CEDIFOP

CEDIFOP
le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento
Visualizzazione post con etichetta subacqueo. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta subacqueo. Mostra tutti i post

martedì 29 agosto 2017

Perchè le certificazioni HSE_UK rilasciate dalla scuola di FW (Scozia) non sono valide per l'iscrizione al Repertorio Telematico, previsto dalla L.R. 07/2016?

(di Manos Kouvakis)



Le certificazioni rilasciate in UK, a seguito dei percorsi formativi, fanno riferimento al "Diving at Work Regulations 1997 List of Approved Diving Qualifications", che divide le attività subacquea in 9 categorie (Schedule).


L'iscrizione al Repertorio Telematico prevista dalla L.R. 07/2016, poteva coinvolgere le categorie 1 (Offshore Diving) e 2 (Inland/Inshore Diving), dove si trova un riferimento alle attività formative realizzate in Italia, ed in particolare:


1) Settore OFFSHORE:

  • Schedule 1 Offshore Diving (pagina 11 del "List of Approved Diving Qualifications")
    • sottocategoria: For Surface Supplied, Surface-Orientated Diving Techniques to a maximum depth of 50 metres:
      • sottocategoria: In addition, the following qualifications may be used for Surface Supplied, SurfaceOrientated Diving Techniques to a maximum depth of 50 metres, but only if the diver also holds the HSE surface supplied (top-up) qualification:
        • Operatore Tecnico Subacqueo [SCUBA & Surface Supplied] 
        • Operatore Tecnico Subacqueo Specializzato [SCUBA and Surface Supplied]
        • Operatore Tecnico Subacqueo Ed Iperbarico [SCUBA and Surface Supplied]

In pratica, HSE_UK, da una "super-valorizzazione" del corso per "OTS Italiano" (perchè "salta" completamente tutta la formazione INSHORE e in parte la formazione OFFSHORE, prevista dalla L.R. 07/2016), non considerando il suo reale valore, stabilito dal DM.13.01.1979, cioè attività in ambito portuale (harbour diver), lo promuove  alla categoria OFFSHORE, anche se in realtà lo include in una sottocategoria.
Di conseguenza, la scuola scozzese di FW, seguendo le FALSE indicazioni dell'HSE_UK, abilita all'accesso alla certificazione di OFFSHORE AIR DIVER (per attività fino ai - 50 metri), riducendo il percorso completo Inglese di 13 settimane (che rimangono sempre insufficienti secondo gli standard IDSA, previsti dall'Art.3.2 della LR 07/2016, motivo per cui la scuola Scozzese di FW/The Underwater Centre è sempre rimasta come "AFFILIATE MEMBERS" IDSA non diventando mai "FULL MEMBER" IDSA), in un semplice assessment (come pubblicato sul loro sito ufficiale), realizzando UN SOLO MODULO di 5 giorni, che prevede 7 immersioni ad una profondità max di 21 metri, ma conferendo un titolo che abilita ad attività subacquee fino ai - 50 metri, con l'evidente risultato di aumentare il rischio di incidenti nei cantieri per gli stessi operatori in possesso di tale "qualificazione".

".... You will then move on to the Surface Supplied (Top Up) or wet bell part of the course. You cannot work offshore without this certification. During this one week course, you will complete 7 dives to a depth of 21m (70ft) while using a hot water suit, performing additional wet bell diving operations such as using a ‘golden gate’. Diving through a golden gate is an important part of working offshore, so this is essential experience for your commercial diving career...."


2) Settore INSHORE:

  • Schedule 2 Inland/Inshore Diving (pagina 15 del "List of Approved Diving Qualifications") anche qui troviamo gli stessi percorsi formativi Italiani:
    • Operatore Tecnico Subacqueo [SCUBA & Surface Supplied]
    • Operatore Tecnico Subacqueo Specializzato [SCUBA and Surface Supplied]
    • Operatore Tecnico Subacqueo Ed Iperbarico [SCUBA and Surface Supplied]

Anche qui HSE_UK, da una "super-valorizzazione" del corso per "OTS Italiano", (perchè "salta" completamente tutta la formazione INSHORE, prevista dalla L.R. 07/2016), non considerando il suo reale valore stabilito dal DM.13.01.1979, cioè attività in ambito portuale (harbour diver), lo promuove alla categoria INSHORE, e anche qui troviamo una interpretazione illegittima.

Il procedimento del riconoscimento dei percorsi formativi italiani, degli Ingesi dell'HSE_UK, fa riferimento alla Comunitaria Directive 2005/36EC (Recognition of Professional Qualifications), ma in realtà rappresenta un vero insulto agli Italiani e un protezionismo illecito a favore di alcune scuole inglesi, esercitato da HSE_UK, quest'ultimo vietato esplicitamente dalle stesse indicazioni della UE e attualmente contestato attraverso azioni legali, che ultimamente hanno rallentato il loro percorso,  causa Brexit.

Ecco nello schema seguente, la comparazione tra i livelli Italiani ed Inglesi:

La Legge 07/2016 della Regione Siciliana, ha permesso, finalmente, un reale confronto, per uniformare i livelli di preparazione in Italia, come previsto anche dalle disposizioni della Direttiva CE, in particolare comma 11 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, dove si sottolinea che “è opportuno prevedere che ogni Stato membro ospitante che regolamenti una professione sia obbligato a tenere conto delle qualifiche acquisite in un altro Stato membro e verificare se esse corrispondano a quelle che esso richiede.”


Queste sono le motivazioni per le quali è impossibile l'accettazione di queste certificazioni Inglesi, non solo perchè non rientrano in  quanto previsto dalla L.R. 07/2016, all'articolo 3.2 che descrive i requisiti di accesso al Repertorio, essendo molto distante quello che essi realizzano in UK con quanto richiesto dalla legge, ma anche e principalmente perchè non rispettano la direttiva Europea a cui  essi stessi dicono di fare riferimento.

Dispiace per quegli Italiani che hanno buttato i loro soldi, facendo questi percorsi inadeguati in UK.



lunedì 28 agosto 2017

Ho fatto un corso offshore (TOP UP o saturazione) all'estero. Posso iscrivermi al Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia?

(di Manos Kouvakis)


Certamente, se il corso rispetta quanto previsto dalla Legge 07/2016 della regione Sicilia e in particolare gli articoli 3.2 (sui tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)) e articolo 4.5 ("... L’iscrizione al repertorio di cui al presente articolo è libera ed è consentita a tutti coloro che abbiano conseguito un idoneo titolo rilasciato da istituti statali o pubblici ovvero da centri di formazione professionale accreditati dalla Regione ai sensi della vigente disciplina e sottoposti alla relativa vigilanza ovvero un titolo rilasciato da altra Regione ovvero riconoscibile ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005. 

I titoli rilasciati da altre Regioni ovvero riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE devono essere comunque conformi ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme. Tutti i titoli di cui al presente comma devono essere conseguiti in conformità agli standard di cui all'articolo 3, comma 2.... ".

Oltre a soddisfare gli articoli 3.2 e 4.5 della LR 07/2016, per titoli conseguiti in altri Stati membri UE, EFTA o nella Confederazione Svizzera o comunque riconoscibili ai sensi della citata Direttiva, ad eccezione di quelli di cui alla Legge 12 aprile 1973, n.176, alle Legge 23 luglio 1980, n.512, alla Legge 24 aprile 1990, n.106:

  • E' necessaria l’attestazione dell’autenticità secondo le previsioni della disciplina statale in materia (apostilla o dichiarazione di valore rilasciata dalla competente autorità diplomatica italiana in loco). Tali titoli, inoltre, laddove rilasciati in una lingua diversa da quella italiana e/o da quella inglese dovranno essere accompagnati da traduzione asseverata ai sensi della vigente disciplina statale; 
  • Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, rilasciata dall’istituto, centro o scuola presso cui è stato conseguito l’attestato formativo di conformità del percorso svolto agli standard, per i titoli conseguiti fuori dal territorio nazionale
  • Attestazione debitamente sottoscritta rilasciata dall’ente, centro, scuola o istituto che ha rilasciato il documento riconoscibile ai sensi della Direttiva 2005/36/CE del  Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, di conformità del percorso svolto agli standard di cui all'allegato 1 al presente Decreto e che indichi distintamente le attività formative svolte (transcript) ed i tempi di fondo. Della documentazione in oggetto, ad eccezione dei casi di cui alla Legge 12 aprile 1973, n.176, alle Legge 23 luglio 1980, n.512, alla Legge 24 aprile 1990, n.106, dovrà essere attestata l’autenticità secondo le previsioni della disciplina statale in materia (apostilla o dichiarazione di valore rilasciata dalla competente autorità diplomatica italiana in loco). 
  • Tali titoli, inoltre, laddove rilasciati in una lingua diversa da quella italiana e/o da quella inglese dovranno essere accompagnati da traduzione asseverata ai sensi della vigente disciplina statale.

domenica 27 agosto 2017

Un corso di formazione professionale può essere valido sia per l'iscrizione al Registro Sommozzatori che al Repertorio Telematico?

(di Manos Kouvakis)


Certamente, ma alle seguenti condizioni:

  • a) per l'iscrizione al Registro Sommozzatori presso una Capitaneria di Porto, prevista dal DM 13.01.1979, il corso deve contenere nel suo titolo, la dizione "Operatore Tecnico Subacqueo", cosi come previsto dal DM 02.02. 1982
  • b) per iscriversi, ad uno dei tre livelli previsti dall'articolo 2.1 della L.R. 07/2016, del Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro e ottenere la "Card" del "Commercial Diver Italiano", prevista dall'articolo 4 della Legge 07/2016 della Regione Sicilia, devono realizzarsi i requisiti previsti dall'Art. 3.2 della suddetta Legge, e in particolare: "... Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA) ..."

Rimane il problema che una soluzione di questo tipo penalizzerebbe chi vuole fare un corso per lavorare solo dentro i porti (DM 13.01.1979) e non fuori da essi (L.R. 07/2016), in termini di tempi e preparazione, motivo per cui è consigliabile la divisione di questo percorso (leggi anche FAQ n. 10) in più moduli, per facilitare sia l'apprendimento che gli obiettivi da raggiungere da parte degli allievi.

sabato 26 agosto 2017

Ho visto delle "card" che riportano corsi OTS validi a - 50 metri, come possono essere interpretate?

(di Manos Kouvakis)


Anche se non è specificato nei 3 Decreti Ministeriali (DM 19791981 e 1982) una profondità per operare all'interno dei porti,  quest'ultima è quella del porto in cui si opera, si può parlare di un limite di immersione per le attività fino ai - 50 metri all'interno dei porti, nel caso rarissimo in cui ci troviamo in presenza di porti che hanno fondali che superano questa profondità.

Bisogna in ogni caso, per evitare interpretazioni illecite o interpretazioni che conducono i possessori di queste card ad errate conclusioni, che sia ben leggibile che: "seguono i requisiti previsti dal DM.13.01.1979" (iscrizione presso una Capitaneria di Porto), o che "sono valide per le attività in ambito portuale", che è la stessa cosa.

Se invece, il percorso formativo si intende spendibile per attività fuori dall'ambito portuale, allora deve fare riferimento non più al DM 13.01.1979 (cioè all'iscrizione presso una Capitaneria di Porto) ma alla Legge 07/2016 della Regione Sicilia (iscrizione presso l'Assessorato al Lavoro), ed in particolare all'articolo 2.1b della legge che determina i percorsi formativi a tale profondità per attività fuori dai porti.

Mentre per i corsi per O.T.S. (DM 13.01.1979DM 31.03.1981 e DM 02.02.1982) non esitono  regole ben precise come tempi di immersione e di profondità, stabiliti dai tre decreti ministeriali, anche se in alcune Regioni d'Italia (attualmente Lazio, Emilia Romagna, Liguria e Marche e a breve anche la Sicilia) sono stati stabiliti dei protocolli nei loro Repertori Telematici delle Qualifiche Professionali della Regione di appartenenza (questi  Repertori sono DIVERSI  dal repertorio Telematico previsto dalla Legge 07/2016 - per spiegarlo ancora più semplicemente, la Regione Sicilia ha 2 Repertori telematici, il primo è quello delle QUALIFICHE PROFESSIONALI che si trova on line sul sito dell'Assessorato alla Formazione Professionale, simile a quelli già esistenti presso le altre Regioni, ampliabile con le qualifiche che pian piano le varie regioni cominciano a creare e scambiare fra di loro, come prevedono le direttive comunitarie, con l'obiettivo di arrivare ad un Repertorio Telematico delle Qualifiche Professionali, uguale e condiviso da tutte le Regioni Italiane) e il Repertorio Telematico previsto dalla Legge 07/2016 della Regione Sicilia, presso l'Assessorato al Lavoro, che è assolutamente diverso da quello delle qualifiche professionali. Non solo, ma ora esiste l'obbligo previsto da questa legge della "creazione" dei 3 livelli di qualifica (INSHORE, OFFSHORE ad ARIA/TOP UP e OFFSHORE/SATURAZIONE) come nuove "qualifiche" previste dalla legge e che devono poi essere recepite dalle altre regioni italiane cosi come sta succedendo con tutte le altre qualifiche in settori diversi.

Quindi se la "card" rilasciata a seguito di un percorso formativo in una scuola Italiana intende un corso valido per i - 50 metri FUORI dall'ambito portuale, quel percorso formativo dovrebbe avere i requisiti affinché il possessore possa iscriversi al 2° livello del Repertorio telematico previsto dalla L.R. 07/2016, Art. 2.1b, avendo realizzato durante il corso quanto previsto dall'Art.3.2 della Legge, e cioè i tempi di fondo "... definiti dal capitolo 4, sezione 2, tabella 6 “IDSA level 3” ovvero dal capitolo 2, sezione 1, tabella 3 “IDSA level 3” degli Standard IDSA (International Diving Schools Association Standard & Procedures del 14 aprile 2014), i tempi di fondo devono trovare idoneo riscontro nel Log Book individuale...". 
Inoltre, dovrebbe essere in regola, anche, da quando previsto dall'Art. 4.5 della L.R. 07/2016 ("... I titoli rilasciati da altre Regioni ... ...") 

Volendo approfondire ancora di più questo argomento, per esempio, i tempi di fondo, le immersioni  e le attività in acqua "...definiti dal capitolo 4, sezione 2, tabella 6 “IDSA level 3”..." sono i seguenti (Indica il minimo numero e tempi di immersioni):

  • n. 1000 minuti e 30 immersioni in Scuba (non erogatore) alla profondità 0-19 metri
  • n. 300 minuti (come Botton Time) e 10 immersioni in Scuba (non erogatore) alla profondità 20-30 metri
  • n. 4 immersioni alla profondità di - 30 metri in SCUBA (non erogatore)
  • n. 1900 minuti e 36 immersioni in SURFACE alla profondità 0-19 metri
  • n. 400 minuti (come Botton Time) e 8 immersioni in SURFACE alla profondità 20-30 metri
  • n. 4 immersioni alla profondità di - 30 metri in SURFACE
  • n. 2 immersioni della durata minima di 180 minuti (come Botton Time)
  • n. 300 (come Botton Time) minuti e 10 immersioni in SURFACE alla profondità 0-30 metri
  • n. 320 minuti (come Botton Time) e 10 immersioni in SURFACE alla profondità 30-40 metri
  • n. 300 minuti (come Botton Time) e 10 immersioni in SURFACE alla profondità 40-50 metri
  • n. 10 immersioni in SURFACE con l'utilizzo di una CAMPANA APERTA
  • n. 6 immersioni della durata minima di 30' cadauna con l'utilizzo di una HOT WATER (muta ad acqua calda)
  • n. 4 immersioni alla profondità di - 50 metri in SURFACE

Se la "card" rilasciata da quella scuola Italiana, si riferisce alle attività FUORI dall'ambito Portuale, e l'allievo ha realizzato queste immersioni ed attività subacquee previste dalla legge, allora l'allievo può iscriversi al 2° livello del repertorio telematico ed ottenere anche la "card del Commercial Diver Italiano" con spendibilità in tutta Europa, rilasciata dallo stato Italiano/Regione Siciliana. 

Ma sinceramente, ho seri dubbi, che in un unico corso, di qualche mese,  partendo dall'inizio sia possibile realizzare tutto questo. 

Naturalmente se si tratta solo di iscrizione al Registro Sommozzatori, presso una Capitaneria di Porto (DM 13.01.1979) sarebbe di buon senso ed auspicabile che la scuola in questione lo specifichi scrivendolo nella card che rilascia, per evitare disguidi e male interpretazioni da parte dei suoi allievi, ed eventuali rivendicazioni, legittime e legali, in futuro, da essi.