CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento
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lunedì 18 dicembre 2017

E' possibile fare un percorso come previsto dalla Legge 07/2016, fuori dalla regione Sicilia e successivamente a) iscriversi al repertorio e avere la card o b) non iscriversi al repertorio previsto dalla legge? Cosa succede in questo caso e quali sono le differenze?

Va sempre detto che la legge 07/2016 è della Regione Sicilia, ma questo significa semplicemente che è solo la Regione Sicilia qualificata a gestire il Repertorio Telematico previsto dall'articolo 4 della Legge e del rilascio della CARD del COMMERCIAL DIVER  Italiano per i tre livelli previsti, che ha però (come specificato dagli articoli 3.5, 4,5 e 5.2) una spendibilità in ambito Europeo "... sono riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull'intero territorio comunitario ..."

Spesso (e a volte volutamente) si fa "confusione" sul fatto che la legge è della Regione Sicilia, dimenticando però di ... leggerla, a partire dal titolo stesso della Legge 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", ove specifica, senza ombra di dubbio, che la legge disciplina i percorsi formativi che sono competenza assoluta delle regioni, per la creazione delle qualifiche, che avendo una legge (obbligatoriamente regionale) che li crea, hanno una spendibilità in ambito nazionale. Vorrei ripetermi: Non la Legge ma le qualifiche che derivano da essa.

Una volta definite le qualifiche professionali per le attività fuori dall'ambito portuale (riservato agli OTS), la legge 07/2016 ha raggiunto il suo obbiettivo. I corsi per il riconoscimento delle qualifiche (INSHORE, TOP UP e  SATURAZIONE, definite dall'articolo 2) possono essere realizzati in Sicilia o presso altre Regioni Italiane, così come stabilisce l'articolo 4.5 della legge "... I titoli rilasciati da altre Regioni ovvero riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE devono essere comunque conformi ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme. Tutti i titoli di cui al presente comma devono essere conseguiti in conformità agli standard di cui all’articolo 3, comma 2...", specificando però del vincolo obbligatorio sui contenuti dei percorsi formativi, che "... devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)... " continuando così- "... ai controlli che devono essere
effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)..." (articolo 3.2), stabilendo così, numero di immersioni ed attività in acqua ben precise, che devono essere dimostrabili tramite il LOGBOOK professionale, richiesto per l'iscrizione al repertorio a dimostrazione delle attività realizzate durante il percorso formativo o durante esperienze lavorative che in alcuni casi possono essere integrate.

Tutti coloro che hanno realizzato dei corsi "validi" che testimoniano un corretto percorso formativo, successivo alla qualifica da OTS (harbour diver - attività all'interno dei porti) a prescindere dal luogo dove è stato svolto il corso, che ha i requisiti previsti dalla LR 07/2016, possono richiedere l'iscrizione al repertorio telematico della Regione Sicilia per avere la CARD (da parte della Regione) del commercial diver Italiano.

Anche se questa iscrizione non è obbligatoria (chi ha realizzato il corso che ha i requisiti previsti dalla LR 07/2016, è con l'attestato, possessore della qualifica professionale di diver-inshore, diver-TOP UP o di diver-sat (saturazione), che gli permettono di lavorare "legalmente in Italia senza alcun problema che risulterebbe (anche) dalla mancata applicazione del decreto legislativo 81/08 in termini di sicurezza (essendo la LR 07/2016 UNICA in Italia, diventa vincolante per il D.L.vo 81/08); ma visto che la legge 07/2016 (in particolare quanto previsto dall'articolo 9 del D.A. del 9/11/2017), ha tutti i requisiti previsti dall'IMCA per l'inserimento dell'ITALIA in un documento simile al D - 16/16 per i livelli offshore. Ci si augura che la CARD rilasciata dall'Assessorato al Lavoro della regione Sicilia, che è l'UNICA ISTITUZIONE abilitata al rilascio, con spendibilità sull'intero territorio comunitario, possa diventare una meta ambita per coloro che hanno realizzato i percorsi formativi che li hanno abilitati alle qualifiche previste dalla LR 07/2016 e,  con l'iscrizione al Repertorio entrano in possesso di una CARD Italiana, che ha i requisiti previsti dall'IMCA, realizzata interamente sul territorio Italiano. 
Passaggio che si spera di raggiungere entro il 2018, con la corretta applicazione dell'articolo 9 del decreto attuativo previsto dall'articolo 5 della LR 07/2016.
  • Ci sono voluti 36 anni per avere, finalmente, una legge Italiana per l'inshore e l'offshore, dopo il DM 13.01.1979 che definiva gli OTS.
  • Ci sono voluti ben 8 anni, da quando la LR 07/2016 è passata dall'essere una semplice idea a diventare un dato di fatto.
  • Ci è voluto 1 anno e mezzo, da quando è stata votata dal parlamento siciliano fino all'approvazione del decreto attuativo.
Ci vorranno alcuni mesi per la sua applicazione e l'inserimento della CARD nei percorsi internazionali che hanno visto l'Italia per troppi anni assente.

Il viaggio continua, ma ormai si vede all'orizzonte il traguardo...

venerdì 15 dicembre 2017

Ho letto che i corsi OTS devono essere conformi con Legge Quadro n.845/78 e non dalla LR 07/2016, vorrei delle spiegazioni in merito.

Con questo tipo di affermazioni si è raggiunto il massimo dell'incompetenza, molto probabilmente commettendo degli illeciti veri e propri, perchè tali affermazioni sono assolutamente fuorvianti.

Ecco il perchè:

Alla legge quadro sulla formazione (Legge Quadro n.845/78http://www.regione.basilicata.it/giunta/files/docs/DOCUMENT_FILE_243336.pdf), detta anche Legge Quadro in materia di Formazione Professionale, fanno riferimento TUTTI i corsi di formazione professionale, a prescindere che si riferiscano al DM 13.01.1979 o alla LR 07/2016 (nell'ambito subacqueo) o semplicemente a corsi di taglio e cucito.

Il riferimento alla Legge Quadro n.845/78, che non entra nel merito dei contenuti del corso, stabilisce la competenza delle regioni nell'approvare i corsi di formazione professionale, che vengono successivamente autorizzati agli enti di formazione, ma sotto il controllo dello stato, che deve essere garantito durante il percorso formativo (tramite i controlli degli ispettorati regionali del lavoro durante lo svolgimento delle attività formative, obbligatori la convalida dell'applicazione della Legge Quadro 845/78). 
Questo conferisce alle scuole il diritto legale di trascrivere sull'attestato la dicitura  "corso realizzato nel rispetto della legge quadro 845/78". Per esempio nella regione Sicilia, per i corsi autorizzati, vige l'obligo di riportare sull'attestato la frase: "L'attestato dovrà contenere, tra l'altro, l'esplicita indicazione della validità ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 24/76 nonché dell'art. 14 della legge n. 845/78" (vedi GURS del venerdì 22 Agosto 2003 - N. 37: http://www.corsiformativi.com/autofinanziati/GURS%20n.37-2003.htm).

Ma la Legge Quadro n.845/78 non è conflittuale nè con il DM 13.01.1979 nè con la LR 07/2016, che stabiliscono i luoghi (dentro o fuori porto) e  limiti di profondità (3 livelli previsti dalla LR 07/2016 per le attività lavorative subacquee fuori dal porto).

Chi sostiene una cosa diversa o è in malafede o, ed è ancora peggio, non ha capito assolutamente niente, e induce le persone che si affidano a lui in inganno commettendo atti illeciti, motivo per cui bisogna immediatamente rivolgersi ad un legale a tutela dei propri interessi, perchè:

  1. Non si possono mettere a confronto la Legge Quadro n.845/78 con il DM 13.01.1979 o con la LR 07/2016 perchè trattano argomenti diversi. Chi sostiene una cosa diversa MENTE
  2. Oltre la LR 07/2016, nessun atto legislativo, in Italia, parla di profondità per le immersioni lavorative e in particolare il DM 13.01.1979 definisce l'OTS come un operatore in ambito portuale e NON come operatore che lavora fuori dai porti. Chi sostiene una cosa diversa MENTE.
  3. La formazione è demandata alle regioni. Chi sostiene una cosa diversa MENTE.
  4. La legge 07/2016 della Regione Sicilia è una legge Regionale. Le qualifiche che vengono individuate dalla LR 07/2016 rientrano fra le qualifiche "normate" e hanno una validità in ambito nazionale ed europeo (vedi anche articolo 9 del Decreto attuativo del 9.11.2017). Chi sostiene una cosa diversa MENTE.



Rivolgetevi ad un legale per tutelare i vostri interessi, e per non trovarvi a breve un titolo fra le mani che ha un valore diverso (inferiore) da quello che ingannevolmente vi si è stato promesso.

domenica 26 novembre 2017

Come faccio a chiedere l'iscrizione al Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia?

L'iscrizione al Repertorio Telematico dei Commercial Divers Italiani, può essere richiesta all'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, da tutti coloro che sono in regola con quanto previsto dalla Legge 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", per i 3 livelli previsti, dall'articolo 2:


  • a) di primo livello (inshore diver), o “sommozzatore”; (profondità 0-30 metri)
  • b) di secondo livello (offshore air diver), detto anche di categoria “TOP UP”;  (profondità 30-50 metri)
  • c) di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria “altofondalista” (saturazione);  (profondità oltre i -50 metri)


Le modalità per l'iscrizione sono stabilite all'articolo 4 del Decreto Attualivo del 09/11/2017 (previsto dagli articoli 4 e 5 della LR 07/2016) che si può leggere qui: http://www.cedifop.it/04.pdf, prevedono che per effettuare l'iscrizione, il richiedende deve:


Articolo 4
Iscrizione al Repertorio

1. L’iscrizione al Repertorio telematico avviene su istanza individuale dei singoli interessati indirizzata all’ufficio competente di cui all’articolo 2, comma 3, del presente Decreto.

2. La domanda di iscrizione dovrà essere sottoposta in carta libera esclusivamente sul modello cartaceo e/o telematico predisposto ed approvato con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento e dei servizi e delle attività formative da emanarsi entro il termine inderogabile di 30 giorni dalla data indicata dall’articolo 2, comma 2 del presente Decreto.

3. La domanda di iscrizione dovrà contenere apposita informativa ed autorizzazione al trattamento ed alla pubblicazione dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche ed integrazioni. Il mancato rilascio da parte dell’istante dell’autorizzazione comporta la reiezione dell’istanza per impossibilità a dar seguito al procedimento.

4. Alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati, in copia conforme:
a) attestato finale di formazione acquisito al termine dei percorsi di cui all’articolo 1 del presente Decreto;
ovvero
aa) attestato conseguito al termine di percorso formativo rilasciato presso altra Regione, purché conforme ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme;
ovvero
ab) attestato formativo o altro documento attestante il conseguimento di qualifica professionale riconoscibile ai sensi della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, purché conforme ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme. Per i titoli conseguiti in altri Stati membri UE, EFTA o nella Confederazione Svizzera o comunque riconoscibili ai sensi della citata Direttiva, ad eccezione di quelli di cui alla Legge 12 aprile 1973, n.176, alle Legge 23 luglio 1980, n.512, alla Legge 24 aprile 1990, n.106, è necessaria l’attestazione dell’autenticità secondo le previsioni della disciplina statale in materia (apostilla o dichiarazione di valore rilasciata dalla competente autorità diplomatica italiana in loco). Tali titoli, inoltre, laddove rilasciati in una lingua diversa da quella italiana e/o da quella inglese dovranno essere accompagnati da traduzione asseverata ai sensi della vigente disciplina statale;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, rilasciata dall’istituto, centro o scuola presso cui è stato conseguito l’attestato formativo di conformità del percorso svolto agli standard di cui all’Allegato 1 al presente Decreto;
ovvero, per i titoli conseguiti fuori dal territorio nazionale

ba) attestazione debitamente sottoscritta rilasciata dall’ente, centro, scuola o istituto che ha rilasciato il documento riconoscibile ai sensi della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, di conformità del percorso svolto agli standard di cui all’Allegato 1 al presente Decreto e che indichi distintamente le attività formative svolte (transcript) ed i tempi di fondo in conformità agli standard di cui all’Allegato 1 al presente Decreto (VEDI ALLEGATO 1 AL PRESENTE DECRETO: http://www.cedifop.it/05.PDF) . Della documentazione in oggetto, ad eccezione dei casi di cui alla Legge 12 aprile 1973, n.176,  alle Legge 23 luglio 1980, n.512, alla Legge 24 aprile 1990, n.106, dovrà essere attestata l’autenticità secondo le previsioni della disciplina statale in materia (apostilla o dichiarazione di valore rilasciata dalla competente autorità diplomatica italiana in loco). Tali titoli, inoltre, laddove rilasciati in una lingua diversa da quella italiana e/o da quella inglese dovranno essere accompagnati da traduzione asseverata ai sensi della vigente disciplina statale;

c) Log Book professionale che evidenzi l’effettivo svolgimento delle immersioni ed i relativi tempi di fondo di cui all’Allegato 1 al presente Decreto;

d) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, rilasciata da parte dell’istante circa l’effettivo svolgimento delle attività didattiche, delle immersioni ed i relativi tempi di fondo in conformità agli standard di cui all’Allegato 1 al presente Decreto;

e) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, rilasciata da parte dell’istante relativa all’avvenuto svolgimento dei percorsi formativi relativi alle discipline di formazione trasversale come previsti dalla vigente disciplina statale e comunitaria;

f) copia di documento d’identità personale in corso di validità;

g) copia del Libretto di ricognizione, in corso di validità, attestante l’iscrizione ad un registro dei sommozzatori in servizio locale di cui all’articolo 3 del Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979.
ovvero
gg) per i soggetti non residenti sul territorio nazionale certificazione di visite mediche internazionali attestanti l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività della subacquea industriale (IMCA D-20/01 del 2 luglio 2001)

h) ricevuta del versamento di cui al comma 5 del presente articolo;

i) fototessera in formato cartaceo o elettronico.

5. Per l’iscrizione gli interessati dovranno procedere al versamento dei diritti di rilascio della card. Le modalità di versamento ed i relativi importi saranno definiti con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento e dei servizi e delle attività formative da emanarsi entro il termine inderogabile di 30 giorni dalla data indicata dall’articolo 2, comma 2 del presente Decreto.


Vista la complessità delle procedure, il richiedende, che ha i requisiti richiesti, per l'iscrizione al Repertorio Telematico per i livelli INSHORE e OFFSHORE e per tutelare i suoi diritti di LAVORARE IN ITALIA, potrà,  anche, rivolgetersi al sindacato di categoria ISA UTL  sia per chiedere ulteriori informazioni, sia per avere assistenza gratuita per l'iscrizione al Repertorio Telematico, sia per chiedere l'intervento del sindacato, presso le aziende del settore, in tutta Italia, per:
• applicazione della legislazione vigente (DM 13.01.1979 e L.R. 07/2016) negli ambiti: acque interne, acque portuali, inshore e offshore
• fare rispettare alle Aziende il CCNL di categoria
• contrattazione Sindacale di secondo livello Aziendale
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Tutti coloro che sono interessati possono contattare la suddetta Federazione, la sede è in Corso Alberto Amedeo, 21 Palermo, gli orari di ricevimento sono: Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00
Per info Tel.: 091.9766547 cell.: 328.1249936 - email vincenzodangelo2011@libero.it




giovedì 23 novembre 2017

Ho letto sul sito di una scuola che fa corsi per OTS, che la parola "adiacenze", riportata nel DM 13.01.1979, abilita questi operatori a lavorare fuori dalle aree portuali, è vero?

Non solo non è vero, ma consigliamo i poveri malcapitati che ci sono imbattuti in certificazioni di questo genere di rivolgersi immediatamente ad un legale, perchè queste affermazioni oltre ad essere false e fuorvianti portano i possessori  di tali certificazioni a commettere  reati da codice penale.

Ecco il motivo: 
1) Il Decreto Ministeriale 13.01.1979, che ha creato la categoria degli OTS, riporta all'articolo 2 la seguente frase: 
Art. 2.
Attività dei sommozzatori.
I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto presso il cui ufficio sono iscritti e nelle adiacenze e possono esercitare temporaneamente anche in altri porti, previa autorizzazione dell'autorità marittima del porto di iscrizione.

2) La legge 07/2016 della Regione Sicilia  specifica che al di fuori dell'ambito portuale è prevista l'iscrizione presso il repertorio telematico previsto dalla legge per le attività FUORI dalle aree portuali e fino ai -30 metri come INSHORE, dai - 30 ai - 50 come OFFSHORE AD ARIA/TOP UP e oltre i - 50 metri come ALTOFONDALISTI (articolo 2.1a,b,c), secondo standard ben precisi per numero di immersioni con tempi di fondo ed attività in acqua previste dall'articolo 3.2 della legge stessa. Inoltre all'articolo 1.4 specifica che "... Per gli interventi subacquei svolti nelle aree portuali si applicano le norme di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 e successive modifiche ed integrazioni...."

3) La differenza fra una Legge (anche se regionale) e un Decreto Ministeriale è facilmente visionabile anche su "Wikipedia" (https://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_ministeriale", dove troviamo scritto che: "... Un decreto ministeriale (D.M.), nell'ordinamento giuridico italiano, è un atto amministrativo ... Esso non ha forza di legge e, nel sistema delle fonti del diritto, riveste carattere di fonte normativa secondaria soltanto qualora sia qualificato come regolamento...."

E' palese che nell'ottemperare alle leggi, fra il DM del 13.01.1979 che prevede la parola "adiacenze" e la LR 07/2016, prevale la LR che specifica che o sei all'interno del porto, quindi lavori come OTS o sei fuori dal porto, quindi devi fare l'iscrizione in uno dei 3 livelli previsti dalla legge.

Non esistono "zone grigie" definibili "adiacenti al porto". 

Si sottolinea anche che la LR 07/2016 è UNICA in Italia nel definire percorsi formativi per attività subacquee fuori dalle aree portuali (non OTS), pertanto essa diventa vincolante per il decreto Ministeriale 81/08 sulla scicurezza sul lavoro per tutti, operatori e ditte che operano in quelle acque.

Ecco il motivo per cui chi pubblicizza corsi da OTS (operatori portuali) affermando che valgono per lavorare FUORI DAI PORTI o nelle ADIACENZE dei porti, senza che essi abbiano i requisiti che permettono l'iscrizione ad uno dei livelli previsti dalla Legge 07/2016, non solo dichiara il falso facendo una pubblicità ingannevole, ma sollecita le persone a commettere diversi reati da codice penale (art. 348 del cp, art. 110 del c.p., mancata applicazione del D.L.vo 81/08, ecc) motivo per il quale noi, a tutela di chi rischia di cadere in queste "trappole" illegittime ed illegali, invitiamo i malcapitati a rivolgersi immediatamente ad un legale, per denunciare alle autorità preposte queste ingannevoli pubblicità.

Anche tutti i titoli rilasciati prima della LR 07/2016, seguono lo stesso procedimento, perchè la figura dell'OTS, cosi come specificato l'articolo 1 e l'articolo 2 del DM 13.01.1979, è sempre stata quella di Operatore in ambito portuale, così come saggiamente, nel 2012, la Capitaneria di Porto di Livorno specifica in questo documento, relativamente ai lavori sul relitto della Costa Concordia da parte della ditta appaltatrice Titan Micoperi:


sabato 14 ottobre 2017

Qual'è la differenza fra il "repertorio telematico" delle qualifiche professionali e il "repertorio telematico" previsto dalla legge 07/2016?

di Manos Kouvakis

1) "Repertorio Telematico" delle qualifiche professionali
Il Repertorio delle qualificazioni, delle regioni Italiane, è una conseguenza del DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92" (GU Serie Generale n.39 del 15-02-2013) e sue successive modificazioni e integrazioni e delle successive norme secondarie di attuazione, nonché delle disposizioni di varie Leggi regionali, che hanno portato alla creazione del "Repertorio delle qualificazioni delle Regioni Italiane"

E' molto importante sottolineare che, in Italia, la materia della formazione e della qualificazione professionale, rientrando nella competenza generale residuale delle Regioni, non può essere oggetto di intervento normativo da parte dello Stato, ma la Comunità Europea ha chiesto all'Italia un Repertorio di qualifiche professionali Nazionale, che si sta creando anche se lentamente.

Il Repertorio delle qualificazioni di una Regione Italiana è costituito da una serie di profili (qualifiche professionali), classificati in due aree: formazione normata e formazione non normata.

  • Formazione normata: attività professionali regolamentate, il cui esercizio viene stabilito da una normativa nazionale e/o regionale e/o rispetto a cui sono definiti, attraverso specifica normativa, gli standard formativi.
  • Formazione non normata: standard che guardano a professioni e ad attività professionali il cui esercizio non è subordinato al possesso di uno specifico titolo di studio o alla frequenza di specifici percorsi di formazione.

Una volta creata una qualifica, in una regione, essa potrà essere riconosciuta in un'altra regione, tramite protocoli d'intesa bilaterali. Naturalmente le qualifiche che rientrano nella "formazione normata", possono essere trasferite senza alcuna modifica da una regione all'altra, mentre le qualifiche che rientrano nella categoria di "formazione non normata" possono essere apportate  modifiche nei trasferimenti.

Per esempio, la Regione Siciliana, attraverso un "Protocollo d’intesa bilaterale per il trasferimento del sistema regionale di standard ai fini del riconoscimento e della certificazione delle competenze" con la Regione Piemonte, firmato nel mese di maggio 2016, ha mutuato da questa Regione l’impianto metodologico e il primo set di standard di riferimento, tra cui il repertorio, per l’attuazione del Sistema Regionale di Certificazione delle Competenze.




2) "Repertorio Telematico" previsto dalla legge 07/2016
Una cosa totalmente diversa è il Repertorio Telematico (Albo) previsto dalla legge 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale" della Regione Sicilia, che stabilisce 4 profili che rientrano nella "formazione normata". Essi sono:
  • HARBOUR DIVER = OTS (Operatore Tecnico Subacqueo), titolo definito dal DM 13.01.1979, prevede l'iscrizione al "Registro Sommozzatori" del Ministero dei Trasposti, presso una Capitaneria di Porto in Italia, per il rilascio del "Libretto di Ricognizione". Profondità: quella del porto in cui si opera. Le immersioni: sono in Basso Fondale cioè con utilizzo di miscele Ossigeno/Azoto (Aria).
  • INSHORE AIR DIVER = titolo definito dall'Articolo 2.1a della L.R. 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", prevede l'iscrizione al primo livello del "Repertorio Telematico", previsto dalla legge, presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, per il rilascio della "CARD del COMMERCIAL DIVER ITALIANO" per il livello INSHORE AIR DIVER. Profondità: max -30 metri, fuori dall'ambito portuale. Le immersioni: sono in Basso Fondale cioè con utilizzo di miscele Ossigeno/Azoto (Aria).
  • OFFSHORE AIR DIVER/TOP UP = titolo definito dall'Articolo 2.1b della L.R. 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", prevede l'iscrizione al secondo livello del "Repertorio Telematico", previsto dalla legge, presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, per il rilascio della "CARD del COMMERCIAL DIVER ITALIANO" per il livello OFFSHORE AIR DIVER/TOP UP. Profondità: max -50 metri, fuori dall'ambito portuale. Le immersioni: sono in Basso Fondale cioè con utilizzo di miscele Ossigeno/Azoto (Aria).
  • OFFSHORE SAT DIVER/SATURAZIONE = titolo definito dall'Articolo 2.1c della L.R. 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", prevede l'iscrizione al terzo livello del "Repertorio Telematico", previsto dalla legge, presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, per il rilascio della "CARD del COMMERCIAL DIVER ITALIANO" per il livello OFFSHORE SAT DIVER/SATURAZIONE. Profondità: oltre i -50 metri, fuori dall'ambito portuale. Le immersioni sono in Alto Fondale cioè con utilizzo di miscele Ossigeno/Elio (Heliox).

Anche se il primo profilo di harbour diver (OTS - Operatore tecnico subacqueo) è stato regolamentato anche dalle regioni di: Emilia-Romagna, Liguria, Lazio e Marche, esso tuttavia non è collegato ai profili previsti per i livelli INSHORE  e OFFSHORE, sia perchè la legge che li ha creati è del 2016 (se esso rientra fra le qualifiche normate) o perchè rientra fra le qualifiche non normate, in alcuni casi, perchè non collegato nè al DM 13.01,1979 nè alla LR 07.2016. Ma sicuramente essi dovranno integrarsi con i nuovi profili previsti dalla LR 07/2016, che stabiliscono la formazione "normata" e successiva al livello di harbour diver (OTS) per permettere agli operatori di poter lavorare "legalmente" sul territorio nazionale Italiano.

giovedì 12 ottobre 2017

Ho un brevetto IDSA, rilasciato in Italia da un'altra scuola e non dal CEDIFOP, mi può aiutare per l'iscrizione al repertorio telematico, previsto dalla legge 07/2016?

(di Manos Kouvakis)



La risposta è, purtroppo, NO.  Fino al 2013 esistevano 2 scuole Full Member IDSA in Italia, status che si può avere solo superando degli audit severissimi a livello internazionale e avendo una condotta corretta seguendo gli standard della didattica IDSA durante i percorsi formativi, che vengono costantemente monitorati dall'Associazione.

Motivo per cui, in ambito internazionale oggi ci sono solo 11 scuole Full Member in tutto il mondo, una soltanto in Italia. 

La seconda scuola Italiana, nel 2013 è stata espulsa dall'IDSA perchè non rispettava i tempi di fondo e le attività in acqua, che dichiarava nei suoi percorsi formativi, motivo per cui le certificazioni di questa scuola non possono essere prese in considerazione.

Un semplice controllo del LOGBOOK individuale di chi ha una certificazione rilasciata dalla scuola espulsa evidenzia subito la mancanza di una preparazione corretta, valida per soddisfare i requisiti richiesti dalla LR 07/2016.

Motivo per il quale solo una certificazione di una scuola attualmente full member IDSA, può essere presa in considerazione.

Per tutti gli altri percorsi formativi, non "garantiti" dai controlli dell'IDSA, la legge prevede dei procedimenti precisi, con controlli dei tempi di immersione e le attività svolte in acqua per poter essere inseriti fra quelli che possono iscriversi al repertorio (albo) previsto dalla LR 07/2016 e quindi avere il diritto di lavorare "legalmente" in Italia.

sabato 23 settembre 2017

Perchè il lavoro del commercial diver Italiano non rientra fra quelli usuranti?

(di Manos Kouvakis)




Il motivo è molto semplice: fino al 2016 il commercial diver Italiano esisteva solo con la qualifica da OTS, cioè un operatore in ambito portuale, mancando una "vera" definizione per le attività lavorative fuori dai porti. 

Come lavoratori che svolgono un mestiere usurante erano considerati chi faceva "lavori in cassoni ad aria compressa" e "lavori svolti dai palombari", ma in questo caso la tipologia del lavoro non trovava un vero riscontro con la qualifica del lavoratore che era quella di OTS.

Questa situazione si è sbloccata in data 21 aprile 2016 con la Legge  21 aprile 2016 n. 7 "Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il 29 aprile successivo.
Tale legge, all'articolo 1, comma 2, definisce come «Sommozzatori e lavoratori subacquei»  coloro che "eseguono, in immersione, attività lavorative subacquee anche in via non esclusiva o in modo non continuativo, operando in acque marittime inshore ed offshore o interne"; inoltre, l'articolo 2, comma 1, stabilisce i percorsi formativi articolati "in tre livelli di qualificazione correlati alle attività sopra espresse: di primo livello (inshore diver), o "sommozzatore", di secondo livello (offshore air diver), detto anche di categoria "TOP UP" e di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria "altofondalista" (saturazione), e si differenzia dalla normativa nazionale, riguardante esclusivamente le attività svolte in ambito portuale in quanto fa riferimento al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, recante "Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale", e non comprende le attività svolte in ambito inshore e offshore, cioè forme di lavoro particolarmente usuranti.

La disciplina sull'accesso al pensionamento di anzianità per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con requisiti agevolati rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, è stata completamente rivisitata nel corso del 2011 con i seguenti provvedimenti: decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, recante "Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183" e legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici";
sulla base di quanto espresso, a partire dall'anno 2012, sono stati modificati i requisiti per l'accesso a tali benefici, difatti come requisito soggettivo, attualmente, possono esercitare il diritto di accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, una serie di tipologie di lavoratori dipendenti, come lavoratori impegnati con mansioni particolarmente usuranti, che fra le quali vengono anche annoverati i "lavori in cassoni ad aria compressa" e "lavori svolti dai palombari".
Ora esistono tutte le condizione affinchè la normativa sui lavoratori che svolgono un lavoro usurante possa estendersi anche  ai  lavoratori iscritti al repertorio telematico previsto dalla legge Regione siciliana n. 7 del 2016, nei 3 livelli previsti (inshore diver, offshore air diver ed offshore sat diver).

Come primo passo e richiesta al governo, è stata presentata al Senato della Repubblica una interrogazione parlamentare Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-05973, pubblicato il 21 giugno 2016, nella seduta n. 641 del Senato, presentata dal Senatore Aracri e indirizzata al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con l'obiettivo di regolamentare la categoria.