CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento
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lunedì 18 dicembre 2017

E' possibile fare un percorso come previsto dalla Legge 07/2016, fuori dalla regione Sicilia e successivamente a) iscriversi al repertorio e avere la card o b) non iscriversi al repertorio previsto dalla legge? Cosa succede in questo caso e quali sono le differenze?

Va sempre detto che la legge 07/2016 è della Regione Sicilia, ma questo significa semplicemente che è solo la Regione Sicilia qualificata a gestire il Repertorio Telematico previsto dall'articolo 4 della Legge e del rilascio della CARD del COMMERCIAL DIVER  Italiano per i tre livelli previsti, che ha però (come specificato dagli articoli 3.5, 4,5 e 5.2) una spendibilità in ambito Europeo "... sono riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull'intero territorio comunitario ..."

Spesso (e a volte volutamente) si fa "confusione" sul fatto che la legge è della Regione Sicilia, dimenticando però di ... leggerla, a partire dal titolo stesso della Legge 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", ove specifica, senza ombra di dubbio, che la legge disciplina i percorsi formativi che sono competenza assoluta delle regioni, per la creazione delle qualifiche, che avendo una legge (obbligatoriamente regionale) che li crea, hanno una spendibilità in ambito nazionale. Vorrei ripetermi: Non la Legge ma le qualifiche che derivano da essa.

Una volta definite le qualifiche professionali per le attività fuori dall'ambito portuale (riservato agli OTS), la legge 07/2016 ha raggiunto il suo obbiettivo. I corsi per il riconoscimento delle qualifiche (INSHORE, TOP UP e  SATURAZIONE, definite dall'articolo 2) possono essere realizzati in Sicilia o presso altre Regioni Italiane, così come stabilisce l'articolo 4.5 della legge "... I titoli rilasciati da altre Regioni ovvero riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE devono essere comunque conformi ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme. Tutti i titoli di cui al presente comma devono essere conseguiti in conformità agli standard di cui all’articolo 3, comma 2...", specificando però del vincolo obbligatorio sui contenuti dei percorsi formativi, che "... devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)... " continuando così- "... ai controlli che devono essere
effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)..." (articolo 3.2), stabilendo così, numero di immersioni ed attività in acqua ben precise, che devono essere dimostrabili tramite il LOGBOOK professionale, richiesto per l'iscrizione al repertorio a dimostrazione delle attività realizzate durante il percorso formativo o durante esperienze lavorative che in alcuni casi possono essere integrate.

Tutti coloro che hanno realizzato dei corsi "validi" che testimoniano un corretto percorso formativo, successivo alla qualifica da OTS (harbour diver - attività all'interno dei porti) a prescindere dal luogo dove è stato svolto il corso, che ha i requisiti previsti dalla LR 07/2016, possono richiedere l'iscrizione al repertorio telematico della Regione Sicilia per avere la CARD (da parte della Regione) del commercial diver Italiano.

Anche se questa iscrizione non è obbligatoria (chi ha realizzato il corso che ha i requisiti previsti dalla LR 07/2016, è con l'attestato, possessore della qualifica professionale di diver-inshore, diver-TOP UP o di diver-sat (saturazione), che gli permettono di lavorare "legalmente in Italia senza alcun problema che risulterebbe (anche) dalla mancata applicazione del decreto legislativo 81/08 in termini di sicurezza (essendo la LR 07/2016 UNICA in Italia, diventa vincolante per il D.L.vo 81/08); ma visto che la legge 07/2016 (in particolare quanto previsto dall'articolo 9 del D.A. del 9/11/2017), ha tutti i requisiti previsti dall'IMCA per l'inserimento dell'ITALIA in un documento simile al D - 16/16 per i livelli offshore. Ci si augura che la CARD rilasciata dall'Assessorato al Lavoro della regione Sicilia, che è l'UNICA ISTITUZIONE abilitata al rilascio, con spendibilità sull'intero territorio comunitario, possa diventare una meta ambita per coloro che hanno realizzato i percorsi formativi che li hanno abilitati alle qualifiche previste dalla LR 07/2016 e,  con l'iscrizione al Repertorio entrano in possesso di una CARD Italiana, che ha i requisiti previsti dall'IMCA, realizzata interamente sul territorio Italiano. 
Passaggio che si spera di raggiungere entro il 2018, con la corretta applicazione dell'articolo 9 del decreto attuativo previsto dall'articolo 5 della LR 07/2016.
  • Ci sono voluti 36 anni per avere, finalmente, una legge Italiana per l'inshore e l'offshore, dopo il DM 13.01.1979 che definiva gli OTS.
  • Ci sono voluti ben 8 anni, da quando la LR 07/2016 è passata dall'essere una semplice idea a diventare un dato di fatto.
  • Ci è voluto 1 anno e mezzo, da quando è stata votata dal parlamento siciliano fino all'approvazione del decreto attuativo.
Ci vorranno alcuni mesi per la sua applicazione e l'inserimento della CARD nei percorsi internazionali che hanno visto l'Italia per troppi anni assente.

Il viaggio continua, ma ormai si vede all'orizzonte il traguardo...

giovedì 23 novembre 2017

Ho letto sul sito di una scuola che fa corsi per OTS, che la parola "adiacenze", riportata nel DM 13.01.1979, abilita questi operatori a lavorare fuori dalle aree portuali, è vero?

Non solo non è vero, ma consigliamo i poveri malcapitati che ci sono imbattuti in certificazioni di questo genere di rivolgersi immediatamente ad un legale, perchè queste affermazioni oltre ad essere false e fuorvianti portano i possessori  di tali certificazioni a commettere  reati da codice penale.

Ecco il motivo: 
1) Il Decreto Ministeriale 13.01.1979, che ha creato la categoria degli OTS, riporta all'articolo 2 la seguente frase: 
Art. 2.
Attività dei sommozzatori.
I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto presso il cui ufficio sono iscritti e nelle adiacenze e possono esercitare temporaneamente anche in altri porti, previa autorizzazione dell'autorità marittima del porto di iscrizione.

2) La legge 07/2016 della Regione Sicilia  specifica che al di fuori dell'ambito portuale è prevista l'iscrizione presso il repertorio telematico previsto dalla legge per le attività FUORI dalle aree portuali e fino ai -30 metri come INSHORE, dai - 30 ai - 50 come OFFSHORE AD ARIA/TOP UP e oltre i - 50 metri come ALTOFONDALISTI (articolo 2.1a,b,c), secondo standard ben precisi per numero di immersioni con tempi di fondo ed attività in acqua previste dall'articolo 3.2 della legge stessa. Inoltre all'articolo 1.4 specifica che "... Per gli interventi subacquei svolti nelle aree portuali si applicano le norme di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 e successive modifiche ed integrazioni...."

3) La differenza fra una Legge (anche se regionale) e un Decreto Ministeriale è facilmente visionabile anche su "Wikipedia" (https://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_ministeriale", dove troviamo scritto che: "... Un decreto ministeriale (D.M.), nell'ordinamento giuridico italiano, è un atto amministrativo ... Esso non ha forza di legge e, nel sistema delle fonti del diritto, riveste carattere di fonte normativa secondaria soltanto qualora sia qualificato come regolamento...."

E' palese che nell'ottemperare alle leggi, fra il DM del 13.01.1979 che prevede la parola "adiacenze" e la LR 07/2016, prevale la LR che specifica che o sei all'interno del porto, quindi lavori come OTS o sei fuori dal porto, quindi devi fare l'iscrizione in uno dei 3 livelli previsti dalla legge.

Non esistono "zone grigie" definibili "adiacenti al porto". 

Si sottolinea anche che la LR 07/2016 è UNICA in Italia nel definire percorsi formativi per attività subacquee fuori dalle aree portuali (non OTS), pertanto essa diventa vincolante per il decreto Ministeriale 81/08 sulla scicurezza sul lavoro per tutti, operatori e ditte che operano in quelle acque.

Ecco il motivo per cui chi pubblicizza corsi da OTS (operatori portuali) affermando che valgono per lavorare FUORI DAI PORTI o nelle ADIACENZE dei porti, senza che essi abbiano i requisiti che permettono l'iscrizione ad uno dei livelli previsti dalla Legge 07/2016, non solo dichiara il falso facendo una pubblicità ingannevole, ma sollecita le persone a commettere diversi reati da codice penale (art. 348 del cp, art. 110 del c.p., mancata applicazione del D.L.vo 81/08, ecc) motivo per il quale noi, a tutela di chi rischia di cadere in queste "trappole" illegittime ed illegali, invitiamo i malcapitati a rivolgersi immediatamente ad un legale, per denunciare alle autorità preposte queste ingannevoli pubblicità.

Anche tutti i titoli rilasciati prima della LR 07/2016, seguono lo stesso procedimento, perchè la figura dell'OTS, cosi come specificato l'articolo 1 e l'articolo 2 del DM 13.01.1979, è sempre stata quella di Operatore in ambito portuale, così come saggiamente, nel 2012, la Capitaneria di Porto di Livorno specifica in questo documento, relativamente ai lavori sul relitto della Costa Concordia da parte della ditta appaltatrice Titan Micoperi:


mercoledì 22 novembre 2017

Come possono adeguarsi le altre regioni, oltre la Sicilia, a quanto previsto dalla Legge 07/2016?

Uno dei maggiori errori che si commette, quando si parla della Legge 07/2016 della Regione Sicilia, è quello di pensarla "confinata" nel territorio siciliano.

Quindi bisogna sottolineare che nella legge, ed in particolare negli articoli 3.5, 4.5 e 5.2 è riportato che quanto previsto dalla Legge è riconoscibile "...ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull'intero territorio comunitario..."

Cioè: La legge è della regione Sicilia, visto che “...la materia della formazione e della qualificazione professionale, rientrando nella competenza generale residuale delle Regioni, non può essere oggetto di intervento normativo da parte dello Stato...”, (pagina 91 del documento della 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 95 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/04/2015),  anche se solo la Regione Sicilia può fare quanto previsto dall'articolo 4.4 della LR 07/2016 sull'iscrizione al repertorio telematico "... 4. L’iscrizione al repertorio avviene secondo numerazione progressiva individuale e prevede il rilascio all’iscritto di una card nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione...",  card che ha una spendibilità in ambito UE.

Gli stessi corsi, cosi come prevede l'articolo 4.5 della legge, possono essere realizzati in qualsiasi regione Italiana " I titoli rilasciati da altre Regioni ovvero riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE devono essere comunque conformi ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme..." con il solo vincolo che "... Tutti i titoli di cui al presente comma devono essere conseguiti in conformità agli standard di cui all’articolo 3 comma 2", e cioè "... Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)...", regole ben precise che definiscono gli altissimi standard di qualità e sicurezza ai quali la legge fa riferimento.

Ma la cosa ancora più importante non è la legge in se ma le immediate conseguenze a cui iporta, e cioè la definizione dei tre profili professionali previsti dall'articolo 2.1 di INSHORE DIVER / OFFSHORE DIVER TOP UP / e ALTOFONDALISTA, che seguendo le  procedure previste dalla legislazione Italiana, con una serie di "passaggi" previsti dalla Comunità Europea, Ministero del Lavoro e INAPP (ex ISFOL) inserisce queste qualifiche sull'"Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni" sotto la voce di "QUADRO NAZIONALE DELLE QUALIFICAZIONI REGIONALI" nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali dove sono previste quattro diverse sezioni. Al momento sono consultabili solo due delle quattro sezioni previste, in particolare: l’Istruzione e formazione professionale, che ricomprende l’Istruzione e Formazione professionale triennale e quadriennale (IeFP), l’Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e l’Istruzione Tecnica Superiore (ITS); il Quadro nazionale delle qualificazioni regionali (al momento sono consultabili i repertori di 18 Regioni), in base alle indicazioni del Comitato Tecnico Nazionale, istituito presso il Ministero del Lavoro, ai sensi del Decreto Legislativo n.13 del 16 gennaio 2013.

Quindi in realtà, se vogliamo riassumere con parole semplici, la legge 07/2016 della regione Sicilia, rilascia, agli aventi diritto, una card di "commercial diver" Italiano (non OTS) per le attività fuori dai porti, con spendibilità su tutto il territorio della Comunità Europea e abilita alla creazione di 3 nuove qualifiche professionali che regolamentano le attività sommozzatorie della metalmeccanica subacquea su tutto il territorio nazionale.

Qualsiasi Regione, essendo una "formazione normata" può, con corsi fatti sul suo territorio, ai fini del riconoscimento e della certificazione delle competenze, prendere una o più di queste qualifiche, non più modificabili perchè definite da una legge, e proporle sul suo territorio direttamente dall'Atlante Nazionale del Lavoro e delle Qualificazioni, o come accade attualmente tramite il metodo più usato, attraverso un "Protocollo d’intesa bilaterale" per il trasferimento del sistema regionale di standard dalla regione Sicilia che lo ha immesso nel circuito nazionale presso un'altra Regione.

Nel silenzio generale, e senza che ad oggi moltissimi abbiano realmente capito quello che è già successo, dopo 36 anni, la legislazione sulla subacquea industriale, finalmente è cambiata, con l'unico modo possibile, vista la complessità del percorso legislativo attualmente adottato dallo stato Italiano.

Ora bisogna stare attenti a non sottovalutare i nuovi meccanismi, per non restare esclusi da quello che comporterà nelle prossime settimane, mesi, anni la nuova realtà legislativa, sempre negli anni evocata, e ora realizzata, forse in un modo diverso da quello a cui si pensava, ma che è l'unico possibile e l'unico ad esprimere livelli altissimi di competenza e sicurezza,  e rimetterà l'Italia di nuovo in gioco in ambito internazionale, senza ricorrere a certificazioni di comodo realizzate all'estero, presso chi senza scrupoli rilascia certificazioni che non possono garantire qualità e sicurezza agli operatori.

domenica 19 novembre 2017

Ho letto sul sito di una scuola che fa corsi per OTS, che i loro corsi per OTS valgono per attività lavorative, fuori dai porti Italiani, fino ad una profondità di - 50 metri, è vero?

Ho letto sul sito di una scuola che fa corsi per OTS, che i loro corsi per OTS valgono per attività lavorative,  fuori dai porti Italiani, fino ad una profondità di - 50 metri, è vero?

di Manos Kouvakis

Anche se in teoria potrebbe essere vero, lo ritengo molto improbabile. 

Ma in ogni caso è molto facile e veloce verificare se questa affermazione è VERA o FALSA (basta fare un pò di calcoli).

L'OTS, in base alla legislazione esistente DM.13.01.1979  è valido per attività in ambito portuale. 

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DM 13.01.1979: Art. 1: Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale.
E’ istituita la categoria dei sommozzatori in servizio locale, quale personale addetto ai servizi portuali.
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Per lavorare FUORI dai porti bisogna avere l'iscrizione e i requisiti previsti dalla LR 07/2016 (non OTS). 

In particolare per essere abilitati ad attività fino ai - 50 metri, FUORI dall'ambito portuale, il sommozzatore deve essere iscritto al 2° livello del repertorio (albo) previsto dall'articolo 2.1b della legge (livello OFFSHORE AIR DIVER/TOP UP)

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1. I percorsi formativi di cui alla presente legge si articolano in tre livelli di qualificazione correlati alle attività di cui al comma 2 dell’articolo 1:
a) di primo livello (inshore diver), o “sommozzatore”;
b) di secondo livello (offshore air diver), detto anche di categoria “TOP UP”;
c) di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria “altofondalista” (saturazione).
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I requisiti per l'iscrizione possono essere letti qui: http://www.cedifop.it/04.pdf (articolo 4 del Decreto Attuativo del 09/11/2017) e qui: http://www.cedifop.it/05.pdf (allegato 1 articolo 2: "percorsi formativi ex articolo 2, comma 1 lett. b) "Top Up/ offshore air diver"), oppure più semplicemente controllare se nel LOGBOOK individuale esistono i tempi di LEVEL 1 + LEVEL 2 + LEVEL 3 della tabella, sotto riportata, secondo quanto previsto dall'articolo 3.2 della LR 07/2016.

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LR 07/2016 - Art. 3.2: Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA), ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA).
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Se questi tempi non corrispondono a quanto realizzato durante il corso da OTS, l'attestato dichiara il FALSO, perchè non supportato da nessuna Legge, DM, DA o altro, specialmente se il riferimento che fa è solo al DM 13.01.1979, perchè in questo caso l'unico che asserisce che la sua validità è di - 50 metri è la scuola che lo ha emesso, ma in modo assolutamente autonomo ed illegittimo. In questi casi il mio consiglio è quello di rivolgersi immediatamente ad un legale per chiedere spiegazioni.

L'Affermazione, che la legge 07/2016 riguarda solo la Regione Sicilia, è semplicemente la scusa di chi vuole nascondere le proprie colpe e responsabilità con FALSE AFFERMAZIONI, visto che le qualifiche previste dalla legge hanno una spendibilità in ambito Nazionale ed Europeo, sotto la forma di "Qualifiche Normate", leggere anche l'articolo 9 del D.A. del 09/11/2017 qui: http://www.cedifop.it/04.pdf


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L'OTS puo' operare solo all'interno dei porti
Capitaneria di Porto di Livorno - anno 2012



martedì 19 settembre 2017

Perchè si parla di brevetti IMCA nella subacquea industriale?

(di Manos Kouvakis)


Anche se IMCA non fa e non riconosce corsi per "commercial divers" di qualsiasi livello, tuttavia a cadenza quasi annuale pubblica un documento dal titolo "Information Note / Diver and Diving Supervisor Certification" - ultimo è il documento: IMCA D 16/16 pubblicato il 29 November 2016, (che aggiorna/sostituisce il penultimo D 05/15), dove riporta un elenco di PAESI che hanno una LEGISLAZIONE  che regolamenta la formazione per l'OFFSHORE, nel loro territorio.

Questo elenco di paesi per le immersioni in ambito offshore segue l' International Code of Practice for Offshore Diving (IMCA D 014) Codice Internazionale per il regolamento delle immersioni in ambito Offshore, dove si da la precedenza alle normative nazionali e va considerato come una fonte di buone e riconosciute pratiche per le immersioni in ambito offshore.

In questo documento troviamo alcuni paesi come Australia, Brasile,  Canada, Francia, India, Norvegia, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, South Africa, Swezia, UK (tramite l'HSE) e USA (tramite ACDE).

L'assenza dell'Italia dall'elenco si giustifica con il fatto che fino al 2016 in Italia esistevano i tre decreti ministeriali del 1979, 1981 e 1982 che regolamentavano le attività degli OTS (harbour diver) cioè le attività in ambito portuale, che non sono d'interesse dell'IMCA.

Ad IMCA non interessano i livelli di harbour diver (OTS) e INSHORE (equivalente all'iscrizione al 1° livello previsto dalla L.R. 07/2016) ma soltanto i livelli OFFSHORE AD ARIA/TOP UP (Surface-Supplied Diver Certificates) come per esempio quelli previsti con l'iscrizione al 2° livello del repertorio previsto dalla L.R. 07/2016 e OFFSHORE SAT DIVER/SATURAZIONE (Closed Bell Divers Certificates) come per esempio quelli previsti con l'iscrizione al 3° livello del suddetto repertorio.

Gli italiani, in tutti questi anni sono stati "costretti", in mancanza di una legislazione specifica Italiana, a rivolgersi a un paese straniero che ha percorsi per l'offshore, con il reale rischio di cadere nelle mani di chi cerca di sfruttare questa situazione fornendo una formazione di scarsa qualità, come in questi anni è accaduto con la formazione offerta dagli scozzessi della scuola di FW, che ha approfittato di una svista (voluta ?) dell'HSE che ha supervalutato i percorsi Italiani da OTS, dando loro un valore di equivalenza ad un percorso di "inshore" o "offshore" e non il livello "harbour" che gli conferisce la legislazione Italiana (DM 13.01.1979), motivo per il quale queste certificazioni "patacche" autorizzate dagli inglesi dell'HSE, fatte nella maggioranza dei casi in soli 5-10 giorni, con imemrsioni ad una profondità massima di circa 23 metri, ma con certificazioni che "abilitavano" a immersioni per i - 50 metri, oggi non hanno alcuna validità considerata la legge 07/2016, per lavorare "legalmente" in Italia, perchè non rispettano i suoi requisiti. 

Esse sono valide per lavorare in UK, paese dove sono state conseguite, ma non in Italia (vista la LR 07/2016, art.3.2).


lunedì 18 settembre 2017

Esistono brevetti IMCA per l'OTS, l'INHSORE o l'OFFSHORE?

(di Manos Kouvakis)



CEDIFOP, è da moltissimi anni un "World-Wide Training Establishiment Member of IMCA of the DIVING DIVISION based EUROPE & AFRICA section" (Membro del gruppo di formazione in tutto il mondo di IMCA, nella divisione DIVING per EUROPA & AFRICA), come si legge nel certificato a sinistra, proprio per questo, credo che abbiamo l'autorevolezza per fare queste affermazioni:

IMCA non ha MAI fatto e mai farà corsi per OTS, INSHORE, 
OFFSHORE ad ARIA (TOP UP) o SATURAZIONE!

Perchè? perchè semplicemente non rientra nel DNA dell'IMCA. 

Ora cerchiamo di capire questo punto (visto le tantissime fesserie e stupidagini che si raccontato nei vari siti di... "esperti"  ignoranti, che si trovano in giro per l'Italia):

Partiamo, semplicemente da un documento IMCA, dal titolo: "Reproducing the IMCA Logo" (che si può leggere qui: http://www.cedifop.it/IMCA-Logo.pdf - documento che si può trovare in diversi formati)

In questo documento, possiamo leggere alla pagina 2, il seguente testo:
" Training and certification:
 There are only four training courses for which IMCA offers approval/recognition – 
  • Trainee air diving supervisor,
  • Trainee bell diving supervisor, 
  • Assistant life support technician and 
  • Diver medic. 
Each requires a training establishment to apply for approval then satisfactorily undergo an audit of its documentation, facilities and course.
Once IMCA has confirmed approval/recognition such establishments may use the wording ‘IMCA Approved’ or ‘IMCA Recognised’ in relation to these specific courses only
 No other courses are approved/recognised by IMCA and, therefore, no establishments should state ‘IMCA Approved’ or ‘IMCA Recognised’ in relation to any other course...."

(traduzione)
"Formazione e certificazione:
 Esistono solo quattro corsi di formazione per i quali l'IMCA offre l'approvazione / riconoscimento - 
  • Supervisore di immersione ad aria (offshore ad aria/top up)
  • Supervisore di immersione subacquea, 
  • Assistente tecnico di supporto vita (A.L.S.T.) e 
  • Diver Medic
Ciascuno richiede una formazione specifica e la richiesta di approvazione sottoponendo ad un controllo, con esito soddisfacente,  documentazione, corso e strutture.
Una volta che l'IMCA  conferma l'approvazione / riconoscimento, tali strutture possono utilizzare la dicitura "IMCA Approved" o 'IMCA riconosciuto' in relazione a questi corsi specifici.
 Nessun altro corso è approvato / riconosciuto dall'IMCA e pertanto nessun ente/scuola può indicare "IMCA" Approvato "o" IMCA riconosciuto "in relazione a qualsiasi altro corso ...."

Credo che sia tutto molto chiaro...

Non dimentichiamo, inoltre, come abbiamo già scritto in precedenza, che IMCA si occupa delle attività nei cantieri offshore (non INSHORE) e non della formazione.

IMCA, rappresenta uno dei tre standard internazionali, descritti alla pagina 3 del documento http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0027560.pdf

" ...  in ambito offshore questa formazione deve essere organizzata in coerenza con le tre tipologie di standard presenti in ambito internazionale:
1) gli standard formativi stabiliti dall’International Diving Schools Association (IDSA) che rappresenta l’unica associazione didattica nella subacquea industriale a livello internazionale, così come in ambito sportivo abbiamo diverse didattiche RADI, CMAS, SSI e altro. È interessante sottolineare che corsi formativi nazionali, come quelli provenienti dagli Stati Uniti d’America o dal Canada, fanno sempre riferimento alla didattica dell’IDSA che, a livello mondiale, ha elaborato delle regole per la formazione nel settore inshore e offshore in base a una più che quarantennale esperienza, desunta dalle scuole che aderiscono a tale Associazione a livello
mondiale;
2) gli standard operativi (dall’International Marine Contractors Association (IMCA), applicabili nel cantiere (in essi rientra anche la citata normativa UNI 11366 sulla sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria – procedure operative;
3) gli Standard di sicurezza dell’Health and Safety Executive (HSE) quali, per esempio, le norme HSE del Regno Unito. Solo la corretta applicazione di questi standard può garantire una maggiore spendibilità della qualifica del sommozzatore italiano a livello internazionale, riportando la categoria al livello che le spetta per la storia e per le competenze che la caratterizzano...."

Anche all'articolo 3.2 della L.R. 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale" (qui: http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g16-18o1/g16-18o1.pdf ), vincolante per iscriversi al repertorio (albo) dei commercial divers Italiani, che permette di lavorare "legalmente" fuori dai porti in Italia, troviamo un testo simile:
"Art. 3.2:  Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA), ai controlli che  evono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)..."

Esiste un rapporto, comunque, fra le qualifiche nazionali, di commercial divers, in alcuni paesi e IMCA, ma questa è un'altra storia, trattata nelle FAQ 43 e 44 (Leggi le FAQ qui: http://www.cedifop.it/domande-e-risposte.html).