CEDIFOP

CEDIFOP
le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento

venerdì 15 marzo 2013

Emanata l’ordinanza n. 10/2013 della Capitaneria di Porto di Trieste


Emanata l’ordinanza n. 10/2013 della Capitaneria di Porto di Trieste, che si può leggere integralmente sul sito della guardia costiera, oppure sul sito del CEDIFOP, al seguente link: http://www.cedifop.it/appunti/ord-TRIESTE_2013.htm


L’ordinanza, che cerca di fissare delle regole nel territorio di competenza della Capitaneria di Porto di Trieste, è molto simile alle ordinanze del 2006 della Capitaneria di Porto di Venezia n. 32/06 (http://www.cedifop.it/appunti/ord-ven.htm ), della Capitaneria di Porto di Chioggia n. 33/06 (http://www.cedifop.it/appunti/ord-chio.htm ) ed a quella dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle n. 05/11 (http://www.cedifop.it/appunti/ord-caorle_2011.htm ), ma non è all’altezza delle ordinanze, più recenti, che cercano di affrontare il problema della sicurezza nelle immersioni, alla luce anche delle cause dei diversi incidenti degli ultimi anni, come quelle dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio del 2010, ordinanza n. 25/10 (http://www.cedifop.it/appunti/ord-ANZIO.htm ) e quelle più recenti della Capitaneria di Porto di Palermo del 2011, n 50/2011 (http://www.cedifop.it/appunti/ord-palermo_2011.htm ) e quella Capitaneria di Porto di Milazzo del 2012, n 40/2012 (http://www.cedifop.it/appunti/ord-milazzo_2012.htm )


Se consideriamo anche l’ordinanza n.77 del 1992 della Capitaneria di Porto di Ravenna (http://www.cedifop.it/appunti/ord-rav.htm  - prima del suo genere, e ad oggi ancora molto attuale), quella di Trieste è l’ottava ordinanza che riguarda questo tipo di attività che rientra nella subacquea industriale, di operatori che rientrano nell’ ambito dei metalmeccanici secondo le classificazioni ISTAT e ISFOL, per tipologia di attività e competenze, in Italia, ed è un segnale forte e chiaro delle difficoltà in cui si trovano le varie capitanerie sul territorio nazionale nel dover garantire sicurezza e controlli adeguati in un settore molto delicato, dove spesso si rischia (e a volte si perde) la vita, perché la legislazione in Italia ha un ritardo di più di 30 anni (l’ultimo decreto ministeriale risale al 2(2/1982).


Da notare inoltre che fra proposte di legge in questo settore e testi unificati, nelle varie legislature dal 1997 (presentazione del primo disegno di legge in parlamento) ad oggi, ce ne sono ben 10 che testimoniano una colpevole indifferenza e incapacità del legislatore a regolamentare un settore cosi delicato.


Ci chiediamo quante altre vite umane dovranno essere sacrificate ancora, prima che si decida di riportare l’Italia alla pari con gli altri paesi del mondo, che hanno da anni regole ben precise e legislazioni specifiche in questo settore.

giovedì 28 febbraio 2013

CEDIFOP è l'UNICA scuola IMCA in Italia



CEDIFOP è l'UNICA scuola IMCA in Italia per i corsi DIVER MEDIC:


http://www.imca-int.com/divisions/diving/profile/personnel/training/courses-medic.html







Il corso per il DIVER MEDIC /IMCA del CEDIFOP è uno dei 4 corsi che vengono autorizzati dall'IMCA, ma l'unico dei 4 realizzato ad oggi in Italia.

Nessun'altra scuola sul territorio Italiano è autorizzata ad oggi dall'IMCA per svolgere corsi riconosciuti IMCA in Italia:

http://www.imca-int.com/documents/factsheets/IMCA-Logo.pdf






ecco la parte del documento riportato sopra che specifica tutto ciò:


.... 

Training and certification:

1) There are only four training courses for which IMCA offers approval/recognition – Trainee air diving supervisor, Trainee bell diving supervisor, Assistant life support technician and Diver medic. Each requires a training establishment to apply for approval then satisfactorily undergo an audit of its documentation, facilities and course. Once IMCA has confirmed approval/recognition such establishments may use the wording ‘IMCA Approved’ or ‘IMCA Recognised’ in relation to these specific courses only

2) No other courses are approved/recognised by IMCA and, therefore, no stablishments should state ‘IMCA Approved’ or ‘IMCA Recognised’ in relation to any other course. IMCA has produced a variety of guidance documents on various topics, such as ROV training, high voltage training, etc. Where members offer courses run in line with such guidance, the following text may be used
...............





sabato 9 febbraio 2013

La certificazione del TOP UP secondo gli standard IDSA, HSE, IMCA ed ENI in ambito offshore

(di Manos Kouvakis)

Torniamo di nuovo a parlare di certificazioni e corsi, per definire meglio concetti e obbiettivi dei vari corsi del settore, cercando di definire una linea guida che permetta di indicare un percorso formativo valido e corretto a livello internazionale.

Ma, in premessa, occorre fare alcune precisazioni che successivamente serviranno a capire le varie differenze:

1) IDSA (International Diving Schools Association) con sede a Malestroit, Bretagna, Francia, rappresenta una didattica (l’unica) nel settore della subacquea industriale. Essa è l’analogo di quello che rappresentano PADI/CMAS/ISDA/SSI ecc nella subacquea sportiva. IDSA non fa altro che definire tempi di fondo, esercitazioni obbligatorie, attrezzature specifiche da utilizzare e procedure nella gestione dei vari livelli della subacquea industriale, sia per il basso che per l’alto fondale. IDSA riconosce solo 15 scuole FULL MEMBER in tutto il mondo (2 in Asia, 1 in Africa, 2 in USA e 10 in Europa, di cui 1 sola in Italia il CEDIFOP) esse sono sottoposte a controlli obbligatori triennali (audit) per la verifica dell’applicazione corretta degli standard. Nell’IDSA, inoltre, confluiscono anche altre ditte e/o scuole che ancora non sono al livello di FULL MEMBER, ma soltanto membri associati o affiliati. La differenza sta nel fatto che queste ultime non hanno l’obbligo di mantenere gli standard della didattica e l’obbligo degli audit, ma non possono neanche rilasciare le certificazioni IDSA. Un esempio di queste scuole è la scuola di Fort William in Scozia (The Underwater Centre) mentre una scuola FULL MEMBER IDSA in UK è l’Interdiver di Plymouth (UK). (http://www.idsaworldwide.org/html/members.html). IDSA ha quattro livelli di riconoscimento nell’inshore diving e nell’offshore diving rappresentati dai livello 1, livello 2, livello 3 e livello 4.

2) L’HSE inglese aderisce all’OSHA (https://osha.europa.eu/it/about/organisation/focal_points) cosi come l’INAIL Italiano (ente equivalente all’HSE in Italia), da qui la validità dell’HSE – UK solo in Inghilterra così come l'INAIL ha validità solo in Italia. A differenza dell’INAIL Italiano, l’HSE riconosce una serie di percorsi formativi nella subacquea industriale, come validi per lavorare in UK. HSE-UK ha quattro livelli di riconoscimento nell’inshore diving o nell’offshore diving che sono:

a. SCUBA
b. SCUBA e SURFACE
c. SURFACE TOP UP
d. CLOSED BELL

Per cui dire “riconosciuto HSE”, senza far riferimento al livello di riconoscimento, è assolutamente errato, perché può trarre in inganno chi non è a conoscenza dell’esatto significato. Va sottolineato che il riconoscimento NON può riguardare la scuola specifica (questo comporterebbe un automatico riconoscimento anche di quei corsi che non rientrano nei quattro livelli indicati o nei parametri dell’HSE-UK per uno qualsiasi di questi livelli) ma i percorsi formativi singoli, fatti da una scuola, che rientrano nei parametri indicati. Il che vuol dire che l’inserimento della dicitura “riconosciuto HSE-UK” nella carta intestata (come fa una scuola di Roma) è illegittimo e ingannevole, perché assolutamente FALSO. Il riconoscimento di uno di questi livelli da parte dell’HSE è assolutamente gratuito e avviene dopo un esame e una valutazione dei contenuti di un percorso formativo.

3) IMCA è una associazione internazionale formata principalmente da imprese che operano nell’ambito offshore, esse pagano annualmente una quota di adesione. Anche qui, come nell’IDSA, ci sono diversi livelli di adesione che vanno

a. dalla semplice adesione come “Corrispondente” che permette l’uso del logo dell’IMCA (in Italia diverse strutture e/o associazioni aderiscono come “corrispondenti”, ad esempio AISI ed altre). Questo tipo di adesione da diritto solo all’uso del logo dell’IMCA e a ricevere informazioni sulle attività dell’associazione, ma non prevede alcun controllo dal parte dell’IMCA per qualsiasi cosa l’ente aderente fa, ma solo un annuale versamento della quota di iscrizione.

b. L’adesione come “Fornitore” IMCA per la fornitura di servizi o attrezzature, implica dei semplici controlli da parte dell’IMCA.

c. Riconoscimento come “Contractor” cioè Full Member IMCA nell’offshore diving, riservato alle aziende che chiedono il controllo degli ispettori IMCA i quali verificano attrezzature, procedure e quant’altro previsto dall’IMCA. E’ una adesione molto costosa, ma garantisce che l’azienda sottoposta a tale procedimento applica il top mondiale in tema di sicurezza durante le operazioni offshore Cioè è un marchio di qualità ad altissimo livello, che da massima affidabilità a livello mondiale. Difficilissimo da ottenere per costi e controlli.

d. Ci sono inoltre altri riconoscimenti IMCA che possono anche essere abbinamenti di riconoscimenti/adesioni precedenti o che possono includere altri settori come ROV ecc. Il tutto è specificato sul sito dell’IMCA. Qui rientrano le scuole che vengono autorizzate dall’IMCA a svolgere uno dei quattro corsi IMCA, che sono supervisor di basso fondale, supervisor di alto fondale, assistente tecnico per le immersioni con la campana chiusa e Diver Medic. Questo tipo di adesione / riconoscimento / idoneità avviene solo tramite controllo diretto dell’IMCA a seguito di audit iniziale, che successivamente si ripete ogni 3 anni per il mantenimento di questo status. Questo tipo di riconoscimento è quello che ha CEDIFOP per lo svolgimento dei corsi per Diver Medic. Il riconoscimento cessa di esistere se l’ente non supera uno dei successivi audit sull’idoneità del percorso formativo durante il controllo IMCA.

Anche qui va sottolineato che IMCA NON FA e NON HA MAI FATTO corsi per OTS, ma come HSE riconosce alcuni percorsi formativi, solo in ambito offshore, a livello internazionale a partire dal TOP UP per il basso fondale e del CLOSED BELL per l’alto fondale (quindi qualsiasi corso per OTS che secondo la legislazione Italiana serve per attività lavorative all’interno delle aree portuali è fuori dagli standard minimi dei riconoscimenti IMCA). Tutto ciò è specificato in una delle circolari dell’IMCA dal titolo “Diver and Diving Supervisor Certification”.

In Italia, la mancanza di una legislazione specifica del settore, ha negli anni creato non pochi problemi di riconoscimento dei titoli Italiani a livello internazionale, che vengono considerati non spendibili nel mondo dell’offshore, se parliamo dell’OTS, che per legislazione vigente (Decreto Ministeriale 02/02/1982 che integra il Decreto del 1979) permette solo l’attività in acque portuali, quindi molto limitativo per il raggio di interesse dell’IMCA. Questo si traduce nella necessità di fare una formazione integrativa per poter avere le competenze ed i titoli necessari richiesti in un cantiere nell’offshore diving.

Anche qui, anche se con parole diverse, e visto la lacuna legislativa, ENI spa, nella lettera HSE/SIC Prot. 16 del 21/05/2008, attualmente in vigore in Italia, dal titolo “Requisiti HSE per i subappaltatori di lavori subacquei”, oltre a vietare le immersioni in libera definisce 3 livelli di attività lavorative in questo settore: il primo per immersioni a profondità fino a -30 metri per le quali è richiesta una stazione di superficie per le immersioni ad aria con pannelli di controllo/erogazione d’aria/comunicazione e casco (linee guida IMCA d 015), questo tipo di immersioni sono equivalenti ai livelli 1 e 2 dell’IDSA e ai livelli di SCUBA e SCUBA e SURFACE dell’HSE-UK, il secondo livello per immersioni a profondità da -30 ai – 50 metri per le quali è richiesto di fornire una stazione per le immersioni ad aria compressa con campana aperta o basket (linee guida Imca D23) equivalente al livello 3 dell’IDSA o al livello SURFACE TOP UP dell’HSE-UK, e nel terzo livello per le immersioni oltre i -50 metri è richiesto un adeguato sistema per le immersioni di alto fondale in saturazione, equivalente al livello 4 dell’IDSA o al livello di Closed Bell dell’HSE-UK.

Le immersioni che vanno dai -30 ai -50 metri , chiamate anche TOP UP, rientrano nel basso fondale e naturalmente l’addestramento è successivo a un corso per OTS, sia come tempi, profondità, tecniche di immersione ed attrezzature utilizzate.

Attualmente CEDIFOP è l’unica scuola in Italia che seguendo rigidamente gli standard previsti dalla didattica IDSA sui tempi di fondo è risuscita dal 2011, ad avere per il percorso di “Operatore Tecnico Subacqueo - Top Up - IDSA level 3” il riconoscimento degli inglesi dell’HSE e rientrare fra quelli previsti dall’IMCA nel documento “Diver and Diving Supervisor Certification”.

Il percorso del CEDIFOP, attualmente è uno dei più rigidi in Europa, con regole molto ferree che prevedono l’obbligatorietà del corso IMCA per Diver Medic e, oltre al corso di 15 giorni fatto a Palermo, anche uno stage di 5 giorni presso la scuola FULL MEMBER IDSA NYD di OSLO, con la quale CEDIFOP ha stilato un protocollo d’intesa che include, tra le altre cose, anche una immersione con l’utilizzo della campana chiusa e TUP come introduzione alle immersioni di alto fondale, anche se questo tipo di immersioni non sono previste nel corso per il TOP UP.
Inoltre la differenza nella preparazione che attualmente troviamo fra le varie scuole per OTS Italiane, fino ad oggi ha penalizzato chi con un titolo da OTS non conseguito presso CEDIFOP, vuole continuare il percorso da noi, perché risulta insufficiente. Mentre l’accesso è immediato per i corsisti che hanno seguito tutto l’addestramento al CEDIFOP e quindi sono in possesso dei requisiti richiesti, solo una piccola percentuale esterna riesce ad accedere in virtù di una serie di esperienze lavorative correttamente timbrate sul Logbook personale. Nella pagina http://www.cedifop.it/offshore/top_up.htm del sito del CEDIFOP, questi standard vengono elencati ed analizzati per tutto il percorso, affinché chiunque possa richiedere l’iscrizione se in possesso dei requisiti di accesso. 

L’alternativa in questi casi è frequentare un corso all’estero, presso scuole che hanno standard meno rigidi e percorsi meno controllati, naturalmente non presso una delle 15 scuole full member IDSA che realizzano corsi per il TOP UP, ma presso scuole (vedi Scozia - FW) che propongono corsi senza richiedere i tempi che la didattica IDSA impone, sia come accesso che durante lo svolgimento del corso, senza chiedere un corso IMCA per Diver Medic ma un semplice certificato sportivo e naturalmente facendo un percorso molto limitativo per numero di immersioni e profondità (presso la scuola di FW, il corso per il TOP UP viene realizzato con un max di 7 immersioni ad una profondità max di 21 metri, mentre abilita ad effettuare immersioni lavorative a profondità da -30 a -50 metri - standard internazionali e standard ENI spa). Di conseguenza questa certificazione, facile da ottenere, può andare bene per alcune ditte Italiane che attualmente non hanno obblighi legislativi sul personale da assumere, ma gli operatori subacquei trovano difficoltà di inserimento presso aziende che operano con i massimi standard internazionali o nelle conversioni, ad esempio ACDE (che accetta solo percorsi secondo standard IDSA) obbligatoria per lavorare in America (vedi http://www.acde.us/index.htm).


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Per quanto riguarda CEDIFOP, questi sono i video del nostro corso per il TOP UP:


introduzione alla saturazione:


campana aperta:




basket: 



salto in camera (decompressione ad ossigeno): 




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A conclusione di tutti i vari adempimenti, queste sono le certificazioni che 
CEDIFOP rilascia (per il TOP UP):

CARD: 



Attestato della Regione Sicilia:  (lato a):




                                                      Attestato della Regione Sicilia  (lato b):



Card IDSA (Cedifop-Palermo/NYD-Oslo): 




Certificazione di competenze: 




certificazione dell'utilizzo campana aperta-chiusa ecc: 


martedì 5 febbraio 2013

INTERROGAZIONE N. 67 - ARS - Assemblea Regionale Siciliana - Interrogazione Parlamentare N. 67 del 21.12.12



ARS - Assemblea Regionale Siciliana

Interrogazione Parlamentare  N. 67 del 21.12.2012 (Annuncio Aula Seduta n. 10 del 08/01/2103) - Notizie sui  corsi  di  formazione  per   'operatori  tecnici  subacquei'  e   sull'esclusione   dell'ente  CEDIFOP  dai  progetti  di  cui  al  c.d.  'Avviso 20'.



  XVI  Legislatura ARS

                             INTERROGAZIONE
                            (risposta orale)

  N. 67 - Notizie sui  corsi  di  formazione  per
  'operatori  tecnici  subacquei'  e   sull'esclusione
  dell'ente  CEDIFOP  dai  progetti  di  cui  al  c.d.
  'Avviso 20'.


Al Presidente della  Regione e all'Assessore  per
  l'istruzione e la formazione professionale, premesso
  che:

     il Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della
  Formazione, con Avviso n.20, approvato  con  Decreto
  del Direttore Generale n.3699 del 12 agosto 2011, ha
  indetto una procedura finalizzata all'acquisizione e
  selezione   di   'Percorsi    formativi    per    il
  rafforzamento dell'occupabilità e  dell'adattabilità
  della forza lavoro siciliana';

     il  detto  Avviso  indicava,  fra  i  criteri  di
  attribuzione dei punteggi per  la  formazione  delle
  graduatorie,  le  esperienze  (punti  1.1  e   1.2),
  rilevate  a  partire  dalla  valutazione  dei  corsi
  realizzati nel triennio/quinquennio precedente  alla
  data di pubblicazione dell'avviso;

     tra  gli  enti   che   operano   sul   territorio
  regionale, in  possesso  di  tutti  i  requisiti  di
  accreditamento dei percorsi e delle sede  formative,
  vi è il  Cedifop  di  Palermo,  specializzato  nella
  formazione di operatori tecnici subacquei;

     il detto  ente,  fin  dal  1993,  ha  promosso  e
  gestito progetti formativi  finanziati  con  risorse
  comunitarie   (FSE),   regolarmente    vigilati    e
  positivamente   valutati   dai   competenti   uffici
  dell'amministrazione regionale;

     il   Cedifop   è    'full    member'    dell'IDSA
  (l'associazione che riunisce a livello  mondiale  le
  scuole   per   subacquei   professionisti),    socio
  effettivo  dell'UNI   (organizzazione   riconosciuta
  dallo Stato e  dall'UE  che  cura  l'adozione  delle
  norme tecniche), ed è 'approved training  providere'
  dell'IMCA  (l'organizzazione  mondiale  dei  'marine
  contractors'), avendo costruito, nei circa  20  anni
  di attività, uno straordinario patrimonio tecnico di
  esperienze, professionalità e dotazioni  strumentali
  che ne fanno  praticamente  un  'unicum'  a  livello
  nazionale;

     la  specificità  del  Cedifop  è  stata  peraltro
  rilevata esplicitamente dal competente  Assessorato,
  come attestato da  quanto  dichiarato  dal  Capo  di
  Gabinetto    pro    tempore    dell'Assessore    per
  l'istruzione in sede di audizione di fronte  alla  V
  Commissione  legislativa  permanente   all'Assemblea
  regionale siciliana (seduta n.185 del 25/01/2011);

     atteso che:

     in sede di  valutazione  delle  proposte  di  cui
  all'Avviso   20   il   nucleo   all'uopo   delegato,
  introducendo  una  previsione  NON  contemplata  dal
  detto  avviso,  ha  ritenuto   di   non   attribuire
  punteggio ai  c.d.  'corsi  liberi'  (soggetti  alla
  vigilanza della Regione ed alle medesime regole  cui
  sono sottoposti i corsi  a  finanziamento  pubblico)
  quali quelli promossi ultimamente dal Cedifop;

     l'operato   del   nucleo    appare    palesemente
  illegittimo nella misura in  cui,  alterando  quanto
  previsto  dall'Avviso  (che  costituisce   ad   ogni
  effetto lex  specialis  cui  l'amministrazione  deve
  conformarsi), ha  determinato  un  minor  punteggio,
  risoltosi  nell'esclusione  dal  novero  dei   corsi
  finanziati, per il  Cedifop  e,  eventualmente,  per
  altri enti che si trovino nella medesima condizione;

     sul  punto,  peraltro,  è  pendente  un   ricorso
  promosso  dall'ente  di  fronte  alla  giurisdizione
  amministrativa;

     il  Cedifop,  ad  oggi,  risulta  l'unico   ente,
  sull'intero territorio nazionale, ad  essere  membro
  dell'IDSA ed in grado di rilasciare qualifiche  fino
  al  'top-up'  conformi  agli  standard   HSE   (ente
  governativo britannico che stabilisce i  criteri  di
  sicurezza internazionalmente riconosciuti);

     tale  riconoscimento,  peraltro,   ha   richiesto
  l'intervento  dell'Assessorato  che  ha   rilasciato
  all'HSE  apposita  dichiarazione  sull'effettuazione
  delle attività di controllo sull'operato dell'ente e
  sulla piena conformità  dello  stesso  alle  vigenti
  disposizioni;

     le  proposte  progettuali  presentate   dall'ente
  risultano,    fin    dalla    loro    denominazione,
  assolutamente coerenti ed in linea con gli  standard
  HSE/IDSA  (peraltro  riconosciuti  ed  espressamente
  richiamati dal Dipartimento nelle 'Direttive per  la
  programmazione  e   presentazione   delle   proposte
  formative' del PROF 2011) e le uniche, relativamente
  alle professioni subacque, in grado di soddisfare  i
  requisiti  di   cui   alla   direttiva   comunitaria
  2005/36/CE;

     l'esigenza  che  i  percorsi  formativi  per   le
  professioni subacquee nel settore industriale  siano
  assolutamente in linea con  gli  standard  citati  è
  dettata oltreché dalla spendibilità sul mercato  del
  lavoro, anche dal peculiare profilo di rischio delle
  attività  di  diving  professionale  che  richiedono
  l'acquisizione   di   competenze    specifiche    ed
  irrinunciabili;

     rilevato che:

     negli ultimi anni il  centro  ha  promosso  corsi
  c.d. 'liberi' che, pure a pagamento, hanno visto  la
  partecipazione di tanti giovani siciliani,  attratti
  evidentemente  dal  prestigio  dei  corsi  e   dalle
  opportunità    occupazionali    che    seguono    al
  conseguimento  delle   qualifiche   rilasciate   dal
  Cedifop;

     i corsi promossi dal Cedifop,  da  ormai  diversi
  anni, attirano giovani da tutte le parti d'Italia  e
  da diversi paesi del  Mediterraneo,  costituendo  un
  oggettivo elemento di eccellenza nel  sistema  della
  formazione in Sicilia;

     il settore delle attività professionali subacquee
  risulta strategico per l'economia regionale (a causa
  della presenza di molteplici installazioni portuali,
  impianti chimici, insediamenti di acquacoltura, etc.
  ove tali figure sono richieste ed indispensabili)  e
  la  carenza  di  personale   adeguatamente   formato
  costituisce  un  duplice  danno:  per   le   imprese
  interessate e per i tantissimi giovani in  cerca  di
  lavoro;

     l'esclusione dei progetti presentati dal Cedifop,
  al di  là  dei  rilievi  formali  sopra  richiamati,
  comporta, nei fatti, l'impossibilità per  un  grande
  numero   di   giovani   siciliani   di   conseguire,
  gratuitamente,  una   qualificazione   professionale
  internazionalmente  riconosciuta  ed  in  grado   di
  assicurare loro concrete opportunità occupazionali e
  renderli competitivi,  come  operatori  qualificati,
  sul piano internazionale;

     considerato che:

     come  sopra  detto  emergono  seri  dubbi   sulla
  legittimità  degli  atti  che  hanno  portato,   fra
  l'altro, all'esclusione dei progetti del Cedifop dal
  novero di quelli finanziati nell'ambito  dell'Avviso
  20;

     in  ogni  caso  l'esclusione  di  tali   progetti
  comporta,  prima  ancora  che  un  pregiudizio   per
  l'ente, un oggettivo vulnus per i giovani  siciliani
  che   si   vengono   a   trovare   nella   materiale
  impossibilità di accedere, gratuitamente, a percorsi
  formativi e qualifiche  che  ne  consentirebbero  un
  rapido e proficuo inserimento nel mondo del lavoro;

     per sapere:

     se si ritengano legittime le  procedure  adottate
  e,  in  particolare,  se  appaia  o  meno  legittimo
  l'operato del nucleo di valutazione nella  parte  in
  cui ha introdotto un criterio ultroneo (peraltro  in
  carenza di  un  sottostante  interesse  pubblico)  e
  quali interventi s'intenda adottare per  individuare
  e sanzionare le eventuali responsabilità;

     se, in  particolare,  s'intenda  intervenire  per
  correggere le cause che hanno portato all'esclusione
  dei progetti presentati dal Cedifop  dal  novero  di
  quelli finanziati;

     quali iniziative s'intenda assumere per garantire
  che   le   attività    formative    per    subacquei
  professionisti    possano    essere    adeguatamente
  valorizzate, assicurando la possibilità  ai  giovani
  siciliani di intraprendere, gratuitamente,  percorsi
  di  eccellenza  che  offrano  concrete   opportunità
  occupazionali, anche a livello  internazionale,  nel
  settore.

     (L'interrogante   chiede   lo   svolgimento   con
  urgenza)

     (21 dicembre 2012)
                                            LENTINI








domenica 3 febbraio 2013

INTERROGAZIONE N. 68 - ARS - Assemblea Regionale Siciliana - Interrogazione Parlamentare N. 68 del 21.12.12




ARS - Assemblea Regionale Siciliana

Interrogazione Parlamentare  N. 68 del 21.12.2012 (Annuncio Aula Seduta n. 10 del 08/01/2103) - Notizie sulla valutazione dei progetti di cui al c.d. 'Avviso 20' e sulle eventuali irregolarità in sede di attribuzione dei punteggi.



  XVI  Legislatura ARS

                             INTERROGAZIONE
                            (risposta orale)

  N. 68 - Notizie sulla valutazione dei progetti  di  cui  al
           c.d. 'Avviso 20' e sulle eventuali  irregolarità  in
           sede di attribuzione dei punteggi.

              Al Presidente della  Regione e all'Assessore  per
           l'iIstruzione   e   la   formazione   professionale,
           premesso che:

              il Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della
           Formazione, con Avviso n.20, approvato  con  Decreto
           del Direttore Generale n.3699 del 12 agosto 2011, ha
           indetto una procedura finalizzata all'acquisizione e
           selezione   di   'Percorsi    formativi    per    il
           rafforzamento dell'occupabilità e  dell'adattabilità
           della forza lavoro siciliana';

              il  detto  Avviso  indicava,  fra  i  criteri  di
           attribuzione dei punteggi per  la  formazione  delle
           graduatorie, la c.d.  'esperienza  continuativa  nel
           territorio  regionale'  (punto  1.1),   rilevata   a
           partire dalla valutazione dei corsi  realizzati  nel
           quinquennio precedente alla  data  di  pubblicazione
           dell'avviso;

              il  citato  punto  escludeva,  esplicitamente,  i
           corsi realizzati  in  ambito  OIF,  IFTS,  dell'alta
           formazione,  dell'apprendistato,  della   formazione
           continua anche con fondi interprofessionali;

              egualmente, al  successivo  punto  1.2,  dove  si
           indicavano i criteri di valutazione  dell'esperienza
           maturata     nell'ambito     di     attività      di
           formazione/orientamento/istruzione e  politiche  del
           lavoro, finanziate nel triennio antecedente al bando
           con  risorse  regionali,   statali   e   comunitarie
           congruenti  con  le   specifiche   dell'Avviso,   si
           escludevano i corsi OIF, IFTS, ecc;

              la   ratio   della   detta   esclusione   è    da
           individuarsi, verosimilmente, nella diversa  natura,
           rispetto ai corsi  formativi  PROF,  delle  attività
           sopracitate, alcune  soggette  ad  altra  e  diversa
           disciplina (OIF, IFTS, formazione  continua),  altri
           comunque non sottoposti alle funzioni  di  controllo
           esercitate dall'amministrazione regionale;

              atteso che:

              i c.d. 'corsi liberi', ovvero  i  corsi  che,  in
           forza di quanto espressamente previsto  dal  decreto
           23  luglio  2003  dell'Assessore  per   il   lavoro,
           risultano tenuti a 'essere presentati ed attuati con
           le modalità previste per  le  attività  cofinanziate
           dal Fondo sociale europeo (FSE), fissate nell'avviso
           n. 3/2002 'P.O.R. Sicilia 2000-2006  -  Modalità  di
           presentazione delle istanze e di  svolgimento  delle
           azioni  cofinanziate  dal  Fondo  sociale  europeo',
           pubblicato nel S.O. nella Gazzetta  Ufficiale  della
           Regione Siciliana (P.I.) n. 34 del  26  luglio  2002
           (n. 25) e successive modifiche ed integrazioni,  per
           quanto  con  esse   compatibili   e   con   espressa
           esclusione  di   tutte   le   norme   di   carattere
           economicofinanziario';

              i detti corsi, tra  l'altro,  sono  soggetti,  in
           tutto e per tutto, al pari di  quelli  a  suo  tempo
           finanziati e regolamentati dalla legge  regionale  6
           marzo 1976, n.24, ai poteri di vigilanza e controllo
           da  parte  dell'amministrazione  regionale  ed  alle
           disposizioni    sull'accreditamento    delle    sedi
           formative;

              in sintesi, può tranquillamente  affermarsi   che
           si è determinata una vera  e  propria  equiparazione
           fra i  progetti  finanziati  con  fondi  pubblici  e
           quelli  autofinanziati,  considerato  che  gli  enti
           accreditati   operano   progetti    formativi    che
           realizzano un interesse pubblico senza gravare sulle
           finanze pubbliche;

              in  forza  di  quanto  sopra  richiamato   appare
           evidente come, in sede di valutazione delle proposte
           progettuali, con specifico riferimento ai punti  1.1
           e   1.2,   le   attività    accreditate,    ancorché
           autofinanziate,    avrebbero    dovuto    concorrere
           all'attribuzione dei punteggi;

              è altresì da rimarcare come gli  enti  che  hanno
           promosso  'corsi   liberi'   risultino   ancor   più
           'meritevoli' in quanto, pur sottostando alle  stesse
           regole relative  ai  corsi  finanziati  con  risorse
           pubbliche, hanno avuto la  capacità  di  'stare  sul
           mercato' e trovare  allievi  cui  hanno  chiesto  il
           pagamento di  corrispettivi,  evidenziandosi  perciò
           che i contenuti formativi  ed  i  titoli  conseguiti
           riscontrano effettiva 'spendibilità' nel mercato del
           lavoro;

              rilevato che:

              in sede di valutazione dei  progetti,  il  nucleo
           all'uopo incaricato (verbale n.1 del 26/01/2012), ha
           proceduto ad escludere  dalla  valutazione  i  corsi
           autofinanziati;

              tale decisione  NON  trova  riscontro  in  quanto
           previsto dall'Avviso 20, che in nessuna sua parte ed
           in alcun modo (neppure  in  forma  indiretta  ovvero
           desumibile in via analogica  da  altre  disposizioni
           del vigente ordinamento) indica di escludere i corsi
           liberi  dalla  valutazione;

              il  comportamento  del  nucleo  appare   pertanto
           palesemente  illegittimo  nella  parte  in  cui   ha
           ritenuto di introdurre una previsione  ultronea  che
           ha alterato e falsato quanto sancito dall'Avviso, il
           cui contenuto, ad ogni effetto, va considerato  come
           lex specialis che l'Amministrazione  sarebbe  tenuta
           ad osservare scrupolosamente;

              va altresì rilevato  come  l'operato  del  nucleo
           appaia  egualmente  in  palese  contraddizione   con
           quanto  indicato  a  riguardo  dal  'Manuale   delle
           Procedure  dell'ADG  Por-FSE  nella  parte  in   cui
           prescrive (cap. 5.1) che '... la  selezione  avviene
           sulla  base  di  requisiti  di  ammissibilità  e  di
           criteri  di  valutazione  definiti   nel   documento
           approvato dal Comitato di Sorveglianza' e che '(...)
           Il Nucleo di valutazione,  verificherà  valuterà  le
           proposte progettuali presentate, tenendo  conto  dei
           criteri di valutazione riportati nell'avviso.';

              in tal senso va rimarcato che,  sempre  ai  sensi
           del citato Manuale, 'la responsabilità diretta per l
           affidamento     delle     attività     da      parte
           dell'Amministrazione   regionale   e   quella    del
           controllo sugli affidamenti da parte degli organismi
           intermedi è in capo all'Autorità di Gestione' e che,
           pertanto,  è  all'ADG  che   vanno   ricondotte   le
           eventuali responsabilità in merito, ivi  compresi  i
           casi  in  cui  l'operato  del  Nucleo  non   risulti
           legittimo;

              considerato che:

              quanto  sopra  esposto  mette  in  questione   la
           legittimità dell'intera  procedura  e,  soprattutto,
           della  graduatoria  scaturente   dalla   valutazione
           effettuata;

              l'esclusione dei 'corsi liberi' ha determinato  e
           determina un grave pregiudizio  a  danno  di  alcuni
           enti che, come detto, hanno realizzato e  realizzano
           finalità di pubblico interesse senza gravare fin qui
           sulle finanze pubbliche  ed  i  corsi  dagli  stessi
           promossi  hanno  riscontrato  e  riscontrano   vasto
           successo nella platea dei potenziali interessati;

              quanto   detto   vale   -   a   fortiori   -   in
           considerazione  del  carattere   pluriennale   della
           programmazione prevista dall'Avviso 20 e si risolve,
           nei fatti, in un danno  per  l'utenza  del  servizio
           formativo, privata della  possibilità  di  scegliere
           percorsi   che,   verosimilmente,   riscontrerebbero
           maggiore interesse;

              da  notizie  di  stampa   si   apprende   altresì
           dell'esistenza   di   ricorsi,   di   fronte    alla
           giurisdizione amministrativa,  promossi  proprio  in
           ragione  delle  irregolarità  sopra  evidenziate;

              i  contenziosi  determinatisi,   che   vedrebbero
           verosimilmente     soccombere      l'amministrazione
           regionale, rischiano  di  mettere  in  questione  il
           regolare avvio dell'intero complesso delle  attività
           formative, con pesanti conseguenze  sull'occupazione
           e sul reddito dei ben 8 mila operatori del comparto;

              un intervento immediato in  sede  amministrativa,
           volto a ripristinare la legittimità delle  procedure
           selettive e a rimuovere le  cause  dei  contenziosi,
           eviterebbe il blocco delle attività  ed  il  rischio
           che  i  competenti   organi   comunitari,   da   cui
           provengono le risorse che  finanziano  le  attività,
           sanzionino le eventuali irregolarità compiute  dalla
           Regione  (si  rammenta   in   tal   senso   che   il
           Dipartimento, quale soggetto attuatore, assume tutte
           le responsabilità a riguardo);

              per sapere:

              se si ritengano legittime le  procedure  adottate
           e,  in  particolare,  se  appaia  o  meno  legittimo
           l'operato del nucleo di valutazione nella  parte  in
           cui ha introdotto un criterio ultroneo (peraltro  in
           carenza di  un  sottostante  interesse  pubblico)  e
           quali interventi s'intenda adottare per  individuare
           e sanzionare le eventuali responsabilità;

              quali iniziative s'intenda assumere per garantire
           la legalità  e  legittimità  della  selezione  delle
           proposte progettuali di cui all'Avviso 20,  evitando
           che possano determinarsi le  gravissime  conseguenze
           sopra   evidenziate   (blocco   dell'intero    PROF,
           intervento e sanzioni in sede comunitaria);

              quali   iniziative   s'intenda   complessivamente
           adottare  per  garantire  che  la  programmazione  e
           gestione  dei  corsi  di  formazione   professionale
           risultino  ispirate  ai  criteri  costituzionalmente
           sanciti di imparzialità, trasparenza ed  efficienza,
           garantendo al meglio  ai  siciliani  l'accesso  alle
           opportunità formative più  utili  e  spendibili  sul
           mercato del lavoro.

              (L'interrogante   chiede   lo   svolgimento   con
           urgenza)

              (21 dicembre 2012)
                                                   LENTINI








martedì 29 gennaio 2013

Limitazioni dell'uso dello SCUBA in ambito Offshore (IMCA D 033 - October 2003) e la realtà Italiana


SCUBA - acronimo della frase in lingua inglese Self Contained Underwater Breathing Apparatus, ovvero "apparato di respirazione subacqueo autonomo" sviluppato nel 1940 e da allora ampiamente utilizzato nella subacquea ricreativa e amatoriale.

La caratteristica particolare è la fornitura dell’aria dalla bombola che il subacqueo porta sulle spalle, al contrario del subacqueo che opera in Surface, cioè con fornitura di aria dalla superficie tramite un cavo ombelicale.

Spesso, in passato, lo SCUBA è stato utilizzato anche nella subacquea industriale spesso su richiesta del cliente, tuttavia, dopo un certo numero di incidenti e vittime, le limitazioni dello SCUBA rispetto al Surface sono apparse chiare.

Attualmente l’utilizzo dello SCUBA nel diving industriale è molto limitato, solo nell’Inland/Inshore diving e sempre utilizzando il collegamento alla superficie tramite una cima/braga, inclusa la comunicazione. Mentre le immersione “in libera” appartengono solo all’ambito della subacquea ricreativa e amatoriale.

IMCA, sin dal luglio del 1994, nel documento dell’AODC 065 ha dichiarato: "SCUBA ha molte limitazioni ed è fortemente raccomandato di NON essere utilizzato in tutte le operazioni in offshore in ambito di installazioni petrolifere, metanifere, costruzioni, ingegneria civile o di salvataggio.”. Questo concetto è stato successivamente ribadito nell’aprile 1998, quando nel Codice Internazionale di IMCA “IMCA International Code of Practice for Offshore Diving (IMCA D 014 - Rif. 2)” è stato riportato: “L'auto-respiratore subacqueo (SCUBA) ha insiti diversi limiti e difficoltà, come la fornitura di gas di respirazione limitata. Senza l’utilizzo del Surface è improbabile che, in qualsiasi circostanza, l'uso dello SCUBA possa fornire una soluzione alle immersioni in sicurezza, nei campi in cui trova applicazione il presente codice”

(dal corso per OTS del CEDIFOP: Immersione in SCUBA in area portuale)

Va inoltre osservato che lo SCUBA è specificamente vietato per immersioni offshore da alcuni regolamenti nazionali.

Membri IMCA hanno a volte avuto richieste da potenziali clienti di utilizzare lo SCUBA perché è visto come un modo più semplice di fare le cose, rispetto al Surface, ma occorre tenere presente che ci sono un certo numero di limitazioni nell'uso dello SCUBA:

Gas di respirazione limitato: Il tempo che un subacqueo può trascorrere sott'acqua è limitato dalla quantità di gas che il subacqueo può portare con sé. Questo è un problema particolare se la subacqueo sta lavorando sodo e respira a fatica. Per efficienza, un subacqueo commerciale deve massimizzare il tempo in acqua. Con il SURFACE il tempo di permanenza in acqua teoricamente è illimitato.

In molti luoghi in cui si effettuano immersioni lavorative ci sono ostacoli sotto l'acqua, dove il subacqueo può rimanere impigliato, in questo caso la quantità limitata di aria dello SCUBA può presentare un serio problema di sicurezza, inesistente nel caso del Surface, che permette una fornitura virtualmente illimitata per la sopravvivenza, fino a quando l'assistenza arriva o la situazione è risolta. Addirittura in questi casi potrebbe aumentare la frequenza respiratoria (panico) portando ad un più veloce consumo dell’aria limitando ulteriormente le risorse disponibili in SCUBA.

Un subacqueo che usa il Surface ha anche una riserva di aria nella bombola sulle spalle. Se la sua alimentazione di aria principale dalla superficie si guasta per qualsiasi motivo, ha riserve sufficienti per tornare in tutta sicurezza in superficie o in altro luogo di sicurezza. Mentre se l’immersione è in Scuba, come si è visto, le soluzioni di riserva hanno un record di fallimento nei casi di emergenza.

(dal corso per OTS del CEDIFOP: Immersione in SURFACE in area portuale)


Mancanza di comunicazione con la superficie: Divers che utilizzano il Surface tramite l’ombelicale fruiscono di vari servizi tra la superficie e il subacqueo. Questo include la comunicazione vocale tra il subacqueo e il supervisore e, talvolta anche di immagini video. Il subacqueo in SCUBA è spesso sfornito di qualsiasi tipo di comunicazione con la superficie.

I vantaggi di avere la comunicazione vocale sono:

  • Il supervisore delle immersioni parla con il subacqueo fornendo una guida e indicazioni fino alla fine del lavoro; 
  • Il supervisore delle immersioni è in grado di monitorare il ritmo di respirazione del subacqueo, fornendo immediata assistenza nel caso di subacqueo in difficoltà;
  • Il subacqueo può inoltre dire al supervisore se si sente bene o ha un problema


Tali operazioni spesso in SCUBA non sono possibili. Anche se viene usata una comunicazione senza fili, essa a volte non è affidabile. Spesso questo sistema, ad azione diretta, non permette al supervisore di monitorare i ritmi di respirazione del subacqueo.

(dal corso per OTS del CEDIFOP: Immersione in SCUBA in area portuale)


Sicurezza dei dispositivi respiratori: Un subacqueo può indossare un certo numero di tipi di attrezzature di respirazione. Un tipo è noto come "mezza maschera ed erogatore" con un’unica maschera che copre gli occhi e il naso. L'uso di questo apparecchio richiede al subacqueo di tenere l’erogatore di aria tra i denti. Ci sono stati molti incidenti con subacqueo inconscio che perdendo l’erogatore ha inalato acqua, annegando.

Indossare maschere del tipo “gran facciale” o caschi con l’erogatore integrato permette al subacqueo di respirare normalmente attraverso il naso o la bocca, eliminando la possibilità di inspirare acqua di mare, mentre è incosciente a causa di un incidente o di un malore.

Decompressione: Un subacqueo in libera deve normalmente regolarsi durante la sua immersione tenendo sotto osservazione profondità e consumi d’aria. Questo è un compito in più per lui, durante l'immersione, di controllare anche i tempi della sua decompressione. Alcuni subacquei indossano 'computer' di decompressione, ma questi sono programmati per utenti ricreativi e possono non essere affidabili per i più pesanti tipi di lavoro normalmente svolti dai commercial diver.
Al contrario, un subacqueo che sta utilizzando il Surface ha la sua profondità monitorata in modo costante dal supervisore che gli garantisce la corretta applicazione delle procedure di decompressione.

Mobilità: Si dice talvolta che i subacquei sono molto più “liberi” sotto l'acqua dei subacquei che utilizzano il Surface. Anche se questo può essere vero per un subacqueo in libera, senza ombelicale o altro legame con la superficie, i rischi (subacqueo inconscio) non sono accettabili in mare aperto nelle immersioni lavorative. Inoltre, nel caso di incidente, il recupero del subacqueo in libera potrebbe essere seriamente compromesso dalle correnti marine. Ultimo esempio, l’incidente mortale di Livorno del 24 febbraio 2012, dove il subacqueo era sceso in libera a riparare una boa a -18 metri, ma è stato trascinato a – 50 metri dopo la perdita di coscienza. Incidenti di questo tipo, per mancanza di addestramento adeguato, capitano sempre più spesso a persone che provano a lavorare sott’acqua con tecniche della subacquea sportiva-ricreativa, senza una formazione adeguata, usciti da scuole che conferiscono loro titoli (OTS) utilizzando tecniche valide nella subacquea sportiva ma non nella subacquea industriale, a volte senza neanche mandare gli allievi in acqua.

Importantissimo diventa a questo punto sottolineare che ENI spa, nella lettera HSE/SIC Prot. 16 del 21/05/2008, attualmente in vigore in Italia, dal titolo “Requisiti HSE per i subappaltatori di lavori subacquei”, a pagina 9 scrive: “Gli autorespiratori autonomi (ARA) presentano limiti e difficoltà intrinseci (le immersioni con l’attrezzatura subacquea alimentata dalla superficie costituiscono il metodo più sicuro da preferire per le operazioni subacquee). Le attrezzature ARA, pertanto, non dovranno essere utilizzate nelle attività subacquee legate a costruzioni, riparazioni e manutenzione.”

In ambito offshore, in Italia dal 2010 la norma UNI 11366, indica una serie di buone norme procedurali in perfetta sintonia con le direttive IMCA ed ENI.


(dal corso per OTS del CEDIFOP: Immersione in SURFACE in area portuale)

Alla mancanza di formazione adeguata e inappropriata si possono sicuramente imputare anche diversi incidenti mortali che hanno funestato questo settore, e sicuramente di questo è convinto anche l’On. A. Di Biagio che, in un suo intervento alla Camera dei Deputati, sull’ordine dei lavori del 28 Aprile 2011, sottolinea nel suo discorso sull’assenza di una legge pertinente, riferendosi all’ultimo incidente mortale nel settore, che “Mi assumo ogni responsabilità nell’affermare con certezza e risolutezza che la promulgazione e conseguente applicazione di queste disposizioni avrebbe potuto salvare la vita a questo giovane”. Da sottolineare che dal 1977 ci sono stati ben 10 tentativi (8 proposte di legge e 2 testi unificati nel 2005 e nel 2009) durante le varie legislature, di definire una legge, ma fino ad oggi senza mai riuscirci.

Questo è il motivo principale per cui negli ultimi anni, sempre più Capitanerie di Porto cercano con Ordinanze, di carattere locale, di “gestire” questo problema, segno di una sofferenza e preoccupazione per la vita degli operatori che lavorano senza le necessarie competenze e attrezzature a discapito della sicurezza.

SCUBA rimane, comunque, la migliore alternativa per le immersioni ricreative in coppia, quando l’obiettivo principale è il relax e il divertimento, e non l’attività lavorativa del metalmeccanico in immersione, quale è la funzione del commercial diver, sia in Italia – la qualifica “sommozzatore” secondo ISTAT nella nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali, rientra tra i metalmeccanici perché si trova nella categoria “Artigiani, operai specializzati e agricoltori - sottocategoria - Artigiani ed operai metalmeccanici specializzati ed assimilati”, sotto la voce “Sommozzatori e lavoratori subacquei” (non esiste sommozzatore sportivo, come erroneamente diversi asseriscono, creando volutamente più confusione, ma il “subacqueo sportivo”) in pieno raccordo con la versione europea della Classificazione Internazionale delle professioni (ISCO-88Com) dove troviamo il sommozzatore sempre nella categoria dei metalmeccanici “Metal, machinery and related trades workers - Metal moulders, welders, sheet-metal workers, structural-metal preparers” sotto la voce di “Underwater workers”.

giovedì 6 dicembre 2012

Corso TOP UP 2012 del CEDIFOP


Rientrati gli allievi del corso "TOP UP" in Italia, dallo stage di 5 giorni ad OSLO, dove hanno completato il loro percorso formativo durato 110 giorni  diviso in 4 step:

Allievi del CEDIFOP durante una esercitazione con la campana aperta

  • 60 giorni per il corso di Operatore Tecnico Subacqueo Specializzato, 
  • 10 giorni per il corso Diver Medic/Imca, 
  • 20 giorni per il corso OTS 2° livello, che completa i tempi di fondo per le immersioni dalla superficie (Scuba e Surface), secondo la didattica IDSA e 
  • 20 giorni per il corso TOP UP, realizzati per 15 giorni a Palermo e stage finale di 5 giorni in Norvegia, presso la scuola IDSA NYD di Oslo. 
Allievi del CEDIFOP durante una esercitazione con la campana aperta


Martedì 27 novembre ci sono stati gli esami finali davanti ad una commissione istituita con decreto dell'Assessore Regionale alla Formazione, che ha nominato un funzionario della regione presidente della commissione, un funzionario della Capitaneria di Porto di Palermo e 2 docenti del CEDIFOP.

Allievi del CEDIFOP durante una esercitazione con il basket


Ospite di riguardo, Walter D'Aniello, in visita al CEDIFOP, durante l'esame del corso TOP UP

Manos Kouvakis direttore CEDIFOP e Walter D'Aniello 


Il corso per il TOP UP del CEDIFOP è l'unico corso svolto in Italia ad essere riconosciuto dall'HSE-UK per il livello di "Surface Supplied & Surface Supplied (Top-Up)" (for Surface Supplied, Surface-Orientated Diving Techniques to a maximum depth of 50 metres) e dall'IMCA poichè rientra fra le qualifiche riportate nel "Diver and Diving Supervisor Certification" dell'IMCA (unico in Italia), categoria: A: Surface-Supplied Diver Certificates.

allievo CEDIFOP durante una esercitazione