CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento
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martedì 19 settembre 2017

Perchè si parla di brevetti IMCA nella subacquea industriale?

(di Manos Kouvakis)


Anche se IMCA non fa e non riconosce corsi per "commercial divers" di qualsiasi livello, tuttavia a cadenza quasi annuale pubblica un documento dal titolo "Information Note / Diver and Diving Supervisor Certification" - ultimo è il documento: IMCA D 16/16 pubblicato il 29 November 2016, (che aggiorna/sostituisce il penultimo D 05/15), dove riporta un elenco di PAESI che hanno una LEGISLAZIONE  che regolamenta la formazione per l'OFFSHORE, nel loro territorio.

Questo elenco di paesi per le immersioni in ambito offshore segue l' International Code of Practice for Offshore Diving (IMCA D 014) Codice Internazionale per il regolamento delle immersioni in ambito Offshore, dove si da la precedenza alle normative nazionali e va considerato come una fonte di buone e riconosciute pratiche per le immersioni in ambito offshore.

In questo documento troviamo alcuni paesi come Australia, Brasile,  Canada, Francia, India, Norvegia, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, South Africa, Swezia, UK (tramite l'HSE) e USA (tramite ACDE).

L'assenza dell'Italia dall'elenco si giustifica con il fatto che fino al 2016 in Italia esistevano i tre decreti ministeriali del 1979, 1981 e 1982 che regolamentavano le attività degli OTS (harbour diver) cioè le attività in ambito portuale, che non sono d'interesse dell'IMCA.

Ad IMCA non interessano i livelli di harbour diver (OTS) e INSHORE (equivalente all'iscrizione al 1° livello previsto dalla L.R. 07/2016) ma soltanto i livelli OFFSHORE AD ARIA/TOP UP (Surface-Supplied Diver Certificates) come per esempio quelli previsti con l'iscrizione al 2° livello del repertorio previsto dalla L.R. 07/2016 e OFFSHORE SAT DIVER/SATURAZIONE (Closed Bell Divers Certificates) come per esempio quelli previsti con l'iscrizione al 3° livello del suddetto repertorio.

Gli italiani, in tutti questi anni sono stati "costretti", in mancanza di una legislazione specifica Italiana, a rivolgersi a un paese straniero che ha percorsi per l'offshore, con il reale rischio di cadere nelle mani di chi cerca di sfruttare questa situazione fornendo una formazione di scarsa qualità, come in questi anni è accaduto con la formazione offerta dagli scozzessi della scuola di FW, che ha approfittato di una svista (voluta ?) dell'HSE che ha supervalutato i percorsi Italiani da OTS, dando loro un valore di equivalenza ad un percorso di "inshore" o "offshore" e non il livello "harbour" che gli conferisce la legislazione Italiana (DM 13.01.1979), motivo per il quale queste certificazioni "patacche" autorizzate dagli inglesi dell'HSE, fatte nella maggioranza dei casi in soli 5-10 giorni, con imemrsioni ad una profondità massima di circa 23 metri, ma con certificazioni che "abilitavano" a immersioni per i - 50 metri, oggi non hanno alcuna validità considerata la legge 07/2016, per lavorare "legalmente" in Italia, perchè non rispettano i suoi requisiti. 

Esse sono valide per lavorare in UK, paese dove sono state conseguite, ma non in Italia (vista la LR 07/2016, art.3.2).


lunedì 18 settembre 2017

Esistono brevetti IMCA per l'OTS, l'INHSORE o l'OFFSHORE?

(di Manos Kouvakis)



CEDIFOP, è da moltissimi anni un "World-Wide Training Establishiment Member of IMCA of the DIVING DIVISION based EUROPE & AFRICA section" (Membro del gruppo di formazione in tutto il mondo di IMCA, nella divisione DIVING per EUROPA & AFRICA), come si legge nel certificato a sinistra, proprio per questo, credo che abbiamo l'autorevolezza per fare queste affermazioni:

IMCA non ha MAI fatto e mai farà corsi per OTS, INSHORE, 
OFFSHORE ad ARIA (TOP UP) o SATURAZIONE!

Perchè? perchè semplicemente non rientra nel DNA dell'IMCA. 

Ora cerchiamo di capire questo punto (visto le tantissime fesserie e stupidagini che si raccontato nei vari siti di... "esperti"  ignoranti, che si trovano in giro per l'Italia):

Partiamo, semplicemente da un documento IMCA, dal titolo: "Reproducing the IMCA Logo" (che si può leggere qui: http://www.cedifop.it/IMCA-Logo.pdf - documento che si può trovare in diversi formati)

In questo documento, possiamo leggere alla pagina 2, il seguente testo:
" Training and certification:
 There are only four training courses for which IMCA offers approval/recognition – 
  • Trainee air diving supervisor,
  • Trainee bell diving supervisor, 
  • Assistant life support technician and 
  • Diver medic. 
Each requires a training establishment to apply for approval then satisfactorily undergo an audit of its documentation, facilities and course.
Once IMCA has confirmed approval/recognition such establishments may use the wording ‘IMCA Approved’ or ‘IMCA Recognised’ in relation to these specific courses only
 No other courses are approved/recognised by IMCA and, therefore, no establishments should state ‘IMCA Approved’ or ‘IMCA Recognised’ in relation to any other course...."

(traduzione)
"Formazione e certificazione:
 Esistono solo quattro corsi di formazione per i quali l'IMCA offre l'approvazione / riconoscimento - 
  • Supervisore di immersione ad aria (offshore ad aria/top up)
  • Supervisore di immersione subacquea, 
  • Assistente tecnico di supporto vita (A.L.S.T.) e 
  • Diver Medic
Ciascuno richiede una formazione specifica e la richiesta di approvazione sottoponendo ad un controllo, con esito soddisfacente,  documentazione, corso e strutture.
Una volta che l'IMCA  conferma l'approvazione / riconoscimento, tali strutture possono utilizzare la dicitura "IMCA Approved" o 'IMCA riconosciuto' in relazione a questi corsi specifici.
 Nessun altro corso è approvato / riconosciuto dall'IMCA e pertanto nessun ente/scuola può indicare "IMCA" Approvato "o" IMCA riconosciuto "in relazione a qualsiasi altro corso ...."

Credo che sia tutto molto chiaro...

Non dimentichiamo, inoltre, come abbiamo già scritto in precedenza, che IMCA si occupa delle attività nei cantieri offshore (non INSHORE) e non della formazione.

IMCA, rappresenta uno dei tre standard internazionali, descritti alla pagina 3 del documento http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0027560.pdf

" ...  in ambito offshore questa formazione deve essere organizzata in coerenza con le tre tipologie di standard presenti in ambito internazionale:
1) gli standard formativi stabiliti dall’International Diving Schools Association (IDSA) che rappresenta l’unica associazione didattica nella subacquea industriale a livello internazionale, così come in ambito sportivo abbiamo diverse didattiche RADI, CMAS, SSI e altro. È interessante sottolineare che corsi formativi nazionali, come quelli provenienti dagli Stati Uniti d’America o dal Canada, fanno sempre riferimento alla didattica dell’IDSA che, a livello mondiale, ha elaborato delle regole per la formazione nel settore inshore e offshore in base a una più che quarantennale esperienza, desunta dalle scuole che aderiscono a tale Associazione a livello
mondiale;
2) gli standard operativi (dall’International Marine Contractors Association (IMCA), applicabili nel cantiere (in essi rientra anche la citata normativa UNI 11366 sulla sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria – procedure operative;
3) gli Standard di sicurezza dell’Health and Safety Executive (HSE) quali, per esempio, le norme HSE del Regno Unito. Solo la corretta applicazione di questi standard può garantire una maggiore spendibilità della qualifica del sommozzatore italiano a livello internazionale, riportando la categoria al livello che le spetta per la storia e per le competenze che la caratterizzano...."

Anche all'articolo 3.2 della L.R. 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale" (qui: http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g16-18o1/g16-18o1.pdf ), vincolante per iscriversi al repertorio (albo) dei commercial divers Italiani, che permette di lavorare "legalmente" fuori dai porti in Italia, troviamo un testo simile:
"Art. 3.2:  Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA), ai controlli che  evono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)..."

Esiste un rapporto, comunque, fra le qualifiche nazionali, di commercial divers, in alcuni paesi e IMCA, ma questa è un'altra storia, trattata nelle FAQ 43 e 44 (Leggi le FAQ qui: http://www.cedifop.it/domande-e-risposte.html).

martedì 12 settembre 2017

Leggo spesso la sigla "HSE", rappresenta sempre la stessa "HSE" che trovo in UK?

(di Manos Kouvakis)


No.
Anche se l'HSE-UK è una importante organizzazione responsabile dell'incoraggiamento, della regolamentazione e dell'applicazione di procedure in difesa della salute, della sicurezza e del benessere del lavoratore, nonché della ricerca dei rischi professionali, ma la sua validità è si estende solamente alla Gran Bretagna e non fuori dal territorio Inglese. Infatti dovrebbe essere "citato" come HSE_UK e non come HSE per evitare confusione.

La sigla HSE la incontriamo anche fuori dai confini inglesi, in documenti diversi, ma sempre associati alla salute e sicurezza dei lavioratori, ma non collegati, comunque, all'HSE_UK

Ecco alcuni esempi, che troviamo anche in Italia:

ENI spa
ed altri che sicuramente non fanno riferimento all'HSE inglese.

BUREAU VERITAS

In generale la Valutazione di un sistema di gestione HSE (Health & Safety Executive) è un acronimo utilizzato per descrivere un sistema di gestione nel settore di sicurezza HSE (Health & Safety Executive) nell’ambito delle attività previste contrattualmente in un'azienda.

I criteri di riferimento atti alla determinazione da parte del datore di lavoro che affida ad un’impresa appaltatrice la conformità o meno del suo sistema HSE, in Italia,  sono al minimo quelli previsti dal D.lgs 81/08 compendiati dalla valutazione di tutti gli altri aspetti volontari messi in atto dall’appaltatore, che possono svolgere una funzione sinergica per la soddisfazione degli aspetti cogenti previsti per legge.

La valutazione del sistema HSE dell’appaltatore o del fornitore, viene effettuata attraverso la realizzazione di pre-audit prima dell’avvio dei lavori affidati in appalto, mediante l’uso di check list contenenti la verifica della corretta applicazione del sistema di gestione HSE e la relativa documentazione di supporto, la verifica della competenza in materia di salute e sicurezza da parte del personale dell’appaltatore / fornitore, la verifica delle relative capacità tecnico-operative (macchinari, attrezzature, dispositivi di protezione, altro) e le modalità di impiego delle stesse, le modalità di gestione del subcontrattori qualora ne sia previsto l’utilizzo, la consapevolezza e la messa in pratica dei requisiti del Cliente sugli aspetti HSE.