CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento
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sabato 9 settembre 2017

Perchè CEDIFOP non propone un unico corso valido per l'iscrizione sia al 1° livello che al 2° del Repertorio Telematico della Regione Sicilia (cioè un corso, dopo l'OTS, valido direttamente fino ai - 50 metri)?

(di Manos Kouvakis)


Certo, sarebbe possibile, ma in realtà è difficilissimo da effettuare, almento per i prossimi anni.

Secondo il nostro punto di vista, le differenze fra l'iscrizione al 1° e 2° livello del repertorio telematico sono molte e sostanziali, e creerebbero una grante confusione se non rimangono almeno per ora separate. 

Ecco alcuni esempi:

Il primo livello del Repertorio Telematico, previsto dalla L.R. 07/2016, prevede immersioni in INSHORE, cioè senza l'uso di attrezzature del tipo BASKET, CAMPANA APERTA o CAMPANA CHIUSA, che invece sono vincolanti per le immersioni OFFSHORE. Questo è anche il motivo principale per cui, mentre i corsi per OTS (harbour) sono riservati a 20 allievi,  i corsi per il livello INSHORE sono riservati a max 15 allievi (per la maggiore complessità delle immersioni), e passano a max 10 allievi per il livello OFFSHORE  ad ARIA/TOP UP, che prevede solo immersioni fuori dal porto, con utilizzo obbligatorio di basket o di una campana, situazione prevista, oltre che nella legge 07/2016, in Italia dall'ENI spa, in una serie di documenti di cui l'ultimo, in ordine cronologico, risale al 05/08/2013 "Requisiti HSE per i fornitori di lavori subacquei" (inutile sottolineare che la sigla HSE nulla ha a che vedere con l'HSE-UK che ha validità SOLO in territorio inglese)

Corsi diversi, caratterizzati da attività diverse e sempre più impegnative, che riteniamo sconsigliabile svolgere in un unico percorso, non solo per una questione di qualità formativa, ma anche perchè diversamente diverrebbe impossibile mantenere gli standard richiesti dall'articolo 3.2 delal L.R. 07/2016, che vincola l'iscrizione al Repertorio Telematico, presso l'Assessorato al Lavoro, e il rilascio della CARD del COMMERCIAL DIVER ITALIANO, per i livelli INSHORE e OFFSHORE.

Sotto quest'ottica certi corsi, dopo l'OTS, della durata di 5 giorni, come questi realizzati a FW (Scozia) con immersioni ad una profondità massima di 23 metri e certificazioni per - 50 metri, non vengono neanche presi in considerazione dalla legge 07/2016.

martedì 29 agosto 2017

Perchè le certificazioni HSE_UK rilasciate dalla scuola di FW (Scozia) non sono valide per l'iscrizione al Repertorio Telematico, previsto dalla L.R. 07/2016?

(di Manos Kouvakis)



Le certificazioni rilasciate in UK, a seguito dei percorsi formativi, fanno riferimento al "Diving at Work Regulations 1997 List of Approved Diving Qualifications", che divide le attività subacquea in 9 categorie (Schedule).


L'iscrizione al Repertorio Telematico prevista dalla L.R. 07/2016, poteva coinvolgere le categorie 1 (Offshore Diving) e 2 (Inland/Inshore Diving), dove si trova un riferimento alle attività formative realizzate in Italia, ed in particolare:


1) Settore OFFSHORE:

  • Schedule 1 Offshore Diving (pagina 11 del "List of Approved Diving Qualifications")
    • sottocategoria: For Surface Supplied, Surface-Orientated Diving Techniques to a maximum depth of 50 metres:
      • sottocategoria: In addition, the following qualifications may be used for Surface Supplied, SurfaceOrientated Diving Techniques to a maximum depth of 50 metres, but only if the diver also holds the HSE surface supplied (top-up) qualification:
        • Operatore Tecnico Subacqueo [SCUBA & Surface Supplied] 
        • Operatore Tecnico Subacqueo Specializzato [SCUBA and Surface Supplied]
        • Operatore Tecnico Subacqueo Ed Iperbarico [SCUBA and Surface Supplied]

In pratica, HSE_UK, da una "super-valorizzazione" del corso per "OTS Italiano" (perchè "salta" completamente tutta la formazione INSHORE e in parte la formazione OFFSHORE, prevista dalla L.R. 07/2016), non considerando il suo reale valore, stabilito dal DM.13.01.1979, cioè attività in ambito portuale (harbour diver), lo promuove  alla categoria OFFSHORE, anche se in realtà lo include in una sottocategoria.
Di conseguenza, la scuola scozzese di FW, seguendo le FALSE indicazioni dell'HSE_UK, abilita all'accesso alla certificazione di OFFSHORE AIR DIVER (per attività fino ai - 50 metri), riducendo il percorso completo Inglese di 13 settimane (che rimangono sempre insufficienti secondo gli standard IDSA, previsti dall'Art.3.2 della LR 07/2016, motivo per cui la scuola Scozzese di FW/The Underwater Centre è sempre rimasta come "AFFILIATE MEMBERS" IDSA non diventando mai "FULL MEMBER" IDSA), in un semplice assessment (come pubblicato sul loro sito ufficiale), realizzando UN SOLO MODULO di 5 giorni, che prevede 7 immersioni ad una profondità max di 21 metri, ma conferendo un titolo che abilita ad attività subacquee fino ai - 50 metri, con l'evidente risultato di aumentare il rischio di incidenti nei cantieri per gli stessi operatori in possesso di tale "qualificazione".

".... You will then move on to the Surface Supplied (Top Up) or wet bell part of the course. You cannot work offshore without this certification. During this one week course, you will complete 7 dives to a depth of 21m (70ft) while using a hot water suit, performing additional wet bell diving operations such as using a ‘golden gate’. Diving through a golden gate is an important part of working offshore, so this is essential experience for your commercial diving career...."


2) Settore INSHORE:

  • Schedule 2 Inland/Inshore Diving (pagina 15 del "List of Approved Diving Qualifications") anche qui troviamo gli stessi percorsi formativi Italiani:
    • Operatore Tecnico Subacqueo [SCUBA & Surface Supplied]
    • Operatore Tecnico Subacqueo Specializzato [SCUBA and Surface Supplied]
    • Operatore Tecnico Subacqueo Ed Iperbarico [SCUBA and Surface Supplied]

Anche qui HSE_UK, da una "super-valorizzazione" del corso per "OTS Italiano", (perchè "salta" completamente tutta la formazione INSHORE, prevista dalla L.R. 07/2016), non considerando il suo reale valore stabilito dal DM.13.01.1979, cioè attività in ambito portuale (harbour diver), lo promuove alla categoria INSHORE, e anche qui troviamo una interpretazione illegittima.

Il procedimento del riconoscimento dei percorsi formativi italiani, degli Ingesi dell'HSE_UK, fa riferimento alla Comunitaria Directive 2005/36EC (Recognition of Professional Qualifications), ma in realtà rappresenta un vero insulto agli Italiani e un protezionismo illecito a favore di alcune scuole inglesi, esercitato da HSE_UK, quest'ultimo vietato esplicitamente dalle stesse indicazioni della UE e attualmente contestato attraverso azioni legali, che ultimamente hanno rallentato il loro percorso,  causa Brexit.

Ecco nello schema seguente, la comparazione tra i livelli Italiani ed Inglesi:

La Legge 07/2016 della Regione Siciliana, ha permesso, finalmente, un reale confronto, per uniformare i livelli di preparazione in Italia, come previsto anche dalle disposizioni della Direttiva CE, in particolare comma 11 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, dove si sottolinea che “è opportuno prevedere che ogni Stato membro ospitante che regolamenti una professione sia obbligato a tenere conto delle qualifiche acquisite in un altro Stato membro e verificare se esse corrispondano a quelle che esso richiede.”


Queste sono le motivazioni per le quali è impossibile l'accettazione di queste certificazioni Inglesi, non solo perchè non rientrano in  quanto previsto dalla L.R. 07/2016, all'articolo 3.2 che descrive i requisiti di accesso al Repertorio, essendo molto distante quello che essi realizzano in UK con quanto richiesto dalla legge, ma anche e principalmente perchè non rispettano la direttiva Europea a cui  essi stessi dicono di fare riferimento.

Dispiace per quegli Italiani che hanno buttato i loro soldi, facendo questi percorsi inadeguati in UK.



domenica 27 agosto 2017

Un caso di interpretazione estrema: Si può parlare di "OFFSHORE" all'interno di un porto?

(di Manos Kouvakis)



Anche se può sembrare strano, la risposta è SI.

Le definizioni di INSHORE  e OFFSHORE, spesso sono diverse da un paese all'altro, anche se in realtà sono molto simili fra di loro.
In questo caso, bisogna fare riferimento alla definizione di OFFSHORE inglese, riportata alla "Diving at Work Regulations 1997
" ... Offshore Diving
The class of Offshore Diving(5) is defined as all diving:
(a) at sea outside the United Kingdom territorial waters adjacent to Great Britain (generally 12 nautical miles from the low water line) which are covered by the Health and Safety at Work etc. Act 1974 (Application outside Great Britain) Order 2013(6)
. This will include all diving operations in UK designated areas of the continental shelf undertaken in connection with offshore installations, wells and pipeline works, and with those parts of mines which extend outside the 12- mile limit;
(b) at sea off, or in connection with, offshore installations and pipeline works within the 12-mile limit;
(c) where closed bell or saturation diving techniques are used;
(d) from vessels maintaining station by the use of dynamic positioning."

e quella di Inland/Inshore Diving,  riportata alla "Diving at Work Regulations 1997 List of Approved Diving Qualifications" alla pagina 7: 
" ... Inland/Inshore Diving
The class of Inland/Inshore Diving(10) is defined as diving in support of civil engineering or marine-related projects and fish farming:
(a) inshore within United Kingdom territorial waters adjacent to Great Britain (generally 12 nautical miles from the low water line) which are covered by the Health and Safety at Work etc. Act 1974 (Application outside Great Britain) Order 2013(11);
(b) inland in Great Britain including in docks, harbours, rivers, culverts, canals, lakes, ponds, reservoirs and tanks other than (c) below;
(c) inland in Great Britain in a tank or pool artificially constructed for the purpose of swimming, diving or use as an aquarium;
but does not include diving:
(a) deeper than 50 metres;
(b) at sea off, or in connection with, offshore installations and pipeline works within the 12-mile limit;
(c) where closed bell or saturation diving techniques are used;
(d) from vessels maintaining station by the use of dynamic positioning;..."

Ora, se ipotizziamo il caso di una piattaforma che si trova all'interno di un porto per manutenzione, mentre per la legislazione Italiana gli interventi, in ambito subacqueo, li può fare un harbour diver (cioè un OTS), per il regolamento Inglese (HSE_UK) deve essere un Offshore Diver.

Questo, naturalmente portando ad una interpretazione estrema le definizioni

Un corso di formazione professionale può essere valido sia per l'iscrizione al Registro Sommozzatori che al Repertorio Telematico?

(di Manos Kouvakis)


Certamente, ma alle seguenti condizioni:

  • a) per l'iscrizione al Registro Sommozzatori presso una Capitaneria di Porto, prevista dal DM 13.01.1979, il corso deve contenere nel suo titolo, la dizione "Operatore Tecnico Subacqueo", cosi come previsto dal DM 02.02. 1982
  • b) per iscriversi, ad uno dei tre livelli previsti dall'articolo 2.1 della L.R. 07/2016, del Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro e ottenere la "Card" del "Commercial Diver Italiano", prevista dall'articolo 4 della Legge 07/2016 della Regione Sicilia, devono realizzarsi i requisiti previsti dall'Art. 3.2 della suddetta Legge, e in particolare: "... Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA) ..."

Rimane il problema che una soluzione di questo tipo penalizzerebbe chi vuole fare un corso per lavorare solo dentro i porti (DM 13.01.1979) e non fuori da essi (L.R. 07/2016), in termini di tempi e preparazione, motivo per cui è consigliabile la divisione di questo percorso (leggi anche FAQ n. 10) in più moduli, per facilitare sia l'apprendimento che gli obiettivi da raggiungere da parte degli allievi.

giovedì 24 agosto 2017

Ho fatto un corso per OTS, come faccio a iscrivermi al Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia?

(di Manos Kouvakis)



Sono due tipologie di iscrizione completamente diverse.
La prima (per gli OTS) fa riferimento al DM 13.01.1979, per attività all'interno dei porti (articolo 1 e articolo 2 del DM 13.01.1979), e prevede l'iscrizione presso una Capitaneria di Porto in Italia, mentre la seconda fa riferimento alla Legge 07/2016 della Regione Sicilia che prevede tre livelli di iscrizione per l'INSHORE  e l'OFFSHORE.

Mentre l'iscrizione presso una Capitaneria di Porto è riservata a tutti coloro che sono "... in possesso del diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o dell'attestato di qualifica professionale, con allegato brevetto, di operatore tecnico subacqueo (sommozzatore) rilasciati da istituti di Stato o legalmente riconosciuti ovvero essere in possesso dell'attestato conseguito al termine dei corsi di formazione professionale effettuati secondo le modalità previste dall'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalle relative leggi regionali di attuazione ovvero aver prestato servizio, per almeno un anno, nella Marina militare nella qualità di sommozzatore o incursore o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi di pubblica sicurezza e dei vigili del fuoco nella qualità di sommozzatore. Per i cittadini di altri Paesi membri della Comunità economica europea è considerato abilitante all'iscrizione anche il possesso di un titolo riconosciuto idoneo dalla legislazione del Paese di origine per l'espletamento della attività sommozzatoria professionale nell'ambito dei porti..." (DM. 02.02.1982), cioè una iscrizione che possono ottenere tutti coloro che hanno fatto un corso dove nel titolo è riportata la sigla di OTS (Operatore Tecnico Subacqueo) senza nessuna indicazione sui contenuti del corso. (motivo anche di una interrogazione parlamentare, la n° 4-02769 del 7 ottobre 2014, presentata al senato della Repubblica: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=804120, dove l'interrogante lamenta la possibilità di svolgere questi corsi in "... 17 giorni con inclusi gli esami finali..";  l'iscrizione ad uno dei livelli del repertorio telematico della Regione Sicilia è regolamentata principalmente dall'articolo 3.2 della L.R. 07/2016  che cita così:" ... Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)..." e continua così "... ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)..."

Cioè, mentre per l'iscrizione al Registro sommozzatori come OTS, basta che tale sigla sia presente sull'attestato, per iscriversi al Repertorio Telematico previsto dalla L.R. 07/2016, bisogna che siano stati realizzati: tempi di immersione e di fondo, e le attività in acqua, ben precise, previste dalla didattica IDSA, per le profondità 0-30 metri per il livello INSHORE, 30-50 metri per i livello OFFSHORE ad ARIA  e oltre i - 50 metri per la SATURAZIONE.

Le immersioni e i tempi sono definiti nel capitolo 4, sezione 2, tabella 6 “IDSA level 3” ovvero nel capitolo 2, sezione 1, tabella 3  degli Standard IDSA (International Diving Schools Association Standard & Procedures del 14 aprile 2014).
Inoltre, queste immersioni e i tempi di fondo devono trovare idoneo riscontro nel Log Book individuale.

Quindi un corso per OTS, che non ha i requisiti richiesti (o corsi realizzati all'estero, anche successivi all'OTS), senza i tempi e le immersioni richiesti dalla legge, NON possono essere accettati come percorsi formativi validi per l'iscrizione al Repertorio Telematico della Regione Sicilia, previsto dalla Legge 07/2016, per il rilascio della "CARD"  del "COMMERCIAL DIVER ITALIANO", prevista dall'articolo 4 della LR 07/2016.