui si opera. Le immersioni: sono in Basso Fondale cioè con l'utilizzo di miscele Ossigeno/Azoto (Aria).
  2. INSHORE AIR DIVER = titolo definito dall'Articolo 2.1a della L.R. 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", prevede l'iscrizione al primo livello del "Repertorio Telematico", previsto dalla legge, presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, per il rilascio della "CARD del COMMERCIAL DIVER ITALIANO" per il livello INSHORE AIR DIVER. Profondità: max  -30 metri, fuori dall'ambito portuale. Le immersioni: sono in Basso Fondale cioè con l'utilizzo di miscele Ossigeno/Azoto (Aria).
  3. OFFSHORE AIR DIVER/TOP UP = titolo definito dall'Articolo 2.1b della L.R. 07/2016"Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", prevede l'iscrizione al secondo livello del "Repertorio Telematico", previsto dalla legge, presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, per il rilascio della "CARD del COMMERCIAL DIVER ITALIANO" per il livello OFFSHORE AIR DIVER/TOP UP. Profondità: max  -50 metri, fuori dall'ambito portuale. Le immersioni: sono in Basso Fondalecioè con l'utilizzo di miscele Ossigeno/Azoto (Aria).
  4. OFFSHORE SAT DIVER/SATURAZIONE = titolo definito dall'Articolo 2.1c della L.R. 07/2016"Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", prevede l'iscrizione al terzo livello del "Repertorio Telematico", previsto dalla legge, presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, per il rilascio della "CARD del COMMERCIAL DIVER ITALIANO" per il livello OFFSHORE SAT DIVER/SATURAZIONE. Profondità: oltre i -50 metri, fuori dall'ambito portuale. Le immersioni sono in Alto Fondale cioè con l'utilizzo di miscele Ossigeno/Elio (Heliox).

Esistono corsi di OTS (Operatore Tecnico Subacqueo) a 50 metri, validi per le acque territoriali Italiane?

(di Manos Kouvakis)

NO, l'OTS è un operatore che opera SOLO all'interno dei porti, cosi com'è specificato dagli articoli 1 e 2 del DM 13/01/1979, questo concetto è descritto ottimamente anche in un documento del 2012 della Capitaneria di Porto di Livorno, in occasione dei lavori sul relitto della Costa Concordia:





Quindi il DM 13.01.1979, regola solo le attività sommozzatorie all'interno delle aree portuali, con la prevista iscrizione al Registro Sommozzatori del Ministero dei Trasporti, presso una Capitaneria di Porto in Italia.

Per le attività fuori dall'ambito portuale, bisogna fare riferimento alla Legge della Regione Sicilia n.07/2016, che stabilisce le regole per le immersioni lavorative fuori dai porti, in ambito INSHORE e OFFSHORE.

Infatti una delle ultime interrogazioni parlamentari presentata al Senato della Repubblica Italiana nel 2017, cita cosi: Legge 07/2016  "... la formazione che deve ricevere un lavoratore che effettua un'attività subacquea fuori dall'ambito portuale, affinché si ottemperi ai requisiti previsti dal decreto legislativo, non può fare riferimento al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, che, all'art. 2 specifica "I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto", ma alla legge regionale siciliana n. 7 del 2016, all'interno della quale vengono definiti i livelli di addestramento e di qualifica, con percorsi formativi minimi, che garantiscono ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce un livello "minimo" di competenza per operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi, a causa delle diverse ordinanze emesse per queste attività, dalle molteplici Capitanerie di porto sul territorio nazionale italiano;
di conseguenza, attualmente, soltanto i lavoratori iscritti al repertorio telematico gestito dall'Assessorato per il lavoro della Regione Siciliana e in possesso della card di "commercial diver italiano" possono essere considerati idonei per effettuare un tipo di attività fuori dalle aree portuali;..." 

Il mio consiglio: chi vi parla di corsi per OTS, validi per attività FUORI dalle aree portuali, ai - 50 metri (ma anche di meno), senza i requisiti per iscriversi al 2° livello dell'Albo (Repertorio) previsto dalla LR 07/2016 (http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g16-18o1/g16-18o1.pdf) , dichiara il FALSO.
In questi casi, rivolgetevi ad un avvocato, se vi ha imbrogliati!!






martedì 15 agosto 2017

Quale è la profondità max prevista per un corso da OTS (Operatore Tecnico Subacqueo)?

(di Manos Kouvakis)

I tre (3) decreti ministeriali che stabiliscono le competenze degli OTS, cioè il DM 13/01/1979DM 31/03/1981 e DM 02/02/1982, non specificano alcuna profondità, essendo quest'ultima stabilita dalla profondità del porto in cui opera un OTS, essendo lo stesso un operatore in ambito portuale, cosi com'è stabilito dagli articoli 1 e 2 del DM 13/01/1979, che cita cosi: 

"Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979 - (in Gazz. Uff., 16 febbraio, n. 47): Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale.
...
Art. 1. Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale:
E’ istituita la categoria dei sommozzatori in servizio locale, quale personale addetto ai servizi portuali.
Art. 2. Attività dei sommozzatori.
I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto presso il cui ufficio sono iscritti e nelle adiacenze e possono esercitare temporaneamente anche in altri porti, previa autorizzazione dell'autorità marittima del porto di iscrizione. Il comandante del porto deve accertare la rispondenza degli equipaggiamenti tecnici individuali alle norme vigenti..."

Quindi non esiste una profondità specifica alla quale si immerge un OTS, dal punto di vista legislativo, anche se di solito è quella di pochi metri, che coincidono con la profondità della maggiore parte dei porti Italiani

domenica 21 maggio 2017

CEDIFOP - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo: La legge 07/2016 della Regione Siciliana: l’impor...

CEDIFOP - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo: La legge 07/2016 della Regione Siciliana: l’impor...: La formazione degli operatori nel settore della metalmeccanica subacquea, in Italia, fino al 2016 era stata regolamentata, a livello ...

La legge 07/2016 della Regione Siciliana: l’importanza di una corretta formazione degli operatori subacquei industriali per la tutela dell’ambiente marittimo




La formazione degli operatori nel settore della metalmeccanica subacquea, in Italia, fino al 2016 era stata regolamentata, a livello legislativo, da una serie di atti amministrativi, cioè da 3 decreti ministeriali emanati dal ministero della Marina Mercantile, oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, negli anni 1979, 1981 e 1982. 

Stabilivano le regole di base per questa categoria di operatori, per operare all’interno dei porti in Italia, creando cosi la figura degli OTS, Operatori Tecnici Subacquei, figura che nasce con il Decreto ministeriale del 02 febbraio 1982

Nessun atto legislativo è mai stato emanato, invece, per le attività fuori dai porti Italiani.

Senza tenere conto dei 16 disegni di legge presentati dal 1997 ad oggi, sia alla Camera dei deputati che al Senato, mai trasformati in legge, ma che sottolineavano l’importanza di questa figura; senza tenere conto di una serie di ordinanze che le varie Capitanerie di Porto, a partire dal 1992 con la capitaneria di Porto di Ravenna, dopo un incidente mortale nel suo territorio, hanno cominciato ad emanare, o di norme private e volontarie, come quelle UNI, che ha pubblicato nel 2010 la norma 11366, nessun atto legislativo è mai stato approvato per la formazione e le attività di questi operatori.




Arriviamo così al mese di Aprile 2016, momento in cui è stata promulgata dal presidente della Regione Siciliana la legge regionale n. 7, "Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana il 29 aprile successivo e della quale nella riunione del Consiglio dei ministri n. 121 del 20 giugno 2016, è stata deliberata la non impugnativa. 



La legge della Regione Siciliana n. 07/2016 definisce i "Sommozzatori e lavoratori subacquei" come coloro che eseguono, in immersione, attività lavorative subacquee anche in via non esclusiva o in modo non continuativo, operando in acque marittime inshore ed offshore o interne, fuori dall'ambito portuale; e prevede dei titoli formativi rilasciati al termine di percorsi formativi, soggetti alle procedure e modalità di registrazione e vidimazione previste a livello generale per le attività di formazione professionale, ai sensi della vigente disciplina, titoli che sono riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull'intero territorio comunitario. La legge si propone di regolamentare la formazione degli operatori subacquei per le attività fuori dall'ambito portuale, mentre quelle in aree portuali restano agli OTS e al decreto ministeriale del 1979 che li ha creati.



La legge 07/2016, stabilisce percorsi formativi articolati "in tre livelli di qualificazione": di primo livello (inshore diver) o "sommozzatore" per le attività fino ai - 30 metri, di secondo livello (offshore air diver) detto anche di categoria "TOP UP" per le attività fino ai - 50 metri e di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria "altofondalista" (saturazione) per le attività oltre i - 50 metri; inoltre prevede l'iscrizione ad un repertorio telematico, gestito dalla regione Sicilia, con numerazione progressiva individuale e il rilascio all'iscritto di una card nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione, valida per le attività svolte in ambito inshore, offshore o nelle acquee interne, con livelli di addestramento nettamente superiori a quelli previsti per coloro che sono iscritti al registro sommozzatori in servizio locale gestito dalle capitanerie di Porto, gli OTS, di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1979.



Cosi, mentre il decreto ministeriale del 1979, sancisce l'iscrizione al registro sommozzatori in servizio locale, solo agli operatori che prestano servizio all'interno dei porti, senza un preciso limite di profondità, essendo quest'ultima, nella maggioranza dei casi, circoscritta a pochi metri; l'iscrizione al repertorio telematico della Regione Siciliana, ESSENDO COME LEGISLAZIONE L'UNICA ESISTENTE SUL TERRITORIO NAZIONALE ITALIANO, ANCHE SE DI CARATETRE REGIONALE, rappresenta il requisito minimo per la corretta applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, recante il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, stabilendo cosi 4 livelli di addestramento per questa categoria che possiamo sintetizzare nel seguente video: 


La legge 07/2016 stabilisce percorsi formativi, validi in tutta Europa, grazie alla direttiva Europea del 2005, la cui regionalità sta esclusivamente nella gestione, tramite l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, del repertorio telematico per il rilascio della card del commercial diver italiano, in base al livello di profondità delle immersioni, con percorsi formativi, stabiliti dall'articolo 3.2 della legge, per tutti coloro che gli hanno realizzato, sia in Sicilia che fuori, purché siano in regola con quanto stabilito dall'articolo 3.2 della legge stessa, che stabilisce che essi" ... devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)..." e continua cosi "...ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)...", cioè stabilisce un numero minimo di immersioni e di attività in acqua che devono essere eseguite durante i percorsi formativi per avere diritto all'iscrizione al repertorio telematico, regole valide per la prima volta in Italia per tutte le attività svolte, dai lavoratori METALMECCANICI subacquei, fuori dall'ambito portuale che resta riservato agli OTS.

Così, tale iscrizione diventa obbligatoria per il rispetto del decreto legislativo n. 81 del 2008, per tutti gli operatori delle aziende che operano fuori dai porti in Italia, come per esempio aziende iscritte nella categoria merceologica dell' "acquacoltura" in acqua di mare, salmastra o lagunare, piccole o grandi imprese di lavori subacquei, ma anche negli impianti offshore, operanti fuori dall'area portuale.



In Italia, la legge regionale è prevista dall'art. 117 della Costituzione ed ha la stessa posizione nella gerarchia delle fonti del diritto della legge ordinaria statale; la legge regionale n. 7 del 2016 della Regione Siciliana, nel pieno rispetto dei principi fondamentali del decreto legislativo n. 81 del 2008, costituisce in Italia l'unico atto legislativo relativo ai contenuti della formazione inerente al settore della subacquea industriale, motivo per il quale la formazione che deve ricevere un lavoratore che effettua un'attività subacquea fuori dall'ambito portuale, affinché si ottemperi ai requisiti previsti dal suddetto decreto legislativo, non può fare riferimento al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, che all'art. 2 specifica "I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto", ma alla legge regionale siciliana n. 7 del 2016, all'interno della quale vengono definiti i livelli di addestramento e di qualifica, con percorsi formativi minimi, che garantiscono ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia della loro salute, sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce un livello "minimo" di competenza per operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi, ed in particolare a causa delle diverse ordinanze emesse per queste attività, dalle molteplici Capitanerie di porto sul territorio nazionale italiano non essendo ancora uniformati alla legge.



Questo è il motivo principale per cui diverse interrogazioni parlamentari sia alla Camera dei Deputati sia al Senato asseriscono che "...di conseguenza, attualmente, soltanto i lavoratori iscritti al repertorio telematico gestito dall'Assessorato per il lavoro della Regione Siciliana e in possesso della card di "commercial diver italiano" possono essere considerati idonei per effettuare un tipo di attività fuori dalle aree portuali...".

Una evoluzione/rivoluzione di un settore che ha aspettato ben 35 anni per avere una sua regolamentazione parlamentare, che stabilisce percorsi formativi idonei a svolgere in sicurezza questo tipo di attività, che coinvolge più di 4.000 aziende in tutto il territorio nazionale e circa 20.000 lavoratori, che hanno operato fino a ieri con scarse condizioni di sicurezza nei settori delle acquee interne, inshore e offshore.



Una legge che finalmente dà il via all'inizio di un nuovo percorso, che permetterà all'Italia di rientrare in questo settore, ai livelli che le spettano di diritto nel panorama internazionale, ma che sono stati negati negli anni per la mancanza di leggi e regole certe che ora finalmente hanno cominciato ad indicarci la strada maestra da seguire in questo settore. 

L'apertura del repertorio telematico della regione siciliana e il rilascio della card del commercial diver italiano agli aventi diritto, apre altre prospettive, mai raggiunte, e non solo dall'Italia, come quello di far rientrare questi percorsi di formazione dei "commercial divers Italiani" previsti dalla LR 7/2016 fra quelli richiamati dalla comunità Europea, anche se oggetto di una disciplina regionale. Nel database Europeo si possono trovare vari esempi similari fra gli stati ad ordinamento federale o con ampie autonomie regionali, come ad esempio il Galles.

Fino ad oggi ha pesato moltissimo l’assenza dell’Italia dai documenti dell'IMCA, come nell’ultimo documento n. 016 del 2016 che fa riferimento solo ai Paesi che hanno una chiara legislazione per il livello offshore, livelli di addestramento che in Italia mancavano fino all'arrivo della legge 07/2016 della regione siciliana. Ora ci sono i presupposti per una integrazione anche dell'Italia fra gli altri paesi, per i livelli 2 e 3 previsti dal repertorio telematico della regione siciliana.

Sicuramente una corretta formazione degli operatori subacquei industriali, in coerenza con le tre tipologie di standard presenti in ambito internazionale e cioè gli standard formativi stabiliti dall'IDSA, gli standard operativi IMCA, applicabili nel cantiere, e gli Standard di sicurezza HSE, cosi come prevede l'articolo 3.2 della legge 07/2016 della regione siciliana, possono garantire una maggiore spendibilità della qualifica del sommozzatore italiano a livello internazionale, riportando la categoria al livello che le spetta per la storia e per le competenze che la caratterizzano.

La legge 07/2016 inserisce l’Italia in quel circuito internazionale, dove fanno parte paesi che operano da anni con leggi e regole certe e similari, contribuendo sensibilmente anche alla tutela dell’ambiente marittimo e marino, sia per evitare danni intenzionali, a seguito di comportamenti scorretti, per lo più riconducibili ad una scarsa formazione inadeguata e non mirata sulla professionalità degli operatori e sulla conoscenza e il rispetto degli ambienti marini.

Spesso i danni accidentali, causati involontariamente dagli operatori, possono derivare, tra l’altro, dall’incuria e dalle oggettive difficoltà per la mancanza di un corretto addestramento che prevede come operare rispettando l’ambiente circostante.

Certamente le attività dei metalmeccanici subacquei sono quelle che teoricamente possono comportare un impatto relativamente moderato sull’ambiente, soprattutto se realizzate secondo alcuni principi comportamentali. Viceversa, in assenza di una adeguata gestione, un’elevata pressione antropica di operatori non adeguatamente qualificati ed addestrati, può determinare uno stress ambientale difficilmente sostenibile da parte dell’ecosistema marino. 

E qui, oltre al problema legislativo, che attualmente trova la sua soluzione nella legge 07/2016 della regione Sicilia, manca qualcosa di più organico a livello nazionale, che permetterebbe un inquadramento più preciso di società ed operatori del settore, e quindi la necessità, operando in ambito nazionale di un censimento sotto un unico tetto delle piccole medie e grandi imprese che operano in tutti quei settori coinvolti dalla legge 07/2016 della regione siciliana, come per esempio aziende iscritte nella categoria merceologica "acquacoltura" in acqua di mare, salmastra o lagunare, piccole o grandi imprese di lavori subacquei, ma anche negli impianti offshore, operanti fuori dall'area portuale sia in ambito inshore che offshore, ma anche degli operatori stessi che operano in questi ambienti, non solo per la tutela e salvaguardia del territorio ma anche come riconoscimento preciso della loro professionalità e competenza, dimostrabile con la testimonianza della loro iscrizione al registro sommozzatori delle capitanerie di porto per le attività all’interno dei porti italiani e al repertorio telematico della regione siciliana per le attività fuori dall’ambito portuale.

Circa un anno fa, questa evoluzione/rivoluzione legislativa, in questo settore, dopo circa 35 anni di latitanza, ha avuto inizio, ricominciando il suo percorso dalla Sicilia, e ora ha bisogno di tutti noi per crescere, mettere radici, e portare la categoria dei sommozzatori italiani a quei livelli che le spettano storicamente di diritto, recuperando velocemente il tempo perduto.