CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento

sabato 31 maggio 2014

Esami finali del primo corso per OTS del 2014 realizzato dal CEDIFOP

di Manos Kouvakis

Per gli allievi del centro studi Cedifop è tempo di esami. Dopo 3 mesi di corso, articolato in un totale di 480 ore, suddivise in 228 ore di pratica, 198 di teoria e 54 di stage, i 17 giovani, arrivati non solo dalla Sicilia, ma anche da Abruzzo, Lazio, Puglia, Toscana, Veneto e dall’estero (Argentina), sono stati impegnati in una “due giorni” durante la quale, valutati dalla Commissione Esaminatrice nominata dall’Assessorato Regionale della Formazione Professionale, hanno mostrato quanto appreso in questi tre mesi per ottenere la qualifica di Operatore Tecnico Subacqueo, ultima prova che, una volta superata, consente loro di conseguire l’attestato valido per l’iscrizione al Registro Sommozzatori del Ministero dei Trasporti presso una Capitaneria di Porto sul territorio nazionale, in tal modo otterranno il libretto di ricognizione, che li abilita all’esercizio dell’attività professionale di OTS.


La prova d'esame si è svolta presso la piscina Hydra di Villabate. Gli allievi hanno realizzato due postazioni. Controllata la funzionalità dell'attrezzatura standard (Pannello di controllo, caschi Kirby-Morgan, ombelicali), ciascuno di loro ha eseguito un’immersione. Un’ attenzione notevole è stata dedicata alle verifiche di sicurezza dei dispositivi; è fondamentale che gli allievi si abituino a considerarlo momento essenziale della loro professione.



La subacquea industriale - settore occupazionale di riferimento per gli OTS - ha avuto uno sviluppo notevole negli ultimi anni, legato tra l’altro alla crescita del mercato petrolifero e al conseguente incremento delle installazioni di piattaforme in varie parti del mondo.


Il controllo specifico di ogni passo che precede l'immersione è parte decisiva nella formazione dell'OTS, istruito in tal senso durante il corso sia attraverso gli insegnamenti degli istruttori, sia con l'utilizzo di Check List, protocollo ideato nel quadro dello svolgimento di un lavoro o di una esercitazione, che punto per punto indica le operazioni di controllo da svolgere, ognuna delle quali da espletare prima di passare alla successiva. A dimostrazione della rilevanza di questa fase, nel progetto di adeguamento normativo in materia di subacquea - tra i cui promotori vi è il CEDIFOP - il capitolo della sicurezza e della tutela della salute è considerato prioritario.



A differenza di quanto si potrebbe immaginare, la capacità di utilizzare queste procedure è tutt'altro che ovvia. Come ricordato dagli istruttori, è stato necessario sottolineare che l'OTS, con in dotazione una videocamera, deve innanzitutto acquisire l'abilità di gestire la posizione dello strumento in riferimento alla visuale dell'operatore in superficie, che osserva le immagini sullo schermo e, in caso ad esempio di un lavoro di saldatura o taglio, impartisce comandi. Al termine della prova pratica è seguito il colloquio per ciascuno degli allievi innanzi la commissione esaminatrice costituita da un funzionario dell'Assessorato Regionale al Lavoro, un ufficiale nominato dalla Capitaneria di Porto di Palermo e due docenti del CEDIFOP. L'esame è stato superato da tutti gli allievi. C'è da precisare che alcuni di loro avevano già esperienza pregressa in altri rami della subacquea. Adesso per loro inizia una nuova “avventura” nel mondo del lavoro.

sabato 10 maggio 2014

Audit IDSA al CEDIFOP. Qualità internazionale negli standard formativi

Dal 6 al 7 maggio 2014 il CEDIFOP ha sostenuto l'audit per il mantenimento dello status di "Full Member" IDSA (International Diving Schools Association) già attivo dal 2009. A condurre l’audit sono arrivati a Palermo il Presidente dell’IDSA, l’olandese Leo Lagarde e l’amministratore dell’IDSA, l’inglese Alan Bax. 

Compito dell’ International Diving Schools Association (IDSA), costituita nel 1982, che rappresenta l’unica didattica a livello internazionale nel settore della subacquea industriale, è quello fornire gli standard formativi nei percorsi didattici del settore. Essa ha già stabilito norme per l’addestramento subacqueo nella subacquea industriale sulla base del consenso dei suoi molti membri. Le norme forniscono sia un criterio per i formatori, sia per la definizione di norme nazionali esistenti o per crearne di nuove, e una guida per i “contractors” internazionali. 



L’obiettivo principale dell'introduzione di tali standard formativi, concordati a livello internazionale, è di migliorare la sicurezza, fornire ai “Contractors” un ingresso diretto al Diver Training Syllabus superando i confini nazionali e migliorare la qualità dei Diver fornendo loro una maggiore opportunità di lavoro. Ad oggi, diversi governi hanno impostato i propri regolamenti nazionali di formazione applicando gli standard formativi proposti dall’IDSA, perché il programma IDSA fornisce una serie di “National Standards” mantenendo anche una “Table of Equivalence” con norme specialistiche attualmente in fase di continuo sviluppo.

Oggi sono 17 le scuole full member IDSA per la Formazione dei Diver. Solo queste scuole sono autorizzate a rilasciare le “Diver Training Qualification Cards”, perché controllate dall’IDSA con periodici audit sulla validità dei percorsi formativi offerti. Le scuole sono così distribuite, Asia (2 : India e Singapore) USA (1) ed Europa (14 : Belgio (2), Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia (2) e U.K. (2))

Il gruppo internazionale IDSA è inoltre arricchito dalla presenza di una serie di organizzazioni internazionali, in qualità di membri Associati, Affiliati, Industriali e reciproci, che non possono rilasciare certificazioni, ma che possono partecipare alle attività dell’IDSA durante i meeting annuali, arricchendoli con la loro esperienza. 

Esse sono: 

· 33 organizzazioni, come Membri Associati, provenienti da Austria, Bulgaria, Denmark, Egypt (5) France (2), Hungary, India, Iran (2), Israel, Italy (2), Kuwait, Montenegro, Morocco, Nigeria, Russia (2), Spain (2), Switzerland, Trinidad, U.AE (2), UK e USA (3);

· 13 organizzazioni, come Membri Affiliati, provenienti da Francia, Italia, Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Serbia, Svizzera, UK (4) e USA

· 8 organizzazioni, come Membri Industriali, provenienti da Italia (3), Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia e UK, e 

· 4 organizzazioni di reciproco riconoscimento, provenienti da Russia (Alliance of Diving Schools ), UK (ADC - Association of Diving Contractors) e due in USA (ACDE - Association of Commercial Diving Educators e ADCI - The Association of Diving Contractors International)

Nella giornata del 7 maggio è stato gradito ospite del Cedifop, anche, il Dott. Daniele Fano che si occupa principalmente di politiche attive del lavoro. Fino al mese di febbraio 2014 è stato Capo della Segreteria Tecnica del Ministro del Lavoro, dove si è occupato principalmente di sviluppare modi ed attività per combattere la disoccupazione, in particolare quella giovanile (programma Youth Guarantee - Garanzia per i Giovani: Piano italiano per l'occupabilità avviato nel 2014).Ultimamente ha definito, come coordinamento scientifico, il Rapporto Tecnico sul Programma “Garanzia per i Giovani” 2014-2020, che riflette l’attività di supporto alla Struttura di Missione, istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) con il D.L. 76/2013, realizzato con il coordinamento della Segreteria Tecnica del Ministro, del MLPS, il Dipartimento della Gioventù e del servizio civile della Presidenza del Consiglio, ed altri. 

La sua visita ha avuto l’obbiettivo di conoscere in prima persona il meccanismo con il quale vengono svolte le attività di formazione professionale del CEDIFOP, le tecniche di insegnamento e procedure specifiche durante le esercitazioni pratiche, con l’applicazione degli standard internazionali, per questa categoria di corsi. Ma anche, partecipare in qualità di osservatore, ad uno degli audit internazionali a cui CEDIFOP si sottopone periodicamente, istituiti dalle varie organizzazioni del settore, che certificano la qualità dei percorsi formativi svolti.

giovedì 8 maggio 2014

A proposito del DDL 698 (definizione della professione dei ‘commercial diver’)

L’on. Totò Lentini, Vicepresidente della Commissione Attività Produttive all’ARS, ha incontrato oggi a Palazzo dei Normanni il dott. Alan Bax ed il dott.Leo Lagarde, rispettivamente Amministratore e Presidente dell’IDSA (International Diving Schools Association), organizzazione che raggruppa a livello mondiale le scuole di formazione per la subacquea industriale, definendo gli standard della didattica universalmente accettati.

Oggetto dell’incontro è stato, fra l’altro, l’iter del disegno di legge n.698, di cui lo stesso on.Lentini è proponente e primo firmatario, che riscontra un grande interesse da parte dei rappresentanti IDSA: il testo, laddove approvato, rappresenterà il primo ed unico riferimento normativo per le professioni della subacquea industriale, mancando a livello statale quella disciplina che esiste in altri paesi UE.

Proprio l’assenza di una cornice legislativa sta determinando gravi difficoltà per i giovani italiani e siciliani che intendono intraprendere l’attività di ‘commercial diver’, che non possono vedere riconosciuta a livello internazionale la formazione e l’esperienza acquisita in un settore che assicura importanti opportunità occupazionali ed è strategico per una Regione insulare e con rilevanti strutture industriali (porti e petrolchimici).

All’incontro ha preso parte anche il dott. Daniele Fano, esperto di politiche attive del Lavoro e già Capo della Segreteria Tecnica del Ministero, che ha seguito per l’Italia, anche in sede comunitaria, la predisposizione e l’implementazione del progetto “Garanzia Giovani”.

Proprio in riferimento a tale progetto si è rilevato come la formazione dei ‘commercial divers’ rientri perfettamente fra le azioni strategiche e meritevoli di un sostegno pubblico su cui puntare per realizzare percorsi che assicurino concrete opportunità di occupazione e reddito, che potranno attirare (e già attirano) in Sicilia centinaia di giovani da altre Regioni ed altri paesi dell’area euro-mediterranea.

domenica 4 maggio 2014

CEDIFOP membro IMCA nella divisione Diving per Europa & Africa

Dopo il completamento dell’audit IMCA per il rinnovo, triennio 2014-2017, della certificazione IMCA per i corsi DMT e DMR approvata sin dal 2011,  sono stati consolidati ulteriormente i rapporti IMCA-CEDIFOP con l'approvazione del CEDIFOP come Membro IMCA, con diritto di voto nelle assemblee IMCA, nella divisione Diving di Europa & Africa, come “Training Establishment (S*) based in the Europe & Africa Section working in the Diving Division as a diver training provider based in Italy”. 


I corsi del CEDIFOP seguono la didattica internazionale IDSA di cui CEDIFOP è Full Member, una delle 17 scuole riconosciute al mondo, di cui 14 in Europa, unica in Italia, mentre lo stato di membro IMCA ci autorizza all’affermazione che i corsi del CEDIFOP sono in linea con i documenti guida dell’IMCA (Course content is in line with guidance document IMCA) D 015 (Mobile/Portable Surface Supplied System), IMCA D 023 (Diving Equipment Systems Inspection Guidance Note for Surface Orientated Diving System-Air), cosi come è richiesto, anche, nel documento dell’ENI spa del 5/Agosto/2013 “Requisiti HSE per i fornitori di lavori subacquei”. 

Va sottolineato che, per gestire con professionalità e sicurezza e in modo ottimale le attività subacquee al servizio dell’industria nei cantieri sia inshore che offshore, devono coesistere contemporaneamente le tre fondamentali tipologie di standard internazionali e cioè: standard formativi (IDSA), standard operativi (IMCA) e standard di sicurezza (HSE), standard che sono da anni alla base dei percorsi formativi del CEDIFOP


certificazione 2014 di membro IMCA valida fino a 01/02/2015

certificazione 2014 di scuola IMCA per i corsi DMT e DMR valida fino a 25/01/2017

mercoledì 26 marzo 2014

Le presenze del CEDIFOP nella commissione sicurezza dell'UNI

Aumenta ancora la visibilità del CEDIFOP nel 2014 con l'inserimento di 3 rappresentati nella commissione sicurezza dell'UNI. Oltre al direttore del CEDIFOP Manos Kouvakis, che partecipa alla commissione sicurezza - organo tecnico: GL "Sicurezza nelle attività subacquee ed iperbariche industriali", dal 2011, si sono aggiunti anche l'ingegnere Napoli Ivan in commissione sicurezza - organo tecnico:GL "Metodi e sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro" e il chief instructor del CEDIFOP Francesco Costantino commissione sicurezza - organo tecnico: GL "Dispositivi di protezione delle vie respiratorie"        


Sicurezza esercizio attività pesca corallo, analisi contesto e situazione normativa

La scrivente associazione A.I.S.C. ( associazione Italiana Sommozzatori Corallari), si è costituita con lo scopo di promuovere e migliorare la qualità del lavoro, la massima sicurezza operativa e la salute degli operatori.

Rappresenta un gruppo di pescatori professionisti dediti alla pesca del corallo rosso, principalmente in Sardegna.

L'obiettivo di questo documento è di condividere con le Autorità preposte, i componenti dei Comitati Tecnici e i legislatori di riferimento, le problematiche inerenti l'attività di pesca professionale del corallo, al fine di sensibilizzare ad una repentina soluzione del gap normativo che attualmente non tutela l'incolumità degli operatori.

La pesca subacquea professionale è consentita esclusivamente a coloro che sono in possesso della specializzazione di pescatore subacqueo.(DPR 2 ottobre 1968, n.1639 e ss.mm.ii. Sezione III Art.128)

Le norme sulla pesca del corallo, disciplinate nel Decreto della Regione Sardegna per l'anno 2013 ( http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_22_20130424133019.pdf ), all'Art.1 recitano che: paragrafo a) l’attività di pesca può essere esercitata unicamente dai pescatori titolari dell’autorizzazione regionale, nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza, equipaggiati con apparecchi individuali autonomi o no per la respirazione subacquea, esclusivamente mediante l’uso della piccozza. paragrafo c) omissis..le unità di appoggio devono essere attrezzate con tutte le dotazioni di bordo necessarie a garantire la sicurezza dei pescatori di corallo, così come appositamente certificato dal piano di sicurezza sul lavoro approvato e vidimato dall’autorità competente, tale documentazione (licenza/attestazione provvisoria di pesca ministeriale e piano di sicurezza dell’imbarcazione) deve essere presentata unitamente alla richiesta di autorizzazione.

Non viene specificato esplicitamente quali debbano essere le dotazioni necessarie per il corretto svolgimento dell'attività, inoltre la Regione Sardegna nel decretare richiede il "Piano di Sicurezza" previsto dal D.Lgs 271 del 27.07.1999, che sarebbe valido solo per le attività svolte "a bordo" dell'imbarcazione appoggio ( come si desume dalla recente consultazione avuta con il Ministero della Salute e indicata nel penultimo paragrafo di questo documento).

Non si evince inoltre quale sia l'autorità competente alla vidimazione.

Viene altresì considerato nel predetto Decreto Regionale che: la normativa vigente attualmente non prevede il riconoscimento di uno specifico titolo abilitativo che qualifichi gli operatori e che tale attività, particolarmente complessa e difficoltosa anche per le elevate profondità alla quale viene svolta (oltre gli 80m), sottopone gli operatori a notevoli rischi.

L'attività consiste in immersioni eseguite in "libera", a quote variabili tra i -100m e -140m, senza alcun contatto con l'imbarcazione appoggio, senza alcuna possibilità di recupero in caso di incidente o malore, senza alcun titolo abilitativo professionale e con l'ausilio di personale di bordo, anch'esso senza alcun titolo professionale per fornire assistenza adeguata a subacquei in immersioni eseguite al limite delle umane possibilità.

Il luogo di lavoro, dal momento che ci si immerge dall'imbarcazione appoggio e per tutta la durata dell'immersione, diventa ambiente iperbarico, quindi le condizioni minime di sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee e iperbariche professionali devono essere messe in atto e sottoposte a specifiche verifiche dal Capo del Compartimento Marittimo, dall'ente che rilascia l'autorizzazione e dal Medico

Competente, anche per la categoria dei pescatori di corallo.

Sanzioni anche di carattere penale sono previste a carico di chi non compie le dovute verifiche e controlli previsti dal D.Lgs. 81/2008

La pesca del corallo, essendo un'attività subacquea professionale, rientra nell'elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori, con attinenza a tre attività su dieci elencate nel Testo Unico sulla Sicurezza all'allegato11. del D.lgs. 9 aprile 2008, n.81: Associazione Italiana Sommozzatori Corallari

1) Lavori che espongono ad un rischio di annegamento
2) Lavori subacquei con respiratori
3) Lavori subacquei in cassoni ad aria compressa

Non esistendo una specifica disciplina inerente disposizioni antinfortunistiche dell'attività di “sommozzatori corallari”, occorre rimandare al D.Lgs. 81/2008, in particolare alle disposizioni generali riguardante i compiti del Medico Competente finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa ricordando che sia i lavoratori dipendenti che autonomi della attività in oggetto, sono considerati "lavoratori esposti"( paragrafo d Art.69-capo I- Titolo III) in zona "pericolosa" ( paragrafo c) e soggiacciono all'obbligo di munirsi e utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III. I DPI ( dispositivi di protezione individuale) devono essere impiegati ( Art.75 obbligo di uso) quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione.

Per DPI si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Nel Decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 9 dicembre, n. 289 Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale), all'Articolo 4 i DPI sono suddivisi in tre categorie, rientrano esclusivamente nella terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente.

All'allegato II - (Requisiti essenziali di salute e di sicurezza), e al paragrafo 3.11. sono indicati i dispositivi di sicurezza delle attrezzature per l'immersione:

1) Apparecchio respiratorio

L'apparecchio respiratorio deve consentire di alimentare l'utilizzatore con una miscela gassosa respirabile, nelle condizioni prevedibili d'impiego e tenuto conto, segnatamente, della profondità massima di immersione.

2) Qualora le condizioni prevedibili d'impiego lo richiedano, i dispositivi devono comprendere:

a) una tuta che assicuri la protezione dell'utilizzatore contro la pressione dovuta alla profondità di immersione (vedi punto 3.2) e/o contro il freddo (vedi punto 3.7);

b) un dispositivo d'allarme destinato ad avvertire in tempo utile l'utilizzatore della mancanza di ulteriore alimentazione della miscela gassosa respirabile (vedi punto 2.8);

c) una tuta di salvataggio che consenta all'utilizzatore di risalire in superficie (vedi punto 3.4.1).

Il livello minimo di sicurezza applicabile al settore della pesca del corallo, non può che fare riferimento alle linee guida UNI 11366, approvate dal nostro ordinamento legislativo inerente alla sicurezza sul lavoro ( art.16, comma 2, D.L. 24/1/2012, n.1)

Tali norme tecniche, (a cui si rimanda l'articolo sulla sicurezza nelle attività iperbariche: https://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=510&Itemid=1489), pur se concernenti le attività subacquee al servizio dell'industria, possono fornire riferimenti certi e condivisi in aree prive di riferimenti ufficiali, facendo chiarezza e dando spazio ai diritti e ai doveri, a garanzia di tutti.

In tale norma tecnica viene prevista tutta una serie di misure preventive di tutela dell'operatore, che per diretta analogia e prossimità, possono essere applicate anche nel settore della pesca subacquea professionale del corallo assolvendo in tal modo gli obblighi di legge del D.Lgs 81/2008 ( adottare tutte le migliori tecnologie per la salvaguardia e incolumità del lavoratore).

Il D.M.20 ottobre 1986 ( in Gazz. Uff., 2 dicembre, n. 280 - Disciplina della pesca subacquea professionale), stabilisce all'art.3 che il Capo del Compartimento Marittimo deve accertare la rispondenza degli equipaggiamenti tecnici individuali alle norme vigenti; non a caso molte Capitanerie Italiane hanno recepito, da almeno due anni, l'esigenza di emanare ordinanze applicando rigide regole per i lavori subacquei anche solo a -12m, obbligando per immersioni oltre i -50m l'uso di impianti per alto fondale, campane, camere di decompressione e personale medico specializzato sul posto.

Occorre inoltre rimandare alle norme civilistiche dettate dall'art.2087c.c. che offre innumerevoli indicazioni e alla Costituzione della Repubblica Italiana che sancisce principi fondamentali e inderogabili a tutela della salute e sicurezza del lavoro, in tutte le sue forme e applicazioni come diritto dell'individuo sia lavoratore autonomo che dipendente.

Il giorno 15 gennaio 2014 è stato divulgato un documento del SIMSI ( Società Italiana di Medicina Subacquea ed Iperbarica) indirizzato al Ministero della Salute, al Ministero del Lavoro, al Ministero delle Politiche Agricole, con un parere riguardo la sicurezza dei lavoratori subacquei della pesca del corallo. ( link: http://www.simsi.org/SIMSIpescadelcorallo.pdf )

In occasione di un recente workshop indetto dal GFCM, organismo della FAO (http://www.gfcm.org/gfcm/ en) a Bruxelles, la nostra associazione ha presentato una relazione dal titolo: The opportunity of using the ROV for better management of Corallium rubrum and for the safety of workers (https://gfcmsitestorage.blob.core.windows.net/documents/SAC/SCMEE/2014/MgmtPlanRedCoral/Ciliberto_et_al_2014.pdf) e ulteriore presentazione PPT qui in formato pdf:  (https://gfcmsitestorage.blob.core.windows.net/documents/SAC/SCMEE/2014/MgmtPlanRedCoral/PPT/Ciliberto_et_al.pdf), nello spirito di massima attenzione alla salvaguardia della risorsa garantendo una raccolta sostenibile ed estremamente selettiva, perseguendo lo sviluppo tecnologico, consentendo la salvaguardia della vita nello svolgimento di una attività svolta sinora ai limiti delle umane possibilità.

L'adozione di tale tecnologia, è prevista nelle raccomandazioni del GFCM a tutti gli Stati Membri e quindi vincolante, finalizzata alla raccolta sperimentale del corallo sotto osservazione scientifica, sino a entro e non oltre la fine del 2015.

Tale attività sarebbe inoltre compatibile con quanto dispone l'Art.18, comma 1 lettera z del D.Lgs 81/08: aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione

La Direttrice dello Spresal di Sassari Dott.ssa Teresa Marras, a seguito nostra denuncia di grave rischio salute e sicurezza degli operatori del settore, presentata in data 2/05/2013, risponde che: si ritiene fondamentale che gli addetti a tale attività la svolgano nel rispetto di quelle che sono le disposizioni regionali.

Il Ministero della Salute, consultato in data 22/11/2013 per le sopracitate problematiche, ha risposto via mail in data 27/11/2013 tramite il direttore dell'Uff.II ( Salute e sicurezza sul lavoro ) Dott. G.Marano, affermando che: tale attività risulta fuori dal campo di applicazione del decreto 271, in quanto non svolta a bordo.

In considerazione di tutto ciò sopra esposto, dieci pescatori subacquei corallari professionisti, soci della scrivente associazione, consapevoli delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii., non hanno potuto completare la domanda di autorizzazione per l'anno 2013, poiché non ritenendosi in regola con l'Art.1 comma C del Decreto Regionale N. 585/DECA/27 DEL 24.04.2013

Il Presidente pro tempore                                                      Alghero 11 Marzo 2014
Massimo Ciliberto

lunedì 24 marzo 2014

AUDIT IMCA AL CEDIFOP

Si è concluso in modo più che soddisfacente l'audit dell'IMCA al CEDIFOP. Uno degli argomenti importanti dei quali si è discusso, è il DDL 698, ma anche una serie di utilissime "dritte" e consigli per aumentare il prestigio internazionale del CEDIFOP.