CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento

venerdì 28 febbraio 2014

Passi avanti per il DDL 698 sulla subacquea industriale

Presso la Commissione V dell'ARS - Cultura, Formazione e Lavoro - Seduta del martedi 04/03/2014, è stato portato all'ordine del giorno l'esame del disegno di legge n. 698 "Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale" , a firma dell'onorevole Lentini. Sono stati invitati in commissione fra gli altri anche la sig.ra Nelli Scilabra, assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale; l'arch. Ester Bonafede, assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro; l'onorevole Lentini, primo firmatario del disegno di legge n. 698; la dott.ssa Anna Rosa Corsello, dirigente generale del dipartimento istruzione e formazione professionale ed ad interim del Dipartimento Lavoro. Un altro piccolo passo per un disegno di legge che farebbe diventare la Sicilia un assoluto punto di riferimento dell'intero territorio Italiano e del Mediterraneo.


lunedì 24 febbraio 2014

Enti accreditati dalla Regione Sicilia per attività di formazione professionale

Nel 2011 gli enti accreditati nella formazione siciliana erano 1964. Dal 15 gennaio 2014 sono stati ridotti di due terzi restando in 682 "superstiti della Formazione professionale siciliana". Gli enti, insomma, ancora in corsa per ottenere l'accreditamento – basato sulle nuove norme volute dall'assessore Scilabra – per poter quindi partecipare a qualunque bando pubblico per l'organizzazione di attività formative sono drasticamente ridotti.

CEDIFOP, naturalmente, fa parte dell’elenco dei 682.

In realtà questi 682 non sono ancora enti “accreditati” a tutti gli effetti. Si tratta, infatti, dei soggetti che hanno presentato la documentazione entro i termini fissati del 15 gennaio. Ma a questo seguirà un ulteriore step. L'assessorato, infatti, entrerà nel dettaglio dei requisiti e verificherà ad esempio, l'adeguatezza dei locali, l'utilizzo del personale, la congruità dei corsi. E anche il presupposto della “affidabilità morale”. Elemento questo che potrebbe “accompagnare” fuori dall'elenco alcuni di questi enti.

Questo passaggio puramente “tecnico” ha una valenza comunque molto importante. Fissa, insomma, dei paletti. Gli enti che nei prossimi anni potranno ottenere i contributi per i corsi di Formazione usciranno fuori da quell'elenco. Chi resterà fuori dalla lista, insomma, finirà fuori anche dal mondo della Formazione. Una sforbiciata netta, visto che, stando alle cifre diffuse dall'assessorato alla Formazione, solo due anni fa, a novembre 2011 per la precisione, gli enti accreditati erano la bellezza di 1964. Molti di questi, a dire il vero, si sono “autoeliminati”.

E tra quelli che si sono comunque recentemente registrati sul web, come prevedeva la norma, in 72 non hanno completato nei termini previsti la procedura di accreditamento o non hanno presentato tutta la documentazione necessaria stante le nuove disposizioni per l'accreditamento. Altri, invece, 12 in tutto, anche se già registrati sul portale per l’accreditamento, non hanno nemmeno avviato l'iter per l'accreditamento.

Si parte da qui, insomma. L'assessorato adesso entrerà nel dettaglio della documentazione. E scremerà ulteriormente il numero. Una procedura che durerà circa 100 giorni. Alla fine dei quali, la Formazione siciliana non sarà più la stessa.

domenica 23 febbraio 2014

Rinviata al 08/04/2014 l'udienza al TAR Sicilia del CEDIFOP



Rinviata all’ 08/04/2014 l'udienza per la discussione di merito, al TAR Sicilia del CEDIFOP contro la Regione Sicilia/Assessorato alla Formazione Professionale, relativa all'avviso 20. CEDIFOP sostiene che le graduatorie siano state “falsificate”, con l'inserimento di un criterio di esclusione NON PREVISTO NEL BANDO (pagina 19 del bando) da parte del nucleo di valutazione. Questa frase è riportata nella sentenza della Camera di Consiglio del TAR in data 27/07/2012 "... Ritenuto che, ai fini della successiva decisione in sede di merito, sia necessario acquisire dall’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale della Regione n. 4 copie conformi all’originale della versione definitiva dell’avviso pubblico n. 20/2011 ravvisandosi delle incongruenze tra la copia prodotta in giudizio dalla ricorrente e quella prodotta in giudizio dall’Avvocatura erariale (v. art. 8, pag. 19), assegnando termine di giorni quindici (15) dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, per il deposito, presso la Segreteria del T.a.r., dei documenti richiesti ...".


Si spera che non ci siano ulteriori rinvii nella definizione di un ricorso iniziato il 03/07/2012.


mercoledì 1 gennaio 2014

L’importanza dei riconoscimenti IMCA nelle certificazioni di Commercial Diver (Parte III: Esperti divers IMCA)

(di Manos Kouvakis)

Nelle news precedenti abbiamo parlato delle quattro certificazioni IMCA (supervisor basso ed alto fondale, LST e DM) e dei paesi che rientrano nel documento IMCA D 11/13 (ultima versione). Analizzeremo ora il sistema che IMCA propone per quei paesi che non rientrano in questo documento.

Intanto va sottolineato che l’inserimento nel documento IMCA è solo un inserimento di carattere “geografico” del paese, dove, secondo IMCA, esiste un procedimento governativo preciso sul controllo e la certificazione di un percorso formativo a prescindere dal livello e dai contenuti (vedi esempi di Brasile o UK), come si legge in un documento IMCA del 11/09/2013: “IMCA’s list of recognised diver qualifications only includes qualifications approved by government bodies.”

Per i paesi che non rientrano in questo documento, nei quali IMCA non riconosce un preciso coinvolgimento delle autorità competenti nel controllare i percorsi formativi secondo standard ben precisi, IMCA ha previsto una valutazione delle competenze per quei subacquei che hanno maturato negli anni una cospicua esperienza lavorativa nel settore (documento IMCA D06/00 e similari).

Come sottolineato nel documento “Diving Division Information Note” D 20/99, e nel documento “Competence Assessment of Experienced Surface Supplied Divers” D 26/01, IMCA è stata coinvolta in accordi di sviluppo per la valutazione di alcuni subacquei con una vasta esperienza di immersione, anche se non hanno qualifiche conseguite secondo percorsi formativi realizzati sotto la supervisione dello stato di provenienza, incaricando le uniche quattro organizzazioni attualmente autorizzate di valutare la capacità dei diver e rilasciare la certificazione IMCA adeguata, queste organizzazioni (riportane nel documento IMCA D11/13) sono:
  1. Diving Diseases Research Centre, (DDRC) situato vicino al Derriford Hospital di Plymouth. Si tratta di un ente di beneficienza registrato, fondato nel 1980 avente nei suoi obiettivi la ricerca degli effetti delle immersioni sulla fisiologia umana e la salute. Il DDRC è diventato un'autorità mondiale sui trattamenti medici iperbarici, con numerose pubblicazioni sull’argomento.
  2. Interdive, Full Member IDSA, con sede principale a Plymouth (UK) e sedi periferiche in Spagna (Alicante) e negli Emirati Arabi Uniti, in Italia attualmente Interdive ha stipulato un accordo di collaborazione con il CEDIFOP.
  3.  KB Associates Full member IDSA con sede a Singapore e
  4. National Hyperbaric Centre (NHC) con sede ad Aberdeen (Scozia), che fornisce consulenze e servizi alle società che ne fanno richiesta nel settore della subacquea industriale. 
I Diver che completano con successo il programma di valutazione, ricevono un certificato numerato, recante la fotografia della persona - il certificato riporta la dicitura “riconosciuto IMCA”.

La valutazione delle competenze dei subacquei non deve essere considerata come un'alternativa alla formazione iniziale e alla qualificazione dei diver. Tale valutazione è dedicata solo ai subacquei che hanno molti anni di esperienza, ma che provengono da paesi dove non esiste un sistema nazionale di riconoscimento delle qualifiche, quindi esclusivamente per quei paesi non inclusi nel Documento D11/13. Anche se IMCA ritaglia per se stessa un ruolo nella valutazione degli esperti commercial diver, (che non hanno una qualifica rilasciata nei paesi riportati nel documento D11/13), dichiara di non volere intervenire nell’approvazione della formazione di base di un subacqueo laddove esiste una legislazione nazionale vigente, perché IMCA ritiene che questo tipo di procedure deve rimanere di competenza degli organismi governativi o delle agenzie autorizzate dai governi (ad esempio ACDE-USA). IMCA si propone dove è possibile e dove manca un riconoscimento governativo, di riconoscere l’esperienza dei diver con certificati di addestramento subacqueo rilasciati da uno dei quattro organismi che essa stessa ha autorizzato come specificato nel Documento IMCA Codice internazionale di condotta per Offshore Diving.

Per poter utilizzare questa procedura, IMCA ha stabilito delle regole ben precise, ecco alcune di esse:

  • questa certificazione può essere chiesta solo dalle aziende che sono Full Member IMCA per i loro sommozzatori, presso la propria sede legale dove avviene la verifica delle competenze per ottenere la certificazione, 
  • i sommozzatori sottoposti a tale valutazione devono essere impiegati presso la società full member IMCA da almeno 6 mesi dalla data delle verifica, 
  • i sommozzatori per partecipare a questa valutazione devono avere una esperienza di almeno 4 anni di attività in offshore, 
  • la valutazione riguarda solo il livello di Surface Supplied (esclude SCUBA e saturazione) 

questa procedura si applica solo per i paesi che non rientrano nel documento D 11/13 dell’IMCA, cioè per i paesi dove non esiste una legislazione nazionale che individua criteri di formazione ben precisi stabiliti dallo stato stesso, per le qualificazioni un’altra delle condizioni, di accesso alla valutazione, richieste i subacquei stabilisce che essi devono avere minimo 150 immersioni in offshore, certificati nel LogBook personale, con l’utilizzo di muta ad acqua calda, campana aperta, decompressione in acqua, ecc., 

L' attrezzatura da utilizzare durante la valutazione deve essere conforme alle linee guida IMCA, ecc… 

E’ molto importante sottolineare che questo tipo di certificazione va eseguito presso l’azienda richiedente, nel paese dove l’azienda ha la sede legale, per il suo personale. Le quattro organizzazioni sopra menzionate, procedono con una prima prevalutazione basata su prove documentali dei requisiti minimi richiesti, per procedere successivamente ad una procedura di valutazione formale che comprende la valutazione teorica e pratica . 

Tutte le apparecchiature utilizzate devono soddisfare pienamente i requisiti dei documenti IMCA D 018 – “Code of Practice for The Initial and Periodic Examination, Testing and Certification of Diving Plant and Equipment” - e IMCA D 023 – “Diving Equipment Systems Inspection Guidance Note - DESIGN for Surface Oriented (Air) Diving Systems”.

L’organizzazione che effettua la valutazione, (uno dei quattro enti in precedenza citati) deve verificare questo, prima di iniziare la valutazione del personale dell’azienda.

La valutazione si basa su norme IDSA - moduli A (Preparatory), C (Surface Supplied Inshore Air Diver) e D (Surface Supplied Offshore Air Diver).

Sono previsti almeno 6 giorni con lezioni di teoria in aula ed immersioni in acqua. Ogni esercitazione pratica deve essere valutata in almeno due occasioni separate. Sono previste due immersioni separate, ad una profondità superiore a 30 metri, utilizzando una campana aperta, con almeno una immersione ad una profondità superiore a 40 metri con un tempo di fondo di almeno dieci minuti .

E' importante che i datori di lavoro ed i clienti siano in grado di riconoscere il certificato approvato IMCA e non confonderlo con altri certificati . E ' anche importante che racconta un datore di lavoro dalla certificazione possa desumere le competenze riconosciute al diver. Per questo motivo il certificato, testo e formato, devono essere concordati con IMCA, la quale rilascia all’azienda le certificazioni del personale essendo essa il committente, e non ai singoli diver, infatti il certificato, oltre al nome del diver riporta anche il nome dell’azienda che ha chiesto la certificazione e la lingua utilizzata dal subacqueo durante la valutazione.

Dettagliati resoconti scritti di ogni fase della valutazione devono essere mantenute presso l’ente di valutazione autorizzato da IMCA, per almeno 3 anni, consultabili a richiesta da IMCA. In caso di non superamento delle prove di valutazione, l’ente valutatore produce una relazione circa l’esclusione del diver. 

A questo tipo di certificazione non possono partecipare diver che hanno la cittadinanza di quei paesi inseriti nel documento D 11/13, a tal fine IMCA richiede che vengano esaminati prima delle valutazioni i passaporti di ciascun partecipante.

Vincoli e limitazioni inseriti da IMCA nelle procedure attuative, rendono l’accesso a tale riconoscimento alquanto difficoltoso, ma attualmente è l’unica via per realizzare certificazioni riconosciute da IMCA negli stati non presenti nel documento D 11/13 .

In Italia la legislazione vigente, come i DM 1979/1981 e 1982, non rientra fra quello che IMCA richiede, semplicemente perché tale legislazione è dichiaratamente finalizzata solo ad immersioni all’interno delle aree portuali e non per l’offshore diving.

Inoltre, la mancata legislazione a livello nazionale, o le proposte legislative che abbracciano sia la subacquea industriale che quella sportiva ricreativa, non hanno mai aiutato a trovare una soluzione a questo problema, anche se tentativi vari sono stati fatti negli ultimi decenni.

Lo stesso si può dire anche della normativa UNI 11366 del 2010, che essendo una norma, non potrà mai definita o trasformata in legge, anche se potrebbe diventare uno strumento di regolamentazione importante per le immersioni in offshore, ma anche in questo caso solo la norma non può essere utile, in questo momento, per la risoluzione di questo problema.

Lo stesso possiamo dire anche delle ordinanze che diverse capitanerie ad oggi hanno emanato per estendere l’applicabilità del DM del 1979 anche al di fuori delle aree portuali, ma non essendo leggi, esse possono essere ritrasformate immediatamente con una successiva ordinanza che revoca o trasforma l’ordinanza iniziale (vedi ad esempio l’ordinanza 50/2010 della Capitaneria di Porto di Palermo modificata/integrata dall’ordinanza 91/2013).

Nel nome dell’ottimismo, si spera che alcune delle iniziative a cui si lavora da parecchio tempo ormai, portino a breve a soluzioni adeguate per potere inserire, anche l’Italia nella lista dell’IMCA a partire dal 2014. Per ora si spera … e si lavora per ottenere quel risultato, perché noi crediamo che l’Italia abbia il pieno diritto di essere fra i paesi menzionati nel documento D 11/13 dell’IMCA.

domenica 8 dicembre 2013

Trasferita in data 21/01/2014 l'udienza al TAR Sicilia del CEDIFOP contro la Regione Sicilia/Assessorato alla Formazione Professionale, relativa all'avviso 20

Trasferita dal 22/10/2013 al 21/01/2014 l'udienza per la discussione di merito, al TAR Sicilia del CEDIFOP contro la Regione Sicilia/Assessorato alla Formazione Professionale, relativa all'avviso 20. CEDIFOP sostiene che le graduatorie sono state falsificate, con l'inserimento di un criterio di esclusione NON PREVISTO NEL BANDO (pagina 19 del bando) da parte del nucleo di valutazione. Questa frase è riportata nella sentenza della Camera di Consiglio del TAR in data 27/07/2012 "... Ritenuto che, ai fini della successiva decisione in sede di merito, sia necessario acquisire dall’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale della Regione n. 4 copie conformi all’originale della versione definitiva dell’avviso pubblico n. 20/2011 ravvisandosi delle incongruenze tra la copia prodotta in giudizio dalla ricorrente e quella prodotta in giudizio dall’Avvocatura erariale (v. art. 8, pag. 19), assegnando termine di giorni quindici (15) dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, per il deposito, presso la Segreteria del T.a.r., dei documenti richiesti ..."




FP in sicilia come attività criminale

riportiamo dai siti:
http://www.uglscuolapalermo.it/drupal/node/5294
http://parcodeinebrodi.blogspot.it/2013/10/formazione-professionale-in-sicilia.html
http://www.formazioneprofessionalesicilia.it/joomla/ultime/fp-in-sicilia-come-attivita-criminale


Per capire cosa è stata la FP affidata ai privati in Sicilia, bisogna partire da alcuni numeri:

a 400 Enti di FP sono stati attribuiti ogni anno 260 milioni di euro, pari a 650.000 euro a Centro in media. Alle 900 scuole statali siciliane sono statiattribuiti 32 milioni di euro, pari a 36.000 euro per scuola in media. I CFP hanno assunto 7.500 dipendenti senza concorso pubblico per un costo gravante prima sulla Regione e poi sui Fondi Europei di 206 milioni annui. Le Procure Siciliane hanno accertato l’esistenza di 200 corsi fantasma e di 140 milioni andati in fumo, in un contesto di “controlli impossibili”.

Le Forze dell’ordine hanno trovato numerosi registri di corsi con firme false di studenti fantasma, firme naturalmente falsificate col consenso dei dipendenti e dei docenti.

Nonostante fosse prescritto il numero minimo di 20 alunni per corso, la Magistratura ha verificato che settanta corsi con meno di cinque allievi sono costati alla Regione 3,1 milioni di euro. A Catania, dove la Magistratura ha operato 10 arresti, 1,5 milioni sono serviti a pagare dipendenti immaginari. Tra i dipendenti figurano la moglie e la cognata del Governatore Lombardo. Sempre a Catania la Guardia di Finanza ha accusato Anfe, Iraps, Anfes e Issvir di aver truffato 9 milioni di euro per prestazioni di lavoro mai avvenute e 5 mln per spese fittizie documentate con fatture false. I maggiori beneficiari dei finanziamenti sulla formazione a Catania sono stati i gestori di stabilimenti balneari Giuseppe Saffo e Francesco Cavallaro che pagavano i dipendenti degli stabilimenti come formatori e che costrinsero i docenti a passare dall’INPS a una società assicuratrice di comodo dove si scoprì non vennero mai versati i contributi per il TFR. Il CFP Ciapi ha pagato 4 mln di euro a società di comodo per fare pubblicità per corsi già conclusi. I CFP vicini all’On. Genovese, del PD, hanno ricevuto finanziamenti per 33 mln di euro e una parte di questi soldi sono finiti nell’acquisto di gioielli e auto di lusso.

Qualcuno si chiederà come mai nessun ispettore regionale abbia trovato qualcosa da ridire su questa gestione criminale della formazione, venuta a galla da ispettori mandati da Bruxelles e da lettere anonime spedite alle Procure e alla Guardia di Finanza. Citiamo a caso l’operato di Maria Trovato, dipendente dell’Ispettorato Provinciale del lavoro di Catania che ha dato il nulla osta a trenta progetti la cui rendicontazione era incompatibile con l’erogazione dei fondi europei. I figli della Trovato lavoravano negli Enti sottoposti al suo controllo. Tutto questo e altro ancora è avvenuto mentre si negavano le risorse ai Cfp salesiani di grande tradizione e di grande qualità, mentre si escludeva dal finanziamento il CEDIFOP, ente di formazione eccellente per palombari accreditato persino in Norvegia (quando arrivano grandi navi a Palermo per la manutenzione, come la Nave Solitaire, è necessario far arrivare i palombari dall’Olanda), o gli istituti tecnici e professionali statali che avevano fatto richiesta di tenere corsi. Il paradosso del crimine raggiunge l’apice quando si escludono alcuni istituti statali perché non hanno prodotto il certificato antimafia.

Adesso alcuni Centri di Formazione sono commissariati e i commissari, privi della copertura finanziaria, licenziano il personale. Ma la Magistratura del lavoro li reintegra prontamente. I Commissari sono quindi costretti a riassumerli senza assegnare loro incarichi e pagandoli a vuoto contraendo debiti che non potranno essere ripianati. Pubblichiamo sotto una lettera che documenta quanto affermiamo.

A questo punto ci sembra necessario che Bruxelles eviti di continuare a mandare soldi a una Regione Siciliana che non possiede strutture tecniche e amministrative in grado di gestire con onestà e competenza le risorse economiche. Tutti questi soldi vanno a finire a organizzazioni politico-sindacal-affaristiche che nulla hanno a che vedere con lo sviluppo del mondo produttivo siciliano.

Roberto Tripodi
Presidente regionale ASASI

sabato 23 novembre 2013

L’importanza dei riconoscimenti IMCA nelle certificazioni di Commercial Diver (Parte II: Riconoscimenti indiretti)

(di Manos Kouvakis)


La Legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale) specifica che la Repubblica Italiana promuove la formazione e l'elevazione professionale in attuazione degli articoli 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta e di favorire la crescita della personalità dei lavoratori attraverso l'acquisizione di una cultura professionale.

Nella legge viene specificato che le regioni esercitano la potestà legislativa in materia di orientamento e di formazione professionale, ottemperando ad una serie di obblighi ben precisi fra cui quello di adeguare la propria normativa a quella internazionale e comunitaria ed attenersi alla normativa nazionale in materia di contenuti tecnici e di obiettivi formativi e culturali delle iniziative. Le regioni, attenendosi alle finalità e ai principi, provvedono a disciplinare con proprie leggi la programmazione, l'attuazione e il finanziamento delle attività di formazione professionale e le modalità per il conseguimento degli obiettivi formativi relativi alle qualifiche, stabilendo gli indirizzi della programmazione didattica delle attività di formazione professionale.

Al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita. Tali prove finali, devono essere svolte di fronte a commissioni esaminatrici, composte nei modi previsti dalle leggi regionali, delle quali dovranno comunque far parte esperti designati dalle amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale. Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Gli enti operanti nella formazione professionale possono stipulare convenzioni con le imprese per la effettuazione presso di esse di periodi di tirocinio pratico e di esperienza, con la precisazione che le attività formative sono finalizzate all'apprendimento e non a scopi di produzione aziendale.

Foto dal corso TOP UP 2013 del CEDIFOP


Nell'esercizio delle rispettive funzioni in materia di formazione professionale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni hanno facoltà di avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

In Italia le regioni a statuto speciale hanno una particolare forma di attività legislativa, esse possono legiferare nel proprio territorio con la limitazione di un controllo, da un apposito organismo statale, per evitare che le leggi regionali siano in conflitto con le leggi dello Stato unitario, ma diversamente dalle regioni a statuto ordinario, nella regione Sicilia, tutti i documenti pubblici riportano in intestazione la dicitura “Repubblica Italiana”. Queste regioni esercitano tre tipi di potestà legislativa:
  • a) potestà esclusiva, che è la più caratteristica,
  • b) potestà legislativa concorrente,
  • c) potestà integrativa e attuativa

La Regione Sicilia che è una regione a statuto speciale - Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 “Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455” - è l’autorità competente in materia di formazione professionale sul territorio siciliano, per il rilascio degli attestati di qualifica professionale, e subordina le attività formative ai controlli degli organi ispettivi dell’Ispettorato del Lavoro, dell’Ufficio Provinciale del Lavoro (U.P.L.) e ogni corso di qualifica professionale si conclude con un Esame Finale innanzi una Commissione esaminatrice istituita con Decreto emanato dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale. Gli attestati rilasciati vengono repertoriati e vidimati dal C.P.I. dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana.

Foto dal corso TOP UP 2013 del CEDIFOP


Va inoltre sottolineato che nel 2010, la regione Sicilia ha emanato la delibera di giunta n .350/2010 introducendo nel Prof 2011 disposizioni precise sui contenuti dei corsi di formazione professionale per OTS di livello base e di specializzazione effettuati nel territorio della regione Sicilia. Considerano che questi percorsi formativi devono essere fatti secondo standard IDSA e HSE, riporta testualmente la seguente specifica : “Per questo settore i corsi di formazione professionale per O.T.S. (Operatori Tecnico Subacquei) di livello Base e di specializzazione si devono attenere alla direttiva 2005/36/CE secondo gli standard dei programmi validati da I.D.S.A. (International Diving Schools Association) e H.S.E. (Health and Safety Executive)”.

A fine corso gli esami vengono effettuati innanzi una commissione istituita con decreto della Regione Sicilia/Italia, il Presidente di detta commissione esaminatrice è un funzionario pubblico. L’attestato di qualifica professionale di tutti i corsi realizzati in questo ambito, come corsi di base e di specializzazione, riportano il logo dello stato italiano, della regione Sicilia, della comunità europea e dell’ente di formazione. Inoltre (nell’angolo in basso a destra) riportano il numero di registrazione dell’attestato presso un ufficio pubblico (Centro per l’Impiego dell’Assessorato del Lavoro), la data e il timbro della regione Sicilia/Italia.

I medesimi standard, adottati in Sicilia nel Prof 2011, sono presenti anche nella proposta legislativa N. 2369 Lo Presti, "Disposizioni concernenti le attività professionali subacquee e iperbariche" “… Questi percorsi per essere validi, oltre che nel territorio italiano anche in quello internazionale, devono adottare standard definiti in coerenza con quelli internazionali previsti dall’Health and Safety Executive (HSE), dall’Association on Diving Contractors (ADC), dall’International Diving Schools Association (IDSA), dall’International Marine Contractors Association (IMCA) e da altri organismi similari …” e nel Documento dell’ENI SpA, del 05/08/2013 dal titolo “Requisiti HSE per i fornitori di lavori subacquei”.

Foto dal corso TOP UP 2013 del CEDIFOP


Attualmente IMCA riconosce, in una lista, “riconoscimenti indiretti” i percorsi formativi di Paesi che seguono regole e standard internazionali approvati dagli Stati ove vengono svolti, quelli attualmente registrati da IMCA sono: Australia, Brasile, Canada, Francia, India, Olanda, Nuova Zelanda, Norvegia, Sud Africa e U.K. Questa lista fino ad oggi non comprende l’Italia, anche perché non si è trovato fino ad oggi una legislazione specifica sui percorsi per commercial diver accettata da Imca per classificare tali percorsi secondo declinazioni legislative italiane. La legislazione italiana attuale, che però risale al 1979/1982 (qualifica di OTS), prevede attività all’interno delle aree portuali, non di interesse dell’IMCA, che opera in offshore. Ma alla luce di quando sta attualmente accadendo, i percorsi formativi svolti in Sicilia, hanno il diritto di essere inseriti in questa lista.

Vista l’importanza dell’argomento, l’Italia, che è uno dei paesi più importanti in Europa (sviluppo costiero) e anche all’estero (vedi ENI spa) nel settore delle attività di subacquea industriale, e vista l’importanza di dare segnali precisi, dove attualmente esiste una grande confusione a discapito della sicurezza e professionalità, e visto i presupposti, si può affermare che attualmente in Italia/Sicilia questi percorsi hanno il riconoscimento dello Stato Italiano, per poter essere inclusi di diritto nella lista dei paesi che hanno percorsi formativi approvati dalle autorità, anche se limitatamente a precisi percorsi che vengono effettuati nel territorio della regione siciliana, con determinate e ben precise condizioni di addestramento, individuate dalla delibera di giunta n.350/2010-Prof 2011.