CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento
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giovedì 23 novembre 2017

Ho letto sul sito di una scuola che fa corsi per OTS, che la parola "adiacenze", riportata nel DM 13.01.1979, abilita questi operatori a lavorare fuori dalle aree portuali, è vero?

Non solo non è vero, ma consigliamo i poveri malcapitati che ci sono imbattuti in certificazioni di questo genere di rivolgersi immediatamente ad un legale, perchè queste affermazioni oltre ad essere false e fuorvianti portano i possessori  di tali certificazioni a commettere  reati da codice penale.

Ecco il motivo: 
1) Il Decreto Ministeriale 13.01.1979, che ha creato la categoria degli OTS, riporta all'articolo 2 la seguente frase: 
Art. 2.
Attività dei sommozzatori.
I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto presso il cui ufficio sono iscritti e nelle adiacenze e possono esercitare temporaneamente anche in altri porti, previa autorizzazione dell'autorità marittima del porto di iscrizione.

2) La legge 07/2016 della Regione Sicilia  specifica che al di fuori dell'ambito portuale è prevista l'iscrizione presso il repertorio telematico previsto dalla legge per le attività FUORI dalle aree portuali e fino ai -30 metri come INSHORE, dai - 30 ai - 50 come OFFSHORE AD ARIA/TOP UP e oltre i - 50 metri come ALTOFONDALISTI (articolo 2.1a,b,c), secondo standard ben precisi per numero di immersioni con tempi di fondo ed attività in acqua previste dall'articolo 3.2 della legge stessa. Inoltre all'articolo 1.4 specifica che "... Per gli interventi subacquei svolti nelle aree portuali si applicano le norme di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 e successive modifiche ed integrazioni...."

3) La differenza fra una Legge (anche se regionale) e un Decreto Ministeriale è facilmente visionabile anche su "Wikipedia" (https://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_ministeriale", dove troviamo scritto che: "... Un decreto ministeriale (D.M.), nell'ordinamento giuridico italiano, è un atto amministrativo ... Esso non ha forza di legge e, nel sistema delle fonti del diritto, riveste carattere di fonte normativa secondaria soltanto qualora sia qualificato come regolamento...."

E' palese che nell'ottemperare alle leggi, fra il DM del 13.01.1979 che prevede la parola "adiacenze" e la LR 07/2016, prevale la LR che specifica che o sei all'interno del porto, quindi lavori come OTS o sei fuori dal porto, quindi devi fare l'iscrizione in uno dei 3 livelli previsti dalla legge.

Non esistono "zone grigie" definibili "adiacenti al porto". 

Si sottolinea anche che la LR 07/2016 è UNICA in Italia nel definire percorsi formativi per attività subacquee fuori dalle aree portuali (non OTS), pertanto essa diventa vincolante per il decreto Ministeriale 81/08 sulla scicurezza sul lavoro per tutti, operatori e ditte che operano in quelle acque.

Ecco il motivo per cui chi pubblicizza corsi da OTS (operatori portuali) affermando che valgono per lavorare FUORI DAI PORTI o nelle ADIACENZE dei porti, senza che essi abbiano i requisiti che permettono l'iscrizione ad uno dei livelli previsti dalla Legge 07/2016, non solo dichiara il falso facendo una pubblicità ingannevole, ma sollecita le persone a commettere diversi reati da codice penale (art. 348 del cp, art. 110 del c.p., mancata applicazione del D.L.vo 81/08, ecc) motivo per il quale noi, a tutela di chi rischia di cadere in queste "trappole" illegittime ed illegali, invitiamo i malcapitati a rivolgersi immediatamente ad un legale, per denunciare alle autorità preposte queste ingannevoli pubblicità.

Anche tutti i titoli rilasciati prima della LR 07/2016, seguono lo stesso procedimento, perchè la figura dell'OTS, cosi come specificato l'articolo 1 e l'articolo 2 del DM 13.01.1979, è sempre stata quella di Operatore in ambito portuale, così come saggiamente, nel 2012, la Capitaneria di Porto di Livorno specifica in questo documento, relativamente ai lavori sul relitto della Costa Concordia da parte della ditta appaltatrice Titan Micoperi:


sabato 14 ottobre 2017

Qual'è la differenza fra il "repertorio telematico" delle qualifiche professionali e il "repertorio telematico" previsto dalla legge 07/2016?

di Manos Kouvakis

1) "Repertorio Telematico" delle qualifiche professionali
Il Repertorio delle qualificazioni, delle regioni Italiane, è una conseguenza del DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92" (GU Serie Generale n.39 del 15-02-2013) e sue successive modificazioni e integrazioni e delle successive norme secondarie di attuazione, nonché delle disposizioni di varie Leggi regionali, che hanno portato alla creazione del "Repertorio delle qualificazioni delle Regioni Italiane"

E' molto importante sottolineare che, in Italia, la materia della formazione e della qualificazione professionale, rientrando nella competenza generale residuale delle Regioni, non può essere oggetto di intervento normativo da parte dello Stato, ma la Comunità Europea ha chiesto all'Italia un Repertorio di qualifiche professionali Nazionale, che si sta creando anche se lentamente.

Il Repertorio delle qualificazioni di una Regione Italiana è costituito da una serie di profili (qualifiche professionali), classificati in due aree: formazione normata e formazione non normata.

  • Formazione normata: attività professionali regolamentate, il cui esercizio viene stabilito da una normativa nazionale e/o regionale e/o rispetto a cui sono definiti, attraverso specifica normativa, gli standard formativi.
  • Formazione non normata: standard che guardano a professioni e ad attività professionali il cui esercizio non è subordinato al possesso di uno specifico titolo di studio o alla frequenza di specifici percorsi di formazione.

Una volta creata una qualifica, in una regione, essa potrà essere riconosciuta in un'altra regione, tramite protocoli d'intesa bilaterali. Naturalmente le qualifiche che rientrano nella "formazione normata", possono essere trasferite senza alcuna modifica da una regione all'altra, mentre le qualifiche che rientrano nella categoria di "formazione non normata" possono essere apportate  modifiche nei trasferimenti.

Per esempio, la Regione Siciliana, attraverso un "Protocollo d’intesa bilaterale per il trasferimento del sistema regionale di standard ai fini del riconoscimento e della certificazione delle competenze" con la Regione Piemonte, firmato nel mese di maggio 2016, ha mutuato da questa Regione l’impianto metodologico e il primo set di standard di riferimento, tra cui il repertorio, per l’attuazione del Sistema Regionale di Certificazione delle Competenze.




2) "Repertorio Telematico" previsto dalla legge 07/2016
Una cosa totalmente diversa è il Repertorio Telematico (Albo) previsto dalla legge 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale" della Regione Sicilia, che stabilisce 4 profili che rientrano nella "formazione normata". Essi sono:
  • HARBOUR DIVER = OTS (Operatore Tecnico Subacqueo), titolo definito dal DM 13.01.1979, prevede l'iscrizione al "Registro Sommozzatori" del Ministero dei Trasposti, presso una Capitaneria di Porto in Italia, per il rilascio del "Libretto di Ricognizione". Profondità: quella del porto in cui si opera. Le immersioni: sono in Basso Fondale cioè con utilizzo di miscele Ossigeno/Azoto (Aria).
  • INSHORE AIR DIVER = titolo definito dall'Articolo 2.1a della L.R. 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", prevede l'iscrizione al primo livello del "Repertorio Telematico", previsto dalla legge, presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, per il rilascio della "CARD del COMMERCIAL DIVER ITALIANO" per il livello INSHORE AIR DIVER. Profondità: max -30 metri, fuori dall'ambito portuale. Le immersioni: sono in Basso Fondale cioè con utilizzo di miscele Ossigeno/Azoto (Aria).
  • OFFSHORE AIR DIVER/TOP UP = titolo definito dall'Articolo 2.1b della L.R. 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", prevede l'iscrizione al secondo livello del "Repertorio Telematico", previsto dalla legge, presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, per il rilascio della "CARD del COMMERCIAL DIVER ITALIANO" per il livello OFFSHORE AIR DIVER/TOP UP. Profondità: max -50 metri, fuori dall'ambito portuale. Le immersioni: sono in Basso Fondale cioè con utilizzo di miscele Ossigeno/Azoto (Aria).
  • OFFSHORE SAT DIVER/SATURAZIONE = titolo definito dall'Articolo 2.1c della L.R. 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", prevede l'iscrizione al terzo livello del "Repertorio Telematico", previsto dalla legge, presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, per il rilascio della "CARD del COMMERCIAL DIVER ITALIANO" per il livello OFFSHORE SAT DIVER/SATURAZIONE. Profondità: oltre i -50 metri, fuori dall'ambito portuale. Le immersioni sono in Alto Fondale cioè con utilizzo di miscele Ossigeno/Elio (Heliox).

Anche se il primo profilo di harbour diver (OTS - Operatore tecnico subacqueo) è stato regolamentato anche dalle regioni di: Emilia-Romagna, Liguria, Lazio e Marche, esso tuttavia non è collegato ai profili previsti per i livelli INSHORE  e OFFSHORE, sia perchè la legge che li ha creati è del 2016 (se esso rientra fra le qualifiche normate) o perchè rientra fra le qualifiche non normate, in alcuni casi, perchè non collegato nè al DM 13.01,1979 nè alla LR 07.2016. Ma sicuramente essi dovranno integrarsi con i nuovi profili previsti dalla LR 07/2016, che stabiliscono la formazione "normata" e successiva al livello di harbour diver (OTS) per permettere agli operatori di poter lavorare "legalmente" sul territorio nazionale Italiano.

mercoledì 20 settembre 2017

I titoli Italiani nel commercial diving possono diventare IMCA?

(di Manos Kouvakis)



SI. Questo è fra gli obiettivi della LR 07/2016. Visto che l'Italia attualmente è fuori dai documenti IMCA, proprio per la mancanza di una legislazione che riguarda l'offshore diving. 

La legge 07/2016 della Regione Sicilia ha i requisiti previsti dal documento IMCA D 014 "International Code of Practice for Offshore Diving", affinchè IMCA annoveri anche l'Italia in un futuro documento come quello  "Information Note / Diver and Diving Supervisor Certification" (IMCA D 16/16).

In ogni caso è un obiettivo attualmente raggiungibile in un tempo non abbastanza lungo. Ma bisogna ancora lavorare per arrivare, anche, a questo obbiettivo.

La legge 07/2016 della regione Sicilia, attualmente ha i requisiti previsti dall'IMCA affinchè la CARD del COMMERCIAL DIVER ITALIANO, prevista dall'articolo 4 della legge, possa essere inserita nel settore IMCA per il basso fondale come iscrizione al 2° livello del repertorio Telematico (albo), mentre la CARD del COMMERCIAL DIVER ITALIANO, prevista dall'articolo 4 della legge, possa essere inserita nel settore IMCA per l'alto fondale come iscrizione al 3° livello del repertorio Telematico (albo).


martedì 19 settembre 2017

Perchè si parla di brevetti IMCA nella subacquea industriale?

(di Manos Kouvakis)


Anche se IMCA non fa e non riconosce corsi per "commercial divers" di qualsiasi livello, tuttavia a cadenza quasi annuale pubblica un documento dal titolo "Information Note / Diver and Diving Supervisor Certification" - ultimo è il documento: IMCA D 16/16 pubblicato il 29 November 2016, (che aggiorna/sostituisce il penultimo D 05/15), dove riporta un elenco di PAESI che hanno una LEGISLAZIONE  che regolamenta la formazione per l'OFFSHORE, nel loro territorio.

Questo elenco di paesi per le immersioni in ambito offshore segue l' International Code of Practice for Offshore Diving (IMCA D 014) Codice Internazionale per il regolamento delle immersioni in ambito Offshore, dove si da la precedenza alle normative nazionali e va considerato come una fonte di buone e riconosciute pratiche per le immersioni in ambito offshore.

In questo documento troviamo alcuni paesi come Australia, Brasile,  Canada, Francia, India, Norvegia, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, South Africa, Swezia, UK (tramite l'HSE) e USA (tramite ACDE).

L'assenza dell'Italia dall'elenco si giustifica con il fatto che fino al 2016 in Italia esistevano i tre decreti ministeriali del 1979, 1981 e 1982 che regolamentavano le attività degli OTS (harbour diver) cioè le attività in ambito portuale, che non sono d'interesse dell'IMCA.

Ad IMCA non interessano i livelli di harbour diver (OTS) e INSHORE (equivalente all'iscrizione al 1° livello previsto dalla L.R. 07/2016) ma soltanto i livelli OFFSHORE AD ARIA/TOP UP (Surface-Supplied Diver Certificates) come per esempio quelli previsti con l'iscrizione al 2° livello del repertorio previsto dalla L.R. 07/2016 e OFFSHORE SAT DIVER/SATURAZIONE (Closed Bell Divers Certificates) come per esempio quelli previsti con l'iscrizione al 3° livello del suddetto repertorio.

Gli italiani, in tutti questi anni sono stati "costretti", in mancanza di una legislazione specifica Italiana, a rivolgersi a un paese straniero che ha percorsi per l'offshore, con il reale rischio di cadere nelle mani di chi cerca di sfruttare questa situazione fornendo una formazione di scarsa qualità, come in questi anni è accaduto con la formazione offerta dagli scozzessi della scuola di FW, che ha approfittato di una svista (voluta ?) dell'HSE che ha supervalutato i percorsi Italiani da OTS, dando loro un valore di equivalenza ad un percorso di "inshore" o "offshore" e non il livello "harbour" che gli conferisce la legislazione Italiana (DM 13.01.1979), motivo per il quale queste certificazioni "patacche" autorizzate dagli inglesi dell'HSE, fatte nella maggioranza dei casi in soli 5-10 giorni, con imemrsioni ad una profondità massima di circa 23 metri, ma con certificazioni che "abilitavano" a immersioni per i - 50 metri, oggi non hanno alcuna validità considerata la legge 07/2016, per lavorare "legalmente" in Italia, perchè non rispettano i suoi requisiti. 

Esse sono valide per lavorare in UK, paese dove sono state conseguite, ma non in Italia (vista la LR 07/2016, art.3.2).


domenica 17 settembre 2017

Quante scuole "full member" IDSA esistono in Italia e nel mondo?

(di Manos Kouvakis)




Attualmente esiste una sola scuola "Full Memeber" IDSA in Italia, e 12 nel mondo di cui 11 in Europa e una in USA, dove gli standard IDSA sono obbligatori (http://www.acde.us), come lo sono oggi in Italia, visto l'articolo 3.2 della legge 07/2016.

Diventare "full Member IDSA", comunque, è un processo lungo e difficile, ma la parte ancora più difficile è rimanere tale. 

Questo, perchè una scuola "Full Member" IDFSA deve sottoporsi a continui (e costosi) audit internazionali, per mantenere questo status. Forse, anche, proprio per questo alcune delle scuole Full Member IDSA Europee, sono scuole militari, dove la disciplina è molto importante, come per esempio, la scuola Royal Danish Navy Diving Centre Danese o la scuola Swedish Armed Forces Diving and Naval Medicine Centre Svedese.

In Italia fino al 2013 esistevano 2 scuole Full member IDSA, ma nel 2013, la seconda scuola è stata espulsa dall'IDSA, perdendo lo status di Full member, per irregolarità. Questo è anche il motivo per cui, CEDIFOP, riferendosi ai "brevetti" IDSA, sottolinea che vengono presi in considerazione solo quelli rilasciati da scuole che attualmente sono Full Member IDSA, per evitare che si creino illusioni a chi è in possesso di quei brevetti "taroccati" rilasciati da scuole espulse perchè non mantenevano tempi e attività in acqua previsti dalla didattica IDSA. 

Nel libro "Garanzia Giovani: La sfida", è stato dedicato un intero capitolo al CEDIFOP, descrivendo uno di questi audit internazionali condotto da ispettori dell'IDSA, audit naturalmente superato senza problemi, come tutti quelli avuti negli ultimi anni, indice di qualità e di continua crescita del nostro centro.

martedì 12 settembre 2017

Leggo spesso la sigla "HSE", rappresenta sempre la stessa "HSE" che trovo in UK?

(di Manos Kouvakis)


No.
Anche se l'HSE-UK è una importante organizzazione responsabile dell'incoraggiamento, della regolamentazione e dell'applicazione di procedure in difesa della salute, della sicurezza e del benessere del lavoratore, nonché della ricerca dei rischi professionali, ma la sua validità è si estende solamente alla Gran Bretagna e non fuori dal territorio Inglese. Infatti dovrebbe essere "citato" come HSE_UK e non come HSE per evitare confusione.

La sigla HSE la incontriamo anche fuori dai confini inglesi, in documenti diversi, ma sempre associati alla salute e sicurezza dei lavioratori, ma non collegati, comunque, all'HSE_UK

Ecco alcuni esempi, che troviamo anche in Italia:

ENI spa
ed altri che sicuramente non fanno riferimento all'HSE inglese.

BUREAU VERITAS

In generale la Valutazione di un sistema di gestione HSE (Health & Safety Executive) è un acronimo utilizzato per descrivere un sistema di gestione nel settore di sicurezza HSE (Health & Safety Executive) nell’ambito delle attività previste contrattualmente in un'azienda.

I criteri di riferimento atti alla determinazione da parte del datore di lavoro che affida ad un’impresa appaltatrice la conformità o meno del suo sistema HSE, in Italia,  sono al minimo quelli previsti dal D.lgs 81/08 compendiati dalla valutazione di tutti gli altri aspetti volontari messi in atto dall’appaltatore, che possono svolgere una funzione sinergica per la soddisfazione degli aspetti cogenti previsti per legge.

La valutazione del sistema HSE dell’appaltatore o del fornitore, viene effettuata attraverso la realizzazione di pre-audit prima dell’avvio dei lavori affidati in appalto, mediante l’uso di check list contenenti la verifica della corretta applicazione del sistema di gestione HSE e la relativa documentazione di supporto, la verifica della competenza in materia di salute e sicurezza da parte del personale dell’appaltatore / fornitore, la verifica delle relative capacità tecnico-operative (macchinari, attrezzature, dispositivi di protezione, altro) e le modalità di impiego delle stesse, le modalità di gestione del subcontrattori qualora ne sia previsto l’utilizzo, la consapevolezza e la messa in pratica dei requisiti del Cliente sugli aspetti HSE. 

domenica 10 settembre 2017

Qual'è la differenza fra IMCA, IDSA, e HSE?

(di Manos Kouvakis)


Una risposta, direi "perfetta", a questa domanda è stata data dall'Onorevole Deborah Bergamini, Giornalista professionista, eletta nella circoscrizione XI (Emilia-Romagna) già Vicepresidente della IX Commissione Parlamentare e ora componente della stessa, che include anche le attività delle Capitanerie di Porto.
La risposta la troviamo a pagina 3 del suo DDL n. 2751 "Disciplina delle attività lavorative subacquee e iperbariche" presentato il 26 Novembre 2014 alla Camera dei Deputati: (http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0027560.pdf)

"... in ambito offshore questa formazione deve essere organizzata in coerenza con le tre tipologie di standard presenti in ambito internazionale:
1) gli standard formativi stabiliti dall’International Diving Schools Association (IDSA) che rappresenta l’unica

associazione 
didattica nella subacquea industriale a livello internazionale, così come in ambito sportivo abbiamo diverse didattiche PADI, CMAS, SSI e altro. È interessante sottolineare che corsi formativi nazionali, come quelli provenienti dagli Stati Uniti d’America o dal Canada, fanno sempre riferimento alla didattica dell’IDSA che, a livello mondiale, ha elaborato delle regole per la formazione nel settore inshore e offshore in base a una più che quarantennale esperienza, desunta dalle scuole che aderiscono a tale Associazione a livello
mondiale;
2) gli standard operativi (dall’International Marine Contractors Association (IMCA), applicabili nel cantiere (in essi rientra anche la citata normativa UNI 11366 sulla sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria – procedure operative;
3) gli Standard di sicurezza dell’Health and Safety Executive (HSE) quali, per esempio, le norme HSE del Regno Unito. Solo la corretta applicazione di questi standard può garantire una maggiore spendibilità della qualifica del sommozzatore italiano a livello internazionale, riportando la categoria al livello che le spetta per la storia e per le competenze che la caratterizzano...."