CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento
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venerdì 8 settembre 2017

Conosco diversi OTS che lavorano fuori dai porti, ora perchè hanno perso questo "diritto"?

(di Manos Kouvakis)


Non è assolutamente vero!
La legge 07/2016 non altera i diritti acquisiti di nessuno.
Infatti chi era OTS, rimane e rimarrà OTS, e nessuno potrà mai toccargli questo requisito.
Ma non dimentichiamo che l'OTS, cosi com'è definito dagli articoli 1 e 2 del DM 13.01.1979,  nasce come operatore subacqueo all'interno dei porti. Infatti la stessa legge 07/2016, all'atticolo 2.4, non fa che rafforzarlo come concetto, definendo che: "... Per
gli interventi subacquei svolti nelle aree portuali si applicano le norme di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 e successive modifiche ed integrazioni."
Ma le attività fuori dall'ambito portuale non spettano agli OTS, potevano lavorare prima della legge 07/2016, cosi come fuori dall'ambito portuale trovavamo come lavoratori anche chi aveva semplici brevetti sportivi (vedi pe resempio negli impianti di acquacoltura, nei fiumi, laghi, ecc). Situazione che diverse capitanerie di porto negli anni, hanno cercato di "tamponare" con specifiche ordinanze emmesse.

Ma ora la legge 07/2016, ha finalmente, regolamentato questa categoria:
1) La qualifica per operare, in sicurezza, dentro i porti è quella da OTS, definita dal DM 13.01.1979, con l'iscrizione al Registro Sommozzatori presso una Capitaneria di Porto.
2) Le qualifiche per operare, in sicurezza, fuori dai porti sono quelle definite dall'articolo 2 della legge 07/2016 per i livelli isnhore e offshore, con l'iscrizione al Repertorio Telematico della regione Sicilia.

Così, vengono regolamentate le attività in tutti i settori, portuale, inshore, offshore e acque interne. Naturalmente sta alle autorità l'applicazione delle legge e il controllo dell'abusivismo a difesa sia della sicurezza degli operatori, ma anche della regolarità dello svolgimento delle attività di una categoria professionale tutelata dalle leggi italiane sull'esercizio abusivo di una professione, e in particolare dagli articoli 348 del codice penale, rubricato "Abusivo esercizio di una professione" che recita: «Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da centotre euro a cinquecentosedici euro», e dall'articolo 110 del codice penale, rubricato "Pena per coloro che concorrono nel reato" che recita: «Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti». Quest'ultima disposizione coinvolge anche le Capitanerie di Porto che autorizzano personale non conforme a quanto previsto dalla legislazione attuale, favorendo la concorrenza sleale nei confronti di chi è regolare, e in termini di sicurezza favorsiscono la non applicazione del Decreto Ministeriale 81/08 favorendo chi è portatore di rischi che potrebbero diventare fatali sia per se stesso, sia per le persone che lavorano in squadra assieme a lui.

martedì 5 settembre 2017

La legge 07/2016 ha valore retroattivo?

(di Manos Kouvakis)



Domanda posta più volte, ma secondo me non ha senso.

La legge 07/2016, è unica nel suo genere, perchè regolamenta un settore che in Italia non era mai stato regolamentato fino ad ora, e cioè le attività sommozzatorie fuori dalle aree portuali, in ambito inshore, offshore e nelle acque interne.

Propone dei percorsi formativi precisi per acquisire i titoli, stabiliti dall'articolo 3.2 delle legge: "...Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)..."

Naturalmente devono essere dimostrabili e dimostrati, certificati nel LogBook personale che deve essere trasmesso, insieme con l'attestato di qualifica professionale (oltre agli altri documenti richiesti), per ottenere l'iscrizione al Repertorio e la CARD del "Commercial diver Italiano", per gli aventi diritto.

lunedì 4 settembre 2017

Attualmente esiste una possibilità di avere anche una legge nazionale, oltre alla 07/2016 della Regione Siciliana?

(di Manos Kouvakis)


Tutto è possibile, ma in questo caso, durante l'attuale legislatura (XVII), anche se esistono i miracoli, questo sarebbe uno fra quelli impossibile da ricevere.

Forse durante la prossima legislatura, o in una ancora successiva, potrebbe essere diverso, ma di certo non durante l'attuale.

Cerco di analizzare l'attuale situazione al Parlamento Italiano, per il percorso che dovrà affrontare una eventuale legge in questo settore:

Durante l'attuale XVII legislatura, troviamo depositate al Parlamento Italiano ben 6 disegni di legge concorrenziali, di cui 3 al Senato della Repubblica Italiana e 3 alla Camera dei Deputati, eccoli (cliccando sul titolo, si può leggere il testo):

Senato della Repubblica:

Camera dei Deputati:
Ora, le procedurre prevedono che nel caso di più disegni di legge presentati sullo stesso argomento (disegni di legge concorrenziali) essi devono unificarsi in un unico progetto finale.

Vediamo ora a che punto sono attualmente i lavori, iniziando dal Senato della Repubblica:
Partendo dal primo disegno di legge presentato nel 2013 dal Senatore Aldo di Biagio, a questo disegno di legge è stato integrato quello del senatore Peppe di Cristofaro presentato nel 2014, formando un unico testo, che troviamo qui: http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/40115.pdf. Il disegno di legge ha fatto una piccola parte del suo percorso all'interno delle aule del Senato e oggi si presenta con diverse problematiche, eccone alcune:
a) Trattazione in consultiva - Resoconti sommari - 1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 95 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/04/2015 - a PAGINA 104  si legge "... . All'articolo 11, comma 7, ritiene altresì necessario
che sia previsto il coinvolgimento delle Regioni in sede di adozione del decreto ministeriale ivi richiamato. Quanto all'articolo 15, al comma 1, occorre a suo avviso sopprimere la lettera d), in quanto la materia della formazione e della qualificazione professionale, rientrando nella competenza generale residuale delle Regioni, non può essere oggetto di intervento normativo da parte dello Stato" (Questa è una problematica risolta dalla L.R. 07/2016 - di cui sicuramente il testo del DDL n. 320 dovrà prendere atto)

b) Trattazione in consultiva - Resoconti sommari - 1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 636 (pom.) del 04/10/2016 - pagina 112 e pagina 113 si legge (Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica) -"... La Commissione conviene con la necessità di acquisire una relazione tecnica dall'amministrazione competente.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato..."
In realtà quest'ultima frase indica che attualmente il DDL n. 320  è "bloccato in commissione", in attesa che si trovino i soldi per poter proseguire con l'esame.

Ma, sempre al Senato, manca ancora il confronto con il disegno di legge successivo (n.2580), che ancora deve iniziare il suo esame in commissione.

Da una lettura veloce, si nota subito che i due disegni di legge sono molto distanti fra di loro: i primi due DDL di DI BIAGIO/DE CRISTOFARO, puntano ad una legge che unifica il settore della subacquea industriale con la subacquea sportiva ricreativa, mentre il DDL n. 2580 del Senatore Aracri, "... è volto a sanare il vuoto legislativo (trentasette anni) creatosi dopo che è stata istituita la categoria dei sommozzatori in servizio locale per l’esecuzione di lavori in acque portuali, con decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979, che non ha disciplinato tutto ciò che riguarda le operazioni al di fuori dei porti italiani, causando numerosi incidenti mortali ogni anno nel nostro territorio...." , non interessandosi della subacquea sportiva e facendo un suo punto forte della L.R. 07/2016 precisando che "... Si può affermare, quindi, che – ad oggi – in mancanza di una legislazione nazionale specifica in detto settore, soltanto i lavoratori iscritti al repertorio telematico gestito dall’Assessorato per il lavoro della regione Siciliana e in possesso della card del «Commercial diver italiano» possono essere considerati idonei ad effettuare un tipo di attività fuori dalle aree portuali....", situazione che lo stesso senatore cita anche ad una sua interrogazione parlamentare la n° 4-07161 del 14 marzo 2017, nella seduta n. 783 <qui> dove specifica che"... a giudizio dell'interrogante, la situazione creatasi in seguito alla promulgazione della legge regionale e la non impugnativa deliberata dal Consiglio dei ministri ha originato numerosi squilibri, che andrebbero sanati con l'adozione di un provvedimento legislativo nazionale consono, da un lato, a riconoscere diritti, doveri e compiti dei lavoratori e, dall'altro, a tutelare i datori di lavoro da possibili incidenti durante tali attività, presentando anche un apposito disegno di legge, che normalizzi la grave situazione italiana in questo settore, omogeneizzando la legge n. 7 del 2016 della Regione Siciliana che riguarda l'aspetto formativo, visto che la materia della formazione e della qualificazione professionale, rientrante nella competenza generale residuale delle Regioni, non può essere oggetto di intervento normativo da parte dello Stato, con l'aspetto puramente lavorativo e di sicurezza, competenza dello Stato italiano,..."

In ogni caso, dopo che le posizioni dei disegni di legge dei Senatori Di Biagio, De Cristofaro e Aracri, saranno unificati dalla Commissione, in un prossimo futuro, il disegno di Legge che verrà fuori, dovrà affrontare l'aula del Senato, per passare successivamente alla Camera dei Deputati, dove dovrà ritornare nelle commissioni parlamentari, questa volta della Camera dei Deputati, che dovranno trattare i tre disegni di legge degli Onorevoli Minardo, Bergamini e Caruso, per successivamente ritornare nelle aule di Camera e Senato per le votazioni finali. 

Personalmente ritengo, visto che dal 2013 al 2017 si è fatto molto poco, sia illusorio pensare che negli ultimi mesi di questa legislatura possa esserci una accelerazione tale, che permetta di superare tutti i problemi e portare a compimento l'iter legislativo. 

domenica 3 settembre 2017

Perchè CEDIFOP non propone un unico corso valido sia per l'iscrizione presso una Capitaneria di Porto che al 1° livello del Repertorio Telematico della Regione Sicilia?

(di Manos Kouvakis)



Certo, sarebbe possibile, ed in ogni caso è quello che si sta facendo in ogni parte del mondo, ad esclusione dell'Italia dove esiste la figura dell' OTS definita dal DM 13.01.1979, come operatore in ambito portuale (harbour diver).

Di conseguenza, un corso che include tutto il percorso formativo fino a livello inshore (harbour + inshore), avrebbe come conseguenza quella di penalizzare chi vuole operare solo in ambito portuale, perchè lo costringerebbe ad affrontare una formazione superiore rispetto a quanto è di suo interesse.

Questo è il motivo per cui, attualmente, la formazione per l'harbour e quella per l'inshore rimangono separate. 

Tuttavia, non è escluso che in futuro questo non possa essere fattibile, naturalmente con tempi e costi diversi, con corsi rivolti escusivamente a chi ha interessa operare in ambito sia portuale che inshore, presentanto corsi che nel titolo hanno la dizione di "Operatore Tecnico Subacqueo", unico requisito previsto dai DM 13.01.1979  e 02.02.1982, per l'iscrizione presso una Capitaneria di Porto, e nei contenuti, quanto previsto dall'Art. 3.2 della L.R. 07/2016, cioè "...Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di
fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)...", requisito fondamentale (ma non unico) per l'iscrizione al Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro.

giovedì 31 agosto 2017

Ho un'esperienza di lavoro di molti anni da OTS, dentro e fuori dai porti, mi posso iscrivere al Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia solo con la mia esperienza?




No, non è previsto.

La legge 07/2016, è chiara su questo punto: L'iscrizione deve essere a seguito di un corso di formazione valido. 
Non è possibile iscriversi esibendo solo "brevetti" di qualsiasi genere, tipo quelli rilasciati (anche) dall'IDSA, dall' HSE_UK o brevetti similari.
L'articolo 4.5, della L.R. 07/2016, fa chiarezza su questo punto: "... L’iscrizione al repertorio di cui al presente articolo è libera ed è consentita a tutti coloro che abbiano conseguito un idoneo titolo rilasciato da istituti statali o pubblici ovvero da centri di formazione professionale accreditati dalla Regione ai sensi della vigente disciplina e sottoposti alla relativa vigilanza ovvero un titolo rilasciato da altra Regione ovvero riconoscibile ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005. 
I titoli rilasciati da altre Regioni ovvero riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE devono essere comunque conformi ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme. Tutti i titoli di cui al presente comma devono essere conseguiti in conformità
agli standard di cui all’articolo 3, comma 2..."
L'articolo 3.2, della L.R. 07/2016, cita così: "... Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving
Schools Association (IDSA),...", e continua così "...ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)...."
Tuttavia, in presenza di casi specifici, e ben documentati, le scuole full member IDSA, possono effettuare degli assessment, in base al regolamento dell'IDSA, per certificare una esperienza pregressa, tramite una serie di controlli descritti nel regolamento dell'IDSA, per ammettere, successivamente, l'allievo ad un percorso formativo che tiene in considerazione l'esperienza pregressa.
Va comunque, sottolineato che il regolamento interno dell'IDSA, vieta categoricamente di "mischiare" un percorso formativo con un percorso di "esperienza" fatta in cantiere, in un unico conteggio, stabilendo limiti ben precisi e relative regole da applicare in questi casi. 

mercoledì 30 agosto 2017

Nella L.R. 07/2016, si parla di 0-30 metri, mentre su altri testi (UNI 1366) ho trovato anche la profondità di - 12 o di -18 metri, che però non esistono nella L.R. 07/2016. Perchè?

(di Manos Kouvakis)


Di solito i riferimenti dei - 12 o - 18 metri, trovano fondamento nella subacquea sportiva ricreativa e non nella subacquea industriale.

In modo molto semplice, la Legge 07/2016 della Regione Sicilia, fa riferimento soltanto alle profondità - 30 e - 50 metri che vengono considerate come profondità indicative nel passaggio da INSHORE a OFFSHORE (- 30 metri) o da BASSO FONDALE  ad ALTO FONDALE (-50 metri), facendo riferimento al documento dell'ENI spa Lettera HSE/SIC Prot 16 del 21/05/2008 "Requisiti HSE per i subappaltatori di lavori subacquei", pagina 9 e 10 del documento, e a quello successivo SICLAV/SIC DEL 5 Agosto 2013 "Requisiti HSE per i fornitori di lavori subacquei", pagina 21, che suddividono le immersioni lavorative alle profondità di 0-30 metri, 30-50 metri e oltre i -50 metri, cosi come è anche indicato negli articoli 2.2, 2.3 e 2.4 della L.R. 07/2016.

Naturalmente la sigla HSE a cui fa riferimento ENI spa, nulla ha a che vedere con la sigla HSE-UK inglese.


venerdì 25 agosto 2017

Qual'è la differenza fra l'harbour diver, l'inshore diver e l'offshore diver?

(di Manos Kouvakis)


Ci sono diverse definizioni per l'inshore e l'offshore, nei vari Paesi (Francia, Inghilterra, USA, Norvegia, ecc.) ma mi limiterò a descrivere solo l'interpretazione che possiamo trovare nel DM. 13.01.1979 e L.R. 07/2016:

  • 1) Harbour diver = OTS = operatore creato dal DM 02.02.1982 ed abilitato ad operare in ambito portuale in base agli articolo 1 e 2 del DM 13.01.1979

  • 2) Inshore diver = operatore creato dall'articolo 2.1a della Legge 07/2016 della Regione Sicilia, che può operare fino ad un max di 30 metri fuori dall'ambito portuale. Questi operatori hanno le competenze " ... per operazioni in ambiente subacqueo con immersioni fino ad una profondità massima di -30 metri..." (Art. 2.2), senza l'uso di attrezzature tipo basket o campana (INSHORE), respirando aria (BASSO FONDALE).

  • 3) Offshore diver = operatore creato dagli articoli 2.1b e 2.1c della Legge 07/2016 della Regione Sicilia, con l'uso di attrezzature tipo basket, campana aperta o campana chiusa (OFFSHORE). L'Offshore diver si dividono in 2 sottocategorie: offshore diver ad aria (TOP UP) e offshore diver in saturazione:
    • a) Offshore air diver/TOP UP = operatore creato dall'articolo 2.1b della Legge 07/2016 della Regione Sicilia, che può operare dai - 30 ai - 50 metri fuori dall'ambito portuale. Questi operatori hanno le competenze" ... per operazioni in ambiente subacqueo fino alla profondità di -50 metri (Top Up)...) (Art. 2.3). Per lo svolgimento di queste attività "... è necessario disporre di una stazione per immersioni ad aria compressa (BASSO FONDALE) con campana aperta o basket. (OFFSHORE).
    • b) Offshore sat diver/saturazione = operatore creato dall'articolo 2.1c della Legge 07/2016 della Regione Sicilia, che può operare oltre i  - 50 metri fuori dall'ambito portuale. Questi operatori hanno le competenze " ... per operazioni in ambiente subacqueo a profondità superiori ai -50 metri (Alto fondale)...) (Art. 2.4). Per lo svolgimento di queste attività è "... obbligatorio l’uso di impianti per alti fondali comprendenti campana chiusa e camera di decompressione..." (cioè attività in ALTO FONDALE con uso di Heliox, naturalmente in ambito OFFSHORE).