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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento
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domenica 27 agosto 2017

Un corso di formazione professionale può essere valido sia per l'iscrizione al Registro Sommozzatori che al Repertorio Telematico?

(di Manos Kouvakis)


Certamente, ma alle seguenti condizioni:

  • a) per l'iscrizione al Registro Sommozzatori presso una Capitaneria di Porto, prevista dal DM 13.01.1979, il corso deve contenere nel suo titolo, la dizione "Operatore Tecnico Subacqueo", cosi come previsto dal DM 02.02. 1982
  • b) per iscriversi, ad uno dei tre livelli previsti dall'articolo 2.1 della L.R. 07/2016, del Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro e ottenere la "Card" del "Commercial Diver Italiano", prevista dall'articolo 4 della Legge 07/2016 della Regione Sicilia, devono realizzarsi i requisiti previsti dall'Art. 3.2 della suddetta Legge, e in particolare: "... Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA) ..."

Rimane il problema che una soluzione di questo tipo penalizzerebbe chi vuole fare un corso per lavorare solo dentro i porti (DM 13.01.1979) e non fuori da essi (L.R. 07/2016), in termini di tempi e preparazione, motivo per cui è consigliabile la divisione di questo percorso (leggi anche FAQ n. 10) in più moduli, per facilitare sia l'apprendimento che gli obiettivi da raggiungere da parte degli allievi.

sabato 26 agosto 2017

Ho visto delle "card" che riportano corsi OTS validi a - 50 metri, come possono essere interpretate?

(di Manos Kouvakis)


Anche se non è specificato nei 3 Decreti Ministeriali (DM 19791981 e 1982) una profondità per operare all'interno dei porti,  quest'ultima è quella del porto in cui si opera, si può parlare di un limite di immersione per le attività fino ai - 50 metri all'interno dei porti, nel caso rarissimo in cui ci troviamo in presenza di porti che hanno fondali che superano questa profondità.

Bisogna in ogni caso, per evitare interpretazioni illecite o interpretazioni che conducono i possessori di queste card ad errate conclusioni, che sia ben leggibile che: "seguono i requisiti previsti dal DM.13.01.1979" (iscrizione presso una Capitaneria di Porto), o che "sono valide per le attività in ambito portuale", che è la stessa cosa.

Se invece, il percorso formativo si intende spendibile per attività fuori dall'ambito portuale, allora deve fare riferimento non più al DM 13.01.1979 (cioè all'iscrizione presso una Capitaneria di Porto) ma alla Legge 07/2016 della Regione Sicilia (iscrizione presso l'Assessorato al Lavoro), ed in particolare all'articolo 2.1b della legge che determina i percorsi formativi a tale profondità per attività fuori dai porti.

Mentre per i corsi per O.T.S. (DM 13.01.1979DM 31.03.1981 e DM 02.02.1982) non esitono  regole ben precise come tempi di immersione e di profondità, stabiliti dai tre decreti ministeriali, anche se in alcune Regioni d'Italia (attualmente Lazio, Emilia Romagna, Liguria e Marche e a breve anche la Sicilia) sono stati stabiliti dei protocolli nei loro Repertori Telematici delle Qualifiche Professionali della Regione di appartenenza (questi  Repertori sono DIVERSI  dal repertorio Telematico previsto dalla Legge 07/2016 - per spiegarlo ancora più semplicemente, la Regione Sicilia ha 2 Repertori telematici, il primo è quello delle QUALIFICHE PROFESSIONALI che si trova on line sul sito dell'Assessorato alla Formazione Professionale, simile a quelli già esistenti presso le altre Regioni, ampliabile con le qualifiche che pian piano le varie regioni cominciano a creare e scambiare fra di loro, come prevedono le direttive comunitarie, con l'obiettivo di arrivare ad un Repertorio Telematico delle Qualifiche Professionali, uguale e condiviso da tutte le Regioni Italiane) e il Repertorio Telematico previsto dalla Legge 07/2016 della Regione Sicilia, presso l'Assessorato al Lavoro, che è assolutamente diverso da quello delle qualifiche professionali. Non solo, ma ora esiste l'obbligo previsto da questa legge della "creazione" dei 3 livelli di qualifica (INSHORE, OFFSHORE ad ARIA/TOP UP e OFFSHORE/SATURAZIONE) come nuove "qualifiche" previste dalla legge e che devono poi essere recepite dalle altre regioni italiane cosi come sta succedendo con tutte le altre qualifiche in settori diversi.

Quindi se la "card" rilasciata a seguito di un percorso formativo in una scuola Italiana intende un corso valido per i - 50 metri FUORI dall'ambito portuale, quel percorso formativo dovrebbe avere i requisiti affinché il possessore possa iscriversi al 2° livello del Repertorio telematico previsto dalla L.R. 07/2016, Art. 2.1b, avendo realizzato durante il corso quanto previsto dall'Art.3.2 della Legge, e cioè i tempi di fondo "... definiti dal capitolo 4, sezione 2, tabella 6 “IDSA level 3” ovvero dal capitolo 2, sezione 1, tabella 3 “IDSA level 3” degli Standard IDSA (International Diving Schools Association Standard & Procedures del 14 aprile 2014), i tempi di fondo devono trovare idoneo riscontro nel Log Book individuale...". 
Inoltre, dovrebbe essere in regola, anche, da quando previsto dall'Art. 4.5 della L.R. 07/2016 ("... I titoli rilasciati da altre Regioni ... ...") 

Volendo approfondire ancora di più questo argomento, per esempio, i tempi di fondo, le immersioni  e le attività in acqua "...definiti dal capitolo 4, sezione 2, tabella 6 “IDSA level 3”..." sono i seguenti (Indica il minimo numero e tempi di immersioni):

  • n. 1000 minuti e 30 immersioni in Scuba (non erogatore) alla profondità 0-19 metri
  • n. 300 minuti (come Botton Time) e 10 immersioni in Scuba (non erogatore) alla profondità 20-30 metri
  • n. 4 immersioni alla profondità di - 30 metri in SCUBA (non erogatore)
  • n. 1900 minuti e 36 immersioni in SURFACE alla profondità 0-19 metri
  • n. 400 minuti (come Botton Time) e 8 immersioni in SURFACE alla profondità 20-30 metri
  • n. 4 immersioni alla profondità di - 30 metri in SURFACE
  • n. 2 immersioni della durata minima di 180 minuti (come Botton Time)
  • n. 300 (come Botton Time) minuti e 10 immersioni in SURFACE alla profondità 0-30 metri
  • n. 320 minuti (come Botton Time) e 10 immersioni in SURFACE alla profondità 30-40 metri
  • n. 300 minuti (come Botton Time) e 10 immersioni in SURFACE alla profondità 40-50 metri
  • n. 10 immersioni in SURFACE con l'utilizzo di una CAMPANA APERTA
  • n. 6 immersioni della durata minima di 30' cadauna con l'utilizzo di una HOT WATER (muta ad acqua calda)
  • n. 4 immersioni alla profondità di - 50 metri in SURFACE

Se la "card" rilasciata da quella scuola Italiana, si riferisce alle attività FUORI dall'ambito Portuale, e l'allievo ha realizzato queste immersioni ed attività subacquee previste dalla legge, allora l'allievo può iscriversi al 2° livello del repertorio telematico ed ottenere anche la "card del Commercial Diver Italiano" con spendibilità in tutta Europa, rilasciata dallo stato Italiano/Regione Siciliana. 

Ma sinceramente, ho seri dubbi, che in un unico corso, di qualche mese,  partendo dall'inizio sia possibile realizzare tutto questo. 

Naturalmente se si tratta solo di iscrizione al Registro Sommozzatori, presso una Capitaneria di Porto (DM 13.01.1979) sarebbe di buon senso ed auspicabile che la scuola in questione lo specifichi scrivendolo nella card che rilascia, per evitare disguidi e male interpretazioni da parte dei suoi allievi, ed eventuali rivendicazioni, legittime e legali, in futuro, da essi.

venerdì 25 agosto 2017

Qual'è la differenza fra l'harbour diver, l'inshore diver e l'offshore diver?

(di Manos Kouvakis)


Ci sono diverse definizioni per l'inshore e l'offshore, nei vari Paesi (Francia, Inghilterra, USA, Norvegia, ecc.) ma mi limiterò a descrivere solo l'interpretazione che possiamo trovare nel DM. 13.01.1979 e L.R. 07/2016:

  • 1) Harbour diver = OTS = operatore creato dal DM 02.02.1982 ed abilitato ad operare in ambito portuale in base agli articolo 1 e 2 del DM 13.01.1979

  • 2) Inshore diver = operatore creato dall'articolo 2.1a della Legge 07/2016 della Regione Sicilia, che può operare fino ad un max di 30 metri fuori dall'ambito portuale. Questi operatori hanno le competenze " ... per operazioni in ambiente subacqueo con immersioni fino ad una profondità massima di -30 metri..." (Art. 2.2), senza l'uso di attrezzature tipo basket o campana (INSHORE), respirando aria (BASSO FONDALE).

  • 3) Offshore diver = operatore creato dagli articoli 2.1b e 2.1c della Legge 07/2016 della Regione Sicilia, con l'uso di attrezzature tipo basket, campana aperta o campana chiusa (OFFSHORE). L'Offshore diver si dividono in 2 sottocategorie: offshore diver ad aria (TOP UP) e offshore diver in saturazione:
    • a) Offshore air diver/TOP UP = operatore creato dall'articolo 2.1b della Legge 07/2016 della Regione Sicilia, che può operare dai - 30 ai - 50 metri fuori dall'ambito portuale. Questi operatori hanno le competenze" ... per operazioni in ambiente subacqueo fino alla profondità di -50 metri (Top Up)...) (Art. 2.3). Per lo svolgimento di queste attività "... è necessario disporre di una stazione per immersioni ad aria compressa (BASSO FONDALE) con campana aperta o basket. (OFFSHORE).
    • b) Offshore sat diver/saturazione = operatore creato dall'articolo 2.1c della Legge 07/2016 della Regione Sicilia, che può operare oltre i  - 50 metri fuori dall'ambito portuale. Questi operatori hanno le competenze " ... per operazioni in ambiente subacqueo a profondità superiori ai -50 metri (Alto fondale)...) (Art. 2.4). Per lo svolgimento di queste attività è "... obbligatorio l’uso di impianti per alti fondali comprendenti campana chiusa e camera di decompressione..." (cioè attività in ALTO FONDALE con uso di Heliox, naturalmente in ambito OFFSHORE).

Ho fatto un corso per OTS e nel mio attestato è scritto che è valido fino a 50 metri. Posso iscrivermi al Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia?

(di Manos Kouvakis)

Il corso per OTS, come descrive l'articolo 1 e l'articolo 2 del DM 13.01.1979, che ha creato il registro sommozzatori in servizio locale,  presso le varie Capitanerie di Porto in Italia, prevede un corso, quello da OTS, spendibile SOLO all'interno delle aree portuali, mentre il Repertorio Telematico previsto dalla L.R. 07/2016 prevede la formazione degli operatori  fino ai - 30 metri, - 50 metri e oltre i - 50 metri, fuori dall'ambito portuale.

Un attestato da OTS fino ai - 50 metri di profondità all'interno di un porto rientra sempre come iscrizione presso una Capitaneria di Porto, anche se non esiste una profondità specifica indicata nel DM 13.01.1979 essendo quest'ultima quella del porto in cui si opera.

Se invece l'attestato da OTS prevede come spendibilità attività fino ai - 50 metri fuori dai porti, allora o è equivalente all'iscrizione al 2° livello del Repertorio Telematico (Albo) della Regione Sicilia (unica condizione per lavorare "legalmente" in Italia, fuori dalle aree portuali), prevista dalla L.R. 07/2016 per il livello OFFSHORE AIR DIVER/TOP UP, (quindi conforme a quanto previsto dall'articolo 3.2 della LR 07/2016, sui tempi di immersione e di fondo previsti dalla legge e riscontrabili sul LOGBOOK individuale), quindi è possibile l'iscrizione al 2° livello come TOP UP, oppure se tale dicitura non è convalidata dalla documentazione a supporto, semplicemente indica il FALSO. 

In quest'ultimo caso, esiste un'evidente incompatibilità fra quanto riportato sull'attestato e la Legge 07/2016 della Regione Sicilia, e non può essere sbagliata la Legge.

In questo caso, si consiglia di chiedere spiegazioni alla scuola che lo ha illegittimamente emesso o rivolgersi ad un legale.

giovedì 24 agosto 2017

Ho fatto un corso per OTS, come faccio a iscrivermi al Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia?

(di Manos Kouvakis)



Sono due tipologie di iscrizione completamente diverse.
La prima (per gli OTS) fa riferimento al DM 13.01.1979, per attività all'interno dei porti (articolo 1 e articolo 2 del DM 13.01.1979), e prevede l'iscrizione presso una Capitaneria di Porto in Italia, mentre la seconda fa riferimento alla Legge 07/2016 della Regione Sicilia che prevede tre livelli di iscrizione per l'INSHORE  e l'OFFSHORE.

Mentre l'iscrizione presso una Capitaneria di Porto è riservata a tutti coloro che sono "... in possesso del diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o dell'attestato di qualifica professionale, con allegato brevetto, di operatore tecnico subacqueo (sommozzatore) rilasciati da istituti di Stato o legalmente riconosciuti ovvero essere in possesso dell'attestato conseguito al termine dei corsi di formazione professionale effettuati secondo le modalità previste dall'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalle relative leggi regionali di attuazione ovvero aver prestato servizio, per almeno un anno, nella Marina militare nella qualità di sommozzatore o incursore o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi di pubblica sicurezza e dei vigili del fuoco nella qualità di sommozzatore. Per i cittadini di altri Paesi membri della Comunità economica europea è considerato abilitante all'iscrizione anche il possesso di un titolo riconosciuto idoneo dalla legislazione del Paese di origine per l'espletamento della attività sommozzatoria professionale nell'ambito dei porti..." (DM. 02.02.1982), cioè una iscrizione che possono ottenere tutti coloro che hanno fatto un corso dove nel titolo è riportata la sigla di OTS (Operatore Tecnico Subacqueo) senza nessuna indicazione sui contenuti del corso. (motivo anche di una interrogazione parlamentare, la n° 4-02769 del 7 ottobre 2014, presentata al senato della Repubblica: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=804120, dove l'interrogante lamenta la possibilità di svolgere questi corsi in "... 17 giorni con inclusi gli esami finali..";  l'iscrizione ad uno dei livelli del repertorio telematico della Regione Sicilia è regolamentata principalmente dall'articolo 3.2 della L.R. 07/2016  che cita così:" ... Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)..." e continua così "... ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)..."

Cioè, mentre per l'iscrizione al Registro sommozzatori come OTS, basta che tale sigla sia presente sull'attestato, per iscriversi al Repertorio Telematico previsto dalla L.R. 07/2016, bisogna che siano stati realizzati: tempi di immersione e di fondo, e le attività in acqua, ben precise, previste dalla didattica IDSA, per le profondità 0-30 metri per il livello INSHORE, 30-50 metri per i livello OFFSHORE ad ARIA  e oltre i - 50 metri per la SATURAZIONE.

Le immersioni e i tempi sono definiti nel capitolo 4, sezione 2, tabella 6 “IDSA level 3” ovvero nel capitolo 2, sezione 1, tabella 3  degli Standard IDSA (International Diving Schools Association Standard & Procedures del 14 aprile 2014).
Inoltre, queste immersioni e i tempi di fondo devono trovare idoneo riscontro nel Log Book individuale.

Quindi un corso per OTS, che non ha i requisiti richiesti (o corsi realizzati all'estero, anche successivi all'OTS), senza i tempi e le immersioni richiesti dalla legge, NON possono essere accettati come percorsi formativi validi per l'iscrizione al Repertorio Telematico della Regione Sicilia, previsto dalla Legge 07/2016, per il rilascio della "CARD"  del "COMMERCIAL DIVER ITALIANO", prevista dall'articolo 4 della LR 07/2016.

mercoledì 23 agosto 2017

Perché mi devo iscrivere al Repertorio Telematico della Regione Sicilia?

(di Manos Kouvakis)

Argomento ampiamente documentato in diverse interrogazioni parlamentari presentate sia alla Camera dei Deputati che al Senato Italiano.

Ecco alcune dalle argomentazioni più valide:
"...la legge regionale, inoltre, all'articolo 2, comma 1, stabilisce dei percorsi formativi articolati "in tre livelli di qualificazione": di primo livello (inshore diver) o "sommozzatore", di secondo livello (offshore air diver) detto anche di categoria "TOP UP" e di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria "altofondalista" (saturazione); all'articolo 4, comma 4, prevede l'iscrizione al repertorio telematico secondo numerazione progressiva individuale e il rilascio all'iscritto di una card nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione valida per le attività svolte in ambito inshore, offshore o nelle acquee interne, e all'articolo 3, comma 2, indica i livelli di addestramento per attività non in ambito portuale (nettamente superiori a quelli previsti per coloro che sono iscritti al registro sommozzatori, di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, come OTS) con profondità fino ai 30 metri, dai 30 ai 50 metri e oltre i 50 metri secondo il livello di addestramento conseguito;
il decreto ministeriale del 1979, invece, sancisce l'iscrizione al registro sommozzatori in servizio locale solo agli operatori che prestano servizio all'interno dei porti, senza un preciso limite di profondità, essendo quest'ultima, nella maggioranza dei casi, circoscritta a pochi metri: esso appare, quindi, inadeguato a definire competenze e sicurezza dei lavoratori stessi, se devono svolgere mansioni di carattere superiore, cioè attività fuori dall'ambito portuale;
l'iscrizione al repertorio telematico della Regione Siciliana, prevista dalla legge regionale n. 7 del 2016, rappresenta il requisito minimo per la corretta applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, recante il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, perché garantisce ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce un livello di competenza, affinché possa operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi;
tale iscrizione diventa obbligatoria per il rispetto del decreto legislativo n. 81 per tutti gli operatori delle aziende che operano fuori dai porti in Italia, come per esempio aziende iscritte nella categoria merceologica "acquacoltura" in acqua di mare, salmastra o lagunare, piccole o grandi imprese di lavori subacquei, ma anche negli impianti offshore, operanti fuori dall'area portuale;..."

"... la formazione che deve ricevere un lavoratore che effettua un'attività subacquea fuori dall'ambito portuale, affinché si ottemperi ai requisiti previsti dal decreto legislativo, non può fare riferimento al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, che, all'art. 2 specifica "I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto", ma alla legge regionale siciliana n. 7 del 2016, all'interno della quale vengono definiti i livelli di addestramento e di qualifica, con percorsi formativi minimi, che garantiscono ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce un livello "minimo" di competenza per operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi, a causa delle diverse ordinanze emesse per queste attività, dalle molteplici Capitanerie di porto sul territorio nazionale italiano;
di conseguenza, attualmente, soltanto i lavoratori iscritti al repertorio telematico gestito dall'Assessorato per il lavoro della Regione Siciliana e in possesso della card di "commercial diver italiano" possono essere considerati idonei per effettuare un tipo di attività fuori dalle aree portuali;..." 

In pratica, essendo la Legge 07/2016 l'UNICO atto legislativo esistente in Italia per le attività FUORI dall'ambito portuale (il DM 13.01.1979 riguarda solo l'ambito portuale, cioè gli OTS), diventa vincolante per il Decreto Legislativo 81/08 sulla sicurezza dei lavoratori. 

Di conseguenza l'utilizzo di operatori subacquei, per attività in ambito inshore e offshore, che NON sono iscritti al Repertorio Telematico previsto dalla Legge 07/2016, equivale ad una mancata applicazione del Decreto Legislativo 81/08, sanzionabile dalla legislazione Italiana

La situazione diventa particolamrmente gravosa nel caso di incidenti, anche non mortali, in data odierna, sia per il datore di lavoro, sia per i responsabili di sicurezza delle aziende e i responsabili di sicurezza del cantiere, oltre alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi, a causa delle diverse ordinanze (illegittime) emesse per queste attività, dalle molteplici Capitanerie di Porto sul territorio nazionale italiano, qualora abbiano autorizzato le immersioni senza verificare la reale formazione degli operatori e la loro iscrizione al repertorio telematico previsto dalla L.R. 07/2016.

Ecco qui, una sintesi dei documenti presentati alla Camera e al Senato in difesa dei lavoratori subacquei, che sono in regola e che operano in ambito INSHORE e OFFSHORE in Italia.
2017 - Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-07161, Legislatura 17 - Pubblicato il 14 marzo 2017, nella seduta n. 783, del Sen. F. ARACRI - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della difesa

Infine un SINDACATO  di categoria, si sta occupando degli aderenti, aventi diritto all'iscrizione al Repertorio Telematico per i livelli INSHORE (1° livello) e OFFSHORE (2° o 3° livello), per tutelare il diritto di LAVORARE IN ITALIA, nella categoria, o per intervenire come sindacato presso le aziende del settore, in tutta Italia, per:
• applicazione della legislazione vigente (DM 13.01.1979 e L.R. 07/2016) negli ambiti: acque interne, acque portuali, inshore e offshore
• fare rispettare alle Aziende il CCNL di categoria
• contrattazione Sindacale di secondo livello Aziendale
La suddetta Federazione, si può attualmente contattare presso la sede di: Corso Alberto Amedeo, 21 Palermo, o telefonando al: Sindacato ISA UTL  091.9766547 cell.: 328.1249936 - email vincenzodangelo2011@libero.it

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